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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1092/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1092/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to PAPALE GENNARO;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to MARRONCELLI CP_1
ROSA;
RESISTENTE
e
PM SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.02.2024 parte ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio in data 21.05.1994 in Caserta con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli
(il 20.04.1995) e (il 28.09.2002). Per_1 Per_2
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
l'assegnazione a sé della casa coniugale che vi abiterà unitamente alla figlia;
disporre a carico della resistente Per_2
l'obbligo di versare a titolo di mantenimento, in favore della figlia , la somma mensile di Per_2
euro 400,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
la condanna della resistente al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente a titolo di danno biologico da “sofferenza”; la condanna della resistente al versamento a favore del sig. dell'indennità di occupazione, per un importo (già dimezzato al 50%) compreso tra € 31.500,00 ed € 34.125,00 (a seconda che si assuma quale valore locatizio mensile del bene in questione € 600,00 ovvero € 650,00).
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di separazione formulata da parte ricorrente ma chiedeva di non disporre nessun provvedimento per l'assegnazione della casa coniugale per i motivi esposti;
nessun provvedimento per l'affidamento dei figli, entrambi maggiorenni;
nessun provvedimento economico per i coniugi provvisti di stipendio;
nessun provvedimento in ordine al mantenimento dei figli perché economicamente autosufficienti;
chiedeva, altresì, il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata da parte ricorrente;
il rigetto della domanda di condanna al pagamento della indennità di occupazione.
Veniva fissata udienza per la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, che,
a scioglimento della riserva assunta in data 13.05.2024, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviava dinanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 19.03.2025 i difensori delle parti chiedevano sentenza sullo status e il giudice riservava la decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta, tenuto conto anche del parere espresso dal P.M., in quanto sono provati i presupposti e le condizioni dell'azione.
Invero, il tentativo di conciliazione ha sortito esito negativo ed entrambe le parti chiedono una sentenza di separazione. Inoltre, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione. In particolare, entrambe le parti asseriscono l'insanabilità della crisi coniugale, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione e l'ormai perdurante cessazione della convivenza. Tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse. Pertanto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Dovendo il processo continuare in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti, va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato.
Poiché la presente sentenza non chiude il processo, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio il 21.05.1994 in Caserta,
[...]
(Atto n.8 Parte II Serie A anno 1994) e, per l'effetto, ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato, per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 21.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1092/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to PAPALE GENNARO;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to MARRONCELLI CP_1
ROSA;
RESISTENTE
e
PM SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.02.2024 parte ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio in data 21.05.1994 in Caserta con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli
(il 20.04.1995) e (il 28.09.2002). Per_1 Per_2
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
l'assegnazione a sé della casa coniugale che vi abiterà unitamente alla figlia;
disporre a carico della resistente Per_2
l'obbligo di versare a titolo di mantenimento, in favore della figlia , la somma mensile di Per_2
euro 400,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
la condanna della resistente al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente a titolo di danno biologico da “sofferenza”; la condanna della resistente al versamento a favore del sig. dell'indennità di occupazione, per un importo (già dimezzato al 50%) compreso tra € 31.500,00 ed € 34.125,00 (a seconda che si assuma quale valore locatizio mensile del bene in questione € 600,00 ovvero € 650,00).
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di separazione formulata da parte ricorrente ma chiedeva di non disporre nessun provvedimento per l'assegnazione della casa coniugale per i motivi esposti;
nessun provvedimento per l'affidamento dei figli, entrambi maggiorenni;
nessun provvedimento economico per i coniugi provvisti di stipendio;
nessun provvedimento in ordine al mantenimento dei figli perché economicamente autosufficienti;
chiedeva, altresì, il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata da parte ricorrente;
il rigetto della domanda di condanna al pagamento della indennità di occupazione.
Veniva fissata udienza per la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, che,
a scioglimento della riserva assunta in data 13.05.2024, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviava dinanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 19.03.2025 i difensori delle parti chiedevano sentenza sullo status e il giudice riservava la decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta, tenuto conto anche del parere espresso dal P.M., in quanto sono provati i presupposti e le condizioni dell'azione.
Invero, il tentativo di conciliazione ha sortito esito negativo ed entrambe le parti chiedono una sentenza di separazione. Inoltre, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione. In particolare, entrambe le parti asseriscono l'insanabilità della crisi coniugale, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione e l'ormai perdurante cessazione della convivenza. Tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse. Pertanto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Dovendo il processo continuare in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti, va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato.
Poiché la presente sentenza non chiude il processo, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio il 21.05.1994 in Caserta,
[...]
(Atto n.8 Parte II Serie A anno 1994) e, per l'effetto, ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato, per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 21.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio