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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/08/2025, n. 11533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11533 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 57088/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa EL DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57088 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2018 , avente ad oggetto: – Altri contratti d'opera , promossa da
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ciccopiedi
Salvatore, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
Roma presso lo studio degli avv.ti Callori Marco e Liani Franca che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
Conclusioni per : “Voglia il Tribunale adito: 1) in Parte_1 via principale, accogliere integralmente la domanda di pagamento formulata dalla Parte_1
con l'atto di citazione del 18.7.2018 e, per l'effetto, condannare la sig.ra
[...] CP_1
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 al pagamento della complessiva somma di euro 13.589,64 oltre interessi e rivalutazione, come richiesta e formulata nelle conclusioni dell'atto di citazione;
2) sempre in via principale rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra CP_1
perchè infondata in fatto ed in diritto e comunque inammissibile, dichiarando che nessuna
[...] responsabilità è ascrivibile ai sanitari della per il decesso del sig. Parte_1 Per_1 ovvero per la sua eventuale perdita di chance di guarigione ovvero di sopravvivenza, nonché
[...] dichiarando che nessuna violazione è stata posta in essere dalla con Parte_1 riferimento al consenso informato ed alla tenuta della cartella clinica;
3) in via subordinata e solo per la deprecata ipotesi che venga accolta la domanda riconvenzionale della sig.ra CP_1
a) rigettare la domanda in ordine al quantum debeatur per difetto di prova;
b) liquidare il quantum secondo giustizia, tenuto conto del pregresso stato di salute del compianto sig. Persona_1
c) dichiarare, ai sensi dell'art. 163 nn. 4, 5 c.p.c. e dell'art. 164 c.p.c., la nullità della domanda di risarcimento per la asserita irregolare compilazione della cartella clinica e comunque dichiararla inammissibile perché meramente esplorativa.
Vinte in ogni caso le spese di lite”.
Conclusioni per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: nel merito in via CP_1 principale:
a)- accertare e dichiarare la erroneità degli importi richiesti dalla ” Parte_1 nell'atto introduttivo del giudizio;
b)- accertare e dichiarare che dalla fattura numero 29743 di euro 29.410,71= risulta essere non dovuta la somma di euro 3.386,72=;
c)- accertare e dichiarare come non dovuta la somma di euro 1.502,00 per avvenuto pagamento diretto della fattura num. 76/2015 alla Dr.ssa per la prestazione anestesiologica. Per_2
d)-comunque, dichiarare non dovute le eventuali somme che residuano dal ricalcolo, in quanto non esattamente determinate in relazione sia agli importi che alle effettive prestazioni rese. nel merito in via riconvenzionale:
a)-accertare e dichiarare la responsabilità della clinica odierna attrice per errata e/o omessa diagnosi e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno per l'importo di euro
78.375,00;
b)-accertare e dichiarare l'apocrifica delle sottoscrizioni del Sig. come specificato nella Persona_1 superiore premessa e per l'effetto, data la autonoma risarcibilità per la violazione della mancanza di consenso informato, condannare la odierna attrice al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
c)-accertare e dichiarare la responsabilità della odierna attrice per violazione dell'art. 1176 c.c. per carente e/o omessa tenuta della cartella clinica e per incompletezza della stessa e per l'effetto condannare la odierna attrice al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 Con vittoria di spese e competenze ai sensi del DM 55/2014 da distarsi n favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto Pt_1 Parte_1 dinanzi a questo Tribunale , nella sua qualità di erede di , CP_1 Persona_1 per sentirla condannare al pagamento della somma di € 13.589,64, da quest'ultimo dovuta a saldo delle prestazioni sanitarie ricevute in occasione del ricovero presso la struttura sanitaria dell'attrice dal 15.6.2015 al 23.6.2015.
Con comparsa del 04.03.2019, si è costituita , quale erede del genitore, CP_1
, contestando ogni pretesa e, più specificamente, deducendo che il Persona_1 padre, in data 15 giugno 2015, veniva ricoverato presso la clinica con la Pt_1 diagnosi di bronchite cronica, insufficienza respiratoria e sospetta trombo embolia polmonare. In data 22 giugno 2015, essa convenuta, stanti i riscontrati miglioramenti, riceveva la notizia che il padre, l'indomani, sarebbe stato dimesso.
Purtroppo, proprio nella mattina del 23 giugno, il veniva ritrovato, nella CP_1 propria camera, accasciato e in preda ad un malore tanto che venne sottoposto d'urgenza, alle ore 06:15, ad una RX RA e poi, alle ore 8:30, ad una TAC Total
Body; all'esito degli esami il veniva portato in sala operatoria per essere CP_1 sottoposto ad un intervento di laparotomia e, alle ore 17:00 dello stesso giorno è deceduto.
La Casa di cura ha, così, emesso fatture per complessivi € 40.811,31 di cui €
23.221,67 sono stati corrisposta dal Fasi, Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti, di cui godeva il il quale aveva già pagato, di tasca propria, un CP_1 acconto di € 4.000,00 al momento del ricovero, per cui la residua somma di €
13.589,64 viene contestata.
Infatti, la convenuta, eccepisce sia la erroneità delle somme richieste sia la debenza di qualsivoglia importo relativo all'intervento subito dal padre in quanto le firme apposte ai moduli per il consenso informato e finalizzato all'intervento del 23 giugno 2015 sono apocrife. In particolare, la convenuta eccepisce che il padre, in tale giorno, non fosse in condizioni di poter firmare.
Inoltre, la convenuta contesta l'intera condotta della clinica dal momento che al padre è stata effettuata una diagnosi errata tanto che non è stata compresa la patologia da cui era affetto e che poi, dopo il malore, lo ha condotto al decesso. La
ha quindi agito con negligenza, per cui essa convenuta ha spiegato domanda CP_2
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 riconvenzionale per errata diagnosi al fine di ottenere il risarcimento del danno richiesto nella misura di € 78.375,00.
La causa, dopo essere stata istruita da due precedenti giudici è stata definitivamente assegnata, nel 2023, all'attuale estensore e, dopo il deposito della relazione medica,
è stata rinviata all'udienza del 19 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'oggetto della controversia portata all'esame di questo Tribunale attiene alla domanda, proposta dalla , di ottenere pagamento della somma Parte_1 di € 13.589,64 a titolo di saldo delle competenze per prestazioni mediche rese in favore del padre della convenuta, , ricoverato a far data dal 15.06.2015 Persona_1
e sino al 23.06.2025.
Dal canto suo, la convenuta, figlia ed erede dell'assistito ha eccepito la non autenticità delle firme apposte dal padre ai moduli propedeutici all'anestesia e all'intervento e ha spiegato domanda riconvenzionale per la erroneità della diagnosi e delle terapie riservate al padre a seguito delle quali è deceduto.
La delicatezza della vicenda ha imposto l'espletamento di due consulenze tecniche.
È stata effettuata consulenza medico – legale affidata a due CTU, i dottori Per_3
e con i seguenti quesiti: “a) Se siano stati tempestivi,
[...] Controparte_3 corretti e completi o meno gli accertamenti diagnostici effettuati e sulla adeguatezza delle terapie adottate per la cura delle patologie riscontrate sul paziente;
b) la correttezza e completezza o meno degli accertamenti diagnostici effettuati al fine di prevenire la rottura dell'aneurisma dell'aorta addominale;
c) se siano state comunque seguite le linee guida o le pratiche diagnostiche generalmente ritenute valide, o se siano stati omessi esami o analisi che i sintomi lamentati avrebbero consigliato e che avrebbero potuto rivelarsi utili;
d) se sia stata effettuata una scelta terapeutica conforme al protocollo o, comunque, corretta e conseguente alla situazione clinica e se i trattamenti medici e chirurgici siano stati praticati secondo la buona scienza medica, in relazione al loro grado di difficoltà; oppure sei medici abbiano omesso di attenersi, per inadeguatezza e incompletezza della preparazione professionale ovvero per negligenza, alle regole acquisite all'epoca al corredo scientifico e pratico del settore;
e) se la cartella clinica presenti o meno delle lacune e/o incompletezze e/o in generale se sia stata redatta chiaramente, con puntualità
e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenga, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alle condizioni patologiche del paziente ed al suo decorso clinico, le attività diagnostiche terapeutiche praticate;
f) specificamente se nella cartella clinica risulti indicata o sia completamente omessa la indicazione del
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 momento in cui i sanitari si avvedevano della rottura dell'aorta addominale;
g) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, nella cartella clinica”.
I nominati consulenti così ricostruiscono, sulla base della documentazione in atti, il ricovero e l'anamnesi del paziente: < uomo di circa 83 Persona_1 anni, accedeva presso la di Roma alle ore 11.25 del 15.06.2015 Parte_1 con diagnosi di “Bronchite Cronica Riacutizzata. Insufficienza Respiratoria. Sospetta
Tromboembolia Polmonare”>> …. <ex forte fumatore. dieta varia. alvo regolare. diuresi fisiologica...”, nell'anamnesi patologica remota “...ipertensione arteriosa in trattamento. fibrillazione atriale cronica trattamento con
COUMADIN. Iperglicemia non trattata. Sindrome post-flebitica. Circa 40 aa fa emitiroidectomia. Circa 20 aa fa asportazione di angioma gamba sin. Due aa fa polmonite per cui è stato indicato il ricovero. Da anni . Diagnosi di trombofilia (mutazione eterozigote Pt_2 del gene MTHFR)...” e nell'anamnesi patologica “Il pz si ricovera d'urgenza. Si presenta cianotico ed in stato di insufficienza respiratoria acuta. Da circa due giorni dispnea ingravescente e dispnea parossistica notturna. Presenta attività cardiaca tachiaritmia con FC= 160 bpm...”.
All'esame obiettivo veniva riscontrato “...Pz notevolmente dispnoico ed astenico. Cute e mucose cianotiche e ipoidratate. No edemi declivi. Sensorio integro. Orientato nel tempo e nello spazio... ...TORACE: MV notevolmente ridotto su tutto l'ambito. Rantoli crepitanti bibasali.
ADDOME: Trattabile, non dolente né dolorabile alla palpazione superficiale e profonda.
Peristalsi valida. Fegato palpabile a 2 dita dall'arcata costale...”.
Nella stessa giornata del ricovero, veniva trasferito presso l'Unità di Terapia Intensiva, ove veniva posizionato “CATETERE VESCICALE Tipo FOLEY II VIE” e “IBP. ARTERIA;
RADIALE SN”, iniziando terapia con “SER 500 ml... ...LASIX 500 mg...
...PANTORC OS 40 mg... ... ev o.25... ... ev 40 mg... CP_4 Per_4
... ev 50 mg (1/4)... ...LEVOFLOXACINA ev 500 mg...” ed ossigenoterapia. CP_5
Veniva eseguita, fra l'altro, Tc del torace nel cui referto veniva riportato che: “...L'indagine non ha messo in evidenza a carico delle arterie polmonari e delle sue diramazioni immagini riferibili a difetti di riempimento riferibili a segni di embolia polmonare. Si osserva una condizione di enfisema di tipo centrolobulare parasettale prevalentemente a livello dei lobi superiori e del segmento apicale del lobo superiore bilateralmente. In entrambi i polmoni in sede basale si osservano strie di tipo disventilatorio e di tipo fibrotico. Bronchiectasie in sede basale bilateralmente. Calcificazioni parietali bronchiali. Bilateralmente evidenza di una discreta quota di versamento pleurico. Camere cardiache aumentate di volume. Iperdensità parietali a livello a. coronariche come per calcificazioni parietali. Calcificazioni parietali a livello dell'aorta toracica. Aorta toracica con un calibro di cm
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 3.9 nel tratto ascendente e di cm 3.3 nel tratto discendente. Si osservano plurimi linfonodi aumentati di dimensioni (diam. max. circa cm 2) a livello pretracheale;
presenza di tessuto di media densità di verosimile natura linfomatosa in sede sottocarenale e in sede ilare bilateralmente;
si consiglia valutazione ematologica ed eventuale controllo TC TB. Alcuni linfonodi (diam. max.
Cm 1.5) nel mediastino antero superiore. Nelle sole scansioni visibili dell'addome a livello renale sinistra si osserva il volume parziale di una formazione ipodensa compatibile con cisti delle dimensioni di cm 6.5. Nel lobo tiroideo di destra si osserva un nodulo (cm 1.4) ipodenso con alcune calcificazioni. Presenza di gemma mammaria bilateralmente...”>>.
Vengono, poi, riportati, secondo quanto risulta dalle cartelle cliniche, tutti gli esami effettuati del 15 al 22 giugno 2015.
< ritenere, ad una visione ex ante, che il percorso diagnostico e terapeutico fornito dai curanti durante la fase di degenza dal 15 al 22.06.2015, può ritenersi congruo e condivisibile rispetto alle patologie che ne avevano richiesto il ricovero: “Bronchite
Cronica Riacutizzata. Insufficienza Respiratoria. Sospetta Tromboembolia Polmonare”.
Infatti, esclusa la presenza di una tromboembolia polmonare, le attenzioni si concentravano nel monitoraggio e nel trattamento della insufficienza cardiaca e dell'insufficienza respiratoria in soggetto con fibrillazione atriale cronica ad alta frequenza e broncopneumopatia ostruttiva cronica. Attività che venivano svolte, dopo un temporaneo ricovero di poche ore nel Reparto Ordinario, dapprima presso l'Unità di Terapia Intensiva (dal 15 al 17.06.2015) e poi di nuovo nell'iniziale
Reparto, anche se con il costante controllo anche di specialisti cardiologici che fornivano non solo controlli clinico-strumentali (ECG, Ecocardiogramma) ma anche indicazione circa i processi terapeutici.
Durante questa intera fase venivano descritte condizioni cliniche in costante miglioramento e si assisteva alla progressiva riduzione della sintomatologia dispnoica (tanto che il 22.06.2015 veniva descritto “...Paziente non dispnoico a riposo.
Dispnoico per sforzi moderati...”), ad una ripresa della mobilizzazione autonoma e ad una diminuzione dei valori della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca che raggiungevano quelli praticamente normali (come si apprezza nei seguenti schemi che riportano i parametri vitali rilevati nelle giornate del 18 - 22.06.2015)>>.
Quindi nella ricostruzione della degenza dal 15 al 22 giugno il ricoverato per CP_1 problemi respiratori, presenta condizioni fisiche di netto miglioramento.
I CCTTU, poi, così testualmente, proseguono nella ricostruzione : < mattinata del 23.06.2015 si assisteva ad un repentino cambiamento delle condizioni
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 cliniche: per meglio riassumere l'evoluzione di quest'ultimi eventi, si riporta quanto risulta trascritto nelle varie sezioni della relativa cartella clinica, fra le ore 06:00 e le ore 12:55 del 23.06.2015, ovvero al termine dell'intervento chirurgico eseguito nella medesima giornata:
- Diario Infermieristico “...N.d.S. Ha riposato fino a 6.00. - fatto prelievo ematico dopo le risposte chiamare Dott. [illeggibile] x Counmadin. - ore 6.00 è stato chiamato M.d.G. Pz non risponde agli stimoli. P.A. non rilevabile- posizionato O2 trp, eseguita HGT: 1° 266-262-311-
316-288. Actrapid - fatta la terapia come da richiesta M.d.G. Eseguito EGA, CP_6 eseguito ECG, chiamati Medici curanti Anestesista... ...- eseguito Rx torace urgente - in attesa dii trasferimento in T.I.. Pz. trasferito in T.I. alle ore 08.30...”;
- Medico di Guardia (ore 06:15) “...Vengo contattata da personale infermieristico in turno poiché il Pz appare gravemente dispnoico. Al mio arrivo pz. In poltrona, soporoso ma risvegliabile alla stimolazione verbale, PA non valutabile. Si posiziona a letto. Pupille isocoriche ed isocicliche. PA 70/40 mmHg. EOT con MV aspro e rumori respiratori umidi diffusi su tutto l'ambito. AC aritmica e tachicardico, toni parafonici. Non edemi declivi, discromia Contr arti inferiori (++ a sin). Si esegue : VRA. HGT 322 mg/dl. Si posiziona CV (diuresi
100 cc, chiare). Si esegue ECG: VRA. Si somministra: - O2 terapia in VMSK al 50% e quindi al 30% (dopo EGA). - Actrapid 5+5+7+10 UI S.C. - 40 ev 1 fl. - Morfina Per_4
1/2 SC. - Nexium 40 1 fl. - Lasix 25 1 fl in 100 Sol Fis. - Bicarbonato 1/2 fl. Si richiede
Rx RA 2 pp urgente. Si richiede prelievo ematochimico per emocromo con formula, coagulazione, D. Dimero, BNP [illeggibile] cardiaca! Si contatta ADG reperibile per apertura
T.I. ed invio Pz...”;
- Esame EGA (ore 06:29) Hb (emoglobina) 12.1 g/dl;
- Anestesista Rianimatore (ore 07:15) “...Pz. Di 83 anni. BPCO, FA cronica. Diabete mellito, si giunge su chiamata del medico di guardia che già assiste il Pz. Al mio arrivo presenti marezzature agli arti inf. ipoteso con PA: 90/60 mmHg e FC: 130 bpm in F.A.. Si richiede valutazione cardiologica (ECG) , si inviano i prelievi ematochimici. Si esegue Rx torace. Si Pt_ pratica nel frattempo riempimento volemico con fisiologica 500 ml + 1 fl CaCl2 ev e R.L.
500 ml ev. All'ega buoni gli scambi con Acidosi metabolica corretto con Sodio ev. CP_8
Si accompagna il Pz. con discreta Pa: 120/70 mmHg Fc in FA= 125 bm in T.I. Pz vigile e cosciente. VMK= 50% 10 lt/min. Sat. 99%...”.>> …. omissis ….
Rianimatore (ore 08.30 – 14.00) “...Entra in Terapia Intensiva il Paziente Sig.re Per_1
dopo essere stato soccorso al piano dal Collega. Attualmente il Paziente è ipoteso e
[...] tachicardico nonostante riempimento volemico. Si posiziona arteria omerale destra, si richiede consulenza Cardiologica e AngioTac. Inviata routine ematica. Si accompagna il Paziente alla
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 Tac. Eseguita Tac che evidenzia rottura di Aneurisma di Aorta Addominale sottorenale. Si allerta il Chirurgo Vascolare e si accompagna in Sala Operatoria. Chiesto al Trasfusionale
Sangue e Plasma...”;
- Medico non individuabile (ore 08:30) “...Visitato il paziente in terapia intensiva si dispone esecuzione d'urgenza di Tc Total body con mdc nel sospetto clinico di embolia polmonare o emorragia...”
- Rx RA (refertato alle 08:58) “...L'esame d stato eseguito nella sola proiezione AP con paziente supino. Buona la trasparenza e l'espansibilità polmonare bilateralmente. I seni costofrenici sono liberi. Le dimensioni e la morfologia dell'ombra cardiaca non sono correttamente valutabili nella proiezione AP verosimilmente nei limiti...”;
- Esame di laboratorio (ore 09:10) Hb (emoglobina)= 11.9 g/dl (v.n. 13.0 - 17-0); Hct
(ematocrito)= 36.7 (v.n. 40 – 52.0);
- Consulenza Cardiologica (ore 09:15) “...Paziente trasferito in urgenza in T.I. per F.A. ad elevata risposta ventricolare ed ipotensione. Ulteriori notizie anossiche vedi consulenze precedenti.
ECG fibrillazione atriale ad elevata risposta ventricolare (~150/min); alcuni BEV, anomalie della regolarizzazione. EOC Aia mal valutabile;
toni [illeggibile] parafononici specie alla base;
soffio mitralico (2/6) punta e centrum. Edema del III distale di gamba sn. Iposfigmia dei polsi periferici. Si visionano gli esami ematochimici (troponina nei limiti, D-Dimero 3985 ng/ml). Consiglio ripetere un ecocardiogramma ed eseguire un eco color Doppler venoso arti inferiori...”;
- Tc Total Body “...In sede sottodiaframmatica si apprezza dilatazione dell'aorta addominale sottorenale che mostra fissurazione lungo la parete anteriore con vasto spandimento ematico retroperitoneale. Si apprezza infatti una grossolana raccolta ematica con rifornimento in atto distribuita in sede pararenale anteriore maggiore nell'emiaddome di sinistra;
la raccolta si distribuisce attorno alla fascia pararenale si sinistra e raggiunge la fossa iliaca omolaterale sempre in sede retroperitoneale. Cranialmente la quota parte della raccolta è indovata in corrispondenza del cardias, il quadro è compatibile con rottura di aneurisma dell'aorta addominale sottorenale che richiede immediato videat chirurgico. La dilatazione aneurismatica origina circa 1 cm dall'emergenza delle arterie renali, si estende per circa 85 mm senza coinvolgere la biforcazione aorto-iliaca. Il diametro trasverso massimo è, per quanto difficilmente parametrabile dato lo spandimento ematico soprasegnalato, circa 75 mm. È presente apposizione trombotica stratificata lungo la parete antero-laterale destra. Diffusamente ateromasiche le arterie iliache comuni ed esterne bilateralmente che mostrano tuttavia calibro conservato. Le arterie renali allo stato attuale risultano stirate;
stirata anche la vena renale di sinistra che mostra decorso anteriore alla aorta.
Presenza di arteria polare superiore a destra. La sacca aneurismatica risulta localizzata in sede
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 paramediana destra e deviata posteriormente dalla raccolta con fenomeni di compressione nei confronti della vena cava inferiore. Lo studio delle arterie polmonari non ha documentato la presenza di fenomeni embolici, quadro parenchimale risulta peraltro stabile rispetto al precedente del 15/6/2015 in assenza di aree a focolaio...”
- Esame EGA (ore 09:35) 5.0 g/dl; Hb (emoglobina)
- Intervento chirurgico (ingresso S.O. 09:50, inizio anestesia ore 10:00, inizio intervento chirurgico ore 10:10, fine intervento chirurgico ore 12:55, fine anestesia ore 13:00, uscita S.O. ore 13:10) “...Laparotomia mediana Xifopubìca e reperto di voluminoso ematoma che infarcisce mesi e presenza di sangue libero in addome. incisione del retroperitoneo e reperto di grande aneurisma dell'aorta addominale sottorenale rotto anteriormente. preparazione e clampaggio del colletto aortico sottorenale e delle arterie iliache comuni bilateralmente previa eparinizzazione sistemica. Apertura della sacca aneurismatica e estrazione dì abbondante materiale trombotico. Anastomosi prossimale T-T tra l'aorta addominale sottorenale ed una protesi in Dacron Knitted 16 mm: con monofilamento 3/0. Anastomosi distale T-T tra la suddetta protesi e la biforcazione aortica con monofilamento 3/0. Declampaggio, vasi e protei ben pulsanti e suture stagne. Revisione accurata e prolungata dell'emostasi. Drenaggio a caduta nel
Douglas. Chiusura del retroperitoneo a completa esclusione della protesi. Chiusura per piani della. laparotomia. Alla fine dell'intervento, conta delle pezze riferita esatta...”>>.
A questo punto i CCTTU esprimono il loro parere : < eseguiti, risulta esser stato eseguito il dosaggio degli anticorpi contro i diversi virus richiesti dall'ematologo (anti E.B., anti Toxo, anti anti Citomegalovirus, Per_5 oltre che anti Herpes 1 e 2, anti Adenovirus), che risultavano positivi per pregresse specifiche infezione: condizioni, queste, che frequentemente si accompagnano ad ingrandimenti linfonodali cronici. Per altri versi, il medesimo ematologo indicava l'esecuzione della Tc “...non appena sarà possibile...”, ovvero non ne ravvisava una urgenza immediata;
d'altra parte la stessa Controparte_9 indica che, nel caso fosse stata – per ipotesi – confermata che ci si trovava
[...] effettivamente di fronte ad un linfoma (che avrebbe comunque richiesto ulteriori percorsi diagnostici), le condizioni del paziente erano tali da farlo inquadrare come soggetto <> e, pertanto, candidato a ricevere solo terapia a finalità palliativa (laddove, dalla documentazione clinica, non emergono sintomi o segni riferibili ad un linfoma)1.
Tali elementi, ad una valutazione ex ante, fanno ritenere che nel caso in esame non emergevano condizioni che imponevano l'esecuzione di una Tc con finalità diagnostico/stadiative di un'ipotetica patologia linfomatosa che, per le contestuali
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 condizioni cliniche e patologiche, non avrebbe verosimilmente potuto beneficiare, almeno in quel momento, di terapie atte a modificarne la prognosi in senso positivo”… omissis…. “Nelle Linee Guida della Società Italiana di Chirurgia
Vascolare ed Endovascolare del 20162 è riportato che un'analisi nazionale ha messo in evidenza che tra i fattori di rischio di un aneurisma dell'aorta addominale
(AAA) sono stati individuati l'ipertensione arteriosa (60.6%), la dislipidemia
(33.4%), il fumo (18.3%), la broncopneumopatia cronica ostruttiva (17.4%) e la cardiopatia ischemica (14.7%), mentre altri studi (antecedenti il 2005), hanno rilevato che ulteriori fattori di rischio sono l'età avanzata, il sesso maschile e la presenza di parenti di primo grado positivi per AAA.
Ciò nonostante, in dette Linee Guida del 2016 veniva riportato che “...Lo screening mediante ultrasuoni per la diagnosi precoce di AAA è raccomandato nei soggetti di sesso maschile di età maggiore di 65 anni...>>
Tanto premesso, i CCTTU, a pag. 40 in tal modo argomentano: “Si ritiene pertanto, sulla base delle evidenze scientifiche coeve ai fatti di interesse, che non esistevano fattori, al di fuori dell'età del paziente, che potessero indicare l'esecuzione di un controllo strumentale alla ricerca di un eventuale aneurisma dell'aorta addominale;
lo stesso fattore età, come sopra evidenziato, non era supportato da evidenze scientifiche tali da farlo univocamente ritenere indicazione all'esecuzione di uno screening per la ricerca di in AAA.
Screening che peraltro, in quanto tale, dovrebbe riguardare soggetti asintomatici e non di stretta competenza di una struttura di ricovero per soggetti acuti;
tale screening era da richiedere, semmai, da parte di una delle figure professionali che avevano precedentemente <> clinicamente il Sig. Diversamente, si dovrebbe in teoria ritenere che qualsiasi medico che ha un contatto CP_1 professionale con un soggetto con specifiche caratteristiche (in questo caso l'età superiore ai 65 anni) dovrebbe consigliare, indipendentemente dal rapporto in quel momento intercorrente (assistenziale ambulatoriale o nelle varie forme di regime di ricovero, diagnostico, previdenziale, assicurativo, medico-legale, ecc...) tutti i controlli previsti per tali pazienti (screening per tumore alle mammelle, alla prostata, al colon-retto, all'utero, aneurisma aorta addominale, coronaropatie, ecc...).
In sostanza, nel caso di specie non appare in concreto emergere una correlazione causale tra condotta sanitaria esigibile ed effetto letale, risultando il rapporto causale tra la condotta e gli indirizzi diagnostico preventivi di screening per l'AAA estremamente labile e meramente teorico, ove non applicabile alla situazione in concreto e nel suo specifico evolversi.”
Infine, i due consulenti pervengono alle seguenti conclusioni: “Le considerazioni espresse indirizzano verso le seguenti epicrisi valutative.
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 Riguardo le tempestività, correttezza e completezza degli accertamenti diagnostici effettuati, nonché
l'adeguatezza delle terapie adottate per la cura delle patologie riscontrate sul paziente, non sono emerse condizioni che imponevano l'esecuzione di una Tc con finalità diagnostico/stadiative di un'ipotetica patologia linfomatosa che, per le contestuali condizioni cliniche e patologiche, non avrebbe verosimilmente potuto beneficiare, almeno in quel momento, di terapie atte a modificarne la prognosi in senso positivo. Riguardo la correttezza e completezza degli accertamenti diagnostici effettuati al fine di prevenire la rottura dell'aneurisma dell'aorta addominale, non appare, in concreto, emergere una correlazione causale tra condotta sanitaria esigibile ed effetto letale, risultando il rapporto causale tra la condotta e gli indirizzi diagnostico preventivi di screening per l'AAA estremamente labile e meramente teorici, ove non applicabile alla situazione in concreto e nel suo specifico evolversi.
Non risultano nella documentazione clinica elementi di valore medico legale indicativi di riferimenti obiettivi eseguiti con scarsa accuratezza, in considerazione:
- della loro plurima esecuzione e da professionisti diversi
- della sensibilità dell'esame obiettivo nell'apprezzare un aneurisma dell'aorta addominale, in funzione di specifiche condizioni, inferiore al 50%.
Riguardo linee guida o pratiche diagnostiche generalmente ritenute valide, nonché omissione di esami o analisi che i sintomi lamentati avrebbero consigliato e che avrebbero potuto rivelarsi utili, non è risultata, nel caso di specie, una condizione tale - con riferimento ad una evocata stipsi prolungata per diversi giorni, in una situazione di alvo aperto ai soli gas ma non al transito fecale
- da dover indurre all'esecuzione di una ecografia dell'addome che avrebbe rilevato la presenza di masse anomali addominali in quanto i dati documentali non appaiono denotare una condizione di stipsi prolungata.
Riguardo la conformità al protocollo o correttezza della scelta terapeutica, nonché l'esecuzione dei trattamenti medici e chirurgici praticati, in relazione al loro grado di difficoltà, secondo buona scienza medica, risultano adeguate e condivisibili le tempistiche riguardanti:
- i segni indicativi di un evento emorragico in atto, evidenti dai risultati delle ore 09:35 del 23 giugno 2015,
- l'esecuzione della TC total body tra le ore 09:35 e le ore 09:50 del 23 giugno 2015, con evidenza di sanguinamento da rottura di un aneurisma dell'aorta addominale,
- l'arrivo del paziente in sala operatoria alle ore 09:50 del 23 giugno 2015.
Esenti da censure risultano, altresì, i trattamenti forniti a seguito del quadro ipotensivo rilevato alle ore 06:00 del 23 giugno 2015.
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 Riguardo l'omissione, per inadeguatezza e incompletezza di preparazione professionale o per negligenza, di regole acquisite all'epoca al corredo scientifico e pratico del settore, si ritiene che non risultino omissione di regole acquisite all'epoca dei fatti contestati.”
I medesimi consulenti, riconvocati, da questo Giudice, per rendere i chiarimenti a fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta, all'udienza del 16.05.2024, così rispondono sul primo punto: “Il paziente è stato ricoverato nella Casa di Cura per un problema respiratorio, e, precisamente, bronchite cronica riacutizzata, insufficienza respiratoria, sospetta tromboembolia polmonare, per cui, in relazione alla patologia dal manifestata, non vi era la necessità di effettuare la tac total CP_1 body, pertanto, vista la situazione in atto, non era esigibile una tac addome tenuto conto di quanto descritto dalla tac toracica;
il suggerimento dell'ematologo di effettuare una tac total body è stato posto per sospetto di malattia linfomatosa e non è stata prospettata come urgente”; sul secondo punto: “la letteratura scientifica pubblicata nel 2015 non indicava, in modo univoco, la necessità di effettuare esami di screening in soggetti anche con patologie a rischio come quelle manifestate nel paziente ma solo il parametro età trovava una qualche indicazione ma con CP_1 evidenza bassa”; sul punto tre : “Il sig. è stato soccorso tempestivamente, CP_1 adeguatamente trattato e con percorso diagnostico consono alle risultanze cliniche e laboratoristiche progressivamente emerse”.
Quindi, alla luce delle argomentazioni evidenziate dai consulenti tecnici d'ufficio, dottori e non emergono elementi da cui poter desumere una Per_3 CP_3 negligenza da parte della struttura privata, , per errata diagnosi Parte_1
e nella determinazione del doloroso e nefasto evento morte che ha colpito Per_1
.
[...]
Così definita la vicenda medica, che appare essere un prius logico, occorre ora esaminare la questione della autenticità, o meno, delle firme apposte dal de cuius.
Come sopra riportato, la convenuta ha posto in dubbio la genuinità delle firme apposte dal proprio genitore ai moduli del consenso informato finalizzato all'intervento chirurgico del 23 giugno 2025
Anche per siffatta contestazione, è stata effettuata una consulenza, di natura grafologica, affidata alla d.ssa cui è stato demandato l'incarico di Persona_6
“Verificare l'autenticità delle firme apparentemente apposte dal de cuius Sig. sui Persona_1 seguenti documenti: modulo per l'espressione del consenso informato alla anestesia. (in all. 25 – estratto cartella clinica) e modulo per l'espressione del consenso informato per l'intervento (in all.
26 – estratto cartella clinica)”.
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 Il CTU dopo avere esposto il proprio metodo di indagine, sviluppato in quattro fasi e precisamente: osservazione dei documenti in verifica attraverso gli esami tecnici preliminari coadiuvati da idonea strumentazione;
analisi delle scritture in verifica e di quelle in comparazione con particolare attenzione riposta sia rispetto alle caratteristiche generali che a quelle peculiari ed agli “idiotismi”; comparazione e confronto delle caratteristiche generali e particolari tra le scritture in verifica e quelle in comparazione evidenziando le somiglianze e le differenze per motivare il giudizio tecnico finale sull'identità di mano;
giudizio tecnico-motivato, perviene alla conclusione : “le due firme in verifica, a nome apparente di “ , Persona_1 apposte sui documenti oggetto di verifica (Modulo per l'espressione del consenso informato alla anestesia. (in all. 25 – estratto cartella clinica) e Modulo per l'espressione del consenso informato per l'intervento (in all. 26 – estratto cartella clinica), sono risultate autografe in quanto apposte dallo stesso . Persona_1
Riprodotte le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti nominati nel presente procedimento, questo Giudicante ritiene di non doversene discostare a fronte delle esaustive motivazioni riportate dagli stessi.
Va, però, osservato che il rilievo, sollevato dalla parte convenuta, in ordine alla capacità del di autodeterminarsi nella mattina del 23 giugno 2015, CP_1 allorquando è stato trovato in condizioni gravi tali da essere sottoposto con urgenza all'intervento di cui qui ora viene chiesto il pagamento, non appare infondato.
Parte convenuta, così, infatti, scrive a pagina 5 della comparsa di costituzione:
“viene da chiedersi come sia stato possibile che alle ore 10 circa, momento in cui sarebbe stato richiesto al paziente il consenso all'anestesia e prima dell'inizio dell'operazione, e quindi successivo alla richiesta di esecuzione della TAC Total body alle ore 8.30, circostanza in cui il consenso veniva espresso e dal
“rappresentante legale” in quanto il Sig. già grave, non era in grado di apporre CP_1 la propria firma, abbia poi sottoscritto il modulo di consenso alle ore 10,00 prima della effettuazione dell'anestesia”.
In effetti, anche a questo Giudice sorge non lieve il dubbio di quale lucidità potesse godere il allorquando abbia apposto le firme, che il CTU ha CP_1 Per_6 affermato essere autentiche, al consenso informato per essere sottoposto ad anestesia e conseguente intervento chirurgico.
Non è peregrino ipotizzare che il non fosse pienamente consapevole di CP_1 quanto gli venisse detto e di cosa avesse firmato dal momento che la mattina, alle
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 ore 06:15, era stato colto da malore tanto da essere stato ritrovato accasciato e di lì
a poche ore, ossia alle 17:00, è deceduto.
Alla luce di siffatte considerazioni, questo Giudice ritiene che la firma sia stata apposta in condizioni di incapacità di intendere e volere da parte del e CP_1 pertanto questi non fosse in grado di volere l'intervento cui è stato sottoposto.
In altri termini, il non era consapevole del tipo di intervento e dei suoi costi CP_1 ossia versava in una situazione di incapacità naturale.
L'art. 428 codice civile così recita: “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
Orbene, la convenuta avrebbe potuto chiedere l'annullamento degli atti firmati dal proprio dante causa ma tale domanda, in questa sede, non è stata formulata.
La domanda della per siffatta ragione, deve essere accolta non Parte_1 essendo proposta domanda riconvenzionale idonea a paralizzare la pretesa creditoria.
Per le argomentazioni, sopra riportate, dei CCTTUU, e non è CP_3 Per_3 accoglibile, parimenti, la domanda riconvenzionale della convenuta volta ad ottenere il risarcimento per errata diagnosi.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da;
Parte_1
2) AN , nella spiegata qualità, al pagamento della somma di € CP_1
13.589,64, oltre interessi legali dalla presente pronuncia, per le causali di cui alla parte motiva;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
3) Compensa tutte le spese di giudizio, comprese quelle della ctu.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Così deciso in Roma, 19 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa EL DI
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa EL DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57088 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2018 , avente ad oggetto: – Altri contratti d'opera , promossa da
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ciccopiedi
Salvatore, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
Roma presso lo studio degli avv.ti Callori Marco e Liani Franca che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
Conclusioni per : “Voglia il Tribunale adito: 1) in Parte_1 via principale, accogliere integralmente la domanda di pagamento formulata dalla Parte_1
con l'atto di citazione del 18.7.2018 e, per l'effetto, condannare la sig.ra
[...] CP_1
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 al pagamento della complessiva somma di euro 13.589,64 oltre interessi e rivalutazione, come richiesta e formulata nelle conclusioni dell'atto di citazione;
2) sempre in via principale rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra CP_1
perchè infondata in fatto ed in diritto e comunque inammissibile, dichiarando che nessuna
[...] responsabilità è ascrivibile ai sanitari della per il decesso del sig. Parte_1 Per_1 ovvero per la sua eventuale perdita di chance di guarigione ovvero di sopravvivenza, nonché
[...] dichiarando che nessuna violazione è stata posta in essere dalla con Parte_1 riferimento al consenso informato ed alla tenuta della cartella clinica;
3) in via subordinata e solo per la deprecata ipotesi che venga accolta la domanda riconvenzionale della sig.ra CP_1
a) rigettare la domanda in ordine al quantum debeatur per difetto di prova;
b) liquidare il quantum secondo giustizia, tenuto conto del pregresso stato di salute del compianto sig. Persona_1
c) dichiarare, ai sensi dell'art. 163 nn. 4, 5 c.p.c. e dell'art. 164 c.p.c., la nullità della domanda di risarcimento per la asserita irregolare compilazione della cartella clinica e comunque dichiararla inammissibile perché meramente esplorativa.
Vinte in ogni caso le spese di lite”.
Conclusioni per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: nel merito in via CP_1 principale:
a)- accertare e dichiarare la erroneità degli importi richiesti dalla ” Parte_1 nell'atto introduttivo del giudizio;
b)- accertare e dichiarare che dalla fattura numero 29743 di euro 29.410,71= risulta essere non dovuta la somma di euro 3.386,72=;
c)- accertare e dichiarare come non dovuta la somma di euro 1.502,00 per avvenuto pagamento diretto della fattura num. 76/2015 alla Dr.ssa per la prestazione anestesiologica. Per_2
d)-comunque, dichiarare non dovute le eventuali somme che residuano dal ricalcolo, in quanto non esattamente determinate in relazione sia agli importi che alle effettive prestazioni rese. nel merito in via riconvenzionale:
a)-accertare e dichiarare la responsabilità della clinica odierna attrice per errata e/o omessa diagnosi e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno per l'importo di euro
78.375,00;
b)-accertare e dichiarare l'apocrifica delle sottoscrizioni del Sig. come specificato nella Persona_1 superiore premessa e per l'effetto, data la autonoma risarcibilità per la violazione della mancanza di consenso informato, condannare la odierna attrice al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
c)-accertare e dichiarare la responsabilità della odierna attrice per violazione dell'art. 1176 c.c. per carente e/o omessa tenuta della cartella clinica e per incompletezza della stessa e per l'effetto condannare la odierna attrice al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 Con vittoria di spese e competenze ai sensi del DM 55/2014 da distarsi n favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto Pt_1 Parte_1 dinanzi a questo Tribunale , nella sua qualità di erede di , CP_1 Persona_1 per sentirla condannare al pagamento della somma di € 13.589,64, da quest'ultimo dovuta a saldo delle prestazioni sanitarie ricevute in occasione del ricovero presso la struttura sanitaria dell'attrice dal 15.6.2015 al 23.6.2015.
Con comparsa del 04.03.2019, si è costituita , quale erede del genitore, CP_1
, contestando ogni pretesa e, più specificamente, deducendo che il Persona_1 padre, in data 15 giugno 2015, veniva ricoverato presso la clinica con la Pt_1 diagnosi di bronchite cronica, insufficienza respiratoria e sospetta trombo embolia polmonare. In data 22 giugno 2015, essa convenuta, stanti i riscontrati miglioramenti, riceveva la notizia che il padre, l'indomani, sarebbe stato dimesso.
Purtroppo, proprio nella mattina del 23 giugno, il veniva ritrovato, nella CP_1 propria camera, accasciato e in preda ad un malore tanto che venne sottoposto d'urgenza, alle ore 06:15, ad una RX RA e poi, alle ore 8:30, ad una TAC Total
Body; all'esito degli esami il veniva portato in sala operatoria per essere CP_1 sottoposto ad un intervento di laparotomia e, alle ore 17:00 dello stesso giorno è deceduto.
La Casa di cura ha, così, emesso fatture per complessivi € 40.811,31 di cui €
23.221,67 sono stati corrisposta dal Fasi, Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti, di cui godeva il il quale aveva già pagato, di tasca propria, un CP_1 acconto di € 4.000,00 al momento del ricovero, per cui la residua somma di €
13.589,64 viene contestata.
Infatti, la convenuta, eccepisce sia la erroneità delle somme richieste sia la debenza di qualsivoglia importo relativo all'intervento subito dal padre in quanto le firme apposte ai moduli per il consenso informato e finalizzato all'intervento del 23 giugno 2015 sono apocrife. In particolare, la convenuta eccepisce che il padre, in tale giorno, non fosse in condizioni di poter firmare.
Inoltre, la convenuta contesta l'intera condotta della clinica dal momento che al padre è stata effettuata una diagnosi errata tanto che non è stata compresa la patologia da cui era affetto e che poi, dopo il malore, lo ha condotto al decesso. La
ha quindi agito con negligenza, per cui essa convenuta ha spiegato domanda CP_2
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 riconvenzionale per errata diagnosi al fine di ottenere il risarcimento del danno richiesto nella misura di € 78.375,00.
La causa, dopo essere stata istruita da due precedenti giudici è stata definitivamente assegnata, nel 2023, all'attuale estensore e, dopo il deposito della relazione medica,
è stata rinviata all'udienza del 19 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'oggetto della controversia portata all'esame di questo Tribunale attiene alla domanda, proposta dalla , di ottenere pagamento della somma Parte_1 di € 13.589,64 a titolo di saldo delle competenze per prestazioni mediche rese in favore del padre della convenuta, , ricoverato a far data dal 15.06.2015 Persona_1
e sino al 23.06.2025.
Dal canto suo, la convenuta, figlia ed erede dell'assistito ha eccepito la non autenticità delle firme apposte dal padre ai moduli propedeutici all'anestesia e all'intervento e ha spiegato domanda riconvenzionale per la erroneità della diagnosi e delle terapie riservate al padre a seguito delle quali è deceduto.
La delicatezza della vicenda ha imposto l'espletamento di due consulenze tecniche.
È stata effettuata consulenza medico – legale affidata a due CTU, i dottori Per_3
e con i seguenti quesiti: “a) Se siano stati tempestivi,
[...] Controparte_3 corretti e completi o meno gli accertamenti diagnostici effettuati e sulla adeguatezza delle terapie adottate per la cura delle patologie riscontrate sul paziente;
b) la correttezza e completezza o meno degli accertamenti diagnostici effettuati al fine di prevenire la rottura dell'aneurisma dell'aorta addominale;
c) se siano state comunque seguite le linee guida o le pratiche diagnostiche generalmente ritenute valide, o se siano stati omessi esami o analisi che i sintomi lamentati avrebbero consigliato e che avrebbero potuto rivelarsi utili;
d) se sia stata effettuata una scelta terapeutica conforme al protocollo o, comunque, corretta e conseguente alla situazione clinica e se i trattamenti medici e chirurgici siano stati praticati secondo la buona scienza medica, in relazione al loro grado di difficoltà; oppure sei medici abbiano omesso di attenersi, per inadeguatezza e incompletezza della preparazione professionale ovvero per negligenza, alle regole acquisite all'epoca al corredo scientifico e pratico del settore;
e) se la cartella clinica presenti o meno delle lacune e/o incompletezze e/o in generale se sia stata redatta chiaramente, con puntualità
e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenga, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alle condizioni patologiche del paziente ed al suo decorso clinico, le attività diagnostiche terapeutiche praticate;
f) specificamente se nella cartella clinica risulti indicata o sia completamente omessa la indicazione del
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 momento in cui i sanitari si avvedevano della rottura dell'aorta addominale;
g) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, nella cartella clinica”.
I nominati consulenti così ricostruiscono, sulla base della documentazione in atti, il ricovero e l'anamnesi del paziente: < uomo di circa 83 Persona_1 anni, accedeva presso la di Roma alle ore 11.25 del 15.06.2015 Parte_1 con diagnosi di “Bronchite Cronica Riacutizzata. Insufficienza Respiratoria. Sospetta
Tromboembolia Polmonare”>> …. <ex forte fumatore. dieta varia. alvo regolare. diuresi fisiologica...”, nell'anamnesi patologica remota “...ipertensione arteriosa in trattamento. fibrillazione atriale cronica trattamento con
COUMADIN. Iperglicemia non trattata. Sindrome post-flebitica. Circa 40 aa fa emitiroidectomia. Circa 20 aa fa asportazione di angioma gamba sin. Due aa fa polmonite per cui è stato indicato il ricovero. Da anni . Diagnosi di trombofilia (mutazione eterozigote Pt_2 del gene MTHFR)...” e nell'anamnesi patologica “Il pz si ricovera d'urgenza. Si presenta cianotico ed in stato di insufficienza respiratoria acuta. Da circa due giorni dispnea ingravescente e dispnea parossistica notturna. Presenta attività cardiaca tachiaritmia con FC= 160 bpm...”.
All'esame obiettivo veniva riscontrato “...Pz notevolmente dispnoico ed astenico. Cute e mucose cianotiche e ipoidratate. No edemi declivi. Sensorio integro. Orientato nel tempo e nello spazio... ...TORACE: MV notevolmente ridotto su tutto l'ambito. Rantoli crepitanti bibasali.
ADDOME: Trattabile, non dolente né dolorabile alla palpazione superficiale e profonda.
Peristalsi valida. Fegato palpabile a 2 dita dall'arcata costale...”.
Nella stessa giornata del ricovero, veniva trasferito presso l'Unità di Terapia Intensiva, ove veniva posizionato “CATETERE VESCICALE Tipo FOLEY II VIE” e “IBP. ARTERIA;
RADIALE SN”, iniziando terapia con “SER 500 ml... ...LASIX 500 mg...
...PANTORC OS 40 mg... ... ev o.25... ... ev 40 mg... CP_4 Per_4
... ev 50 mg (1/4)... ...LEVOFLOXACINA ev 500 mg...” ed ossigenoterapia. CP_5
Veniva eseguita, fra l'altro, Tc del torace nel cui referto veniva riportato che: “...L'indagine non ha messo in evidenza a carico delle arterie polmonari e delle sue diramazioni immagini riferibili a difetti di riempimento riferibili a segni di embolia polmonare. Si osserva una condizione di enfisema di tipo centrolobulare parasettale prevalentemente a livello dei lobi superiori e del segmento apicale del lobo superiore bilateralmente. In entrambi i polmoni in sede basale si osservano strie di tipo disventilatorio e di tipo fibrotico. Bronchiectasie in sede basale bilateralmente. Calcificazioni parietali bronchiali. Bilateralmente evidenza di una discreta quota di versamento pleurico. Camere cardiache aumentate di volume. Iperdensità parietali a livello a. coronariche come per calcificazioni parietali. Calcificazioni parietali a livello dell'aorta toracica. Aorta toracica con un calibro di cm
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 3.9 nel tratto ascendente e di cm 3.3 nel tratto discendente. Si osservano plurimi linfonodi aumentati di dimensioni (diam. max. circa cm 2) a livello pretracheale;
presenza di tessuto di media densità di verosimile natura linfomatosa in sede sottocarenale e in sede ilare bilateralmente;
si consiglia valutazione ematologica ed eventuale controllo TC TB. Alcuni linfonodi (diam. max.
Cm 1.5) nel mediastino antero superiore. Nelle sole scansioni visibili dell'addome a livello renale sinistra si osserva il volume parziale di una formazione ipodensa compatibile con cisti delle dimensioni di cm 6.5. Nel lobo tiroideo di destra si osserva un nodulo (cm 1.4) ipodenso con alcune calcificazioni. Presenza di gemma mammaria bilateralmente...”>>.
Vengono, poi, riportati, secondo quanto risulta dalle cartelle cliniche, tutti gli esami effettuati del 15 al 22 giugno 2015.
< ritenere, ad una visione ex ante, che il percorso diagnostico e terapeutico fornito dai curanti durante la fase di degenza dal 15 al 22.06.2015, può ritenersi congruo e condivisibile rispetto alle patologie che ne avevano richiesto il ricovero: “Bronchite
Cronica Riacutizzata. Insufficienza Respiratoria. Sospetta Tromboembolia Polmonare”.
Infatti, esclusa la presenza di una tromboembolia polmonare, le attenzioni si concentravano nel monitoraggio e nel trattamento della insufficienza cardiaca e dell'insufficienza respiratoria in soggetto con fibrillazione atriale cronica ad alta frequenza e broncopneumopatia ostruttiva cronica. Attività che venivano svolte, dopo un temporaneo ricovero di poche ore nel Reparto Ordinario, dapprima presso l'Unità di Terapia Intensiva (dal 15 al 17.06.2015) e poi di nuovo nell'iniziale
Reparto, anche se con il costante controllo anche di specialisti cardiologici che fornivano non solo controlli clinico-strumentali (ECG, Ecocardiogramma) ma anche indicazione circa i processi terapeutici.
Durante questa intera fase venivano descritte condizioni cliniche in costante miglioramento e si assisteva alla progressiva riduzione della sintomatologia dispnoica (tanto che il 22.06.2015 veniva descritto “...Paziente non dispnoico a riposo.
Dispnoico per sforzi moderati...”), ad una ripresa della mobilizzazione autonoma e ad una diminuzione dei valori della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca che raggiungevano quelli praticamente normali (come si apprezza nei seguenti schemi che riportano i parametri vitali rilevati nelle giornate del 18 - 22.06.2015)>>.
Quindi nella ricostruzione della degenza dal 15 al 22 giugno il ricoverato per CP_1 problemi respiratori, presenta condizioni fisiche di netto miglioramento.
I CCTTU, poi, così testualmente, proseguono nella ricostruzione : < mattinata del 23.06.2015 si assisteva ad un repentino cambiamento delle condizioni
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 cliniche: per meglio riassumere l'evoluzione di quest'ultimi eventi, si riporta quanto risulta trascritto nelle varie sezioni della relativa cartella clinica, fra le ore 06:00 e le ore 12:55 del 23.06.2015, ovvero al termine dell'intervento chirurgico eseguito nella medesima giornata:
- Diario Infermieristico “...N.d.S. Ha riposato fino a 6.00. - fatto prelievo ematico dopo le risposte chiamare Dott. [illeggibile] x Counmadin. - ore 6.00 è stato chiamato M.d.G. Pz non risponde agli stimoli. P.A. non rilevabile- posizionato O2 trp, eseguita HGT: 1° 266-262-311-
316-288. Actrapid - fatta la terapia come da richiesta M.d.G. Eseguito EGA, CP_6 eseguito ECG, chiamati Medici curanti Anestesista... ...- eseguito Rx torace urgente - in attesa dii trasferimento in T.I.. Pz. trasferito in T.I. alle ore 08.30...”;
- Medico di Guardia (ore 06:15) “...Vengo contattata da personale infermieristico in turno poiché il Pz appare gravemente dispnoico. Al mio arrivo pz. In poltrona, soporoso ma risvegliabile alla stimolazione verbale, PA non valutabile. Si posiziona a letto. Pupille isocoriche ed isocicliche. PA 70/40 mmHg. EOT con MV aspro e rumori respiratori umidi diffusi su tutto l'ambito. AC aritmica e tachicardico, toni parafonici. Non edemi declivi, discromia Contr arti inferiori (++ a sin). Si esegue : VRA. HGT 322 mg/dl. Si posiziona CV (diuresi
100 cc, chiare). Si esegue ECG: VRA. Si somministra: - O2 terapia in VMSK al 50% e quindi al 30% (dopo EGA). - Actrapid 5+5+7+10 UI S.C. - 40 ev 1 fl. - Morfina Per_4
1/2 SC. - Nexium 40 1 fl. - Lasix 25 1 fl in 100 Sol Fis. - Bicarbonato 1/2 fl. Si richiede
Rx RA 2 pp urgente. Si richiede prelievo ematochimico per emocromo con formula, coagulazione, D. Dimero, BNP [illeggibile] cardiaca! Si contatta ADG reperibile per apertura
T.I. ed invio Pz...”;
- Esame EGA (ore 06:29) Hb (emoglobina) 12.1 g/dl;
- Anestesista Rianimatore (ore 07:15) “...Pz. Di 83 anni. BPCO, FA cronica. Diabete mellito, si giunge su chiamata del medico di guardia che già assiste il Pz. Al mio arrivo presenti marezzature agli arti inf. ipoteso con PA: 90/60 mmHg e FC: 130 bpm in F.A.. Si richiede valutazione cardiologica (ECG) , si inviano i prelievi ematochimici. Si esegue Rx torace. Si Pt_ pratica nel frattempo riempimento volemico con fisiologica 500 ml + 1 fl CaCl2 ev e R.L.
500 ml ev. All'ega buoni gli scambi con Acidosi metabolica corretto con Sodio ev. CP_8
Si accompagna il Pz. con discreta Pa: 120/70 mmHg Fc in FA= 125 bm in T.I. Pz vigile e cosciente. VMK= 50% 10 lt/min. Sat. 99%...”.>> …. omissis ….
Rianimatore (ore 08.30 – 14.00) “...Entra in Terapia Intensiva il Paziente Sig.re Per_1
dopo essere stato soccorso al piano dal Collega. Attualmente il Paziente è ipoteso e
[...] tachicardico nonostante riempimento volemico. Si posiziona arteria omerale destra, si richiede consulenza Cardiologica e AngioTac. Inviata routine ematica. Si accompagna il Paziente alla
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 Tac. Eseguita Tac che evidenzia rottura di Aneurisma di Aorta Addominale sottorenale. Si allerta il Chirurgo Vascolare e si accompagna in Sala Operatoria. Chiesto al Trasfusionale
Sangue e Plasma...”;
- Medico non individuabile (ore 08:30) “...Visitato il paziente in terapia intensiva si dispone esecuzione d'urgenza di Tc Total body con mdc nel sospetto clinico di embolia polmonare o emorragia...”
- Rx RA (refertato alle 08:58) “...L'esame d stato eseguito nella sola proiezione AP con paziente supino. Buona la trasparenza e l'espansibilità polmonare bilateralmente. I seni costofrenici sono liberi. Le dimensioni e la morfologia dell'ombra cardiaca non sono correttamente valutabili nella proiezione AP verosimilmente nei limiti...”;
- Esame di laboratorio (ore 09:10) Hb (emoglobina)= 11.9 g/dl (v.n. 13.0 - 17-0); Hct
(ematocrito)= 36.7 (v.n. 40 – 52.0);
- Consulenza Cardiologica (ore 09:15) “...Paziente trasferito in urgenza in T.I. per F.A. ad elevata risposta ventricolare ed ipotensione. Ulteriori notizie anossiche vedi consulenze precedenti.
ECG fibrillazione atriale ad elevata risposta ventricolare (~150/min); alcuni BEV, anomalie della regolarizzazione. EOC Aia mal valutabile;
toni [illeggibile] parafononici specie alla base;
soffio mitralico (2/6) punta e centrum. Edema del III distale di gamba sn. Iposfigmia dei polsi periferici. Si visionano gli esami ematochimici (troponina nei limiti, D-Dimero 3985 ng/ml). Consiglio ripetere un ecocardiogramma ed eseguire un eco color Doppler venoso arti inferiori...”;
- Tc Total Body “...In sede sottodiaframmatica si apprezza dilatazione dell'aorta addominale sottorenale che mostra fissurazione lungo la parete anteriore con vasto spandimento ematico retroperitoneale. Si apprezza infatti una grossolana raccolta ematica con rifornimento in atto distribuita in sede pararenale anteriore maggiore nell'emiaddome di sinistra;
la raccolta si distribuisce attorno alla fascia pararenale si sinistra e raggiunge la fossa iliaca omolaterale sempre in sede retroperitoneale. Cranialmente la quota parte della raccolta è indovata in corrispondenza del cardias, il quadro è compatibile con rottura di aneurisma dell'aorta addominale sottorenale che richiede immediato videat chirurgico. La dilatazione aneurismatica origina circa 1 cm dall'emergenza delle arterie renali, si estende per circa 85 mm senza coinvolgere la biforcazione aorto-iliaca. Il diametro trasverso massimo è, per quanto difficilmente parametrabile dato lo spandimento ematico soprasegnalato, circa 75 mm. È presente apposizione trombotica stratificata lungo la parete antero-laterale destra. Diffusamente ateromasiche le arterie iliache comuni ed esterne bilateralmente che mostrano tuttavia calibro conservato. Le arterie renali allo stato attuale risultano stirate;
stirata anche la vena renale di sinistra che mostra decorso anteriore alla aorta.
Presenza di arteria polare superiore a destra. La sacca aneurismatica risulta localizzata in sede
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 paramediana destra e deviata posteriormente dalla raccolta con fenomeni di compressione nei confronti della vena cava inferiore. Lo studio delle arterie polmonari non ha documentato la presenza di fenomeni embolici, quadro parenchimale risulta peraltro stabile rispetto al precedente del 15/6/2015 in assenza di aree a focolaio...”
- Esame EGA (ore 09:35) 5.0 g/dl; Hb (emoglobina)
- Intervento chirurgico (ingresso S.O. 09:50, inizio anestesia ore 10:00, inizio intervento chirurgico ore 10:10, fine intervento chirurgico ore 12:55, fine anestesia ore 13:00, uscita S.O. ore 13:10) “...Laparotomia mediana Xifopubìca e reperto di voluminoso ematoma che infarcisce mesi e presenza di sangue libero in addome. incisione del retroperitoneo e reperto di grande aneurisma dell'aorta addominale sottorenale rotto anteriormente. preparazione e clampaggio del colletto aortico sottorenale e delle arterie iliache comuni bilateralmente previa eparinizzazione sistemica. Apertura della sacca aneurismatica e estrazione dì abbondante materiale trombotico. Anastomosi prossimale T-T tra l'aorta addominale sottorenale ed una protesi in Dacron Knitted 16 mm: con monofilamento 3/0. Anastomosi distale T-T tra la suddetta protesi e la biforcazione aortica con monofilamento 3/0. Declampaggio, vasi e protei ben pulsanti e suture stagne. Revisione accurata e prolungata dell'emostasi. Drenaggio a caduta nel
Douglas. Chiusura del retroperitoneo a completa esclusione della protesi. Chiusura per piani della. laparotomia. Alla fine dell'intervento, conta delle pezze riferita esatta...”>>.
A questo punto i CCTTU esprimono il loro parere : < eseguiti, risulta esser stato eseguito il dosaggio degli anticorpi contro i diversi virus richiesti dall'ematologo (anti E.B., anti Toxo, anti anti Citomegalovirus, Per_5 oltre che anti Herpes 1 e 2, anti Adenovirus), che risultavano positivi per pregresse specifiche infezione: condizioni, queste, che frequentemente si accompagnano ad ingrandimenti linfonodali cronici. Per altri versi, il medesimo ematologo indicava l'esecuzione della Tc “...non appena sarà possibile...”, ovvero non ne ravvisava una urgenza immediata;
d'altra parte la stessa Controparte_9 indica che, nel caso fosse stata – per ipotesi – confermata che ci si trovava
[...] effettivamente di fronte ad un linfoma (che avrebbe comunque richiesto ulteriori percorsi diagnostici), le condizioni del paziente erano tali da farlo inquadrare come soggetto <> e, pertanto, candidato a ricevere solo terapia a finalità palliativa (laddove, dalla documentazione clinica, non emergono sintomi o segni riferibili ad un linfoma)1.
Tali elementi, ad una valutazione ex ante, fanno ritenere che nel caso in esame non emergevano condizioni che imponevano l'esecuzione di una Tc con finalità diagnostico/stadiative di un'ipotetica patologia linfomatosa che, per le contestuali
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 condizioni cliniche e patologiche, non avrebbe verosimilmente potuto beneficiare, almeno in quel momento, di terapie atte a modificarne la prognosi in senso positivo”… omissis…. “Nelle Linee Guida della Società Italiana di Chirurgia
Vascolare ed Endovascolare del 20162 è riportato che un'analisi nazionale ha messo in evidenza che tra i fattori di rischio di un aneurisma dell'aorta addominale
(AAA) sono stati individuati l'ipertensione arteriosa (60.6%), la dislipidemia
(33.4%), il fumo (18.3%), la broncopneumopatia cronica ostruttiva (17.4%) e la cardiopatia ischemica (14.7%), mentre altri studi (antecedenti il 2005), hanno rilevato che ulteriori fattori di rischio sono l'età avanzata, il sesso maschile e la presenza di parenti di primo grado positivi per AAA.
Ciò nonostante, in dette Linee Guida del 2016 veniva riportato che “...Lo screening mediante ultrasuoni per la diagnosi precoce di AAA è raccomandato nei soggetti di sesso maschile di età maggiore di 65 anni...>>
Tanto premesso, i CCTTU, a pag. 40 in tal modo argomentano: “Si ritiene pertanto, sulla base delle evidenze scientifiche coeve ai fatti di interesse, che non esistevano fattori, al di fuori dell'età del paziente, che potessero indicare l'esecuzione di un controllo strumentale alla ricerca di un eventuale aneurisma dell'aorta addominale;
lo stesso fattore età, come sopra evidenziato, non era supportato da evidenze scientifiche tali da farlo univocamente ritenere indicazione all'esecuzione di uno screening per la ricerca di in AAA.
Screening che peraltro, in quanto tale, dovrebbe riguardare soggetti asintomatici e non di stretta competenza di una struttura di ricovero per soggetti acuti;
tale screening era da richiedere, semmai, da parte di una delle figure professionali che avevano precedentemente <
In sostanza, nel caso di specie non appare in concreto emergere una correlazione causale tra condotta sanitaria esigibile ed effetto letale, risultando il rapporto causale tra la condotta e gli indirizzi diagnostico preventivi di screening per l'AAA estremamente labile e meramente teorico, ove non applicabile alla situazione in concreto e nel suo specifico evolversi.”
Infine, i due consulenti pervengono alle seguenti conclusioni: “Le considerazioni espresse indirizzano verso le seguenti epicrisi valutative.
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 Riguardo le tempestività, correttezza e completezza degli accertamenti diagnostici effettuati, nonché
l'adeguatezza delle terapie adottate per la cura delle patologie riscontrate sul paziente, non sono emerse condizioni che imponevano l'esecuzione di una Tc con finalità diagnostico/stadiative di un'ipotetica patologia linfomatosa che, per le contestuali condizioni cliniche e patologiche, non avrebbe verosimilmente potuto beneficiare, almeno in quel momento, di terapie atte a modificarne la prognosi in senso positivo. Riguardo la correttezza e completezza degli accertamenti diagnostici effettuati al fine di prevenire la rottura dell'aneurisma dell'aorta addominale, non appare, in concreto, emergere una correlazione causale tra condotta sanitaria esigibile ed effetto letale, risultando il rapporto causale tra la condotta e gli indirizzi diagnostico preventivi di screening per l'AAA estremamente labile e meramente teorici, ove non applicabile alla situazione in concreto e nel suo specifico evolversi.
Non risultano nella documentazione clinica elementi di valore medico legale indicativi di riferimenti obiettivi eseguiti con scarsa accuratezza, in considerazione:
- della loro plurima esecuzione e da professionisti diversi
- della sensibilità dell'esame obiettivo nell'apprezzare un aneurisma dell'aorta addominale, in funzione di specifiche condizioni, inferiore al 50%.
Riguardo linee guida o pratiche diagnostiche generalmente ritenute valide, nonché omissione di esami o analisi che i sintomi lamentati avrebbero consigliato e che avrebbero potuto rivelarsi utili, non è risultata, nel caso di specie, una condizione tale - con riferimento ad una evocata stipsi prolungata per diversi giorni, in una situazione di alvo aperto ai soli gas ma non al transito fecale
- da dover indurre all'esecuzione di una ecografia dell'addome che avrebbe rilevato la presenza di masse anomali addominali in quanto i dati documentali non appaiono denotare una condizione di stipsi prolungata.
Riguardo la conformità al protocollo o correttezza della scelta terapeutica, nonché l'esecuzione dei trattamenti medici e chirurgici praticati, in relazione al loro grado di difficoltà, secondo buona scienza medica, risultano adeguate e condivisibili le tempistiche riguardanti:
- i segni indicativi di un evento emorragico in atto, evidenti dai risultati delle ore 09:35 del 23 giugno 2015,
- l'esecuzione della TC total body tra le ore 09:35 e le ore 09:50 del 23 giugno 2015, con evidenza di sanguinamento da rottura di un aneurisma dell'aorta addominale,
- l'arrivo del paziente in sala operatoria alle ore 09:50 del 23 giugno 2015.
Esenti da censure risultano, altresì, i trattamenti forniti a seguito del quadro ipotensivo rilevato alle ore 06:00 del 23 giugno 2015.
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 Riguardo l'omissione, per inadeguatezza e incompletezza di preparazione professionale o per negligenza, di regole acquisite all'epoca al corredo scientifico e pratico del settore, si ritiene che non risultino omissione di regole acquisite all'epoca dei fatti contestati.”
I medesimi consulenti, riconvocati, da questo Giudice, per rendere i chiarimenti a fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta, all'udienza del 16.05.2024, così rispondono sul primo punto: “Il paziente è stato ricoverato nella Casa di Cura per un problema respiratorio, e, precisamente, bronchite cronica riacutizzata, insufficienza respiratoria, sospetta tromboembolia polmonare, per cui, in relazione alla patologia dal manifestata, non vi era la necessità di effettuare la tac total CP_1 body, pertanto, vista la situazione in atto, non era esigibile una tac addome tenuto conto di quanto descritto dalla tac toracica;
il suggerimento dell'ematologo di effettuare una tac total body è stato posto per sospetto di malattia linfomatosa e non è stata prospettata come urgente”; sul secondo punto: “la letteratura scientifica pubblicata nel 2015 non indicava, in modo univoco, la necessità di effettuare esami di screening in soggetti anche con patologie a rischio come quelle manifestate nel paziente ma solo il parametro età trovava una qualche indicazione ma con CP_1 evidenza bassa”; sul punto tre : “Il sig. è stato soccorso tempestivamente, CP_1 adeguatamente trattato e con percorso diagnostico consono alle risultanze cliniche e laboratoristiche progressivamente emerse”.
Quindi, alla luce delle argomentazioni evidenziate dai consulenti tecnici d'ufficio, dottori e non emergono elementi da cui poter desumere una Per_3 CP_3 negligenza da parte della struttura privata, , per errata diagnosi Parte_1
e nella determinazione del doloroso e nefasto evento morte che ha colpito Per_1
.
[...]
Così definita la vicenda medica, che appare essere un prius logico, occorre ora esaminare la questione della autenticità, o meno, delle firme apposte dal de cuius.
Come sopra riportato, la convenuta ha posto in dubbio la genuinità delle firme apposte dal proprio genitore ai moduli del consenso informato finalizzato all'intervento chirurgico del 23 giugno 2025
Anche per siffatta contestazione, è stata effettuata una consulenza, di natura grafologica, affidata alla d.ssa cui è stato demandato l'incarico di Persona_6
“Verificare l'autenticità delle firme apparentemente apposte dal de cuius Sig. sui Persona_1 seguenti documenti: modulo per l'espressione del consenso informato alla anestesia. (in all. 25 – estratto cartella clinica) e modulo per l'espressione del consenso informato per l'intervento (in all.
26 – estratto cartella clinica)”.
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 Il CTU dopo avere esposto il proprio metodo di indagine, sviluppato in quattro fasi e precisamente: osservazione dei documenti in verifica attraverso gli esami tecnici preliminari coadiuvati da idonea strumentazione;
analisi delle scritture in verifica e di quelle in comparazione con particolare attenzione riposta sia rispetto alle caratteristiche generali che a quelle peculiari ed agli “idiotismi”; comparazione e confronto delle caratteristiche generali e particolari tra le scritture in verifica e quelle in comparazione evidenziando le somiglianze e le differenze per motivare il giudizio tecnico finale sull'identità di mano;
giudizio tecnico-motivato, perviene alla conclusione : “le due firme in verifica, a nome apparente di “ , Persona_1 apposte sui documenti oggetto di verifica (Modulo per l'espressione del consenso informato alla anestesia. (in all. 25 – estratto cartella clinica) e Modulo per l'espressione del consenso informato per l'intervento (in all. 26 – estratto cartella clinica), sono risultate autografe in quanto apposte dallo stesso . Persona_1
Riprodotte le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti nominati nel presente procedimento, questo Giudicante ritiene di non doversene discostare a fronte delle esaustive motivazioni riportate dagli stessi.
Va, però, osservato che il rilievo, sollevato dalla parte convenuta, in ordine alla capacità del di autodeterminarsi nella mattina del 23 giugno 2015, CP_1 allorquando è stato trovato in condizioni gravi tali da essere sottoposto con urgenza all'intervento di cui qui ora viene chiesto il pagamento, non appare infondato.
Parte convenuta, così, infatti, scrive a pagina 5 della comparsa di costituzione:
“viene da chiedersi come sia stato possibile che alle ore 10 circa, momento in cui sarebbe stato richiesto al paziente il consenso all'anestesia e prima dell'inizio dell'operazione, e quindi successivo alla richiesta di esecuzione della TAC Total body alle ore 8.30, circostanza in cui il consenso veniva espresso e dal
“rappresentante legale” in quanto il Sig. già grave, non era in grado di apporre CP_1 la propria firma, abbia poi sottoscritto il modulo di consenso alle ore 10,00 prima della effettuazione dell'anestesia”.
In effetti, anche a questo Giudice sorge non lieve il dubbio di quale lucidità potesse godere il allorquando abbia apposto le firme, che il CTU ha CP_1 Per_6 affermato essere autentiche, al consenso informato per essere sottoposto ad anestesia e conseguente intervento chirurgico.
Non è peregrino ipotizzare che il non fosse pienamente consapevole di CP_1 quanto gli venisse detto e di cosa avesse firmato dal momento che la mattina, alle
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018 ore 06:15, era stato colto da malore tanto da essere stato ritrovato accasciato e di lì
a poche ore, ossia alle 17:00, è deceduto.
Alla luce di siffatte considerazioni, questo Giudice ritiene che la firma sia stata apposta in condizioni di incapacità di intendere e volere da parte del e CP_1 pertanto questi non fosse in grado di volere l'intervento cui è stato sottoposto.
In altri termini, il non era consapevole del tipo di intervento e dei suoi costi CP_1 ossia versava in una situazione di incapacità naturale.
L'art. 428 codice civile così recita: “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
Orbene, la convenuta avrebbe potuto chiedere l'annullamento degli atti firmati dal proprio dante causa ma tale domanda, in questa sede, non è stata formulata.
La domanda della per siffatta ragione, deve essere accolta non Parte_1 essendo proposta domanda riconvenzionale idonea a paralizzare la pretesa creditoria.
Per le argomentazioni, sopra riportate, dei CCTTUU, e non è CP_3 Per_3 accoglibile, parimenti, la domanda riconvenzionale della convenuta volta ad ottenere il risarcimento per errata diagnosi.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da;
Parte_1
2) AN , nella spiegata qualità, al pagamento della somma di € CP_1
13.589,64, oltre interessi legali dalla presente pronuncia, per le causali di cui alla parte motiva;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
3) Compensa tutte le spese di giudizio, comprese quelle della ctu.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Così deciso in Roma, 19 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa EL DI
Tribunale di Roma – R.G. 57088/2018