TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 41
TAR
Ordinanza cautelare 3 settembre 2025
>
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione di legge e/o falsa e/o errata applicazione del d.m. 18 aprile 2005, punto 4 Appendice, e dell’art. 2359 cod. civ.

    Dagli atti non emerge un collegamento attuale tra LB HO s.r.l. e LA s.r.l. rilevante ai fini dell’art. 3, commi 3 o 5, del d.m. 18 aprile 2005. Le contestazioni della ricorrente sull’insussistenza della condizione di cui al punto 4 dell’Appendice sono fondate, poiché le persone fisiche titolari delle partecipazioni societarie di LA s.r.l. non posseggono partecipazioni in EM s.p.a. tali da detenerne il controllo. La Corte di Giustizia ha evidenziato che la valutazione della relazione di collegamento tra imprese attraverso persone fisiche non può basarsi su elementi formali, ma deve discendere dall’analisi concreta e complessiva delle reciproche relazioni tra imprese che attestino l’esistenza di un’entità economica unica. La sussistenza di tali relazioni non può essere presunta in presenza di vincoli familiari; il rapporto di parentela è un elemento da considerare significativo, ma non di per sé sufficiente a ritenere sussistente una situazione di collegamento tra imprese, dovendo essere effettuata una valutazione complessiva non solo l’entità della partecipazione societaria dei vari soggetti, ma dei loro rapporti personali ed economici. Nel caso che occupa, dagli atti di causa non emerge che l’INAIL abbia effettuato una valutazione che sia andata al di là della costatazione dei rapporti di parentela tra le persone fisiche sopra richiamate, nulla essendo stato allegato al fine di dimostrare l’azione di concerto.

  • Accolto
    Eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifeste

    L'accoglimento del primo motivo, relativo alla violazione di legge, assorbe le censure relative all'eccesso di potere.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria

    L'accoglimento del primo motivo, relativo alla violazione di legge, assorbe le censure relative al difetto di istruttoria.

  • Accolto
    Violazione dei principi di trasparenza, buona fede e collaborazione procedimentale

    L'accoglimento del primo motivo, relativo alla violazione di legge, assorbe le censure relative alla violazione dei principi di trasparenza, buona fede e collaborazione procedimentale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 41
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 41
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo