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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/12/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4109/2024 promossa da:
in persona della legale rappresentante , Controparte_1 CP_1 con il patrocinio dell'avv. ARENA SAVERIO ANTONIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA PALERMO n. 339/G, MESSINA;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. MARTINELLI DAVIDE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in LARGO
MARCO GERRA n. 3, GG IA;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“In via principale 1. Accertare e dichiarare la nullità derivata del contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura Jaguar XE Diesel targata FF998BN, intercorso tra e Controparte_2 [...]
in conseguenza della nullità/inefficacia del precedente atto dispositivo relativo Controparte_1 al medesimo veicolo intercorso tra – già in liquidazione giudiziale con sentenza del Controparte_3 Tribunale di Reggio Emilia n. 47 del 28.09.2022 – e la stessa nonché Controparte_2 dell'esistenza di gravami e vincoli di natura concorsuale e/o reale sul bene.
2. Per l'effetto, condannare a restituire in favore di l'intero prezzo Controparte_2 CP_1 corrisposto per l'acquisto dell'autovettura, come risultante dalla documentazione in atti, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo e rivalutazione monetaria.
3. Condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da ivi Controparte_2 CP_1 compresi – in via esemplificativa – la differenza di valore del veicolo, indicata in ricorso in € 17.900,00, tra il prezzo pagato e il valore effettivo in ragione dei vincoli pendenti, nonché ogni pagina 1 di 6 ulteriore danno emergente e lucro cessante, anche da perdita di chance commerciale, da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. In via subordinata
4. Nella non creduta ipotesi in cui non si ritenga configurabile la nullità derivata, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Jaguar XE Diesel targata FF998BN, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento di con condanna della stessa Controparte_2 alla restituzione del prezzo corrisposto da e al risarcimento di tutti i danni come sopra CP_1 specificati. In ogni caso
5. Rigettare integralmente le domande, eccezioni e deduzioni formulate da nella Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, ivi compresa la prospettata exceptio doli.
6. Disattendere espressamente le espressioni sconfinanti e diffamatorie contenute negli scritti difensivi di controparte nei confronti della sig.ra e di dando atto della loro irrilevanza ai CP_1 CP_1 fini del decidere, ferma restando la riserva di ogni azione in separata sede per la tutela dell'onore e della reputazione della ricorrente.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014), da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Saverio Antonio Arena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Per la resistente:
“Nel merito in via principale: Voglia il Giudice adito respingere le domande spiegate da controparte, poiché inammissibili in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in atti. Nel merito: accertata e dichiarata la malafede contrattuale della sig.ra , in applicabilità CP_1 del principio dell'exceptio doli e/o comunque l'applicabilità dell'art. 1482 c.c 3° comma cpc e/o 1492 c.c., Voglia sempre il giudice adito respingere le domande formulate di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto. In subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente di nullità e/o risoluzione contrattuale, condannare la convenuta a corrispondere in Controparte_2 favore di la somma ritenuta di giustizia al netto del valore commerciale del bene al momento CP_1 della vendita a terzi e del suo uso. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze, onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 25/12/2024, Controparte_1
- premesso di aver stipulato con un contratto di
[...] Controparte_2 compravendita, mediante il quale aveva acquistato un'autovettura Jaguar targata FF998BN al prezzo di
€ 18.900,00 - domandava di accertare e dichiarare la nullità derivata del contratto di compravendita, in conseguenza di una asserita nullità di un contratto stipulato tra e Controparte_2 CP_3 atteso che quest'ultima era stata sottoposta a procedura concorsuale e dunque non poteva disporre del bene in questione. La ricorrente chiedeva inoltre di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato con la nonché la condanna di quest'ultima alla restituzione Controparte_2 del prezzo ed al risarcimento dei danni, lamentando il grave inadempimento contrattuale da parte di pagina 2 di 6 la quale le aveva venduto un bene sul quale risultava iscritto un gravame Controparte_2 preesistente, rappresentato dalla procedura concorsuale cui era sottoposta la CP_3
Esponeva che, “al fine di mitigare le conseguenze economiche del grave inadempimento contrattuale della convenuta, la ricorrente si vedeva costretta a cedere il bene a terzi al prezzo puramente simbolico di € 1.000,00”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/06/2025, si costituiva in giudizio la resistente la quale chiedeva di respingere le domande avversarie. Controparte_2
La resistente precisava in fatto che:
- nel novembre 2022, amministratrice unica della unitamente Persona_1 CP_3 alla stessa , si erano recate presso la concessionaria chiedendo di CP_1 CP_2 CP_2
Co trasferire a . la proprietà del veicolo Jaguar targato FF998BN, condotto in quel CP_5 momento in leasing da e di proprietà di CP_3 CP_6
- nell'occasione, la e la , rappresentando di aver trovato un accordo economico tra le Per_1 CP_1 due società, avevano richiesto alla di riscattare il veicolo Jaguar Jaguar tg. Controparte_2
Cont FF998BN per poi rivenderlo a CP_5
- il contratto di leasing era stato quindi ceduto in favore di quest'ultima aveva Controparte_2 riscattato l'autovettura Jaguar corrispondendo a il prezzo di riscatto pari ad € CP_6
16.614,34, e una volta riscattata l'autovettura, aveva provveduto, in data Controparte_2
Co 01/12/2022, a venderla alla . CP_5
Cont Parte resistente evidenziava che, nel momento in cui, in data 01/12/2022, aveva acquistato CP_5 da l'autovettura Jaguar, la , ossia la rappresentante legale e socia Controparte_2 CP_1 accomandataria della era ben consapevole del fatto che, in epoca antecedente, ossia in CP_1 data 28/09/2022, già era stata emessa la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 47 del 28/09/2022, depositata in data 05/10/2022, che aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della CP_3 tanto che la stessa era socia della fallita CP_1 CP_3
Parte resistente concludeva pertanto chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza di comparizione del 19/06/2025, i procuratori delle parti si riportavano agli atti, ed il Giudice rinviava, per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 04/12/2025.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte, e la causa veniva riservata in decisione nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
pagina 3 di 6 2.
Fatte queste premesse, in via preliminare, come correttamente eccepito dalla parte resistente all'udienza del 19/06/2025, va dichiarata l'inammissibilità della “nota di riscontro alla comparsa di costituzione e risposta” depositata da parte ricorrente in data 17/06/2025, trattandosi di memoria difensiva non ContContro autorizzata;
invero, nel procedimento semplificato di cognizione, quale quello introdotto da con il ricorso depositato in data 25/12/2024, la parte, “quando l'esigenza sorge dalle difese della
[...] controparte”, ha la possibilità di chiedere al giudice il termine previsto dall'art. 281 duodecies, comma
4, c.p.c.: termine che, nel caso concreto, non è mai stato richiesto.
Pertanto, la predetta nota non verrà presa in considerazione ai fini della decisione.
Tanto premesso, nel merito, la domanda svolta in via principale da parte ricorrente, di “nullità derivata” del contratto, è infondata.
Innanzitutto, deve essere fatta chiarezza sulla data in cui è stato concluso il contratto di compravendita oggetto di causa, con il quale la ricorrente ha acquistato da Controparte_1
l'autovettura Jaguar targata FF998BN. Controparte_2
Il contratto, come documentalmente provato dal doc. 8 di parte resistente, è stato concluso per iscritto in data 01/12/2022; la data del 09/01/2023, cui invece si fa riferimento nella prima pagina del ricorso, è la data in cui l'atto di vendita è stato trascritto presso il PR (come si evince dalla visura PR prodotta da parte resistente al doc. 10).
Parte ricorrente chiede in via principale di dichiarare la “nullità derivata” del contratto di compravendita stipulato in data 01/12/2022 con “in conseguenza della Controparte_2 nullità/inefficacia del precedente atto dispositivo relativo al medesimo veicolo intercorso tra
[...]
– già in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 47 del CP_3
28.09.2022 – e la stessa . Controparte_2
Ora, non emerge con chiarezza, dal contenuto del ricorso, quale sia l'atto dispositivo tra CP_3
e di cui si afferma la nullità, visto che tra le due società non è mai stato concluso Controparte_2 alcun contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura in questione: infatti CP_3 come si evince dalla visura cronologica PR in atti (doc. 10 fasc. resistente), era solo locataria del veicolo, mentre la proprietaria - prima che l'autovettura Jaguar fosse riscattata da Controparte_2 previa corresponsione del prezzo di riscatto di € 16.614,34 a - era CP_6 CP_6
Se l'atto dispositivo a cui fa riferimento la ricorrente è la cessione del contratto di leasing (ceduto a
, allora la domanda di nullità è infondata. Controparte_2
Invero, l'atto dispositivo compiuto da un soggetto dichiarato fallito o in liquidazione giudiziale - quale nella specie la , la cui liquidazione giudiziale era stata dichiarata con sentenza del CP_3
pagina 4 di 6 Tribunale di Reggio Emilia del 28/09/2022, depositata il 05/10/2022 – non è un atto affetto da nullità, bensì è inefficace nei confronti della procedura concorsuale, ed è il curatore che può eventualmente agire per far dichiarare l'inefficacia dell'atto recuperando il bene alla massa fallimentare;
la conseguenza non è dunque la nullità, ma l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, e la legittimazione attiva per far dichiarare detta inefficacia spetta al curatore.
Parimenti infondata risulta la domanda subordinata attorea di risoluzione del contratto. Parte ricorrente ha giustificato la domanda per l'esistenza di un vincolo sull'autovettura Jaguar acquistata in data
01/12/2022, rappresentato dalla trascrizione della procedura concorsuale di liquidazione giudiziale della , dichiarata con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 47 depositata il CP_3
05/10/2022 (si rimanda alla visura PR prodotta da parte resistente al doc. 10).
A tal proposito giova richiamare l'art. 1482, comma 3, cod. civ., il quale prevede che, se l'esistenza del vincolo era nota al compratore, “questi non può chiedere la risoluzione del contratto”.
Ebbene, nel caso di specie, l'acquirente in persona della Controparte_1 legale rappresentante nonché socia accomandataria nel momento in cui, in data CP_1
01/12/2022, ha acquistato l'autovettura, era a conoscenza della procedura di liquidazione giudiziale a carico di , in precedenza dichiarata dal Tribunale di Reggio Emilia. Al riguardo, si CP_3 osserva infatti che la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 47 con la quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale è stata depositata in data 05/10/2022; la procedura di liquidazione giudiziale è stata iscritta nel registro delle imprese in data 06/10/2022 (cfr. visura camerale di CP_3 cui al doc. 3 resistente), e la presunzione di conoscenza della procedura concorsuale da parte di CP_1
è rafforzata dal fatto che quest'ultima era socia al 40% della fallita (cfr.
[...] CP_3 visura prodotta dal resistente al doc. 3). CP_3
La compratrice, pertanto, era senz'altro già a conoscenza dell'avvenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale di nel momento in cui, in data 01/12/2022, ha sottoscritto l'atto di CP_3 acquisto dell'autovettura oggetto di causa.
Per tali ragioni, la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla ricorrente deve essere respinta.
Rimane assorbita la domanda attorea di risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal DM 147/2022 per le prime due fasi di studio ed introduttiva, prendendo in considerazione lo scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000. Per la fase decisionale, invece, trova applicazione il valore minimo ivi previsto, stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) respinge le domande di parte ricorrente;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in € 4.227,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio Emilia, 7 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4109/2024 promossa da:
in persona della legale rappresentante , Controparte_1 CP_1 con il patrocinio dell'avv. ARENA SAVERIO ANTONIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA PALERMO n. 339/G, MESSINA;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. MARTINELLI DAVIDE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in LARGO
MARCO GERRA n. 3, GG IA;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“In via principale 1. Accertare e dichiarare la nullità derivata del contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura Jaguar XE Diesel targata FF998BN, intercorso tra e Controparte_2 [...]
in conseguenza della nullità/inefficacia del precedente atto dispositivo relativo Controparte_1 al medesimo veicolo intercorso tra – già in liquidazione giudiziale con sentenza del Controparte_3 Tribunale di Reggio Emilia n. 47 del 28.09.2022 – e la stessa nonché Controparte_2 dell'esistenza di gravami e vincoli di natura concorsuale e/o reale sul bene.
2. Per l'effetto, condannare a restituire in favore di l'intero prezzo Controparte_2 CP_1 corrisposto per l'acquisto dell'autovettura, come risultante dalla documentazione in atti, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo e rivalutazione monetaria.
3. Condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da ivi Controparte_2 CP_1 compresi – in via esemplificativa – la differenza di valore del veicolo, indicata in ricorso in € 17.900,00, tra il prezzo pagato e il valore effettivo in ragione dei vincoli pendenti, nonché ogni pagina 1 di 6 ulteriore danno emergente e lucro cessante, anche da perdita di chance commerciale, da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. In via subordinata
4. Nella non creduta ipotesi in cui non si ritenga configurabile la nullità derivata, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Jaguar XE Diesel targata FF998BN, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento di con condanna della stessa Controparte_2 alla restituzione del prezzo corrisposto da e al risarcimento di tutti i danni come sopra CP_1 specificati. In ogni caso
5. Rigettare integralmente le domande, eccezioni e deduzioni formulate da nella Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, ivi compresa la prospettata exceptio doli.
6. Disattendere espressamente le espressioni sconfinanti e diffamatorie contenute negli scritti difensivi di controparte nei confronti della sig.ra e di dando atto della loro irrilevanza ai CP_1 CP_1 fini del decidere, ferma restando la riserva di ogni azione in separata sede per la tutela dell'onore e della reputazione della ricorrente.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014), da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Saverio Antonio Arena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Per la resistente:
“Nel merito in via principale: Voglia il Giudice adito respingere le domande spiegate da controparte, poiché inammissibili in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in atti. Nel merito: accertata e dichiarata la malafede contrattuale della sig.ra , in applicabilità CP_1 del principio dell'exceptio doli e/o comunque l'applicabilità dell'art. 1482 c.c 3° comma cpc e/o 1492 c.c., Voglia sempre il giudice adito respingere le domande formulate di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto. In subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente di nullità e/o risoluzione contrattuale, condannare la convenuta a corrispondere in Controparte_2 favore di la somma ritenuta di giustizia al netto del valore commerciale del bene al momento CP_1 della vendita a terzi e del suo uso. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze, onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 25/12/2024, Controparte_1
- premesso di aver stipulato con un contratto di
[...] Controparte_2 compravendita, mediante il quale aveva acquistato un'autovettura Jaguar targata FF998BN al prezzo di
€ 18.900,00 - domandava di accertare e dichiarare la nullità derivata del contratto di compravendita, in conseguenza di una asserita nullità di un contratto stipulato tra e Controparte_2 CP_3 atteso che quest'ultima era stata sottoposta a procedura concorsuale e dunque non poteva disporre del bene in questione. La ricorrente chiedeva inoltre di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato con la nonché la condanna di quest'ultima alla restituzione Controparte_2 del prezzo ed al risarcimento dei danni, lamentando il grave inadempimento contrattuale da parte di pagina 2 di 6 la quale le aveva venduto un bene sul quale risultava iscritto un gravame Controparte_2 preesistente, rappresentato dalla procedura concorsuale cui era sottoposta la CP_3
Esponeva che, “al fine di mitigare le conseguenze economiche del grave inadempimento contrattuale della convenuta, la ricorrente si vedeva costretta a cedere il bene a terzi al prezzo puramente simbolico di € 1.000,00”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/06/2025, si costituiva in giudizio la resistente la quale chiedeva di respingere le domande avversarie. Controparte_2
La resistente precisava in fatto che:
- nel novembre 2022, amministratrice unica della unitamente Persona_1 CP_3 alla stessa , si erano recate presso la concessionaria chiedendo di CP_1 CP_2 CP_2
Co trasferire a . la proprietà del veicolo Jaguar targato FF998BN, condotto in quel CP_5 momento in leasing da e di proprietà di CP_3 CP_6
- nell'occasione, la e la , rappresentando di aver trovato un accordo economico tra le Per_1 CP_1 due società, avevano richiesto alla di riscattare il veicolo Jaguar Jaguar tg. Controparte_2
Cont FF998BN per poi rivenderlo a CP_5
- il contratto di leasing era stato quindi ceduto in favore di quest'ultima aveva Controparte_2 riscattato l'autovettura Jaguar corrispondendo a il prezzo di riscatto pari ad € CP_6
16.614,34, e una volta riscattata l'autovettura, aveva provveduto, in data Controparte_2
Co 01/12/2022, a venderla alla . CP_5
Cont Parte resistente evidenziava che, nel momento in cui, in data 01/12/2022, aveva acquistato CP_5 da l'autovettura Jaguar, la , ossia la rappresentante legale e socia Controparte_2 CP_1 accomandataria della era ben consapevole del fatto che, in epoca antecedente, ossia in CP_1 data 28/09/2022, già era stata emessa la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 47 del 28/09/2022, depositata in data 05/10/2022, che aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della CP_3 tanto che la stessa era socia della fallita CP_1 CP_3
Parte resistente concludeva pertanto chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza di comparizione del 19/06/2025, i procuratori delle parti si riportavano agli atti, ed il Giudice rinviava, per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 04/12/2025.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte, e la causa veniva riservata in decisione nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
pagina 3 di 6 2.
Fatte queste premesse, in via preliminare, come correttamente eccepito dalla parte resistente all'udienza del 19/06/2025, va dichiarata l'inammissibilità della “nota di riscontro alla comparsa di costituzione e risposta” depositata da parte ricorrente in data 17/06/2025, trattandosi di memoria difensiva non ContContro autorizzata;
invero, nel procedimento semplificato di cognizione, quale quello introdotto da con il ricorso depositato in data 25/12/2024, la parte, “quando l'esigenza sorge dalle difese della
[...] controparte”, ha la possibilità di chiedere al giudice il termine previsto dall'art. 281 duodecies, comma
4, c.p.c.: termine che, nel caso concreto, non è mai stato richiesto.
Pertanto, la predetta nota non verrà presa in considerazione ai fini della decisione.
Tanto premesso, nel merito, la domanda svolta in via principale da parte ricorrente, di “nullità derivata” del contratto, è infondata.
Innanzitutto, deve essere fatta chiarezza sulla data in cui è stato concluso il contratto di compravendita oggetto di causa, con il quale la ricorrente ha acquistato da Controparte_1
l'autovettura Jaguar targata FF998BN. Controparte_2
Il contratto, come documentalmente provato dal doc. 8 di parte resistente, è stato concluso per iscritto in data 01/12/2022; la data del 09/01/2023, cui invece si fa riferimento nella prima pagina del ricorso, è la data in cui l'atto di vendita è stato trascritto presso il PR (come si evince dalla visura PR prodotta da parte resistente al doc. 10).
Parte ricorrente chiede in via principale di dichiarare la “nullità derivata” del contratto di compravendita stipulato in data 01/12/2022 con “in conseguenza della Controparte_2 nullità/inefficacia del precedente atto dispositivo relativo al medesimo veicolo intercorso tra
[...]
– già in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 47 del CP_3
28.09.2022 – e la stessa . Controparte_2
Ora, non emerge con chiarezza, dal contenuto del ricorso, quale sia l'atto dispositivo tra CP_3
e di cui si afferma la nullità, visto che tra le due società non è mai stato concluso Controparte_2 alcun contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura in questione: infatti CP_3 come si evince dalla visura cronologica PR in atti (doc. 10 fasc. resistente), era solo locataria del veicolo, mentre la proprietaria - prima che l'autovettura Jaguar fosse riscattata da Controparte_2 previa corresponsione del prezzo di riscatto di € 16.614,34 a - era CP_6 CP_6
Se l'atto dispositivo a cui fa riferimento la ricorrente è la cessione del contratto di leasing (ceduto a
, allora la domanda di nullità è infondata. Controparte_2
Invero, l'atto dispositivo compiuto da un soggetto dichiarato fallito o in liquidazione giudiziale - quale nella specie la , la cui liquidazione giudiziale era stata dichiarata con sentenza del CP_3
pagina 4 di 6 Tribunale di Reggio Emilia del 28/09/2022, depositata il 05/10/2022 – non è un atto affetto da nullità, bensì è inefficace nei confronti della procedura concorsuale, ed è il curatore che può eventualmente agire per far dichiarare l'inefficacia dell'atto recuperando il bene alla massa fallimentare;
la conseguenza non è dunque la nullità, ma l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, e la legittimazione attiva per far dichiarare detta inefficacia spetta al curatore.
Parimenti infondata risulta la domanda subordinata attorea di risoluzione del contratto. Parte ricorrente ha giustificato la domanda per l'esistenza di un vincolo sull'autovettura Jaguar acquistata in data
01/12/2022, rappresentato dalla trascrizione della procedura concorsuale di liquidazione giudiziale della , dichiarata con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 47 depositata il CP_3
05/10/2022 (si rimanda alla visura PR prodotta da parte resistente al doc. 10).
A tal proposito giova richiamare l'art. 1482, comma 3, cod. civ., il quale prevede che, se l'esistenza del vincolo era nota al compratore, “questi non può chiedere la risoluzione del contratto”.
Ebbene, nel caso di specie, l'acquirente in persona della Controparte_1 legale rappresentante nonché socia accomandataria nel momento in cui, in data CP_1
01/12/2022, ha acquistato l'autovettura, era a conoscenza della procedura di liquidazione giudiziale a carico di , in precedenza dichiarata dal Tribunale di Reggio Emilia. Al riguardo, si CP_3 osserva infatti che la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 47 con la quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale è stata depositata in data 05/10/2022; la procedura di liquidazione giudiziale è stata iscritta nel registro delle imprese in data 06/10/2022 (cfr. visura camerale di CP_3 cui al doc. 3 resistente), e la presunzione di conoscenza della procedura concorsuale da parte di CP_1
è rafforzata dal fatto che quest'ultima era socia al 40% della fallita (cfr.
[...] CP_3 visura prodotta dal resistente al doc. 3). CP_3
La compratrice, pertanto, era senz'altro già a conoscenza dell'avvenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale di nel momento in cui, in data 01/12/2022, ha sottoscritto l'atto di CP_3 acquisto dell'autovettura oggetto di causa.
Per tali ragioni, la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla ricorrente deve essere respinta.
Rimane assorbita la domanda attorea di risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal DM 147/2022 per le prime due fasi di studio ed introduttiva, prendendo in considerazione lo scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000. Per la fase decisionale, invece, trova applicazione il valore minimo ivi previsto, stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) respinge le domande di parte ricorrente;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in € 4.227,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio Emilia, 7 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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