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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7279 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dello svolgimento della udienza di discussione del 14 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti e lette le note, all'esito della Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 10692/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad OGGETTO: opposizione a DI
vertente
T R A in persona del legale rapp,.te p.t., con sede in Pozzuoli Parte_1
(NA) alla Via Carlo Rosini n.10, 80078; CF e P.IVA: P.IVA_1 rappresentata e difesa - come da procura in calce al ricorso in opposizione – dagli Avv. Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi presso il cui studio sito in Napoli, alla via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliata OPPONENTE E
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via C.F._1
Santa Lucia n. 123 presso lo studio dell'Avv Pietro Rocco di Torrepadula dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo n. 483/2023 del 24/04/2023, reso nel procedimento R.G. n. 4293/2023 OPPOSTO FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 6.6.2023 la società in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 483/2023, emesso dal Tribunale di Napoli in data 24.4.2023 in favore di e notificato il Controparte_1 27.4.2023, per l'importo di € 2.418,21, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità del decreto opposto per carenza di certezza ed esigibilita' dei crediti, per insufficienza della documentazione prodotta e per la mancata allegazione del CCNL applicabile al rapporto. Deduceva che il lavoratore aveva fatto valere contemporaneamente, a titolo di differenze retributive ordinarie, nel medesimo ricorso monitorio importi lordi ed importi netti cumulando indistintamente gli stessi e domandando l'ingiunzione di un unico importo finale evidentemente errato. Chiedeva pertanto revocare il decreto ingiuntivo emesso in quanto non fondato su crediti certi, liquidi ed esigibili, trattandosi di poste di diversa natura contabile, alcune decurtate dagli oneri fiscali ed altre comprensive degli stessi, con conseguente incertezza sull'esatto ammontare delle differenze richieste.
Si costituiva l'opposto contestando quanto eccepito ed allegato dalla controparte in ordine alla affermata incertezza sull'ammontare delle somme oggetto di domanda monitoria Faceva rilevare che il proprio diritto a ricevere la somma a titolo di differenza/saldo ancora a corrispondersi scaturiva dalla propria Pt_2 allegazione circa l'inadempimento parziale dell'obbligazione di pagamento da parte datoriale e dalla mancata prova dell'avvenuto pagamento integrale da parte di quest'ultima, che non aveva prodotto alcuna documentazione utile ad attestare tale circostanza (avvenuto pagamento di quanto dovuto). Faceva rilevare che oggetto della domanda monitoria era costituito dal solo mancato pagamento del TFR così come calcolato dal datore di lavoro e risultante dalla C.U. 2022, e che i criteri di calcolo non erano controvertibili in quanto il lavoratore si era limitato a richiedere i soli importi risultanti dalla C.U. 2022, documento, appunto, di provenienza datoriale, considerato alla stregua di una confessione stragiudiziale con la conseguente applicazione del disposto normativo di cui all'art. 2735 c.c. Faceva rilevare che alcuna contestazione in ordine alla applicabilità, diretta o parametrica, del CCNL di categoria o di altro contratto era stata sollevata dalla parte istante. Infine eccepiva che gli acconti già ricevuti erano stati erogati al netto della tassazione separata ex art. 17 DPR 917/1986 applicabile al T.F.R., con la conseguenza che, essendo l'importo complessivo dovuto a titolo di T.F.R. risultante dalla c.u. 2022 e costituito da una somma contabilizzata lorda, il saldo ancora a corrispondersi andava computato mediante “lordizzazione” degli acconti erogati, tenendo in considerazione il c.d. "reddito di riferimento" secondo il meccanismo degli scaglioni, determinando l'aliquota Irpef media applicabile al caso concreto ed applicando la “clausola di salvaguardia” in adesione all'interpretazione più favorevole al contribuente, essendo in tal modo consentito di continuare ad applicare le aliquote fiscali in vigore fino al 31/12/2006, se più favorevoli rispetto all'aliquota media calcolata. Allegava pertanto che, riportando i richiamati criteri nella fattispecie, l'aliquota media applicabile al T.F.R. maturato dal lavoratore era del 23,43% mentre applicando la predetta clausola di salvaguardia, l'aliquota applicabile al T.F.R. in ragione del "reddito di riferimento" medio percepito dallo stesso, era quella del 23% (in luogo di quella più sfavorevole del 23,43%). Pertanto la somma netta dovuta dalla resistente a tale titolo risultava essere di € 6.879,43 (€ 8.934,32 x 23%= € 6.879,43), per cui, avendo l'opponente già corrisposto l'importo netto di € 6.515,91, residuava una differenza a titolo di T.F.R. netto, di € 363,52, ovvero in subordine – senza applicazione della clausola di salvaguardia – sarebbe residuata comunque la somma netta di € 325,10 ancora da corrispondere. Concludeva pertanto chiedendo “I) Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 483/2023 del 24/04/2023 reso dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, nel procedimento monitorio recante R.G. n. 4293/2023; II) Sempre nel merito, in via principale, in integrale accoglimento della presente comparsa, accertare e dichiarare che l'opposta è ancora creditrice a titolo di residuo T.F.R. dello importo netto di € 363,52, per le ragioni esposte in narrativa e secondo i conteggi ivi specificati e, per l'effetto, condannare parte opponente alla corresponsione dell'importo anzidetto e/o alla minore o maggiore somma ancora dovuta a tale titolo;
III) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA”.
All'odierna udienza di discussione, concesso termine per note e udite le conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
L'opposizione risulta parzialmente fondata nei limiti di quanto di seguito evidenziato. Parte opponente ha proposto ricorso chiedendo – nel merito – che venisse revocato il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta della già avvenuta, integrale corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR alla parte opposta. Preliminarmente vanno disattese le censure di nullità del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo;
sia nel primo che nel secondo, difatti, è stato fatto richiamo alla pertinente documentazione sulla quale era stata fondata in concreto la richiesta (in particolare CU 2022), essendo invece del tutto ultroneo, ai fini dell'emissione del provvedimento, il richiamo alla contrattazione collettiva applicabile al rapporto lavorativo in oggetto. Deve invece accogliersi il rilievo proposto in ordine al conteggio della differenza dovuta a titolo di TFR, la quale andava correttamente determinata all'esito di conteggi su somme, dovute e residue, determinate entrambe al netto ovvero al lordo delle ritenute fiscali. Come difatti allegato dalla difesa dello stesso lavoratore opposto (cfr. memoria in atti), all'esito dei conteggi effettuati mediante la detrazione di quanto dovuto all'erario secondo le aliquote di legge, residua una somma netta inferiore a quella oggetto dell'ingiunzione opposta. Sul punto, pertanto appaiono pienamente da accogliersi i rilevi contabili proposti dal creditore opposto, in quanto lo stesso ha fatto corretta applicazione dei principi generali, dei parametri legali e delle aliquote fiscali concretamente applicabili nella fattispecie. In altri termini, dopo avere considerato il credito totale “al lordo” risultante dalle certificazioni fiscali (cfr. produz.), parte opposta ha riportato “al netto” tale somma mediante applicazione della corretta aliquota fiscale (23%, a seguito del criterio dell'applicazione dell'aliquota più favorevole, cd. clausola di salvaguardia), e quindi ha detratto da tale importo le somme già corrisposte, in acconto, per lo stesso titolo pari a € 6.515,91 netti. Da tali calcoli deriva pertanto che l'opposto risulta ancora creditore, a titolo di TFR, dello importo netto di € 363,52, (€ 6.879,43 dovuti - € 6.515,91 corrisposti = € 363,52). Parte opponente non ha invece offerto spunti convincenti atti a confutare i conteggi del residuo dovuto, essendosi limitata a postulare l'applicazione di una aliquota maggiore (27%) per il calcolo delle ritenute fiscali da applicare sulle somme complessivamente maturate (facendo riferimento ad un reddito imponibile superiore) laddove tale imposizione fiscale prevede l'applicazione di diverse aliquote su scaglioni di reddito. Conseguentemente il decreto ingiuntivo emesso deve essere revocato e parte opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposto, della residua somma netta di euro 363,52 a titolo di differenza sul TFR complessivamente maturato, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data di cessazione del rapporto all'effettivo sodisfo. Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della complessiva somma netta di euro 363,52 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data di maturazione del credito (cessazione del rapporto) al saldo;
2) Compensa le spese di lite Napoli, 14 ottobre 2025 Il Giudice dott. Maria Rosaria Elmino
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dello svolgimento della udienza di discussione del 14 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti e lette le note, all'esito della Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 10692/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad OGGETTO: opposizione a DI
vertente
T R A in persona del legale rapp,.te p.t., con sede in Pozzuoli Parte_1
(NA) alla Via Carlo Rosini n.10, 80078; CF e P.IVA: P.IVA_1 rappresentata e difesa - come da procura in calce al ricorso in opposizione – dagli Avv. Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi presso il cui studio sito in Napoli, alla via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliata OPPONENTE E
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via C.F._1
Santa Lucia n. 123 presso lo studio dell'Avv Pietro Rocco di Torrepadula dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo n. 483/2023 del 24/04/2023, reso nel procedimento R.G. n. 4293/2023 OPPOSTO FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 6.6.2023 la società in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 483/2023, emesso dal Tribunale di Napoli in data 24.4.2023 in favore di e notificato il Controparte_1 27.4.2023, per l'importo di € 2.418,21, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità del decreto opposto per carenza di certezza ed esigibilita' dei crediti, per insufficienza della documentazione prodotta e per la mancata allegazione del CCNL applicabile al rapporto. Deduceva che il lavoratore aveva fatto valere contemporaneamente, a titolo di differenze retributive ordinarie, nel medesimo ricorso monitorio importi lordi ed importi netti cumulando indistintamente gli stessi e domandando l'ingiunzione di un unico importo finale evidentemente errato. Chiedeva pertanto revocare il decreto ingiuntivo emesso in quanto non fondato su crediti certi, liquidi ed esigibili, trattandosi di poste di diversa natura contabile, alcune decurtate dagli oneri fiscali ed altre comprensive degli stessi, con conseguente incertezza sull'esatto ammontare delle differenze richieste.
Si costituiva l'opposto contestando quanto eccepito ed allegato dalla controparte in ordine alla affermata incertezza sull'ammontare delle somme oggetto di domanda monitoria Faceva rilevare che il proprio diritto a ricevere la somma a titolo di differenza/saldo ancora a corrispondersi scaturiva dalla propria Pt_2 allegazione circa l'inadempimento parziale dell'obbligazione di pagamento da parte datoriale e dalla mancata prova dell'avvenuto pagamento integrale da parte di quest'ultima, che non aveva prodotto alcuna documentazione utile ad attestare tale circostanza (avvenuto pagamento di quanto dovuto). Faceva rilevare che oggetto della domanda monitoria era costituito dal solo mancato pagamento del TFR così come calcolato dal datore di lavoro e risultante dalla C.U. 2022, e che i criteri di calcolo non erano controvertibili in quanto il lavoratore si era limitato a richiedere i soli importi risultanti dalla C.U. 2022, documento, appunto, di provenienza datoriale, considerato alla stregua di una confessione stragiudiziale con la conseguente applicazione del disposto normativo di cui all'art. 2735 c.c. Faceva rilevare che alcuna contestazione in ordine alla applicabilità, diretta o parametrica, del CCNL di categoria o di altro contratto era stata sollevata dalla parte istante. Infine eccepiva che gli acconti già ricevuti erano stati erogati al netto della tassazione separata ex art. 17 DPR 917/1986 applicabile al T.F.R., con la conseguenza che, essendo l'importo complessivo dovuto a titolo di T.F.R. risultante dalla c.u. 2022 e costituito da una somma contabilizzata lorda, il saldo ancora a corrispondersi andava computato mediante “lordizzazione” degli acconti erogati, tenendo in considerazione il c.d. "reddito di riferimento" secondo il meccanismo degli scaglioni, determinando l'aliquota Irpef media applicabile al caso concreto ed applicando la “clausola di salvaguardia” in adesione all'interpretazione più favorevole al contribuente, essendo in tal modo consentito di continuare ad applicare le aliquote fiscali in vigore fino al 31/12/2006, se più favorevoli rispetto all'aliquota media calcolata. Allegava pertanto che, riportando i richiamati criteri nella fattispecie, l'aliquota media applicabile al T.F.R. maturato dal lavoratore era del 23,43% mentre applicando la predetta clausola di salvaguardia, l'aliquota applicabile al T.F.R. in ragione del "reddito di riferimento" medio percepito dallo stesso, era quella del 23% (in luogo di quella più sfavorevole del 23,43%). Pertanto la somma netta dovuta dalla resistente a tale titolo risultava essere di € 6.879,43 (€ 8.934,32 x 23%= € 6.879,43), per cui, avendo l'opponente già corrisposto l'importo netto di € 6.515,91, residuava una differenza a titolo di T.F.R. netto, di € 363,52, ovvero in subordine – senza applicazione della clausola di salvaguardia – sarebbe residuata comunque la somma netta di € 325,10 ancora da corrispondere. Concludeva pertanto chiedendo “I) Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 483/2023 del 24/04/2023 reso dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, nel procedimento monitorio recante R.G. n. 4293/2023; II) Sempre nel merito, in via principale, in integrale accoglimento della presente comparsa, accertare e dichiarare che l'opposta è ancora creditrice a titolo di residuo T.F.R. dello importo netto di € 363,52, per le ragioni esposte in narrativa e secondo i conteggi ivi specificati e, per l'effetto, condannare parte opponente alla corresponsione dell'importo anzidetto e/o alla minore o maggiore somma ancora dovuta a tale titolo;
III) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA”.
All'odierna udienza di discussione, concesso termine per note e udite le conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
L'opposizione risulta parzialmente fondata nei limiti di quanto di seguito evidenziato. Parte opponente ha proposto ricorso chiedendo – nel merito – che venisse revocato il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta della già avvenuta, integrale corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR alla parte opposta. Preliminarmente vanno disattese le censure di nullità del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo;
sia nel primo che nel secondo, difatti, è stato fatto richiamo alla pertinente documentazione sulla quale era stata fondata in concreto la richiesta (in particolare CU 2022), essendo invece del tutto ultroneo, ai fini dell'emissione del provvedimento, il richiamo alla contrattazione collettiva applicabile al rapporto lavorativo in oggetto. Deve invece accogliersi il rilievo proposto in ordine al conteggio della differenza dovuta a titolo di TFR, la quale andava correttamente determinata all'esito di conteggi su somme, dovute e residue, determinate entrambe al netto ovvero al lordo delle ritenute fiscali. Come difatti allegato dalla difesa dello stesso lavoratore opposto (cfr. memoria in atti), all'esito dei conteggi effettuati mediante la detrazione di quanto dovuto all'erario secondo le aliquote di legge, residua una somma netta inferiore a quella oggetto dell'ingiunzione opposta. Sul punto, pertanto appaiono pienamente da accogliersi i rilevi contabili proposti dal creditore opposto, in quanto lo stesso ha fatto corretta applicazione dei principi generali, dei parametri legali e delle aliquote fiscali concretamente applicabili nella fattispecie. In altri termini, dopo avere considerato il credito totale “al lordo” risultante dalle certificazioni fiscali (cfr. produz.), parte opposta ha riportato “al netto” tale somma mediante applicazione della corretta aliquota fiscale (23%, a seguito del criterio dell'applicazione dell'aliquota più favorevole, cd. clausola di salvaguardia), e quindi ha detratto da tale importo le somme già corrisposte, in acconto, per lo stesso titolo pari a € 6.515,91 netti. Da tali calcoli deriva pertanto che l'opposto risulta ancora creditore, a titolo di TFR, dello importo netto di € 363,52, (€ 6.879,43 dovuti - € 6.515,91 corrisposti = € 363,52). Parte opponente non ha invece offerto spunti convincenti atti a confutare i conteggi del residuo dovuto, essendosi limitata a postulare l'applicazione di una aliquota maggiore (27%) per il calcolo delle ritenute fiscali da applicare sulle somme complessivamente maturate (facendo riferimento ad un reddito imponibile superiore) laddove tale imposizione fiscale prevede l'applicazione di diverse aliquote su scaglioni di reddito. Conseguentemente il decreto ingiuntivo emesso deve essere revocato e parte opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposto, della residua somma netta di euro 363,52 a titolo di differenza sul TFR complessivamente maturato, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data di cessazione del rapporto all'effettivo sodisfo. Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della complessiva somma netta di euro 363,52 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data di maturazione del credito (cessazione del rapporto) al saldo;
2) Compensa le spese di lite Napoli, 14 ottobre 2025 Il Giudice dott. Maria Rosaria Elmino