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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/05/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20/05/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 568 / 2024 promosso da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di rappresentata da Controparte_1 [...]
(quale avente causa di CREDITO COOPERATIVO CP_2
INTERPROVINCIALE VENETO - SOC. COOPERATIVA)
Oggi 20/05/2025 9.41 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 9.1.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- dato atto dell'ammissibilità di tale forma di trattazione anche in riferimento alla fase decisoria (cfr. ex multis e da ultimo Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 26/06/2024, n.
17587, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/11/2023, n. 32358 Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 07/06/2024, n. 15993);
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il provvedimento citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
Osserva:
- parte attrice opponente, con l'avv. GANEO Controparte_3
MATTIA, ha concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 9.5.25 e come da note scritte di udienza depositate in data
15.5.25;
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 - parte convenuta opposta, , con l'avv. VIGNOLA Controparte_4
GIANFRANCO, ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate sempre in data 9.5.25 e come da note di udienza depositate in data
13.5.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 568/2024 r.g. promossa da,
C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GANEO MATTIA,
ATTORI opponenti
Contro
(CF. rappresentata dal Controparte_5 P.IVA_1
procuratore speciale (C.F. ed aventi causa di CP_2 P.IVA_2
Controparte_6
, P.IVA
[...] P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. VIGNOLA GIANFRANCO,
CONVENUTA opposta
In punto a Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 - dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato ex art. 149 bis c.p.c. in data 15.12024, abbia ad oggetto l'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo n 1076/14 del 5.3.2014 con cui il
Tribunale di Verona ingiungeva il pagamento agli odierni opponenti, n.q. di fideiussori, ed al figlio, , n.q di debitore principale, di Parte_3
€ 30.407,49, oltre accessori come determinati in decreto, in favore del
Controparte_7
a titolo di saldo debitore afferente i rapporti di conto corrente n. 002/010/33116 del 19.02.1999 e contratto di finanziamento agrario n. 0009/010/003553 del
16.08.2011;
- dato atto di come tale decreto, non opposto nei termini di legge, veniva dichiarato esecutivo e, successivamente, in data 13.01.2016 veniva iscritta ipoteca giudiziale presso l'Agenzia Entrate – Ufficio provinciale di Verona
(R.G. 913 - R.P. 118) – sul compendio immobiliare in proprietà del sig. sito in Comune di Legnago (VR), Via Padana Inferiore Est, Parte_1
oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2023 R.E.;
- dato atto di come, nell'ambito della richiamata procedura esecutiva immobiliare (riunita alla n. 92/2023 R.E.), il G.E., con ordinanza resa in data
06.12.2023, avesse pronunciato provvedimento con cui, in ottemperanza ai principi di diritto di cui all'arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, aveva assegnato ai debitori esecutati, e odierni opponenti, termine di 40 gg per introdurre il presente giudizio di opposizione tardiva (ed in particolare “rilevato che
l'esecuzione immobiliare risulta avviata sulla base di decreti ingiuntivi non opposti (D.I. n. 1076/14 e 1559/2014 Tribunale di Verona); rilevato che i debitori esecutati-garanti ingiunti, sono persona fisiche e che l'obbligazione trova fonte in un contratto di fideiussione in favore di un istituto di credito, a garanzia di debiti della ditta individuale e Controparte_8 Parte_1
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 rilevato che non essendo possibile escludere, sulla base dei documenti in atti, la configurabilità dei debitori esecutati-garanti quali consumatori;
rilevata, pertanto, la necessità, sulla scorta di quanto prescritto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, di avvisare il debitore esecutato, qualora rivestisse la qualità di consumatore, circa la possibilità di svolgere l'opposizione tardiva ai decreti ingiuntivi sopra citati per fare accertare solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto di fideiussione entro il termine di giorni 40 dal ricevimento della comunicazione;
rinviando all'udienza del 27.03.2024 ore
9,00 invitando il creditore procedente a produrre per l'udienza certificato di eventuale pendenza della causa di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo”);
- dato atto di come con la proposta opposizione gli opponenti abbiano tuttavia eccepito, in senso sostanziale:
o la nullità delle fideiussioni omnibus prestate, in favore del figlio ed a garanzia dei rapporti bancari richiamati, in data 12.3.1999 (cfr. doc. 6 e
7 fasc. monitorio opposta) – totale o parziale – per riproduzione da parte di esse dei regolamenti negoziali adottati sulla base dello schema ABI accertato come esecutivo di intesa anticoncorrenziale nel 2005
(provvedimento Banca Italia n. 55/05 del 2.5.05);
o il difetto di prova scritta del credito azionato;
- dato atto di come parte opposta, costituitasi ritualmente con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.5.2024, abbia chiesto il rigetto dell'opposizione per tutti i motivi in tale atto indicati e qui richiamati per relationem;
- richiamata l'ordinanza del 9.1.25 con cui, sul presupposto della ritenuta natura documentale della lite, sia stata fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza;
- rilevato come i fatti sottesi al presente giudizio non risultino contestati, con
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 particolare riferimento:
a) tanto all'esistenza del rapporto di conto corrente n. 002/010/33116, acceso in data 12.2.1999 da parte di , n.q. di titolare della ditta Parte_3 individuale, con l'allora dante causa dell'odierna opposta, CP_9
(cfr. docc. 1,3 fasc. monitorio e doc. 5 fasc. merito opposta),
b) quanto l'avvenuta erogazione in favore del predetto di finanziamento agrario n. 0009/010/003553, per l'importo di € 25.000 (doc. 3 fasc. monitorio opposta e doc. 6, 7 fasc. merito opposta),
c) quanto la stipula delle fideiussioni omnibus da parte degli odierni opponenti, contestualmente all'accensione del rapporto di conto corrente garantito, in data 12.3.1999 e con successive rinegoziazioni del limite dell'importo garantito in data 6.11.2001 e 11.8.2011 (cfr. doc. 6,7 fasc. monitorio opposta),
d) quanto l'intervenuta revoca degli affidamenti e risoluzione dei rapporti bancari, con contestuale costituzione in mora spedita in data 17.1.14 e ricevuta da parte di tutti i debitori in data 22.1.14 (cfr. doc. 4 fasc. merito opposta) e, quindi, l'intervenuto deposito del ricorso per d.i., nei confronti tanto del debitore principale quanto dei fideiussori, in data 5.3.14 ed emesso il
6.3.14 (cfr. fasc. monitorio telematico);
- ritenuta in diritto l'infondatezza e l'inammissibilità dell'opposizione;
- considerato infatti che le difese svolte dalla parte opponente – al di là di una generica affermazione di vessatorietà – siano, in concreto, motivate con riferimento alla loro ritenuta natura abusiva in quanto - nei peraltro diversi rapporti fideiussori posti a fondamento dell'ingiunzione - manifestazione a valle di un “intesa”, a monte, assunta in violazione delle norme a tutela della libera concorrenza ex L. 287/1990 art.
2. Comma 2 lett. a) ed art. 101 TUE, come accertato dalla Banca d'Italia in quanto riproduttive dello schema ABI;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 - ritenuto infatti come, in concreto, non sia stato evidenziato alcun contenuto atto a manifestare un significativo squilibrio di prestazioni tra professionista o consumatore o alcun contenuto rispondente all'art. 33 Cod. Consumo;
- ritenuto come tale diverso profilo non possa essere oggetto dell'opposizione tardiva de quo, essendo tale accertamento coperto dal giudicato derivante dalla mancata opposizione all'ingiunzione ed il sindacato qui esperibile - in applicazione dei principi di diritto di cui alla pronuncia della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione,
17.5.2022, resa nelle cause riunite C-693/19 e C-831/191 e Cass. civ. Sez. Unite,
06/04/2023 n. 9479,2 - solo ed esclusivamente limitato al diverso profilo 1 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 17.5.2022, resa nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, CP_10
, , secondo cui "L'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva
[...] Controparte_11 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo". 2 Cass. civ. Sez. Unite Sent., 06/04/2023, n. 9479 (rv. 667446-02)
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione
è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c..
In ipotesi di opposizione promossa nell'esecuzione forzata che sia stata intrapresa sulla base di decreto ingiuntivo, è necessario verificare che il giudice del monitorio abbia svolto, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia. Detto giudice, a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione e potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore. Ove l'accertamento si presenti complesso, non
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 dell'abusività delle clausole nei confronti del consumatore, quale profilo del tutto estraneo al presente giudizio;
- ritenuto che pur certamente potendosi considerare l'odierna parte opponente come
“consumatore”, in quanto la stipula dei negozi fideiussori costituenti il titolo della domanda monitoria azionata nei di lui confronti, non collegata allo svolgimento di alcuna “propria” attività professionale e tale assunto corrispondete ai principi di diritto consolidati (cfr- da ultimo Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 16/01/2020, n. 742)3 tuttavia nel caso di specie non venga in rilievo concreto alcun profilo di abusività;
potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione. All'esito del controllo, quindi, se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso, mentre se il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione. Il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Nella fase esecutiva il giudice dell'esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine. Dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo. Fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito. Laddove il debitore abbia proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii), mentre se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore. Così, nella fase di cognizione, il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale e procederà, quindi, secondo le forme di rito 3 “il carattere di accessorietà del contratto di fideiussione non incide sul piano della qualifica dell'attività - professionale o meno - di uno dei contraenti, in quanto ciò che rileva per l'identificazione del fideiussore nell'alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stato stipulato per finalità non inerenti allo svolgimento dell'attività professionale del terzo garante, secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all'art. 3 comma 1, lett. a., cod. consumo (conformi
Cass., 11 gennaio 2001, n. 314; Cass., 13 maggio 2005, n. 10107; Cass., 13 giugno 2006, n. 13643; Cass., 29 novembre 2011, n. 25212; Cass., 9 agosto 2016, n. 16827; Cass., 5 dicembre 2016, n. 24846 ma anche Corte di Giustizia Europea, ordinanza n.534 del 14.9.2016);
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 - considerato, inoltre, che l'unico profilo suscettibile di rilievo officioso potrebbe attenere, al più, alla presenza tra le condizioni fideiussorie della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. - e conseguente decadenza dall'azione nei confronti dei fideiussori per mancata proposizione dell'iniziativa giudiziaria nel termine di 6 mesi contro il debitore principale dalla scadenza del rapporto – posto che, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, tale clausola debba ritenersi abusiva in quanto assunta in violazione dell'art. 1469 bis, n. 18 c.c. ratione temporis applicabile;
- ritenuto, infatti, che (cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., 28-09-2023, n. 27558) “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo”
(D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015,
n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass.,
28/6/2005, n. 13890);
- ritenuto tuttavia come tale nullità sarebbe al più di natura parziale, con esclusivo riferimento alla suddetta clausola, con conseguente necessità di effettuare anche d'ufficio l'indagine rispetto al fondamento dell'intervenuta decadenza;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 - considerato, tuttavia, come nel caso concreto parte opposta abbia (sin dal procedimento monitorio in realtà) dedotto e provato di avere costituito in mora il debitore principale (in uno ai fideiussori) sin dalla missiva del 17.1.14, ricevuta dai condebitori tutti in data 22.1.14 (cfr. doc. 4 parte opposta) e di avere agito nei confronti del medesimo (in uno ai fideiussori) entro il termine di sei mesi, già con il deposito del ricorso per d.i. in data 5.3.14 e che nessuna decadenza si sia verificata;
- ritenuto che tutte le altre eccezioni restino precluse, in forza delle ragioni già evidenziate, dal giudicato derivante dalla definitività del d.i. n. 1076/14 e non proponibili in questa sede, ivi compresa la mancata prova del credito;
- ritenuto come a tali premesse segua il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto;
- ritenuto come le spese seguano la soccombenza e debbano essere liquidate come in dispositivo, tenuto conto del DM 55/14 e della brevità e semplicità delle difese svolte e dell'assenza di istruttoria in senso stretto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
568 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione al D.I. n. 1076/2014;
2. Condanna parte opponente, e , in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta,
, come in epigrafe rappresentata, che si Controparte_1 liquidano in € 0,00 per esborsi ed in € 5300 per compensi difensivi (di cui € 1700 per fase di studio, € 1200 per fase introduttiva, € 900 per fase di trattazione e istruttoria ed € 1500 per fase decisoria); oltre IVA e CPA, ove dovute, come per legge e oltre contributo spese generali al 15%;
Così deciso in Verona il 20/05/2025
Il Giudice Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20/05/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 568 / 2024 promosso da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di rappresentata da Controparte_1 [...]
(quale avente causa di CREDITO COOPERATIVO CP_2
INTERPROVINCIALE VENETO - SOC. COOPERATIVA)
Oggi 20/05/2025 9.41 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 9.1.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- dato atto dell'ammissibilità di tale forma di trattazione anche in riferimento alla fase decisoria (cfr. ex multis e da ultimo Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 26/06/2024, n.
17587, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/11/2023, n. 32358 Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 07/06/2024, n. 15993);
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il provvedimento citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
Osserva:
- parte attrice opponente, con l'avv. GANEO Controparte_3
MATTIA, ha concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 9.5.25 e come da note scritte di udienza depositate in data
15.5.25;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 - parte convenuta opposta, , con l'avv. VIGNOLA Controparte_4
GIANFRANCO, ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate sempre in data 9.5.25 e come da note di udienza depositate in data
13.5.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 568/2024 r.g. promossa da,
C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GANEO MATTIA,
ATTORI opponenti
Contro
(CF. rappresentata dal Controparte_5 P.IVA_1
procuratore speciale (C.F. ed aventi causa di CP_2 P.IVA_2
Controparte_6
, P.IVA
[...] P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. VIGNOLA GIANFRANCO,
CONVENUTA opposta
In punto a Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 - dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato ex art. 149 bis c.p.c. in data 15.12024, abbia ad oggetto l'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo n 1076/14 del 5.3.2014 con cui il
Tribunale di Verona ingiungeva il pagamento agli odierni opponenti, n.q. di fideiussori, ed al figlio, , n.q di debitore principale, di Parte_3
€ 30.407,49, oltre accessori come determinati in decreto, in favore del
Controparte_7
a titolo di saldo debitore afferente i rapporti di conto corrente n. 002/010/33116 del 19.02.1999 e contratto di finanziamento agrario n. 0009/010/003553 del
16.08.2011;
- dato atto di come tale decreto, non opposto nei termini di legge, veniva dichiarato esecutivo e, successivamente, in data 13.01.2016 veniva iscritta ipoteca giudiziale presso l'Agenzia Entrate – Ufficio provinciale di Verona
(R.G. 913 - R.P. 118) – sul compendio immobiliare in proprietà del sig. sito in Comune di Legnago (VR), Via Padana Inferiore Est, Parte_1
oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2023 R.E.;
- dato atto di come, nell'ambito della richiamata procedura esecutiva immobiliare (riunita alla n. 92/2023 R.E.), il G.E., con ordinanza resa in data
06.12.2023, avesse pronunciato provvedimento con cui, in ottemperanza ai principi di diritto di cui all'arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, aveva assegnato ai debitori esecutati, e odierni opponenti, termine di 40 gg per introdurre il presente giudizio di opposizione tardiva (ed in particolare “rilevato che
l'esecuzione immobiliare risulta avviata sulla base di decreti ingiuntivi non opposti (D.I. n. 1076/14 e 1559/2014 Tribunale di Verona); rilevato che i debitori esecutati-garanti ingiunti, sono persona fisiche e che l'obbligazione trova fonte in un contratto di fideiussione in favore di un istituto di credito, a garanzia di debiti della ditta individuale e Controparte_8 Parte_1
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 rilevato che non essendo possibile escludere, sulla base dei documenti in atti, la configurabilità dei debitori esecutati-garanti quali consumatori;
rilevata, pertanto, la necessità, sulla scorta di quanto prescritto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, di avvisare il debitore esecutato, qualora rivestisse la qualità di consumatore, circa la possibilità di svolgere l'opposizione tardiva ai decreti ingiuntivi sopra citati per fare accertare solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto di fideiussione entro il termine di giorni 40 dal ricevimento della comunicazione;
rinviando all'udienza del 27.03.2024 ore
9,00 invitando il creditore procedente a produrre per l'udienza certificato di eventuale pendenza della causa di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo”);
- dato atto di come con la proposta opposizione gli opponenti abbiano tuttavia eccepito, in senso sostanziale:
o la nullità delle fideiussioni omnibus prestate, in favore del figlio ed a garanzia dei rapporti bancari richiamati, in data 12.3.1999 (cfr. doc. 6 e
7 fasc. monitorio opposta) – totale o parziale – per riproduzione da parte di esse dei regolamenti negoziali adottati sulla base dello schema ABI accertato come esecutivo di intesa anticoncorrenziale nel 2005
(provvedimento Banca Italia n. 55/05 del 2.5.05);
o il difetto di prova scritta del credito azionato;
- dato atto di come parte opposta, costituitasi ritualmente con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.5.2024, abbia chiesto il rigetto dell'opposizione per tutti i motivi in tale atto indicati e qui richiamati per relationem;
- richiamata l'ordinanza del 9.1.25 con cui, sul presupposto della ritenuta natura documentale della lite, sia stata fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza;
- rilevato come i fatti sottesi al presente giudizio non risultino contestati, con
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 particolare riferimento:
a) tanto all'esistenza del rapporto di conto corrente n. 002/010/33116, acceso in data 12.2.1999 da parte di , n.q. di titolare della ditta Parte_3 individuale, con l'allora dante causa dell'odierna opposta, CP_9
(cfr. docc. 1,3 fasc. monitorio e doc. 5 fasc. merito opposta),
b) quanto l'avvenuta erogazione in favore del predetto di finanziamento agrario n. 0009/010/003553, per l'importo di € 25.000 (doc. 3 fasc. monitorio opposta e doc. 6, 7 fasc. merito opposta),
c) quanto la stipula delle fideiussioni omnibus da parte degli odierni opponenti, contestualmente all'accensione del rapporto di conto corrente garantito, in data 12.3.1999 e con successive rinegoziazioni del limite dell'importo garantito in data 6.11.2001 e 11.8.2011 (cfr. doc. 6,7 fasc. monitorio opposta),
d) quanto l'intervenuta revoca degli affidamenti e risoluzione dei rapporti bancari, con contestuale costituzione in mora spedita in data 17.1.14 e ricevuta da parte di tutti i debitori in data 22.1.14 (cfr. doc. 4 fasc. merito opposta) e, quindi, l'intervenuto deposito del ricorso per d.i., nei confronti tanto del debitore principale quanto dei fideiussori, in data 5.3.14 ed emesso il
6.3.14 (cfr. fasc. monitorio telematico);
- ritenuta in diritto l'infondatezza e l'inammissibilità dell'opposizione;
- considerato infatti che le difese svolte dalla parte opponente – al di là di una generica affermazione di vessatorietà – siano, in concreto, motivate con riferimento alla loro ritenuta natura abusiva in quanto - nei peraltro diversi rapporti fideiussori posti a fondamento dell'ingiunzione - manifestazione a valle di un “intesa”, a monte, assunta in violazione delle norme a tutela della libera concorrenza ex L. 287/1990 art.
2. Comma 2 lett. a) ed art. 101 TUE, come accertato dalla Banca d'Italia in quanto riproduttive dello schema ABI;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 - ritenuto infatti come, in concreto, non sia stato evidenziato alcun contenuto atto a manifestare un significativo squilibrio di prestazioni tra professionista o consumatore o alcun contenuto rispondente all'art. 33 Cod. Consumo;
- ritenuto come tale diverso profilo non possa essere oggetto dell'opposizione tardiva de quo, essendo tale accertamento coperto dal giudicato derivante dalla mancata opposizione all'ingiunzione ed il sindacato qui esperibile - in applicazione dei principi di diritto di cui alla pronuncia della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione,
17.5.2022, resa nelle cause riunite C-693/19 e C-831/191 e Cass. civ. Sez. Unite,
06/04/2023 n. 9479,2 - solo ed esclusivamente limitato al diverso profilo 1 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 17.5.2022, resa nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, CP_10
, , secondo cui "L'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva
[...] Controparte_11 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo". 2 Cass. civ. Sez. Unite Sent., 06/04/2023, n. 9479 (rv. 667446-02)
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione
è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c..
In ipotesi di opposizione promossa nell'esecuzione forzata che sia stata intrapresa sulla base di decreto ingiuntivo, è necessario verificare che il giudice del monitorio abbia svolto, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia. Detto giudice, a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione e potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore. Ove l'accertamento si presenti complesso, non
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 dell'abusività delle clausole nei confronti del consumatore, quale profilo del tutto estraneo al presente giudizio;
- ritenuto che pur certamente potendosi considerare l'odierna parte opponente come
“consumatore”, in quanto la stipula dei negozi fideiussori costituenti il titolo della domanda monitoria azionata nei di lui confronti, non collegata allo svolgimento di alcuna “propria” attività professionale e tale assunto corrispondete ai principi di diritto consolidati (cfr- da ultimo Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 16/01/2020, n. 742)3 tuttavia nel caso di specie non venga in rilievo concreto alcun profilo di abusività;
potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione. All'esito del controllo, quindi, se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso, mentre se il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione. Il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Nella fase esecutiva il giudice dell'esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine. Dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo. Fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito. Laddove il debitore abbia proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii), mentre se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore. Così, nella fase di cognizione, il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale e procederà, quindi, secondo le forme di rito 3 “il carattere di accessorietà del contratto di fideiussione non incide sul piano della qualifica dell'attività - professionale o meno - di uno dei contraenti, in quanto ciò che rileva per l'identificazione del fideiussore nell'alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stato stipulato per finalità non inerenti allo svolgimento dell'attività professionale del terzo garante, secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all'art. 3 comma 1, lett. a., cod. consumo (conformi
Cass., 11 gennaio 2001, n. 314; Cass., 13 maggio 2005, n. 10107; Cass., 13 giugno 2006, n. 13643; Cass., 29 novembre 2011, n. 25212; Cass., 9 agosto 2016, n. 16827; Cass., 5 dicembre 2016, n. 24846 ma anche Corte di Giustizia Europea, ordinanza n.534 del 14.9.2016);
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 - considerato, inoltre, che l'unico profilo suscettibile di rilievo officioso potrebbe attenere, al più, alla presenza tra le condizioni fideiussorie della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. - e conseguente decadenza dall'azione nei confronti dei fideiussori per mancata proposizione dell'iniziativa giudiziaria nel termine di 6 mesi contro il debitore principale dalla scadenza del rapporto – posto che, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, tale clausola debba ritenersi abusiva in quanto assunta in violazione dell'art. 1469 bis, n. 18 c.c. ratione temporis applicabile;
- ritenuto, infatti, che (cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., 28-09-2023, n. 27558) “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo”
(D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015,
n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass.,
28/6/2005, n. 13890);
- ritenuto tuttavia come tale nullità sarebbe al più di natura parziale, con esclusivo riferimento alla suddetta clausola, con conseguente necessità di effettuare anche d'ufficio l'indagine rispetto al fondamento dell'intervenuta decadenza;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024 - considerato, tuttavia, come nel caso concreto parte opposta abbia (sin dal procedimento monitorio in realtà) dedotto e provato di avere costituito in mora il debitore principale (in uno ai fideiussori) sin dalla missiva del 17.1.14, ricevuta dai condebitori tutti in data 22.1.14 (cfr. doc. 4 parte opposta) e di avere agito nei confronti del medesimo (in uno ai fideiussori) entro il termine di sei mesi, già con il deposito del ricorso per d.i. in data 5.3.14 e che nessuna decadenza si sia verificata;
- ritenuto che tutte le altre eccezioni restino precluse, in forza delle ragioni già evidenziate, dal giudicato derivante dalla definitività del d.i. n. 1076/14 e non proponibili in questa sede, ivi compresa la mancata prova del credito;
- ritenuto come a tali premesse segua il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto;
- ritenuto come le spese seguano la soccombenza e debbano essere liquidate come in dispositivo, tenuto conto del DM 55/14 e della brevità e semplicità delle difese svolte e dell'assenza di istruttoria in senso stretto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
568 /2024 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione al D.I. n. 1076/2014;
2. Condanna parte opponente, e , in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta,
, come in epigrafe rappresentata, che si Controparte_1 liquidano in € 0,00 per esborsi ed in € 5300 per compensi difensivi (di cui € 1700 per fase di studio, € 1200 per fase introduttiva, € 900 per fase di trattazione e istruttoria ed € 1500 per fase decisoria); oltre IVA e CPA, ove dovute, come per legge e oltre contributo spese generali al 15%;
Così deciso in Verona il 20/05/2025
Il Giudice Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 568/2024