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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1176 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente in carica l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Caterina Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale, Ferrato Umberto, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott.
Notaio in Fiumicino, Rep. n.37590 del 23.1.2023, elettivamente Persona_1 domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 18 appellante e
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._1 allegata al ricorso di primo grado, dall'Avv. Dario Tocci, presso il cui studio, sito in Cosenza, Via Pio La Torre n. 34, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 968/23 del 7.6.2023, del Giudice del lavoro di Cosenza, riconosciute le ragioni dell'Istituto, in accoglimento del presente gravame, rigettare integralmente l'opposizione proposta da CP_1 con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio, confermando le
[...] ordinanze ingiunzione opposte ed indicate in narrativa, nella misura rideterminata. Con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio>>; per l'appellato: < contraria istanza, azione, difesa ed eccezione, che tutte si impugnano, in accoglimento delle causali di cui in narrativa, così provvedere: 1) In via principale, rigettare l'appello proposto dall' e confermare integralmente la sentenza impugnata;
2) In via Pt_1 subordinata , annullare le ordinanze ingiunzioni per mancanza dell'elemento psicologico nella violazione e/o la buona fede del trasgressore, per le motivazioni espresse in narrativa;
3) In via subordinata, dichiarare comunque estinto per prescrizione il diritto di credito per sanzione amministrativa pari ad Euro 24.500,00 contenuto nell'ordinanza- Ingiunzione n° OI-000027152, essendo trascorso tra la l'atto di accertamento n° Pt_1
24330 del 15.03.2017 e l'atto di accertamento n° 24331 del 15.03.2017 e la Pt_1 notifica della predetta ordinanza-ingiunzione, un periodo superiore a cinque anni così come stabilito dall'art. 28 della L. 689/1981; 4) In via subordinata , rideterminare in Euro 10.000,00 ciascuna (minimo edittale) le sanzioni amministrative irrogate dall' per Pt_1
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2014 e 2015 (con esclusione per le sanzioni relative all'anno 2012 perché il relativo diritto di credito si è prescritto), tenuto conto dell'entità delle violazioni, della crisi economica dell'impresa sfociata nel fallimento e delle condizioni economiche della IG.ra ; 5) Controparte_1
Condannare, in ogni caso, l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito per anticipazione fattane, oltre Rimborso Spese Generale del 15%, Iva e CPA come per legge”.>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale quale ricostruita nella sentenza gravata: <con ricorso del 20.10.2022 ritualmente notificato proponeva opposizione alle controparte_1 ordinanze ingiunzioni n. oi-000027152, oi-001026302 e oi-001026301, notificate il 20.9.2022 con le quali era stato intimato pagamento degli importi ivi indicati a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative agli anni 2012, 2014 2015, chiedendo la declaratoria illegittimità atti opposti intervenuta prescrizione credito portato dall'oi-000027152 e, in via subordinata, instando rideterminazione sanzioni. lamentava opposte per: 1) omessa notifica presupposti essere richiamati, ossia accertamento;
2) l'estinzione dell'illecito violazione dell'art. 14, commi 1 2, l. 689 1981; 3) difetto dell'elemento psicologico;
4) dall'oi-000027152. si costituiva giudizio l' eccependo, preliminarmente, pt_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Rovigo e l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e, nel merito, chiedendone il rigetto>>.
Pag. 2 di 8 §3
Il tribunale, nel contraddittorio con l' dichiara l'illegittimità delle ordinanze Pt_1 ingiunzione opposte;
in particolare, ritenuta la propria competenza per territorio in quanto la sede sociale della è quella sita in San Marco Controparte_2
Argentano (CS); disattesa l'eccezione, formulata dall' di inammissibilità del ricorso, Pt_1 avendo la ricorrente proposto l' opposizione in data 20.10.2022 quindi nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica, in data 22.9.2022, delle ordinanze opposte;
ritenuta priva di pregio la doglianza di parte ricorrente sull'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti, avendo l' provato la notifica di tali atti in data 15.3.2017 Pt_1
e 23.5.2018 mediante la produzione dei relativi avvisi di ricevimento;
- ritiene fondata l'eccepita violazione dell'art. 14 L. 689/81: <<…Coglie invece nel segno la doglianza sulla violazione dell'art. 14 L. n. 698/1981. La disposizione adesso menzionata prevede “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Nella specie gli atti di accertamento posti a fondamento delle ordinanze ingiunzioni opposte sono inerenti ad omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2012, 2014 e 2015 e, come detto, sono stati notificati il 15.3.2017 ed il 23.5.2018. Com'è noto, il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. L'intervento di depenalizzazione nell'ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie: - l'omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a euro 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,00; - l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Ebbene, nella specie rileva il giudice che la potestà sanzionatoria da parte dell' Pt_1 non è stata esercitata nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'art. 14 L. n. 689/1981. Ed invero, detta potestà era esercitabile dall' sin dal 6.2.2016 (data di entrata in Pt_1 vigore della normativa di cui al D. Lgs. n. 8 del 2016) sicché, avuto riguardo alla circostanza che gli atti di accertamento sono stati notificati il 15.3.2017 ed il 23.5.2018, ne consegue la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, norma qui applicabile per effetto di quanto disposto dall'art. 6 D. Lgs. n. 8/2016 a mente del quale "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689"….>>.
Pag. 3 di 8 §4
La sentenza è gravata d'appello dall' che ne lamenta l'erroneità per inapplicabilità Pt_1 al caso di specie della disciplina dell'art.14 legge n.689/1981, in presenza della disciplina speciale dell'art.2, co.
1-bis, della legge n.638/1983, come riformato dall'art.3, co. 6, del d. lgs. 15/1/2016, n. 8: <…il termine previsto dall'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 non è applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art.14 legge n. 689/1981 (per una fattispecie analoga cfr. Cass. 14/3/2008, n.7042). Invero, la sanzione amministrativa introdotta dall'art.3, co.6, d.lgs. n.8/2016 non costituisce una fattispecie di depenalizzazione totale della sanzione penale prevista. Infatti, l'intervento normativo, nell'ambito della materia previdenziale, sul reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, non è di totale depenalizzazione dell'unico fatto, ma di diversificazione di due distinte fattispecie sanzionatorie, aventi natura -penale ed amministrativa- differenziata in relazione all'importo dell'omissione stessa. Il testo originario della norma, infatti, sanzionava penalmente qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni senza provvedere al dovuto versamento all' Poiché siffatta strutturazione giuridica ha Pt_1 comportato un appesantimento del carico di lavoro degli organi giudiziari, accentuatosi in tempi di crisi economica, anche a fronte di somme non versate di esigua entità, il legislatore è intervenuto riscrivendo la norma che, nella odierna versione, opera un distinguo legato al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro. La sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, risulta confermata per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui. Diversamente, se l'importo omesso resta sotto la predetta soglia, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria originariamente prevista da euro 10.000 a euro 50.000. Ed ancora, la speciale disciplina di cui all'art. 2, co.
1-bis, della legge n.638/1983, come riformato dall'art.3, co. 6, del d. lgs. 15/1/2016, n. 8, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale di depenalizzazione del 1981, prevede la non punibilità – o la non assoggettabilità alla sanzione – qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione È quindi evidente che, per la totale peculiarità della fattispecie di illecito amministrativo in esame, essa costituisce un corpus chiuso e compiutamente regolamentato fin nei suoi minimi particolari, che non consente l'applicazione di regole e principi dettati in generale dalla legge n.689/1981, se non espressamente richiamati e/o cogenti per il rispetto di principi generali dell'ordinamento. In questo senso espressamente depone l'art.12 della legge n.689/1981, che dispone che i principi e le disposizioni generali (tra cui il successivo art.14) si osservano, solo in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito. Disposizione esegetica di carattere generale, peraltro ulteriormente ribadita dall'art.6 d.lgs. n.8/2016, che espressamente dispone che, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate, si osservano le disposizioni della legge n. 689/1981 solo “in quanto applicabili”. Il carattere
Pag. 4 di 8 doppiamente rafforzato di specialità, del procedimento e della sanzione previsti dal d.lgs. n.8/2016 esclude, quindi, l'applicabilità della disposizione di cui all'art.14 cit., dettata per regolamentare in generale il procedimento di contestazione di illecito per i casi in cui manchi, o sia lacunosa, la disciplina procedimentale e provvedimentale espressamente prescritta per la specifica sanzione. Inoltre, il Tribunale ha omesso di considerare che l'applicazione dell'art.14 cit. all'irrogazione della sanzione a controparte è altresì preclusa dalle vigenti disposizioni transitorie, specialmente previste a disciplinare il caso in esame, che non contemplano alcun termine perentorio e non comminano alcuna decadenza. Nel caso di specie, infatti, gli illeciti che hanno innescato il primo procedimento sanzionatorio attengono a fatti commessi antecedentemente al 2016 e si riferiscono, pertanto, ad ordinanze ingiunzioni emesse a seguito della novella che ha depenalizzato quelle che originariamente costituivano ipotesi di reato. Al proposito, l'art.8 del d.lgs. n. 8/2016 precisa che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Immediatamente dopo, l'art.9 del predetto d.lgs. prescrive una dettagliata disciplina del procedimento, e della sua scansione temporale, che l'autorità amministrativa è tenuta a porre in essere, una volta ricevuti o restituiti gli atti dall'autorità giudiziaria penale. Detta disposizione, che si sovrappone, ricalcando quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14 della legge n. 689/1981, dispone in particolare che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” e stabilisce, poi, che “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. Dall'esame dei due testi normativi, emerge però un elemento che differenzia significativamente la disciplina transitoria speciale da quella generale prevista dall'art.14 della legge n.689/1981: nell'art.9 cit., infatti, non vi è alcuna previsione dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione. Con riferimento alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente derubricate in illecito amministrativo per effetto della depenalizzazione disposta del d.lgs. n.8/2016, si desume quindi che il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione scaturisce, quale effetto automatico e ineludibile, l'estinzione dell'obbligazione. Così delineata la voluntas legis sottesa al disposto di cui all'art.9 del d. lgs. n.8/2016, può quindi ragionevolmente affermarsi che il termine di novanta giorni entro il quale “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto, non è stato previsto a pena di decadenza, sicché il mancato rispetto dello stesso non esplica efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e, conseguentemente, non fa venir meno il diritto
Pag. 5 di 8 dell' di rivendicarne la corresponsione. Rafforza l'intima coerenza e logicità di tale Pt_1 esegesi del testo normativo, l'osservazione secondo la quale la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione della violazione, nell'ipotesi di un fatto già previsto dalla legge come reato e successivamente depenalizzato, rispetto a quella propria dell'illecito amministrativo individuato ab origine come tale, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, prima ed oltre che essere pienamente legittima appare, soprattutto, sorretta da una valida e comprensibile ratio ispiratrice. È evidente infatti l'intento del legislatore -ben consapevole che all'ente previdenziale, autorità amministrativa competente, sarebbero stati restituiti in un breve arco temporale numerose notizie di fatti di reato depenalizzato, inerenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, relativi a procedimenti penali non definiti ed ancora pendenti nel più vario stato e grado - di scongiurare il rischio, quanto mai concreto e attuale, che l'eventuale (o, meglio, prevedibile se non addirittura inevitabile) inosservanza del termine di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione, in gran numero, delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori. Per argomentare diversamente, e dunque attribuire natura perentoria alla successiva contestazione di illecito da parte dell' occorrerebbe pertanto operare un salto logico-giuridico e riconoscere efficacia Pt_1
e valore sanante alla normativa di depenalizzazione, il cui prevedibile effetto 'tombale' sarebbe però palesemente ultroneo rispetto alle finalità prese di mira dalla legge di delega (di mera riconduzione dei fatti di minore disvalore ad un ambito strettamente amministrativo e snellimento dell'azione penale) ed, in ultima analisi, confliggerebbe con la stessa in insanabile incostituzionalità per eccesso di delega, come formalmente si eccepisce. Si osserva, infine, che le norme sulla decadenza (tra le quali sicuramente anche quella di cui all'art.14 legge n. 689/1981) sono di stretta interpretazione, di guisa che non è in alcun modo ammissibile, neppure attraverso un'esegesi estensiva e/o logico-sistematica, un'operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., sentt. n. 30490/2021; n. 26845/2020; n. 32154/2018). L'invocata, e ritenuta da parte del primo giudice, applicazione, alla fattispecie in esame, dell'art.14 della legge n. 689/81 e, in particolare, dell'ultimo comma, risulterebbe, lo si ribadisce, in contrasto con l'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, che dispone: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge 689/81”. In sintesi, l'applicabilità dell'art.14 legge n.689/1981 alla fattispecie in esame dev'essere esclusa per le ragioni esposte, imperniate, da un lato, sulla circostanza che l'art.9 d.lgs. n. 8/2016, pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione (evidentemente con finalità soltanto acceleratorie), non ne ha espressamente sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'ente impositore dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore;
dall'altro, sulla considerazione che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica….>>.
Pag. 6 di 8 §5
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 25/26 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§6
L'appello non si presta ad essere accolto.
§6.1
Orbene, sulla questione di diritto sottesa al giudizio è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha statuito che: <il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8 2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente pt_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi 3, 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato pena decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso mancata trasmissione da parte dell'autorità decorre dal momento entrata vigore 2016 (6.2.2016), ove vaglio merito risulti che, concreto, l'accertamento violazioni non ha richiesto dell' alcuna attività istruttoria>> (Cass. S.L. Cass Pt_1 sentenza n. 7641/25).
§6.2
Ciò posto, l' con le note autorizzate, ha chiarito che si tratta di contestazioni Pt_1 elevate direttamente dall' , non precedute, cioè, dalla trasmissione degli atti da Pt_1 parte dell' Pt_2
Peraltro, dalla disamina dell'incarto processuale emerge che gli atti di accertamento posti a fondamento delle ordinanze ingiunzioni opposte - inerenti ad omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2012, 2014 e 2015; - sono stati notificati il 15.3.2017 ed il 23.5.2018 e non hanno richiesto alcuna particolare attività istruttoria, essendosi concretizzati nella mera constatazione dell'omissione contributiva per gli anni suddetti.
Pertanto, il termine di decadenza decorre da 6.2.2016.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado, che ha deciso in conformità con il principio di recente affermato dalla Corte di Cassazione, va confermata.
La novità e la complessità della questione agitata dalle parti, solo di recente chiarita grazie all'intervento della Corte di Cassazione, giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso in Pt_1 data 5 dicembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, n. 968/23, resa in data 7 giugno 2023, così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese del grado di lite;
dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater del DPR 117/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 8 di 8
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1176 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente in carica l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Caterina Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale, Ferrato Umberto, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott.
Notaio in Fiumicino, Rep. n.37590 del 23.1.2023, elettivamente Persona_1 domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 18 appellante e
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._1 allegata al ricorso di primo grado, dall'Avv. Dario Tocci, presso il cui studio, sito in Cosenza, Via Pio La Torre n. 34, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 968/23 del 7.6.2023, del Giudice del lavoro di Cosenza, riconosciute le ragioni dell'Istituto, in accoglimento del presente gravame, rigettare integralmente l'opposizione proposta da CP_1 con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio, confermando le
[...] ordinanze ingiunzione opposte ed indicate in narrativa, nella misura rideterminata. Con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio>>; per l'appellato: < contraria istanza, azione, difesa ed eccezione, che tutte si impugnano, in accoglimento delle causali di cui in narrativa, così provvedere: 1) In via principale, rigettare l'appello proposto dall' e confermare integralmente la sentenza impugnata;
2) In via Pt_1 subordinata , annullare le ordinanze ingiunzioni per mancanza dell'elemento psicologico nella violazione e/o la buona fede del trasgressore, per le motivazioni espresse in narrativa;
3) In via subordinata, dichiarare comunque estinto per prescrizione il diritto di credito per sanzione amministrativa pari ad Euro 24.500,00 contenuto nell'ordinanza- Ingiunzione n° OI-000027152, essendo trascorso tra la l'atto di accertamento n° Pt_1
24330 del 15.03.2017 e l'atto di accertamento n° 24331 del 15.03.2017 e la Pt_1 notifica della predetta ordinanza-ingiunzione, un periodo superiore a cinque anni così come stabilito dall'art. 28 della L. 689/1981; 4) In via subordinata , rideterminare in Euro 10.000,00 ciascuna (minimo edittale) le sanzioni amministrative irrogate dall' per Pt_1
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2014 e 2015 (con esclusione per le sanzioni relative all'anno 2012 perché il relativo diritto di credito si è prescritto), tenuto conto dell'entità delle violazioni, della crisi economica dell'impresa sfociata nel fallimento e delle condizioni economiche della IG.ra ; 5) Controparte_1
Condannare, in ogni caso, l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito per anticipazione fattane, oltre Rimborso Spese Generale del 15%, Iva e CPA come per legge”.>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale quale ricostruita nella sentenza gravata: <con ricorso del 20.10.2022 ritualmente notificato proponeva opposizione alle controparte_1 ordinanze ingiunzioni n. oi-000027152, oi-001026302 e oi-001026301, notificate il 20.9.2022 con le quali era stato intimato pagamento degli importi ivi indicati a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative agli anni 2012, 2014 2015, chiedendo la declaratoria illegittimità atti opposti intervenuta prescrizione credito portato dall'oi-000027152 e, in via subordinata, instando rideterminazione sanzioni. lamentava opposte per: 1) omessa notifica presupposti essere richiamati, ossia accertamento;
2) l'estinzione dell'illecito violazione dell'art. 14, commi 1 2, l. 689 1981; 3) difetto dell'elemento psicologico;
4) dall'oi-000027152. si costituiva giudizio l' eccependo, preliminarmente, pt_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Rovigo e l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e, nel merito, chiedendone il rigetto>>.
Pag. 2 di 8 §3
Il tribunale, nel contraddittorio con l' dichiara l'illegittimità delle ordinanze Pt_1 ingiunzione opposte;
in particolare, ritenuta la propria competenza per territorio in quanto la sede sociale della è quella sita in San Marco Controparte_2
Argentano (CS); disattesa l'eccezione, formulata dall' di inammissibilità del ricorso, Pt_1 avendo la ricorrente proposto l' opposizione in data 20.10.2022 quindi nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica, in data 22.9.2022, delle ordinanze opposte;
ritenuta priva di pregio la doglianza di parte ricorrente sull'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti, avendo l' provato la notifica di tali atti in data 15.3.2017 Pt_1
e 23.5.2018 mediante la produzione dei relativi avvisi di ricevimento;
- ritiene fondata l'eccepita violazione dell'art. 14 L. 689/81: <<…Coglie invece nel segno la doglianza sulla violazione dell'art. 14 L. n. 698/1981. La disposizione adesso menzionata prevede “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Nella specie gli atti di accertamento posti a fondamento delle ordinanze ingiunzioni opposte sono inerenti ad omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2012, 2014 e 2015 e, come detto, sono stati notificati il 15.3.2017 ed il 23.5.2018. Com'è noto, il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. L'intervento di depenalizzazione nell'ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie: - l'omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a euro 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,00; - l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Ebbene, nella specie rileva il giudice che la potestà sanzionatoria da parte dell' Pt_1 non è stata esercitata nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'art. 14 L. n. 689/1981. Ed invero, detta potestà era esercitabile dall' sin dal 6.2.2016 (data di entrata in Pt_1 vigore della normativa di cui al D. Lgs. n. 8 del 2016) sicché, avuto riguardo alla circostanza che gli atti di accertamento sono stati notificati il 15.3.2017 ed il 23.5.2018, ne consegue la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, norma qui applicabile per effetto di quanto disposto dall'art. 6 D. Lgs. n. 8/2016 a mente del quale "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689"….>>.
Pag. 3 di 8 §4
La sentenza è gravata d'appello dall' che ne lamenta l'erroneità per inapplicabilità Pt_1 al caso di specie della disciplina dell'art.14 legge n.689/1981, in presenza della disciplina speciale dell'art.2, co.
1-bis, della legge n.638/1983, come riformato dall'art.3, co. 6, del d. lgs. 15/1/2016, n. 8: <…il termine previsto dall'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 non è applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art.14 legge n. 689/1981 (per una fattispecie analoga cfr. Cass. 14/3/2008, n.7042). Invero, la sanzione amministrativa introdotta dall'art.3, co.6, d.lgs. n.8/2016 non costituisce una fattispecie di depenalizzazione totale della sanzione penale prevista. Infatti, l'intervento normativo, nell'ambito della materia previdenziale, sul reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, non è di totale depenalizzazione dell'unico fatto, ma di diversificazione di due distinte fattispecie sanzionatorie, aventi natura -penale ed amministrativa- differenziata in relazione all'importo dell'omissione stessa. Il testo originario della norma, infatti, sanzionava penalmente qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni senza provvedere al dovuto versamento all' Poiché siffatta strutturazione giuridica ha Pt_1 comportato un appesantimento del carico di lavoro degli organi giudiziari, accentuatosi in tempi di crisi economica, anche a fronte di somme non versate di esigua entità, il legislatore è intervenuto riscrivendo la norma che, nella odierna versione, opera un distinguo legato al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro. La sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, risulta confermata per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui. Diversamente, se l'importo omesso resta sotto la predetta soglia, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria originariamente prevista da euro 10.000 a euro 50.000. Ed ancora, la speciale disciplina di cui all'art. 2, co.
1-bis, della legge n.638/1983, come riformato dall'art.3, co. 6, del d. lgs. 15/1/2016, n. 8, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale di depenalizzazione del 1981, prevede la non punibilità – o la non assoggettabilità alla sanzione – qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione È quindi evidente che, per la totale peculiarità della fattispecie di illecito amministrativo in esame, essa costituisce un corpus chiuso e compiutamente regolamentato fin nei suoi minimi particolari, che non consente l'applicazione di regole e principi dettati in generale dalla legge n.689/1981, se non espressamente richiamati e/o cogenti per il rispetto di principi generali dell'ordinamento. In questo senso espressamente depone l'art.12 della legge n.689/1981, che dispone che i principi e le disposizioni generali (tra cui il successivo art.14) si osservano, solo in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito. Disposizione esegetica di carattere generale, peraltro ulteriormente ribadita dall'art.6 d.lgs. n.8/2016, che espressamente dispone che, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate, si osservano le disposizioni della legge n. 689/1981 solo “in quanto applicabili”. Il carattere
Pag. 4 di 8 doppiamente rafforzato di specialità, del procedimento e della sanzione previsti dal d.lgs. n.8/2016 esclude, quindi, l'applicabilità della disposizione di cui all'art.14 cit., dettata per regolamentare in generale il procedimento di contestazione di illecito per i casi in cui manchi, o sia lacunosa, la disciplina procedimentale e provvedimentale espressamente prescritta per la specifica sanzione. Inoltre, il Tribunale ha omesso di considerare che l'applicazione dell'art.14 cit. all'irrogazione della sanzione a controparte è altresì preclusa dalle vigenti disposizioni transitorie, specialmente previste a disciplinare il caso in esame, che non contemplano alcun termine perentorio e non comminano alcuna decadenza. Nel caso di specie, infatti, gli illeciti che hanno innescato il primo procedimento sanzionatorio attengono a fatti commessi antecedentemente al 2016 e si riferiscono, pertanto, ad ordinanze ingiunzioni emesse a seguito della novella che ha depenalizzato quelle che originariamente costituivano ipotesi di reato. Al proposito, l'art.8 del d.lgs. n. 8/2016 precisa che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Immediatamente dopo, l'art.9 del predetto d.lgs. prescrive una dettagliata disciplina del procedimento, e della sua scansione temporale, che l'autorità amministrativa è tenuta a porre in essere, una volta ricevuti o restituiti gli atti dall'autorità giudiziaria penale. Detta disposizione, che si sovrappone, ricalcando quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14 della legge n. 689/1981, dispone in particolare che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” e stabilisce, poi, che “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. Dall'esame dei due testi normativi, emerge però un elemento che differenzia significativamente la disciplina transitoria speciale da quella generale prevista dall'art.14 della legge n.689/1981: nell'art.9 cit., infatti, non vi è alcuna previsione dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione. Con riferimento alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente derubricate in illecito amministrativo per effetto della depenalizzazione disposta del d.lgs. n.8/2016, si desume quindi che il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione scaturisce, quale effetto automatico e ineludibile, l'estinzione dell'obbligazione. Così delineata la voluntas legis sottesa al disposto di cui all'art.9 del d. lgs. n.8/2016, può quindi ragionevolmente affermarsi che il termine di novanta giorni entro il quale “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto, non è stato previsto a pena di decadenza, sicché il mancato rispetto dello stesso non esplica efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e, conseguentemente, non fa venir meno il diritto
Pag. 5 di 8 dell' di rivendicarne la corresponsione. Rafforza l'intima coerenza e logicità di tale Pt_1 esegesi del testo normativo, l'osservazione secondo la quale la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione della violazione, nell'ipotesi di un fatto già previsto dalla legge come reato e successivamente depenalizzato, rispetto a quella propria dell'illecito amministrativo individuato ab origine come tale, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, prima ed oltre che essere pienamente legittima appare, soprattutto, sorretta da una valida e comprensibile ratio ispiratrice. È evidente infatti l'intento del legislatore -ben consapevole che all'ente previdenziale, autorità amministrativa competente, sarebbero stati restituiti in un breve arco temporale numerose notizie di fatti di reato depenalizzato, inerenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, relativi a procedimenti penali non definiti ed ancora pendenti nel più vario stato e grado - di scongiurare il rischio, quanto mai concreto e attuale, che l'eventuale (o, meglio, prevedibile se non addirittura inevitabile) inosservanza del termine di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione, in gran numero, delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori. Per argomentare diversamente, e dunque attribuire natura perentoria alla successiva contestazione di illecito da parte dell' occorrerebbe pertanto operare un salto logico-giuridico e riconoscere efficacia Pt_1
e valore sanante alla normativa di depenalizzazione, il cui prevedibile effetto 'tombale' sarebbe però palesemente ultroneo rispetto alle finalità prese di mira dalla legge di delega (di mera riconduzione dei fatti di minore disvalore ad un ambito strettamente amministrativo e snellimento dell'azione penale) ed, in ultima analisi, confliggerebbe con la stessa in insanabile incostituzionalità per eccesso di delega, come formalmente si eccepisce. Si osserva, infine, che le norme sulla decadenza (tra le quali sicuramente anche quella di cui all'art.14 legge n. 689/1981) sono di stretta interpretazione, di guisa che non è in alcun modo ammissibile, neppure attraverso un'esegesi estensiva e/o logico-sistematica, un'operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., sentt. n. 30490/2021; n. 26845/2020; n. 32154/2018). L'invocata, e ritenuta da parte del primo giudice, applicazione, alla fattispecie in esame, dell'art.14 della legge n. 689/81 e, in particolare, dell'ultimo comma, risulterebbe, lo si ribadisce, in contrasto con l'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, che dispone: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge 689/81”. In sintesi, l'applicabilità dell'art.14 legge n.689/1981 alla fattispecie in esame dev'essere esclusa per le ragioni esposte, imperniate, da un lato, sulla circostanza che l'art.9 d.lgs. n. 8/2016, pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione (evidentemente con finalità soltanto acceleratorie), non ne ha espressamente sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'ente impositore dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore;
dall'altro, sulla considerazione che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica….>>.
Pag. 6 di 8 §5
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 25/26 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§6
L'appello non si presta ad essere accolto.
§6.1
Orbene, sulla questione di diritto sottesa al giudizio è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha statuito che: <il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8 2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente pt_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi 3, 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato pena decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso mancata trasmissione da parte dell'autorità decorre dal momento entrata vigore 2016 (6.2.2016), ove vaglio merito risulti che, concreto, l'accertamento violazioni non ha richiesto dell' alcuna attività istruttoria>> (Cass. S.L. Cass Pt_1 sentenza n. 7641/25).
§6.2
Ciò posto, l' con le note autorizzate, ha chiarito che si tratta di contestazioni Pt_1 elevate direttamente dall' , non precedute, cioè, dalla trasmissione degli atti da Pt_1 parte dell' Pt_2
Peraltro, dalla disamina dell'incarto processuale emerge che gli atti di accertamento posti a fondamento delle ordinanze ingiunzioni opposte - inerenti ad omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2012, 2014 e 2015; - sono stati notificati il 15.3.2017 ed il 23.5.2018 e non hanno richiesto alcuna particolare attività istruttoria, essendosi concretizzati nella mera constatazione dell'omissione contributiva per gli anni suddetti.
Pertanto, il termine di decadenza decorre da 6.2.2016.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado, che ha deciso in conformità con il principio di recente affermato dalla Corte di Cassazione, va confermata.
La novità e la complessità della questione agitata dalle parti, solo di recente chiarita grazie all'intervento della Corte di Cassazione, giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso in Pt_1 data 5 dicembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, n. 968/23, resa in data 7 giugno 2023, così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese del grado di lite;
dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater del DPR 117/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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