Ordinanza cautelare 3 settembre 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2025, proposto da EM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Katia Cristini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Rossana Martinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via G.B. Pontani, 12;
nei confronti
Excogita Consulting Mechanical Engineering s.r.l., F.lli Pontefice s.n.c. di Pontefice G. e C., Grande Meccanica s.p.a., Lavanderia Barbetti s.r.l., Innocenzi Falegnameria s.r.l., Inox Trattamenti s.r.l., OR Sandro, Lb Plast s.r.l., IE GI & C. s.n.c., Novaplast s.r.l., Cialfi Marco, Carind International s.r.l., Nazzareno Natalini s.r.l., Fucine Umbre Terni s.r.l., Promass s.r.l., Bazzica s.r.l., Mial F.lli Massini s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento U.INAIL.22100.06/05/2025.0044705 del 6 maggio 2025 notificato a mezzo pec in pari data con il quale l’INAIL - sede di Perugia - in sede di riesame della domanda ISI 2023 n. I.221123-000011 non ha accolto le osservazioni presentate dall’istante, dichiarando il non superamento di EM s.p.a. della fase di verifica prevista dall’art. 19 dell’Avviso pubblico ISI 2023, con diminuzione del punteggio pari a 112 e conseguente esclusione dalla domanda,
nonché di ogni eventuale ulteriore atto connesso e/o presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa DA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Avviso pubblico ISI 2023 l’INAIL - Direzione regionale Umbria ha previsto l’erogazione di finanziamenti a fondo perduto in favore delle imprese e gli enti del terzo settore (art. 6) per la realizzazione di interventi volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La EM s.p.a. ha presentato domanda di finanziamento in data 29 maggio 2024.
A seguito di un primo controllo svolto dall’INAIL, la domanda della ricorrente, quale media impresa, otteneva un punteggio pari a 120, tale da consentire l’ammissione al finanziamento e il relativo collocamento in posizione utile nell’elenco ammessi del 17 ottobre 2024.
In fase di verifica della domanda ex art. 19 dell’Avviso pubblico, con comunicazione del 13 novembre 2024 l’INAIL richiedeva a EM s.p.a. un’integrazione documentale evidenziando, in particolare che « [d]a verifiche effettuate risulta una relazione di controllo tramite persone fisiche anche con la SM RL (soci/amministratori - reciproca fatturazione etc), si invita pertanto a valutare tale posizione e a trasmettere un modulo C corretto ». La richiesta era riscontrata dall’odierna ricorrente con note datate 2 - 6 dicembre 2024.
Con nota prot. 22100 del 19 febbraio 2025 l’INAIL comunicava il preavviso di rigetto della domanda, per mancato superamento della fase di verifica di cui all’art.19 dell’Avviso pubblico, in quanto: « nella valutazione della dimensione aziendale la Ditta non ha considerato il collegamento con la SM RL, che determina una diminuzione del punteggio pari a 112, al di sotto della soglia minima di ammissibilità al contributo, in quanto sia il fatturato che il bilancio complessivo superano i 50 milioni di euro. Le due società, infatti, risultano collegate tra loro, in quanto i tre soci della LA RL sono rispettivamente: NT LD, socio della EM spa e NT AN e EL amministratori/legali rappresentanti della EM SPA; NT AN è amministratore sia della EM spa che della LA RL, NT LD è socio e fa parte del consiglio di amministrazione della LA RL. Trattasi, pertanto, di un collegamento tramite un gruppo di persone fisiche, peraltro legate da rapporti di parentela, che controllano e gestiscono entrambe le società: società che operano di fatto sugli stessi mercati e su mercati attigui (commercio e produzione di cosmetici e altro) e tra le quali sussiste anche un rapporto di reciproca fatturazione, che non è stato dimostrato essere inferiore al 25% (D.M. 18 aprile 2008). La verifica tecnica del progetto è positiva e il costo del progetto è rideterminato sulla base delle offerte e della perizia asseverata, in 86384 euro ».
La EM s.p.a. presentava osservazioni in data 27 febbraio 2025 contestando la sussistenza di rapporti di controllo con LA s.r.l. in quanto: « EM s.p.a. non è titolare di alcuna quota sociale di LA s.r.l. e, pertanto, non ha diritto di voto in assemblea, né tantomeno può esercitarvi un’influenza dominante ...; il socio di maggioranza di EM s.p.a. (LB HO RL) non possiede quote in LA RL così come non ne possiedono i soci di LB HO ... possiamo quindi affermare che EM spa e LA RL non sono sottoposte al comune controllo dello stesso soggetto, che sia società o persona fisica. Solo il socio di minoranza di EM spa, LD NT, possiede quote sociali di LA RL, ma in una misura di capitale sociale non sufficiente ad esercitare controllo o influenza dominante in assemblea ... Tra EM spa e LA RL non esistono inoltre contratti o clausole statutarie che consentano a EM spa di esercitare un’influenza dominante in LA RL ». L’istante negava, altresì, la ricomprensione di EM s.p.a. e LA s.r.l. nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, confermando, invece, che EM ha fatturato a LA almeno il 25% del totale fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Con provvedimento prot. n. 2025.0044705 del 6 maggio 2025 l’INAIL – sede di Perugia – comunicava il non accoglimento delle osservazioni e confermava il mancato superamento della fase di verifica di cui all’art. 19 dell’Avviso pubblico, evidenziando che: « nella valutazione della dimensione aziendale la Ditta non ha considerato il collegamento con la COSMOSLAB RL, che determina una diminuzione del punteggio sotto soglia, in quanto sia il fatturato che il bilancio complessivo superano i 50 milioni di euro. Le due società risultano collegate tra loro, in quanto i tre soci della LA RL sono rispettivamente: NT LD, socio della EM spa e socio/membro del consiglio di amministrazione della LA RL; NT AN e EL amministratori/legali rappresentanti della EM SPA; NT AN è amministratore sia della EM spa che della LA RL, nonché socio di maggioranza di quest’ultima. Inoltre il capitale sociale della LB HO RL, socio di maggioranza della EM spa, è posseduto dalle tre figlie di EN AN e EL. Trattasi, pertanto, di un collegamento tramite un gruppo di persone fisiche, peraltro legate da rapporti di parentela, che controllano e gestiscono di concerto entrambe le società: società che operano di fatto sugli stessi mercati (commercio e produzione di cosmetici e altro) e su mercati attigui, tra le quali sussiste un rapporto di reciproca fatturazione, come risulta dal bilancio e da quanto affermato dalla stessa azienda, superiore al 25% ».
2. La Società ricorrente ha agito per l’annullamento del citato provvedimento, articolando quattro motivi in diritto, riassumibili come segue.
i. Violazione di legge e/o falsa e/o errata applicazione del d.m. 18 aprile 2005, punto 4 Appendice, e dell’art. 2359 cod. civ. in quanto il provvedimento impugnato avrebbe illegittimamente ritenuto sussistente un collegamento tra EM s.p.a. e LA s.r.l., fondando tale esclusione su un’interpretazione errata delle norme vigenti in materia di definizione di PMI e di imprese collegate
In particolare, la parte ricorrente ha evidenziato l’insussistenza della condizione a) del punto 4 dell’Appendice al d.m. 18 aprile 2005, in quanto il gruppo di persone individuato dall’INAIL non possiede in entrambe le imprese partecipazioni in misura tale da determinare il controllo in base alla vigente normativa nazionale; difatti:
- EM s.p.a. non possiede alcuna quota sociale di LA s.r.l. e, pertanto, non ha alcun diritto di voto nell’assemblea di detta seconda società, né può quindi esercitarvi influenza dominante;
- il socio di maggioranza di EM s.p.a. – LB HO s.r.l. – non possiede quote in LA s.r.l., così come non le possiedono i singoli soci di LB HO s.r.l. (ES, LU e ET NT), con la conseguenza che le due società non sono sottoposte al comune controllo da parte dello stesso soggetto; la circostanza che le figlie di AN e EL NT (amministratori di EM e rispettivamente amministratore e socia di LA) detengano quote in LB HO s.r.l. non configura alcun controllo “incrociato” ai sensi di legge;
- LD NT, socio di minoranza di EM s.p.a., possiede quote sociali di LA s.r.l. nella misura del 4% del capitale sociale, non sufficiente ad esercitare alcun controllo o influenza dominante in assemblea, non avendo il potere di influenzare le decisioni dell’organo di amministrazione in quanto non ha il potere di nomina e revoca dello stesso;
- non esiste alcun contratto che conferisca al sig. LD NT un’influenza dominante su LA s.r.l., né viceversa; tra EM s.p.a. e LA s.r.l. non esistono contratti o clausole statutarie che consentano all’una o all’altra di esercitare un’influenza dominante;
- il socio di maggioranza di LA s.r.l., AN NT, non possiede alcuna quota societaria in EM s.p.a.; la circostanza che sia l’amministratore di quest’ultima società non è uno dei parametri previsti dalla legge ai fini della determinazione dell’esistenza di un collegamento tra società, inoltre l’organo amministrativo è comunque soggetto al potere di nomina e revoca da parte della maggioranza dei soci che sono i soggetti che, con tale potere, hanno il controllo della società;
- il socio di minoranza di LA s.r.l., EL NT, non possiede alcuna quota sociale di EM s.p.a. e per la medesima valgono le deduzioni esplicitate in merito alla posizione di AN NT.
Difettando uno dei due requisiti oggettivi che il punto 4) dell’Appendice del d.m. 18 aprile 2005 richiede sussistere congiuntamente per l’esistenza del collegamento tra due imprese, l’INAIL non poteva ritenere che EM s.p.a. e LA s.r.l. società collegate; conseguentemente, il provvedimento gravato risulterebbe viziato da eccesso di potere ed illogicità manifeste.
ii. Eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifeste, in quanto la decisione di escludere EM s.p.a., a fronte della documentazione prodotta e del punteggio inizialmente utile, si paleserebbe ingiusta e adottata contra legem configurando un utilizzo distorto del potere amministrativo; le motivazioni addotte dall’INAIL sarebbero riconducibili ad una valutazione soggettiva e a mere ipotesi e congetture, non suffragate da risconti oggettivi e contrarie alle risultanze documentali e totalmente disancorate dai dettami normativi in vigore.
iii. Difetto di istruttoria per non avere INAIL adeguatamente valutato le controdeduzioni presentate in sede procedimentale dall’odierna ricorrente, di cui la motivazione del provvedimento finale non dà conto, limitandosi a una generica conferma della precedente valutazione negativa, senza analizzare puntualmente le argomentazioni della ricorrente.
iv. Violazione dei principi di trasparenza, buona fede e collaborazione procedimentale, violazione dell’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 per mancata, o comunque insufficiente, valutazione delle osservazioni presentate da EM s.p.a.
3. Si è costituito per resistere in giudizio l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, evidenziando preliminarmente l’insussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare.
Nel merito, la difesa resistente ha evidenziato come non sia contestato lo stretto legame familiare esistente tra i componenti della EM s.p.a. e quelli della LA s.r.l. né l’esistenza di fatturazioni tra le società superiori al 25 %. Nel contestare le affermazioni attoree circa la non ricorrenza dei parametri di cui alla lett. a) del punto 4 dell’Appendice al d.m. 18 aprile 2025, in particolare circa la rilevanza ai fini del controllo societario della “sfera proprietaria e di potere decisionale derivante dalla partecipazione al capitale con diritto di voto” e non della mera carica gestoria, la difesa dell’INAIL ha ricostruito la situazione emergente dalle visure camerali.
Ad avviso della difesa resistente, le previsioni del d.m. 18 aprile 2005 non avrebbero valore cogente, bensì meramente esemplificativo – come precisato anche dalla Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive del Ministero dello sviluppo economico in occasione della 23a riunione tenutasi il 13 dicembre 2018 – e, in quanto attuative della raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese, andrebbero lette e interpretate alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia. L’evoluzione giurisprudenziale porterebbe a ritenere che accanto al profilo “formale” del collegamento tra imprese dato dalle posizioni dominanti generate dalla titolarità di quote di maggioranza del capitale sociale (ovvero da accordi contrattuali o statutari che conferiscono posizioni di controllo), rilevi anche quello generato da situazioni di fatto, come la sussistenza di legami familiari che facciano presumere un “agire di concerto” o un coordinamento finalizzato a esercitare un’influenza sulle decisioni commerciali delle imprese interessate che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l’una dall’altra.
Quanto alle censure relative all’omessa adeguata valutazione delle osservazioni presentate dalla società EM, l’INAIL ha rilevato come le stesse non abbiano introdotto elementi di novità rispetto a quanto già approfondito dall’Ente in sede istruttoria attraverso l’esame delle visure camerali, che manifesterebbero il collegamento societario in considerazione dell’intimo rapporto familiare fra i componenti delle aziende, rapporto non sconfessato dalla EM neanche in sede di ricorso.
4. A seguito della trattazione camerale, con ordinanza 3 settembre 2025, n. 74 è stata rigettata l’istanza cautelare, rilevando l’insussistenza del necessario pregiudizio grave e irreparabile atteso che « il meccanismo di scorrimento delle richieste fino al raggiungimento dello stanziamento complessivo, delineato dall’art. 4 dell’Avviso pubblico, non trova applicazione la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi – fase attuale per concorde affermazione delle parti – in ragione del disposto dall’ultimo periodo del citato articolo, per cui: “[d]opo la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi non verranno effettuate ulteriori operazioni di scorrimento o di redistribuzione delle risorse economiche non assegnate, che potranno essere eventualmente utilizzate solo per ammettere al finanziamento domande escluse unicamente per errori imputabili alla procedura”; - il pregiudizio paventato dalla parte ricorrente è in ogni caso di natura meramente economica, sprovvisto, pertanto, dei caratteri della gravità e della irreparabilità, in quanto suscettibile di essere ristorato per equivalente ».
5. Le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche in vista della trattazione.
L’INAIL ha ribadito le argomentazioni difensive già spese.
La parte ricorrente ha argomentato circa le differenze tra la situazione societaria di EM e quella delle società prese in considerazione dalla giurisprudenza comunitaria ex adverso invocata, evidenziando, in particolare, che nel caso in esame non è stata effettuata nessuna analisi concreta, avendo l’INAIL, come evidenziato nel ricorso, basato il provvedimento di esclusione unicamente sul rapporto di parentela tra i vari soggetti, omettendo qualsiasi analisi e prova concreta del coordinamento dell’agire, che non può essere presunto.
6. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente occorre osservare in rito che la notificazione a MIAL f.lli Massini s.r.l. risulta nulla, in quanto effettuata ad un indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi. Tuttavia, pur in assenza della costituzione di detta Società, il Collegio non ritiene di dover disporre la rinnovazione della notificazione, atteso che la MIAL f.lli Massini s.r.l. non può essere qualificata, alla luce degli atti causa, quale reale controinteressato; difatti, la domanda dalla stessa presentata risulta “decaduta/non convalidata” nell’elenco delle domande ammissibili. Né alcuna posizione di controinteresse potrebbe configurarsi in ragione di meccanismi di scorrimento della graduatoria, in quanto, come già evidenziato in sede cautelare, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 4 dell’Avviso pubblico, dopo la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi non sono più possibili ulteriori operazioni di scorrimento o di redistribuzione delle risorse economiche non assegnate.
8. Con il primo e secondo mezzo, che possono essere trattati congiuntamente, la Società ricorrente denuncia la violazione di legge, nonché l’eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifeste, lamentando la falsa ed errata applicazione del d.m. 18 aprile 2005, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per riconoscere il collegamento tra EM s.p.a. e LA s.r.l., che ha condotto al ricalcolo del punteggio inerente l’istanza dell’odierna ricorrente ed alla mancata erogazione del finanziamento richiesto.
8.1. Giova premettere all’esame delle censure di parte ricorrente che il decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, adottato a seguito della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, fornisce le indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.
Ai sensi dell’art. 2 del d.m. 18 aprile 2005 sono da considerarsi medie imprese quelle che hanno meno di duecentocinquanta occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Nel caso che occupa l’INAIL ha ritenuto non sussistente tale requisito in capo a EM s.p.a. in ragione del riscontrato collegamento tra la stessa EM s.p.a. e LA s.r.l.
Va rammentato che, ai sensi dell’art. 3 del d.m. 18 aprile 2005, « 3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa ... 5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni: a) l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; b) l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; c) l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto ». Il successivo comma 6 specifica che « [n]el caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4 ».
Ai fini dell’individuazione del collegamento tra intrese, i sopra esposti criteri sono integrati da quelli dettati dal punto 4 dell’Appendice al decreto medesimo, per cui « [c]on riferimento al comma 5 dell’art. 3, un’impresa può essere ritenuta collegata ad un’altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione ».
8.2. Nel caso che occupa, emerge dagli atti di causa il capitale sociale di EM s.p.a. è detenuto per il 4,05% dal sig. LD NT e per il 95,95% LB HO s.r.l. (a sua volta detenuta, in ragione di un terzo ciascuna, da persone fisiche, sig.re ES, LU e ET NT). Nella documentazione prodotta in sede di procedimento, l’odierna ricorrente ha dichiarato la dimensione di media impresa, il collegamento/associazione con LB HO s.r.l., AB s.r.l. e EL s.r.l. (quest’ultime a loro volta partecipate dalla LB HO s.r.l.), e la percentuale di fatturazione reciproca “44,96% (%fatturato di EM vs LA)”.
Preliminarmente, va evidenziato che dagli atti non emerge un collegamento attuale tra LB HO s.r.l. e LA s.r.l. rilevante ai fini dell’art. 3, commi 3 o 5, del d.m. 18 aprile 2005, disposizione che fanno espresso riferimento a diritti posseduti da un’impresa rispetto all’altra.
Le contestazioni di parte ricorrente si appuntano sull’insussistenza della condizione di cui al richiamato punto 4 dell’Appendice, per cui « a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale»; condizione che, secondo il disposto normativo, deve ricorrere unitamente alle altre richiamate « affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese ».
Sotto questo profilo le censure di parte ricorrente risultano fondate. La circostanza che le persone fisiche titolari delle partecipazioni societarie di LA s.r.l. non posseggano partecipazioni in EM s.p.a. tali da detenerne il controllo fa venire meno una delle condizioni richieste dall’Appendice al punto 4.
Correttamente ha evidenziato la parte ricorrente che il controllo, ai sensi della normativa richiamata, attiene primariamente alla sfera proprietaria e di potere decisionale derivante dalla partecipazione al capitale sociale con diritto di voto, non alla mera carica gestoria, non rilevando in sé la circostanza che due soci di LA s.r.l. siano amministratori di EM s.p.a.
8.3. Quanto sopra non risulta smentito dalle argomentazioni spese dalla difesa resistente circa la natura esemplificativa e non esaustiva delle fattispecie indicate nel d.m. 18 aprile 2005, con ampio richiamo alla giurisprudenza eurounitaria e, in particolare, alla sentenza Corte di Giustizia del 27 febbraio 2014, resa nella causa C-110/13.
Non può che convenirsi con la necessità di una lettura orientata della disciplina interna, in linea con la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (raccomandazione delle PMI), ed in particolare con l’opportunità « per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore» di prendere in considerazione anche «se del caso, le relazioni esistenti tra imprese costituite da persone fisiche » in merito alle relazioni tra società che svolgono attività sullo stesso mercato o mercati contigui (punto 12 della raccomandazione).
La stessa Corte di Giustizia, nella citata sentenza 27 febbraio 2014, ha evidenziato come la valutazione della relazione di collegamento tra imprese attraverso persone fisiche non può basarsi su elementi formali, ma deve discendere dall’analisi concreta e complessiva delle reciproche relazioni tra imprese che attestino l’esistenza di un’entità economica unica. In particolare, « la condizione che le persone fisiche agiscano di concerto è soddisfatta se le medesime si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un’influenza che esclude che tali imprese possano essere considerate indipendenti l’una dall’altra ». La sussistenza di dette relazioni non può essere, tuttavia, presunta in presenza di vincoli familiari; difatti, il rapporto di parentela è un elemento da considerare significativo, ma non di per sé sufficiente a ritenere sussistente una situazione di collegamento tra imprese, dovendo essere effettuata una valutazione complessiva non solo l’entità della partecipazione societaria dei vari soggetti, ma dei loro rapporti personali ed economici.
Nel caso che occupa, dagli atti di causa non emerge che l’INAIL abbia effettuato una valutazione che sia andata al di là della costatazione dei rapporti di parentela tra le persone fisiche sopra richiamate, nulla essendo stato allegato al fine di dimostrare l’azione di concerto, ossia che le medesime « persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l’una dall’altra ».
9. L’accoglimento dei motivi che precedono è logicamente assorbente rispetto alle residue censure di cui al terzo e quarto mezzo, con cui si lamenta la lesione delle garanzie partecipative per mancata o comunque insufficiente, valutazione delle osservazioni presentate da EM s.p.a.
10. Per quanto esposto, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, fatta a salva la refusione del contributo unificato in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
DA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LL | AN RI |
IL SEGRETARIO