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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11238/2022 R.G. avente ad oggetto riconoscimenti di titoli abilitanti ed inserimento in graduatoria
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: giusta Email_1
procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, cod. fisc.: rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 P.IVA_1
c.p.c. dal dott. funzionario del , Controparte_2 Controparte_1
, con Controparte_3 Controparte_4
sede in via Mascagni n.52 presso il quale è elettivamente domiciliato CP_4
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
DOCENTI ISCRITTI NELLE PRIME FASCE DELLE GRADUATORIE
PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE –GPS DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER
LE CLASSI DI CONCORSO A001, A017, A037, A060, ADMM
TERZI CONTROINTERESSATI
Pagina 1 CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 17.11.2022, in breve, ha Parte_1
esposto:
- che, dopo aver conseguito la laurea, ha acquisito 24 CFU che devono considerarsi abilitanti all'insegnamento una volta che sono abrogate le scuole di specializzazione c.d. SISS e non sono stati attivati con cadenza regolare i TFA e i PAS;
- che il , in piena violazione dell'art. 5 del d.lgs. n.59/2017, non ha riconosciuto al CP_1
possesso congiunto laurea + CFU alcun valore abilitante per l'inserimento del suo nominativo nelle graduatorie (Nuova Prima Fascia delle GPS);
- che “La condotta ministeriale, dunque, è manifestamente illogica e contraddice il principio sillogistico secondo cui: i docenti abilitati possono accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno (premessa maggiore), i Laureati con 24 CFU sono ammessi ai corsi di specializzazione per il sostegno (premessa minore), i Laureati con 24 CFU sono abilitati
(conclusione)”;
- che “la disciplina interna si pone in contrasto con la nostra Costituzione, che tutela il diritto al lavoro, nonché tutela il merito e disciplina l'accesso all'impiego pubblico”, atteso che
“nel nostro ordinamento non può vigere il divieto di insegnare in modo stabile, quale conseguenza, invece, generatasi della mancata attivazione dei percorsi abilitanti, l'ultimo dei quali risale al 2014”;
- che la mancata attivazione dei percorsi abilitante consolida il precariato.
Conseguentemente, il ricorrente hanno adito l'intestato Tribunale per sentire, “in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione degli atti, accertare e dichiarare il (suo) diritto … all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di
, nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, accertare e CP_4 dichiarare il (suo) diritto … di essere abilitato all'insegnamento”.
In data 19.05.2023 si è costituita nel presente giudizio l' Controparte_5 depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, tra l'altro, ha eccepito:
Pagina 2 - che il ricorso è infondato essendo distinti i presupposti per la partecipazione ai concorsi dai requisiti sufficienti e necessari per essere abilitati alla funzione di docente, ossia per essere collocati in graduatorie utili per l'accesso alla professione.
- che “Nessuna violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. pare nella specie ricorrere, al contrario essendo possibile la previsione di un trattamento differenziato a fronte di diversi presupposti e situazioni. In mancanza di titolo equiparabile all'abilitazione, non può ritenersi discriminatorio un trattamento che valorizzi appunto tale diversità di condizione. D'altro verso del tutto non condivisibile è il sospetto di incostituzionalità delle norme in esame per violazione dell'art. 97, atteso che piuttosto, in fase di accesso al pubblico impiego, il legislatore all'art. 5 del d.lgs. 59/2017 ha proceduto, con norma peculiare e non interpretabile estensivamente, ad ampliare il novero dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per accedere alla carriera di docente, consentendolo non solo a coloro che sono provvisti del titolo di abilitazione ma anche a coloro in possesso del diploma di laurea unitamente ai 24 cfu conseguiti in specifiche materie.
Peraltro seppure con accesso dalla III fascia, anche alla ricorrente non è stato impedito l'accesso all'impiego in ragione dei titoli vantati”
Su tali premesse, l'ente ministeriale ha chiesto di “Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché carente di prova. - Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.; - Condannare parte ricorrente ex. art. 96 c.p.c.”.
Con provvedimento del 30.08.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati secondo le modalità di cui all'art. 150 c.p.c.; quindi, all'udienza del 29.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
_______________________
Il ricorrente ha incoato il presente giudizio assumendo l'illegittimità del mancato inserimento del suo nominativo nelle graduatorie di prima fascia di cui all'O.M. 112/2022 per le classi di concorso A001, A017, A037, A060, , allegando all'uopo di essere in CP_6
possesso di laurea magistrale in urbanistica e di 24 crediti formativi (CFU) relativi alle competenze di base nelle discipline antropo –psico –pedagociche e nelle metodologie e tecnologie didattiche presso l'Università Telematica Pegaso (v. doc. 3).
Pagina 3 Le questioni giuridiche veicolate in ricorso si inseriscono nell'ambito di un contenzioso seriale sviluppatosi a livello nazionale, il cui esame è stato già affrontato da codesto Ufficio (tra le tante, sent. n.1044/2021; sent. n.1239/2021; sent. n.1670/2021; sent. n.862/2022 n. 862; sent.
n. 4425/2023; sent. n.540/2024), in linea di continuità con quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito (Corte d'Appello Firenze Sez. Lav. 17.11.2021; Corte d'Appello
Torino Sez. Lav. 07.06.2021; Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, Sent., 09/12/2021; Tribunale
Cassino 08.02.2021; Tribunale Roma sez. lav., 24.11.2020, n.7904; Tribunale di Ragusa, sez. I,
17/07/2020, n. 427; Tribunale di Palermo, sez. lavoro, 09.07.2020, n. 2081; Tribunale di
Arezzo 16.6.2020; Tribunale di Rovigo, 5.5.2020, Tribunale di Pavia 1.04.2020, Tribunale di
Ancona 25.02.2020, Tribunale Vibo Valentia 12.2.2020; Tribunale di Trapani 22.01.2020) e dalla giurisprudenza amministrativa (v. T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis 12.06.2020, n. 6501;
T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis 13.09.2019, n. 10945) nonché dalle pronunce della Suprema
Corte (tra le varie, Cass. 13.12.2024 n.32425; Cass. 27.11.2024 n.30520; Cass. 23.10.2024
n.27482; Cass.
6.06.2024 n.15838; Cass.
7.05.2024 n.12416; Cass.15.03.2024 n.7084).
L'apprezzamento del thema decidendum che ci occupa deve muovere dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento e, in particolare, per brevità, in ordine alle ragioni normative che ostano alla assimilabilità dei 24 CFU ai titoli acquisiti all'esito di percorsi formativi variamente qualificati SSIS, TFA, PAS si rimanda, a norma dell'art. 118 dispos. att. al c.p.c., alla recente decisione resa dai giudici di legittimità il 15 marzo 2024 n. 7084, al riguardo, comunque, qui da intendersi trascritta.
Come già avuto modo di rilevare codesto Ufficio, invero, l'art. 1 comma 110 della l. n.
107/2015 dispone: "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento".
Il comma 180 dello stesso art. 1 delega poi il governo “ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge”.
In particolare, secondo la legge delega (art. 1 comma 181 lett. b), spetta al legislatore delegato il “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
Pagina 4 1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropopsico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1)”.
Il d.lgs. n. 59/2017 (rubricato "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo
Pagina 5 funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione a norma degli articoli 1, commi 180 e 181 lettera b della legge 13 luglio 2015 n.107") nel testo in vigore dal 1 gennaio
2019 dispone all'art. 5 che:
"1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) [posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, n.d.r.] il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico- pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
Pagina 6 4. Con decreto del , sono, altresì, Controparte_7
individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extracurricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Quanto all'inserimento nelle fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto, va ribadito che il d.m. 1 giugno 2017 n 374 (“Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto") prevede all'art. 2 che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "...aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n.
82/2012, D.D.G. n. (omissis), D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:
l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."
(...).
Hanno invece accesso alla terza fascia "1) per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016, nonche' ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all' entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al
D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n.
19/2016."
Pagina 7 Con il DM n. 374/2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, poi, è stato disposto l'aggiornamento anche delle graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuando a prevedere l'accesso alla detta fascia dei soli docenti inseriti nelle GAE.
Per completezza, si rammenta inoltre che da ultimo, con O.M. n. 60 del 10.7.2020 sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e ulteriormente modificate le graduatorie di istituto, con individuazione dei requisiti di accesso in relazione al personale inserito nelle GPS.
E così, l'art. 3, comma 6 della detta ordinanza ha disposto: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo
5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo
5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".
Quanto alle graduatorie di istituto, l'art. 11 dell'O.M. n. 60/2020 ha conservato l'articolazione in tre fasce, così disciplinandole:
"a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del
[...]
24 aprile 2019, n. 374; Controparte_7
Pagina 8 b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;
c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtu' del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti."
Ciò posto appare evidente che la preclusione al personale in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU ad accedere alla prima fascia delle GPS, sia conforme al dato normativo atteso che non è condivisibile la tesi secondo cui il possesso dei 24 CFU, già titolo di ammissione al concorso disciplinato dal d.lgs. n. 59/2017, sarebbe equipollente all'abilitazione e condurre di per sé alla configurazione degli stessi come utili anche per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.
La lettera delle disposizioni normative richiamate conduce a distinguere nettamente i requisiti di accesso al concorso, disciplinati dalla legge n. 107/2015 e dal successivo d.lgs.
59/2017, tra i quali è espressamente previsto il possesso della laurea o di titolo equipollente congiunto al possesso di 24 cfu, dai requisiti di accesso alle graduatorie di istituto utili per il conferimento delle supplenze, regolamentati dal d.m. n. 374/2017 (e dal regolamento approvato con DM n. 131/2007 in esso richiamato), che non contengono alcun riferimento ai 24 CFU;
come pure ora dai requisiti di accesso alle GPS disciplinate dall'OM n. 60/2020, che contemplano i 24 CFU soltanto quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS, per effetto del rinvio ai titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d. lgs
59/17.
Come già rilevato, la partecipazione al concorso (come pure al percorso abilitante al sostegno) è ontologicamente e funzionalmente diversa dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, disciplinata dal DM 374/2017 e dal DM n. 131/2007, che, all'art. 5, comma 2, consente comunque l'iscrizione nelle graduatorie di istituto anche di soggetti non muniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto", ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto, dando loro accesso alla terza fascia.
Occorre infatti rammentare che l'art. 1 del DM citato prevede che di regola le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche vengono assegnate agli iscritti alle GAE (co.2),
Pagina 9 mentre si attinge alle graduatorie di circolo/istituto solo per le supplenze temporanee (comma
3).
La stessa disposizione prevede anche che in caso di esaurimento delle GAE si attinga alle graduatorie "minori" anche per le supplenze "superiori" (co.5) e che, in tal caso, le tre fasce sono utilizzate "nell'ordine" (art.5, co.3).
Non in forza di diversi criteri ora l'art. 2 dell'O.M 60/2020 prevede che "Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo
11" (comma 5), mentre "Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11" (comma 6).
Resta quindi confermato che l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto offre soltanto maggiori chance di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, ma non costituisce affatto un requisito di accesso ad una supplenza pubblica, senz'altro consentita al personale in possesso dei 24 CFU, avente titolo per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto (e, oggi, anche seconda fascia delle GPS).
Ciò posto, se è vero che l'art.1, co.181, lett b) della l. n. 107/2015 ha già espressamente previsto, quale criterio direttivo per l'attuazione delle deleghe, al n.2, l'istituzione di concorsi nazionali per l'assunzione a tempo determinato triennale di docenti nella scuola secondaria statale, statuendo che "L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche o musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso", precisando poi al punto
2.1) che "la determinazione dei requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di 24 crediti…"; che il d.lgs n.59/2017, in conformità alla delega, prevede all'art.5, modificato dall'art.1, co.172, lett. f), della legge n. 145/2018, che per accedere al concorso in questione occorre alternativamente o "il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso", oppure
(congiuntamente) la "laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione;
Pagina 10 è pur vero che si tratta di una specifica disciplina che riguarda il titolo di accesso al concorso, e non già le modalità di acquisizione della specifica abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso di interesse, riguardo alla quale il comma 4 ter dell'art. 5 chiarisce piuttosto che "il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso".
Da tanto si evince, inequivocabilmente, che, nelle previsioni del legislatore, non vi è affatto una equiparazione tra il possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 CFU al possesso di un titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso;
per contro, l'interessato, già in possesso di laurea magistrale e di 24 CFU, potendo entrarne in possesso partecipando al concorso per la specifica classe di insegnamento, conseguendo il punteggio minimo previsto dall'art. 6.
Ne discende la legittimità della regola posta per le supplenze di cui al DM 131/2007, che le ripartisce in tre fasce di priorità distinguendo tra docenti: a) iscritti alle GAE ma non di ruolo
(prima fascia); b) non iscritti alle GAE, ma muniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto" (seconda fascia); c) muniti del solo titolo di studio idoneo (terza fascia); ugualmente legittima la previsione dell'O.M. n. 60 del 10.7.2020 e dell'OM. n. 112 del
6.05.2022 ove sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e ulteriormente modificate le graduatorie di istituto, con individuazione dei requisiti di accesso in relazione al personale inserito nelle GPS. E così, l'art. 3, comma 6 della detta ordinanza ha disposto: "Le
GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella
A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei
CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli
Pagina 11 di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma4-bis, del D.lgs. 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".
Relativamente alle graduatorie di istituto, l'art. 11 dell'O.M. n. 60/2020 ha conservato l'articolazione in tre fasce, così disciplinandole: "a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del 24 Controparte_7
aprile 2019, n. 374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.
Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtu' del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti."
Di tenore sovrapponibile è l'art.11 della richiamata OM n.112/2022 che prevede che “la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia”.
Ciò posto appare evidente che la preclusione al personale in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU ad accedere alla prima fascia delle graduatorie delle GPS, sia conforme al dato normativo atteso che non è condivisibile la tesi secondo cui il possesso dei 24 CFU, già titolo di ammissione al concorso disciplinato dal d.lgs. n. 59/2017, sarebbe equipollente all'abilitazione e condurre di per sé alla configurazione degli stessi come utili anche per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto
Il quadro normativo richiamato conduce a distinguere nettamente i requisiti di accesso al concorso, disciplinati dalla legge n. 107/2015 e dal successivo d.lgs. 59/2017, tra i quali è espressamente previsto il possesso della laurea o di titolo equipollente congiunto al possesso di
24 cfu, dai requisiti di accesso alle graduatorie di istituto utili per il conferimento delle supplenze, regolamentati dal d.m. n. 374/2017 (e dal regolamento approvato con DM n.
131/2007 in esso richiamato), che non contengono alcun riferimento ai 24 CFU;
come pure ora dai requisiti di accesso alle GPS disciplinate dall'OM n. 60/2020 e dall'OM n.112/2022, che contemplano i 24 CFU soltanto quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia
Pagina 12 delle GPS, per effetto del rinvio ai titoli di cui all'articolo 5,comma 1, lettera b), del d. lgs
59/17.
La partecipazione al concorso (come pure al percorso abilitante al sostegno) è ontologicamente e funzionalmente diversa dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, disciplinata dal DM 374/2017 e dal DM n. 131/2007, che, all'art. 5, comma 2, consente comunque l'iscrizione nelle graduatorie di istituto anche di soggetti non muniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto", ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto, dando loro accesso alla terza fascia.
Occorre infatti rammentare che l'art. 1 del DM citato prevede che di regola le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche vengono assegnate agli iscritti alle GAE (co.2), mentre si attinge alle graduatorie di circolo/istituto solo per le supplenze temporanee (comma
3). La stessa disposizione prevede anche che in caso di esaurimento delle GAE si attinga alle graduatorie "minori" anche per le supplenze "superiori" (co.5) e che, in tal caso, le tre fasce sono utilizzate "nell'ordine" (art. 5, co.3). Non in forza di diversi criteri ora l'art. 2 dell'O.M
60/2020 prevede che "Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE.
In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle
GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11" (comma 5), mentre "Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11" (comma
6). Resta quindi confermato che l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto offre soltanto maggiori chance di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, ma non costituisce affatto un requisito di accesso ad una supplenza pubblica, senz'altro consentita al personale in possesso dei 24 CFU, avente titolo per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto (e, oggi, anche seconda fascia delle GPS). Ciò posto, se
è vero che l'art.1, co.181, lett b) della l. n. 107/2015 ha già espressamente previsto, quale criterio direttivo per l'attuazione delle deleghe, al n. 2, l'istituzione di concorsi nazionali per l'assunzione a tempo determinato triennale di docenti nella scuola secondaria statale, statuendo che "L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche o musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso", precisando poi al punto 2.1) che "la determinazione dei requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psicopedagogiche e in quelle
Pagina 13 concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di 24 crediti…"; che il d.lgs n.59/2017, in conformità alla delega, prevede all'art.5, modificato dall'art.1, co.172, lett. f), della legge n. 145/2018, che per accedere al concorso in questione occorre alternativamente o "il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso", oppure (congiuntamente) la "laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione, è pur vero che si tratta di una specifica disciplina che riguarda il titolo di accesso al concorso, e non già le modalità di acquisizione della specifica abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso di interesse, riguardo alla quale il comma
4 ter dell'art. 5 chiarisce piuttosto che "il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso". Da tanto si evince, inequivocabilmente, che, nelle previsioni del legislatore, non vi è affatto una equiparazione tra il possesso congiunto della laura magistrale e dei 24 CFU al possesso di un titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso.
Ciò in quanto il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il requisito necessario e sufficiente per il conferimento di un incarico di docenza nella scuola pubblica, come pure requisito sufficiente, ove congiunto ai 24 CFU, per la mera partecipazione ai concorsi per l'assunzione in ruolo o per la partecipazione al percorso abilitante su sostegno, cosa tuttavia chiaramente diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, per ottenere la quale occorre di regola anche il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dall'idoneità ottenuta all'esito di un concorso per esami (non essendo sufficiente la mera partecipazione), o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Detta abilitazione, proprio perché ottenibile soltanto a seguito di superamento di un esame di
Stato, costituisce non solo il presupposto che la legge individua come di regola necessario per l'assunzione a tempo indeterminato dell'insegnante, ma, altresì, legittimo e congruo criterio di selezione dei docenti per il conferimento diretto delle supplenze temporanee.
Nel medesimo senso, come si è già osservato, di recente, la Suprema Corte nell'esaminare argomentazioni analoghe a quelle veicolate nel ricorso per cui è causa, ha ribadito “l'ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento. Si tratta di una distinzione
Pagina 14 sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio
2021 n. 12424 ) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n.
8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell' art. 5 del
D.Lgs. n. 59/2017 , erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente. Infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CTU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché, come chiarisce e precisa il comma 4 ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso).
Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di "idoneo non vincitore"), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali. Risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta
Pagina 15 propria dalla Corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del D.Lgs. n.
59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle graduatorie provinciali (alla quale anche si riferiva la statuizione di primo grado confermata dal giudice d'appello), a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo. … Quanto alle graduatorie di istituto, nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n.
7084/2024, va detto che il D.M. n. 131/2007 chiaramente include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l'iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, della "specifica" abilitazione o di quella che all'epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l'idoneità conseguita all'esito di procedure concorsuali (ed in tal senso va interpretato l'art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla "specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto").
In merito alle graduatorie provinciali, istituite dal D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 , convertito dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, che ha modificato l'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n.
124 , va detto che il successivo D.L. 8 aprile 2020 n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (art. 2, comma 4 ter, più volte modificato) ha consentito al
, in deroga al disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto CP_1
ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (successivamente il regime temporaneo è stato esteso anche ai successivi aggiornamenti e rinnovi, ricomprendendo gli anni scolastici dal 2022/2023 al
2025/2026) i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie. L'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, di sostanziale natura regolamentare perché sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento previsto dal citato art. 4 , comma 5, della legge n.
124/1999, nell'individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali ha, all'art. 3, comma 6, riservato l'inserimento nella prima fascia ai soli soggetti "in possesso dello specifico titolo di abilitazione", ed ha previsto la collocazione nella seconda fascia degli aspiranti all'assunzione in possesso del titolo di studio nonché "dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 59/17", ossia dei 24 crediti formativi della cui rilevanza qui si discute.
Anche rispetto a dette graduatorie, quindi, è stata esclusa l'equiparabilità all'abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alle operazioni concorsuali.
4. Ha, pertanto, errato la Corte territoriale nel ritenere, ai fini del richiesto inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di …, equipollente al titolo abilitante il
Pagina 16 conseguimento della laurea e di 24 crediti formativi, sicché … la causa deve essere decisa … con il rigetto della domanda proposte da (così, in motivazione, Cass. n.32425/2024 cit.). Pt_2
Fermi i superiori rilievi, infine, inconducenti risultano i generici riferimenti alle direttive comunitarie nn. 2005/36/CE e 2013/55/UE e ai d.lgs n.206/2007 e 15/2016.
Tali fonti, lungi dall'impedire di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque Stato membro, garantiscono esclusivamente la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti (v. Tar Lazio n. 2264/2018 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del 2017)
e sì come correttamente argomentato dalla difesa erariale hanno lo scopo di garantire da subito la formazione del personale scolastico e l'acquisizione, per i capaci e meritevoli, del titolo di abilitazione necessario alla partecipazione alle procedure concorsuali, ovvero indispensabile alla stipula di contratti a tempo indeterminato, presso le istituzioni scolastiche paritarie, ovvero all'esercizio della professione nei Paesi dell'Unione Europea.
Peraltro, giova notare che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons.
Stato, 6868/2018).
Nemmeno sono ipotizzabili profili di incostituzionalità delle norme richiamate.
Alcuna violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost., pare nella specie ricorrere, al contrario essendo possibile la previsione di un trattamento differenziato a fronte di diversi presupposti e situazioni.
In mancanza del presupposto ma inesistente titolo equipollente equiparabile all'abilitazione, non può ritenersi discriminatorio un trattamento che valorizzi appunto tale diversità di condizione.
D'altro verso del tutto inammissibile è la tesi della sospettata incostituzionalità delle norme in esame per violazione dell'art. 97, atteso che piuttosto, in fase di accesso al pubblico impiego, il legislatore all'art. 5 del d.lgs. 59/2017 ha proceduto, con norma peculiare e non interpretabile estensivamente, ad ampliare il novero dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per accedere alla carriera di docente, consentendolo non solo a coloro che sono provvisti del titolo di abilitazione ma anche a coloro in possesso del diploma di laurea unitamente ai 24 cfu conseguiti in specifiche materie.
Pagina 17 In considerazione di quanto precede e tenuto conto che al ricorrente non è stato impedito l'accesso all'impiego in ragione dei titoli vantati sì come resta riscontrato dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione Scolastica, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio restano compensate per intero avendo riguardo alla complessità delle questioni trattate e considerato che l'intervento nomofilattico della Suprema
Corte, volto a comporre le posizioni giurisprudenziali non univoche sviluppatesi nella giurisprudenza di merito, è successivo alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa inter partes, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
RIGETTA il ricorso
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Così deciso in Catania, il 30.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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