TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3832/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3832/2015 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Edoardo Lupi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Teramo, viale Giuseppe Mazzini n. 2;
ATTORI
e
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Gaetano D'Ignazio e Antonio Zecchino, in servizio presso il Settore Avvocatura dell'Amministrazione convenuta, con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Teramo, via G. Milli n. 2;
CONVENUTA – CHIAMANTE IN CAUSA
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enzo Formisani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Teramo, via Del Baluardo n. 63;
TERZA CHIAMATA
e
, in persona del liquidatore Controparte_3 pro tempore,
1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Biocca, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Teramo, via Stazio n. 22;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 marzo
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2015 , Parte_1 Parte_2
[...
e convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Provincia
[...] Parte_3 al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni derivati dai continui allagamenti subiti CP_1 dall'immobile di loro proprietà, denominato Vecchio Mulino S. Nicola e sito nella omonima frazione del Comune di Bellante, in occasione di eventi atmosferici anche di modesta entità, a seguito di alcuni lavori eseguiti dalla . Controparte_1
Secondo la prospettazione degli attori la avrebbe occluso il fornice del ponte, sito nelle CP_1 immediate vicinanze del fabbricato, impedendo in tal modo il regolare deflusso delle acque verso la sorgente naturale. Le acque piovane, pertanto, risultando impedito il transito del fossato, andavano a riversarsi sulla proprietà degli attori, provocando l'allagamento del piano terra del fabbricato.
Il ripetersi di tali eventi aveva arrecato il danneggiamento dell'immobile, di cui gli attori rivendicavano un rilevante valore artistico/archeologico, ed aveva provocato un aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra già affetta da gravi patologie. Pt_1
La denuncia del fenomeno lesivo alla Provincia di Teramo, non aveva conseguito alcun risultato utile, sebbene gli accertamenti eseguiti da vari tecnici incaricati dal avessero individuato Pt_2
CP_ quale causa degli allagamenti l'erronea esecuzione delle opere da parte dell convenuto.
Ad analoghe conclusioni era pervenuto anche il consulente tecnico del giudizio di istruzione preventiva instaurato dagli attori dinanzi al Tribunale di Teramo, ing. il quale aveva Per_1 quantificato in € 65.180,00 l'importo dei lavori necessari per il ripristino delle condizioni di salubrità, igienicità e vivibilità dell'immobile.
La responsabilità della veniva ravvisata sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal Controparte_1 momento che l'allagamento della proprietà dei ricorrenti era causato dalla occlusione del ponte sul quale la , in quanto proprietaria, aveva obblighi di manutenzione e custodia, sia ai sensi CP_1 dell'art. 2043 c.c, per l'inadeguatezza dei lavori realizzati e per aver omesso di ovviare allo stato di pericolo causato dalla parziale occlusione del ponte. 2 La richiesta risarcitoria formulata dagli attori, quantificata nel complessivo importo di €
254.000,70, veniva riferita quanto ad € 183.418, 70 al danno patrimoniale per le opere di ristrutturazione dell'immobile e del giardino esterno, per il rifacimento della piscina, per il mancato godimento del bene, nonché per i costi sostenuti per il giudizio di istruzione preventiva, ed €
70.000,00 per il danno biologico subito dalla ed il danno morale ed esistenziale subito da Pt_1 tutti gli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 gennaio 2016 si costituiva in giudizio la , la quale contestava le avverse richieste e chiedeva in via preliminare Controparte_1 di essere autorizzata alla chiamata in causa della (in Controparte_5 precedenza , con la quale aveva sottoscritto una polizza per la responsabilità civile Controparte_6
[... verso terzi connessa all'esercizio delle proprie competenze istituzionali, e della società CP
, individuata quale soggetto responsabile dell'evento dannoso lamentato dagli attori, in CP quanto la stessa attraverso la realizzazione di una recinzione aveva ostruito quasi totalmente il fossato.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva in giudizio in data 1° Controparte_7 giugno 2016, ed eccepiva in via preliminare l'inoperatività della polizza;
nel merito, sia riguardo all'an che al quantum debeatur, aderiva alle difese svolte dalla nei limiti in cui le stesse Controparte_1 fossero state compatibili con la propria posizione difensiva.
La società ed in concordato preventivo si costituiva in giudizio con Controparte_3 comparsa di risposta in data 8 giugno 2016, negando ogni responsabilità in ordine all'evento lesivo lamentato dagli attori. Eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto al risarcimento vantato dalla stante il decorso del termine di cui all'art. 2947 c.c. dalla prima richiesta risarcitoria, che CP_1 era stata formulata dai sigg. ell'ottobre 2005. Pt_2
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il precedente giudice istruttore disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10 febbraio 2021, svoltasi con modalità cartolari, previa precisazione delle conclusioni, avvenuta mediante note di trattazione scritta, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza non definitiva depositata in data 6 settembre 2021, il Tribunale cosi statuiva:
1)Condanna la a risarcire i danni subiti da , Controparte_1 Parte_1 [...]
e , e pertanto la condanna al pagamento, in favore dei predetti, della Parte_2 Parte_3
3 somma di € 65.180,00, oltre rivalutazione e interessi, da calcolarsi con le modalità indicate in parte motiva, nonché interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2)rinvia al definitivo il governo delle spese di lite;
3)dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Con separata ordinanza la causa era rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio.
Espletata una ulteriore ctu, seguivano una serie di rinvii, per consentire alle parti di addivenire ad una transazione.
All'udienza del 19 marzo 2025 i difensori delle parti davano atto della cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta transazione anche in ordine alle spese di lite, come da proposta conciliativa formulata dal tribunale all'udienza del 22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844).
L'istituto non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez.
III, 1 giugno 2004, n. 10478).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
4 Non occorre provvedere neanche sulle spese di lite, non essendovi alcuna esplicita richiesta sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3832/2015 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Teramo, il giorno 19 marzo 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3832/2015 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Edoardo Lupi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Teramo, viale Giuseppe Mazzini n. 2;
ATTORI
e
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Gaetano D'Ignazio e Antonio Zecchino, in servizio presso il Settore Avvocatura dell'Amministrazione convenuta, con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Teramo, via G. Milli n. 2;
CONVENUTA – CHIAMANTE IN CAUSA
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enzo Formisani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Teramo, via Del Baluardo n. 63;
TERZA CHIAMATA
e
, in persona del liquidatore Controparte_3 pro tempore,
1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Biocca, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Teramo, via Stazio n. 22;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 marzo
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2015 , Parte_1 Parte_2
[...
e convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Provincia
[...] Parte_3 al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni derivati dai continui allagamenti subiti CP_1 dall'immobile di loro proprietà, denominato Vecchio Mulino S. Nicola e sito nella omonima frazione del Comune di Bellante, in occasione di eventi atmosferici anche di modesta entità, a seguito di alcuni lavori eseguiti dalla . Controparte_1
Secondo la prospettazione degli attori la avrebbe occluso il fornice del ponte, sito nelle CP_1 immediate vicinanze del fabbricato, impedendo in tal modo il regolare deflusso delle acque verso la sorgente naturale. Le acque piovane, pertanto, risultando impedito il transito del fossato, andavano a riversarsi sulla proprietà degli attori, provocando l'allagamento del piano terra del fabbricato.
Il ripetersi di tali eventi aveva arrecato il danneggiamento dell'immobile, di cui gli attori rivendicavano un rilevante valore artistico/archeologico, ed aveva provocato un aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra già affetta da gravi patologie. Pt_1
La denuncia del fenomeno lesivo alla Provincia di Teramo, non aveva conseguito alcun risultato utile, sebbene gli accertamenti eseguiti da vari tecnici incaricati dal avessero individuato Pt_2
CP_ quale causa degli allagamenti l'erronea esecuzione delle opere da parte dell convenuto.
Ad analoghe conclusioni era pervenuto anche il consulente tecnico del giudizio di istruzione preventiva instaurato dagli attori dinanzi al Tribunale di Teramo, ing. il quale aveva Per_1 quantificato in € 65.180,00 l'importo dei lavori necessari per il ripristino delle condizioni di salubrità, igienicità e vivibilità dell'immobile.
La responsabilità della veniva ravvisata sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal Controparte_1 momento che l'allagamento della proprietà dei ricorrenti era causato dalla occlusione del ponte sul quale la , in quanto proprietaria, aveva obblighi di manutenzione e custodia, sia ai sensi CP_1 dell'art. 2043 c.c, per l'inadeguatezza dei lavori realizzati e per aver omesso di ovviare allo stato di pericolo causato dalla parziale occlusione del ponte. 2 La richiesta risarcitoria formulata dagli attori, quantificata nel complessivo importo di €
254.000,70, veniva riferita quanto ad € 183.418, 70 al danno patrimoniale per le opere di ristrutturazione dell'immobile e del giardino esterno, per il rifacimento della piscina, per il mancato godimento del bene, nonché per i costi sostenuti per il giudizio di istruzione preventiva, ed €
70.000,00 per il danno biologico subito dalla ed il danno morale ed esistenziale subito da Pt_1 tutti gli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 gennaio 2016 si costituiva in giudizio la , la quale contestava le avverse richieste e chiedeva in via preliminare Controparte_1 di essere autorizzata alla chiamata in causa della (in Controparte_5 precedenza , con la quale aveva sottoscritto una polizza per la responsabilità civile Controparte_6
[... verso terzi connessa all'esercizio delle proprie competenze istituzionali, e della società CP
, individuata quale soggetto responsabile dell'evento dannoso lamentato dagli attori, in CP quanto la stessa attraverso la realizzazione di una recinzione aveva ostruito quasi totalmente il fossato.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva in giudizio in data 1° Controparte_7 giugno 2016, ed eccepiva in via preliminare l'inoperatività della polizza;
nel merito, sia riguardo all'an che al quantum debeatur, aderiva alle difese svolte dalla nei limiti in cui le stesse Controparte_1 fossero state compatibili con la propria posizione difensiva.
La società ed in concordato preventivo si costituiva in giudizio con Controparte_3 comparsa di risposta in data 8 giugno 2016, negando ogni responsabilità in ordine all'evento lesivo lamentato dagli attori. Eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto al risarcimento vantato dalla stante il decorso del termine di cui all'art. 2947 c.c. dalla prima richiesta risarcitoria, che CP_1 era stata formulata dai sigg. ell'ottobre 2005. Pt_2
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il precedente giudice istruttore disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10 febbraio 2021, svoltasi con modalità cartolari, previa precisazione delle conclusioni, avvenuta mediante note di trattazione scritta, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza non definitiva depositata in data 6 settembre 2021, il Tribunale cosi statuiva:
1)Condanna la a risarcire i danni subiti da , Controparte_1 Parte_1 [...]
e , e pertanto la condanna al pagamento, in favore dei predetti, della Parte_2 Parte_3
3 somma di € 65.180,00, oltre rivalutazione e interessi, da calcolarsi con le modalità indicate in parte motiva, nonché interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2)rinvia al definitivo il governo delle spese di lite;
3)dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Con separata ordinanza la causa era rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio.
Espletata una ulteriore ctu, seguivano una serie di rinvii, per consentire alle parti di addivenire ad una transazione.
All'udienza del 19 marzo 2025 i difensori delle parti davano atto della cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta transazione anche in ordine alle spese di lite, come da proposta conciliativa formulata dal tribunale all'udienza del 22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844).
L'istituto non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez.
III, 1 giugno 2004, n. 10478).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
4 Non occorre provvedere neanche sulle spese di lite, non essendovi alcuna esplicita richiesta sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3832/2015 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Teramo, il giorno 19 marzo 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
5