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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 288/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MANCINI LUCIA Parte_1
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Michelotti e dall'Avv. Controparte_1
Giulio Linguanti
APPELLATO
all'esito della discussione orale di cui all'udienza del 21 gennaio 2025 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni per parte appellante : Parte_1
«In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza n. cronologico 19/2024 emessa dal
Tribunale di Siena, Giudice GOP Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, nell'ambito del giudizio
n.698/2022 RG Cont. Tribunale di Siena, pubblicata e comunicata alle parti in data
3.1.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Accertato e dichiarato che il mobilio e gli oggetti di arredo elencati in premessa e documentati in atti, sono stati acquistati in via personale ed esclusiva dalla signora , con denaro proprio derivante da un apposito finanziamento, Parte_1
pagina 1 di 9 costituendo una spesa straordinaria ed ingente, e preso atto che tale mobilio non è stato restituito dal convivente al termine della convivenza ma da questi Controparte_1 trattenuto ed utilizzato, pronunciare l'arricchimento senza causa del predetto CP_1
e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art.2041 c.c., condannarlo
[...] alla restituzione in favore della signora dell'importo di € 26.000,00 e della Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, quale indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale della ricorrente” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio»;
per parte appellata : Controparte_1
«Voglia l'Ecc.Ma Corte di Appello Adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa,
- Nel merito, rigettare la domanda contenuta nell'atto di appello avversario, confermando l'ordinanza del Tribunale di Siena in ogni sua parte;
- In subordine, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo restitutorio e/o risarcitorio in capo al verso la CP_1 Pt_1
In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ordinanza n. 19/2024, emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c. contraddistinto con il n. 698/2022 RG, il Tribunale di
Siena così definitivamente si pronunciava:
«rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso come sopra motivato;
rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente poiché inammissibile stante la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. e l'esistenza ad oggi del mobilio per cui è causa;
visto l'art. 92 c.p.c. compensa fra le parti le spese di lite».
Il Tribunale di primo grado premetteva quanto segue:
Con ricorso notificato, in data 18.05.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per aver – al termine della convivenza (dalla durata di 5 anni) – trattenuto ed
[...] utilizzato il mobilio che la stessa aveva acquistato tramite apposito finanziamento, erogato in data 16.10.2015 per l'importo di 26.000 euro, e insisteva sulle seguenti pagina 2 di 9 conclusioni: “accertato e dichiarato che il mobilio e gli oggetti di arredo elencati in premessa e documentati in atti, sono stati acquistati in via personale ed esclusiva dalla signora , con denaro proprio derivante da un apposito finanziamento, Parte_1 costituendo una spesa straordinaria ed ingente, e preso atto che tale mobilio non è stato restituito dal convivente al termine della convivenza ma da questi Controparte_1 trattenuto ed utilizzato, pronunciare l'arricchimento senza causa del predetto CP_1
e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art.2041 c.c., condannarlo
[...] alla restituzione in favore della signora dell'importo di €.26.000,00 e della Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, quale indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale della ricorrente.”;
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_1 del ricorso azionato ex art 702 bis c.p.c. in quanto carente della tipica prova documentale a sostegno della pretesa risarcitoria avanzata da parte ricorrente, giacché dal contratto di finanziamento depositato agli atti non è possibile con certezza stabilire che lo stesso inerisca all'acquisto del suddetto mobilio;
che tali mobili gli erano stati donati dalla a fronte dello stile di vita agiato che lo stesso aveva assicurato, Pt_1 durante i cinque anni di convivenza, a parte ricorrente ovvero che lo stesso finanziamento era servito per l'acquisto di una vettura di proprietà della ricorrente.
Insisteva, dunque, per la reiezione della avversa domanda nonché per la condanna al risarcimento di parte ricorrente per lite temeraria ex art 96 c.p.c.; ritenuta la causa documentalmente istruita, la tratteneva in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Tribunale di Siena rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente;
pacifico e incontestato che le parti hanno convissuto nella casa di proprietà del resistente così come che il mobilio è stato acquistato dalla che rispetto a ciò nei Pt_1 CP_1 propri scritti difensivi e senza alcuna prova in merito, inizialmente assumeva che detta mobilia andava considerata come una regalìa da parte della ricorrente, salvo poi evidenziare – nei propri scritti difensivi - che tale regalìa non era proporzionata alla capacità economica della stessa, e di esserne venuto a conoscenza solo in seguito;
che la documentazione versata in atti dalla ricorrente ha comprovato che il finanziamento era finalizzato all'acquisto della suddetta mobilia.
Premesso ciò, il Giudice di primo grado riteneva di non dover accogliere domanda attorea in quanto avente ad oggetto non la restituzione del mobilio, bensì la restituzione pagina 3 di 9 della somma di 26.000 euro per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Trattandosi di domanda avente natura sussidiaria essa è proponibile solo ove la diversa azione si rilevi carente ab origine del titolo giustificativo e, qualora l'arricchimento abbia ad oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura se sussistente al tempo della domanda. Nel caso di specie, visto che era emerso dagli atti di causa che tali beni erano ancora esistenti, la domanda avanzata dalla ricorrente non poteva essere accolta potendo la stessa ottenerne la sola restituzione e non la corresponsione della somma di euro 26.000.
Inoltre, visto il rigetto della domanda per le motivazioni di cui sopra e stante in astratto l'obbligo di restituzione dei beni del resistente alla ricorrente, ha ritenuto esistenti i presupposti ex art 92 c.p.c. per una integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Per tali motivi statuiva come da dispositivo sopra riportato.
II. Proponeva appello ex art. 702 – quater c.p.c. avverso l'ordinanza del Tribunale di
Siena per il seguente motivo: Pt_1
Omessa valutazione delle prove ed errata interpretazione ed applicazione degli artt.
2041 c.c. e 2042 c.c.:
Il Giudice di prime cure, dopo aver correttamente confermato la titolarità dei suddetti beni in capo alla ricorrente e accertato l'arricchimento senza giusta causa del CP_1 ha errato nel rigettare la domanda di refusione della somma di 26.000 euro formulata dalla sostenendo che la stessa ha il diritto non alla percezione del suddetto Pt_1 importo bensì alla restituzione del mobilio oggetto di arricchimento;
rispetto alle prove fornite da parte appellante se ne deduce l'errata valutazione: il
Giudice di primo grado asserisce, in pieno contrasto con le prove fornite, l'esistenza di tali beni seppur la stessa abbia dimostrato (cfr. doc. n.11) l'effettiva intenzione Pt_1 del di sostituire e privarsi del mobilio ancora presente nell'abitazione; per CP_1 contro, il resistente non ha mai confermato di esserne ancora in possesso, limitandosi a sostenere di esserne divenuto proprietario per intervenuta donazione;
per parte appellante non è condivisibile il dover agire per rientrare nel possesso dei beni lasciati nella proprietà del della cui presenza non vi è traccia alcuna, posto il CP_1 carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento: si richiama giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la proponibilità dell'azione di arricchimento, da parte del proprietario di un bene, è sempre proponibile nei confronti del terzo che ne abbia goduto senza titolo, al fine di essere indennizzato del pregiudizio subìto. Ciò,
pagina 4 di 9 indipendentemente dalla possibilità per il proprietario stesso di chiederne la restituzione: quest'ultimo rimedio non può escludere l'azione di arricchimento alla stregua del suo carattere sussidiario” (Cass. Civ. sent. n. 25554/2011).
III. Si costituisce in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 dell'ordinanza impugnata per la seguente ragione:
Il Tribunale di primo grado ha correttamente qualificato l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. come esperibile soltanto in via sussidiaria;
parte ricorrente avrebbe dovuto formulare la pretesa di denaro in via subordinata e come domanda principale la restituzione dei beni de quibus; lo stesso art. 2041 c.c. al secondo comma precisa che, come correttamente rilevato dal
Giudice di prime cure, qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura se sussiste al tempo della domanda. In caso contrario, ossia il bene sia stato nel frattempo alienato, subentrerà – per effetto dell'applicazione dei principi sulla surrogazione – per il terzo l'obbligo di devolvere il corrispettivo: nel caso di specie, parte appellante non ha provato l'intervenuta alienazione e pertanto la mobilia rimane determinata e “restituibile”.
Correttamente la domanda di rimborso è stata qualificata come inammissibile dato che il resistente non è ritenuto a rifondere alcuna somma alla la stessa Pt_1 pretenderebbe la corresponsione dell'equivalente valore della mobilia al prezzo d'acquisto, senza considerarne l'usura e il deprezzamento del valore medio tempore, peraltro avendo beneficiato dell'utilizzo nel periodo della convivenza.
Rileva infine, attraverso domanda che la Corte qualifica come appello incidentale, errata l'ordinanza nella parte in cui prevede – in capo allo stesso – un astratto obbligo restitutorio della mobilia.
Tale richiesta, oltre a non essere stata formulata esplicitamente, è comunque da ricondurre all'art. 2034 c.c., il quale non ammette la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di dover morali o sociali;
la somma pagata dalla
è avvenuta nel corso del rapporto di convivenza e pertanto, nel pieno spirito Pt_1 solidaristico da inquadrarsi come atto di liberalità eseguito in attuazione di un'obbligazione naturale.
All'udienza del 21.01.25 le parti comparivano e concludevano come da verbale;
la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato.
I. In ordine al contenuto dell'appello principale deve rilevarsi quanto segue.
Si premette in linea teorica quanto segue. L'azione generale di arricchimento come evincibile dal disposto dell'art. 2041 c.c. “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”, ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro e che la stessa sia avvenuta in assenza di giusta causa. Pertanto, non è possibile invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
mentre “è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”(Cass. n. 11330 del
15/05/2009);
Nel caso di specie, essendo venuta meno la convivenza, che costituiva l'unico presupposto che giustificava l'esborso della per l'acquisto della mobilia, la Pt_1 stessa subiva una diminuzione patrimoniale senza alcun vantaggio corrispettivo, essendo i beni rimasti dal 2020 nella esclusiva disponibilità del ovvero come CP_1 arredo nella casa di proprietà dello stesso e pertanto, da lui pacificamente usati. Ciò era stato rilevato dal Giudice di prime cure, che tuttavia respingeva la domanda formulata dalla ricorrente in quanto inammissibile stante la assenza di sussidiarietà, potendo la ricorrere all'azione di restituzione trattandosi di beni mobili, esistenti al Pt_1 momento della domanda.
Giova richiamare per accogliere la censura della appellante quanto statuito da Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 30/11/2011, n. 25554 “La proponibilità, da parte del proprietario di un bene, dell'azione di arricchimento nei confronti del terzo che ne abbia goduto senza titolo, al fine di essere indennizzato del pregiudizio subito, pari al corrispettivo per il godimento da parte dell'arricchito del bene, va riconosciuta indipendentemente dalla possibilità per il proprietario medesimo di richiedere la restituzione del bene, dato che tale seconda azione non previene né elimina il danno verificatosi prima del suo utile esercizio, o anteriormente all'offerta di restituzione, e,
pagina 6 di 9 quindi, non ne configura un rimedio idoneo ad escludere la prima azione, alla stregua del suo carattere sussidiario. (Fattispecie relativa all'azione di arricchimento senza causa proposta dall'acquirente dell'arredamento di un'unità immobiliare, di proprietà dell'altra parte, destinato alla convivenza "more uxorio" tra le parti stesse, non verificatasi per la rottura della relazione sentimentale)”, in fattispecie identica alla presente. Questa Corte, condividendo la motivazione della s.C. che integralmente richiama, ritiene che la proponibilità dell'azione di arricchimento, nei confronti del terzo che abbia goduto – come nel caso di specie – dei beni senza titolo, possa essere proposta anche in via principale, a prescindere dalla possibilità per il proprietario dei suddetti beni, in questo caso la di agire in giudizio per chiederne la Pt_1 restituzione, attesa la insussistenza del carattere sussidiario della azione di condanna al pagamento dell'indennizzo rispetto alle azioni esercitabili dal soggetto passivo.
II. Deve conseguentemente valutarsi l'appello incidentale per decidere se il contenuto di obbligazione naturale dell'esborso era idoneo a impedire il verificarsi del fatto costitutivo dedotto da parte ricorrente in I grado.
L'appello incidentale proposto dalla parte convenuta è così qualificato dalla Corte attesa la censura contenuta nella comparsa e le conclusioni in I grado, che si sono sopra richiamate. Il Tribunale ha statuito nel corpo della motivazione, la assenza della natura di obbligazione naturale nell'acquisto della mobilia effettuato dalla parte appellante.
Parte appellata contesta tale assunto richiamando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2034 c.c..
Ritiene la Corte, che nel caso di specie l'acquisto del mobilio operato dalla non Pt_1 rientrava certamente nell'ambito delle elargizioni effettuate in adempimento di obbligazioni naturali. Premessa la ricostruzione dell'istituto da parte della giurisprudenza (ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/06/2020, n. 11303
Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura
l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.): L'acquisto in oggetto non può essere ricondotto all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c., in quanto non rispettoso dei minimi di proporzionalità ed adeguatezza: il ricorrere alla accensione di un finanziamento finalizzato all'acquisto di detti mobili esclude che il pagamento rientrasse nelle normali possidenze della stessa;
lo stesso assumeva, seppure in un secondo momento nei propri scritti difensivi, di avere CP_1 appreso che l'acquisto non corrispondeva alla capacità economica della Egli Pt_1
pagina 7 di 9 pur avendo eccepito la natura di obbligazione naturale per impedire l'accoglimento della domanda, non ha tuttavia mai allegato alcunché sulle capacità reddituali e patrimoniali delle parti. Deve quindi escludersi la fondatezza dell'appello incidentale.
III. Rigettato l'appello incidentale, deve quindi procedersi alla determinazione dell'indennizzo dovuto dal in favore della che la Corte ritiene di CP_1 Pt_1 determinare in euro 13.000,00 in via di equità tenuto conto dell'iniziale valore dell'acquisto, della svalutazione dovuta all'utilizzo per i 5 anni di convivenza ma anche del permanere di una utilità concreta, attesa la necessarietà dei beni acquistati per l'utilizzo dell'immobile (mobilia quale cucina et similia). Su detta somma andranno calcolati gli interessi dalla notifica dell'atto di citazione al saldo al tasso legale.
Data la modifica della sentenza sulla base della valutazione unitaria del procedimento le spese devono essere nuovamente regolate. Attesa la totale soccombenza di parte appellata ( e di appellante incidentale), essa va condannata alla refusione delle spese processuali sostenute da controparte per effetto del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., soccombenza ravvisabile anche nel caso dell'accoglimento, come nel caso di specie, nella misura ridotta della domanda, in quanto “non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
(Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
Le spese di lite vengono liquidate così come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014; tabella relativa ai procedimenti di contenzioso ordinario;
valore in base al decisum; compenso liquidato ai valori minimi (senza fase istruttoria e dimidiata la fase decisionale in appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattese, così provvede:
ACCOGLIE l'appello come in atti proposto da e per effetto riforma Parte_1
l'ordinanza del 20/08/2024 del Tribunale di Livorno;
condanna a liquidare in favore di euro 13.000,00 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.; pagina 8 di 9 condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
per il primo grado in euro 2.540,00 oltre rimborso forfetario, iva e cap;
[...] per il grado di appello in euro 1.500,00 oltre rimborso forfetario, iva e cap.
Raddoppio del C.U. a carico dell'appellante incidentale.
Firenze, 21 gennaio 2025
La Presidente Rel.,
Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 288/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MANCINI LUCIA Parte_1
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Michelotti e dall'Avv. Controparte_1
Giulio Linguanti
APPELLATO
all'esito della discussione orale di cui all'udienza del 21 gennaio 2025 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni per parte appellante : Parte_1
«In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza n. cronologico 19/2024 emessa dal
Tribunale di Siena, Giudice GOP Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, nell'ambito del giudizio
n.698/2022 RG Cont. Tribunale di Siena, pubblicata e comunicata alle parti in data
3.1.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Accertato e dichiarato che il mobilio e gli oggetti di arredo elencati in premessa e documentati in atti, sono stati acquistati in via personale ed esclusiva dalla signora , con denaro proprio derivante da un apposito finanziamento, Parte_1
pagina 1 di 9 costituendo una spesa straordinaria ed ingente, e preso atto che tale mobilio non è stato restituito dal convivente al termine della convivenza ma da questi Controparte_1 trattenuto ed utilizzato, pronunciare l'arricchimento senza causa del predetto CP_1
e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art.2041 c.c., condannarlo
[...] alla restituzione in favore della signora dell'importo di € 26.000,00 e della Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, quale indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale della ricorrente” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio»;
per parte appellata : Controparte_1
«Voglia l'Ecc.Ma Corte di Appello Adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa,
- Nel merito, rigettare la domanda contenuta nell'atto di appello avversario, confermando l'ordinanza del Tribunale di Siena in ogni sua parte;
- In subordine, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo restitutorio e/o risarcitorio in capo al verso la CP_1 Pt_1
In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ordinanza n. 19/2024, emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c. contraddistinto con il n. 698/2022 RG, il Tribunale di
Siena così definitivamente si pronunciava:
«rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso come sopra motivato;
rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente poiché inammissibile stante la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. e l'esistenza ad oggi del mobilio per cui è causa;
visto l'art. 92 c.p.c. compensa fra le parti le spese di lite».
Il Tribunale di primo grado premetteva quanto segue:
Con ricorso notificato, in data 18.05.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per aver – al termine della convivenza (dalla durata di 5 anni) – trattenuto ed
[...] utilizzato il mobilio che la stessa aveva acquistato tramite apposito finanziamento, erogato in data 16.10.2015 per l'importo di 26.000 euro, e insisteva sulle seguenti pagina 2 di 9 conclusioni: “accertato e dichiarato che il mobilio e gli oggetti di arredo elencati in premessa e documentati in atti, sono stati acquistati in via personale ed esclusiva dalla signora , con denaro proprio derivante da un apposito finanziamento, Parte_1 costituendo una spesa straordinaria ed ingente, e preso atto che tale mobilio non è stato restituito dal convivente al termine della convivenza ma da questi Controparte_1 trattenuto ed utilizzato, pronunciare l'arricchimento senza causa del predetto CP_1
e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art.2041 c.c., condannarlo
[...] alla restituzione in favore della signora dell'importo di €.26.000,00 e della Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, quale indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale della ricorrente.”;
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_1 del ricorso azionato ex art 702 bis c.p.c. in quanto carente della tipica prova documentale a sostegno della pretesa risarcitoria avanzata da parte ricorrente, giacché dal contratto di finanziamento depositato agli atti non è possibile con certezza stabilire che lo stesso inerisca all'acquisto del suddetto mobilio;
che tali mobili gli erano stati donati dalla a fronte dello stile di vita agiato che lo stesso aveva assicurato, Pt_1 durante i cinque anni di convivenza, a parte ricorrente ovvero che lo stesso finanziamento era servito per l'acquisto di una vettura di proprietà della ricorrente.
Insisteva, dunque, per la reiezione della avversa domanda nonché per la condanna al risarcimento di parte ricorrente per lite temeraria ex art 96 c.p.c.; ritenuta la causa documentalmente istruita, la tratteneva in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Tribunale di Siena rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente;
pacifico e incontestato che le parti hanno convissuto nella casa di proprietà del resistente così come che il mobilio è stato acquistato dalla che rispetto a ciò nei Pt_1 CP_1 propri scritti difensivi e senza alcuna prova in merito, inizialmente assumeva che detta mobilia andava considerata come una regalìa da parte della ricorrente, salvo poi evidenziare – nei propri scritti difensivi - che tale regalìa non era proporzionata alla capacità economica della stessa, e di esserne venuto a conoscenza solo in seguito;
che la documentazione versata in atti dalla ricorrente ha comprovato che il finanziamento era finalizzato all'acquisto della suddetta mobilia.
Premesso ciò, il Giudice di primo grado riteneva di non dover accogliere domanda attorea in quanto avente ad oggetto non la restituzione del mobilio, bensì la restituzione pagina 3 di 9 della somma di 26.000 euro per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Trattandosi di domanda avente natura sussidiaria essa è proponibile solo ove la diversa azione si rilevi carente ab origine del titolo giustificativo e, qualora l'arricchimento abbia ad oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura se sussistente al tempo della domanda. Nel caso di specie, visto che era emerso dagli atti di causa che tali beni erano ancora esistenti, la domanda avanzata dalla ricorrente non poteva essere accolta potendo la stessa ottenerne la sola restituzione e non la corresponsione della somma di euro 26.000.
Inoltre, visto il rigetto della domanda per le motivazioni di cui sopra e stante in astratto l'obbligo di restituzione dei beni del resistente alla ricorrente, ha ritenuto esistenti i presupposti ex art 92 c.p.c. per una integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Per tali motivi statuiva come da dispositivo sopra riportato.
II. Proponeva appello ex art. 702 – quater c.p.c. avverso l'ordinanza del Tribunale di
Siena per il seguente motivo: Pt_1
Omessa valutazione delle prove ed errata interpretazione ed applicazione degli artt.
2041 c.c. e 2042 c.c.:
Il Giudice di prime cure, dopo aver correttamente confermato la titolarità dei suddetti beni in capo alla ricorrente e accertato l'arricchimento senza giusta causa del CP_1 ha errato nel rigettare la domanda di refusione della somma di 26.000 euro formulata dalla sostenendo che la stessa ha il diritto non alla percezione del suddetto Pt_1 importo bensì alla restituzione del mobilio oggetto di arricchimento;
rispetto alle prove fornite da parte appellante se ne deduce l'errata valutazione: il
Giudice di primo grado asserisce, in pieno contrasto con le prove fornite, l'esistenza di tali beni seppur la stessa abbia dimostrato (cfr. doc. n.11) l'effettiva intenzione Pt_1 del di sostituire e privarsi del mobilio ancora presente nell'abitazione; per CP_1 contro, il resistente non ha mai confermato di esserne ancora in possesso, limitandosi a sostenere di esserne divenuto proprietario per intervenuta donazione;
per parte appellante non è condivisibile il dover agire per rientrare nel possesso dei beni lasciati nella proprietà del della cui presenza non vi è traccia alcuna, posto il CP_1 carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento: si richiama giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la proponibilità dell'azione di arricchimento, da parte del proprietario di un bene, è sempre proponibile nei confronti del terzo che ne abbia goduto senza titolo, al fine di essere indennizzato del pregiudizio subìto. Ciò,
pagina 4 di 9 indipendentemente dalla possibilità per il proprietario stesso di chiederne la restituzione: quest'ultimo rimedio non può escludere l'azione di arricchimento alla stregua del suo carattere sussidiario” (Cass. Civ. sent. n. 25554/2011).
III. Si costituisce in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 dell'ordinanza impugnata per la seguente ragione:
Il Tribunale di primo grado ha correttamente qualificato l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. come esperibile soltanto in via sussidiaria;
parte ricorrente avrebbe dovuto formulare la pretesa di denaro in via subordinata e come domanda principale la restituzione dei beni de quibus; lo stesso art. 2041 c.c. al secondo comma precisa che, come correttamente rilevato dal
Giudice di prime cure, qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura se sussiste al tempo della domanda. In caso contrario, ossia il bene sia stato nel frattempo alienato, subentrerà – per effetto dell'applicazione dei principi sulla surrogazione – per il terzo l'obbligo di devolvere il corrispettivo: nel caso di specie, parte appellante non ha provato l'intervenuta alienazione e pertanto la mobilia rimane determinata e “restituibile”.
Correttamente la domanda di rimborso è stata qualificata come inammissibile dato che il resistente non è ritenuto a rifondere alcuna somma alla la stessa Pt_1 pretenderebbe la corresponsione dell'equivalente valore della mobilia al prezzo d'acquisto, senza considerarne l'usura e il deprezzamento del valore medio tempore, peraltro avendo beneficiato dell'utilizzo nel periodo della convivenza.
Rileva infine, attraverso domanda che la Corte qualifica come appello incidentale, errata l'ordinanza nella parte in cui prevede – in capo allo stesso – un astratto obbligo restitutorio della mobilia.
Tale richiesta, oltre a non essere stata formulata esplicitamente, è comunque da ricondurre all'art. 2034 c.c., il quale non ammette la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di dover morali o sociali;
la somma pagata dalla
è avvenuta nel corso del rapporto di convivenza e pertanto, nel pieno spirito Pt_1 solidaristico da inquadrarsi come atto di liberalità eseguito in attuazione di un'obbligazione naturale.
All'udienza del 21.01.25 le parti comparivano e concludevano come da verbale;
la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato.
I. In ordine al contenuto dell'appello principale deve rilevarsi quanto segue.
Si premette in linea teorica quanto segue. L'azione generale di arricchimento come evincibile dal disposto dell'art. 2041 c.c. “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”, ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro e che la stessa sia avvenuta in assenza di giusta causa. Pertanto, non è possibile invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
mentre “è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”(Cass. n. 11330 del
15/05/2009);
Nel caso di specie, essendo venuta meno la convivenza, che costituiva l'unico presupposto che giustificava l'esborso della per l'acquisto della mobilia, la Pt_1 stessa subiva una diminuzione patrimoniale senza alcun vantaggio corrispettivo, essendo i beni rimasti dal 2020 nella esclusiva disponibilità del ovvero come CP_1 arredo nella casa di proprietà dello stesso e pertanto, da lui pacificamente usati. Ciò era stato rilevato dal Giudice di prime cure, che tuttavia respingeva la domanda formulata dalla ricorrente in quanto inammissibile stante la assenza di sussidiarietà, potendo la ricorrere all'azione di restituzione trattandosi di beni mobili, esistenti al Pt_1 momento della domanda.
Giova richiamare per accogliere la censura della appellante quanto statuito da Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 30/11/2011, n. 25554 “La proponibilità, da parte del proprietario di un bene, dell'azione di arricchimento nei confronti del terzo che ne abbia goduto senza titolo, al fine di essere indennizzato del pregiudizio subito, pari al corrispettivo per il godimento da parte dell'arricchito del bene, va riconosciuta indipendentemente dalla possibilità per il proprietario medesimo di richiedere la restituzione del bene, dato che tale seconda azione non previene né elimina il danno verificatosi prima del suo utile esercizio, o anteriormente all'offerta di restituzione, e,
pagina 6 di 9 quindi, non ne configura un rimedio idoneo ad escludere la prima azione, alla stregua del suo carattere sussidiario. (Fattispecie relativa all'azione di arricchimento senza causa proposta dall'acquirente dell'arredamento di un'unità immobiliare, di proprietà dell'altra parte, destinato alla convivenza "more uxorio" tra le parti stesse, non verificatasi per la rottura della relazione sentimentale)”, in fattispecie identica alla presente. Questa Corte, condividendo la motivazione della s.C. che integralmente richiama, ritiene che la proponibilità dell'azione di arricchimento, nei confronti del terzo che abbia goduto – come nel caso di specie – dei beni senza titolo, possa essere proposta anche in via principale, a prescindere dalla possibilità per il proprietario dei suddetti beni, in questo caso la di agire in giudizio per chiederne la Pt_1 restituzione, attesa la insussistenza del carattere sussidiario della azione di condanna al pagamento dell'indennizzo rispetto alle azioni esercitabili dal soggetto passivo.
II. Deve conseguentemente valutarsi l'appello incidentale per decidere se il contenuto di obbligazione naturale dell'esborso era idoneo a impedire il verificarsi del fatto costitutivo dedotto da parte ricorrente in I grado.
L'appello incidentale proposto dalla parte convenuta è così qualificato dalla Corte attesa la censura contenuta nella comparsa e le conclusioni in I grado, che si sono sopra richiamate. Il Tribunale ha statuito nel corpo della motivazione, la assenza della natura di obbligazione naturale nell'acquisto della mobilia effettuato dalla parte appellante.
Parte appellata contesta tale assunto richiamando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2034 c.c..
Ritiene la Corte, che nel caso di specie l'acquisto del mobilio operato dalla non Pt_1 rientrava certamente nell'ambito delle elargizioni effettuate in adempimento di obbligazioni naturali. Premessa la ricostruzione dell'istituto da parte della giurisprudenza (ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/06/2020, n. 11303
Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura
l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.): L'acquisto in oggetto non può essere ricondotto all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c., in quanto non rispettoso dei minimi di proporzionalità ed adeguatezza: il ricorrere alla accensione di un finanziamento finalizzato all'acquisto di detti mobili esclude che il pagamento rientrasse nelle normali possidenze della stessa;
lo stesso assumeva, seppure in un secondo momento nei propri scritti difensivi, di avere CP_1 appreso che l'acquisto non corrispondeva alla capacità economica della Egli Pt_1
pagina 7 di 9 pur avendo eccepito la natura di obbligazione naturale per impedire l'accoglimento della domanda, non ha tuttavia mai allegato alcunché sulle capacità reddituali e patrimoniali delle parti. Deve quindi escludersi la fondatezza dell'appello incidentale.
III. Rigettato l'appello incidentale, deve quindi procedersi alla determinazione dell'indennizzo dovuto dal in favore della che la Corte ritiene di CP_1 Pt_1 determinare in euro 13.000,00 in via di equità tenuto conto dell'iniziale valore dell'acquisto, della svalutazione dovuta all'utilizzo per i 5 anni di convivenza ma anche del permanere di una utilità concreta, attesa la necessarietà dei beni acquistati per l'utilizzo dell'immobile (mobilia quale cucina et similia). Su detta somma andranno calcolati gli interessi dalla notifica dell'atto di citazione al saldo al tasso legale.
Data la modifica della sentenza sulla base della valutazione unitaria del procedimento le spese devono essere nuovamente regolate. Attesa la totale soccombenza di parte appellata ( e di appellante incidentale), essa va condannata alla refusione delle spese processuali sostenute da controparte per effetto del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., soccombenza ravvisabile anche nel caso dell'accoglimento, come nel caso di specie, nella misura ridotta della domanda, in quanto “non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
(Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
Le spese di lite vengono liquidate così come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014; tabella relativa ai procedimenti di contenzioso ordinario;
valore in base al decisum; compenso liquidato ai valori minimi (senza fase istruttoria e dimidiata la fase decisionale in appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattese, così provvede:
ACCOGLIE l'appello come in atti proposto da e per effetto riforma Parte_1
l'ordinanza del 20/08/2024 del Tribunale di Livorno;
condanna a liquidare in favore di euro 13.000,00 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.; pagina 8 di 9 condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
per il primo grado in euro 2.540,00 oltre rimborso forfetario, iva e cap;
[...] per il grado di appello in euro 1.500,00 oltre rimborso forfetario, iva e cap.
Raddoppio del C.U. a carico dell'appellante incidentale.
Firenze, 21 gennaio 2025
La Presidente Rel.,
Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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