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Sentenza 24 maggio 2021
Sentenza 24 maggio 2021
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- 1. Il bene ricevuto dal coniuge per scioglimento della comunione ereditaria ricade nella comunione coniugale?Accesso limitatoBruno De Filippis · https://www.altalex.com/ · 8 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/05/2021, n. 14105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14105 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 3601 - 2016 R.G. proposto da: IA DO - c.f. [...]- IA ED - c.f. [...]- (entrambi in qualità di eredi di PE NN), elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza San Saturnino, n. 5, presso lo studio dell'avvocato Francesca Nappi che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTI contro SA NN - c.f. SBBSNN43E44H5010 - elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pietro da Cortona, n. 8, presso lo studio dell'avvocato NR Guida che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 5631 - 31.7/12.10.2015 della Corte d'Appello di Roma, Civile Sent. Sez. 2 Num. 14105 Anno 2021 Presidente: MANNA FELICE Relatore: ABETE LUIGI Data pubblicazione: 24/05/2021 udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 4 dicembre 2020 dal consigliere DOt. LU BEte, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale DOt. Lucio Capasso, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, udito l'avvocato Francesca Nappi per i ricorrenti, FATTI DI CAUSA 1. Con atto notificato il 7.12.2004 PE NN citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma SU TI. Premetteva che aveva contratto matrimonio con la convenuta in data 30.12.1972 e che il regime a disciplina dei loro rapporti patrimoniali era quello della comunione dei beni. Premetteva che in costanza di matrimonio la moglie, dapprima, nel 1975, a seguito del decesso della madre, aveva ereditato ex lege, unitamente ai suoi fratelli, la quota di 1/2 della piena proprietà dell'appartamento in Roma, al viale dei Quattro Venti, n. 142, di spettanza della madre;
indi, nel 1979, a seguito del decesso del padre, aveva ereditato, ex testamento, la quota di 1/2 della piena proprietà dello stesso appartamento di spettanza del padre. Premetteva che, nell'ambito del giudizio intrapreso - tra l'altro - per lo scioglimento della comunione ereditaria insorta tra la moglie ed i suoi fratelli, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 231/1995, aveva dichiarato l'appartamento al viale dei Quattro Venti, n. 142, di spettanza, per la quota, ciascuno, del 18,37%, dei cinque fratelli della convenuta e di spettanza, per la quota dell' 8,14%, della convenuta. Premetteva che nelle more del giudizio la moglie aveva ereditato, ex testamento, dal fratello UG TI la quota del 18,37% di pertinenza 2 .0. di costui, sicché la quota dell'appartamento al viale dei Quattro Venti nel complesso spettante, iure successionis, al coniuge era pari al 26,51%. Premetteva che, nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale di Roma altresì, con sentenza n. 23195/2000, aveva attribuito alla moglie l'intera piena proprietà dell'appartamento al viale dei Quattro Venti, con obbligo di corresponsione agli altri coeredi - condividenti della somma di lire 277.522.084 a titolo di conguaglio. Esponeva quindi che la convenuta, assolto l'obbligo del conguaglio, aveva provveduto a trascrivere unicamente a suo favore l'acquisto dell'appartamento, benché fosse con egli attore in regime di comunione legale. Esponeva inoltre che in data 17.3.2004 si era giudizialmente separato dal coniuge e l'appartamento in sede di separazione era stato a costei assegnato. Chiedeva accertarsi e dichiararsi che la quota del 73,49% dell'appartamento al viale dei Quattro Venti, n. 142, era caduta nella comunione legale già intercorrente con il coniuge separato e dunque che la frazione di 1/2 della medesima quota era di sua spettanza. 2. Si costituiva SU TI. Instava per il rigetto dell'avversa domanda. 3. Con sentenza n. 4773/2010 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda. 4. Proponeva appello SU TI. Resisteva PE NN. 5. A seguito del decesso dell'appellato si costituivano RE ed ED NN, eredi di PE NN. 3 6. Con sentenza n. 5631 - 31.7/11.10.2015 la Corte d'Appello di Roma accoglieva il gravame e rigettava la domanda in prime cure esperita da PE NN. Evidenziava la corte che il pagamento del conguaglio non è assimilabile all'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, sicché l'attribuzione della quota del 73,49% dell'appartamento non ne aveva comportato la devoluzione all'ambito della comunione legale già intercorsa tra PE NN e SU TI. Evidenziava al contempo che esplicava rilievo al riguardo pur la valenza dichiarativa della divisione, tale anche in ipotesi di prefigurazione di conguagli. Evidenziava quindi che il titolo d'acquisto della quota del 73,49% si identificava con il testamento del padre della TI, sicché ai sensi dell'art. 179, 1° co., lett. b), cod. civ. l'acquisto della quota era estraneo alla comunione legale. 7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso RE NN ed ED NN;
ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese. SU TI ha depositato controricorso;
ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 8. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 177 cod. civ. in relazione all'art. 179, lett. b), cod. civ. e la violazione dell'art. 34 del d.p.r. n. 131/1986. Deducono che ha errato la corte d'appello ad escludere dalla comunione legale l'acquisto della quota del 73,49% della proprietà dell'appartamento in Roma, al viale dei Quattro Venti, n. 142. Deducono che ha errato la Corte di Roma ad attribuire alla sentenza n. 23195/2000 del Tribunale di Roma natura dichiarativa e non costitutiva e, di conseguenza, a ritenere che l'acquisto sia stato effettuato mortis causa, così che esulasse, ex art. 179, 1° co., lett. b), cod. civ., dalla comunione legale. Deducono che del resto l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità reputa che la sentenza di divisione ha natura costitutiva, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, siccome rientranti nella quota altrui. Deducono quindi che, qualora il condividente riceva una quota eccedente il suo diritto ereditario, l'attribuzione è riflesso di un atto traslativo inter vivos. Deducono infine che depone in tal senso anche la disciplina in tema di imposta di registro;
che invero si applica l'aliquota degli atti traslativi nel caso in cui ad un condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza. 10. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 342 cod. proc. civ. (nel testo vigente ratione temporis). Deducono che la corte d'appello ha violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Deducono invero che la Corte di Roma ha disposto il rigetto nel merito della domanda inizialmente esperita da PE NN, benché con l'atto di gravame SU TI avesse chiesto unicamente la declaratoria di inammissibilità delle avverse domande. 4, 5 11. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 12. Indubitabilmente questa Corte da tempo spiega che il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all'effetto distributivo (sicché ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli, a condizione, appunto, che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote) e viceversa non opera, sicché la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nella quota altrui (cfr. Cass. 24.7.2000, n. 9659; Cass. 29.4.2003, n. 6653). 13. E tuttavia questo Giudice del diritto analogamente da tempo puntualizza che la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione (cfr. Cass. 23.1.2017, n. 1656; Cass. 24.10.2006, n. 22833). Tant'è che, da un lato, si soggiunge che l'adempimento dell'obbligo del conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione, i cui effetti "dichiarativi - retroattivi" permangono impregiudicati nonostante l'inadempimento dell'obbligo (cfr. Cass. 23.1.2017, n. 1656; Cass. 24.10.2006, n. 22833); dall'altro, si puntualizza che lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di un bene ad un condividente non è qualificabile come atto di alienazione (cfr. Cass. 7.11.2017, n. 26351). 6 14. Ebbene è nel solco di tal ultimo indirizzo esegetico che va incanalata la "lettura" della vicenda controversa de qua agitur. Propriamente la descritta valenza funzionale e dell'assegnazione e del conguaglio, ancorché e l'una e l'altro occasionati dalla potestas del giudice di costituire, nei casi di legge, rapporti giuridici, è tale senza dubbio da giustificare la sottrazione e dell'una e dell'altro e dunque della loro relazione all'area delle contrattazioni sinallagmatiche commutative, evidentemente inter vivos, ed è tale senza dubbio da giustificare la riconduzione del loro "titolo", del loro momento genetico comunque all'ambito delle vicende successorie mortis causa che hanno dato origine alla comunione ereditaria. 15. In questo quadro, nella fattispecie, fattispecie in cui, dunque, il titolo dell'assegnazione a SU TI pur della quota del 73,49% è da identificare - non solo, così come ha dato atto la corte distrettuale - nella successione testamentaria del padre - ma pur - nella successione ab intestato della madre e nella successione testamentaria del fratello UG, l'acquisto della quota, in costanza di matrimonio, non può che essere ascritto alla previsione della lett. b) del 1° co. dell'art. 179 cod. civ. Cosicché per nulla può essere condivisa la prospettazione dei ricorrenti secondo cui la corte territoriale ha erroneamente applicato al caso di specie la testé menzionata disposizione codicistica (cfr. ricorso, pag. 8). Tanto, ben vero, pur ad ammettere che il conguaglio sia "stato corrisposto interamente dal sig. PE NN, all'epoca unica fonte di reddito della famiglia" (cfr. ricorso, pag. 6). 16. E' da escludere che l'opzione esegetica che questa Corte reputa da recepire, sia smentita dal disposto dell'art. 34, 10 co., del d.p.r. n. 131/1986. Quest'ultima invero è disposizione destinata ad operare esclusivamente in ambito tributario. 17. Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto. 18. Non sussiste violazione alcuna del principio di corrispondenza tra chiesto è pronunciato. E' sufficiente ribadire in questa sede - ai sensi dell'art. 118, 10 co., disp. att. cod. proc. civ. - l'insegnamento a tenor del quale il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende deDOte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (cfr. Cass. 14.11.2011, n. 23794; Cass. 10.2.2010, n. 3012; Cass. sez. lav. 18.3.2014, n. 6226, secondo cui, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione deDOta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire). Su tale scorta ineccepibilmente la corte capitolina ha ritenuto che l'invocata declaratoria di inammissibilità delle avverse istanze contemplasse anche la richiesta di rigetto nel merito delle medesime domande. 19. I ricorrenti, giacché soccombenti, vanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. 8 La liquidazione segue come da dispositivo. 20. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna in solido i ricorrenti, RE UC ed ED NN, a rimborsare alla controricorrente, SU TI, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2020. Il co igliere estensore DO LU BE MPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 2 4 MAG. 2021
indi, nel 1979, a seguito del decesso del padre, aveva ereditato, ex testamento, la quota di 1/2 della piena proprietà dello stesso appartamento di spettanza del padre. Premetteva che, nell'ambito del giudizio intrapreso - tra l'altro - per lo scioglimento della comunione ereditaria insorta tra la moglie ed i suoi fratelli, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 231/1995, aveva dichiarato l'appartamento al viale dei Quattro Venti, n. 142, di spettanza, per la quota, ciascuno, del 18,37%, dei cinque fratelli della convenuta e di spettanza, per la quota dell' 8,14%, della convenuta. Premetteva che nelle more del giudizio la moglie aveva ereditato, ex testamento, dal fratello UG TI la quota del 18,37% di pertinenza 2 .0. di costui, sicché la quota dell'appartamento al viale dei Quattro Venti nel complesso spettante, iure successionis, al coniuge era pari al 26,51%. Premetteva che, nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale di Roma altresì, con sentenza n. 23195/2000, aveva attribuito alla moglie l'intera piena proprietà dell'appartamento al viale dei Quattro Venti, con obbligo di corresponsione agli altri coeredi - condividenti della somma di lire 277.522.084 a titolo di conguaglio. Esponeva quindi che la convenuta, assolto l'obbligo del conguaglio, aveva provveduto a trascrivere unicamente a suo favore l'acquisto dell'appartamento, benché fosse con egli attore in regime di comunione legale. Esponeva inoltre che in data 17.3.2004 si era giudizialmente separato dal coniuge e l'appartamento in sede di separazione era stato a costei assegnato. Chiedeva accertarsi e dichiararsi che la quota del 73,49% dell'appartamento al viale dei Quattro Venti, n. 142, era caduta nella comunione legale già intercorrente con il coniuge separato e dunque che la frazione di 1/2 della medesima quota era di sua spettanza. 2. Si costituiva SU TI. Instava per il rigetto dell'avversa domanda. 3. Con sentenza n. 4773/2010 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda. 4. Proponeva appello SU TI. Resisteva PE NN. 5. A seguito del decesso dell'appellato si costituivano RE ed ED NN, eredi di PE NN. 3 6. Con sentenza n. 5631 - 31.7/11.10.2015 la Corte d'Appello di Roma accoglieva il gravame e rigettava la domanda in prime cure esperita da PE NN. Evidenziava la corte che il pagamento del conguaglio non è assimilabile all'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, sicché l'attribuzione della quota del 73,49% dell'appartamento non ne aveva comportato la devoluzione all'ambito della comunione legale già intercorsa tra PE NN e SU TI. Evidenziava al contempo che esplicava rilievo al riguardo pur la valenza dichiarativa della divisione, tale anche in ipotesi di prefigurazione di conguagli. Evidenziava quindi che il titolo d'acquisto della quota del 73,49% si identificava con il testamento del padre della TI, sicché ai sensi dell'art. 179, 1° co., lett. b), cod. civ. l'acquisto della quota era estraneo alla comunione legale. 7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso RE NN ed ED NN;
ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese. SU TI ha depositato controricorso;
ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 8. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 177 cod. civ. in relazione all'art. 179, lett. b), cod. civ. e la violazione dell'art. 34 del d.p.r. n. 131/1986. Deducono che ha errato la corte d'appello ad escludere dalla comunione legale l'acquisto della quota del 73,49% della proprietà dell'appartamento in Roma, al viale dei Quattro Venti, n. 142. Deducono che ha errato la Corte di Roma ad attribuire alla sentenza n. 23195/2000 del Tribunale di Roma natura dichiarativa e non costitutiva e, di conseguenza, a ritenere che l'acquisto sia stato effettuato mortis causa, così che esulasse, ex art. 179, 1° co., lett. b), cod. civ., dalla comunione legale. Deducono che del resto l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità reputa che la sentenza di divisione ha natura costitutiva, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, siccome rientranti nella quota altrui. Deducono quindi che, qualora il condividente riceva una quota eccedente il suo diritto ereditario, l'attribuzione è riflesso di un atto traslativo inter vivos. Deducono infine che depone in tal senso anche la disciplina in tema di imposta di registro;
che invero si applica l'aliquota degli atti traslativi nel caso in cui ad un condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza. 10. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 342 cod. proc. civ. (nel testo vigente ratione temporis). Deducono che la corte d'appello ha violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Deducono invero che la Corte di Roma ha disposto il rigetto nel merito della domanda inizialmente esperita da PE NN, benché con l'atto di gravame SU TI avesse chiesto unicamente la declaratoria di inammissibilità delle avverse domande. 4, 5 11. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 12. Indubitabilmente questa Corte da tempo spiega che il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all'effetto distributivo (sicché ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli, a condizione, appunto, che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote) e viceversa non opera, sicché la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nella quota altrui (cfr. Cass. 24.7.2000, n. 9659; Cass. 29.4.2003, n. 6653). 13. E tuttavia questo Giudice del diritto analogamente da tempo puntualizza che la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione (cfr. Cass. 23.1.2017, n. 1656; Cass. 24.10.2006, n. 22833). Tant'è che, da un lato, si soggiunge che l'adempimento dell'obbligo del conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione, i cui effetti "dichiarativi - retroattivi" permangono impregiudicati nonostante l'inadempimento dell'obbligo (cfr. Cass. 23.1.2017, n. 1656; Cass. 24.10.2006, n. 22833); dall'altro, si puntualizza che lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di un bene ad un condividente non è qualificabile come atto di alienazione (cfr. Cass. 7.11.2017, n. 26351). 6 14. Ebbene è nel solco di tal ultimo indirizzo esegetico che va incanalata la "lettura" della vicenda controversa de qua agitur. Propriamente la descritta valenza funzionale e dell'assegnazione e del conguaglio, ancorché e l'una e l'altro occasionati dalla potestas del giudice di costituire, nei casi di legge, rapporti giuridici, è tale senza dubbio da giustificare la sottrazione e dell'una e dell'altro e dunque della loro relazione all'area delle contrattazioni sinallagmatiche commutative, evidentemente inter vivos, ed è tale senza dubbio da giustificare la riconduzione del loro "titolo", del loro momento genetico comunque all'ambito delle vicende successorie mortis causa che hanno dato origine alla comunione ereditaria. 15. In questo quadro, nella fattispecie, fattispecie in cui, dunque, il titolo dell'assegnazione a SU TI pur della quota del 73,49% è da identificare - non solo, così come ha dato atto la corte distrettuale - nella successione testamentaria del padre - ma pur - nella successione ab intestato della madre e nella successione testamentaria del fratello UG, l'acquisto della quota, in costanza di matrimonio, non può che essere ascritto alla previsione della lett. b) del 1° co. dell'art. 179 cod. civ. Cosicché per nulla può essere condivisa la prospettazione dei ricorrenti secondo cui la corte territoriale ha erroneamente applicato al caso di specie la testé menzionata disposizione codicistica (cfr. ricorso, pag. 8). Tanto, ben vero, pur ad ammettere che il conguaglio sia "stato corrisposto interamente dal sig. PE NN, all'epoca unica fonte di reddito della famiglia" (cfr. ricorso, pag. 6). 16. E' da escludere che l'opzione esegetica che questa Corte reputa da recepire, sia smentita dal disposto dell'art. 34, 10 co., del d.p.r. n. 131/1986. Quest'ultima invero è disposizione destinata ad operare esclusivamente in ambito tributario. 17. Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto. 18. Non sussiste violazione alcuna del principio di corrispondenza tra chiesto è pronunciato. E' sufficiente ribadire in questa sede - ai sensi dell'art. 118, 10 co., disp. att. cod. proc. civ. - l'insegnamento a tenor del quale il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende deDOte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (cfr. Cass. 14.11.2011, n. 23794; Cass. 10.2.2010, n. 3012; Cass. sez. lav. 18.3.2014, n. 6226, secondo cui, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione deDOta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire). Su tale scorta ineccepibilmente la corte capitolina ha ritenuto che l'invocata declaratoria di inammissibilità delle avverse istanze contemplasse anche la richiesta di rigetto nel merito delle medesime domande. 19. I ricorrenti, giacché soccombenti, vanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. 8 La liquidazione segue come da dispositivo. 20. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna in solido i ricorrenti, RE UC ed ED NN, a rimborsare alla controricorrente, SU TI, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2020. Il co igliere estensore DO LU BE MPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 2 4 MAG. 2021