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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3880/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. LIA VINCENZO, presso lo stesso C.F._2
elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Affidare la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
- Prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia Parte_2
minore nella misura di euro € 570,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Assegnare la casa coniugale, sita in DOLO (VE) alla Via Arino n. 65 – Interno: 1 alla ricorrente signora
, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme Parte_1
alla figlia;
- Disciplinare il diritto di vista del padre nei termini di cui in parte motiva e secondo il piano genitoriale.
- I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ove fosse necessario.”
Per il Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.10.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio il 24.03.2016, con rito civile, a Siano, atto di matrimonio trascritto al numero 5 Parte 2 Serie C, anno 2016 nel Registro del
Comune di Siano e che da tale unione era nata la figlia minore il 01.03.2011. Persona_1
Ciò premesso, le parti formulavano domanda volta ad ottenere la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni sopra epigrafate, rappresentando il venire meno dell'affectio coniugalis. Disposto con decreto del
15.10.2024 che l'udienza di separazione, in seguito fissata per il 10.12.2024, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 473 bis.51 c.pc., le parti depositavano congiuntamente note in cui confermavano la volontà di non riconciliarsi e insistevano nell'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso. Preso
atto, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata dai coniugi merita di essere accolta. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, sono prive di profili d'illegittimità e risultano essere coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Nulla per le spese stante l'accordo raggiunto.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Affida la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
- Prevede in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia Parte_2
minore nella misura di euro € 570,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Assegna la casa coniugale, sita in DOLO (VE) alla Via Arino n. 65 – Interno: 1 alla ricorrente signora Parte_1
insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme alla figlia;
[...]
- Disciplina il diritto di vista del padre nei termini di cui in parte motiva e secondo il piano genitoriale.
- I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ove fosse necessario;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla per le spese.
Venezia, 30.1.2025 La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3880/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. LIA VINCENZO, presso lo stesso C.F._2
elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Affidare la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
- Prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia Parte_2
minore nella misura di euro € 570,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Assegnare la casa coniugale, sita in DOLO (VE) alla Via Arino n. 65 – Interno: 1 alla ricorrente signora
, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme Parte_1
alla figlia;
- Disciplinare il diritto di vista del padre nei termini di cui in parte motiva e secondo il piano genitoriale.
- I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ove fosse necessario.”
Per il Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.10.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio il 24.03.2016, con rito civile, a Siano, atto di matrimonio trascritto al numero 5 Parte 2 Serie C, anno 2016 nel Registro del
Comune di Siano e che da tale unione era nata la figlia minore il 01.03.2011. Persona_1
Ciò premesso, le parti formulavano domanda volta ad ottenere la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni sopra epigrafate, rappresentando il venire meno dell'affectio coniugalis. Disposto con decreto del
15.10.2024 che l'udienza di separazione, in seguito fissata per il 10.12.2024, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 473 bis.51 c.pc., le parti depositavano congiuntamente note in cui confermavano la volontà di non riconciliarsi e insistevano nell'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso. Preso
atto, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda come formulata dai coniugi merita di essere accolta. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, sono prive di profili d'illegittimità e risultano essere coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Nulla per le spese stante l'accordo raggiunto.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Affida la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
- Prevede in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia Parte_2
minore nella misura di euro € 570,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Assegna la casa coniugale, sita in DOLO (VE) alla Via Arino n. 65 – Interno: 1 alla ricorrente signora Parte_1
insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme alla figlia;
[...]
- Disciplina il diritto di vista del padre nei termini di cui in parte motiva e secondo il piano genitoriale.
- I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ove fosse necessario;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla per le spese.
Venezia, 30.1.2025 La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero