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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/03/2024, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
RG 1244/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Pantaleo Cambedda, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Sassari, Via Mazzini n. 6;
RICORRENTE contro
(C.F. con il patrocinio degli Avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di CP_1 P.IVA_1
Tucci, elettivamente domiciliato in Sassari, Piazza Marconi n. 8;
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
24/09/2021, ha convenuto in giudizio l , Parte_1 CP_1
chiedendo il riconoscimento della natura professionale della patologia contratta nello svolgimento della prestazione lavorativa quale rilegatore per oltre quaranta anni
(spondiloartrosi cervico lombare, con discopatie multiple e relativa nevralgia).
2. In particolare, il ricorrente ha rappresentato che le posture incongrue e innaturali assunte nello svolgimento dell'attività di rilegatore avevano determinato l'insorgenza della sopra indicata patologia, determinando un danno biologico nella misura del 16%.
3. Invero, il lavoratore ha evidenziato che trascorreva la giornata lavorativa in posizione seduta, nell'ambito della quale era costretto a svolgere torsioni con il busto, oltre al tiraggio dei fili per la rilegatura di libri, fascicoli e riviste, per centinaia di volte al giorno.
Ciò per l'appunto sarebbe la causa diretta della scoliosi e delle discopatie multiple a livello cervicale e lombare.
4. Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie di cui soffre l'odierno ricorrente e per l'effetto dichiarare che a causa delle stesse il ricorrente ha subito una lesione dell'integrità fisica pari al 16% del danno biologico o di quella veriore accertanda in corso di causa.
2) Per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 del dlgs n.
38 del 23.02.2000, ovvero in caso di danno biologico riscontrato nella misura superiore al 16% condannare lo stesso istituto al pagamento della rendita vitalizia, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi, rivalutazione monetaria.
3) con vittoria di compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) In via meramente subordinata ed in caso di rigetto delle domande formulate si chiede l'esenzione dalla condanna delle spese di liti, ai sensi dell'art. 152 dis. Att. Cpc, come da dichiarazione che si produce”.
5. Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda dal punto di CP_1
vista della mancata prova dello svolgimento delle mansioni indicate e per l'assenza di nesso causale tra patologia denunciata e attività lavorativa, e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere il ricorso del
Sig. perché totalmente infondato, in assoluta assenza di nesso causale tra l'attività Pt_1 lavorativa svolta e la malattia denunciata”.
6. Istruita la causa mediante prova per testimoni e CTU, la stessa viene decisa a seguito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
7. Il ricorso è infondato.
8. Pur avendo i testi escussi confermato le modalità di svolgimento delle mansioni da parte
Per_ del ricorrente per come esposte nell'atto introduttivo, il CTU (cfr. relazione dott.
2 depositata in atti), all'esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei criteri della scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dagli esami clinici e dall'anamnesi patologica e lavorativa del ricorrente), con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, ha così posto in evidenza nell'elaborato peritale: “Il periziando risulta affetto da patologia cronico-degenerativa a carico del rachide (disco-spondilo- uncoartrosi) responsabile di una condizione di rachialgia cronica cervicale e lombare con associata brachialgia e sciatalgia. I fattori alla base dell'insorgenza di tale patologia, che interessa una fascia vastissima della popolazione (da dati statistici ed epidemiologici circa il 60-80% dei soggetti >50 anni e il 100% di quelli >60 anni) sia lavorativa che non, sono molteplici. Troviamo tra questi l'età, il sesso, fattori costituzionali, psicosociali, malformazioni congenite, altre patologie osteoarticolari, pregressi traumatismi, fattori ormonali, abitudini di vita, etc., e molto spesso la genesi non risulta essere legata ad alcuna causa specifica cosi da venir definita "idiopatica".
Oltre a questi fattori extra lavorativi numerosi studi hanno evidenziato come le alterazioni cronico-degenerative del rachide lombare sono di frequente riscontro in molteplici collettività lavorative dell'industria e dell'agricoltura, in relazione a condizioni lavorative caratterizzate da movimentazione manuale di carichi, vibrazioni interessanti il corpo intero, posture coatte, movimenti abnormi del tronco, etc., che rappresentano i fattori professionali causali o concausali nella etiopatogenesi di tali affezioni.
Bisogna quindi comprendere quando la patologia in questione è ascrivibile a malattia comune e quando è stata causata dal lavoro, ma ciò a volte può risultare complesso, per cui ogni singolo caso deve essere esaminato in maniera approfondita verificando la sussistenza o meno di elementi connessi agli aspetti patologici remoti, alla natura, intensità e durata del rischio lavorativo, agli accertamenti specialistici, alla diagnosi clinica e alle risultanze epidemiologiche.
Entrando nello specifico del caso in oggetto si può rilevare quanto segue:
- il periziando ha svolto dal 1976 a tuttoggi mansione di rilegatore artigianale. Riferisce che nel corso della propria attività abbia assunto posture incongrue prolungate e movimentato pesanti risme di carta, seguendo tutto il ciclo di lavorazione dei macchinari di rilegatura, ad iniziare dal loro caricamento, a seguire la rifinitura, ricucitura, ceratura, incollaggio, etc.
3 - riferisce da circa un decennio rachialgia cronica generalizzata, prevalentemente a livello cervicale e lombare, associata a brachialgica e sciatalgia a sx.
- gli accertamenti strumentali eseguiti hanno evidenziato una condizione di discopatie e spondilo-uncoartrosi particolarmente marcata a livello cervicale
- dai parte del periziando non viene riferita nessuna patologia traumatica o di altra tipologia a carico del rachide e non viene riferito nessun fattore di rischio extraprofessionale
- in udienza del 5.4.2022 venivano raccolte prove testimoniali da parte di di CP_2
lavoro dalle quali emerge la conferma dell'attività svolta dal periziando nei periodi, orari, tipologia e modalità lavorativa riportate in anamnesi.
Dopo tali premesse si può innanzitutto sostenere che nell'arco della carriera lavorativa del periziando non vi sia stata nessuna esposizione a vibrazioni al corpo intero, e che non si sia praticata neanche una movimentazione manuale di carichi tale da determinare sollecitazioni biomeccaniche a carico del rachide lombare degne di alcun rilievo. Per quanto risulta invece dalla tipologia lavorativa descritta dal periziando stesso e supportata da prove testimoniali, il rachide è stato frequentemente sottoposto all'assunzione di posture incongrue, assunte prevalentemente durante le diverse fasi della rilegatura.. Per quanto concerne la valutazione della possibile sussistenza di una genesi causale o quanto meno concausale di tale tipologia di posture nell'insorgenza della patologia degenerativa a livello del rachide bisogna tenere conto di diversi aspetti.
Innanzitutto la possibilità di pause compensative e pertanto di tempi di recupero dall'assunzione di tali posture, i quali data l'ampia variabilità di compiti svolti dal periziando nel contesto della tipografia, sono da ritenersi frequentemente possibili. Altro aspetto da considerare è che la patologia degenerativa a carico del rachide è prevalentemente cervicale, distretto dove le sollecitazioni biomeccaniche sono estremamente ridotte e meno significative rispetto ai sottostanti livelli rachidei. Inoltre, dal punto di vista prettamente biomeccanico, la forza sviluppata a carico del distretto cervicale si può definire modesta, in quanto l'impegno biomeccanico per svolgere tale azione è di tipo “interno”, ossia dovuta a contrazioni statiche, per cui la tensione sviluppata a livello delle strutte osteo-disco-articolari è molto minore di quella che sarebbe stata con contrazioni dinamiche. Inoltre non è da ritenersi che la deviazione
4 posturale possa essere considerata “estrema” rispetto alla posizione neutrale. Alla luce di tali aspetti, nonché come già precedentemente premesso del fatto che trattasi di patologia a genesi plurifattoriale e di riscontro particolarmente comune nella popolazione non dedita ad attività lavorativa, è impossibile ritenere dal punto di vista medico-legale con ragionevole certezza che la lavorazione in oggetto abbia assunto, in maniera sia causale che concausale, idoneità sufficiente al punto da potere fare riconoscere una genesi lavorativa della patologia”.
9. A seguito delle osservazioni del consulente tecnico di parte ricorrente, il CTU ha così replicato: “Per quanto il CTP insista sulla sussistenza dell'esecuzione di una movimentazione manuale di carichi, alla luce della tipologia lavorativa svolta, tale aspetto è da ritenersi alquanto insufficiente al fine di una genesi lavorativa per l'insorgere o l'aggravare di patologie degenerative vertebrali (è da ritenersi ben altra, come tipologia, consistenza e continuità, la motivazione di carichi necessaria per essere chiamata in causa per la genesi di tale tipologia di patologia!). Non si ritiene neanche, per le motivazioni sopra esposte, di potere concordare sul punto che qualsiasi fosse l'operazione solta durante la mansione lavorativa il periziando la svolgesse mantenendo
“permanentemente” il rachide cervicale in posizione di massima flessione”.
10. Alla richiesta del giudice di chiarimenti in ordine alle ragioni per cui la movimentazione dei carichi è stata ritenuta insufficiente al fine dell'insorgenza o dell'aggravamento di patologie degenerative vertebrali, nonché alla ritenuta possibilità di fruire pause compensative nel corso della prestazione lavorativa, in considerazione dell'orario di lavoro osservato dal ricorrente, il CTU così replica: “- per quanto concerne l'aspetto riguardante la movimentazione di carichi nell'ambito della specifica mansione svolta dal periziando (rilegatore artigianale), questa consisteva essenzialmente nello spostamento di risme di carta e di volumi e, come già sostenuto nella CTU già depositata, ciò è ragionevolmente da ritenersi assolutamente insufficiente (sia come entità del peso che come frequenza della movimentazione, che come continuità) per l'insorgere o l'aggravare di patologie degenerative vertebrali a carico del distretto lombari
- per quanto concerne la richiesta di chiarimenti riguardo l'affermazione secondo cui “la possibilità di pause compensative e pertanto di tempi di recupero dall'assunzione di tali posture, i quali data l'ampia variabilità di compiti svolti dal periziando nel contesto della
5 tipografia, sono da ritenersi frequentemente possibili”, ciò è stata sostenuta dal fatto che le posture incongrue potrebbero essenzialmente interessare ed essere mantenute nella fase di rilegatura ma, come risulta dichiarato e sottoscritto dal periziando stesso nella sua anamnesi lavorativa risulta che: “ … durante la mia giornata lavorativa mi occupo di effettuare anche altri lavori che variano dall'assemblaggio di scatole, custodie e raccoglitori, nonchè alla stampa di biglietti da visita e/o partecipazioni, tutti lavori che mi consentono di non continuare a tenere le posture incongrue obbligate del lavoro di rilegatura … mi occupo di ritirare e consegnare il materiale che deve essere lavorato ed effettuo questo lavoro caricando e scaricando personalmente i volumi, nonchè trasportandoli all'interno della mia azienda”.
11. Il giudicante ritiene che il CTU abbia esaustivamente risposto alla richiesta di chiarimenti, evidenziando che la movimentazione delle risme di carta, attività svolta dal ricorrente, fosse insufficiente ai fini dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia, dal punto di vista del peso del movimento, della frequenza e della continuità dell'attività.
12. Allo stesso modo, quanto ritenuto dall'ausiliare del giudice in merito alle posture incongrue risulta del tutto condivisibile, avendo il CTU fatto riferimento all'anamnesi lavorativa del ricorrente, sulla base di quanto dichiarato da quest'ultimo in sede di ricorso amministrativo (p. 6 doc. 3 fasc. ricorrente), risultando per l'appunto che il ricorrente si occupava anche di altre attività oltre alla rilegatura, che gli consentivano di evitare il mantenimento della postura incongrua.
13. Sicché, le argomentazioni spese dal consulente, anche alla luce delle precisazioni successive alle osservazioni del CTP e ai chiarimenti depositati, tengono in considerazione tutta la documentazione medica disponibile agli atti e la specifica attività lavorativa svolta dal ricorrente, e dunque giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in ordine alla origine non professionale della malattia.
14. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
15. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. da parte del ricorrente. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
6 − rigetta il ricorso;
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 25/03/2024
Il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Pantaleo Cambedda, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Sassari, Via Mazzini n. 6;
RICORRENTE contro
(C.F. con il patrocinio degli Avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di CP_1 P.IVA_1
Tucci, elettivamente domiciliato in Sassari, Piazza Marconi n. 8;
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
24/09/2021, ha convenuto in giudizio l , Parte_1 CP_1
chiedendo il riconoscimento della natura professionale della patologia contratta nello svolgimento della prestazione lavorativa quale rilegatore per oltre quaranta anni
(spondiloartrosi cervico lombare, con discopatie multiple e relativa nevralgia).
2. In particolare, il ricorrente ha rappresentato che le posture incongrue e innaturali assunte nello svolgimento dell'attività di rilegatore avevano determinato l'insorgenza della sopra indicata patologia, determinando un danno biologico nella misura del 16%.
3. Invero, il lavoratore ha evidenziato che trascorreva la giornata lavorativa in posizione seduta, nell'ambito della quale era costretto a svolgere torsioni con il busto, oltre al tiraggio dei fili per la rilegatura di libri, fascicoli e riviste, per centinaia di volte al giorno.
Ciò per l'appunto sarebbe la causa diretta della scoliosi e delle discopatie multiple a livello cervicale e lombare.
4. Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie di cui soffre l'odierno ricorrente e per l'effetto dichiarare che a causa delle stesse il ricorrente ha subito una lesione dell'integrità fisica pari al 16% del danno biologico o di quella veriore accertanda in corso di causa.
2) Per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 del dlgs n.
38 del 23.02.2000, ovvero in caso di danno biologico riscontrato nella misura superiore al 16% condannare lo stesso istituto al pagamento della rendita vitalizia, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi, rivalutazione monetaria.
3) con vittoria di compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) In via meramente subordinata ed in caso di rigetto delle domande formulate si chiede l'esenzione dalla condanna delle spese di liti, ai sensi dell'art. 152 dis. Att. Cpc, come da dichiarazione che si produce”.
5. Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda dal punto di CP_1
vista della mancata prova dello svolgimento delle mansioni indicate e per l'assenza di nesso causale tra patologia denunciata e attività lavorativa, e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere il ricorso del
Sig. perché totalmente infondato, in assoluta assenza di nesso causale tra l'attività Pt_1 lavorativa svolta e la malattia denunciata”.
6. Istruita la causa mediante prova per testimoni e CTU, la stessa viene decisa a seguito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
7. Il ricorso è infondato.
8. Pur avendo i testi escussi confermato le modalità di svolgimento delle mansioni da parte
Per_ del ricorrente per come esposte nell'atto introduttivo, il CTU (cfr. relazione dott.
2 depositata in atti), all'esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei criteri della scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dagli esami clinici e dall'anamnesi patologica e lavorativa del ricorrente), con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, ha così posto in evidenza nell'elaborato peritale: “Il periziando risulta affetto da patologia cronico-degenerativa a carico del rachide (disco-spondilo- uncoartrosi) responsabile di una condizione di rachialgia cronica cervicale e lombare con associata brachialgia e sciatalgia. I fattori alla base dell'insorgenza di tale patologia, che interessa una fascia vastissima della popolazione (da dati statistici ed epidemiologici circa il 60-80% dei soggetti >50 anni e il 100% di quelli >60 anni) sia lavorativa che non, sono molteplici. Troviamo tra questi l'età, il sesso, fattori costituzionali, psicosociali, malformazioni congenite, altre patologie osteoarticolari, pregressi traumatismi, fattori ormonali, abitudini di vita, etc., e molto spesso la genesi non risulta essere legata ad alcuna causa specifica cosi da venir definita "idiopatica".
Oltre a questi fattori extra lavorativi numerosi studi hanno evidenziato come le alterazioni cronico-degenerative del rachide lombare sono di frequente riscontro in molteplici collettività lavorative dell'industria e dell'agricoltura, in relazione a condizioni lavorative caratterizzate da movimentazione manuale di carichi, vibrazioni interessanti il corpo intero, posture coatte, movimenti abnormi del tronco, etc., che rappresentano i fattori professionali causali o concausali nella etiopatogenesi di tali affezioni.
Bisogna quindi comprendere quando la patologia in questione è ascrivibile a malattia comune e quando è stata causata dal lavoro, ma ciò a volte può risultare complesso, per cui ogni singolo caso deve essere esaminato in maniera approfondita verificando la sussistenza o meno di elementi connessi agli aspetti patologici remoti, alla natura, intensità e durata del rischio lavorativo, agli accertamenti specialistici, alla diagnosi clinica e alle risultanze epidemiologiche.
Entrando nello specifico del caso in oggetto si può rilevare quanto segue:
- il periziando ha svolto dal 1976 a tuttoggi mansione di rilegatore artigianale. Riferisce che nel corso della propria attività abbia assunto posture incongrue prolungate e movimentato pesanti risme di carta, seguendo tutto il ciclo di lavorazione dei macchinari di rilegatura, ad iniziare dal loro caricamento, a seguire la rifinitura, ricucitura, ceratura, incollaggio, etc.
3 - riferisce da circa un decennio rachialgia cronica generalizzata, prevalentemente a livello cervicale e lombare, associata a brachialgica e sciatalgia a sx.
- gli accertamenti strumentali eseguiti hanno evidenziato una condizione di discopatie e spondilo-uncoartrosi particolarmente marcata a livello cervicale
- dai parte del periziando non viene riferita nessuna patologia traumatica o di altra tipologia a carico del rachide e non viene riferito nessun fattore di rischio extraprofessionale
- in udienza del 5.4.2022 venivano raccolte prove testimoniali da parte di di CP_2
lavoro dalle quali emerge la conferma dell'attività svolta dal periziando nei periodi, orari, tipologia e modalità lavorativa riportate in anamnesi.
Dopo tali premesse si può innanzitutto sostenere che nell'arco della carriera lavorativa del periziando non vi sia stata nessuna esposizione a vibrazioni al corpo intero, e che non si sia praticata neanche una movimentazione manuale di carichi tale da determinare sollecitazioni biomeccaniche a carico del rachide lombare degne di alcun rilievo. Per quanto risulta invece dalla tipologia lavorativa descritta dal periziando stesso e supportata da prove testimoniali, il rachide è stato frequentemente sottoposto all'assunzione di posture incongrue, assunte prevalentemente durante le diverse fasi della rilegatura.. Per quanto concerne la valutazione della possibile sussistenza di una genesi causale o quanto meno concausale di tale tipologia di posture nell'insorgenza della patologia degenerativa a livello del rachide bisogna tenere conto di diversi aspetti.
Innanzitutto la possibilità di pause compensative e pertanto di tempi di recupero dall'assunzione di tali posture, i quali data l'ampia variabilità di compiti svolti dal periziando nel contesto della tipografia, sono da ritenersi frequentemente possibili. Altro aspetto da considerare è che la patologia degenerativa a carico del rachide è prevalentemente cervicale, distretto dove le sollecitazioni biomeccaniche sono estremamente ridotte e meno significative rispetto ai sottostanti livelli rachidei. Inoltre, dal punto di vista prettamente biomeccanico, la forza sviluppata a carico del distretto cervicale si può definire modesta, in quanto l'impegno biomeccanico per svolgere tale azione è di tipo “interno”, ossia dovuta a contrazioni statiche, per cui la tensione sviluppata a livello delle strutte osteo-disco-articolari è molto minore di quella che sarebbe stata con contrazioni dinamiche. Inoltre non è da ritenersi che la deviazione
4 posturale possa essere considerata “estrema” rispetto alla posizione neutrale. Alla luce di tali aspetti, nonché come già precedentemente premesso del fatto che trattasi di patologia a genesi plurifattoriale e di riscontro particolarmente comune nella popolazione non dedita ad attività lavorativa, è impossibile ritenere dal punto di vista medico-legale con ragionevole certezza che la lavorazione in oggetto abbia assunto, in maniera sia causale che concausale, idoneità sufficiente al punto da potere fare riconoscere una genesi lavorativa della patologia”.
9. A seguito delle osservazioni del consulente tecnico di parte ricorrente, il CTU ha così replicato: “Per quanto il CTP insista sulla sussistenza dell'esecuzione di una movimentazione manuale di carichi, alla luce della tipologia lavorativa svolta, tale aspetto è da ritenersi alquanto insufficiente al fine di una genesi lavorativa per l'insorgere o l'aggravare di patologie degenerative vertebrali (è da ritenersi ben altra, come tipologia, consistenza e continuità, la motivazione di carichi necessaria per essere chiamata in causa per la genesi di tale tipologia di patologia!). Non si ritiene neanche, per le motivazioni sopra esposte, di potere concordare sul punto che qualsiasi fosse l'operazione solta durante la mansione lavorativa il periziando la svolgesse mantenendo
“permanentemente” il rachide cervicale in posizione di massima flessione”.
10. Alla richiesta del giudice di chiarimenti in ordine alle ragioni per cui la movimentazione dei carichi è stata ritenuta insufficiente al fine dell'insorgenza o dell'aggravamento di patologie degenerative vertebrali, nonché alla ritenuta possibilità di fruire pause compensative nel corso della prestazione lavorativa, in considerazione dell'orario di lavoro osservato dal ricorrente, il CTU così replica: “- per quanto concerne l'aspetto riguardante la movimentazione di carichi nell'ambito della specifica mansione svolta dal periziando (rilegatore artigianale), questa consisteva essenzialmente nello spostamento di risme di carta e di volumi e, come già sostenuto nella CTU già depositata, ciò è ragionevolmente da ritenersi assolutamente insufficiente (sia come entità del peso che come frequenza della movimentazione, che come continuità) per l'insorgere o l'aggravare di patologie degenerative vertebrali a carico del distretto lombari
- per quanto concerne la richiesta di chiarimenti riguardo l'affermazione secondo cui “la possibilità di pause compensative e pertanto di tempi di recupero dall'assunzione di tali posture, i quali data l'ampia variabilità di compiti svolti dal periziando nel contesto della
5 tipografia, sono da ritenersi frequentemente possibili”, ciò è stata sostenuta dal fatto che le posture incongrue potrebbero essenzialmente interessare ed essere mantenute nella fase di rilegatura ma, come risulta dichiarato e sottoscritto dal periziando stesso nella sua anamnesi lavorativa risulta che: “ … durante la mia giornata lavorativa mi occupo di effettuare anche altri lavori che variano dall'assemblaggio di scatole, custodie e raccoglitori, nonchè alla stampa di biglietti da visita e/o partecipazioni, tutti lavori che mi consentono di non continuare a tenere le posture incongrue obbligate del lavoro di rilegatura … mi occupo di ritirare e consegnare il materiale che deve essere lavorato ed effettuo questo lavoro caricando e scaricando personalmente i volumi, nonchè trasportandoli all'interno della mia azienda”.
11. Il giudicante ritiene che il CTU abbia esaustivamente risposto alla richiesta di chiarimenti, evidenziando che la movimentazione delle risme di carta, attività svolta dal ricorrente, fosse insufficiente ai fini dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia, dal punto di vista del peso del movimento, della frequenza e della continuità dell'attività.
12. Allo stesso modo, quanto ritenuto dall'ausiliare del giudice in merito alle posture incongrue risulta del tutto condivisibile, avendo il CTU fatto riferimento all'anamnesi lavorativa del ricorrente, sulla base di quanto dichiarato da quest'ultimo in sede di ricorso amministrativo (p. 6 doc. 3 fasc. ricorrente), risultando per l'appunto che il ricorrente si occupava anche di altre attività oltre alla rilegatura, che gli consentivano di evitare il mantenimento della postura incongrua.
13. Sicché, le argomentazioni spese dal consulente, anche alla luce delle precisazioni successive alle osservazioni del CTP e ai chiarimenti depositati, tengono in considerazione tutta la documentazione medica disponibile agli atti e la specifica attività lavorativa svolta dal ricorrente, e dunque giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in ordine alla origine non professionale della malattia.
14. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
15. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. da parte del ricorrente. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
6 − rigetta il ricorso;
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 25/03/2024
Il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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