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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/06/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5910/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto: risarcimento danno da provvedimento illegittimo della PA, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco Aiello (c.f.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in C.F._2
Cosenza, Via L. Miceli n. 99, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE -
E
(c.f.: ), in persona del suo legale rapp.te pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Catanzaro, località Germaneto.
-CONVENUTA CONTUMACE–
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 27.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
in persona del Presidente p.t., per fare accertare e dichiarare l'esistenza del Controparte_1 proprio diritto di credito derivante dall'ammissione ai benefici sulle misure 10, 11 e 13 del P.S.R.
Calabria 2014/2020, con richiesta di condanna al pagamento del dovuto e al conseguente risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della domanda ha dedotto di essere divenuta proprietaria, per successione mortis causa del genitore del podere identificato catastalmente al foglio 19, p.lle Persona_1
37, 38 e 56, sito in località Polligrone del Comune di Belvedere Spinello ove svolge l'attività di agricultrice, coltivando ulivi, viti e frutteti.
1 Ha evidenziato che il de cuius, nell'anno 2017, è stato ammesso – a seguito di domande presentate nell'anno 2016 - a beneficiare dei finanziamenti di cui al PSR Calabria 2014/2020 per il mantenimento e il miglioramento del podere ed ai fini dell'introduzione di produzione biologica di olio di oliva, nell'ambito del programma teso a sostenere e finanziare gli interventi del settore agricolo – forestale regionale, con specifico riferimento alle misure 10, 11 e 13 e con diritto a percepire le relative indennità per la durata di sette anni, a decorrere dalla data di presentazione delle domande.
Ha rappresentato che la ha provveduto alla erogazione degli aiuti solo Controparte_1 relativamente all'anno 2016 mentre, in violazione di quanto previsto nei bandi, ha omesso la liquidazione dei benefici per gli anni 2017 e 2018 con riferimento a tutte le misure, nonostante la regolare presentazione delle domande anche per tali annualità e i successivi solleciti di pagamento.
Deducendo, quindi, il grave inadempimento della che, nonostante Controparte_1
l'ammissione ai benefici, non ha provveduto alla loro liquidazione e, allegando di aver subito danni sia in termini di costi sostenuti per il mantenimento dei requisiti richiesti dal bando che di perdite economiche derivanti, altresì, dal metodo di agricoltura biologica praticato, notoriamente meno redditizio di quello basato su lavorazioni meccaniche, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ –
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, - accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che la sig.ra è creditrice nei confronti della Pt_1 Controparte_1
(P. I.V.A.: 02205340793) della somma pari ad € 18.251,88, secondo i calcoli sopra operati, e di conseguenza condannare parte convenuta a corrispondere tale somma a parte attrice in qualità di vincitrice dei premi succitati stante l'ammissione al beneficio intervenuta a seguito della liquidazione dei premi per la campagna 2016 anno di presentazione della domanda originaria;
- conseguentemente condannare la (P. I.V.A.: ) in p.l.r.p.t. al Controparte_1 P.IVA_1 risarcimento del danno ex artt. 1218 e 1223 c.c. da quantificarsi nella somma di € 18.251,88 oltre interessi dal dì del dovuto e fino al soddisfo. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.”.
Non si è costituita la seppure ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
27/03/2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della che, Controparte_1
2 nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e merita di essere accolta per i motivi e nei limiti che appresso si espongono.
Si concorda, preliminarmente, con parte attrice sulla circostanza che la domanda proposta rientra nella giurisdizione ordinaria in quanto con essa si fa valere il diritto soggettivo ad ottenere i premi per l'agevolazione dell'attività agricola secondo predeterminati criteri previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e, come tale, sottratto a qualsiasi valutazione discrezionale della
Pubblica Amministrazione.
Parte attrice ha agito, infatti, per il riconoscimento del suo credito quantificato, nel libello introduttivo, in complessivi € 18.251,88 ed asseritamente vantato nei confronti della CP_1
, in ragione dell'ammissione ai benefici previsti dal PSR Calabria 2014/2020 e,
[...]
specificamente, a valere sulle seguenti misure:
- Misura n. 10 “colture permanenti in area ad elevata vulnerabilità ambientale”
- Misura n. 11 “pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche”
- Misura n. 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.
Ha, quindi, lamentato la mancata erogazione di quanto dovuto, per tutte le misure, relativamente alle annualità 2017 e 2018.
In particolare, l'attrice si duole della contraddittorietà dell'agere amministrativo, considerando che la P.A. convenuta ha, prima erogato gli aiuti per la campagna 2016, per poi omettere, del tutto illegittimamente, il pagamento di quelli afferenti alle annualità 2017 e 2018.
Orbene, come emerge dalla complessiva disamina degli atti e documenti di causa, l'attrice ha preliminarmente documentato la presentazione, ad opera del de cuius, delle seguenti domande di ammissione ai benefici per il fondo agricolo di cui è divenuta proprietaria:
- domanda di sostegno/pagamento n. 64240195160 del 02/06/2016 “Misura 10 Pagamenti AGRO -
CLIMATICO – AMBIENTALI” annualità 2016 relativa all'intervento di colture permanenti in area ad elevata vulnerabilità ambientale (cfr. all 2 atto di citazione);
- domanda di sostegno/pagamento n. 64240195186 del 02/06/2016 “Misura 11 AGRICOLTURA
BIOLOGICA” annualità 2016 relativa all'intervento di introduzione di pratiche di produzione biologica (cfr. all. 2 atto di citazione);
- domanda di sostegno/pagamento n. 64210407983 del 02/06/2016 “Misura 13 INDENNITA' A
FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI
SPECIFICI” annualità 2016 relativa ad indennità compensative a favore delle zone montane (cfr. all. 2 atto di citazione).
3 Ha, poi, documentato la successiva positiva evasione, da parte della P.A. convenuta, di ciascuna delle domande di sostegno presentate, mercè la produzione in giudizio dei prospetti di liquidazione attestanti l'avvenuto pagamento degli aiuti per l'anno 2016 e per gli importi rispettivamente di € 3.174,24 (misura 10), di € 3.174,24 (misura 11) e di € 2.77,46 (misura 13) (cfr. all. 3 atto di citazione).
Ciò posto, l'estratto del bando di partecipazione prodotto in giudizio dall'attrice, nel descrivere le tipologie di intervento ammesse a finanziamento, stabilisce espressamente in sette anni la durata dell'intervento stesso indicando, altresì, i criteri di calcolo dei relativi premi (cfr. all.ti 7, 8,
9 atto di citazione) di guisa che, a fronte delle successive domande presentate rispettivamente nell'anno 2017 dal de cuius e nell'anno 2018 dall'odierna attrice (cfr. all.ti10 e 11 atto di citazione), conseguenti all'ammissione ai benefici di cui alle domande del 2016, del tutto immotivato si palesa il comportamento della convenuta, tanto più in assenza di alcuna contestazione in ordine ai CP_1
requisiti di ammissibilità delle domande presentate e tenuto, altresì, conto della espressa volontà della convenuta di procedere al pagamento del dovuto all'esito della soluzione di problematiche tecniche puntualmente esplicitate nella nota a mezzo mail del 18.11.2019 (cfr. all. 1 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. parte attrice).
Deve ritenersi, pertanto, adeguatamente provato che il de cuius prima e Persona_2
l'odierna attrice poi, hanno presentato legittimamente e nei termini previsti, anche le successive domande e, specificamente, domanda per l'anno 2017 n. 74240503768 per la misura 10, domanda per l'anno 2018 n. 84240206239 per la misura 10, domanda per l'anno 2017 n. 74240503859 per la misura 11, domanda per l'anno 2018 n. 84240206098 per la misura 11, domanda per l'anno 2017
n. 74210651696 per la misura 13 e domanda per l'anno 2018 n. 84210387464 per la misura 13 (cfr. all.ti 10 e 11 fascicolo parte attrice), senza tuttavia ricevere il pagamento dei relativi premi.
A tal uopo, appare utile rammentare, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che debba escludersi che la contumacia del convenuto possa equivalere ad una ficta confessio e che alla contumacia possa applicarsi il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. e, tanto, sulla base dello stesso dato letterale della norma che si riferisce espressamente alla sola “parte costituita”; il principio di non contestazione, ex art. 115 cpc, non può essere invocato a nessun fine in caso di contumacia del convenuto, essendo il processo civile governato dal principio dell'onere della prova che notoriamente non incontra alcuna attenuazione in siffatta ipotesi”; Tribunale Milano, sez. X, 20/09/2021, n. 7443 secondo cui “La contumacia del convenuto preclude la piena operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
, se per un verso, in applicazione delle su esposte coordinate ermeneutiche, non è CP_2
4 possibile far valere il principio di non contestazione nella fattispecie di contumacia del convenuto, è altrettanto indubitabile e risulta per tabulas che, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, la convenuta abbia effettuato parte dei pagamenti relativi alle domande di aiuto sopra CP_1
indicate, cosi da confermare, per un verso, la parziale estinzione del debito ad opera della convenuta e, per altro, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'imprenditrice agricola.
L'attrice ha, infatti, dedotto all'udienza del 19/10/2020 e poi depositato in uno alla memoria ex art. 183 6 comma c.p.c. n. 2, l'avvenuta liquidazione del premio di cui alla misura 11 sia per la campagna 2017 che per la campagna 2018 e di cui alla misura 13 relativamente alla campagna
2018, dando evidenza dei pagamenti rispettivamente contabilizzati nelle date del 20/04/2020 e del
01/07/2020 (cfr. all. 3 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. n.2), per il complessivo importo di €
10.541,70.
Ed infatti, dalla lista movimenti allegata, risultano i pagamenti riconducibili alle domande di ammissione presentate per gli anni 2017 e 2018.
Più specificamente, il pagamento del 20/04/2020 di € 4.761,36, avente come causale il riferimento alla domanda n. 0000.74240503859, corrisponde alla domanda presentata in data
13.06.2017 ed afferente alla misura 11, annualità 2017; il pagamento del 20.04.2020 di € 4.730,34, avente come causale il riferimento alla domanda n. 0000.84240206098, corrisponde alla domanda presentata in data 15.05.2018 ed afferente alla misura 11, annualità 2018; il pagamento del
01.07.2020 di € 1.050,00, avente come causale il riferimento alla domanda n. 0000.84210387464, corrisponde alla domanda presentata in data 15.05.2018 ed afferente alla misura 13 , annualità 2018
(cfr. all. ti 10 e 11 fascicolo parte attrice).
Dalla medesima lista movimenti prodotta da parte attrice, inoltre, è possibile evincere ulteriori pagamenti afferenti alla campagna 2019 (cfr. all. 3 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. attrice) che, pur non essendo oggetto del presente giudizio, devono essere valorizzati ai fini del riconoscimento della fondatezza della domanda attorea.
Sulla scorta, dunque, dei superiori rilievi, deve reputarsi provato il diritto di parte attrice ad ottenere la liquidazione dei premi oggetto della presente domanda, al netto di quanto percepito in corso di causa e, tanto, alla luce della prova della regolare presentazione delle domande di ammissione ai benefici, della mancanza assoluta di contestazioni e rilievi in ordine all'ammissibilità delle domande nonché dell'avvenuto pagamento di annualità precedenti e successive a quelle oggetto di causa;
circostanze che dimostrano la sussistenza dei presupposti per il pagamento della somma pretesa dall'attrice, ridotta a complessivi € 7.710,18 a titolo di premi relativi alla misura 10 per gli anni 2017 e 2018 ed alla misura 13 per l'anno 2017, a seguito del parziale pagamento di cui
5 si è detto sopra.
Pertanto, tenuto conto dei pagamenti intervenuti nelle more del presente giudizio, parte attrice ha concluso per la condanna della P.A. convenuta al minore e residuo importo di € 7.710,18 condanna che deve essere, quindi, disposta nei confronti della parte convenuta, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo.
Deve essere, invece, respinta la domanda di dell'attrice di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione ex art. 1223 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c..
La domanda risarcitoria, in particolare, si fonda sul presupposto di aver subito danni in termini tanto di danno emergente che di lucro cessante, in conseguenza dell'inadempimento della convenuta.
Quanto ai costi sostenuti, ha dedotto parte attrice che la necessità di continuare a mantenere i requisiti richiesti dal bando per il godimento del beneficio di cui alla misura 11, relativa all'utilizzo di pratiche di coltivazione biologica, ha comportato la corresponsione della tassa annuale, pari ad €
412,11, all'organismo preposto ai fini del rilascio del certificato di conformità, nonché maggiori costi derivanti dal metodo “bio”, mentre in relazione al mancato guadagno, ha lamentato la minore resa dei prodotti biologici dovuta al cambio di tecnica colturale, con la conseguenza di aver conseguito minori redditi.
Ha, quindi, concluso per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni CP_1 nella misura di € 18.251,88, oltre interessi dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Occorre, a questo punto, rammentare che, fatti salvi i ben noti principi espressi in ordine al riparto dell'onere probatorio nell'ambito sia della responsabilità contrattuale che extracontrattuale, incombe pur sempre sulla parte che voglia far valere il proprio diritto ad ottenere il risarcimento l'onere di fornire la prova delle conseguenze dell'inadempimento lamentato ai sensi dell'art. 1223
c.c..
Tuttavia, nella fattispecie in esame, l'onere della prova non risulta correttamente assolto da parte attrice che ha omesso pure una compiuta allegazione oltre chela prova dei danni effettivamente subiti, essendosi limitata, quanto al solo danno emergente, a documentare il pagamento della quota annuale (relativa all'anno 2018) all'organismo di controllo, pagamento che rappresenta un preciso adempimento dell'operatore che intenda avvalersi di contributi regionali e che, come tale, non potrebbe neppure essere arbitrariamente sospeso in ragione di un asserito inadempimento della controparte, tanto più in ragione dell'avvenuta erogazione degli aiuti relativi alla misura 11 per entrambe le campagne 2017 e 2018, seppure nelle more del presente giudizio.
6 In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda attorea, si compensano per un terzo le spese di lite, che vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, in base al decisum e in ragione del grado di difficoltà della presente controversia, in cui la CP_1
è rimasta contumace.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, cosi provvede:
- Accerta e dichiara il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento degli aiuti pubblici di cui al
PSR Calabria 2014/2020 in riferimento alla misura 10, 11 e 13 per gli anni 2017 e 2018;
- Condanna la convenuta al pagamento in suo favore del complessivo Controparte_1 importo di € 7.710,18 oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
- Rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'attrice;
- Compensa per 1/3 le spese di lite che liquida per l'intero nella somma di € 2.100,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge;
- Condanna la , in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1
dei due terzi delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge e per disponendo il pagamento a favore dell'Erario essendo la parte attrice ammessa al gratuito patrocinio.
Catanzaro, 7.6.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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