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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. Intervento errato al ginocchio e danno biologicoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 16 maggio 2026
Il Tribunale di Avellino ha chiarito che in tema di responsabilità medica, nell'ipotesi in cui il paziente morto per cause non collegate alla malpractice abbia subito, in vita, una lesione all'integrità psico-fisica per negligenza o imperizia del sanitario, nel caso specifico un intervento errato al ginocchio. La determinazione del danno biologico risarcibile iure successionis deve avvenire considerando la durata effettiva della vita del danneggiato. Il risarcimento va commisurato alla quota parte del danno non goduto in ragione della premorienza, calcolata proporzionalmente agli anni di vita residua non vissuti rispetto alle aspettative statistiche (Trib. Avellino, sent. n. 1028 del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/06/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 221/2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017,avente ad oggetto responsabilità professionale e vertente
T R A
, nata il [...] in [...], C.F. Parte_1
; nata il [...] in [...], C.F. CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
; nata il [...] in [...], C.F. C.F._2 Parte_3 [...]
, nella qualità di uniche ed esclusive eredi del Sig. nato il C.F._3 Persona_1
15/07/1944 in DA (AV), C.F. , deceduto in Sant'Angelo CodiceFiscale_4
dei Lombardi (AV) il 01/07/2021, nonché anche in proprio, Parte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Franca Stancanelli (C.F.: C.F._5
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Elviro Raimondi ( C.F.
[...] [...]
), giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione volontaria eredi, C.F._6
elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., CO
P.IVA rappresentata e difesa dall' Avv. Carmen Taccone (C.F.: P.IVA_1 [...]
) e dall'avv. Franco Maurizio Vigilante (C.F.: C.F._7 C.F._8
), giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,
[...]
elettivamente domiciliati come in atti CONVENUTO
E
, nato a [...] il 20 febbraio Controparte_2
1949, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Imbimbo CodiceFiscale_9
(C.F.: , giusta mandato a margine della comparsa di CodiceFiscale_10
costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Petrillo P.IVA_2 CodiceFiscale_11
) giusta procura in calce all'atto di chiamata in causa del terzo, elettivamente
[...]
domiciliati come in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
NONCHE'
EXIM ASIG S.A. – Controparte_4
in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., dott. e
[...] CP_5
, rappresentata e difesa in virtù di procura da intendersi in calce Controparte_6
alla comparsa di costituzione e risposta dall' avv. Saverio Occhipinti (C.F.
[...]
) e dall'avv. Emanuele Occhipinti (C.F. ), C.F._12 CodiceFiscale_13
elettivamente domiciliati come in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 10/01/2025,previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa nella Controparte_7
fase della precisazione delle conclusioni.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Persona_1
e il dott. esponendo che nell'anno 2013 a CO Controparte_2
causa di dolori al ginocchio sinistro con difficoltà dell'autonomia, si rivolgeva al dott. di Avellino, il quale lo sottoponeva a cicli di iniezioni intrarticolari per Persona_2
usura della cartilagine. Nel gennaio 2014 il dott. ricomparsi i dolori, Per_2
consigliava al paziente di sottoporsi ad un intervento di protesi totale di ginocchio presso la , per cui eseguiti gli esami preparatori, in data CO
14.02.2014 veniva ricoverato presso la per essere sottoposto, CP_1 CO
in data 17.02.2014, all'intervento di artoprotesi totale di ginocchio, eseguito dal dott.
. Subito dopo l'intervento il accusava dolori alla gamba che Controparte_2 Pt_2
si presentava cianotica ed al piede sinistro che era “cadente” per cui il giorno successivo all'intervento veniva effettuato ecodoppler arterioso da cui emergeva :
“ACO di grado moderato-elevato degli arti inferiori con stenosi plurime dell'asse arterioso di sinistra” . Persistendo il dolore, si richiedeva consulenza alla Casa di Cura
San Michele di Maddaloni (CE), che, dopo aver visionato la documentazione clinica suggerivano la terapia. In data 24 febbraio 2014 veniva effettuato un secondo ecocolordoppler che, concludeva "ACO di grado moderato-elevato degli arti inferiori con stenosi plurime dell'asse arterioso di sinistra".
Il veniva dimesso in data 26.2.2014 per essere ricoverato in pari data presso la Pt_2
Casa di Cura San Michele con diagnosi di ingresso:”ischemia acuta arto inferiore sinistro”. In data 4 marzo 2014, il sig. veniva sottoposto ad arteriografia + PTA Pt_2
della arteria femorale superficiale di sinistra e in data 6 marzo 2014 veniva dimesso con la seguente diagnosi "Ischemia acuta arto inferiore sx, in paziente affetto da arteropatia periferica cronica ostruttiva trattata con terapia vasoattiva (PGE) e con PTA dell'arteria femorale superficiale di sx (...) Recente artroprotesi ginocchio JX. Cardipoatia ischemica cronica: pregresso DVIA e successiva PTCA nel 1992.
Ipertensione arteriosa. ridotta tolleranza glicidica. (...) il paziente è in CP_8
attuale soddisfacente compenso emodinamico. Arto inferiore SIN caldo ed in netto miglioramento rispetto al ricovero, con ridotto gradiente termico a carico esclusivo della distalità che manifesta persistenza di cianosi, anch'essa con segni di lieve riduzione rispetto al ricovero e più evidente a carico delle prime due dita".
Praticata successivamente terapia farmacologica volta principalmente a ripristinare il flusso arterioso ed a limitare la progressione della necrosi del primo e secondo dito e di pre-necrosi del terzo e del quarto dito, nonché ginnastica passiva domiciliare per la ripresa della funzionalità del ginocchio e del piede compromesso, ma con assoluto divieto di deambulare, stante la necrosi e l'assenza della demarcazione della zona ischemica. In data 5 giugno 2014 eseguiva EMG che evidenziava: "Neuropatia", a carico del Peroneo Sx con topologia lesionale al ginocchio sx. Semeiologia elettrofisiologica caratteristica di "blocco di conduzione parziale" e relativa
“axonostenosi" per cui veniva ricoverato presso la Casa di Cura Villa Margherita di
Benevento, ove rimaneva, per la riabilitazione motoria, sino al 24 luglio 2014.
Nonostante la cura farmacologica prescritta dal prof. avesse comportato un Per_3
graduale miglioramento della situazione circolatoria generale dell'arto inferiore e locale delle ulcero necrosi settali al piede sinistro, il paziente subiva l'amputazione del
I e del II dito necrotici tra giugno e luglio 2014 che gli impediva la deambulazione autonoma e il 26 novembre 2014, la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile riconosceva il “invalido con necessità di assistenza continua Pt_2
non essendo in grado di compiere gli atti della vita"
Richiesti i danni subiti alla e al dott. , in assenza di CO CP_2
riscontro il proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c.. Nominato il Collegio Pt_2
Peritale, ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione per opposizione dei convenuti, veniva espletata la consulenza che confermava la non corretta esecuzione dell'intervento di protesi di ginocchio subito dal Sig. e riconoscendo un Persona_1 danno biologico valutabile nella misura del 20% , 80 giorni di ITT e 110 giorni di ITP, al 50% .
Gli attori, Sigg.ri e dopo il completamento del Persona_1 Parte_1
procedimento di istruzione preventiva, instauravano il giudizio di merito .
L'attore riferiva che tale quadro invalidante si era riverberato sulla sua psiche influendo anche sul suo comportamento relazionale con i membri del nucleo familiare e con i terzi, modificando cosi la sua vita di relazione, in quanto non accettava di essere divenuto totalmente invalido e di dover necessariamente sottostare all'aiuto di terzi per compiere anche le comuni attività di vita quotidiana. Di conseguenza anche i congiunti avevano subito tale sofferenza modificando in peggio le loro abitudini di vita quotidiana per l'assistenza costante e continuativa che erano tenuti a prestare al loro congiunto anche dal punto di vista psicologico e che al tempo stesso li ha costretti a mutare e quindi a sacrificare la propria vita alle esigenze del familiare menomato.
Alla luce della ritenuta responsabilità della struttura sanitaria e del chirurgo chiedeva
1) accertare e dichiarare la responsabilità della ai Controparte_9
sensi degli artt. 2, 3, 32 Cost., 1218, 1228 c.c. e del dott. ai sensi Controparte_2
degli artt. 2, 3, 32 Cost., 1218 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella causazione di tutti i danni patiti e patendi sopra descritti, di natura patrimoniale e non, dal sig. e dalla sig.ra a causa dell'intervento di Persona_1 Parte_1
artroprotesi totale al ginocchio sinistro del 17 febbraio 2014 e, per l'effetto,
CP_1 2) condannare la ed il , in Controparte_9 Controparte_2
solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., all'integrale risarcimento in favore del Sig.
: del danno biologico, pari ad € 100.744,00 o alla diversa somma, Persona_1
maggiore o minore, che l'on.le Tribunale dovesse ritenere equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento; del danno morale pari a € 50.000,00 o alla diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le Tribunale dovesse ritenere equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento; • in subordine, del danno da perdita della chance da valutarsi anch'essa equitativamente nella somma di €
50.000,00, o alla diversa somma, maggiore o minore, che l'on.le Tribunale dovesse ritenere equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento; del danno non patrimoniale per lesione del diritto all'autodeterminazione (diverso dalla lesione del diritto alla salute e autonomamente valutabile) a causa del deficit informativo, da valutarsi equitativamente nella somma di € 20.000,00, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento; in subordine rispetto alla domanda principale di inesatto adempimento della prestazione sanitaria, del danno non patrimoniale alla salute a seguito della omessa informazione da parte dei sanitari della struttura sanitaria sui rischi connessi all'intervento, in quanto se correttamente informato il sig. non si Pt_2
sarebbe sottoposto allo stesso, da valutarsi anch'esso equitativamente in misura non inferiore a quella inerente il danno biologico;
3) condannare la Controparte_9
ed il dott. , in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c.,
[...] Controparte_2
all'integrale risarcimento in favore della sig.ra del danno morale ed Parte_1
esistenziale subito quale coniuge convivente da valutarsi equitativamente nella somma di € 50.000,00, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento; condannare la Controparte_9
ed il dott. , in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c.
[...] Controparte_2
all'integrale risarcimento in favore del sig. e della sig.ra Persona_1 Pt_1
coniugi in regime di comunione dei beni, del danno patrimoniale emergente
[...]
per il pagamento di tutte le spese mediche documentate sostenute a causa del protrarsi degli esiti infausti dell'intervento subito dal sig. che ammontano ad € 16.821,02. Pt_2
A tali importi dovrà aggiungersi: il rimborso delle spese sostenute per il compenso del
C.T.P. Dott. , pari ad € 854,00; il rimborso del costo del contributo Persona_4
unificato per il giudizio ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. pari ad € 259,00; il costo degli onorari dei difensori per l'eseguito giudizio ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., come da nota spese allegata agli atti, pari ad € 11.256,00 oltre IVA, CPA e spese generali al
15%, o alla diversa somma che si riterrà di giustizia;
il costo delle spese dell'espletata
CTU, come da liquidazione del Giudice dott. del 7 marzo 2016, pari ad € Per_5
2.020,68 oltre IVA per onorari liquidati al CTU prof. ed € 1.970,68 Persona_6 oltre IVA per onorari liquidati al CTU prof. Con vittoria di spese, Persona_7
competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che impugnava CO
l'avversa domanda eccependone l'improcedibilità per l'omesso procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito contestava l'affermazione di parte attrice circa il tentativo di conciliazione operato dal Collegio Peritale, sostenendo la non veridicità della circostanza, invocando, quindi la nullità della CTU espletata. La convenuta negava ogni responsabilità nell'evento occorso all'attore sostenendo che nella intera gestione del paziente erano state rispettate le linee guida e i protocolli medici.
Contestava altresì le avverse doglianze circa la mancata annotazione in cartella clinica dello stato di necrosi manifestatosi durante la degenza presso la struttura convenuta, negando l'insorgenza dl fenomeno necrotico non evidenziato neppure nella cartella clinica in occasione del ricovero presso la Casa di Cura San Michele dove l'ischemia fu trattata farmacologicamente.
Impugnava estensivamente la CTU espletata in violazione del regime del contraddittorio. Sosteneva l'inesistenza della violazione dell'obbligo del consenso informato, smentita anche dalla documentazione sanitaria. La convenuta impugnava la quantificazione dei danni così come operata dall'attore e infine la richiesta risarcitoria della sig.ra In ogni caso chiedeva la chiamata in causa della propria Pt_1
Compagnia Assicuratrice e Controparte_4 Controparte_4
concludeva per il rigetto della domanda e, subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedeva condannarsi la Exim
Asig S.A. a tenerla indenne da ogni e qualsiasi esborso, ivi compreso quello a titolo di spese legali, conseguente all'accoglimento della domanda attrice. Ancora subordinatamente e per la malaugurata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedeva procedersi alla graduazione delle colpe e delle responsabilità in ordine alle condotte tenute dalla e dal CO1
dott. . Controparte_2 Si costituiva in giudizio il dott. il quale contestava la domanda Controparte_2
attorea eccependo la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti ex art. 163 e segg. C.p.c., l'improcedibilità per l'omesso procedimento di mediazione obbligatoria e il difetto di legittimazione attiva di nell'odierno giudizio. Parte_1
Nel merito evidenziava l'infondatezza della pretesa attorea nei suoi confronti assumendo di non essersi reso responsabile di alcuna forma di negligenza da cui potesse essere derivata la contestata responsabilità. Sosteneva difatti di aver informato preventivamente il paziente, mediante sottoscrizione del consenso informato, della tecnica chirurgica e degli eventuali rischi. Il paziente veniva sottoposto a tutti i controlli pre-operatori e in mancanza di controindicazioni al successivo intervento chirurgico cui seguiva scrupolosa assistenza post-operatoria.
Riteneva di aver agito nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli medici tanto che l'intervento veniva eseguito correttamente e senza complicazioni. Negava
l'avversa affermazione di immediata insorgenza di cancrena, non rilevata da alcuna evidenza clinica. Contestava la quantificazione degli importi risarcitori richiesti dall'attore e la pretesa risarcitoria della sig.ra sia in merito al danno Pt_1
patrimoniale che non patrimoniale. Il convenuto impugnava infine la CTU ritenuta nulla per non aver il Collegio Peritale tentato la conciliazione e per non aver considerato le argomentazioni del CTP non tenute in debito conto nella bozza.
Il dott. chiedeva in ogni caso la chiamata in causa della propria Compagnia CP_2
Assicuratrice e concludeva per il rigetto della domanda attorea con CP_12
condanna alle spese del giudizio.
Autorizzate le chiamate in causa delle Compagnie Assicuratrici, si costituiva la
[...]
che eccepiva l'infondatezza della domanda così come formulata CO3
dagli attori nonché l'assenza di responsabilità in capo al dr. che Controparte_2
ebbe ad operare con la massima perizia e senza alcuna negligenza. Rilevava altresì
l'assenza del nesso di causalità tra l'evento per cui è causa e l'operato del dott.
. Negava la violazione dell'obbligo del consenso informato, smantita peraltro CP_2
dalla documentazione sanitaria e impugnava le conclusioni cui era giunto il Collegio Peritale nel procedimento di ATP ritenute infondate e prive di supporto medico-legale, opponendosi all'acquisizione della CTU. Contestava tutte le richieste formulate dagli attori in ordine al presunto danno non patrimoniale ritenute esagerate e pretestuose, rilevando infine il difetto di legittimazione attiva della Sig.ra nel Parte_1
presente giudizio in quanto le voci di danno richieste erano di natura “personale” e, pertanto, non potevano essere richieste dalla Sig.ra che non aveva Parte_1
quindi alcun diritto di agire in virtù dei presunti danni "riflessi". La terza chiamata, in ordine alla polizza assicurativa evidenziava che la stessa recante il n° 700243810 era prestata a II° rischio per i massimali indicati nel contratto, in eccedenza a quelli previsti dalla polizza di cui era contraente la struttura (Casa di Cura S.Rita) presso la quale l prestava la sua opera e così concludeva :” - rigettare la domanda proposta Parte_4
dagli attori perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto;
- rigettare tutte le domande proposte nei confronti dell perché CP_12
inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Sig.ra - In via del tutto Parte_1
subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dagli attori nei confronti del Dott. e nella denegata ipotesi di Controparte_2
accoglimento di qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell si fa CP_12
presente che l'obbligo risarcitorio va CONTENUTO nei limiti del massimale della polizza assicurativa stipulata tra la - e il Dott. CO4 Controparte_2
che all'epoca dei fatti era di Euro 1.000.000,00, in II° rischio per i massimali indicati nel suddetto contratto, in eccedenza a quelli previsti dalla polizza di cui è contraente la struttura presso la quale l'Assicurato (Dott. ) presta la sua opera e Controparte_2
che in relazione ad un eventuale vizio del consenso informato la polizza de quo opera con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 3.000,00 ed il massimale garantito è limitato ad 1/3 del massimale di polizza”.
Si costituiva in giudizio altresì la CO5
chiamata in causa dalla
[...] CO
, che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domandata per il mancato
[...] esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la polizza n. 001161/2014, stipulata con la
[...]
relativa all'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi e verso i CP_16
dipendenti, con validità dal 10.02.2014 al 10.02.2015 espressamente escludeva dalla garanzia i danni derivanti dalla responsabilità personale dei medici non dipendenti e non avendo la Struttura fornito alcuna prova che il dott. fosse suo Controparte_2
dipendente.
Impugnava la CTU, viziata dalla violazione del principio del contraddittorio fra le parti per non aver il Collegio Peritale trasmesso alla convenuta CO
la bozza di elaborato sì da consentire la cristallizzazione dei fatti di causa in contraddittorio delle parti e che inoltre la la compagnia Exim non aveva partecipato al procedimento d'istruzione preventiva.
Nel merito osservava che alcuna responsabilità poteva addebitarsi alla e CP_1
che in ogni caso la sola relazione medico-legale derivata dal procedimento ex art.696 bis c.p.c. non aveva alcuna efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato.
In merito alla quantificazione dei danni, contestava la richiesta risarcitoria degli attori sia nell'an che nel quantum, così come non provata la richiesta risarcitoria avanzata dalla Sig.ra Pt_1
La Compagnia specificava infine che il contratto di polizza sottoscritto dalle parti, al punto n. 13, prevedeva una franchigia per ogni sinistro pari ad € 50.000,00 e così concludeva:
1. accertato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, dichiarare l'improcedibilità della domanda con conseguente fissazione del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. 28/2010; 2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e titolarità passiva della EXIM ASIG S.A. per i motivi esposti in premessa, con ogni consequenziale provvedimento;
Nel merito:
1. rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate per le motivazioni di cui in narrativa e comunque non provate;
2. in subordine, in caso di mancato accoglimento della conclusione di cui al punto 1), procedere alla graduazione delle colpe e delle responsabilità in relazione alle condotte tenute dai convenuti;
3. in ogni caso, condannare la Exim Asig. S.A. a tenere indenne la , avuto riguardo CO6
della franchigia di € 50.000,00 prevista dal contratto di assicurazione e, comunque, nei limiti del massimale ivi previsto;
4. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di ATP. e della relativa CTU, e a mezzo prova testimoniale richiesta dalle parti.
Nelle more del giudizio, in data 01.07.2021 il Sig. decedeva per cause Persona_1
diverse per cui si costituivano in giudizio , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di uniche ed esclusive eredi del Sig. Persona_1
Espletata la prova testimoniale e rigettata l'istanza di rinnovazione di CTU avanzata dai convenuti, il precedente Giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31/10/2023, poi differita al 25/02/2025. Intervenuta nelle more l'assegnazione del presente fascicolo alla scrivente, all'udienza del 07/03/2025, la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la legittimazione attiva delle attuali attrici che hanno dimostrato, con idonea documentazione, la loro qualità di eredi di . Persona_1
Va altresì preliminarmente rigettata l'eccezione avanzata dai convenuti di inammissibilità della CTU espletata nel giudizio di ATP sia per il mancato tentativo di conciliazione che per inosservanza dei fogli di lumi inviati dai rispettivi CTP. Orbene in ordine al tentativo di conciliazione la norma prevede che «Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti», rimettendo quindi, nella sostanza, l'esercizio dell'esperimento alla discrezionalità del CTU e all'accettazione delle parti.
Soltanto se la conciliazione avviene, si forma processo verbale della conciliazione al quale il giudice attribuisce con decreto l'efficacia di titolo esecutivo. Il ricorso per avviare l'accertamento tecnico preventivo art. 696 bis c.p.c è inammissibile soltanto se manca l'intenzione di conciliare la lite. Al limite, il mancato esperimento della conciliazione avrebbe potuto incidere soltanto sul compenso spettante al CTU.
Quanto alle osservazioni inviate dalle parti, nella relazione si si riportano integralmente le stesse sottolineando i CCTTUU di averne presa attenta considerazione.
I fatti descritti nell'atto introduttivo si sono verificati precedentemente all'entrata in vigore della l. 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco)
La domanda di risarcimento da esaminare proposta dagli odierni attori discende dal richiesto accertamento della responsabilità medico professionale sia del chirurgo, dott.
, che aveva eseguito l'intervento chirurgico sul sig. , Controparte_2 Persona_1
sia dell'azienda sanitaria, chiamata in giudizio per rispondere di un concreto comportamento imprudente e negligente per la condotta del suo sanitario.
In questa sede, si tratta di scrutinare, in relazione all'evento lesivo denunziato la sussistenza di un fatto illecito imputabile al sanitario che ebbe ad eseguire l'intervento, facendo applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità professionale del medico. Coerentemente con l'affermata natura contrattuale dell'obbligazione del medico nei confronti del paziente, l'adempimento della obbligazione che il professionista assume, allorchè si impegna a prestare la propria opera, deve essere valutato non alla stregua del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, bensì del parametro della diligenza professionale, fissato dall'art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata. Dalla natura contrattuale della responsabilità nei termini esposti deriva, poi, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, che l'attrice danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato ovvero che esso non sia stato causa del danno
(Cass. Civ. 20547/2014). In ordine all'accertamento del nesso eziologico, poi, i più recenti arresti giurisprudenziali (Cass. Civ. 581/2008) hanno confermato che i principi generali che regolano la causalità di fatto sono, anche in materia civile, in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico ed integrando essi principi di tipo logico e conformi a massime di esperienza, quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., sul cui fondamento è stata elaborata la teoria della “regolarità causale” o “causalità adeguata”. Tale teoria estrapola da una più ampia nozione di causalità materiale, individuata dal principio dell'equivalenza dettato dall'art. 41 c.p.c., secondo cui un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non), un più ristretto concetto di causalità giuridicamente rilevante, in forza del quale, tra le infinite serie causali determinate, sul piano materiale, dal principio dell'equivalenza, ciascuno è, invece, responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili (ex multis: Cass. 1.3.2007; n. 4791; Cass.
6.7.2006, n. 15384; Cass. 27.9.2006, n. 21020; Cass. 3.12.2002, n. 17152; Cass.
10.5.2000 n. 5962). Il giudizio di adeguatezza va, poi, compiuto, nella interpretazione affermatasi nell'orientamento prevalente e condivisibile, secondo un criterio di prevedibilità obiettiva ex ante, espresso, cioè, al momento della condotta, nel senso che si deve accertare se, al momento in cui è avvenuta l'azione o l'omissione, fosse o meno prevedibile, con il parametro delle migliori conoscenze di regole statistiche e/o scientifiche del momento, ne sarebbe potuta discendere una data conseguenza (cd.
“prognosi postuma”). Il nesso causale va quindi ravvisato allorquando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica-universale o statistica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo, con elevato grado di “credibilità razionale o probabilità logica”, non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe comunque realizzato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità. Orbene, nel caso in esame l'attore ha dimostrato, attraverso la documentazione prodotta, il titolo da cui emerge l'obbligazione dei convenuti, con il deposito della cartella clinica del ricovero presso l'Azienda convenuta.
La perizia tecnica d'ufficio redatta in sede di ATP va considerata esaustiva, fondata su attenta indagine medica e motivazione immune da vizi logici.
I CCTTUU hanno ricostruito, attraverso l'esame della documentazione sanitaria acquisita in giudizio, la successione cronologica degli eventi che hanno interessato il sig. fin dal 14/02/2014 data di ricovero presso la . Persona_1 CO
I consulenti tecnici hanno riferito che oggetto dell'accertamento medico legale verte sull'operato dei sanitari della nella gestione del paziente. CO7
Descritta la cronologia degli eventi i Periti sostengono: “Orbene non vi è dubbio che durante l'intervento di protesi totale di ginocchio si sia creato un danno del nervo peroneo con gli esiti funzionali osservati e che poi la prolungata immobilità abbia costituito, su un substrato di aterosclerosi polidistrettuale e quindi anche periferico, il danno ischemico che ha condotto all'amputazione delle dita (parziale 1 e 2 dito piede sin). Il danno neurologico, con criterio di alta probabilità, si è verificato o per erroneo posizionamento di strumenti (placche) e/o erroneo posizionamento dell'arto durante i movimenti necessari all'intervento. Tanto configura errore tecnico e quindi danno risarcibile. L'errore tecnico o professionale deriva dalla trasgressione di quelle norme che sono universalmente riconosciute valide dalla scienza. L'errore può derivare da omissioni o da azioni improprie e può dipendere da imperizia, imprudenza o negligenza
…omissis… non costituisce errore colpevole il seguire o preferire l'una o l'altra teoria o corrente scientifica che si contendono il campo, ma che sono ritenute parimenti valide in un determinato momento storico, né è censurabile il fatto in sé di preferire l'uno o l'atro metodo di cura seguendo gli indirizzi sperimentati di una determinata scuola.
L'errore tecnico si caratterizza per: Negligenza: quale mancata adozione delle cautele prescritte dalle regole cautelari, è trascuratezza, mancanza di attenzione e di sollecitudine. Imprudenza: consistente nel tenere comportamenti che regole cautelari sconsigliano, è avventatezza, insufficiente ponderazione, ed implica una scarsa considerazione degli interessi altrui. Imperizia: quale inosservanza delle leges artis (per ignoranza della loro esistenza, inattitudine ad applicarle o semplice in applicazione concreta), si risolve in una negligenza o in una imprudenza qualificate, a seconda che tali regole tecniche violate prescrivano un facere o un non facere. Alla stregua delle cognizioni mediche specialistiche correnti va detto che il caso in esame non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 cc). Le lesività riscontrate devono ritenersi a carattere permanente. A causa della condotta inidonea dei sanitari della di DA (AV) il Sig di anni 70 CO6 Persona_1
all'epoca dei fatti, ha riportato i seguenti postumi: “ axnostenosi del nervo peroneo, dopo protesi di ginocchio sinistro, determinante deficit funzionale dell'ELA e dell'ELD con difficoltà deambulatorie e della stazione eretta, con successiva trombosi dell'asse femoro-popliteo sin trattata farmacologicamente e con PTA e poi amputazione parziale del 1 e 2 dito del piede sinistro, in soggetto con severe comorbilità (aterosclerosi polidistrettuale, diabete mellito tipo 2, ipertensione arterioso, fumatore)”. Detti postumi devono ritenersi a carattere permanente, causalmente ricollegabili alla contaminazione avvenuta durante la procedura chirurgica del giugno
2010, globalmente valutati con criterio analogico/proporzionale rispetto ai valori contemplati dai Barèmes di usuale consultazione in ambito di responsabilità civile (cfr.
"Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico Pt_5 CP_18 Pt_6
e dell'invalidità permanente" V Edizione - Giuffrè Editore - 2002, Canale;
Per_8
Consigliere; Palmieri;
Umani Ronchi "Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente" Seconda edizione Giuffrè Editore - 1998), alla luce dell'elaborazione del concetto di “danno alla persona” da parte della dottrina medico- legale, giuridica e giurisprudenziale, integrano quindi un “danno biologico”, o
“menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata”,” valutabile nella misura del 20% (ventipercento) D.B, tenendo presente lo stato anteriore, caratterizzato da severe comorbilità. L'incapacità temporanea, a seguito dell'evento alla luce della valutazione della documentazione sanitaria, nonché della comune esperienza clinica, esclusi i giorni necessari alla ripresa routinaria dopo interventi consimili, può indicarsi con un periodo di malattia complessivo di 190 giorni: 80 (ottanta) giorni di ITT e 110
(centodieci) giorni di ITP, valutabili ad un tasso medio del 50%, per la convalescenza e la ripresa funzionale. A parte, inoltre, verrà riconosciuto il danno non patrimoniale, visto il quadro presentato dovuto alle lesioni accertate, il cui apprezzamento non è di competenza medica. (CC.SS. UU.11.novembre 2008). A parte, infine, andrà valutato dalla S.V.I. il “danno emergente”: vanno risarcite le spese documentate e/o eventualmente da documentare, relative a prestazioni connesse con lo stato di malattia per cui è causa, che non siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale”.
Le considerazioni medico – legali svolte dai CCTTUU risultano prive di censure, in quanto scevre da vizi diagnostici e/o valutati, dunque pienamente condivise dal
Giudicante in questa fase.
Prive di pregio risultano, invece, le osservazioni alla bozza peritale sollevate dai CTP degli odierni resistenti circa la mancata valutazione su una possibile diagnosi differenziale Al riguardo i CCTTUU così precisavano “circa la mancata valutazione su una possibile diagnosi differenziale avanzata dai colleghi CCTTPP non trova alcun riscontro negli atti: si ricorda infatti che l'intervento a cui è stato sottoposto il sig. Per_1
era in elezione (PTG) e seppure il paziente presentava altre comorbilità
[...]
(pregresso IMA, diabete, fumo, ipertensione arteriosa), alcuna neuropatia diabetica, come da loro ipotizzata, viene segnalata dai sanitari, e laddove fosse stata presente, la mancata considerazione della sua eventuale presenza e/o entità rappresenterebbe ulteriore elemento di censura, che avrebbe dovuto far differire l'intervento, che come già ricordato era in elezione. Dunque la ricostruzione dei fatti, alla luce della documentazione e degli accertamenti esplicati rappresenta, secondo il concetto “del più probabile che non”, come richiesto in ambito giuridico civilistico l'unica attendibile”.
In definitiva, nel caso in esame, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti e dei principi giurisprudenziali esposti, si ritiene che parte attorea abbia assolto ai propri oneri probatori attribuibile alla negligenza ed alla imperizia dei sanitari.
A fronte di tali risultanze tecniche, alcuna prova è stata fornita dai professionisti convenuti in merito all'insussistenza del danno e /o all'assenza di sua colpa. Ne consegue che la domanda relativa alla declaratoria di responsabilità dei resistenti va ritenuta fondata e, pertanto, accolta.
Con riferimento ai danni lamentati i consulenti nominati ,per quanto attiene al danno biologico, inteso quale menomazione dell'integrità̀ psico-fisica del soggetto in sé e per sé considerata, ha ritenuto che, sulla scorta dei comuni barèmes medico-legali, esso sia quantificabile nella misura del 20%. Di poi, i CCTTUU hanno accertato che in conseguenza della malpractice sanitaria, inoltre, va riconosciuto un periodo 80
(ottanta) giorni di ITT e 110 (centodieci) giorni di ITP, valutabili ad un tasso medio del 50%, per la convalescenza e la ripresa funzionale.
Va a questo punto rilevato che nelle more del giudizio il sig. è deceduto Persona_1
per altra causa. Trattasi nella circostanza dell'ipotesi di un paziente danneggiato da una menomazione invalidante conseguente ad un errore medico che muore per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita per colpa medica prima di ottenere il risarcimento del danno sofferto.
Si è soliti identificare questa voce di danno con l'espressione “danno da premorienza”.
Il risarcimento in questione attiene all'intervallo temporale compreso tra il danno da errore medico da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto. Anche tale diritto viene trasmesso agli eredi.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15112 del 29 maggio 2024, nel confermare la validità dei criteri contenuti nella Tabella del Tribunale di Milano in caso di premorienza della vittima per cause indipendenti dal sinistro stabilisce che
“ l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”. In particolare, si precisa che “il calcolo del danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva“.
Rilevato che la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito e in coerenza con le recenti tabelle milanesi, si formula il seguente calcolo: Danno non patrimoniale: Percentuale invalidità permanente = 20 %, età del danneggiato anni 69 , danno non patrimoniale € 68.393,00.
Danno biologico temporaneo : Inabilità totale: 80 giorni , Inabilità al 50 % 110 giorni per un Totale temporaneo = €15.525.
Deriva quindi un danno non patrimoniale lordo così suddiviso: Permanente: €
68.393,00, cui va aggiunta una personalizzazione del danno nella misura del 20% tenuto conto di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona e quelle peculiari del caso concreto che hanno reso anche un pregiudizio psicologico patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, per un totale complessivo di €
82.072,00; Temporaneo: €15.525, Totale lordo = € 97.197,00; Riduzione proporzionale per premorienza Vita residua statistica a 69 anni ≈ 15 anni;
Anni vissuti:
7 anni → coefficiente = 7/15 = 46,67 % ; Percentuale non goduta = 53,33 % → quota trasmissibile. Quindi: Danno permanente trasmissibile = € 82.072,00 × 53,33 % = €
43.769,00; Danno temporaneo → completamente trasmissibile = €15.125; Totale trasmissibile = €58.894,00. Ripartizione tra moglie e due figlie Eredi: moglie + 2 figlie
→ 3 soggetti: Quota individuale: €19.631,00 a ciascuno.
Sulla somma liquidata a titolo di danno biologico vanno riconosciuti, inoltre, gli interessi al tasso legale. Su tale somma, già calcolata all'attualità, vanno riconosciuti ulteriori interessi, dovendosi tener conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dalla danneggiata a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento e, quindi, del ritardo nell'adempimento (Cass. SS. Unite, sent. 1712/95 e Cass.2796/2000). Tali interessi vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella risultante dalla devalutazione in base agli indici ISTAT all'epoca del fatto lesivo, rivalutata di anno in anno, dall'epoca del fatto lesivo
(febbraio 2014) alla presente pronuncia, con divieto di anatocismo.
Infondata è la domanda risarcitoria avanzata per l'asserita violazione dell'obbligo di consenso informato. Il modulo di consenso informato che invece risulta presente e sottoscritto sia dal medico chirurgo che dal paziente, allegato alla cartella clinica, e completo e adeguato poiché in esso vengono riportati tutti i rischi e le possibili complicanze intraoperatorie.
Pertanto l'affermazione che “Se al sig. fossero state prospettate, quale Pt_2
conseguenza negativa dell'intervento, la possibilità di subire un peggioramento delle proprie condizioni di salute -….- non avrebbe mai accettato di sottoporsi all'intervento ed avrebbe scelto di tenersi quei dolori che, sì gli creavano fastidio, ma che di certo non gli impedivano di deambulare, di guidare e di essere pienamente autonomo”, non ha trovato alcun conforto probatorio né in sede di ATP né nel presente giudizio.
Parte attorea ha altresì richiesto la liquidazione del danno iure proprio.
Per quanto attiene la richiesta di risarcimento dei danni iure proprio avanzata dalla moglie e dai figli, essa concerne il danno da perdita del rapporto parentale e il danno morale conseguente alla morte del congiunto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno da perdita del rapporto parentale è risarcibile solo qualora la morte del congiunto sia causalmente riconducibile alla condotta illecita del responsabile. Nel caso di specie, è stato espressamente allegato e non contestato che la morte di sia avvenuta per Persona_1
altra causa, non correlata all'evento di malasanità (c.d. premorienza). Il fatto che il decesso sia avvenuto per causa diversa dalla malasanità esclude il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e la morte del de cuius. Pertanto, non essendo la morte di la conseguenza diretta della condotta negligente di Persona_1 [...]
], viene meno il presupposto causale per il risarcimento del CO9
danno iure proprio per perdita del rapporto parentale. La mera lesione all'integrità fisica del de cuius, pur grave, non è sufficiente a fondare il risarcimento dei danni iure proprio per i congiunti se essa non è stata la causa della morte.
Quanto al danno patrimoniale spettante agli attori a titolo ereditario deve rilevarsi che non tutta la documentazione prodotta da parte attrice appare riferibile in maniera inequivoca all'evento di causa. Difatti non possono essere rimborsate le spese per l'acquisto dei farmaci, di cui agli scontrini fiscali depositati, atteso che dagli stessi non appare evincibile la riferibilità al . Pertanto quanto alle spese mediche Persona_1
sostenute e documentate, spetta agli attori un rimborso pari a € 10.527,91.
Vanno altresì rimborsate le spese sostenute per il procedimento di ATP, così come documentate per iscrizione a ruolo e onorari CCTTUU e CTP nella misura di €
6.009,46, già comprensive di IVA. Quanto agli onorario dei difensori del Pt_2
l'importo va adeguato nella misura di € 3.279,00, come previsto dalle tabelle vigenti all'epoca del pagamento e previsti per i procedimenti di istruzione preventiva, oltre
IVA,CPA e spese generali per un totale di € 4.750,44. In totale le spese di ATP da rimborsare agli attori è pari a € 10.759,90.
Quanto infine alle domande in garanzia avanzata dai convenuti e Controparte_2
nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione si CO
osserva quanto segue.
La terza chiamata EXIM ASIG S.A., evocata in giudizio dalla , CO
ha eccepito la inoperatività della polizza per non essere il dott. un Controparte_2
medico dipendente dell'assicurata, ha eccepito poi la franchigia per sinistro pari ad €
50.000,00. La prima eccezione è infondata atteso che l'assicurata ha depositato la busta paga del dott. relativa al mese di febbraio 2014 e la busta paga relativa al CP_2
mese di settembre 2014, dimostrando così che all'epoca dei fatti (febbraio 2014) il dott. lavorava alle dipendenze della La seconda CP_2 CO1
eccezione appare ictu oculi fondata (si veda l'allegato al contratto di assicurazione prodotto in atti laddove si prevede espressamente la franchigia di € 50.000,00 per ogni sinistro).
Quanto alla , la stessa ha eccepito che l'art. 5 della polizza stipulata CO4
con il sanitario, prevede che per i dipendenti ospedalieri nonchè per tutti coloro che comunque prestano la loro attività presso strutture sanitarie pubbliche o private le garanzie della polizza sono prestate a secondo rischio e che i limiti del massimale della polizza assicurativa all'epoca dei fatti era di Euro 1.000.000,00.
Sul punto è importante sottolineare che la detta polizza predisposta da
[...]
specifichi chiaramente come la polizza stipulata si intenda “a secondo CP_13
rischio” nel caso in cui “esista altra assicurazione efficace per la copertura del rischio assicurato in base al preesistente contratto”, restando comunque inteso che nel caso in cui una simile copertura non esista o non operi, la polizza “si intende operante a primo rischio”, e che è compresa in garanzia la “rivalsa” esercitata dall'ente ospedaliero o dall'assicuratore di esso per i danni causati a terzi in conseguenza dell'attività svolta per tali enti …”. Si ritiene quindi che la clausola in questione rappresenti non già una clausola vessatoria o inficiante la validità del contratto in quanto elusiva degli obblighi contrattualmente assunti e/o limitativa della responsabilità, ma sia posta a delimitazione e precisazione degli obblighi suddetti, ovvero a miglior precisazione dell'oggetto del contratto;
per tale via, essa ritiene che nel caso in cui il medico sia operante, in modo autonomo o quale dipendente, all'interno di struttura sanitaria privata o pubblica, la copertura assicurativa è destinata ad operare solo a secondo rischio, esclusi i casi di insolvenza dell'ente assicurativo e di rivalsa nei confronti del medico, limitatamente alla stessa, per i casi di colpa grave, come stabilisce il punto 5 .
Né d'altra parte il dott. ha eccepito in merito. Controparte_2
L deve essere quindi dichiarata obbligata a tenere indenne il CO3
proprio assicurato dott. da tutte le somme che il medesimo sarà Controparte_2 tenuto a corrispondere in virtù della presente sentenza in esubero a quanto corrisposto dall'Assicurazione della Casa di Cura.
Alla luce di tutte le suesposte motivazioni, la domanda degli attori viene parzialmente accolta.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite vengono compensate per 1/3 tra le parti stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, mentre i residui 2/3 delle spese sostenute seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in ragione dell'accolto, come in dispositivo tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in vigore dal 23/10/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale per lo scaglione ricompreso tra € 52.000,01 e
€ 260.000,00 per le fasi effettivamente svolte. Restano interamente compensate le spese tra la e il dott. . CO Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
In parziale accoglimento della domanda proposta con l'atto di citazione da parte attrice nei termini di cui in motivazione, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore di , e la somma di €58.894,00, oltre a Parte_1 Parte_2 Parte_3
rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione, per le causali espresse da dividersi per quote ereditarie;
condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale di € 10.527,91 per spese mediche documentate e € 10.759,90 per spese di ATP, oltre interessi legali dal versamento all'effettivo soddisfo e quindi in totale € 21.287,81,81, da dividersi per quote ereditarie;
condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori i 2/3 delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi ed € 545,00 per anticipazioni, ed oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e IVA come per legge;
condanna la terza chiamata EXIM ASIG S.A., in persona del legale rappresentante pro
– tempore, a tenere indenne la , propria assicurata, dagli esborsi CO
dovuti in esecuzione della presente sentenza, dedotta la franchigia contrattualmente prevista condanna la terza chiamata in persona del legale CO3
rappresentante pro- tempore a tenere indenne il dott. , proprio Controparte_2
assicurato, dagli esborsi dovuti in esecuzione della presente sentenza, e in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla polizza di cui è contraente la struttura Casa di Cura S.Rita, dedotta la franchigia se contrattualmente prevista;
restano interamente compensate le spese di lite tra la e il dott. CO
. Controparte_2
Così deciso in Avellino il 26 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale