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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3903/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FOSCHINI CARLA, elettivamente domiciliato in VIALE ANGELICO N. 90 00195
ROMA, presso il difensore avv. FOSCHINI CARLA
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), contumace. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. esponeva che, in data 17 maggio Parte_1
2021, egli aveva proposto a di acquistare, per il tramite Controparte_1 dell'agenzia immobiliare Case Città di Roma s.r.l., il locale commerciale sito in Roma, Via dei Ciclamini n. 204/206, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 642, p.lla 374, sub. 2, di proprietà della resistente;
che il prezzo di acquisto offerto veniva proposto in complessivi euro 85.000,00, di cui euro 5.000,00 da versare al venditore successivamente all'accettazione di detta proposta ed i restanti euro 80.000,00 al momento del rogito notarile, fissato entro la data del 30 agosto
2021; che la Signora aveva accettato la proposta d'acquisto in data Controparte_1
27 luglio 2021, impegnandosi a cancellare l'ipoteca legale gravante sull'immobile de quo, iscritta da Equitalia Gerit S.p.A in data 2.9.2010 (Reg. gen. 109323/ Reg. part. 25100) per l'importo complessivo di euro 44.042,84 di cui residuava, alla data del 26 luglio 2021, la somma di 20.618,95, come da PEC inoltrata in pari data da Equitalia
pagina 1 di 3 al legale di parte venditrice (cfr. all. 3 – visura ipotecaria;
cfr. all. 4 – pec del
26.7.2021); che la cancellazione dell'ipoteca era condizione imprescindibile per il promissario acquirente ai fini della stipula del contratto definitivo di compravendita, e doveva essere eseguita dal promittente venditore entro la data del rogito notarile, 30 agosto 2021, come espressamente si legge al punto 7. delle clausole aggiuntive della proposta d'acquisto accettata “la parte promittente venditrice si impegna alla cancellazione ed estinzione dell'ipoteca...”; che, su tali premesse, in ossequio agli accordi raggiunti, il 4 agosto 2021 il Sig. corrispondeva in favore Pt_1 dell'agenzia immobiliare Case Città Roma s.r.l l'importo di euro 3.660,00 a titolo di provvigione (cfr. all. 5 – assegno Agenzia Immobiliare); che, successivamente, in data 10 agosto 2021, il Sig. versava inoltre l'importo, mediante assegno Pt_1 circolare non trasferibile, di euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria in favore della parte venditrice. Riferiva l'attore che, tuttavia, contrariamente a quanto pattuito, la Sig.ra non adempiva alle obbligazioni assunte e, in particolare, Controparte_1 all'obbligo di cancellazione ed estinzione dell'ipoteca legale nel termine previsto;
che il 9 dicembre 2021 il Sig. pertanto, aveva esercitato il diritto di Parte_1 recesso dalla proposta d'acquisto succitata, chiedendo alla promittente venditrice la restituzione dell'importo di euro 10.000,00 pari al doppio della caparra versata, riservando ogni ulteriore azione a propria tutela (cfr. all.
7 - diffida del 9.12.2021).
Aggiungeva che, in data 1° febbraio 2022, poiché ogni tentativo di contatto del Sig.
verbale e per iscritto, con la promittente venditrice rimaneva disatteso, Pt_1 tramite il proprio legale egli inviava richiesta di informazioni anche all'agenzia immobiliare Case Roma città s.r.l.s. auspicando di poter definire stragiudizialmente la vicenda, senza ottenere ancora alcun riscontro (cfr. all.
8 - diffida del 1.2.2022); che, su tali premesse, in data 16 marzo 2023 il Sig. si era visto costretto a Pt_1 rivolgersi all'Organismo di mediazione A.D.R. TIBER S.r.l. affinché avviasse la procedura di mediazione in materia di inadempimento contrattuale nei confronti della
Sig.ra ma che il primo incontro di mediazione, fissato al 17 aprile Controparte_1
2023, veniva rinviato al 12 giugno 2023 sulla base della espressa richiesta di controparte attesa la riferita indisponibilità della resistente a presenziare all'incontro de quo inviata dal suo legale;
che, ciò nonostante all'incontro del 12 giugno 2023 nessuno, senza preavvisare né fornire qualsivoglia motivazione, si presentava per la
Signora costringendo il Mediatore nominato, Avv. Enrico Maria Controparte_1
Ianniello, a redigere verbale negativo di mediazione.
All'udienza del 22 maggio 2024 la sig.ra pur ritualmente e Controparte_1 regolarmente raggiunta da regolare notificazione per la comparizione in giudizio, non compariva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia, per cui la causa, di natura documentale, veniva rinviata per la decisione, con assegnazione di un termine per il deposito di memoria illustrativa.
La domanda è fondata, avendo parte attrice documentato pienamente sia l'assunzione,
pagina 2 di 3 da parte della Sig.ra attraverso l'accettazione della proposta irrevocabile di CP_1 acquisto, dell'obbligo a vendere l'immobile di sua proprietà all'attore, in vista del quale, come risulta documentato, veniva versato, a titolo di caparra, l'importo di €
5.000,00; sia la contestuale assunzione, da parte della predetta dell'impegno a cancellare l'ipoteca iscritta per un importo considerevole, in adempimento dell'obbligazione propria del venditore di garantire che l'immobile compravenduto sia libero da pesi ed oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Parte attrice ha inoltre documentato l'inoltro alla convenuta in data 9.12.2021 di una esplicita manifestazione di esercizio del diritto di recesso, conseguente alla stipulazione reale del patto di caparra e della diffida a restituire il doppio della caparra, ai sensi dell'art. 1385, cpv., c.c,
L'infruttuosa convocazione della davanti ad un organismo di mediazione, la CP_1 sua richiesta di differimento e la successiva mancata comparizione irrobustiscono ulteriormente il quadro probatorio a favore dell'attore. deve essere pertanto condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 10.000. Parte_1
A tale somma deve essere aggiunta quella relativa al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della provvigione all'agenzia immobiliare Case Città Roma s.r.l., documentate nell'importo richiesto di Euro 3.660,00.
Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 13.660,00;
2. Condanna altresì la predetta a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese, € 1701,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3903/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FOSCHINI CARLA, elettivamente domiciliato in VIALE ANGELICO N. 90 00195
ROMA, presso il difensore avv. FOSCHINI CARLA
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), contumace. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. esponeva che, in data 17 maggio Parte_1
2021, egli aveva proposto a di acquistare, per il tramite Controparte_1 dell'agenzia immobiliare Case Città di Roma s.r.l., il locale commerciale sito in Roma, Via dei Ciclamini n. 204/206, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 642, p.lla 374, sub. 2, di proprietà della resistente;
che il prezzo di acquisto offerto veniva proposto in complessivi euro 85.000,00, di cui euro 5.000,00 da versare al venditore successivamente all'accettazione di detta proposta ed i restanti euro 80.000,00 al momento del rogito notarile, fissato entro la data del 30 agosto
2021; che la Signora aveva accettato la proposta d'acquisto in data Controparte_1
27 luglio 2021, impegnandosi a cancellare l'ipoteca legale gravante sull'immobile de quo, iscritta da Equitalia Gerit S.p.A in data 2.9.2010 (Reg. gen. 109323/ Reg. part. 25100) per l'importo complessivo di euro 44.042,84 di cui residuava, alla data del 26 luglio 2021, la somma di 20.618,95, come da PEC inoltrata in pari data da Equitalia
pagina 1 di 3 al legale di parte venditrice (cfr. all. 3 – visura ipotecaria;
cfr. all. 4 – pec del
26.7.2021); che la cancellazione dell'ipoteca era condizione imprescindibile per il promissario acquirente ai fini della stipula del contratto definitivo di compravendita, e doveva essere eseguita dal promittente venditore entro la data del rogito notarile, 30 agosto 2021, come espressamente si legge al punto 7. delle clausole aggiuntive della proposta d'acquisto accettata “la parte promittente venditrice si impegna alla cancellazione ed estinzione dell'ipoteca...”; che, su tali premesse, in ossequio agli accordi raggiunti, il 4 agosto 2021 il Sig. corrispondeva in favore Pt_1 dell'agenzia immobiliare Case Città Roma s.r.l l'importo di euro 3.660,00 a titolo di provvigione (cfr. all. 5 – assegno Agenzia Immobiliare); che, successivamente, in data 10 agosto 2021, il Sig. versava inoltre l'importo, mediante assegno Pt_1 circolare non trasferibile, di euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria in favore della parte venditrice. Riferiva l'attore che, tuttavia, contrariamente a quanto pattuito, la Sig.ra non adempiva alle obbligazioni assunte e, in particolare, Controparte_1 all'obbligo di cancellazione ed estinzione dell'ipoteca legale nel termine previsto;
che il 9 dicembre 2021 il Sig. pertanto, aveva esercitato il diritto di Parte_1 recesso dalla proposta d'acquisto succitata, chiedendo alla promittente venditrice la restituzione dell'importo di euro 10.000,00 pari al doppio della caparra versata, riservando ogni ulteriore azione a propria tutela (cfr. all.
7 - diffida del 9.12.2021).
Aggiungeva che, in data 1° febbraio 2022, poiché ogni tentativo di contatto del Sig.
verbale e per iscritto, con la promittente venditrice rimaneva disatteso, Pt_1 tramite il proprio legale egli inviava richiesta di informazioni anche all'agenzia immobiliare Case Roma città s.r.l.s. auspicando di poter definire stragiudizialmente la vicenda, senza ottenere ancora alcun riscontro (cfr. all.
8 - diffida del 1.2.2022); che, su tali premesse, in data 16 marzo 2023 il Sig. si era visto costretto a Pt_1 rivolgersi all'Organismo di mediazione A.D.R. TIBER S.r.l. affinché avviasse la procedura di mediazione in materia di inadempimento contrattuale nei confronti della
Sig.ra ma che il primo incontro di mediazione, fissato al 17 aprile Controparte_1
2023, veniva rinviato al 12 giugno 2023 sulla base della espressa richiesta di controparte attesa la riferita indisponibilità della resistente a presenziare all'incontro de quo inviata dal suo legale;
che, ciò nonostante all'incontro del 12 giugno 2023 nessuno, senza preavvisare né fornire qualsivoglia motivazione, si presentava per la
Signora costringendo il Mediatore nominato, Avv. Enrico Maria Controparte_1
Ianniello, a redigere verbale negativo di mediazione.
All'udienza del 22 maggio 2024 la sig.ra pur ritualmente e Controparte_1 regolarmente raggiunta da regolare notificazione per la comparizione in giudizio, non compariva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia, per cui la causa, di natura documentale, veniva rinviata per la decisione, con assegnazione di un termine per il deposito di memoria illustrativa.
La domanda è fondata, avendo parte attrice documentato pienamente sia l'assunzione,
pagina 2 di 3 da parte della Sig.ra attraverso l'accettazione della proposta irrevocabile di CP_1 acquisto, dell'obbligo a vendere l'immobile di sua proprietà all'attore, in vista del quale, come risulta documentato, veniva versato, a titolo di caparra, l'importo di €
5.000,00; sia la contestuale assunzione, da parte della predetta dell'impegno a cancellare l'ipoteca iscritta per un importo considerevole, in adempimento dell'obbligazione propria del venditore di garantire che l'immobile compravenduto sia libero da pesi ed oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Parte attrice ha inoltre documentato l'inoltro alla convenuta in data 9.12.2021 di una esplicita manifestazione di esercizio del diritto di recesso, conseguente alla stipulazione reale del patto di caparra e della diffida a restituire il doppio della caparra, ai sensi dell'art. 1385, cpv., c.c,
L'infruttuosa convocazione della davanti ad un organismo di mediazione, la CP_1 sua richiesta di differimento e la successiva mancata comparizione irrobustiscono ulteriormente il quadro probatorio a favore dell'attore. deve essere pertanto condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 10.000. Parte_1
A tale somma deve essere aggiunta quella relativa al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della provvigione all'agenzia immobiliare Case Città Roma s.r.l., documentate nell'importo richiesto di Euro 3.660,00.
Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 13.660,00;
2. Condanna altresì la predetta a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese, € 1701,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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