Articolo 21 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 gennaio 1992
Art. 21. (Prescrizione dei contributi
e del diritto alle prestazioni) 1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. 2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 19. 3. La prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa si compie con il decorso di cinque anni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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