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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/12/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 22/12/2025 N. 212/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr.ssa MA TI CC quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TOMASSOLI FILIPPO e dall'Avv.to Parte_1
AT CO, elett.te dom.to presso il loro studio a Rimini, Corso
d'Augusto, n. 134
RICORRENTE contro
Controparte_1 con sede in Roma, Via Pinciana n. 35 (C.F. ), in
[...] P.IVA_1 persona del procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa nel Controparte_2 presente giudizio, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Mattia Persiani (C.F.
, PEC e dall'avv. Giovanni C.F._1 Email_1
TA (C.F. ), PEC C.F._2 Email_2
06.80691685 ed elettivamente domiciliata digitalmente presso gli indirizzi PEC dei procuratori e , Email_1 Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: controversie in materia di previdenza obbligatoria
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara l'inefficacia delle delibere del 22.06.2002, del 7.06.2003, del 20.12.2003 e del 25.06.2011 del Comitato del delegati della
[...]
e per l'affetto condanna la a favore CP_1 Controparte_1 dei Ragionieri e periti commerciali a corrispondere al ricorrente la pensione di vecchiaia senza l'applicazione del tetto di massimale pensionistico e senza l'applicazione del blocco perequativo;
per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento degli arretrati di pensione scaturenti dalla applicazione dei criteri di calcolo antecedenti alle delibere oggetto di impugnazione, con disapplicazione del tetto di massimale pensionistico e del blocco perequativo a far data dal
9.09.2014; condanna la a favore dei ragionieri e dei periti Controparte_1 commerciali alla restituzione a favore del ricorrente delle trattenute a titolo di contributo di solidarieta' a far data dal 9.09.2014.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive €
4.000,00 oltre spese, Iva e Cpa come per legge e oltre al pagamento del contributo unificato di € 49,00 il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Riserva il termine per il deposito della motivazione in giorni 60 (sessanta).
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 22/12/2025
Il Giudice del Lavoro
MA TI CC
SEZIONE LAVORO
Udienza del 22/12/2025 N. 212/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr.ssa MA TI CC quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TOMASSOLI FILIPPO e dall'Avv.to Parte_1
AT CO, elett.te dom.to presso il loro studio a Rimini, Corso
d'Augusto, n. 134
RICORRENTE contro
Controparte_1 con sede in Roma, Via Pinciana n. 35 (C.F. ), in
[...] P.IVA_1 persona del procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa nel Controparte_2 presente giudizio, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Mattia Persiani (C.F.
, PEC e dall'avv. Giovanni C.F._1 Email_1
TA (C.F. ), PEC C.F._2 Email_2
06.80691685 ed elettivamente domiciliata digitalmente presso gli indirizzi PEC dei procuratori e , Email_1 Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: controversie in materia di previdenza obbligatoria
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara l'inefficacia delle delibere del 22.06.2002, del 7.06.2003, del 20.12.2003 e del 25.06.2011 del Comitato del delegati della
[...]
e per l'affetto condanna la a favore CP_1 Controparte_1 dei Ragionieri e periti commerciali a corrispondere al ricorrente la pensione di vecchiaia senza l'applicazione del tetto di massimale pensionistico e senza l'applicazione del blocco perequativo;
per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento degli arretrati di pensione scaturenti dalla applicazione dei criteri di calcolo antecedenti alle delibere oggetto di impugnazione, con disapplicazione del tetto di massimale pensionistico e del blocco perequativo a far data dal
9.09.2014; condanna la a favore dei ragionieri e dei periti Controparte_1 commerciali alla restituzione a favore del ricorrente delle trattenute a titolo di contributo di solidarieta' a far data dal 9.09.2014.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive €
4.000,00 oltre spese, Iva e Cpa come per legge e oltre al pagamento del contributo unificato di € 49,00 il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Riserva il termine per il deposito della motivazione in giorni 60 (sessanta).
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 22/12/2025
Il Giudice del Lavoro
MA TI CC