Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3554 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ISIDORO MUSUMECI, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCO NERINA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
28/10/2024, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) il
14/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie
A;
e , nata a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria dimora dove meglio crede, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio.
2. Le figlie minori, e Persona_1
sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente Persona_2
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e sono collocati anagraficamente presso l'abitazione della madre.
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Il padre Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo Parte_2
accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario di visita: - durante l'anno, almeno un giorno della settimana nonché 2 weekend (sabato e domenica) anche non consecutivi al mese;
- per il periodo delle vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il IG. terrà con sé per n. 28 giorni (pari a 4 Parte_2
settimane) anche non consecutivi/e la prole, nei periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno;
- per le vacanze natalizie e pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il lezioni primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle, seguono il criterio dell'alternanza; - per il compleanno di ciascun figlio sarà rispettato il criterio dell'alternanza.
5. Con il presente atto il IG. assume l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Parte_2 Per_1
e , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno
[...] Persona_2
di essi: a) versando alla IG.ra , quale genitore collocatario, entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 250,00 per ciascuna delle figlie e dunque per un totale di € 500,00; importo da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di omologa;
b) Le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa -purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza)- saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Relativamente all'assegno unico e universale per ciascun figlio erogato dall' sarà percepito interamente dalla IG.ra .
6. I CP_1 Parte_1
coniugi rinunciano ad ogni reciproca richiesta economica in ordine al loro personale mantenimento;
7. I coniugi, altresì, dichiarano e danno atto di avere risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere altro da chiedersi;
8. Quanto, infine, ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'una dall'altra”.
All'udienza del 19/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/10/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 14/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte
II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConIGlio della 1° sez. civile, lì 20/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)