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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3196/2023,
promossa da:
, (c.f.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio professionale, sito in Roma, via Donatello n. 75, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv. Martina Pengo, come da procura in atti.
ATTORE-OPPONENTE
Contro
, (c.f.: ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato.
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: Opposizione al decreto di liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Conclusioni:
- Per l'attore-opponente:
“Piaccia a l'ill.mo Presidente del Tribunale adito, contrariis reiectis:
- riformare il decreto impugnato (decreto 21.04.2023, emesso dal Tribunale di Velletri nel procedimento n.r.g. 2826/2017 e notificato all'esponente il 12.05.2023) e conseguentemente liquidare in favore dell'avv. prof. difensore del signor Parte_1 ammesso al patrocinio a spese dello stato nel procedimento n.r.g. Parte_2
2826/2017 del Tribunale di Velletri, il compenso richiesto con l'istanza di liquidazione depositata il 16.02.2023 (€ 14.103,00 al lordo della riduzione ex art. 130 Dpr 115/02), o comunque il compenso ritenuto di giustizia secondo le previsioni del D.M. 55/2014 e s.m.i., comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte.
- Con vittoria di spese, anche generali, competenze e onorari”
- Per il convenuto-opposto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri:
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ove tardiva;
- rigettare la domanda perché infondata alla luce delle superiori considerazioni;
- in subordine, rideterminare il compenso professionale dovuto al ricorrente secondo i minimi tariffari, con l'ulteriore riduzione ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002.
Con vittoria delle spese di lite”
Fatto e diritto
L'opponente, avv. contesta l'importo liquidato a proprio favore in Parte_1 qualità di difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Parte_2 con decreto emesso dal Tribunale di Velletri in data 21/04/2023 nell'ambito del procedimento civile contenzioso R.G. n. 2826/2017.
In particolare, l'opponente lamenta che a fronte di una richiesta di liquidazione quantificata in euro 14.103,00 oltre accessori di legge, ridotta del 50% ai sensi dell'art. 130 Dpr 115/02 per un importo finale pari ad euro 7.051,50, il Collegio abbia riconosciuto la minor somma di euro 3.808,00 oltre spese forfettarie e accessori.
L'opposizione non appare fondata.
La differenza tra il chiesto e il liquidato, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato, deriva dall' applicazione dello scaglione di riferimento “valore indeterminabile- complessità bassa” in luogo di quello invocato dall'opponente, ovvero
“valore indeterminabile- complessità media”.
Al riguardo va rilevato sulla scorta della documentazione allegata che la causa trattata, avente ad oggetto la domanda di accertamento giudiziale di paternità e le correlate domande di mantenimento e risarcimento danni, ha trovato soluzione sulla base di un'istruttoria contenuta, fondata principalmente sulla ctu e sull'interrogatorio formale del convenuto, e non ha coinvolto questioni giuridiche nuove o complesse.
Inoltre la liquidazione è stata operata ai valori medi per ciascuna delle fasi dell'attività difensiva, applicandosi esclusivamente la riduzione obbligatoria ex art. 130 D.P.R. 115/2002. Se ne deduce che il Tribunale ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale in considerazione della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le peculiarità del caso inducono a dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Velletri, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Calvanese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3196/2023,
promossa da:
, (c.f.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio professionale, sito in Roma, via Donatello n. 75, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv. Martina Pengo, come da procura in atti.
ATTORE-OPPONENTE
Contro
, (c.f.: ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato.
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: Opposizione al decreto di liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Conclusioni:
- Per l'attore-opponente:
“Piaccia a l'ill.mo Presidente del Tribunale adito, contrariis reiectis:
- riformare il decreto impugnato (decreto 21.04.2023, emesso dal Tribunale di Velletri nel procedimento n.r.g. 2826/2017 e notificato all'esponente il 12.05.2023) e conseguentemente liquidare in favore dell'avv. prof. difensore del signor Parte_1 ammesso al patrocinio a spese dello stato nel procedimento n.r.g. Parte_2
2826/2017 del Tribunale di Velletri, il compenso richiesto con l'istanza di liquidazione depositata il 16.02.2023 (€ 14.103,00 al lordo della riduzione ex art. 130 Dpr 115/02), o comunque il compenso ritenuto di giustizia secondo le previsioni del D.M. 55/2014 e s.m.i., comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte.
- Con vittoria di spese, anche generali, competenze e onorari”
- Per il convenuto-opposto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri:
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ove tardiva;
- rigettare la domanda perché infondata alla luce delle superiori considerazioni;
- in subordine, rideterminare il compenso professionale dovuto al ricorrente secondo i minimi tariffari, con l'ulteriore riduzione ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002.
Con vittoria delle spese di lite”
Fatto e diritto
L'opponente, avv. contesta l'importo liquidato a proprio favore in Parte_1 qualità di difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Parte_2 con decreto emesso dal Tribunale di Velletri in data 21/04/2023 nell'ambito del procedimento civile contenzioso R.G. n. 2826/2017.
In particolare, l'opponente lamenta che a fronte di una richiesta di liquidazione quantificata in euro 14.103,00 oltre accessori di legge, ridotta del 50% ai sensi dell'art. 130 Dpr 115/02 per un importo finale pari ad euro 7.051,50, il Collegio abbia riconosciuto la minor somma di euro 3.808,00 oltre spese forfettarie e accessori.
L'opposizione non appare fondata.
La differenza tra il chiesto e il liquidato, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato, deriva dall' applicazione dello scaglione di riferimento “valore indeterminabile- complessità bassa” in luogo di quello invocato dall'opponente, ovvero
“valore indeterminabile- complessità media”.
Al riguardo va rilevato sulla scorta della documentazione allegata che la causa trattata, avente ad oggetto la domanda di accertamento giudiziale di paternità e le correlate domande di mantenimento e risarcimento danni, ha trovato soluzione sulla base di un'istruttoria contenuta, fondata principalmente sulla ctu e sull'interrogatorio formale del convenuto, e non ha coinvolto questioni giuridiche nuove o complesse.
Inoltre la liquidazione è stata operata ai valori medi per ciascuna delle fasi dell'attività difensiva, applicandosi esclusivamente la riduzione obbligatoria ex art. 130 D.P.R. 115/2002. Se ne deduce che il Tribunale ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale in considerazione della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le peculiarità del caso inducono a dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Velletri, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Calvanese