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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2024, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 06.08.2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 22.01.1974
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Bigaroli del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 01.07.1967
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Chiara Bigaroli presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 22.05.2006 in IZ (PV) (anno 2006 atto n. 2 parte I)
separati consensualmente con Decreto di omologazione emesso in data 08.06.2017 dal Tribunale di
Milano – sezione IX civile RG 8544/2017 pagina 1 di 4 con il figlio minore
(C.F. ) nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositate in data
4.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni;
1) il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso la madre nella casa familiare in Opera (MI), in via Dante n. 4/C;
2) i genitori si impegnano ad assumere congiuntamente le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla sana e serena crescita dello stesso, Per_1 tenendo conto dell'età, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del ragazzo;
3) La casa familiare sita in Opera (MI) in via Dante n. 4/C, di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
rimane alla stessa assegnata;
[...]
4) Il signor quale esercizio minimo del diritto di visita, starà con Pt_2 Per_1
- durante i fine settimana in via alternata, dal venerdì all'uscita di scuola e con rientro presso l'abitazione materna la domenica sera alle ore 21,00;
- tutti i martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00;
- il mercoledì dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni trascorrerà la notte della Vigilia con un Per_1 genitore ed il giorno di Natale con l'altro; anche il Capodanno e il giorno dell'Epifania verranno trascorsi dal minore in via alternata con ciascun genitore. Nel caso in cui i genitori dovessero godere di un periodo di ferie coincidente con le vacanze scolastiche, potranno trascorrere una settimana a testa col figlio;
- le vacanze pasquali verranno trascorse interamente con ciascun genitore ad anni alterni;
- i periodi di sospensione scolastica e ponti infrannuali quando sono coincidenti con il fine settimana di spettanza paterna;
- per quanto riguarda le vacanze estive, entro il mese di marzo di ogni anno i genitori concorderanno come gestire e suddividere il periodo di vacanza del figlio, precisando sin d'ora che: durante il mese di luglio, trascorrerà una settimana di vacanza con la mamma, due Per_1 settimane con i nonni, una settimana con il papà. Durante il mese di agosto, trascorrerà Per_1 due settimane con la mamma e due col papà, con suddivisione in base alle ferie del padre.
I genitori durante i periodi di tempo in cui il figlio si trova presso ciascuno di essi, dovranno promuovere e favorire il più possibile i contatti con l'altro, comunicando tempestivamente recapiti telefonici, indirizzi e quant'altro possa sempre consentire una comoda reperibilità.
I genitori concordano di mantenere la frequentazione del figlio minore con i nonni materni, che collaboreranno nella gestione del nipote in caso di necessità e trascorreranno, come d'abitudine, un periodo di vacanze estive con lui.
5) Il signor corrisponderà mensilmente alla signora a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento del figlio la somma di € 150,00; detto importo dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT;
6) i genitori – fatto salvo quanto meglio precisato al successivo punto 7 in relazione alle ripetizioni scolastiche – sosterranno nella misura del 50% ciascuno gli importi delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio come da Protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano, e specificamente: pagina 2 di 4 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal S.S.N.; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal S.S.N.;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci CP_1 omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione in istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione in istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreativa (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che anticiperà le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entra 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) con riferimento alle spese per le lezioni e/o ripetizioni private, queste verranno sostenute nella misura di 1/3 dal padre, ed il restante 2/3 dalla madre;
8) l'assegno unico familiare continuerà ad essere incamerato al 50% da ciascun genitore;
9) le parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti per l'espatrio validi per ciascun genitore e per il figlio minore Per_1
10) con il puntuale adempimento di quanto sopra pattuito, le parti nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro, riconoscendo reciprocamente di aver già regolato ogni loro pregressa questione economica e patrimoniale con reciproca soddisfazione.
Le parti hanno, inoltre, con le note scritte autorizzate e congiuntamente depositate, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., nonché rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 3 di 4 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.05.2006 in IZ (PV) tra ed Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IZ (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 20.11.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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