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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1915/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco
Leone (PEC: , Simona Fell (PEC: e Giuseppe Email_1 Email_2
Saeli (PEC: Email_3
appellanti contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
PEC Email_4
appellata
Conclusioni per gli appellanti: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza impugnata,
- accogliere le domande formulate dal Dott. e dal Dott. con Parte_1 Parte_2
l'atto di citazione notificato il 15 febbraio 2017 e dunque,
- condannare la al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_1
Dott. , per effetto della mancata attuazione nei suoi confronti delle Direttive Parte_1
1 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, e consistenti nella mancata erogazione all'odierno appellante delle somme previste a titolo di “adeguata remunerazione” per l'attività da esso svolta dall'a.a. 1985 all'a.a. 1989, durante il corso di specializzazione in Tisiologia e
Malattie dell'apparato respiratorio, presso l'Università degli Studi di Palermo, danno da quantificarsi nella somma pari alle quattro annualità di frequenza della Scuola di
Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'apparato respiratorio. Tale somma va resa pari al valore identificato e previsto, ossia € 11.103,82 ad annualità, per un totale di € 44.415,28, oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei bimestrali di pagamento sino al soddisfo, o in quella maggiore prevista dal DPCM 7 marzo 2007, o in quella maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., nonché interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare la al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_1
Dott. per effetto della mancata attuazione nei suoi confronti delle Direttive Parte_2
75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, e consistenti nella mancata erogazione all'odierno appellante delle somme previste a titolo di “adeguata remunerazione” per l'attività da esso svolta dall'a.a. 1987 all'a.a. 1992, durante il corso di specializzazione in Medicina Interna presso l'Università degli Studi di Palermo, danno da quantificarsi nella somma pari alle cinque annualità di frequenza della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna. Tale somma va resa pari al valore identificato e previsto, ossia€ 11.103,82 ad annualità, per un totale di € 55.519,10, oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei bimestrali di pagamento sino al soddisfo, o in quella maggiore prevista dal DPCM 7 marzo
2007, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., nonché interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Salvo ogni altro diritto.”
Conclusioni per l'appellata:
“Si conclude chiedendo che la Corte Ecc.ma rigetti l'appello e le avverse pretese, siccome infondate e/o prescritte, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre che di quelle prenotate a debito, di entrambi i gradi di giudizio, a fronte dell'eclatante infondatezza delle irragionevoli domande di controparte.”
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1372/2019, resa inter partes nel procedimento n. 3037/2017 R.G., depositata il 14 marzo 2019 e non notificata, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda proposta dal Dott. e dal dott. volta a condannare Parte_1 Parte_2
l'Amministrazione resistente, odierna appellata, al pagamento del risarcimento del danno per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina che avrebbe dovuto essere corrisposta in attuazione della direttiva comunitaria tardivamente recepita in Italia con il D. Lgs. 257/1991.
Il Tribunale, dato atto che il Dott. aveva frequentato la scuola di specializzazione in Pt_1
Tisiologia e Malattie dell'apparato respiratorio a decorrere dall'anno 1985/1986 e il Dott.
[...]
la scuola di specializzazione medica in Medicina Interna a decorrere dall'anno Pt_2
1987/1988, ha ritenuto i crediti prescritti per essere trascorso oltre un decennio tra la data di entrata in vigore della L. n. 370/1999 (27 ottobre 1999) e la notifica dell'atto di citazione in giudizio (15 febbraio 2017).
2. Avverso la menzionata sentenza, hanno interposto gravame gli appellanti in epigrafe con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 2019, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma attraverso articolato gravame.
In particolare, gli appellanti hanno censurato il capo della sentenza con il quale il Giudice di prime cure aveva ritenuto prescritto il diritto azionato, atteso che con l'art. 11 L. n. 370/1999 e con il relativo decreto del 14 febbraio 2000, lo Stato italiano aveva ovviato alla propria colpevole inerzia limitando tuttavia l'indennizzo in favore di soggetti già destinatari di alcune sentenze del TAR Lazio e fissando una serie di condizioni non previste dalle direttive comunitarie. Cosicché, a fronte di una norma interna, quale appunto il citato art. 11, che non aveva dato sostanzialmente completa attuazione al diritto comunitario, limitandosi piuttosto ad individuare una ristretta cerchia di beneficiari, non poteva ritenersi che alcun termine di prescrizione fosse mai iniziato a decorrere, dovendosi invece individuare il relativo dies a quo nel 20 ottobre 2007, data di abrogazione, ad opera dell'art. 62 della Direttiva 2005/36, il cui art. 44 aveva disposto che, fermo restando l'obbligo per gli Stati di recepire le Direttive abrogate (tra cui le Direttive
75/362, 75/363 e 82/76), doveva essere riconosciuto il diritto dei medici specializzandi ad una adeguata remunerazione.
3 Nel merito, gli appellanti hanno riproposto le argomentazioni già formulate in primo grado, concludendo per la condanna dell'Amministrazione appellata al risarcimento dei danni consistenti nella mancata erogazione delle somme previste a titolo di adeguata remunerazione per l'attività svolta durante i corsi di specializzazione, da quantificarsi nella somma pari alle annualità di frequenza , oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei bimestrali di pagamento sino al soddisfo, o in quella maggiore prevista dal
DPCM 7 marzo 2007, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 19 dicembre 2019, si è costituita l'appellata Amministrazione concludendo come in epigrafe.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 19 giugno 2024, la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
6. Giova innanzi tutto ricordare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti, come appunto gli odierni appellanti, che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio
1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991.
La lacuna è stata solo parzialmente colmata con l'art. 11, L n. 370/1999, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio in favore dei medici costituiti nei processi definiti con sentenze irrevocabili dal giudice amministrativo. L'art. 11 cit. ha infatti proceduto a riconoscere una borsa di studio onnicomprensiva esclusivamente in favore dei “medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I- bis ), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283
4 del 1994”, procedendo così ad una sorta di “adempimento parziale soggettivo” alle pretese sorgenti dalle citate direttive e lasciando così impregiudicata la posizione di medici specializzandi in identica condizione, ma che non avevano fatto ricorso al giudice amministrativo.
Tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione esclusi dal citato art. 11 hanno avuto, quindi, da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.
Nei confronti di costoro, pertanto, come già evidenziato dal Giudice di prime cure, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria ha cominciato a decorrere dal 27 ottobre
1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (ex multis Cass. civ. Sez. III Sent.,
17/05/2011, n. 10813; Cass. n. 13758/2019 e n. 1589/2020).
Si tratta di principio ormai consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, tenuto conto che l'isolato precedente della S.C. di cui alla sentenza n. 9071/13 - a mente del quale il dies a quo del termine decennale di prescrizione deve individuarsi in quello dell'entrata in vigore della normativa di attuazione interna della direttiva europea, e dunque, nella specie, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - può ritenersi ampiamente superato (cfr. Cass n. 6606 del 20/03/2014).
Ne consegue che, nel caso di specie, la prescrizione del diritto al risarcimento, che appunto ha iniziato a decorrere il 27 ottobre 1999, si era ormai compiuta il 15 febbraio 2017, data in cui gli odierni appellanti hanno introdotto il giudizio per cui è causa, né il predetto termine è stato efficacemente interrotto da precedenti atti extra giudiziari, per vero neppure menzionati dalle parti.
7. Visto l'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado, liquidate come in parte dispositiva, devono essere poste a carico degli appellanti, in capo ai quali sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater D.P.R. n. 11/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 1372/2019 resa dal Tribunale di Controparte_1
Palermo in data 6 marzo 2019.
5 Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in euro 3.804,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza in capo agli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater,
D.P.R. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, lì 2 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1915/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco
Leone (PEC: , Simona Fell (PEC: e Giuseppe Email_1 Email_2
Saeli (PEC: Email_3
appellanti contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
PEC Email_4
appellata
Conclusioni per gli appellanti: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza impugnata,
- accogliere le domande formulate dal Dott. e dal Dott. con Parte_1 Parte_2
l'atto di citazione notificato il 15 febbraio 2017 e dunque,
- condannare la al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_1
Dott. , per effetto della mancata attuazione nei suoi confronti delle Direttive Parte_1
1 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, e consistenti nella mancata erogazione all'odierno appellante delle somme previste a titolo di “adeguata remunerazione” per l'attività da esso svolta dall'a.a. 1985 all'a.a. 1989, durante il corso di specializzazione in Tisiologia e
Malattie dell'apparato respiratorio, presso l'Università degli Studi di Palermo, danno da quantificarsi nella somma pari alle quattro annualità di frequenza della Scuola di
Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'apparato respiratorio. Tale somma va resa pari al valore identificato e previsto, ossia € 11.103,82 ad annualità, per un totale di € 44.415,28, oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei bimestrali di pagamento sino al soddisfo, o in quella maggiore prevista dal DPCM 7 marzo 2007, o in quella maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., nonché interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare la al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_1
Dott. per effetto della mancata attuazione nei suoi confronti delle Direttive Parte_2
75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, e consistenti nella mancata erogazione all'odierno appellante delle somme previste a titolo di “adeguata remunerazione” per l'attività da esso svolta dall'a.a. 1987 all'a.a. 1992, durante il corso di specializzazione in Medicina Interna presso l'Università degli Studi di Palermo, danno da quantificarsi nella somma pari alle cinque annualità di frequenza della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna. Tale somma va resa pari al valore identificato e previsto, ossia€ 11.103,82 ad annualità, per un totale di € 55.519,10, oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei bimestrali di pagamento sino al soddisfo, o in quella maggiore prevista dal DPCM 7 marzo
2007, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., nonché interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Salvo ogni altro diritto.”
Conclusioni per l'appellata:
“Si conclude chiedendo che la Corte Ecc.ma rigetti l'appello e le avverse pretese, siccome infondate e/o prescritte, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre che di quelle prenotate a debito, di entrambi i gradi di giudizio, a fronte dell'eclatante infondatezza delle irragionevoli domande di controparte.”
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1372/2019, resa inter partes nel procedimento n. 3037/2017 R.G., depositata il 14 marzo 2019 e non notificata, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda proposta dal Dott. e dal dott. volta a condannare Parte_1 Parte_2
l'Amministrazione resistente, odierna appellata, al pagamento del risarcimento del danno per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina che avrebbe dovuto essere corrisposta in attuazione della direttiva comunitaria tardivamente recepita in Italia con il D. Lgs. 257/1991.
Il Tribunale, dato atto che il Dott. aveva frequentato la scuola di specializzazione in Pt_1
Tisiologia e Malattie dell'apparato respiratorio a decorrere dall'anno 1985/1986 e il Dott.
[...]
la scuola di specializzazione medica in Medicina Interna a decorrere dall'anno Pt_2
1987/1988, ha ritenuto i crediti prescritti per essere trascorso oltre un decennio tra la data di entrata in vigore della L. n. 370/1999 (27 ottobre 1999) e la notifica dell'atto di citazione in giudizio (15 febbraio 2017).
2. Avverso la menzionata sentenza, hanno interposto gravame gli appellanti in epigrafe con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 2019, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma attraverso articolato gravame.
In particolare, gli appellanti hanno censurato il capo della sentenza con il quale il Giudice di prime cure aveva ritenuto prescritto il diritto azionato, atteso che con l'art. 11 L. n. 370/1999 e con il relativo decreto del 14 febbraio 2000, lo Stato italiano aveva ovviato alla propria colpevole inerzia limitando tuttavia l'indennizzo in favore di soggetti già destinatari di alcune sentenze del TAR Lazio e fissando una serie di condizioni non previste dalle direttive comunitarie. Cosicché, a fronte di una norma interna, quale appunto il citato art. 11, che non aveva dato sostanzialmente completa attuazione al diritto comunitario, limitandosi piuttosto ad individuare una ristretta cerchia di beneficiari, non poteva ritenersi che alcun termine di prescrizione fosse mai iniziato a decorrere, dovendosi invece individuare il relativo dies a quo nel 20 ottobre 2007, data di abrogazione, ad opera dell'art. 62 della Direttiva 2005/36, il cui art. 44 aveva disposto che, fermo restando l'obbligo per gli Stati di recepire le Direttive abrogate (tra cui le Direttive
75/362, 75/363 e 82/76), doveva essere riconosciuto il diritto dei medici specializzandi ad una adeguata remunerazione.
3 Nel merito, gli appellanti hanno riproposto le argomentazioni già formulate in primo grado, concludendo per la condanna dell'Amministrazione appellata al risarcimento dei danni consistenti nella mancata erogazione delle somme previste a titolo di adeguata remunerazione per l'attività svolta durante i corsi di specializzazione, da quantificarsi nella somma pari alle annualità di frequenza , oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei bimestrali di pagamento sino al soddisfo, o in quella maggiore prevista dal
DPCM 7 marzo 2007, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 19 dicembre 2019, si è costituita l'appellata Amministrazione concludendo come in epigrafe.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 19 giugno 2024, la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
6. Giova innanzi tutto ricordare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti, come appunto gli odierni appellanti, che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio
1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991.
La lacuna è stata solo parzialmente colmata con l'art. 11, L n. 370/1999, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio in favore dei medici costituiti nei processi definiti con sentenze irrevocabili dal giudice amministrativo. L'art. 11 cit. ha infatti proceduto a riconoscere una borsa di studio onnicomprensiva esclusivamente in favore dei “medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I- bis ), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283
4 del 1994”, procedendo così ad una sorta di “adempimento parziale soggettivo” alle pretese sorgenti dalle citate direttive e lasciando così impregiudicata la posizione di medici specializzandi in identica condizione, ma che non avevano fatto ricorso al giudice amministrativo.
Tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione esclusi dal citato art. 11 hanno avuto, quindi, da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.
Nei confronti di costoro, pertanto, come già evidenziato dal Giudice di prime cure, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria ha cominciato a decorrere dal 27 ottobre
1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (ex multis Cass. civ. Sez. III Sent.,
17/05/2011, n. 10813; Cass. n. 13758/2019 e n. 1589/2020).
Si tratta di principio ormai consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, tenuto conto che l'isolato precedente della S.C. di cui alla sentenza n. 9071/13 - a mente del quale il dies a quo del termine decennale di prescrizione deve individuarsi in quello dell'entrata in vigore della normativa di attuazione interna della direttiva europea, e dunque, nella specie, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - può ritenersi ampiamente superato (cfr. Cass n. 6606 del 20/03/2014).
Ne consegue che, nel caso di specie, la prescrizione del diritto al risarcimento, che appunto ha iniziato a decorrere il 27 ottobre 1999, si era ormai compiuta il 15 febbraio 2017, data in cui gli odierni appellanti hanno introdotto il giudizio per cui è causa, né il predetto termine è stato efficacemente interrotto da precedenti atti extra giudiziari, per vero neppure menzionati dalle parti.
7. Visto l'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado, liquidate come in parte dispositiva, devono essere poste a carico degli appellanti, in capo ai quali sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater D.P.R. n. 11/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 1372/2019 resa dal Tribunale di Controparte_1
Palermo in data 6 marzo 2019.
5 Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in euro 3.804,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza in capo agli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater,
D.P.R. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, lì 2 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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