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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/01/2024, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
RG n. 82/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/01/2024 nella causa n. 82/2023 RGL, promossa da:
, , difeso dall'Avv.to LUBINU LUIGI, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, difeso dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , dopo aver presentato tempestiva e Parte_1 rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al Per_ CTU dott. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/84, lamentando che il CTU abbia
“eluso totalmente ogni valutazione del quadro patologico della ricorrente con riferimento alle cc.dd. occupazioni confacenti alle attitudini”, ovvero quelle allegate di domestica e cameriera in sala e ai piani di albergo;
− il CTU nominato in sede di ATP ha, infatti, concluso il suo elaborato negando la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta affermando :”tali affezioni cumulativamente intese non determinano una riduzione delle sue capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini in modo permanente in misura superiore ai due terzi del totale”;
− parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo che il CTU ha CP_1 tenuto conto dell'occupazione della ricorrente e, in ogni caso ha rilevato la genericità delle contestazioni;
− la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa in seguito a discussione.
1 Ritenuto che:
− il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento;
− ai sensi dell'art. 445 bic cpc, “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”;
− devono trarsi da tale disposto una serie di considerazioni rilevanti per la decisione che qui occupa: in particolare, dal dettato normativo discende che non è consentito nell'ambito del giudizio introdotto a seguito di contestazione delle risultanze dell'ATP, una contestazione solo generica delle risultanze dell'accertamento peritale: ciò risponde alla duplice esigenza di evitare sia che, nel caso di ricorso della parte privata, venga disposto in automatico un nuovo accertamento sanitario in realtà inutile (in quanto rivolto a verificare la condivisibilità di un accertamento non specificamente contestato), sia che, nel caso di ricorso dell' la parte privata che ha ottenuto un accertamento CP_1 tecnico favorevole risulti in concreto danneggiata (quanto meno in relazione ai tempi di erogazione della prestazione) da opposizioni strumentali;
il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione risulta essere concepito, in sostanza, come una sorta di atto di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.); non è quindi sufficiente, ad esempio, enunciare semplicemente la patologie da cui è affetta parte ricorrente, ma occorre esporre compiutamente le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
− nel caso di specie, parte ricorrente lamenta unicamente che il CTU nominato in Per_ sede di ATP dott. non abbia tenuto in considerazione, nel negare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario, le occupazioni allegate dalla sig.ra ; Pt_1
− tale doglianza risulta sfornita di prova e, in ogni caso, del tutto generica non essendo indicato sotto quale profilo le patologie riscontrate influiscano sulle mansioni che si allega non siano state considerate;
− sebbene sinteticamente, il CTU ha infatti dato atto che la sig.ra svolge Pt_1 mansioni di “cameriera ai piani” e, a fronte delle generiche contestazioni di parte ricorrente, non è possibile individuare se e quale patologia possa invertire il giudizio medico formulato;
peraltro, l'elaborata relazione peritale consente di ritenere che il CTU sia stato semplicemente sintetico nel riportare le mansioni, ma scrupoloso nel valutare tutti i fatti di causa;
− nondimeno, anche a voler ritenere che il CTU si sia limitato a valutare solo le mansioni espressamente indicate nella relazione ed abbia quindi omesso quelle di cameriera di sala e di domestica, trattandosi di mansioni tendenzialmente omogenee come tipologia di sforzo fisico rispetto a quelle invece espressamente citate nella relazione, in assenza di una specifica contestazione attorea non è possibile ritenere che l'esito di una nuova valutazione sarebbe differente;
2 − a fronte di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato;
− vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese .
Sassari, 25/01/2024
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 25/01/2024 nella causa n. 82/2023 RGL, promossa da:
, , difeso dall'Avv.to LUBINU LUIGI, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, difeso dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , dopo aver presentato tempestiva e Parte_1 rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al Per_ CTU dott. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/84, lamentando che il CTU abbia
“eluso totalmente ogni valutazione del quadro patologico della ricorrente con riferimento alle cc.dd. occupazioni confacenti alle attitudini”, ovvero quelle allegate di domestica e cameriera in sala e ai piani di albergo;
− il CTU nominato in sede di ATP ha, infatti, concluso il suo elaborato negando la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta affermando :”tali affezioni cumulativamente intese non determinano una riduzione delle sue capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini in modo permanente in misura superiore ai due terzi del totale”;
− parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo che il CTU ha CP_1 tenuto conto dell'occupazione della ricorrente e, in ogni caso ha rilevato la genericità delle contestazioni;
− la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa in seguito a discussione.
1 Ritenuto che:
− il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento;
− ai sensi dell'art. 445 bic cpc, “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”;
− devono trarsi da tale disposto una serie di considerazioni rilevanti per la decisione che qui occupa: in particolare, dal dettato normativo discende che non è consentito nell'ambito del giudizio introdotto a seguito di contestazione delle risultanze dell'ATP, una contestazione solo generica delle risultanze dell'accertamento peritale: ciò risponde alla duplice esigenza di evitare sia che, nel caso di ricorso della parte privata, venga disposto in automatico un nuovo accertamento sanitario in realtà inutile (in quanto rivolto a verificare la condivisibilità di un accertamento non specificamente contestato), sia che, nel caso di ricorso dell' la parte privata che ha ottenuto un accertamento CP_1 tecnico favorevole risulti in concreto danneggiata (quanto meno in relazione ai tempi di erogazione della prestazione) da opposizioni strumentali;
il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione risulta essere concepito, in sostanza, come una sorta di atto di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.); non è quindi sufficiente, ad esempio, enunciare semplicemente la patologie da cui è affetta parte ricorrente, ma occorre esporre compiutamente le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
− nel caso di specie, parte ricorrente lamenta unicamente che il CTU nominato in Per_ sede di ATP dott. non abbia tenuto in considerazione, nel negare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario, le occupazioni allegate dalla sig.ra ; Pt_1
− tale doglianza risulta sfornita di prova e, in ogni caso, del tutto generica non essendo indicato sotto quale profilo le patologie riscontrate influiscano sulle mansioni che si allega non siano state considerate;
− sebbene sinteticamente, il CTU ha infatti dato atto che la sig.ra svolge Pt_1 mansioni di “cameriera ai piani” e, a fronte delle generiche contestazioni di parte ricorrente, non è possibile individuare se e quale patologia possa invertire il giudizio medico formulato;
peraltro, l'elaborata relazione peritale consente di ritenere che il CTU sia stato semplicemente sintetico nel riportare le mansioni, ma scrupoloso nel valutare tutti i fatti di causa;
− nondimeno, anche a voler ritenere che il CTU si sia limitato a valutare solo le mansioni espressamente indicate nella relazione ed abbia quindi omesso quelle di cameriera di sala e di domestica, trattandosi di mansioni tendenzialmente omogenee come tipologia di sforzo fisico rispetto a quelle invece espressamente citate nella relazione, in assenza di una specifica contestazione attorea non è possibile ritenere che l'esito di una nuova valutazione sarebbe differente;
2 − a fronte di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato;
− vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese .
Sassari, 25/01/2024
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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