TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/09/2025, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del GOP dr.ssa Paola Fracassi ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile di I grado N. R.G. 13533/25 promossa da:
, parte intimante CP_1
con avv. Alberto Scarpa
, parte intimata CP_2
contumace
Conclusioni della parte intimante: come da memoria integrativa
Conclusioni della parte intimata: nessuna
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto datato 17.3.25 il sig. (subentrati alla precedente proprietaria CP_1 Pt_1
giusta atto di compravendita 30.19.24) - nella qualità di parte locatrice - ha citato in
[...] giudizio la sig.ra – nella qualità di parte conduttrice - per intimare la licenza per CP_2 finita locazione con riferimento al contratto avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito Musile di Piave - siglato in data 30.10.22, per la durata di anni 3+2 dal 1.10.22, assumendo che il rapporto sarebbe scaduto il giorno 30.9.25 a seguito di rituale disdetta e - nonostante ciò – il bene non fosse stato restituito.
Nonostante la ritualità della notifica, la conduttrice non si è costituita e non è comparsa nella fase sommaria;
all'esito della udienza 22.5.25, il Giudice - osservato che non poteva essere utilizzato lo strumento di cui all'art. 657 cpc trattandosi di disdetta per la prima scadenza e dunque doveva applicarsi l'art. 30 della l. 392/78 – con ordinanza 23.5.25 ha convertito il rito ex art. 667 cpc, disposto l'avvio della mediazione e fissato udienza ex art. 420 cpc, con concessione dei termini per le memorie integrative.
La notifica dell'ordinanza di mutamento di rito è avvenuta ritualmente, pertanto va dichiara la contumacia della sig.ra . CP_2
1
L'udienza di discussione si è svolta oggi 17.9.25.
La domanda del sig. è fondata. CP_1
Parte locatrice ha introdotto l'azione con atto di citazione ex art. 657 cpc anziché con ricorso, come prescrive l'art. 3 comma 4 della l. 431/98, perciò è stato necessario convertire il rito, in modo che parte conduttrice potesse avvalersi delle garanzie derivanti dal giudizio di cognizione.
E' provato il fatto che la conduttrice abbia regolarmente ricevuto la comunicazione CP_2 di disdetta il giorno 16.11.24 per la prima scadenza: 30.9.25 (doc. 4 all. a atto di intimazione).
La disdetta è regolare sia perché è stata ricevuta nei termini di legge, sia perché contiene il riferimento al precipuo motivo della interruzione del rapporto dopo il primo periodo, che rientra tra quelli indicati tassativamente dall'art. 3 della l. 431/98, cioè l'intenzione del proprietario di adibire il bene a propria abitazione;
ne deriva che il contratto è cessato il giorno 30.9.25.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di licenza.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. rg. 13533/25, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, dichiarata la contumacia di , così provvede: CP_2
-dichiara la risoluzione - alla data del 30.9.2025 - del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Musile di Piave (VE) - siglato in data 30.10.22, per la durata di anni 3+2 dal 1.10.22, meglio descritto in atti,
-ordina la restituzione del bene alla proprietà, libero da cose e persone;
-fissa per la esecuzione il 30.11.2025.
Venezia, 18.9.25
Il GOP
Paola Fracassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del GOP dr.ssa Paola Fracassi ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile di I grado N. R.G. 13533/25 promossa da:
, parte intimante CP_1
con avv. Alberto Scarpa
, parte intimata CP_2
contumace
Conclusioni della parte intimante: come da memoria integrativa
Conclusioni della parte intimata: nessuna
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto datato 17.3.25 il sig. (subentrati alla precedente proprietaria CP_1 Pt_1
giusta atto di compravendita 30.19.24) - nella qualità di parte locatrice - ha citato in
[...] giudizio la sig.ra – nella qualità di parte conduttrice - per intimare la licenza per CP_2 finita locazione con riferimento al contratto avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito Musile di Piave - siglato in data 30.10.22, per la durata di anni 3+2 dal 1.10.22, assumendo che il rapporto sarebbe scaduto il giorno 30.9.25 a seguito di rituale disdetta e - nonostante ciò – il bene non fosse stato restituito.
Nonostante la ritualità della notifica, la conduttrice non si è costituita e non è comparsa nella fase sommaria;
all'esito della udienza 22.5.25, il Giudice - osservato che non poteva essere utilizzato lo strumento di cui all'art. 657 cpc trattandosi di disdetta per la prima scadenza e dunque doveva applicarsi l'art. 30 della l. 392/78 – con ordinanza 23.5.25 ha convertito il rito ex art. 667 cpc, disposto l'avvio della mediazione e fissato udienza ex art. 420 cpc, con concessione dei termini per le memorie integrative.
La notifica dell'ordinanza di mutamento di rito è avvenuta ritualmente, pertanto va dichiara la contumacia della sig.ra . CP_2
1
L'udienza di discussione si è svolta oggi 17.9.25.
La domanda del sig. è fondata. CP_1
Parte locatrice ha introdotto l'azione con atto di citazione ex art. 657 cpc anziché con ricorso, come prescrive l'art. 3 comma 4 della l. 431/98, perciò è stato necessario convertire il rito, in modo che parte conduttrice potesse avvalersi delle garanzie derivanti dal giudizio di cognizione.
E' provato il fatto che la conduttrice abbia regolarmente ricevuto la comunicazione CP_2 di disdetta il giorno 16.11.24 per la prima scadenza: 30.9.25 (doc. 4 all. a atto di intimazione).
La disdetta è regolare sia perché è stata ricevuta nei termini di legge, sia perché contiene il riferimento al precipuo motivo della interruzione del rapporto dopo il primo periodo, che rientra tra quelli indicati tassativamente dall'art. 3 della l. 431/98, cioè l'intenzione del proprietario di adibire il bene a propria abitazione;
ne deriva che il contratto è cessato il giorno 30.9.25.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di licenza.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. rg. 13533/25, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, dichiarata la contumacia di , così provvede: CP_2
-dichiara la risoluzione - alla data del 30.9.2025 - del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Musile di Piave (VE) - siglato in data 30.10.22, per la durata di anni 3+2 dal 1.10.22, meglio descritto in atti,
-ordina la restituzione del bene alla proprietà, libero da cose e persone;
-fissa per la esecuzione il 30.11.2025.
Venezia, 18.9.25
Il GOP
Paola Fracassi