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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1187/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6272/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250004414519801 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 755/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.07.2025 Ricorrente_1, nella qualità di socio illimitatamente responsabile della società Società_1 snc, impugnava, nei confronti della C.C.I. A.A. di Messina e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cartella, notificata il 13.05.2025, per il pagamento di € 244,46 per diritto annuale anno 2020, eccependo l'illegittimità della cartella per carenza di legittimazione passiva di esso ricorrente per mancanza della qualità di socio della società debitrice per cessazioen di ogni rapporto con la stessa dl 28.5.1991, data di cessione della propria quota a Nominativo_1, com ada atto notarile dott. Nominativo_2 (rep. n. 39595 registrato a Nominativo_3 Militello il 29.5.1991 al n. 83 serie II).
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con il favore delle spese.
Non si costituiuvano in giudizio i convenuti.
Il ricorrente depositava memoria, insistendo nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del 13.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso è fondato e merita accoglimento, alla luce della documentazione sopra richiamata, prodotta da parte ricorrente, che ha documentato la cessione della propria quota con atto notarile del 28.5.1991, registrato il 29.5.1991.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, atteso che la perdita della qualità di socio non risulta iscritta nel registro delle imprese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Messina 13.02.2026 II Giudice monocratico dott.ssa M. Rita Gregorio
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6272/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250004414519801 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 755/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.07.2025 Ricorrente_1, nella qualità di socio illimitatamente responsabile della società Società_1 snc, impugnava, nei confronti della C.C.I. A.A. di Messina e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cartella, notificata il 13.05.2025, per il pagamento di € 244,46 per diritto annuale anno 2020, eccependo l'illegittimità della cartella per carenza di legittimazione passiva di esso ricorrente per mancanza della qualità di socio della società debitrice per cessazioen di ogni rapporto con la stessa dl 28.5.1991, data di cessione della propria quota a Nominativo_1, com ada atto notarile dott. Nominativo_2 (rep. n. 39595 registrato a Nominativo_3 Militello il 29.5.1991 al n. 83 serie II).
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con il favore delle spese.
Non si costituiuvano in giudizio i convenuti.
Il ricorrente depositava memoria, insistendo nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del 13.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso è fondato e merita accoglimento, alla luce della documentazione sopra richiamata, prodotta da parte ricorrente, che ha documentato la cessione della propria quota con atto notarile del 28.5.1991, registrato il 29.5.1991.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, atteso che la perdita della qualità di socio non risulta iscritta nel registro delle imprese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Messina 13.02.2026 II Giudice monocratico dott.ssa M. Rita Gregorio