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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2217/2024 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado, pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. FRANCIA FABRIZIO Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con l'avv. SANTILLO MARCO Controparte_2
MARTELLA (C.F. ), contumace CP_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di delibera condominiale, rinnovo o conferma dell'amministratore
Conclusioni
Parte attrice: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, …
Nel merito: accertare e dichiarare ai sensi dell'art 1137 CC l'invalidità della delibera assembleare nella parte di cui al punto 4 del verbale di assemblea dd. 27.06.2024 conferma la nomina dell'amministratore di condominio, , perché illegittima ed annullabile Parte_2
per le ragioni espresse in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, onorari e competenze di causa.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, così giudicare nel merito, in via principale,
• respingersi tutte le richieste/pretese di qualsivoglia natura siccome formulate dall'odierna parte ricorrente, perchè infondate sia in punto di fatto che di diritto per i motivi di cui in narrativa;
…
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, compreso il rimborso forfetario delle spese
pagina 1 di 6 generali, oltre Iva e Cap.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. d.d. 25.07.2024 e pedissequo decreto, ha Parte_1 evocato in giudizio il e l'amministratore dello stesso, Controparte_1 Controparte_2
chiedendo l'annullamento della delibera di conferma dell'amministratore d.d. 27.06.2024,
[...]
ex art. 1137 c. 2 c.c.. Il ricorrente ha argomentato che il voto espresso dall'assemblea non avrebbe raggiunto né la maggioranza qualificata ai sensi del secondo comma dell'art. 1136 c.c. – applicabile non soltanto alla nomina e revoca ma anche alla conferma dell'amministratore – né la maggioranza semplice di cui al terzo comma dello stesso articolo.
Costituitosi in giudizio con comparsa d.d. 24.10.2024, il ha chiesto il CP_1 CP_1
rigetto del ricorso, adducendo che – proprio per difetto di quorum – l'incarico, conferito all'amministratrice nell'anno precedente con delibera d.d. 26.05.2023, sarebbe invece stato rinnovato automaticamente ex art. 1129 c. 10 c.c. per un ulteriore anno. Con successiva delibera d.d. 15.10.2024 il Condominio avrebbe poi comunque riconfermato l'amministratore con il quorum deliberativo qualificato.
L'amministratore regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_2
2. Fatto
La delibera impugnata del 27.06.2024 prevede letteralmente quanto segue:
“Si delibera la conferma dell'amministratore studio con compenso di € Controparte_2
3.800,00 + iva di pari importo a quello precedente, unica variazione il costo di invio pec, € 3,00
+ iva.
Favorevoli (8 voti, 244,0000 mil): - , , Pt_3 Pt_4 Parte_5 Parte_6
, - , - - Parte_7 Pt_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11 Pt_12 Pt_13
Per_1
(8 voti, 276,0000 mil): ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Parte_1 CP_7 CP_8
CP_9
(1 voti, 49,0000 mil):
[...] Controparte_10
Riepilogo votazione: 8 favorevoli (244,0000 mil) - 8 contrari (276,0000 mil) - 1 astenuti
(49,0000 mil).
pagina 2 di 6 Delibera approvata.
L'articolo 1136 c.c., comma 4, precisa che le delibere aventi a oggetto la nomina dell'amministratore sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Si può quindi affermare che nel codice civile, nell'ambito della disciplina condominiale, viene indicato il quorum deliberativo necessario per nominare il nuovo amministratore;
al contrario il Legislatore nulla ha stabilito riguardo alla maggioranza necessaria per la conferma dell'amministratore.
Si delibera la conferma dell'amministratore per mancanza di quorum.”
3. Diritto
3.1
Appare opportuno distinguere gli istituti della conferma e del rinnovo dell'amministratore.
L'art. 1129 co. 10 c.c. prevede che “l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.”
In conformità all'orientamento prevalente, la norma va interpretata nel senso che l'incarico conferito è annuale e ad ogni incarico annuale, formalmente deliberato, segue, a meno che non risulti una volontà contraria delle parti, ex lege un solo “rinnovo” di un altro anno. Alla scadenza di tale rinnovo l'assemblea deve, in ogni caso, deliberare formalmente un nuovo incarico.
Affinché sia impedito il rinnovo, vengono in rilievo non solo una delibera di revoca dell'amministratore o le dimissioni da parte di quest'ultimo (v. secondo periodo della norma), ma anche una delibera che semplicemente nomini un altro amministratore.
Nulla esclude che il rinnovo avvenga in modo espresso, cioè conseguente ad una manifestazione di volontà da parte dell'assemblea, consistente in una mera presa d'atto del rinnovo ex art. 1129 co. 10, ma esso sarà, più spesso, tacito, poiché con la formulazione, che l'incarico “si intende rinnovato”, il legislatore sembra ricollegare l'effetto giuridico della proroga ad una condotta di per sé non significativa, come l'inerzia da parte del . Il legislatore presume, quindi, CP_1
che il condominio, il quale non deliberi in ordine alla conferma o alla revoca dell'amministratore, voglia avvalersi dell'opera di quest'ultimo per un altro anno (in questo senso anche Tribunale
Busto Arsizio sez. III, 23/04/2021, n.638: “L'art. 1129 c.c., comma 10 prevede che l'incarico dell'amministratore, di durata annuale, "si intende rinnovato per eguale durata". La lettera della disposizione depone nel senso di un rinnovo automatico, fondato sulla presunzione (semplice) di
pagina 3 di 6 assenso al rinnovo da parte dell'assemblea; tale presunzione può essere vinta da una contraria manifestazione di volontà contraria dei condomini, diretta a revocare l'incarico o a prevedere espressamente nel regolamento condominiale la non rinnovabilità dello stesso.
Un'interpretazione della norma nel senso inverso - cioè nel senso di escludere di regola il rinnovo, salvo che l'assemblea si determini espressamente nel senso di disporlo - risulta in contrasto con il tenore della disposizione.”).
Il “rinnovo” costituisce, quindi, una proroga legale dell'incarico per un altro anno, conseguente alle seguenti ipotesi: omessa conferma espressa dell'amministratore, nomina di un altro amministratore, revoca o dimissioni dell'amministratore.
Contro la tesi della possibilità del rinnovo tacito si potrebbe osservare che la norma di cui all'art. 1129 c. 14 c.c. impone la specificazione del compenso dell'amministratore non solo in caso di nomina, ma anche di rinnovo: “L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.” La ratio della norma è quella di garantire la massima trasparenza ai condomini che devono conoscere ed accettare ex ante le singole voci del compenso dell'amministratore. Il Giudice ritiene nel co. 14 il termine “rinnovo” sia stato utilizzato dal legislatore in senso atecnico e che la norma si riferisca, piuttosto, alla conferma vera e propria, cioè ad una (nuova) nomina, al termine di un incarico espletato. Dopo la conferma,
l'incarico potrà essere rinnovato (anche tacitamente) per una sola volta, a condizioni economiche invariate. L'esigenza di trasparenza sussiste in particolar modo per la prima nomina, e, in modo attenuato, anche per eventuali successive conferme. In queste ipotesi la durata potrà estendersi, in regime di prorogatio, di un altro anno. L'esigenza di trasparenza è invece quasi evanescente quando si è di fronte ad un rinnovo ex lege di cui al co. 10, in quanto il compenso, già noto, varrà solo per l'ulteriore anno in regime di proroga.
Infine, si può osservare che la conferma dell'amministratore altro non è che la nomina dello stesso soggetto che era amministratore in precedenza e, pertanto, tale delibera va approvata con la maggioranza di cui all'art. 1136 co. 4 c.c., posto che non vi è alcuna norma specifica che permetta un trattamento diverso.
L'effetto pratico del mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per la conferma dell'amministratore può essere quello della proroga dell'incarico per un altro anno ai sensi dell'art. l'art. 1129 c. 10 c.c.. Ciò avviene però solo quando la delibera interviene dopo il primo pagina 4 di 6 anno e il rinnovo è ancora possibile. Quando la delibera interviene invece alla scadenza dell'anno in regime di proroga, essa non può comportare un ulteriore rinnovo.
3.2
Passando all'esame del caso di specie, si evince da una semplice lettura del verbale che il ha deliberato la conferma dell'amministratore. Il ha ritenuto che la CP_1 CP_1 delibera di conferma fosse stata “approvata”, e che ai fini della dell'approvazione, non fosse necessario un quorum, posto che il codice civile non prevederebbe alcun quorum per l'ipotesi di conferma.
Quest'ultimo ragionamento è errato, poiché, come rilevato sopra, la conferma dell'amministratore non è altro che la nomina dello stesso soggetto che era amministratore in precedenza e, pertanto, tale delibera va approvata con la maggioranza di cui all'art. 1136 co. 4
c.c..
È pacifico che il predetto quorum non sia stato raggiunto e, pertanto, la delibera è annullabile.
Il Condominio non può soltanto in questa sede invocare di aver, per la verità, votato per il mero rinnovo, giusta l'art. 1129 c. 10 c.c., poiché l'inequivoca formulazione nel verbale non si presta alla tesi secondo cui l'assemblea intendeva semplicemente dare atto del rinnovo, anziché deliberare la conferma dell'amministratore. Infatti, non vi è alcun cenno al mero rinnovo dell'incarico (ex lege), che non esige nemmeno deliberazione;
invece, si è deliberata proprio la conferma dell'amministratore. Anche la previsione di una variazione del costo per il messaggio pec depone per una conferma e non per un mero rinnovo, dove le condizioni economiche rimangono invariate, trattandosi di mera proroga ex lege.
In conclusione, con la delibera è stato dato avvio ad un nuovo incarico annuale, suscettibile di rinnovazione tacita alla scadenza per un ulteriore anno.
Le parti non hanno dedotto se la conferma 27.06.2024 è avvenuta al termine di un incarico annuale, formalmente deliberato, oppure ad un anno in regime di proroga. Nel primo caso l'annullamento della delibera comporterebbe effettivamente una proroga ex lege, però alle condizioni economiche precedenti e senza la piccola variazione di spesa approvata. Nel secondo caso, qualora l'incarico in proroga fosse già scaduto, l'amministratore sarebbe rimasto privo di mandato.
pagina 5 di 6 Come si vede, le conseguenze sono diverse e sussiste, quindi, in ogni caso un interesse alla pronuncia di annullamento, anche in considerazione della nomina dello stesso soggetto ad amministratore alla successiva assemblea del 15/10/2024.
In conclusione, la delibera di conferma dell'amministratore va annullata.
4. Spese
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
Poiché l'amministratore contumace è mero beneficiario della delibera Controparte_2
impugnata, ma privo di legittimazione passiva rispetto al giudizio di impugnazione, le spese dell'attore vengono poste soltanto a carico del Controparte_1
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 26.000,01-52.000,00 (valore indeterminabile basso), parametri medi per le fasi di studio ed introduzione, parametro ridotto al 50% per la fase di decisione, stante la limitata attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. accerta la nullità della delibera di conferma dell'amministratrice del Controparte_2
27.06.2024; Controparte_11
2. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 Pt_1
a titolo di spese di lite, € 4.358,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie,
[...]
CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 545,00 per anticipazioni e spese successive necessarie.
16/04/2025
Il Giudice
Alex Tarneller firma digitale pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2217/2024 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado, pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. FRANCIA FABRIZIO Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con l'avv. SANTILLO MARCO Controparte_2
MARTELLA (C.F. ), contumace CP_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di delibera condominiale, rinnovo o conferma dell'amministratore
Conclusioni
Parte attrice: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, …
Nel merito: accertare e dichiarare ai sensi dell'art 1137 CC l'invalidità della delibera assembleare nella parte di cui al punto 4 del verbale di assemblea dd. 27.06.2024 conferma la nomina dell'amministratore di condominio, , perché illegittima ed annullabile Parte_2
per le ragioni espresse in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, onorari e competenze di causa.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, così giudicare nel merito, in via principale,
• respingersi tutte le richieste/pretese di qualsivoglia natura siccome formulate dall'odierna parte ricorrente, perchè infondate sia in punto di fatto che di diritto per i motivi di cui in narrativa;
…
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, compreso il rimborso forfetario delle spese
pagina 1 di 6 generali, oltre Iva e Cap.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. d.d. 25.07.2024 e pedissequo decreto, ha Parte_1 evocato in giudizio il e l'amministratore dello stesso, Controparte_1 Controparte_2
chiedendo l'annullamento della delibera di conferma dell'amministratore d.d. 27.06.2024,
[...]
ex art. 1137 c. 2 c.c.. Il ricorrente ha argomentato che il voto espresso dall'assemblea non avrebbe raggiunto né la maggioranza qualificata ai sensi del secondo comma dell'art. 1136 c.c. – applicabile non soltanto alla nomina e revoca ma anche alla conferma dell'amministratore – né la maggioranza semplice di cui al terzo comma dello stesso articolo.
Costituitosi in giudizio con comparsa d.d. 24.10.2024, il ha chiesto il CP_1 CP_1
rigetto del ricorso, adducendo che – proprio per difetto di quorum – l'incarico, conferito all'amministratrice nell'anno precedente con delibera d.d. 26.05.2023, sarebbe invece stato rinnovato automaticamente ex art. 1129 c. 10 c.c. per un ulteriore anno. Con successiva delibera d.d. 15.10.2024 il Condominio avrebbe poi comunque riconfermato l'amministratore con il quorum deliberativo qualificato.
L'amministratore regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_2
2. Fatto
La delibera impugnata del 27.06.2024 prevede letteralmente quanto segue:
“Si delibera la conferma dell'amministratore studio con compenso di € Controparte_2
3.800,00 + iva di pari importo a quello precedente, unica variazione il costo di invio pec, € 3,00
+ iva.
Favorevoli (8 voti, 244,0000 mil): - , , Pt_3 Pt_4 Parte_5 Parte_6
, - , - - Parte_7 Pt_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11 Pt_12 Pt_13
Per_1
(8 voti, 276,0000 mil): ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Parte_1 CP_7 CP_8
CP_9
(1 voti, 49,0000 mil):
[...] Controparte_10
Riepilogo votazione: 8 favorevoli (244,0000 mil) - 8 contrari (276,0000 mil) - 1 astenuti
(49,0000 mil).
pagina 2 di 6 Delibera approvata.
L'articolo 1136 c.c., comma 4, precisa che le delibere aventi a oggetto la nomina dell'amministratore sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Si può quindi affermare che nel codice civile, nell'ambito della disciplina condominiale, viene indicato il quorum deliberativo necessario per nominare il nuovo amministratore;
al contrario il Legislatore nulla ha stabilito riguardo alla maggioranza necessaria per la conferma dell'amministratore.
Si delibera la conferma dell'amministratore per mancanza di quorum.”
3. Diritto
3.1
Appare opportuno distinguere gli istituti della conferma e del rinnovo dell'amministratore.
L'art. 1129 co. 10 c.c. prevede che “l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.”
In conformità all'orientamento prevalente, la norma va interpretata nel senso che l'incarico conferito è annuale e ad ogni incarico annuale, formalmente deliberato, segue, a meno che non risulti una volontà contraria delle parti, ex lege un solo “rinnovo” di un altro anno. Alla scadenza di tale rinnovo l'assemblea deve, in ogni caso, deliberare formalmente un nuovo incarico.
Affinché sia impedito il rinnovo, vengono in rilievo non solo una delibera di revoca dell'amministratore o le dimissioni da parte di quest'ultimo (v. secondo periodo della norma), ma anche una delibera che semplicemente nomini un altro amministratore.
Nulla esclude che il rinnovo avvenga in modo espresso, cioè conseguente ad una manifestazione di volontà da parte dell'assemblea, consistente in una mera presa d'atto del rinnovo ex art. 1129 co. 10, ma esso sarà, più spesso, tacito, poiché con la formulazione, che l'incarico “si intende rinnovato”, il legislatore sembra ricollegare l'effetto giuridico della proroga ad una condotta di per sé non significativa, come l'inerzia da parte del . Il legislatore presume, quindi, CP_1
che il condominio, il quale non deliberi in ordine alla conferma o alla revoca dell'amministratore, voglia avvalersi dell'opera di quest'ultimo per un altro anno (in questo senso anche Tribunale
Busto Arsizio sez. III, 23/04/2021, n.638: “L'art. 1129 c.c., comma 10 prevede che l'incarico dell'amministratore, di durata annuale, "si intende rinnovato per eguale durata". La lettera della disposizione depone nel senso di un rinnovo automatico, fondato sulla presunzione (semplice) di
pagina 3 di 6 assenso al rinnovo da parte dell'assemblea; tale presunzione può essere vinta da una contraria manifestazione di volontà contraria dei condomini, diretta a revocare l'incarico o a prevedere espressamente nel regolamento condominiale la non rinnovabilità dello stesso.
Un'interpretazione della norma nel senso inverso - cioè nel senso di escludere di regola il rinnovo, salvo che l'assemblea si determini espressamente nel senso di disporlo - risulta in contrasto con il tenore della disposizione.”).
Il “rinnovo” costituisce, quindi, una proroga legale dell'incarico per un altro anno, conseguente alle seguenti ipotesi: omessa conferma espressa dell'amministratore, nomina di un altro amministratore, revoca o dimissioni dell'amministratore.
Contro la tesi della possibilità del rinnovo tacito si potrebbe osservare che la norma di cui all'art. 1129 c. 14 c.c. impone la specificazione del compenso dell'amministratore non solo in caso di nomina, ma anche di rinnovo: “L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.” La ratio della norma è quella di garantire la massima trasparenza ai condomini che devono conoscere ed accettare ex ante le singole voci del compenso dell'amministratore. Il Giudice ritiene nel co. 14 il termine “rinnovo” sia stato utilizzato dal legislatore in senso atecnico e che la norma si riferisca, piuttosto, alla conferma vera e propria, cioè ad una (nuova) nomina, al termine di un incarico espletato. Dopo la conferma,
l'incarico potrà essere rinnovato (anche tacitamente) per una sola volta, a condizioni economiche invariate. L'esigenza di trasparenza sussiste in particolar modo per la prima nomina, e, in modo attenuato, anche per eventuali successive conferme. In queste ipotesi la durata potrà estendersi, in regime di prorogatio, di un altro anno. L'esigenza di trasparenza è invece quasi evanescente quando si è di fronte ad un rinnovo ex lege di cui al co. 10, in quanto il compenso, già noto, varrà solo per l'ulteriore anno in regime di proroga.
Infine, si può osservare che la conferma dell'amministratore altro non è che la nomina dello stesso soggetto che era amministratore in precedenza e, pertanto, tale delibera va approvata con la maggioranza di cui all'art. 1136 co. 4 c.c., posto che non vi è alcuna norma specifica che permetta un trattamento diverso.
L'effetto pratico del mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per la conferma dell'amministratore può essere quello della proroga dell'incarico per un altro anno ai sensi dell'art. l'art. 1129 c. 10 c.c.. Ciò avviene però solo quando la delibera interviene dopo il primo pagina 4 di 6 anno e il rinnovo è ancora possibile. Quando la delibera interviene invece alla scadenza dell'anno in regime di proroga, essa non può comportare un ulteriore rinnovo.
3.2
Passando all'esame del caso di specie, si evince da una semplice lettura del verbale che il ha deliberato la conferma dell'amministratore. Il ha ritenuto che la CP_1 CP_1 delibera di conferma fosse stata “approvata”, e che ai fini della dell'approvazione, non fosse necessario un quorum, posto che il codice civile non prevederebbe alcun quorum per l'ipotesi di conferma.
Quest'ultimo ragionamento è errato, poiché, come rilevato sopra, la conferma dell'amministratore non è altro che la nomina dello stesso soggetto che era amministratore in precedenza e, pertanto, tale delibera va approvata con la maggioranza di cui all'art. 1136 co. 4
c.c..
È pacifico che il predetto quorum non sia stato raggiunto e, pertanto, la delibera è annullabile.
Il Condominio non può soltanto in questa sede invocare di aver, per la verità, votato per il mero rinnovo, giusta l'art. 1129 c. 10 c.c., poiché l'inequivoca formulazione nel verbale non si presta alla tesi secondo cui l'assemblea intendeva semplicemente dare atto del rinnovo, anziché deliberare la conferma dell'amministratore. Infatti, non vi è alcun cenno al mero rinnovo dell'incarico (ex lege), che non esige nemmeno deliberazione;
invece, si è deliberata proprio la conferma dell'amministratore. Anche la previsione di una variazione del costo per il messaggio pec depone per una conferma e non per un mero rinnovo, dove le condizioni economiche rimangono invariate, trattandosi di mera proroga ex lege.
In conclusione, con la delibera è stato dato avvio ad un nuovo incarico annuale, suscettibile di rinnovazione tacita alla scadenza per un ulteriore anno.
Le parti non hanno dedotto se la conferma 27.06.2024 è avvenuta al termine di un incarico annuale, formalmente deliberato, oppure ad un anno in regime di proroga. Nel primo caso l'annullamento della delibera comporterebbe effettivamente una proroga ex lege, però alle condizioni economiche precedenti e senza la piccola variazione di spesa approvata. Nel secondo caso, qualora l'incarico in proroga fosse già scaduto, l'amministratore sarebbe rimasto privo di mandato.
pagina 5 di 6 Come si vede, le conseguenze sono diverse e sussiste, quindi, in ogni caso un interesse alla pronuncia di annullamento, anche in considerazione della nomina dello stesso soggetto ad amministratore alla successiva assemblea del 15/10/2024.
In conclusione, la delibera di conferma dell'amministratore va annullata.
4. Spese
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
Poiché l'amministratore contumace è mero beneficiario della delibera Controparte_2
impugnata, ma privo di legittimazione passiva rispetto al giudizio di impugnazione, le spese dell'attore vengono poste soltanto a carico del Controparte_1
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 26.000,01-52.000,00 (valore indeterminabile basso), parametri medi per le fasi di studio ed introduzione, parametro ridotto al 50% per la fase di decisione, stante la limitata attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. accerta la nullità della delibera di conferma dell'amministratrice del Controparte_2
27.06.2024; Controparte_11
2. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 Pt_1
a titolo di spese di lite, € 4.358,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie,
[...]
CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 545,00 per anticipazioni e spese successive necessarie.
16/04/2025
Il Giudice
Alex Tarneller firma digitale pagina 6 di 6