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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/08/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di RM, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 761/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 16 gennaio 2025, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in atti dall'avv. Fabrizio Gelardi presso lo studio di quest'ultimo sito a RM
, via Catania n. 15, per procura in atti
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro tempore (c.f. ), rappresentato e difeso
[...] CP_2 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale di RM, presso i cui uffici, siti in RM, via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza in data 3/11.02.2020, il Tribunale di RM rigettava il ricorso proposto da Pt_1
nei confronti del
[...] Controparte_3
e compensava tra le parti le spese di lite .
[...]
Esponeva il primo giudice che: il si era costituito parte civile innanzi al G.U.P. presso il Tribunale di RM nel Pt_1
procedimento penale iscritto al n. 800269/08 R.G. GIP nei confronti di Parte_2 Parte_3
e imputati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e
[...] Parte_4
dall'agevolazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra e che il predetto giudice , con sentenza n.
791 del 16.07.2009, aveva condannato i suddetti imputati alle pene di legge e al risarcimento dei danni quantificati in euro 53.800,00 in suo favore e che, in seguito alla proposizione dell'istanza per l'accesso al Fondo di rotazione, il solidarietà, con delibera n. 86 del 18.02.2011, CP_3
verificato positivamente il possesso in capo al dei requisiti soggettivi ed oggettivi ex art. 4 l. Pt_1
512/199 per l'accesso al Fondo nonché l'insussistenza di motivi ostativi alla erogazione delle somme, aveva disposto in suo favore il pagamento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno;
il risultava costituito parte civile in altro procedimento penale, celebrato a carico di diversi Pt_1
imputati per i reati da costoro commessi in concorso fra loro e con i predetti e Pt_2 Pt_3
, ma giudicati separatamente in ragione della scelta da parte di alcuni del rito ordinario e, più Pt_4
precisamente, nel procedimento iscritto ai nn. 334/09 e 469/09 R.G.T. nei confronti di CP_4
e , entrambi imputati di estorsione in concorso, aggravata dal metodo
[...] Persona_1
mafioso e dall'agevolazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra:
il Tribunale di RM, con sentenza n. 273 del 21.01.2010, aveva condannato Controparte_4
e alle pene di legge e al pagamento di una provvisionale di euro 20.000,00 in Persona_1
favore del e, pertanto, conformemente agli artt. 4 e 5 della Legge n. 512/99, il aveva Pt_1 Pt_1
presentato formale istanza di accesso al fondo di rotazione, presso gli uffici della Prefettura di
RM per l'erogazione della somma di euro 20.000,00, così come riconosciuta in sentenza a titolo di provvisionale, ma , tuttavia, con delibera ministeriale n. 468 del 17.11.2011 il CP_3
, dopo aver comunicato all'istante i motivi ostativi, accoglieva parzialmente, per le sole
[...]
spese legali, l'istanza negando l'ulteriore somma di euro 20.000,00, in quanto precedentemente riconosciuta ed erogata;
4
assumeva il la illegittimità della suddetta delibera ministeriale e chiedeva il riconoscimento Pt_1
del diritto ad ottenere il pagamento dell'importo liquidato in suo favore dalla suindicata sentenza.
Esponeva altresì che: sulla base delle sentenze indicate e della documentazione versata in atti, non poteva discutersi della sussistenza dei presupposti oggettivamente posti dalla normativa vigente per l'accesso al
[...]
e non contestata, altresì, Controparte_5
era la circostanza che la fattispecie per cui è causa non ricadeva in alcuna delle preclusioni tassativamente poste dalla l. 512/1999 e che , parimenti , sulla base delle sentenze s indicate e della documentazione versata in atti, non poteva discutersi della sussistenza in capo al dei Pt_1
presupposti oggettivamente posti dalla normativa vigente per l'accesso al
[...]
e non contestata,era , altresì, la circostanza Controparte_5
che la fattispecie per cui è causa non ricadeva in alcuna delle preclusioni tassativamente poste dalla l. 512/1999 e parimenti incontestata era, poi, la configurazione in termini di diritto soggettivo della posizione del all'accesso al Fondo, occorrendo invece verificare se era legittimo Pt_1
l'orientamento del Comitato che riteneva che qualora erano state pronunciate diverse sentenze con riti diversi, ognuna contenente una condanna risarcitoria o provvisionale in favore della parte civile, andava riconosciuta alla parte civile il diritto di accedere al fondo per la sola condanna o provvisionale di maggiore consistenza.
Affermava il primo giudice che:
nel caso di specie, considerato che la P.A. aveva fondato la propria interpretazione sulla lettura sistematica e teleologica della l. 512/1999 alla luce degli artt. 187 c.p. e 539 c.p.p., non poteva ritenersi che si era in presenza dell'esercizio di un potere discrezionale diretto ad effettuare delle valutazioni di merito, quanto piuttosto si era in presenza di un'attività interpretativa volta alla corretta applicazione della norma, alla luce dei principi e delle regole proprie del processo penale;
l' attività interpretativa della P.A. non aveva portata innovativa rispetto alle norme di cui alla l.
512/1999, ma conseguiva ad un legittimo e doveroso esame congiunto delle suindicate norme e di quelle che regolavano la pronuncia del giudice penale sulle statuizioni civili, per cui nello specifico, occorreva individuare i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato penale che conteneva una condanna, in favore della parte civile, al risarcimento del danno o ad una provvisionale e, al riguardo,osservava che l'art. 187 c.p. disponeva che “i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale”; 5
dalla lettura dell'art. 187 c.p. si evinceva, dunque, che presupposto per la solidarietà era l'unicità del reato e non anche l'unicità della condanna o il simultaneus processus in quanto il legislatore non richiedeva che la penale responsabilità dei coautori dell'illecito fosse giudicata nel medesimo processo, ma si limitava a configurare le obbligazioni ex delicto come solidali, al fine di rafforzare la garanzia per il danneggiato e, pertanto, l'obbligazione risarcitoria conseguente alla commissione di un reato era unica nei confronti del creditore, senza che fosse attribuito alcun rilievo ai rapporti interni tra i debitori;
non poteva condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui il giudice penale procedeva alla quantificazione del danno avuto riguardo alle singole condotte, al nesso di causalità e al contributo di ogni coautore del reato e a medesime conclusioni era giunta la giurisprudenza nell'affermare che “la condanna al risarcimento del danno causato dal reato, ove si sia in presenza di più autori del fatto alcuni dei quali rimasti ignoti, va pronunciata per l'intero nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, in forza del vincolo di solidarietà passiva per l'obbligo risarcitorio da fatto illecito ex art. 2055 c.c., ed è pertanto illegittima la decisione di frazionare pro quota, in misura percentuale, la responsabilità risarcitoria”, con la conseguenza che il giudice penale valutava, ai fini del riconoscimento di un danno risarcibile, il reato considerato nel suo complesso, come medesimo fatto dannoso ex art. 2055 c.c. ed era indubbio, quindi, che nel procedere alla valutazione del danno il giudice considerava come evento dannoso l'intero reato, anche quando era stato commesso da più soggetti in concorso tra loro;
non era giuridicamente fondata la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui i diversi giudici avrebbero giudicato fatti differenti penalmente rilevanti, ovvero diverse condotte di più soggetti in quanto le eventuali difformità tra le somme liquidate a favore della parte civile in sentenze diverse, non erano determinate dal frazionamento del credito della parte civile in relazione al quantum di responsabilità addebitabile a ciascuno dei coautori del reato ma piuttosto conseguivano al differente quadro probatorio raggiunto in sede processuale ed, invero, sia nelle ipotesi di condanna al risarcimento del danno, sia nelle ipotesi di condanna ad una provvisionale, conformemente agli art. 538 e 539 c.p.p., il giudice provvedeva, rispettivamente, alla liquidazione dell'intero danno ovvero alla liquidazione del danno nei limiti del quantum per cui riteneva raggiunta la prova;
era da condividere l'interpretazione della l. 512/1999 assunta dal Comitato, alla luce degli artt. 187
c.p. e 539 c.p.p., in quanto la contraria tesi espressa dal ricorrente si poneva in contrasto con i principi 6
e le regole proprie del processo penale, traducendosi in un rischio di moltiplicazione del diritto risarcitorio per i danni sofferti dalla parte civile a causa di un unico evento criminoso;
non era condivisibile , altresì, la censura mossa dalla parte ricorrente secondo cui la verifica della circostanza che si trattava del medesimo reato posto in essere da più soggetti in concorso tra loro implicherebbe un'indagine nel merito della decisione del giudice penale e quindi l'esercizio di un potere discrezionale in quanto doveva ritenersi che qualora la suddetta circostanza emergeva, ictu oculi, dalla lettura dei capi d'imputazione delle diverse sentenze opposte al Fondo dalla parte civile, non era necessaria alcuna attività valutativa circa le pronunce del giudice penale ed i fatti oggetto del processo;
l'interpretazione della l. 512/1999 accolta dal non determinava alcun pregiudizio in capo CP_3
alla persona danneggiata costituitasi parte civile considerato che la stessa, a seguito del riconoscimento di una provvisionale, poteva rivolgersi al giudice civile, ovvero in caso di condanna risarcitoria del giudice penale poteva impugnare la sentenza, per vedersi riconosciuto il maggior danno che ritenesse non essere stato accertato e l'eventuale riconoscimento di un maggior danno sarebbe certamente opponibile al . CP_3
Affermava il Tribunale, quindi, , quindi, che, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi enunciati dal ricorrente, doveva ritenersi la legittimità del diniego di accesso al Fondo in parola, dovendosi ritenere che l'interpretazione seguita dal Comitato era conforme al diritto e non si traduceva in esercizio di potere discrezionale , e, conseguentemente, la domanda del ricorrente andava rigettata.
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello affermando che era erronea in Parte_1
ordine alla ritenuta sussistenza di una legittima attività interpretativa della l. 512/1999 ad opera della
P.A..
Invero il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto dell'unanime, costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la P.A. è priva di ogni potestà discrezionale, dunque valutativa, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità delle somme richieste dalla parte civile.
Anche la giurisprudenza amministrativa era costante nell'affermare che era preclusa alla P.A ogni potestà valutativa circa l'entità della somma da erogare ex l. 512/1999 .
L'ordinanza appellata si poneva anche in contrasto con la giurisprudenza dello stesso Tribunale di
RM che, in più occasioni ed in fattispecie identiche a quella per cui oggi è causa, aveva 7
condannato il al pagamento delle somme in favore della vittima, già costituitosi Controparte_1
parte civile contro i propri estortori al pari del sig. . Pt_1
Pertanto, era ingiusta la conclusione cui perveniva il Giudice di prime cure allorquando qualificava come attività interpretativa della l. 512/1999 quella che, pacificamente, era invece attività discrezionale di valutazione delle pronunce penali e di revisione del quantum risarcitorio liquidato dall'Autorità giudiziaria penale alla parte civile.
L'errore in cui incorreva il Giudice nella ordinanza impugnata era ancor più evidente a pag. 5 del provvedimento laddove si leggeva: ”Nello specifico occorre individuare i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato penale che contenga una condanna, in favore della parte civile, al risarcimento del danno o ad una provvisionale”.
Invero, l'analisi del giudicato da parte della P.A. si traduceva imperscrutabilmente in una valutazione dei presupposti di erogabilità delle somme, oggetto di istanza di accesso al Fondo, operazione, questa, non consentita dalla l. 512/1999 poiché la stessa non conteneva nessun riferimento, nemmeno implicito, a pretesi poteri della P.A. di interpretazione del giudicato penale (la cui intangibilità verrebbe diversamente violata), delle condotte dei soggetti condannati per mafia, della congruità delle poste risarcitorie riconosciute in favore delle vittime.
A tal proposito ricordava che la Suprema Corte, differenziando le previsioni di cui alla l. 302/1990 e quelle di cui alla l. 512/1999, aveva chiarito che il dubbio circa il carattere valutativo dei presupposti di accesso al beneficio non potevano porsi nemmeno rispetto alla Legge del 1999 in ragione della sua formulazione più restrittiva (art. 4: Hanno diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità CP_5
finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore e' stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre
1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (…); art. 6: La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 5 e' disposta con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica: a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;
Anche prescindendo dai superiori rilievi, il Giudice di prime cure aveva errato anche perché aveva ritenuto apoditticamente (e senza nulla motivare sul punto) che nella odierna fattispecie ricorreva l'ipotesi di uno “stesso fatto criminoso”, di una “medesima tipologia di danno” e di un “concorso tra imputati”. 8
Simili presupposti logico-giuridici erano errati e, in ogni caso, non risultavano in alcun modo provati dalla P.A.
Inoltre il Tribunale aveva affermato che la P.A. aveva legittimamente fondato la propria interpretazione sulla lettura sistematica della l. 512/1999 alla luce degli artt. 187 c.p. e 539 c.p.p.
Sul punto rilevava che, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l'interpretazione condotta dal , anche ove la stessa non si sostanziasse in attività valutativa e Controparte_1
discrezionale era in palese contrasto con la ratio e lo spirito della legge in commento.
Ed infatti, “la fattispecie dell'obbligazione posta a carico dello Stato dalla legge 512/99 integrava invero una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, volta a fare almeno in parte fronte alle conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprorevolezza, quali appunto quelli di tipo mafioso: e la vittima vantava in proposito verso la P.A. un autentico diritto soggettivo, ogni qualvolta erano integrati i requisiti descritti dalla disciplina, essendo escluso in capo alla P.A. ogni potere di autonoma valutazione dei presupposti oggettivi di derogabilità.
La fattispecie di diritto pubblico così prevista si articolava: in primo luogo, sull'accertamento giudiziale del diritto al risarcimento del danno derivante da un reato di tipo mafioso (art. 5, co. 4, l.
n. 512/99); in secondo luogo, sull'accertamento amministrativo dei requisiti di moralità dei pretendenti alle erogazioni (in virtù del sopravvenuto art. 4, co. 3 ss., L. n. 512/99).
La peculiarità dell'obbligazione in esame in relazione alla sua funzione ed al suo presupposto consentiva di ricostruirla come concorrente con quella dell'autore del reato, ma propria dello Stato, a seguito di una discrezionale valutazione legislativa della necessaria maggiore effettività possibile della tutela almeno solo risarcitoria dei diritti – sovente fondamentali anche secondo la definizione della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, attesa la natura dei reati – alle vittime di quei reati in quanto particolarmente riprovevoli, quale forma complementare di contrasto a questi ultimi, oggetto di un sempre più intenso impegno repressivo e preventivo da parte delle pubbliche Autorità, reso palese dallo sviluppo della legislazione soprattutto a far tempo dal 1982. Su questa premessa, poteva concludersi che lo Stato, erogando i benefici o comunque le somme previste a favore delle vittime dalla legge 512/99, non estingueva un debito altrui, ma pagava un debito proprio, il principale fatto costitutivo del quale era la condanna definitiva già pronunciata in altra sede nei confronti di un autore di quei reati ed in favore di altro soggetto ivi univocamente definito vittima di quelli, debito 9
proprio dello Stato al contempo definibile come coesistente con l'obbligazione risarcitoria primaria gravante sul condannato autore del fatto illecito.
L'autonomia funzionale tra le due obbligazioni permaneva, benchè la loro stretta interrelazione genetica comportava che l'adempimento dell'una integrava un fatto estintivo del diritto cui corrispondeva l'altra.
In tal senso, la Suprema Corte aveva enunciato il seguente principio di diritto: “in materia di erogazioni previste dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512 (e successive modifiche ed integrazioni), alle vittime di reati di tipo mafioso, l'eccezionalità del disvalore del fatto costitutivo del diritto al risarcimento comporta l'assunzione in proprio da parte dello Stato di un'obbligazione solidaristica volta ad attenuarne le conseguenze negative per la vittima con la corresponsione di una somma a titolo ed in conto del risarcimento dovuto .
Dalle superiori argomentazioni discendeva che:
- la normativa dettata dalla l. 512/1999 aveva carattere di specialità ed eccezionalità, prevedendo, in conseguenza della natura dei reati in considerazione, che lo Stato assumeva su di sé l'obbligazione risarcitoria altrui;
- in ragione della ratio sottesa e della loro stringente formulazione, le norme in commento non potevano giammai essere lette in senso limitativo del diritto della vittima ad ottenere un ristoro dei danni patiti;
- al più, sarebbe stata legittima una interpretazione delle disposizioni della l. 512/1999 in combinato disposto con gli artt. 187 c.p. e 539 c.p.p. in senso estensivo del vincolo solidaristico tra condannati in processi separati e non limitativo del diritto al risarcimento della parte civile (che nessun controllo esercitava sulla scelta dei riti compiuta dagli imputati); la P.A., in ragione della autonomia dell'obbligazione assunta e delle prescrizioni della l. 512/1999, non poteva spiegare valutazioni, eccezioni e difese che sarebbero proprie degli imputati;
- i dinieghi opposti all'appellante rischiavano, di fatto, di vanificare l'attività giudiziaria compiuta in sede penale e la sua stessa costituzione di parte civile.
In ottemperanza al disposto di cui all'art. 342, primo comma, n. 1, seconda parte c.p.c., andava riformata la sentenza appellata, , come segue: “In riforma della ordinanza impugnata, ed in accoglimento del primo motivo di impugnazione proposto, ritenuti sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla l. 512/1999, non ricorrendo nessuna delle fattispecie che precluderebbero, ai sensi della citata legge, la fruizione del beneficio da parte dell'odierno appellante ed essendo 10
preclusa alla P.A. ogni attività valutativa circa la entità della somma da liquidare, la domanda del va accolta”. Parte_1
Era errata l'ordinanza sulla interpretazione delle disposizioni della l. 512/1999 alla luce degli artt.
187 c.p., 539 c.p.p. e 2055 c.c.
Invero la pronuncia appellata era il frutto di una lettura distorsiva e macroscopicamente errata delle disposizioni in materia di solidarietà tra soggetti responsabili di un fatto illecito commesso in concorso.
Il Tribunale aveva del tutto travisato il senso dell'art. 187 c.p. al fine di affermare l'esistenza della solidarietà tra imputati, giudicati da diverse Autorità Giudiziarie e tutti condannati al risarcimento dei danni in favore dell'appellante.
Tale concezione della solidarietà, proprio perché estesa illegittimamente all'ipotesi di imputati separatamente giudicati per le diverse scelte del rito e condannati da diverse Autorità Giudiziarie per la commissione di un reato commesso in concorso, si poneva al di fuori della esegesi e del fondamento dell'istituto previsto dall'art. 187 c.p..
A tal proposito, infatti, l'art. 187 c.p. disponeva che “i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale”. Dalla lettura della norma si evinceva, dunque, che presupposto per la solidarietà sia l'unicità del reato e non anche l'unicità della condanna o il simultaneus processus”. Era quindi evidente la violazione di legge, rectius del disposto dell'art. 187 c.p., laddove non si considerava che il Legislatore aveva fatto riferimento all'obbligazione in solido cui sono tenuti tutti i condannati per uno stesso reato soltanto quando gli stessi imputati sono giudicati da uno stesso Giudice.
La locuzione “i condannati per uno stesso reato” era da interpretarsi indubbiamente come riferita soltanto ai condannati per uno stesso reato, giudicati dalla medesima Autorità Giurisdizionale.
La solidarietà passiva, quindi, era da intendersi soltanto internamente, tra tutti i condannati giudicati da uno stesso Giudice e non estesa senza limiti a condanne pronunciate da altri Giudici a carico di altri concorrenti nel reato processati separatamente per la diversa scelta del rito.
A ciò si aggiungeva - come già eccepito in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - che alla previsione dell'art. 187 c.p. (“i condannati per uno stesso reato”) deve essere attribuito il significato di
“condannati per uno stesso titolo di reato in un medesimo processo penale” con la conseguenza che due o più soggetti ben potrebbero essere condannati per lo stesso titolo di reato commesso in concorso 11
tra loro da diversi Organi Giudicanti, che potevano individuare diverse poste risarcitorie (come nel caso in oggetto) poiché diversi erano stati i ruoli, le condotte e gli stati soggettivi degli imputati.
Ed invero, a tal proposito il Giudice di prime cure aveva del tutto travisato il senso dell'art. 187 c.p. non percependo che di “condannati per un unico reato” non trattasi, poiché è differente l'apporto sostanziale delle condotte di ciascuno degli imputati e conseguentemente il loro disvalore sociale.
Invero lo stesso nel corso del procedimento penale (anche mettendo in pericolo la propria Pt_1
incolumità) aveva riconosciuto durante l'incidente probatorio i propri estortori ( , e Pt_4 Pt_2 [...]
) in coloro che, materialmente, chiedevano la “messa a posto”, additandoli all'Autorità Pt_3
Giudiziaria.
Ebbene, la condotta di tali soggetti, certamente, risultava differente da quella degli altri imputati (
[...]
e ) i quali, invece, erano stati condannati quali mandanti del reato Controparte_4 Persona_1
di estorsione ai danni dell'odierno appellante.
Era evidente come nel caso di specie ci si trovava di fronte ad autori di singoli episodi criminosi condannati per di più con due diverse sentenze e che pertanto non valeva in alcun modo nessun tipo di solidarietà tra gli stessi.
La diversità di quantificazione dei danni era stata determinata dalla diversità dei danni, o più precisamente dalla diversità delle condotte e dei ruoli assunti da imputati giudicati con riti diversi, ovvero ancora dalla diversità dei reati intesi come fatti criminosi.
L'illogicità e l'erroneità nell'estendere la solidarietà prevista dall'art. 187 c.p. anche ad ipotesi in cui vi erano diverse sentenze emesse a carico di imputati che avevano agito in concorso tra loro, si manifestava maggiormente laddove si considerava che la condanna al risarcimento di €. 53.800,00 disposta dal Giudice dell'Udienza Preliminare in data 16.07.2009 non poteva ricomprendere la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno dalla sentenza emessa dalla Sez. II penale del
Tribunale in un momento successivo, in data 21.01.2010 , sia per motivi cronologici, sia perché il
Giudice dell'Udienza Preliminare che aveva determinato la somma maggiore non aveva valutato le condotte criminose poste in essere dagli imputati giudicati successivamente e da un altro Organo
Giudiziario.
Anche il richiamo del Giudice di prime cure al precedente di Cass. Pen. n. 16998/06 secondo cui “la condanna al risarcimento del danno causato dal reato, ove si sia in presenza di più autori del fatto alcuni dei quali rimasti ignoti, va pronunciata per l'intero nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, in forza del vincolo di solidarietà passiva per l'obbligo risarcitorio da fatto illecito ex art. 12
2055 c.c., ed è pertanto illegittima la decisione di frazionare pro quota, in misura percentuale, la responsabilità risarcitoria” era inconducente rispetto al caso che ci occupa sia perché nelle sentenze prodotte non vi era alcun riferimento ad autori rimasti ignoti – il . aveva riconosciuto i propri Pt_1
estortori già durante l'incidente probatorio - sia perché nessun illegittimo frazionamento pro quota era stato operato dai diversi Giudici che avevano condannato i responsabili delle estorsioni ai danni dell'appellante in diversi procedimenti penali.
L'erroneità del ragionamento condotto dal Giudice di prime cure era confermata da un ulteriore rilievo.
L'art. 2055 c.c., nel prevedere che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, richiama l'art. 1294 c.c. in punto di solidarietà tra condebitori.
Tale ultima disposizione stabilisce che “I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”.
Nella specie era palese che doveva escludersi una solidarietà complessiva tra tutti i responsabili delle estorsioni ai danni dell'appellante poiché dai titoli (sentenze nn. 791/2009 e 273/2010) risultava una solidarietà solo tra i soggetti giudicati nel medesimo processo.
In ogni caso, una interpretazione dell'art. 187 c.p. coerente con la ratio e le finalità della l. 512/1999 avrebbe, al più, potuto condurre all'assurdo di ritenere, ad esempio, responsabili in solido i condannati
, e (giudicati con rito abbreviato) per i danni arrecati dalle condotte dei Pt_4 Pt_2 Pt_3
condannati (processati con rito ordinario), così da Controparte_4 Persona_1
riconoscere alla vittima l'integrale valore delle poste liquidate in sede penale, e non nel senso di concludere che all'appellante spettava solo uno dei risarcimenti riconosciuti dall'Autorità giudiziaria penale.
La criticità del ragionamento adottato dalla P.A. si appalesava maggiormente allorquando la stessa, in seno alla delibera impugnata, affermava che “il pagamento sia del risarcimento che della provvisionale disposti per lo stesso danno comporterebbe la corresponsione di una somma di importo superiore a quella liquidata in ciascuna delle cennate sentenze”.
La circostanza, cioè, di prescindere dalle risultanze dei processi penali, consentendo alla P.A. revisioni incontrollate dei risarcimenti, non poteva che condurre all'incertezza nella applicazione di una normativa che - è bene ricordarlo - era posta a tutela, garanzia ed effettivo sostegno delle vittime dei reati di tipo mafioso. 13
Il Giudice di primo grado, dunque, aveva erroneamente ritenuto come illegittimamente frazionate e/o duplicate poste risarcitorie che erano state, invece, correttamente riconosciute da diversi Organi
Giudiziari, che avevano condannato diversi imputati per i diversi ruoli nella commissione delle estorsioni in danno del . Pt_1
Sostenere una solidarietà tra tutti gli imputati (sebbene giudicati separatamente nel tempo) per farne da ciò discendere che spettava solo uno dei risarcimenti riconosciuti in sede penale, significava ledere gli interessi della vittima di reato e, soprattutto, stravolgere la finalità solidaristica della l. 512/99 e la qualifica di “diritto soggettivo” in capo al soggetto destinatario di estorsione mafiosa;
la posizione di diritto soggettivo, così come affermato dalla Giurisprudenza costante sul punto, non ammetteva interpretazioni o autonomi poteri di valutazione della P.A. (ma anche del Giudice civile) dei fatti per come accertati in sede penale con sentenze passate in giudicato.
Manifestamente infondata e non aderente alla realtà delle pronunce era, poi, la parte della decisione in cui veniva sostenuto che “Le eventuali difformità tra le somme liquidate a favore della parte civile in pronunce diverse, difatti, non sono determinate dal frazionamento del credito della parte civile in relazione al quantum di responsabilità addebitabile a ciascuno dei coautori del reato;
piuttosto conseguono al differente quadro probatorio raggiunto in sede processuale. Invero, sia nelle ipotesi di condanna al risarcimento del danno sia nelle ipotesi di condanna ad una provvisionale, conformemente agli art. 538 e 539 c.p.p., il giudice provvede, rispettivamente, alla liquidazione dell'intero danno ovvero alla liquidazione dello stesso nei limiti del quantum per cui ritiene raggiunta la prova”.
Il richiamo alla “diversità del quadro probatorio” come causa di “difformità tra somme liquidate in pronunce diverse” era erroneo.
Infatti, pareva opportuno sottolineare come, a seguito del giudizio abbreviato, all'appellante era stato riconosciuto il risarcimento dei danni mentre con sentenza emessa a seguito del giudizio ordinario gli
è stata riconosciuta la somma di €. 20.000,00 a titolo di provvisionale, per cui la diversità dei vari risarcimenti riconosciuti all'appellante discendeva semplicemente dalla valutazione operata dalle due
Autorità Giudiziarie delle diverse condotte e dei diversi stati soggettivi dei responsabili dei reati.
Ogni Giudice, quindi, all'esito di ogni processo penale, aveva correttamente considerato solidalmente obbligati al risarcimento soltanto gli imputati dallo Stesso giudicati, e quantificato i danni sulla base della compromissione dei diritti della parte civile a causa delle condotte degli imputati in quel momento giudicati. 14
Inconducente, infine, era il richiamo alla previsione della liquidazione per l'intero o nei limiti del quantum per cui si ritiene raggiunta la prova, poiché tale previsione veniva utilizzata dal Giudice, ancora una volta, per costruire un concetto di solidarietà “esterna” non prevista dal diritto penale sostanziale e processuale. La legittima e normale quantificazione parziale dei danni nel caso in cui il
Giudicante penale ritenga non raggiunta la prova della loro completa quantificazione era istituto diverso rispetto alla questione della diversità della quantificazione dei danni così come effettuata da
Giudici diversi a carico di imputati giudicati e condannati separatamente.
Era evidente il tentativo mal riuscito di dare un improbabile fondamento giuridico alla errata teoria della solidarietà passiva tra soggetti condannati in diversi processi penali per lo stesso reato commesso in concorso tra loro e giudicato da diverse Autorità Giudiziarie per diverse scelte dei riti processuali.
In ottemperanza al disposto di cui all'art. 342, primo comma, n. 1, seconda parte c.p.c., chiedeva pertanto la riforma dell'ordinanza appellata, secondo le argomentazioni testè esposte, come segue:
“In riforma della ordinanza impugnata ed in accoglimento del secondo motivo di impugnazione proposto, dichiara illegittimo il diniego alla istanza di accesso al Controparte_5
, formulato dalla P.A. con la delibera n. 468 del 17.11.2011 e per
[...]
l'effetto accoglie la richiesta avanzata dal sul presupposto che il è Pt_1 Controparte_3
tenuto soltanto a verificare la ricorrenza dei presupposti normativi per l'accesso al fondo - nella specie non contestati dalle parti - non potendo effettuare una valutazione discrezionale in ordine al quantum liquidato sulla scorta di valutazioni di diritto penale in ordine alla unicità dell'accertato “fatto criminoso”.
Il Tribunale aveva altresì ritenuto, erroneamente, che:
“In virtù di quanto fin qui osservato, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi enunziati dall'odierno ricorrente, deve ritenersi la legittimità del diniego di accesso del ricorrente al Fondo in parola, dovendosi ritenere che l'interpretazione seguita dal Comitato è conforme al diritto e non si traduce in esercizio di potere discrezionale”.
Ed invero, il Giudice di prime cure aveva totalmente ignorato le argomentazioni spiegate dal ricorrente in punto di “motivazione” della delibera amministrativa di cui si chiedeva la disapplicazione.
Sul punto ricordava che nella delibera n. 468 del 17.11.2011, la P.A. aveva richiamato il parere del
15.7.2011, reso dall'Avvocatura Generale secondo il quale “dinanzi ad una pluralità di sentenze, 15
ciascuna assistita dalla liquidazione di una favorevoli alle vittime costituite parti civili in procedimenti penali diversi ma per lo stesso fatto criminoso e per la medesima tipologia di danno, nei confronti di imputati diversi che abbiano agito in concorso tra loro ha confermato la prassi di disporre il pagamento di una sola provvisionale, quella di maggior consistenza, sull'assunto che l'art 539 c.p.p., secondo comma, attribuisca tale ristoro alla parte civile che ne faccia richiesta ed a carico dell'imputato, nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova.” (v. p. 2 delibera);
Il aveva dunque argomentato il diniego in adesione ad un ragionamento Controparte_1
(quello suffragato da parere dell'Avvocatura Generale dello Stato) che era riferito a fattispecie del tutto diversa da quella del caso concreto.
Invero, l'iter argomentativo dell'Avvocatura Generale dello Stato, era palesemente inapplicabile alla fattispecie in oggetto per l'ovvia ragione che ci si trovava dinanzi alla statuizione non di due provvisionali, bensì alla condanna al risarcimento del danno nel processo celebrato innanzi al GUP e alla successiva condanna al pagamento di una provvisionale statuita nel procedimento ordinario.
Anche di tali argomentazioni il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto ai fini dell'accoglimento delle domande del sig. . Parte_1
Il –Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati Controparte_1
intenzionali violenti si costituiva in giudizio esponendo che il gravame proposto non meritava accoglimento, avendo l'ordinanza impugnata fatto corretto uso dei principi valevoli per la res controversa e avendo adeguatamente motivato i passaggi salienti.
Come già ampiamente dedotto in infatti, la delibera impugnata (n° 468 del 17/11/2011) Parte_5
era stata adottata legittimamente dal , che aveva deciso di accogliere parzialmente la CP_3
domanda di accesso al Fondo limitatamente alla rifusione delle sole spese processuali e di rigettare la richiesta di pagamento della provvisionale di € 20.000,00, liquidata dal Tribunale di RM con sentenza n° 273/2010 del 21/01/2010, essendo, per lo stesso danno,già stata corrisposta al la Pt_1
somma superiore di € 53.800,00 a titolo di risarcimento con delibera n° 86 dell'8.02.2011 in relazione alla sentenza n° 791/2009 del 16/07/2009, emessa dal GUP presso il Tribunale di RM.
Le argomentazioni contrarie dedotte in ricorso e reiterate in questa sede,volte a confermare la legittimità della richiesta, erano infondate, ancorché venga invocata la circostanza che la quantificazione dei danni era stata stabilita da due Autorità giudiziarie diverse che avevano individuato due poste risarcitorie diverse in quanto diversi sarebbero i ruoli, le condotte e gli stati soggettivi degli imputati. 16
Al contrario, entrambe le pretese afferivano allo stesso danno commesso da imputati che, sia pure giudicati in procedimenti penali separati, avevano agito in concorso tra loro. Le sentenze nn. 791/2009 del 16/7/2009 e 273 del 21/1/2010 erano state pronunciate in procedimenti penali separati, ma instaurati sostanzialmente per lo stesso fatto criminoso, riconducibile ad agenti diversi che tuttavia avevano agito inequivocabilmente in concorso.
L' orientamento seguito dal primo giudice conseguiva a regole normative che l'Amministrazione aveva pedissequamente applicato.
Invero, l'interpretazione sistematica e teleologica della L. 512/1999 alla luce degli artt. 187 c.p. e 539
c.p.p., non poteva che condurre ad affermare, come aveva fatto il Primo Giudice, la piena legittimità della decisione impugnata, frutto di “un legittimo e doveroso esame congiunto delle suindicate norme e di quelle che regolano la pronuncia del giudice penale sulle statuizioni civili”.
Al riguardo, come è noto, l'art. 187 c.p. disponeva che “i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale” ed era altrettanto noto che presupposto per la solidarietà era l'unicità del reato e non anche l'unicità della condanna o il simultaneus processus.
In altri termini, il legislatore non richiedeva che la penale responsabilità dei coautori dell'illecito sia giudicata nel medesimo processo, ma si limitava a configurare le obbligazioni ex delicto come solidali, al fine di rafforzare la garanzia per il danneggiato. Pertanto, l'obbligazione risarcitoria conseguente alla commissione di un reato era unica nei confronti del creditore, senza che sia attribuito alcun rilievo ai rapporti interni tra i debitori. Ciò, indubbiamente, costituiva il parametro per il giudice nella determinazione del danno da liquidare. Per lo stesso danno,era già stata corrisposta al la Pt_1
somma superiore di € 53.800,00 a titolo di risarcimento;
e ciò con delibera n° 86 dell'8.02.2011 in relazione alla sentenza n° 791/2009 del 16/07/2009, emessa dal GUP presso il Tribunale di RM.
Le argomentazioni contrarie dedotte in ricorso e reiterate in questa sede,volte a confermare la legittimità della richiesta, aerano infondate, ancorché venga invocata la circostanza che la quantificazione dei danni era stata stabilita da due Autorità giudiziarie diverse che avevano individuato due poste risarcitorie diverse in quanto diversi sarebbero i ruoli, le condotte e gli stati soggettivi degli imputati.
Al contrario, entrambe le pretese afferivano allo stesso danno commesso da imputati che, sia pure giudicati in procedimenti penali separati, avevano agito in concorso tra loro. Le sentenze nn. 791/2009 del 16/7/2009 e 273 del 21/1/2010 erano state pronunciate in procedimenti penali separati, ma 17
instaurati sostanzialmente per lo stesso fatto criminoso, riconducibile ad agenti diversi che tuttavia avevano agito inequivocabilmente in concorso.
Da qui,come osservato nella pronuncia impugnata “A fronte di più sentenze pronunciate in procedimenti penali separati, ma instaurati per il medesimo fatto criminoso, nei confronti di soggetti diversi che però hanno agito in concorso tra loro e per il medesimo danno, -ciò che frequentemente si verifica nelle ipotesi in cui il procedimento penale, a seguito di differenti scelte difensive da parte dei diversi imputati, pur se iniziato unitariamente, si conclude con diverse sentenze pronunciate secondo riti diversi, ognuna contenente una condanna risarcitoria o provvisionale in favore della parte civile -il Comitato segue l'orientamento di riconoscere alla parte civile il diritto di accedere al fondo per la sola condanna o provvisionale di maggiore consistenza”.
Tale orientamento seguiva ben note e peculiari regole normative che l'Amministrazione aveva pedissequamente applicato, come non aveva mancato di sottolineare il Primo Decidente.
Invero, l'interpretazione sistematica e teleologica della L. 512/1999, alla luce degli artt. 187 c.p. e
539 c.p.p., non poteva che condurre ad affermare, come aveva fatto il Primo Giudice, la piena legittimità della decisione impugnata, frutto di “un legittimo e doveroso esame congiunto delle suindicate norme e di quelle che regolano la pronuncia del giudice penale sulle statuizioni civili”.
Il 16 gennaio 2025, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivis
Stante la connessone i proposti motivi di appello vanno trattati congiuntamente.
E' pacifico, in punto di fatto che il si è costituito parte civile innanzi al G.U.P. presso il Pt_1
Tribunale di RM nel procedimento penale iscritto al n. 800269/08 R.G.GIP nei confronti di
[...]
e , imputati di estorsione aggravata dal metodo mafioso Pt_2 Parte_3 Parte_4
e dall'agevolazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra e che il predetto giudice , con sentenza n.
791 del 16.07.2009, ha condannato i suddetti imputati alle pene di legge e al risarcimento dei danni quantificati in euro 53.800,00 in suo favore dell'odierno ricorrente e che, in seguito alla proposizione dell'istanza per l'accesso al Fondo di rotazione, il Comitato di solidarietà, con delibera n. 86 del
18.02.2011, verificato positivamente il possesso in capo al dei requisiti soggettivi ed oggettivi Pt_1
ex art. 4 l. 512/199 per l'accesso al Fondo nonché l'insussistenza di motivi ostativi alla erogazione delle somme, aveva disposto in suo favore il pagamento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno. 18
Il risultava costituito parte civile in altro procedimento penale, celebrato a carico di diversi Pt_1
imputati per i reati da costoro commessi in concorso fra loro e con i predetti e Pt_2 Pt_3
, ma giudicati separatamente in ragione della scelta da parte di alcuni del rito ordinario e, più Pt_4
precisamente, nel procedimento iscritto ai nn. 334/09 e 469/09 R.G.T. nei confronti di CP_4
e , entrambi imputati di estorsione in concorso, aggravata dal metodo
[...] Persona_1
mafioso e dall'agevolazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra, il Tribunale di RM, con sentenza n. 273 del 21.01.2010, aveva condannato i suddetti imputati alle pene di legge e al pagamento di una provvisionale di euro 20.000,00 in suo favore e, pertanto, conformemente agli artt.
4 e 5 della Legge n. 512/99, il aveva presentato formale istanza di accesso al fondo di Pt_1
rotazione, presso gli uffici della Prefettura di RM per l'erogazione della somma di euro
20.000,00, così come riconosciuta in sentenza a titolo di provvisionale, ma , tuttavia, con delibera ministeriale n. 468 del 17.11.2011 il , dopo aver comunicato all'istante i motivi Controparte_3
ostativi, accoglieva parzialmente, per le sole spese legali, l'istanza negando l'ulteriore somma di euro
20.000,00, in quanto precedentemente riconosciuta ed erogata;
assumeva il la illegittimità della suddetta delibera ministeriale e , chiedeva il riconoscimento Pt_1
del diritto ad ottenere il pagamento dell'importo liquidato in suo favore dalla suindicata sentenza.
A giudizio del primo giudice la P.A. aveva correttamente esercitato il suo compito interpretativo della normativa in oggetto non compiendo alcuna valutazione discrezionale in ordine a quanto richiesto dal ed aveva correttamente affermato che, in virtù della solidarietà passiva esistente tra gli Pt_1
autori dei reati di cui ai citati procedimenti penali, non competeva al la somma richiesta al Pt_1
fondo di rotazione, corrispondente alla provisionale di euro 20.000,00 disposta in suo favore al
Tribunale di RM, con sentenza n. 273 del 21.01.2010.
La tesi della difesa del , si basa sostanzialmente su una interpretazione letterale dell'art. 4 della Pt_1
l. n. 512/1999 che prevede “il diritto” di acceso al Fondo da parte di colui che, costituitosi parte civile, ha ottenuto sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni a carico degli imputati di reati commessi al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso o con metodo mafioso, come nella specie avvenuto.
Come rilevato dal appellante, la detta norma va però letta e interpretata alla luce dei principi CP_1
dell'ordinamento in materia di risarcimento del danno e nella specie del divieto di duplicazione della medesima posta risarcitoria. 19
Sul punto va sottolineato che Il con le sentenze del GUP ha già ottenuto il risarcimento Pt_1
dell'integrale danno subito dal già menzionato fatto di reato che non può duplicarsi di certo per la ragione della pluralità di correi, trattandosi, appunto, di un “unico fatto” valutato nella sua globalità fonte di un “unico danno”.
La presenza, infatti, di più responsabili del fatto illecito, per il disposto dell'art. 2055 c.c., determina la responsabilità solidale tra loro, e il diverso apporto fornito da ciascuna condotta rileva solo ai fini del regresso interno che può esercitare il condebitore che ha pagato nei confronti degli altri responsabili, ma non può di certo portare ad una pluralità di illeciti.
È, poi, da escludere che la solidarietà tra i correi rispetto l'unico illecito commesso venga meno nell'ipotesi di separazione dei giudizi a carico dei coimputati: la solidarietà, infatti, attiene al fatto ed alle condotte concorsuali e non di certo al numero dei giudizi attraverso cui è stata affermata la responsabilità dei correi.
Anche l'art. 187 c.p., come rilevato dal appellante, statuisce peraltro la responsabilità CP_1
solidale dei condannati per uno stesso reato, prescindendo dal fatto che la condanna sia contestuale o pronunciata all'esito di più giudizi;
ed a tale articolo nel diritto civile corrisponde come già detto, con portata peraltro ancor più estesa, l'art. 2055 c.c.
A fronte, quindi, dell'unicità del fatto illecito subito, integralmente risarcito dal GUP con la sentenza sopra citata, alcun ulteriore pregiudizio separatamente liquidabile può vantare il , sicché Pt_1
correttamente, con riferimento alla sentenza pronunciata dal Tribunale nei confronti dei , CP_4
è stato ammesso al Fondo solo per le spese di lite di costituzione di parte civile.
In definitiva, il disposto dell'art. 4 della l. n. 512 del 1999, interpretato alla luce dei principi cardini dell'ordinamento, non consente alle vittime di mafia, in ragione della presenza di più sentenze che liquidano ripetutamente il medesimo pregiudizio per lo stesso fatto criminoso, di poter accedere al fondo per ottenere più risarcimenti per il medesimo fatto di reato seppur commesso da più correi in concorso tra loro.
In altri termini è da escludere l'accesso al fondo per ottenere un risarcimento superiore a quello ottenibile, in virtù delle sentenze di condanna, dai responsabili dell'illecito che, ai sensi dell'art. 1306
c.c., possono opporre al creditore la sentenza pronunciata nei confronti degli altri debitori.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha rigettato la domanda proposta da nei Parte_1
confronti del . Controparte_6 20
Tenuto conto della particolare complessità giuridica delle questioni trattate e dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia, appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte , rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e dei reati intenzionali violenti avverso Controparte_7
l'ordinanza resa in data 3/11.02.2020 dal Tribunale di RM.
Compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in RM nella camera di consiglio della I sezione civile il 2 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di RM, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 761/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 16 gennaio 2025, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in atti dall'avv. Fabrizio Gelardi presso lo studio di quest'ultimo sito a RM
, via Catania n. 15, per procura in atti
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro tempore (c.f. ), rappresentato e difeso
[...] CP_2 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale di RM, presso i cui uffici, siti in RM, via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza in data 3/11.02.2020, il Tribunale di RM rigettava il ricorso proposto da Pt_1
nei confronti del
[...] Controparte_3
e compensava tra le parti le spese di lite .
[...]
Esponeva il primo giudice che: il si era costituito parte civile innanzi al G.U.P. presso il Tribunale di RM nel Pt_1
procedimento penale iscritto al n. 800269/08 R.G. GIP nei confronti di Parte_2 Parte_3
e imputati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e
[...] Parte_4
dall'agevolazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra e che il predetto giudice , con sentenza n.
791 del 16.07.2009, aveva condannato i suddetti imputati alle pene di legge e al risarcimento dei danni quantificati in euro 53.800,00 in suo favore e che, in seguito alla proposizione dell'istanza per l'accesso al Fondo di rotazione, il solidarietà, con delibera n. 86 del 18.02.2011, CP_3
verificato positivamente il possesso in capo al dei requisiti soggettivi ed oggettivi ex art. 4 l. Pt_1
512/199 per l'accesso al Fondo nonché l'insussistenza di motivi ostativi alla erogazione delle somme, aveva disposto in suo favore il pagamento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno;
il risultava costituito parte civile in altro procedimento penale, celebrato a carico di diversi Pt_1
imputati per i reati da costoro commessi in concorso fra loro e con i predetti e Pt_2 Pt_3
, ma giudicati separatamente in ragione della scelta da parte di alcuni del rito ordinario e, più Pt_4
precisamente, nel procedimento iscritto ai nn. 334/09 e 469/09 R.G.T. nei confronti di CP_4
e , entrambi imputati di estorsione in concorso, aggravata dal metodo
[...] Persona_1
mafioso e dall'agevolazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra:
il Tribunale di RM, con sentenza n. 273 del 21.01.2010, aveva condannato Controparte_4
e alle pene di legge e al pagamento di una provvisionale di euro 20.000,00 in Persona_1
favore del e, pertanto, conformemente agli artt. 4 e 5 della Legge n. 512/99, il aveva Pt_1 Pt_1
presentato formale istanza di accesso al fondo di rotazione, presso gli uffici della Prefettura di
RM per l'erogazione della somma di euro 20.000,00, così come riconosciuta in sentenza a titolo di provvisionale, ma , tuttavia, con delibera ministeriale n. 468 del 17.11.2011 il CP_3
, dopo aver comunicato all'istante i motivi ostativi, accoglieva parzialmente, per le sole
[...]
spese legali, l'istanza negando l'ulteriore somma di euro 20.000,00, in quanto precedentemente riconosciuta ed erogata;
4
assumeva il la illegittimità della suddetta delibera ministeriale e chiedeva il riconoscimento Pt_1
del diritto ad ottenere il pagamento dell'importo liquidato in suo favore dalla suindicata sentenza.
Esponeva altresì che: sulla base delle sentenze indicate e della documentazione versata in atti, non poteva discutersi della sussistenza dei presupposti oggettivamente posti dalla normativa vigente per l'accesso al
[...]
e non contestata, altresì, Controparte_5
era la circostanza che la fattispecie per cui è causa non ricadeva in alcuna delle preclusioni tassativamente poste dalla l. 512/1999 e che , parimenti , sulla base delle sentenze s indicate e della documentazione versata in atti, non poteva discutersi della sussistenza in capo al dei Pt_1
presupposti oggettivamente posti dalla normativa vigente per l'accesso al
[...]
e non contestata,era , altresì, la circostanza Controparte_5
che la fattispecie per cui è causa non ricadeva in alcuna delle preclusioni tassativamente poste dalla l. 512/1999 e parimenti incontestata era, poi, la configurazione in termini di diritto soggettivo della posizione del all'accesso al Fondo, occorrendo invece verificare se era legittimo Pt_1
l'orientamento del Comitato che riteneva che qualora erano state pronunciate diverse sentenze con riti diversi, ognuna contenente una condanna risarcitoria o provvisionale in favore della parte civile, andava riconosciuta alla parte civile il diritto di accedere al fondo per la sola condanna o provvisionale di maggiore consistenza.
Affermava il primo giudice che:
nel caso di specie, considerato che la P.A. aveva fondato la propria interpretazione sulla lettura sistematica e teleologica della l. 512/1999 alla luce degli artt. 187 c.p. e 539 c.p.p., non poteva ritenersi che si era in presenza dell'esercizio di un potere discrezionale diretto ad effettuare delle valutazioni di merito, quanto piuttosto si era in presenza di un'attività interpretativa volta alla corretta applicazione della norma, alla luce dei principi e delle regole proprie del processo penale;
l' attività interpretativa della P.A. non aveva portata innovativa rispetto alle norme di cui alla l.
512/1999, ma conseguiva ad un legittimo e doveroso esame congiunto delle suindicate norme e di quelle che regolavano la pronuncia del giudice penale sulle statuizioni civili, per cui nello specifico, occorreva individuare i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato penale che conteneva una condanna, in favore della parte civile, al risarcimento del danno o ad una provvisionale e, al riguardo,osservava che l'art. 187 c.p. disponeva che “i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale”; 5
dalla lettura dell'art. 187 c.p. si evinceva, dunque, che presupposto per la solidarietà era l'unicità del reato e non anche l'unicità della condanna o il simultaneus processus in quanto il legislatore non richiedeva che la penale responsabilità dei coautori dell'illecito fosse giudicata nel medesimo processo, ma si limitava a configurare le obbligazioni ex delicto come solidali, al fine di rafforzare la garanzia per il danneggiato e, pertanto, l'obbligazione risarcitoria conseguente alla commissione di un reato era unica nei confronti del creditore, senza che fosse attribuito alcun rilievo ai rapporti interni tra i debitori;
non poteva condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui il giudice penale procedeva alla quantificazione del danno avuto riguardo alle singole condotte, al nesso di causalità e al contributo di ogni coautore del reato e a medesime conclusioni era giunta la giurisprudenza nell'affermare che “la condanna al risarcimento del danno causato dal reato, ove si sia in presenza di più autori del fatto alcuni dei quali rimasti ignoti, va pronunciata per l'intero nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, in forza del vincolo di solidarietà passiva per l'obbligo risarcitorio da fatto illecito ex art. 2055 c.c., ed è pertanto illegittima la decisione di frazionare pro quota, in misura percentuale, la responsabilità risarcitoria”, con la conseguenza che il giudice penale valutava, ai fini del riconoscimento di un danno risarcibile, il reato considerato nel suo complesso, come medesimo fatto dannoso ex art. 2055 c.c. ed era indubbio, quindi, che nel procedere alla valutazione del danno il giudice considerava come evento dannoso l'intero reato, anche quando era stato commesso da più soggetti in concorso tra loro;
non era giuridicamente fondata la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui i diversi giudici avrebbero giudicato fatti differenti penalmente rilevanti, ovvero diverse condotte di più soggetti in quanto le eventuali difformità tra le somme liquidate a favore della parte civile in sentenze diverse, non erano determinate dal frazionamento del credito della parte civile in relazione al quantum di responsabilità addebitabile a ciascuno dei coautori del reato ma piuttosto conseguivano al differente quadro probatorio raggiunto in sede processuale ed, invero, sia nelle ipotesi di condanna al risarcimento del danno, sia nelle ipotesi di condanna ad una provvisionale, conformemente agli art. 538 e 539 c.p.p., il giudice provvedeva, rispettivamente, alla liquidazione dell'intero danno ovvero alla liquidazione del danno nei limiti del quantum per cui riteneva raggiunta la prova;
era da condividere l'interpretazione della l. 512/1999 assunta dal Comitato, alla luce degli artt. 187
c.p. e 539 c.p.p., in quanto la contraria tesi espressa dal ricorrente si poneva in contrasto con i principi 6
e le regole proprie del processo penale, traducendosi in un rischio di moltiplicazione del diritto risarcitorio per i danni sofferti dalla parte civile a causa di un unico evento criminoso;
non era condivisibile , altresì, la censura mossa dalla parte ricorrente secondo cui la verifica della circostanza che si trattava del medesimo reato posto in essere da più soggetti in concorso tra loro implicherebbe un'indagine nel merito della decisione del giudice penale e quindi l'esercizio di un potere discrezionale in quanto doveva ritenersi che qualora la suddetta circostanza emergeva, ictu oculi, dalla lettura dei capi d'imputazione delle diverse sentenze opposte al Fondo dalla parte civile, non era necessaria alcuna attività valutativa circa le pronunce del giudice penale ed i fatti oggetto del processo;
l'interpretazione della l. 512/1999 accolta dal non determinava alcun pregiudizio in capo CP_3
alla persona danneggiata costituitasi parte civile considerato che la stessa, a seguito del riconoscimento di una provvisionale, poteva rivolgersi al giudice civile, ovvero in caso di condanna risarcitoria del giudice penale poteva impugnare la sentenza, per vedersi riconosciuto il maggior danno che ritenesse non essere stato accertato e l'eventuale riconoscimento di un maggior danno sarebbe certamente opponibile al . CP_3
Affermava il Tribunale, quindi, , quindi, che, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi enunciati dal ricorrente, doveva ritenersi la legittimità del diniego di accesso al Fondo in parola, dovendosi ritenere che l'interpretazione seguita dal Comitato era conforme al diritto e non si traduceva in esercizio di potere discrezionale , e, conseguentemente, la domanda del ricorrente andava rigettata.
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello affermando che era erronea in Parte_1
ordine alla ritenuta sussistenza di una legittima attività interpretativa della l. 512/1999 ad opera della
P.A..
Invero il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto dell'unanime, costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la P.A. è priva di ogni potestà discrezionale, dunque valutativa, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità delle somme richieste dalla parte civile.
Anche la giurisprudenza amministrativa era costante nell'affermare che era preclusa alla P.A ogni potestà valutativa circa l'entità della somma da erogare ex l. 512/1999 .
L'ordinanza appellata si poneva anche in contrasto con la giurisprudenza dello stesso Tribunale di
RM che, in più occasioni ed in fattispecie identiche a quella per cui oggi è causa, aveva 7
condannato il al pagamento delle somme in favore della vittima, già costituitosi Controparte_1
parte civile contro i propri estortori al pari del sig. . Pt_1
Pertanto, era ingiusta la conclusione cui perveniva il Giudice di prime cure allorquando qualificava come attività interpretativa della l. 512/1999 quella che, pacificamente, era invece attività discrezionale di valutazione delle pronunce penali e di revisione del quantum risarcitorio liquidato dall'Autorità giudiziaria penale alla parte civile.
L'errore in cui incorreva il Giudice nella ordinanza impugnata era ancor più evidente a pag. 5 del provvedimento laddove si leggeva: ”Nello specifico occorre individuare i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato penale che contenga una condanna, in favore della parte civile, al risarcimento del danno o ad una provvisionale”.
Invero, l'analisi del giudicato da parte della P.A. si traduceva imperscrutabilmente in una valutazione dei presupposti di erogabilità delle somme, oggetto di istanza di accesso al Fondo, operazione, questa, non consentita dalla l. 512/1999 poiché la stessa non conteneva nessun riferimento, nemmeno implicito, a pretesi poteri della P.A. di interpretazione del giudicato penale (la cui intangibilità verrebbe diversamente violata), delle condotte dei soggetti condannati per mafia, della congruità delle poste risarcitorie riconosciute in favore delle vittime.
A tal proposito ricordava che la Suprema Corte, differenziando le previsioni di cui alla l. 302/1990 e quelle di cui alla l. 512/1999, aveva chiarito che il dubbio circa il carattere valutativo dei presupposti di accesso al beneficio non potevano porsi nemmeno rispetto alla Legge del 1999 in ragione della sua formulazione più restrittiva (art. 4: Hanno diritto di accesso al entro i limiti delle disponibilità CP_5
finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore e' stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre
1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (…); art. 6: La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 5 e' disposta con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica: a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;
Anche prescindendo dai superiori rilievi, il Giudice di prime cure aveva errato anche perché aveva ritenuto apoditticamente (e senza nulla motivare sul punto) che nella odierna fattispecie ricorreva l'ipotesi di uno “stesso fatto criminoso”, di una “medesima tipologia di danno” e di un “concorso tra imputati”. 8
Simili presupposti logico-giuridici erano errati e, in ogni caso, non risultavano in alcun modo provati dalla P.A.
Inoltre il Tribunale aveva affermato che la P.A. aveva legittimamente fondato la propria interpretazione sulla lettura sistematica della l. 512/1999 alla luce degli artt. 187 c.p. e 539 c.p.p.
Sul punto rilevava che, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l'interpretazione condotta dal , anche ove la stessa non si sostanziasse in attività valutativa e Controparte_1
discrezionale era in palese contrasto con la ratio e lo spirito della legge in commento.
Ed infatti, “la fattispecie dell'obbligazione posta a carico dello Stato dalla legge 512/99 integrava invero una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, volta a fare almeno in parte fronte alle conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprorevolezza, quali appunto quelli di tipo mafioso: e la vittima vantava in proposito verso la P.A. un autentico diritto soggettivo, ogni qualvolta erano integrati i requisiti descritti dalla disciplina, essendo escluso in capo alla P.A. ogni potere di autonoma valutazione dei presupposti oggettivi di derogabilità.
La fattispecie di diritto pubblico così prevista si articolava: in primo luogo, sull'accertamento giudiziale del diritto al risarcimento del danno derivante da un reato di tipo mafioso (art. 5, co. 4, l.
n. 512/99); in secondo luogo, sull'accertamento amministrativo dei requisiti di moralità dei pretendenti alle erogazioni (in virtù del sopravvenuto art. 4, co. 3 ss., L. n. 512/99).
La peculiarità dell'obbligazione in esame in relazione alla sua funzione ed al suo presupposto consentiva di ricostruirla come concorrente con quella dell'autore del reato, ma propria dello Stato, a seguito di una discrezionale valutazione legislativa della necessaria maggiore effettività possibile della tutela almeno solo risarcitoria dei diritti – sovente fondamentali anche secondo la definizione della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, attesa la natura dei reati – alle vittime di quei reati in quanto particolarmente riprovevoli, quale forma complementare di contrasto a questi ultimi, oggetto di un sempre più intenso impegno repressivo e preventivo da parte delle pubbliche Autorità, reso palese dallo sviluppo della legislazione soprattutto a far tempo dal 1982. Su questa premessa, poteva concludersi che lo Stato, erogando i benefici o comunque le somme previste a favore delle vittime dalla legge 512/99, non estingueva un debito altrui, ma pagava un debito proprio, il principale fatto costitutivo del quale era la condanna definitiva già pronunciata in altra sede nei confronti di un autore di quei reati ed in favore di altro soggetto ivi univocamente definito vittima di quelli, debito 9
proprio dello Stato al contempo definibile come coesistente con l'obbligazione risarcitoria primaria gravante sul condannato autore del fatto illecito.
L'autonomia funzionale tra le due obbligazioni permaneva, benchè la loro stretta interrelazione genetica comportava che l'adempimento dell'una integrava un fatto estintivo del diritto cui corrispondeva l'altra.
In tal senso, la Suprema Corte aveva enunciato il seguente principio di diritto: “in materia di erogazioni previste dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512 (e successive modifiche ed integrazioni), alle vittime di reati di tipo mafioso, l'eccezionalità del disvalore del fatto costitutivo del diritto al risarcimento comporta l'assunzione in proprio da parte dello Stato di un'obbligazione solidaristica volta ad attenuarne le conseguenze negative per la vittima con la corresponsione di una somma a titolo ed in conto del risarcimento dovuto .
Dalle superiori argomentazioni discendeva che:
- la normativa dettata dalla l. 512/1999 aveva carattere di specialità ed eccezionalità, prevedendo, in conseguenza della natura dei reati in considerazione, che lo Stato assumeva su di sé l'obbligazione risarcitoria altrui;
- in ragione della ratio sottesa e della loro stringente formulazione, le norme in commento non potevano giammai essere lette in senso limitativo del diritto della vittima ad ottenere un ristoro dei danni patiti;
- al più, sarebbe stata legittima una interpretazione delle disposizioni della l. 512/1999 in combinato disposto con gli artt. 187 c.p. e 539 c.p.p. in senso estensivo del vincolo solidaristico tra condannati in processi separati e non limitativo del diritto al risarcimento della parte civile (che nessun controllo esercitava sulla scelta dei riti compiuta dagli imputati); la P.A., in ragione della autonomia dell'obbligazione assunta e delle prescrizioni della l. 512/1999, non poteva spiegare valutazioni, eccezioni e difese che sarebbero proprie degli imputati;
- i dinieghi opposti all'appellante rischiavano, di fatto, di vanificare l'attività giudiziaria compiuta in sede penale e la sua stessa costituzione di parte civile.
In ottemperanza al disposto di cui all'art. 342, primo comma, n. 1, seconda parte c.p.c., andava riformata la sentenza appellata, , come segue: “In riforma della ordinanza impugnata, ed in accoglimento del primo motivo di impugnazione proposto, ritenuti sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla l. 512/1999, non ricorrendo nessuna delle fattispecie che precluderebbero, ai sensi della citata legge, la fruizione del beneficio da parte dell'odierno appellante ed essendo 10
preclusa alla P.A. ogni attività valutativa circa la entità della somma da liquidare, la domanda del va accolta”. Parte_1
Era errata l'ordinanza sulla interpretazione delle disposizioni della l. 512/1999 alla luce degli artt.
187 c.p., 539 c.p.p. e 2055 c.c.
Invero la pronuncia appellata era il frutto di una lettura distorsiva e macroscopicamente errata delle disposizioni in materia di solidarietà tra soggetti responsabili di un fatto illecito commesso in concorso.
Il Tribunale aveva del tutto travisato il senso dell'art. 187 c.p. al fine di affermare l'esistenza della solidarietà tra imputati, giudicati da diverse Autorità Giudiziarie e tutti condannati al risarcimento dei danni in favore dell'appellante.
Tale concezione della solidarietà, proprio perché estesa illegittimamente all'ipotesi di imputati separatamente giudicati per le diverse scelte del rito e condannati da diverse Autorità Giudiziarie per la commissione di un reato commesso in concorso, si poneva al di fuori della esegesi e del fondamento dell'istituto previsto dall'art. 187 c.p..
A tal proposito, infatti, l'art. 187 c.p. disponeva che “i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale”. Dalla lettura della norma si evinceva, dunque, che presupposto per la solidarietà sia l'unicità del reato e non anche l'unicità della condanna o il simultaneus processus”. Era quindi evidente la violazione di legge, rectius del disposto dell'art. 187 c.p., laddove non si considerava che il Legislatore aveva fatto riferimento all'obbligazione in solido cui sono tenuti tutti i condannati per uno stesso reato soltanto quando gli stessi imputati sono giudicati da uno stesso Giudice.
La locuzione “i condannati per uno stesso reato” era da interpretarsi indubbiamente come riferita soltanto ai condannati per uno stesso reato, giudicati dalla medesima Autorità Giurisdizionale.
La solidarietà passiva, quindi, era da intendersi soltanto internamente, tra tutti i condannati giudicati da uno stesso Giudice e non estesa senza limiti a condanne pronunciate da altri Giudici a carico di altri concorrenti nel reato processati separatamente per la diversa scelta del rito.
A ciò si aggiungeva - come già eccepito in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - che alla previsione dell'art. 187 c.p. (“i condannati per uno stesso reato”) deve essere attribuito il significato di
“condannati per uno stesso titolo di reato in un medesimo processo penale” con la conseguenza che due o più soggetti ben potrebbero essere condannati per lo stesso titolo di reato commesso in concorso 11
tra loro da diversi Organi Giudicanti, che potevano individuare diverse poste risarcitorie (come nel caso in oggetto) poiché diversi erano stati i ruoli, le condotte e gli stati soggettivi degli imputati.
Ed invero, a tal proposito il Giudice di prime cure aveva del tutto travisato il senso dell'art. 187 c.p. non percependo che di “condannati per un unico reato” non trattasi, poiché è differente l'apporto sostanziale delle condotte di ciascuno degli imputati e conseguentemente il loro disvalore sociale.
Invero lo stesso nel corso del procedimento penale (anche mettendo in pericolo la propria Pt_1
incolumità) aveva riconosciuto durante l'incidente probatorio i propri estortori ( , e Pt_4 Pt_2 [...]
) in coloro che, materialmente, chiedevano la “messa a posto”, additandoli all'Autorità Pt_3
Giudiziaria.
Ebbene, la condotta di tali soggetti, certamente, risultava differente da quella degli altri imputati (
[...]
e ) i quali, invece, erano stati condannati quali mandanti del reato Controparte_4 Persona_1
di estorsione ai danni dell'odierno appellante.
Era evidente come nel caso di specie ci si trovava di fronte ad autori di singoli episodi criminosi condannati per di più con due diverse sentenze e che pertanto non valeva in alcun modo nessun tipo di solidarietà tra gli stessi.
La diversità di quantificazione dei danni era stata determinata dalla diversità dei danni, o più precisamente dalla diversità delle condotte e dei ruoli assunti da imputati giudicati con riti diversi, ovvero ancora dalla diversità dei reati intesi come fatti criminosi.
L'illogicità e l'erroneità nell'estendere la solidarietà prevista dall'art. 187 c.p. anche ad ipotesi in cui vi erano diverse sentenze emesse a carico di imputati che avevano agito in concorso tra loro, si manifestava maggiormente laddove si considerava che la condanna al risarcimento di €. 53.800,00 disposta dal Giudice dell'Udienza Preliminare in data 16.07.2009 non poteva ricomprendere la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno dalla sentenza emessa dalla Sez. II penale del
Tribunale in un momento successivo, in data 21.01.2010 , sia per motivi cronologici, sia perché il
Giudice dell'Udienza Preliminare che aveva determinato la somma maggiore non aveva valutato le condotte criminose poste in essere dagli imputati giudicati successivamente e da un altro Organo
Giudiziario.
Anche il richiamo del Giudice di prime cure al precedente di Cass. Pen. n. 16998/06 secondo cui “la condanna al risarcimento del danno causato dal reato, ove si sia in presenza di più autori del fatto alcuni dei quali rimasti ignoti, va pronunciata per l'intero nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, in forza del vincolo di solidarietà passiva per l'obbligo risarcitorio da fatto illecito ex art. 12
2055 c.c., ed è pertanto illegittima la decisione di frazionare pro quota, in misura percentuale, la responsabilità risarcitoria” era inconducente rispetto al caso che ci occupa sia perché nelle sentenze prodotte non vi era alcun riferimento ad autori rimasti ignoti – il . aveva riconosciuto i propri Pt_1
estortori già durante l'incidente probatorio - sia perché nessun illegittimo frazionamento pro quota era stato operato dai diversi Giudici che avevano condannato i responsabili delle estorsioni ai danni dell'appellante in diversi procedimenti penali.
L'erroneità del ragionamento condotto dal Giudice di prime cure era confermata da un ulteriore rilievo.
L'art. 2055 c.c., nel prevedere che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, richiama l'art. 1294 c.c. in punto di solidarietà tra condebitori.
Tale ultima disposizione stabilisce che “I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”.
Nella specie era palese che doveva escludersi una solidarietà complessiva tra tutti i responsabili delle estorsioni ai danni dell'appellante poiché dai titoli (sentenze nn. 791/2009 e 273/2010) risultava una solidarietà solo tra i soggetti giudicati nel medesimo processo.
In ogni caso, una interpretazione dell'art. 187 c.p. coerente con la ratio e le finalità della l. 512/1999 avrebbe, al più, potuto condurre all'assurdo di ritenere, ad esempio, responsabili in solido i condannati
, e (giudicati con rito abbreviato) per i danni arrecati dalle condotte dei Pt_4 Pt_2 Pt_3
condannati (processati con rito ordinario), così da Controparte_4 Persona_1
riconoscere alla vittima l'integrale valore delle poste liquidate in sede penale, e non nel senso di concludere che all'appellante spettava solo uno dei risarcimenti riconosciuti dall'Autorità giudiziaria penale.
La criticità del ragionamento adottato dalla P.A. si appalesava maggiormente allorquando la stessa, in seno alla delibera impugnata, affermava che “il pagamento sia del risarcimento che della provvisionale disposti per lo stesso danno comporterebbe la corresponsione di una somma di importo superiore a quella liquidata in ciascuna delle cennate sentenze”.
La circostanza, cioè, di prescindere dalle risultanze dei processi penali, consentendo alla P.A. revisioni incontrollate dei risarcimenti, non poteva che condurre all'incertezza nella applicazione di una normativa che - è bene ricordarlo - era posta a tutela, garanzia ed effettivo sostegno delle vittime dei reati di tipo mafioso. 13
Il Giudice di primo grado, dunque, aveva erroneamente ritenuto come illegittimamente frazionate e/o duplicate poste risarcitorie che erano state, invece, correttamente riconosciute da diversi Organi
Giudiziari, che avevano condannato diversi imputati per i diversi ruoli nella commissione delle estorsioni in danno del . Pt_1
Sostenere una solidarietà tra tutti gli imputati (sebbene giudicati separatamente nel tempo) per farne da ciò discendere che spettava solo uno dei risarcimenti riconosciuti in sede penale, significava ledere gli interessi della vittima di reato e, soprattutto, stravolgere la finalità solidaristica della l. 512/99 e la qualifica di “diritto soggettivo” in capo al soggetto destinatario di estorsione mafiosa;
la posizione di diritto soggettivo, così come affermato dalla Giurisprudenza costante sul punto, non ammetteva interpretazioni o autonomi poteri di valutazione della P.A. (ma anche del Giudice civile) dei fatti per come accertati in sede penale con sentenze passate in giudicato.
Manifestamente infondata e non aderente alla realtà delle pronunce era, poi, la parte della decisione in cui veniva sostenuto che “Le eventuali difformità tra le somme liquidate a favore della parte civile in pronunce diverse, difatti, non sono determinate dal frazionamento del credito della parte civile in relazione al quantum di responsabilità addebitabile a ciascuno dei coautori del reato;
piuttosto conseguono al differente quadro probatorio raggiunto in sede processuale. Invero, sia nelle ipotesi di condanna al risarcimento del danno sia nelle ipotesi di condanna ad una provvisionale, conformemente agli art. 538 e 539 c.p.p., il giudice provvede, rispettivamente, alla liquidazione dell'intero danno ovvero alla liquidazione dello stesso nei limiti del quantum per cui ritiene raggiunta la prova”.
Il richiamo alla “diversità del quadro probatorio” come causa di “difformità tra somme liquidate in pronunce diverse” era erroneo.
Infatti, pareva opportuno sottolineare come, a seguito del giudizio abbreviato, all'appellante era stato riconosciuto il risarcimento dei danni mentre con sentenza emessa a seguito del giudizio ordinario gli
è stata riconosciuta la somma di €. 20.000,00 a titolo di provvisionale, per cui la diversità dei vari risarcimenti riconosciuti all'appellante discendeva semplicemente dalla valutazione operata dalle due
Autorità Giudiziarie delle diverse condotte e dei diversi stati soggettivi dei responsabili dei reati.
Ogni Giudice, quindi, all'esito di ogni processo penale, aveva correttamente considerato solidalmente obbligati al risarcimento soltanto gli imputati dallo Stesso giudicati, e quantificato i danni sulla base della compromissione dei diritti della parte civile a causa delle condotte degli imputati in quel momento giudicati. 14
Inconducente, infine, era il richiamo alla previsione della liquidazione per l'intero o nei limiti del quantum per cui si ritiene raggiunta la prova, poiché tale previsione veniva utilizzata dal Giudice, ancora una volta, per costruire un concetto di solidarietà “esterna” non prevista dal diritto penale sostanziale e processuale. La legittima e normale quantificazione parziale dei danni nel caso in cui il
Giudicante penale ritenga non raggiunta la prova della loro completa quantificazione era istituto diverso rispetto alla questione della diversità della quantificazione dei danni così come effettuata da
Giudici diversi a carico di imputati giudicati e condannati separatamente.
Era evidente il tentativo mal riuscito di dare un improbabile fondamento giuridico alla errata teoria della solidarietà passiva tra soggetti condannati in diversi processi penali per lo stesso reato commesso in concorso tra loro e giudicato da diverse Autorità Giudiziarie per diverse scelte dei riti processuali.
In ottemperanza al disposto di cui all'art. 342, primo comma, n. 1, seconda parte c.p.c., chiedeva pertanto la riforma dell'ordinanza appellata, secondo le argomentazioni testè esposte, come segue:
“In riforma della ordinanza impugnata ed in accoglimento del secondo motivo di impugnazione proposto, dichiara illegittimo il diniego alla istanza di accesso al Controparte_5
, formulato dalla P.A. con la delibera n. 468 del 17.11.2011 e per
[...]
l'effetto accoglie la richiesta avanzata dal sul presupposto che il è Pt_1 Controparte_3
tenuto soltanto a verificare la ricorrenza dei presupposti normativi per l'accesso al fondo - nella specie non contestati dalle parti - non potendo effettuare una valutazione discrezionale in ordine al quantum liquidato sulla scorta di valutazioni di diritto penale in ordine alla unicità dell'accertato “fatto criminoso”.
Il Tribunale aveva altresì ritenuto, erroneamente, che:
“In virtù di quanto fin qui osservato, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi enunziati dall'odierno ricorrente, deve ritenersi la legittimità del diniego di accesso del ricorrente al Fondo in parola, dovendosi ritenere che l'interpretazione seguita dal Comitato è conforme al diritto e non si traduce in esercizio di potere discrezionale”.
Ed invero, il Giudice di prime cure aveva totalmente ignorato le argomentazioni spiegate dal ricorrente in punto di “motivazione” della delibera amministrativa di cui si chiedeva la disapplicazione.
Sul punto ricordava che nella delibera n. 468 del 17.11.2011, la P.A. aveva richiamato il parere del
15.7.2011, reso dall'Avvocatura Generale secondo il quale “dinanzi ad una pluralità di sentenze, 15
ciascuna assistita dalla liquidazione di una favorevoli alle vittime costituite parti civili in procedimenti penali diversi ma per lo stesso fatto criminoso e per la medesima tipologia di danno, nei confronti di imputati diversi che abbiano agito in concorso tra loro ha confermato la prassi di disporre il pagamento di una sola provvisionale, quella di maggior consistenza, sull'assunto che l'art 539 c.p.p., secondo comma, attribuisca tale ristoro alla parte civile che ne faccia richiesta ed a carico dell'imputato, nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova.” (v. p. 2 delibera);
Il aveva dunque argomentato il diniego in adesione ad un ragionamento Controparte_1
(quello suffragato da parere dell'Avvocatura Generale dello Stato) che era riferito a fattispecie del tutto diversa da quella del caso concreto.
Invero, l'iter argomentativo dell'Avvocatura Generale dello Stato, era palesemente inapplicabile alla fattispecie in oggetto per l'ovvia ragione che ci si trovava dinanzi alla statuizione non di due provvisionali, bensì alla condanna al risarcimento del danno nel processo celebrato innanzi al GUP e alla successiva condanna al pagamento di una provvisionale statuita nel procedimento ordinario.
Anche di tali argomentazioni il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto ai fini dell'accoglimento delle domande del sig. . Parte_1
Il –Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati Controparte_1
intenzionali violenti si costituiva in giudizio esponendo che il gravame proposto non meritava accoglimento, avendo l'ordinanza impugnata fatto corretto uso dei principi valevoli per la res controversa e avendo adeguatamente motivato i passaggi salienti.
Come già ampiamente dedotto in infatti, la delibera impugnata (n° 468 del 17/11/2011) Parte_5
era stata adottata legittimamente dal , che aveva deciso di accogliere parzialmente la CP_3
domanda di accesso al Fondo limitatamente alla rifusione delle sole spese processuali e di rigettare la richiesta di pagamento della provvisionale di € 20.000,00, liquidata dal Tribunale di RM con sentenza n° 273/2010 del 21/01/2010, essendo, per lo stesso danno,già stata corrisposta al la Pt_1
somma superiore di € 53.800,00 a titolo di risarcimento con delibera n° 86 dell'8.02.2011 in relazione alla sentenza n° 791/2009 del 16/07/2009, emessa dal GUP presso il Tribunale di RM.
Le argomentazioni contrarie dedotte in ricorso e reiterate in questa sede,volte a confermare la legittimità della richiesta, erano infondate, ancorché venga invocata la circostanza che la quantificazione dei danni era stata stabilita da due Autorità giudiziarie diverse che avevano individuato due poste risarcitorie diverse in quanto diversi sarebbero i ruoli, le condotte e gli stati soggettivi degli imputati. 16
Al contrario, entrambe le pretese afferivano allo stesso danno commesso da imputati che, sia pure giudicati in procedimenti penali separati, avevano agito in concorso tra loro. Le sentenze nn. 791/2009 del 16/7/2009 e 273 del 21/1/2010 erano state pronunciate in procedimenti penali separati, ma instaurati sostanzialmente per lo stesso fatto criminoso, riconducibile ad agenti diversi che tuttavia avevano agito inequivocabilmente in concorso.
L' orientamento seguito dal primo giudice conseguiva a regole normative che l'Amministrazione aveva pedissequamente applicato.
Invero, l'interpretazione sistematica e teleologica della L. 512/1999 alla luce degli artt. 187 c.p. e 539
c.p.p., non poteva che condurre ad affermare, come aveva fatto il Primo Giudice, la piena legittimità della decisione impugnata, frutto di “un legittimo e doveroso esame congiunto delle suindicate norme e di quelle che regolano la pronuncia del giudice penale sulle statuizioni civili”.
Al riguardo, come è noto, l'art. 187 c.p. disponeva che “i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale” ed era altrettanto noto che presupposto per la solidarietà era l'unicità del reato e non anche l'unicità della condanna o il simultaneus processus.
In altri termini, il legislatore non richiedeva che la penale responsabilità dei coautori dell'illecito sia giudicata nel medesimo processo, ma si limitava a configurare le obbligazioni ex delicto come solidali, al fine di rafforzare la garanzia per il danneggiato. Pertanto, l'obbligazione risarcitoria conseguente alla commissione di un reato era unica nei confronti del creditore, senza che sia attribuito alcun rilievo ai rapporti interni tra i debitori. Ciò, indubbiamente, costituiva il parametro per il giudice nella determinazione del danno da liquidare. Per lo stesso danno,era già stata corrisposta al la Pt_1
somma superiore di € 53.800,00 a titolo di risarcimento;
e ciò con delibera n° 86 dell'8.02.2011 in relazione alla sentenza n° 791/2009 del 16/07/2009, emessa dal GUP presso il Tribunale di RM.
Le argomentazioni contrarie dedotte in ricorso e reiterate in questa sede,volte a confermare la legittimità della richiesta, aerano infondate, ancorché venga invocata la circostanza che la quantificazione dei danni era stata stabilita da due Autorità giudiziarie diverse che avevano individuato due poste risarcitorie diverse in quanto diversi sarebbero i ruoli, le condotte e gli stati soggettivi degli imputati.
Al contrario, entrambe le pretese afferivano allo stesso danno commesso da imputati che, sia pure giudicati in procedimenti penali separati, avevano agito in concorso tra loro. Le sentenze nn. 791/2009 del 16/7/2009 e 273 del 21/1/2010 erano state pronunciate in procedimenti penali separati, ma 17
instaurati sostanzialmente per lo stesso fatto criminoso, riconducibile ad agenti diversi che tuttavia avevano agito inequivocabilmente in concorso.
Da qui,come osservato nella pronuncia impugnata “A fronte di più sentenze pronunciate in procedimenti penali separati, ma instaurati per il medesimo fatto criminoso, nei confronti di soggetti diversi che però hanno agito in concorso tra loro e per il medesimo danno, -ciò che frequentemente si verifica nelle ipotesi in cui il procedimento penale, a seguito di differenti scelte difensive da parte dei diversi imputati, pur se iniziato unitariamente, si conclude con diverse sentenze pronunciate secondo riti diversi, ognuna contenente una condanna risarcitoria o provvisionale in favore della parte civile -il Comitato segue l'orientamento di riconoscere alla parte civile il diritto di accedere al fondo per la sola condanna o provvisionale di maggiore consistenza”.
Tale orientamento seguiva ben note e peculiari regole normative che l'Amministrazione aveva pedissequamente applicato, come non aveva mancato di sottolineare il Primo Decidente.
Invero, l'interpretazione sistematica e teleologica della L. 512/1999, alla luce degli artt. 187 c.p. e
539 c.p.p., non poteva che condurre ad affermare, come aveva fatto il Primo Giudice, la piena legittimità della decisione impugnata, frutto di “un legittimo e doveroso esame congiunto delle suindicate norme e di quelle che regolano la pronuncia del giudice penale sulle statuizioni civili”.
Il 16 gennaio 2025, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivis
Stante la connessone i proposti motivi di appello vanno trattati congiuntamente.
E' pacifico, in punto di fatto che il si è costituito parte civile innanzi al G.U.P. presso il Pt_1
Tribunale di RM nel procedimento penale iscritto al n. 800269/08 R.G.GIP nei confronti di
[...]
e , imputati di estorsione aggravata dal metodo mafioso Pt_2 Parte_3 Parte_4
e dall'agevolazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra e che il predetto giudice , con sentenza n.
791 del 16.07.2009, ha condannato i suddetti imputati alle pene di legge e al risarcimento dei danni quantificati in euro 53.800,00 in suo favore dell'odierno ricorrente e che, in seguito alla proposizione dell'istanza per l'accesso al Fondo di rotazione, il Comitato di solidarietà, con delibera n. 86 del
18.02.2011, verificato positivamente il possesso in capo al dei requisiti soggettivi ed oggettivi Pt_1
ex art. 4 l. 512/199 per l'accesso al Fondo nonché l'insussistenza di motivi ostativi alla erogazione delle somme, aveva disposto in suo favore il pagamento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno. 18
Il risultava costituito parte civile in altro procedimento penale, celebrato a carico di diversi Pt_1
imputati per i reati da costoro commessi in concorso fra loro e con i predetti e Pt_2 Pt_3
, ma giudicati separatamente in ragione della scelta da parte di alcuni del rito ordinario e, più Pt_4
precisamente, nel procedimento iscritto ai nn. 334/09 e 469/09 R.G.T. nei confronti di CP_4
e , entrambi imputati di estorsione in concorso, aggravata dal metodo
[...] Persona_1
mafioso e dall'agevolazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra, il Tribunale di RM, con sentenza n. 273 del 21.01.2010, aveva condannato i suddetti imputati alle pene di legge e al pagamento di una provvisionale di euro 20.000,00 in suo favore e, pertanto, conformemente agli artt.
4 e 5 della Legge n. 512/99, il aveva presentato formale istanza di accesso al fondo di Pt_1
rotazione, presso gli uffici della Prefettura di RM per l'erogazione della somma di euro
20.000,00, così come riconosciuta in sentenza a titolo di provvisionale, ma , tuttavia, con delibera ministeriale n. 468 del 17.11.2011 il , dopo aver comunicato all'istante i motivi Controparte_3
ostativi, accoglieva parzialmente, per le sole spese legali, l'istanza negando l'ulteriore somma di euro
20.000,00, in quanto precedentemente riconosciuta ed erogata;
assumeva il la illegittimità della suddetta delibera ministeriale e , chiedeva il riconoscimento Pt_1
del diritto ad ottenere il pagamento dell'importo liquidato in suo favore dalla suindicata sentenza.
A giudizio del primo giudice la P.A. aveva correttamente esercitato il suo compito interpretativo della normativa in oggetto non compiendo alcuna valutazione discrezionale in ordine a quanto richiesto dal ed aveva correttamente affermato che, in virtù della solidarietà passiva esistente tra gli Pt_1
autori dei reati di cui ai citati procedimenti penali, non competeva al la somma richiesta al Pt_1
fondo di rotazione, corrispondente alla provisionale di euro 20.000,00 disposta in suo favore al
Tribunale di RM, con sentenza n. 273 del 21.01.2010.
La tesi della difesa del , si basa sostanzialmente su una interpretazione letterale dell'art. 4 della Pt_1
l. n. 512/1999 che prevede “il diritto” di acceso al Fondo da parte di colui che, costituitosi parte civile, ha ottenuto sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni a carico degli imputati di reati commessi al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso o con metodo mafioso, come nella specie avvenuto.
Come rilevato dal appellante, la detta norma va però letta e interpretata alla luce dei principi CP_1
dell'ordinamento in materia di risarcimento del danno e nella specie del divieto di duplicazione della medesima posta risarcitoria. 19
Sul punto va sottolineato che Il con le sentenze del GUP ha già ottenuto il risarcimento Pt_1
dell'integrale danno subito dal già menzionato fatto di reato che non può duplicarsi di certo per la ragione della pluralità di correi, trattandosi, appunto, di un “unico fatto” valutato nella sua globalità fonte di un “unico danno”.
La presenza, infatti, di più responsabili del fatto illecito, per il disposto dell'art. 2055 c.c., determina la responsabilità solidale tra loro, e il diverso apporto fornito da ciascuna condotta rileva solo ai fini del regresso interno che può esercitare il condebitore che ha pagato nei confronti degli altri responsabili, ma non può di certo portare ad una pluralità di illeciti.
È, poi, da escludere che la solidarietà tra i correi rispetto l'unico illecito commesso venga meno nell'ipotesi di separazione dei giudizi a carico dei coimputati: la solidarietà, infatti, attiene al fatto ed alle condotte concorsuali e non di certo al numero dei giudizi attraverso cui è stata affermata la responsabilità dei correi.
Anche l'art. 187 c.p., come rilevato dal appellante, statuisce peraltro la responsabilità CP_1
solidale dei condannati per uno stesso reato, prescindendo dal fatto che la condanna sia contestuale o pronunciata all'esito di più giudizi;
ed a tale articolo nel diritto civile corrisponde come già detto, con portata peraltro ancor più estesa, l'art. 2055 c.c.
A fronte, quindi, dell'unicità del fatto illecito subito, integralmente risarcito dal GUP con la sentenza sopra citata, alcun ulteriore pregiudizio separatamente liquidabile può vantare il , sicché Pt_1
correttamente, con riferimento alla sentenza pronunciata dal Tribunale nei confronti dei , CP_4
è stato ammesso al Fondo solo per le spese di lite di costituzione di parte civile.
In definitiva, il disposto dell'art. 4 della l. n. 512 del 1999, interpretato alla luce dei principi cardini dell'ordinamento, non consente alle vittime di mafia, in ragione della presenza di più sentenze che liquidano ripetutamente il medesimo pregiudizio per lo stesso fatto criminoso, di poter accedere al fondo per ottenere più risarcimenti per il medesimo fatto di reato seppur commesso da più correi in concorso tra loro.
In altri termini è da escludere l'accesso al fondo per ottenere un risarcimento superiore a quello ottenibile, in virtù delle sentenze di condanna, dai responsabili dell'illecito che, ai sensi dell'art. 1306
c.c., possono opporre al creditore la sentenza pronunciata nei confronti degli altri debitori.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha rigettato la domanda proposta da nei Parte_1
confronti del . Controparte_6 20
Tenuto conto della particolare complessità giuridica delle questioni trattate e dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia, appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte , rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e dei reati intenzionali violenti avverso Controparte_7
l'ordinanza resa in data 3/11.02.2020 dal Tribunale di RM.
Compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in RM nella camera di consiglio della I sezione civile il 2 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE