Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 novembre 2002 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2244 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 26/01/2022, (ud. 16/09/2021, dep. 26/01/2022), n.2244 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Presidente – Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 23195-2019 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio degli avvocati MATTIA …
Leggi di più… - 2. Ragioniere Con Debiti Con Cassa Ragionieri (Cnpr): Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 19 agosto 2025
Sei un ragioniere e hai debiti con la Cassa Ragionieri (CNPR) che non riesci più a sostenere? La CNPR (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali) richiede agli iscritti il versamento dei contributi previdenziali obbligatori. Il mancato pagamento, anche solo per alcune annualità, può far lievitare rapidamente il debito a causa di interessi e sanzioni, fino a generare cartelle esattoriali, pignoramenti e altre azioni esecutive. Conoscere i tuoi diritti e le possibili strategie legali è fondamentale per difenderti. Quando un ragioniere può accumulare debiti con la CNPR – Quando non versa i contributi minimi obbligatori per difficoltà economiche …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 23501 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 26/08/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 26/08/2021), n.23501 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 13341/2016 proposto da: Comune di Palermo, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Raimondo, giusta procura speciale alle liti conferita in calce al ricorso per cassazione. – ricorrente – contro T.M.P., T.R., T.E., e T.A., …
Leggi di più… - 4. Previdenza socialeMauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021
- 5. D. M. 140/2012 e limiti all’applicazione dei parametri per i compensi professionali (Cass. 18920/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 11 gennaio 2013
1. Premessa Nella decisione in commento del 5 novembre 2012, n. 18920 i giudici della Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, hanno precisato, con riguardo alla professione forense, che per quanto concerne il compenso degli avvocati, per gli incarichi in corso al 23 luglio 2012 (1) devono essere applicati i nuovi parametri ex D.M. 140 del 20 luglio 2012 (2). I compensi professionali devono essere liquidati secondo il sistema che sia vigente al momento dell'esaurimento della prestazione ovvero della cessazione dell'incarico. 2. La fattispecie Nella sentenza che si commenta la Corte d'Appello di Firenze aveva rigettato il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed …
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Giurisprudenza • 204
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/09/2015, n. 18136Provvedimento: E 18136 15 T N Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Pensioni E ragionieri e LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE periti ER SEZIONI UNITE CIVILI applicazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del principio Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Primo Pres.te f.f. del pro rata Presidente Sezione Dott. US SALME' R. G. N. 21706/2011 n. 18136 Presidente Sezione Dott. RENATO RORDORF Cron. Consigliere Dott. RI RAGONESI Rep. Ud. 23/06/2015Consigliere Dott. RI NOBILE - PU - Rel. Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE C.U. Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA Dott. ANTONINO DI BLASI Consigliere Consigliere - Dott. BIAGIO VIRGILIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21706-2011 …Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- divieto di discriminazione·
- art. 1 c. 488 l. 147/2013·
- art. 1 c. 763 l. 296/2006·
- diritto di proprietà·
- principio del pro rata·
- equilibrio finanziario·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 3 c. 12 l. 335/1995·
- violazione CEDU
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/09/2015, n. 17742Provvedimento: E 177 42 .15 T N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Pensioni ragionieri e LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE periti commerciali SEZIONI UNITE CIVILI applicazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del principio Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. - del pro rata Presidente Sezione Dott. GIUSEPPE SALME' R.G.N. 19220/2012 Cron. 17742Presidente Sezione Dott. RENATO RORDORF Consigliere Rep.Dott. TO RAGONESI - Ud. 23/06/2015 Consigliere Dott. TO NOBILE - PU Rel. Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE C.U. Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere Consigliere Dott. ANTONINO DI BLASI Dott. BIAGIO VIRGILIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul …Leggi di più...
- fondamento·
- ragionieri e periti commerciali·
- normativa regolamentare interna adottata dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza·
- liquidazione·
- inapplicabilità·
- trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007·
- applicabilità·
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- adozione di provvedimenti che impongono un massimale al trattamento pensionistico·
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- prescrizione quinquennale·
- controversia sull'ammontare·
- trattamenti pensionistici anteriori al 1° gennaio 2007·
- ricalcolo del trattamento·
- crediti previdenziali
- 3. Trib. Palermo, sentenza 24/09/2024, n. 3787Provvedimento: Tribunale di Palermo Sezione Lavoro N° _____________________ Reg. Sent. Lav. Cron. ______________ N° __________ Reg. Gen. Lav. F.A. _________________ REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________________ TRIBUNALE DI PALERMO Per ___________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 707 /2020 R.G.L., promossa D A , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 Il Cancelliere LOREDANA D'AMICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Sacra Famiglia 24 a Palermo. - ricorrente - C O N T R O Controparte_1 [...] in persona del …Leggi di più...
- prescrizione contributiva·
- pensione di vecchiaia·
- opzione previdenziale·
- domanda riconvenzionale·
- debito contributivo·
- spese processuali·
- cancellazione d'ufficio iscrizione·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- art. 34 L. 414/1991·
- compensazione crediti e debiti
- 4. Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1542Provvedimento: R.G. n. 708/2019 REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da Parte_1 - parte ricorrente - Avv.to Teresa Lastella Email_1 CONTRO CP_1 - parte resistente – Avv.ti Carmela Filice, Stefania Di Cato e Umberto Ferrato E ; Email_2 E ; Email_4 t Email_5 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25 febbraio 2019, parte ricorrente in epigrafe chiedeva …Leggi di più...
- decadenza art. 13 c. 2 L. 412/1991·
- obbligo di comunicazione redditi·
- irripetibilità prestazione·
- art. 52 L. 88/1989·
- eredi pensionato·
- interessi legali·
- ripetizione indebito previdenziale·
- dolo pensionato·
- onere della prova
- 5. Trib. Piacenza, sentenza 17/01/2025, n. 11Provvedimento: N. R.G. 18/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa da: , rappresento e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Marco Miglioli e Lorenza Parte_1 Boscarelli, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 68, presso lo studio dei suddetti difensori; RICORRENTE contro Controparte_1 in persona del Direttore Generale e [...] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Vincenzo D'Isidoro, …Leggi di più...
- autonomia normativa Casse previdenziali·
- facoltà di iscrizione·
- art. 22 Legge n. 733/1982·
- contributi previdenziali·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- iscrizione obbligatoria·
- giurisprudenza Cassazione su iscrizione d'ufficio·
- art. 24 Legge n. 414/1991·
- revoca decreto ingiuntivo·
- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1. (Prestazioni) 1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di seguito denominata "Cassa", corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia; b) di anzianita'; c) di inabilita' e di invalidita'; d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette. 2. La Cassa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
a) indennita' una tantum; b) provvidenze straordinarie. 3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. 4. I trattamenti di pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate al comma 1, lettera b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lettere a) e d). 5. I trattamenti di pensione sono cumulabili con le pensioni di guerra, con le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale, nonche' con le pensioni statali. 6. Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, purche' l'iscritto non abbia richiesto la restituzione dei contributi previsto dall'articolo 23, comma 1, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 4 del predetto articolo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Pensione di vecchiaia) 1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di eta' dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione. 2. La misura annua della pensione di vecchiaia e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei dieci redditi professionali annuali piu' elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione. 3. Per il calcolo della media di cui al comma 2, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 11, comma 1. Per gli anni per i quali e' stato pagato il contributo minimo previsto dall'articolo 11, comma 2, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta e' pari a sedici volte il contributo minimo pagato. I redditi professionali annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 17. 4. La misura annua della pensione non puo' essere inferiore a 7,25 volte il contributo soggettivo minimo previsto dall'articolo 11, comma 2, relativo all'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della presente legge, si prende in considerazione a tal fine il contributo soggettivo minimo fissato per lo stesso anno. 5. Se la media di cui al comma 2 e' superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al medesimo comma e' ridotta:
a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 42,3 milioni fino a lire 63,4 milioni; b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 63,4 milioni fino a lire 74,1 milioni; c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni. 6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato. 7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e contribuzione, che decorre dal pensionamento, o prima del compimento del biennio in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Ciascun supplemento e' calcolato, per ogni anno, applicando le percentuali di cui ai commi 2 e 5 alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi suc- cessive a quelle considerate per il calcolo della pensione. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 17. 8. Alle scadenze indicate dall'articolo 15, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al comma 5. - Art. 3. Pensione di anzianita' 1. La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
2. La corresponsione della pensione di anzianita' e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente o associato. ((1)) 3. La misura annua della pensione di anzianita' e' determinata con le modalita' di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5.
4. Nei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita' stessa.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2002, n. 437 (in G.U. 1a s.s. 13/11/2002, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali.