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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/10/2024, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 988/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 988/2024 promossa congiuntamente da:
e , entrambi assistiti dall'avv. Ionela Pirvu ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate il 27.09.2024.
Pubblico Ministero: «Visto» del 19.08.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.08.2024, e genitori del minore Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], hanno proposto domanda congiunta per la Persona_1 pagina 1 di 6 regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio, avendo cessato la loro convivenza more uxorio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale può Per_2
essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse, anche considerata la sua tenera età.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A. omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La madre avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio , sia sul territorio Persona_1 dell'Italia sia nel paese di origine (Romania). Il padre presta sin d'ora il consenso al pagina 2 di 6 trasferimento della residenza del figlio sul territorio della Romania laddove la madre maturasse la decisione di fare rientro nel paese di origine unitamente al figlio. In caso di trasferimento della residenza la madre sarà tenuta a darne notizia al padre con congruo preavviso.
2) La casa familiare sita in Calenzano (PO), via Amilcare Ponchielli 11, di proprietà dei ricorrenti verrà messa in vendita;
le spese originate dall'acquisto della detta abitazione (le rate del mutuo fondiario) a decorrere dal mese di agosto 2024 sino al momento della vendita resteranno a carico di entrambi i ricorrenti nella percentuale del 50%; entrambi i genitori trasferiranno la propria residenza altrove entro la fine del mese di dicembre 2024, obbligandosi a comunicare reciprocamente il nuovo indirizzo di residenza entro tale data.
3) Il padre trascorrerà con il figlio i fine settimana alternativamente con la madre, con prelevamento di dalla abitazione della madre nel giorno di sabato mattina alle Persona_1
ore 10.00 circa e lo riporterà la domenica sera alle ore 19.00 nel caso in cui il figlio continuerà a risiedere in Italia. Laddove la madre maturasse la decisione di fare rientro nel paese di origine unitamente al figlio il padre trascorrerà con il figlio metà del periodo delle vacanze scolastiche con possibilità di portarlo in Italia, da concordare con la madre con un preavviso di un mese. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di . Nel caso di ricorrenze importanti del figlio (quali Persona_1
ad esempio il compleanno, ricorrenze ed eventi religiosi, sportivi e scolastici), i genitori si impegnano a favorire ciascuno la presenza dell'altro, accordandosi, di volta in volta in tal senso e indipendentemente dal rispettivo diritto di visita in quella occasione.
4) Per quanto concerne le festività natalizie il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il periodo del 24 dicembre al 01 gennaio e le festività pasquali in modo che Per_1
possa trascorrere alternativamente un anno il Natale con il padre e la Pasqua con la
[...] madre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la Per_1
facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre. Il padre dovrà fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove porterà il figlio. Allo stesso modo, qualora la SI.ra decida di Pt_1
trascorrere dei periodi di vacanza superiori a 15 (quindici) giorni consecutivi con il figlio pagina 3 di 6 dovrà darne notizia al SI. con congruo preavviso, indicando la località di Per_1
destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
5) Il padre si impegna a corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , la somma di € 250,00 (duecentocinquanta), Persona_1
da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico bancario al seguente IBAN [...]CC0010876907 intestato alla SI.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. Si Pt_1 considerano comprese nell'assegno di contributo ordinario al mantenimento del figlio le seguenti voci di spesa: - il vitto (quindi anche la mensa scolastica in quanto sostitutiva del pranzo); - l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione;
il contributo alle spese abitative;
- le tasse scolastiche (escluse universitarie) e materiale scolastico di cancelleria;
- le visite pediatriche di routine e i medicinali da banco non prescritti dal medico;
- le spese di trasporto urbano: tessera autobus, carburante;
- la ricarica cellulare;
- le gite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
- i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e le attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali).
6) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte Per_1 Pt_1
le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro Persona_1
semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, per le spese relative alla frequentazione scolastica, iscrizioni e tasse universitarie (libri di testo, tablet e p.c. per uso scolastico) e per le spese circa l'attività sportiva (compreso gli articoli di vestiario necessari all'attività sportiva), spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). Tutte le spese straordinarie anticipate dalla madre relative a ciascuna mensilità saranno conteggiate e comunicate per iscritto al padre entro la fine del mese e dovranno essere rimborsate nella misura del 50% entro la data del 15 del mese successivo. La madre avrà cura che i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria sostenuta siano intestati a nome di e si obbliga a consegnare una copia al padre entro il giorno 30 del mese Persona_1
successivo. Per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica,
pagina 4 di 6 nonché quelle di natura ricreativa sarà necessario il consenso del padre. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi tali le seguenti spese: - mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
- scolastiche: gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue, corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
- extrascolastiche: viaggi e vacanza trascorsi autonomamente dalla figlia, acquisto cellulare, spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione (biciletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e del casco, corsi per il conseguimento della patente, spese per festeggiamenti dedicati al figlio. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo mail, sms, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
7) L'”assegno unico” per il figlio verrà integralmente richiesto e quindi percepito da parte della madre.
8) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del Per_1
figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di . Persona_1
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o documenti di identità del figlio.
11) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
12) Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti”;
B. nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 988/2024 promossa congiuntamente da:
e , entrambi assistiti dall'avv. Ionela Pirvu ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate il 27.09.2024.
Pubblico Ministero: «Visto» del 19.08.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.08.2024, e genitori del minore Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], hanno proposto domanda congiunta per la Persona_1 pagina 1 di 6 regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio, avendo cessato la loro convivenza more uxorio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale può Per_2
essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse, anche considerata la sua tenera età.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A. omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La madre avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio , sia sul territorio Persona_1 dell'Italia sia nel paese di origine (Romania). Il padre presta sin d'ora il consenso al pagina 2 di 6 trasferimento della residenza del figlio sul territorio della Romania laddove la madre maturasse la decisione di fare rientro nel paese di origine unitamente al figlio. In caso di trasferimento della residenza la madre sarà tenuta a darne notizia al padre con congruo preavviso.
2) La casa familiare sita in Calenzano (PO), via Amilcare Ponchielli 11, di proprietà dei ricorrenti verrà messa in vendita;
le spese originate dall'acquisto della detta abitazione (le rate del mutuo fondiario) a decorrere dal mese di agosto 2024 sino al momento della vendita resteranno a carico di entrambi i ricorrenti nella percentuale del 50%; entrambi i genitori trasferiranno la propria residenza altrove entro la fine del mese di dicembre 2024, obbligandosi a comunicare reciprocamente il nuovo indirizzo di residenza entro tale data.
3) Il padre trascorrerà con il figlio i fine settimana alternativamente con la madre, con prelevamento di dalla abitazione della madre nel giorno di sabato mattina alle Persona_1
ore 10.00 circa e lo riporterà la domenica sera alle ore 19.00 nel caso in cui il figlio continuerà a risiedere in Italia. Laddove la madre maturasse la decisione di fare rientro nel paese di origine unitamente al figlio il padre trascorrerà con il figlio metà del periodo delle vacanze scolastiche con possibilità di portarlo in Italia, da concordare con la madre con un preavviso di un mese. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di . Nel caso di ricorrenze importanti del figlio (quali Persona_1
ad esempio il compleanno, ricorrenze ed eventi religiosi, sportivi e scolastici), i genitori si impegnano a favorire ciascuno la presenza dell'altro, accordandosi, di volta in volta in tal senso e indipendentemente dal rispettivo diritto di visita in quella occasione.
4) Per quanto concerne le festività natalizie il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il periodo del 24 dicembre al 01 gennaio e le festività pasquali in modo che Per_1
possa trascorrere alternativamente un anno il Natale con il padre e la Pasqua con la
[...] madre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la Per_1
facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre. Il padre dovrà fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove porterà il figlio. Allo stesso modo, qualora la SI.ra decida di Pt_1
trascorrere dei periodi di vacanza superiori a 15 (quindici) giorni consecutivi con il figlio pagina 3 di 6 dovrà darne notizia al SI. con congruo preavviso, indicando la località di Per_1
destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
5) Il padre si impegna a corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , la somma di € 250,00 (duecentocinquanta), Persona_1
da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico bancario al seguente IBAN [...]CC0010876907 intestato alla SI.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. Si Pt_1 considerano comprese nell'assegno di contributo ordinario al mantenimento del figlio le seguenti voci di spesa: - il vitto (quindi anche la mensa scolastica in quanto sostitutiva del pranzo); - l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione;
il contributo alle spese abitative;
- le tasse scolastiche (escluse universitarie) e materiale scolastico di cancelleria;
- le visite pediatriche di routine e i medicinali da banco non prescritti dal medico;
- le spese di trasporto urbano: tessera autobus, carburante;
- la ricarica cellulare;
- le gite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
- i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e le attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali).
6) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte Per_1 Pt_1
le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro Persona_1
semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, per le spese relative alla frequentazione scolastica, iscrizioni e tasse universitarie (libri di testo, tablet e p.c. per uso scolastico) e per le spese circa l'attività sportiva (compreso gli articoli di vestiario necessari all'attività sportiva), spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). Tutte le spese straordinarie anticipate dalla madre relative a ciascuna mensilità saranno conteggiate e comunicate per iscritto al padre entro la fine del mese e dovranno essere rimborsate nella misura del 50% entro la data del 15 del mese successivo. La madre avrà cura che i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria sostenuta siano intestati a nome di e si obbliga a consegnare una copia al padre entro il giorno 30 del mese Persona_1
successivo. Per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica,
pagina 4 di 6 nonché quelle di natura ricreativa sarà necessario il consenso del padre. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi tali le seguenti spese: - mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
- scolastiche: gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue, corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
- extrascolastiche: viaggi e vacanza trascorsi autonomamente dalla figlia, acquisto cellulare, spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione (biciletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e del casco, corsi per il conseguimento della patente, spese per festeggiamenti dedicati al figlio. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo mail, sms, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
7) L'”assegno unico” per il figlio verrà integralmente richiesto e quindi percepito da parte della madre.
8) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del Per_1
figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di . Persona_1
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o documenti di identità del figlio.
11) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
12) Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti”;
B. nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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