Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1270/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Vittorio Chindamo C.F._5
(C.F. C.F._6
- ATTORI -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nella qualità di erede dell'originario CP_1 C.F._7 convenuto [nato il [...] a [...] (R.C.) e deceduto RT in data 11 Aprile 2023, C.F. ], (C.F. C.F._8 Controparte_3
, (C.F. ) e C.F._9 Controparte_4 C.F._10
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Parte_6 C.F._11
Pisano (C.F. ) C.F._12
- CONVENUTI –
E DI
(C.F. , Controparte_3 C.F._9 Controparte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._10 Parte_6 C.F._11
1
(C.F. e (C.F. Controparte_5 C.F._13 Controparte_6
) - costituitisi in data 27 Marzo 2024, insieme a , quali C.F._14 CP_1
“eredi tutti del IG. - rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Pisano (C.F. CP_3
) C.F._12
Conclusioni: all'udienza del 30 Aprile 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. Con atto di citazione del 7 Luglio 2021, ritualmente notificato, , Parte_1
e hanno Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto, dinanzi al Tribunale di Palmi, , , RT Controparte_3 CP
e , deducendo:
[...] Parte_6
“In data 23 febbraio 2016 il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Palmi, dott.ssa Anna Maria Nesci rese ordinanza nell'ambito della causa iscritta al n. 413 del
Registro Generale Contenzioso dell'anno 2015, avente quale oggetto una azione di reintegrazione nel possesso instaurata dal signor nei confronti degli RT odierni attori.
Per il tramite del predetto provvedimento venne rigettata la richiesta di provvedimento d'urgenza di reintegra formulata dal e quest'ultimo venne CP_3 condannato alla refusione delle spese di lite in favore degli odierni attori, liquidate in euro 2.430,00, importo da aumentare dell'80% ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M.
55/2014 in ragione della contestuale difesa di n. 5 parti, oltre IVA e CPA come per legge.
Spedita l'ordinanza in forma esecutiva in data 1 aprile 2016, la stessa venne notificata in forma esecutiva unitamente all'atto di precetto, quest'ultimo per l'importo complessivo di € 6.566,94 oltre alle spese di notifica, pari ad € 10,28, al debitore in data 14-04-2016 a mezzo del servizio postale.
Qualche mese dopo, e precisamente in data 4 agosto 2016, il signor a CP_3 mezzo atto per Notar Numero 98.979 del Repertorio, numero 26.196 della Persona_1
Raccolta, effettuava donazione in favore dei figli con le modalità che seguono:
a) Per la propria quota di ½ donava al figlio il diritto di proprietà Controparte_3 sul fondo sito in Comune di NA di BO, alla contrada Aquila, località
'Barbasano', e precisamente: - terreno agricolo, esteso complessivamente ettari tre, are sedici e centiare dieci (Ha 3.16.10) a confine nel suo intero con strada comunale,
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ragioni di , , salvo e se altri o aventi causa, nel Catasto Pt_7 Pt_8 Parte_9
Terreni del Comune di NA di BO al foglio 3, mappali: 69, agrumeto, classe
3, Ha. 1.33.30, reddito dominicale euro 271,93, reddito agrario euro 134,25; 70: porzione AA, bosco ceduo, classe U, Ha 1.06.14, reddito dominicale euro 16,45, reddito agrario euro 3,84; porzione AB, uliveto, classe 2, are 00.56, reddito domenicale euro
0,33, reddito agrario euro 0,32; porzione AC, agrumeto, classe 3, are 76.10, reddito domenicale euro 155,24, reddito agrario euro 76,64; valore della donazione euro
50.000,00 (cinquantamila); pervenuto a lui ed al coniuge IG , in CP_1 comunione ordinaria, in forza dell'atto di vendita a rogito dottor notaio Persona_2 alla residenza di NA di BO, in data 14 settembre 1972, repertorio numero
5919, registrato a NA di BO il 26 settembre 1972 al numero 238, trascritto nei Registri Immobiliari di Reggio Calabria il 19 settembre 1972 ai numeri 12603/11492, alienanti la IG ed i figli Pisano;
Persona_3
b) contestualmente, il signor , quale unico ed esclusivo RT proprietario, senza riserva alcuna, con ogni garanzia di fatto e di diritto, donava i diritti della piena proprietà sui seguenti immobili ubicati nel Comune di NA di BO:
- alla figlia , alla via Michele Filaci, fabbricato ultrapopolare ad uso di Controparte_4 civile abitazione, su due livelli, della consistenza catastale di vani due virgola cinque, compresi gli accessori, a confine con detta via, ragioni di , , salvo Persona_4 Per_5
e se altri o aventi causa, nel Catasto Fabbricati del Comune di NA di BO al foglio 28, mappale 1007, subalterno 2, categoria A/5, classe 4, consistenza vani 2,5, superficie catastale totale 97 mq, rendita euro 51,65, via Michele Filaci, numero 30, numero 32, piano: T-1; valore della donazione euro 6.500,00 (seimilacinquecento); pervenuto al donante in forza dell'atto di donazione a rogito notaio , in Persona_6 data 21 maggio 1969, registrato al numero 676, trascritto nei Registri Immobiliari di
Reggio Calabria in data 8 luglio 1969 ai numeri 9049/7949, donante;
Controparte_7
c) donava altresì al figlio , alla contrada Barbasano: Parte_6
- terreno agricolo, esteso complessivamente ettari due, are cinquantatre e centiare venticinque (Ha 2.53.25), con sovrastante locale ad uso deposito attrezzi agricoli, a semplice elevazione, esteso 54 metri quadri, a confine nel suo intero con strada, ragioni di da più lati, , da più lati, , salvo Pt_2 CP_8 Controparte_9 CP_10 Per_7
e se altri o aventi causa, nel Catasto Terreni del Comune di NA di BO al foglio
3, mappali: 95: porzione AA, uliveto, classe 2, are 08,10, reddito domenicale euro 4,81, reddito agrario euro 4,60; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 08.10, reddito domenicale euro 31,58, reddito agrario euro 11,50; 96: porzione AA, agrumeto, classe
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3, are 05.88, reddito domenicale euro 12,00, reddito agrario euro 5,92; porzione AB, uliveto, classe 2, are 10.32, reddito domenicale euro 6,13, reddito agrario euro 5,86;
98: porzione AA, uliveto, classe 2, are 06.40, reddito domenicale euro 3,80, reddito agrario euro 3,64; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 09.40, reddito domenicale euro
36,65, reddito agrario euro 13,35; 99: porzione AA, uliveto, classe 2, are 02.16, reddito domenicale euro 1,28, reddito agrario euro 1,23; porzione AB, agrumeto, classe 1, are
14,34, reddito domenicale euro 55,92, reddito agrario euro 20,37; 100: porzione AA, uliveto, classe 2, are 16,65, reddito domenicale euro 9,89, reddito agrario euro 9,46; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 16,65, reddito domenicale euro 64,92, reddito agrario euro 23,65; 101: porzione AA, uliveto, classe 2, are 09,70, reddito domenicale euro 5,76, reddito agrario euro 5,51; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 09.70, reddito domenicale euro 37,82, reddito agrario euro 13,78; 102: porzione AA, uliveto, classe 2, are 04.97, reddito domenicale euro 2,95, reddito agrario euro 2,82; porzione
AB, agrumeto, classe 1, are 13.43, reddito domenicale euro 52,37, reddito agrario euro
19,07; 103: porzione AA, uliveto, classe 2, are 10.90, reddito domenicale euro 6,47, reddito agrario euro 6,19; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 25.50, reddito domenicale euro 99,43, reddito agrario euro 36,22; 169: porzione AA, uliveto, classe
2, are 09.65, reddito domenicale euro 5,73, reddito agrario euro 5,48; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 42.68, reddito domenicale euro 166,42, reddito agrario euro
60,62; 172, uliveto, classe 2, are 28,72, reddito domenicale euro 17,06, reddito agrario euro 16,32; ed in Catasto Fabbricati del Comune di NA di BO al foglio 3, mappale 173, categoria C/2, classe 1, consistenza 54 mq, superficie catastale totale 67 mq, rendita euro 83,67, contrada Barbasano, snc, piano T;
valore complessivo della donazione euro 80.500,00 (ottantamilacinquecento), riferito per euro 69.900,00
(sessantanovemilanovecento) al terreno, per euro 10.600,00 (diecimilaseicento) al fabbricato;
- fabbricato a semplice elevazione, a confine nel suo intero con il terreno sopra descritto e donato sub lettera a), composto da:
- locale di deposito, piano terra, esteso 127 (centoventisette) metri quadri;
- appartamento ad uso di civile abitazione, a piano terra, della consistenza catastale di vani sei, compresi gli accessori;
nel Catasto Fabbricati del Comune di NA di BO al foglio 3, mappale 170, subalterni, nell'ordine: 2, categoria C/2, classe 1, consistenza 127 mq., superficie catastale totale 145 mq, rendita euro 196,77, contrada Barbasano, snc, piano T;
3, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6, superficie catastale totale 150 mq, rendita
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euro 251,00, contrada Barbasano snc, piano T;
valore complessivo della donazione euro
52.000,00 (cinquantaduemila), riferito per euro 23.000,00 (ventitremila) al locale di deposito, per euro 29.000,00 (ventinovemila) all'appartamento.
Quanto in ultimo donato al figlio apparteneva in proprietà esclusiva Parte_6 al donante in forza dei sottoelencati titoli: atto di donazione a rogito dottor Per_2
in data 5 aprile 1972, repertorio numero 5630, registrato nell'anno 1972,
[...] trascritto nei Registri Immobiliari di Reggio Calabria il 15 aprile 1972 ai numeri
5084/4586, donanti i genitori e;
atto di vendita a Controparte_9 Controparte_7 rogito dottor notaio alla residenza di Serra San Bruno (VV), in data 15 Persona_8 luglio 1975, repertorio numero 17576/5042, registrato a Serra San Bruno il 17 luglio
1975 al numero 312, volume 87, trascritto nei Registri Immobiliari di Reggio Calabria il
30 luglio 1975 ai numeri 8313/7630, alienanti la IG ed i germani Persona_9
atto di donazione a rogito notaio in data 6 maggio 1976, Pt_2 Persona_2 repertorio numero 7958, registrato a Palmi il 10 maggio 1976 al numero 1563, volume
86, trascritto nei Registri Immobiliari di Reggio Calabria il 15 maggio 1976 ai numeri
6270/5810, donanti i genitori e ”. Controparte_9 Controparte_7
1.1 Su tali premesse gli attori hanno così concluso:
“voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la inefficacia e comunque la inopponibilità nei confronti degli attori, in quanto stipulato in frode delle loro ragioni creditorie, dell'atto di donazione a rogito del Notaio Persona_1 del 4 agosto 2016, numero 98.979 del Repertorio, numero 26.196 della Raccolta, registrato in Palmi il 26-08-2016 al n. 2688, trascritto in Reggio Calabria il 29-08-2016 al n. 13712 R.G., n. 11035 R.P., laddove il signor , previamente RT generalizzato: ha donato per la propria quota di ½ al figlio il suo Controparte_3 diritto di proprietà sul fondo sito in NA di BO, alla contrada Aquila, località
'Barbasano', e precisamente: terreno agricolo, esteso complessivamente ettari tre, are sedici e centiare dieci (Ha 3.16.10) a confine nel suo intero con strada comunale, ragioni di , – Aquila, salvo e se altri o aventi causa, nel Catasto Terreni Pt_7 Pt_8 Pt_9 del Comune di NA di BO al foglio 3, mappali: 69, agrumeto, classe 3, Ha
1.33.30, reddito domenicale euro 271,93, reddito agrario euro 134,25; 70: porzione
AA, bosco ceduo, classe U, Ha 1.06.14, reddito domenicale euro 16,45, reddito agrario euro 3,84; porzione AB, uliveto, classe 2, are 00.56, reddito domenicale euro 0,33, reddito agrario euro 0,32; porzione AC, agrumeto, classe 3, are 76,10, reddito domenicale euro 155,24, reddito agrario euro 76,64; ha altresì donato, quale unico ed esclusivo proprietario, alla figlia , fabbricato ultrapopolare ad uso di Controparte_4
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civile abitazione su due livelli ubicato in NA di BO, alla via Michele Filaci, della consistenza catastale di vani due virgola cinque, compresi gli accessori, a confine con detta via, ragioni di , , salvo e se altri o aventi causa, nel Catasto Persona_4 Per_5
Fabbricati del Comune di NA di BO al foglio 28, mappale 1007, subalterno 2, categoria A/5, classe 4, consistenza vani 2,5, superficie catastale totale 97 mq, rendita euro 51,65, via Michele Filaci numero 30, numero 32, piano T-1; ha ancora donato al figlio , alla contrada Barbasano: terreno agricolo, esteso Parte_6 complessivamente ettari due, are cinquantatre e centiare venticinque (Ha 2.53.25), con sovrastante locale ad uso deposito attrezzi agricoli, a semplice elevazione, esteso 54 metri quadri, a confine nel suo intero con strada, ragioni di da più lati, , Pt_2 CP_8
da più lati, , salvo e se altri o aventi causa, nel Controparte_9 CP_10 Per_7
Catasto Terreni del Comune di NA di BO al foglio 3, mappali: 95: porzione
AA, uliveto, classe 2, are 08,10, reddito domenicale euro 4,81, reddito agrario euro
4,60; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 08,10, reddito domenicale euro 31,58, reddito agrario euro 11,50; 96: porzione AA, agrumeto, classe 3, are 05.88, reddito domenicale euro 12,00, reddito agrario euro 5,92; porzione AB, uliveto, classe 2, are
10.32, reddito domenicale euro 6,13, reddito agrario euro 5,86; 98: porzione AA, uliveto, classe 2, are 06.40, reddito domenicale euro 3,80, reddito agrario euro 3,64; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 09.40, reddito domenicale euro 36,65, reddito agrario euro 13,35; 99: porzione AA, uliveto, classe 2, are 02.16, reddito domenicale euro 1,28, reddito agrario euro 1,23; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 14,34, reddito domenicale euro 55,92, reddito agrario euro 20,37; 100: porzione AA, uliveto, classe 2, re 16,65, reddito domenicale euro 9,89, reddito agrario euro 9,46; porzione
AB, agrumeto, classe 1, are 16,65, reddito domenicale euro 64,92, reddito agrario euro
23,65; 101: porzione AA, uliveto, classe 2, are 09,70, reddito domenicale euro 5,76, reddito agrario euro 5,51; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 09.70, reddito domenicale euro 37,82, reddito agrario euro 13,78; 102: porzione AA, uliveto, classe
2, are 04,97, reddito domenicale euro 2,95, reddito agrario euro 2,82; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 13,43, reddito domenicale euro 52,37, reddito agrario euro
19,07; 103: porzione AA, uliveto, classe 2, are 10.90, reddito domenicale euro 6,47, reddito agrario euro 6,19; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 25.50, reddito domenicale euro 99,43, reddito agrario euro 36,22; 169: porzione AA, uliveto, classe
2, are 09.65, reddito domenicale euro 5,73, reddito agrario euro 5,48; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 42.68, reddito domenicale euro 166,42, reddito agrario euro
60,62; 172, uliveto, classe 2, are 28,72, reddito domenicale euro 17,06, reddito agrario
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euro 16,32; ed in Catasto Fabbricati del Comune di NA di BO al foglio 3, mappale 173, categoria C/2, classe 1, consistenza 54 mq, superficie catastale totale 67 mq, rendita euro 83,67, contrada Barbasano, snc, piano T;
fabbricato a semplice elevazione, a confine nel suo intero con il terreno sopra descritto e donato sub lettera a), composto da: locale di deposito, piano terra, esteso 127 metri quadri;
appartamento ad uso di civile abitazione, piano terra, della consistenza catastale di vani sei, compresi gli accessori;
nel Catasto Fabbricati del Comune di NA di BO al foglio 3, mappale 170, subalterni, nell'ordine: 2, categoria C/2, classe 1, consistenza 127 mq., superficie catastale totale 145 mq, rendita euro 196,77, contrada Barbasano, snc, piano
T; 3, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6, superficie catastale totale 150 mq, rendita euro 251,00, contrada Barbasano snc, piano T;
e per l'effetto ordinare al signor
Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alle conseguenti dovute formalità riferite alla annotazione della sentenza emananda. Con la condanna dei convenuti in solido alla rifusione in favore degli attori delle spese e competenze del giudizio”.
2. In data 16 Novembre 2021 si sono costituiti i convenuti , RT
, e i quali “ritenendo infondato il Controparte_3 Controparte_4 Parte_6 sospetto, nonché l'azione esperita, destituita di fondamento sia in fatto che diritto, e carente dei presupposti di legge” hanno chiesto “il rigetto totale della domanda” per i seguenti motivi:
“In fatto
I°) Occorre premettere che il sig. oggi ha la veneranda età di quasi 86 anni, CP_3 al momento della stipula dal rogito ne aveva 81, ma da tempo è ammalato, ed è pure pensionato da oltre 20 anni, per cui la coltivazione dei terreni e tutto ciò che è ad essa connesso è demandata ai figli che gestiscono i terreni in autonomia, vivendo, peraltro, in campagna coi genitori.
Ed infatti, già in data 16 maggio 2000 , unitamente alla moglie RT
, provvedeva ad affidare tutti i terreni al figlio , non convenuto CP_1 CP_5 nella causa in essere, stipulando con lo stesso un contratto di comodato, con il quale, sostanzialmente, i terreni venivano allo stesso affidati per la coltivazione e per tutte le vicende connesse, ivi comprese le richieste di mutui fondiari, gli incassi relativi alla vendita dei prodotti agrumicoli, le domande per l'integrazione olearia, ecc. (V. ALL. 1).
Questa tendenza a far sì che fossero i figli ad occuparsi, come in effetti si occupavano e si occupano, della gestione e coltivazione dei terreni si accentuava sempre di più col passare degli anni, ed infatti con il pensionamento il IG RT
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dovette iniziare ad interessarsi anche della intestazione dei beni ai figli, anche per motivi fiscali.
Ed infatti quando egli aveva compiuto 73 anni, incominciò ad intestare ai figli i terreni, ad iniziare da , al quale con rogito notarile del 10 settembre Controparte_5
2009 (V. allegato 2), per notaio , venivano intestati alcuni Persona_10 appezzamenti di terra attraverso una donazione indiretta ( comprava dei CP_5 terreni con i soldi dei genitori intestandoseli, infatti nella donazione/divisione impugnata per revocazione egli non compare).
Chiaramente occorreva procedere con la donazione anche nei confronti degli altri figli, tutti lavoratori in misura minore o maggiore in agricoltura: dopo aver donato al figlio , e la moglie, nel 2016, hanno posto in essere l'atto CP_5 RT notarile gravato dal sospetto con il quale hanno proceduto a donare agli altri figli (in forza di quella regola tradizionale che vuole ancora che in certe famiglie i figli portino la dote). Il rogito è del 2016, ma già da prima i figli, sostanzialmente, godevano dei beni divisi come se ne fossero proprietari, l'atto notarile altro non rappresentava che una semplice formalità.
Con l'atto impugnato per revocazione il IG. , unitamente alla RT moglie per i beni facente parte della comunione legale, provvedeva a donare i beni intestati a sé ed alla moglie agli altri figli, per cui posto che aveva già ricevuto CP_5
a rogito del notaio , i coniugi hanno provveduto a dividere Persona_10 Persona_11 la restante parte del loro patrimonio immobiliare in favore degli altri figli, ovvero
, , e . CP CP_7 CP_3 Pt_6
II°) E' opportuno significare che tra le parti in causa pendevano e pendono tutt'ora numerosi procedimenti civili, ed anche di natura penale, tutti collegati direttamente o indirettamente al possesso ed alla proprietà dei terreni e al loro esatto confine, ecc.
(basterebbe aprire un qualsiasi repertorio delle sentenze del Tribunale o del G.di P. per imbattersi in una pronuncia tra le parti in causa). Il fine delle azioni e degli atti posti in essere dai – è stato sempre rappresentato dalla volontà di conseguire più Pt_2 Pt_1 terra di quella che hanno, anche attraverso recondite azioni!!!
Con sentenza del Tribunale di Palmi, n. 949/04, RG 561/97, (V. all. 3), P_
veniva condannato al pagamento in favore degli della somma
[...] Parte_10 pari ad € 6.753,63, per danni, ed € 4.137,59 per compensi e spese, oltre accessori di legge) (si tratta di una somma superiore a 13.000,00 €).
non ha mai pagato detta somma, avendo appellato la sentenza, RT ma non ha mai pensato di spogliarsi dei beni di proprietà per sottrarsi alle aggressioni
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dei creditori ed infatti: con atto di precetto del 7.05.014 (notificato, quindi, 10 anni dopo la sentenza di condanna) veniva intimato di pagare la somma RT complessiva di € 8.362,22 (V. all. n. 5), ma ciò riguardava solo la sorte capitale della sentenza citata e non gli onorari.
Invero, per quanto riguarda le spese e competenze di causa, dovendo surrogarsi al procuratore distrattario, gli provvedevano a notificare il pignoramento Parte_11 presso terzi con atto del 4.2.015 (V. All. n. 6), preceduto dal precetto notificato il
24.9.014, con il quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva pari ad €
5.466,04.
Pertanto venivano sottoposti a vincolo tutti i beni immobili, quanto la pensione del
IG. ma non si andò oltre perché la sentenza di che trattasi è stata riformata CP_3 in toto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, facendo così venir meno il credito degli attori e gli eseguiti pignoramenti.
Quanto al pignoramento immobiliare si allega la nota riguardante la cancellazione del pignoramento (V. all. 7), mentre per quanto riguarda quello mobiliare si allega la nota da cui emerge la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi e la richiesta di svincolo somme al terzo (V. all. 8 e 9).
In diritto
Tanto premesso in fatto, nei due capitoli della narrativa che precede è stato offerto col supporto di documentazione ad hoc pregante, il riscontro che il non ha mai CP_3 pensato di sottrarre i propri beni, cespiti o fonti di reddito all'azione di eventuali creditori, se così non fosse, allorché egli ebbe a ricever una ben più pregnante condanna, di oltre 13.000 €, avrebbe fatto già ricorso alla subdola azione con la quale privava i creditori della possibilità e della speranza di potersi soddisfare.
La condanna contenuta nella sentenza 949/04 è rimasta imperante per oltre 10 anni, ma il non ha mai nascosto o sottratto i propri beni al soddisfacimento dei CP_3 creditori;
se alla veneranda età di 81 anni lo stesso decide di dare ai figli ciò che loro spetta, perché trattasi di beni che già di fatto loro appartenevano, non significa che la donazione è stata fatta in odio ai creditori.
Pertanto, come dimostra l'allegata nota o cedolino (V. all. n. 10), il IG. è CP_3 titolare di una pensione non del tutto irrisoria, ovvero di € 1.092,26 (V. all. 11 estratto conto), non gravata da vincoli, né mai sottoposta a prelievi forzati da chicchessia.
Pertanto, solo facendo determinati calcoli aritmetici, appare come alla data odierna i creditori, agendo sulla pensione del avrebbero potuto non solo essere pagati, CP_3 ma già interamente soddisfatti della loro pretesa, infatti: nel 2015 l'importo dell'assegno
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sociale, ovvero della parte di pensione impignorabile, destinata ai bisogni ed al sostentamento del pensionato, era di 525,89 €, nel 2017 di 672,00 mentre nel 2021 è pari ad € 689,74 €, il resto della pensione del era ed è perfettamente pignorabile CP_3 nella misura di un quinto.
Tradotto ciò significa che a partire dal 2015 gli istanti avrebbero potuto trattenere, su ordine del giudice, la media di 100,00 e al mese sulla pensione, che in anno fanno
1200,00 €, ed in sei anni fanno 7200,00 €, senza contare che ne mese di dicembre l'Inps avrebbe trattenuto un importo maggiore di 100 € visto che i pensionati percepiscono la tredicesima, per cui gli istanti avrebbero beneficiato di ulteriori 600,00
€ per arrivare ad un totale di 7800,00. In pratica, anche se in modo rateizzato, gli istanti ad oggi sarebbero stati interamente soddisfatti del loro credito e non avrebbero avuto la necessità di ricorrere all'azione esperita.
Del resto, il pagamento dilazionato o a rate di un debito non è un fatto dannoso o contrario ai principi del nostro ordinamento giuridico, basta contemplare quanto disposto dall'art.495 cpc in materia di pignoramento mobiliare ed immobiliare.
In giurisprudenza, la situazione delineata in narrativa, appare consolidata: 'Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd 'eventus danni') ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie'. (Cass. Civ., sez. 6, 16221/19).
Crediamo di aver offerto prova sufficiente di come il con la sua pensione CP_3 avesse potuto e potrà ancora soddisfare le pretese creditorie degli istanti, ne consegue che l'azione esperita poteva essere del tutto evitata, dal momento che parte attrice non ha affatto azionato le procedure tipiche di recupero del credito, ovvero procedimento mobiliare, o presso terzi (Inps), dando così prova non solo di non aver adempiuto all'onere che sulla stessa gravava, ma di aver a cuore più che il credito in se considerato i terreni del convenuto !!!
D'altro canto il debitore/convenuto ha dimostrato che nonostante la donazione dei beni ai figli, il suo patrimonio residuo, rappresentato da una dignitosa pensione, era ed
è in grado di soddisfare il credito altrui che, ripetiamo, ad oggi, sarebbe stato già
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interamente soddisfatto, sol che parte attrice, anziché pensare ai terreni, avesse rivolto l'attenzione altrove svolgendo le opportune azioni cui solitamente il creditore ricorre per ricercare i beni con cui soddisfare la pretesa creditoria.
Preliminarmente, prima ancora delle richieste del rigetto nel merito della domanda, si eccepisce il mancato esperimento del tentativo di media conciliazione, o in subordine quello dell'invito alla stipula di una convenzione di una negoziazione assistita.
Sempre in via preliminare, si chiede al IG. Giudice di voler valutare la correttezza del contraddittorio instaurato tra le parti in causa, dal momento che tra coloro che fanno parte dell'atto da rendere inefficace, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, vi è la moglie del IG. e la figlia ,
contro
CP_3 CP_1 Controparte_6 le quali la sentenza potrebbe produrre effetti sostanziali”.
2.1 Su queste premesse i convenuti hanno chiesto:
“che l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa la domanda spiegata per come formulata, voglia rigettare in toto la richiesta di declaratoria di inefficacia del rogito notarile gravato, risultando provato per tabulas che il IG. , nonostante avesse RT proceduto alla divisione dei propri beni tra i figli, non ha mai dolosamente inteso privare i creditori dei beni su cui potersi soddisfare, tant'è che:
a) in una precedente condanna al pagamento di somme cospicue erano stati reperiti beni e soldi del da aggredire, ciò che dimostra la sua buona fede e l'assenza CP_3 totale di disegni criminosi tesi a frodare i creditori;
b) il IG. nonostante la CP_3 divisione dei beni in famiglia, non ha per nulla compromesso la garanzia dei creditori avendo cespiti ulteriori, come la pensione, in grado di soddisfarli, così come lo sarebbe stato se la pensione a suo tempo fosse stata pignorata nelle forme e nella misura di legge, ritenendo di conseguenza non appropriata l'azione svolta dal momento che ad essa occorre far ricorso solo quando il creditore abbia dato dimostrazione di aver percorso inutilmente tutte le strade atte a soddisfare la propria pretesa, e non quando abbia rilevato che il debitore si sia privato solamente dei propri beni immobili, visto che il patrimonio di un individuo è costituito anche da altri cespiti.
Con conseguente condanna, al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del costituito legale ai sensi dell'art. 93 Cpc”.
3. All'udienza del 27 Settembre 2023 il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del giudizio a causa del sopravvenuto decesso del convenuto , giusta RT certificato di morte depositato telematicamente il 26 Settembre 2023.
4. In data 9 Ottobre 2023 l'Avv. Giuseppe Vittorio Chindamo – difensore degli attori e Romeo Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
11 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
Gregorio – ha depositato “RICORSO PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO
INTERROTTO” chiedendo al Tribunale di voler fissare l'udienza per la prosecuzione del presente giudizio dichiarato interrotto all'udienza del 27 Settembre 2023.
5. Con decreto del 13 Ottobre 2023 il Tribunale ha così provveduto:
“visto l'art. 303 c.p.c.; fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 10 Aprile 2024, ore 9:30; dispone che la notifica del ricorso e del presente decreto sia eseguita, a cura degli attori, nei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.”.
6. In data 30 Ottobre 2023 l'Avv. Giuseppe Vittorio Chindamo – difensore degli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
– ha notificato il “RICORSO PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO Pt_5
INTERROTTO” e il pedissequo decreto del 13 Ottobre 2023 di fissazione dell'udienza del
10 Aprile 2024 “agli eredi, collettivamente ed impersonalmente, del signor P_
nato a [...] il [...] e deceduto a ST (RC)
[...]
l'11-04-2023, ai sensi dell'art. 303 comma 2 C.P.C., facendola recapitare nell'ultimo domicilio del defunto in NA di BO (RC), Contrada Barbasano snc, a mezzo del servizio postale e per il tramite di raccomandata a.r. come per legge”.
7. In data 27 Marzo 2024 si sono costituiti , , CP_1 Controparte_4 CP_6
, , e , quali “eredi tutti del
[...] Controparte_3 Controparte_5 Parte_6
IG. , alcuni dei quali già presenti in giudizio, al fine di chiedere il RT rigetto totale della domanda, con conseguente accoglimento delle conclusioni formulate nella originaria comparsa di costituzione in giudizio, comprese le richieste istruttorie ivi formulate”.
8. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza a verbale del 18 Dicembre 2024 il Tribunale ha così disposto:
“❖ letti gli atti processuali;
❖ esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
❖ attesa l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dai convenuti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.:
▪ sui capitoli n. 1) [<vero che il sig. da oltre vent non si occupa della gestione controparte_2>e coltivazione dei terreni formalmente intestati a lui ed alla di lui moglie?>], n. 2) [<vero che il sig. da oltre vent non si occupa della gestione controparte_2>], n. 3) [
si è sempre occupato dell'assunzione della manodopera, della vendita dei frutti, della Controparte_5 contrattazione con i vari clienti?>] e n. 4) [<vero che il sig. da oltre vent non si occupa della gestione controparte_2>sono più occupati della coltivazione dei terreni, anche per via delle non buone condizioni di salute dello stesso
?>] perché aventi per oggetto circostanze generiche e in ogni caso non RT idonee né rilevanti ai fini del decidere;
▪ sul capitolo senza numero [<vero che il sig. da oltre vent non si occupa della gestione controparte_2>CP con il quale i IGg. – hanno disposto con la donazione, Lei non è stato incluso tra i beneficiari in CP_3 quanto già precedentemente remunerato ?> ] in quanto il teste indicato, , è Controparte_5 convenuto nel presente giudizio n.q. di erede dell'originario convenuto P_
e, per il principio generale fissato dall'art. 246 c.p.c., nessuno può essere
[...] testimone in una causa che lo interessi ('nemo testis in causa propria');
❖ ritenuta la causa matura per la decisione;
❖ tenuto conto del carico del ruolo e della necessità di trattenere prioritariamente in decisione le cause di più antica iscrizione, giusta il programma di smaltimento adottato da questo Tribunale;
rinvia la causa all'udienza del 2 Aprile 2025, ore 9:30, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; concede alle parti termine fino al 4 Marzo 2025 per note conclusive”
9. Sempre in data 18 Dicembre 2024 l'Avv. Angelo Pisano – difensore di CP_3
e (in proprio e nella qualità di eredi
[...] Controparte_4 Parte_6 dell'originario convenuto ) e di , e RT CP_1 Controparte_6 [...]
(nella qualità di eredi dell'originario convenuto ) – ha CP_5 RT depositato il “verbale di rinuncia all'eredità” del 15 Novembre 2023, n. 995/2023
R.G.V.G., attestante che:
“L'anno 2023 il giorno 15 del mese di novembre nella cancelleria del su intestato
Tribunale davanti al direttore sottoscritto, dott.ssa Stefania Gerocarni, sono comparsi i sig.ri:
, C.F. n. , nata a [...] il Controparte_6 C.F._14
3/01/1972, identificata tramite C.I. n. , rilasciata da ministero dell'Interno, Numero_1 con validità in corso,
, C.F. n. , nata a [...]_4 C.F._10 il 24/06/1974, identificata tramite patente di guida n. , rilasciata da MC- NumeroD_1
VV, con validità in corso,
13 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
C.F. n. nato a [...]_3 C.F._9 il 17/03/1976, identificato tramite C.I. n. , rilasciata da ministero Numero_2 dell'Interno, con validità in corso,
, C.F. n. , nato a [...] il [...], Parte_6 C.F._11 identificato tramite C.I. n. , rilasciata da ministero dell'Interno, con validità Numero_3 in corso,
, C.F. n. nato a [...] il Controparte_5 C.F._13
29/04/1982, identificato tramite C.I. n. rilasciata da comune di NA Numero_4 di BO, con validità in corso.
I suddetti comparenti, sopra generalizzati,
DICHIARANO di voler rinunciare, come in effetti con il presente atto rinunciano, puramente e semplicemente, senza termini o condizioni, all'eredità devoluta ab intestato in morte del padre, sig. , C.F. n. , nato a [...] C.F._8
BO (RC) il 10/02/1936, ed ivi residente in vita in c.da Barbasano snc, suo ultimo domicilio, e deceduto in data 11.04.2023, senza lasciare testamento.
Dichiarano, altresì, di non essere mai stati in possesso dei beni ereditari e di non avere mai compiuto atti in qualità di eredi”.
10. Esperita l'attività istruttoria attraverso la rituale produzione documentale delle parti, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 2
Aprile 2025, ore 9:30, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine fino al 4 Marzo 2025 per note conclusive.
11. Dopo un rinvio interlocutorio, all'udienza del 30 Aprile 2025 - rimodulato per esigenze organizzative lo schema decisionale - il Tribunale ha assegnato la causa in decisione senza concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis, avendovi le parti espressamente rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni.
PRELIMINARMENTE
①
, , e , nella RT Controparte_3 Controparte_4 Parte_6
“Comparsa di Costituzione e Risposta” depositata il 16 Novembre 2021, hanno chiesto
“al IG. Giudice di voler valutare la correttezza del contraddittorio o instaurato tra le parti in causa, dal momento che tra coloro che fanno parte dell'atto da rendere inefficace, E nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, vi è la moglie del
14 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
Ventrici, IG. e la figlia , contro le quali la sentenza potrebbe CP_1 Controparte_6 produrre effetti sostanziali” [v. “Comparsa di Costituzione e Risposta” depositata il 16 Novembre 2021,
p. 3].
Il Tribunale ritiene che il contraddittorio tra le parti in causa sia stato correttamente instaurato in quanto e - rispettivamente moglie e figlia CP_1 Controparte_6 dell'originario convenuto – non possono essere considerate RT litisconsorti necessarie di quest'ultimo.
Infatti:
a] , moglie del debitore convenuto , non rientra tra CP_1 RT
i soggetti passivi dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (debitore e terzo destinatario dell'atto nei cui soli confronti la sentenza è destinata a produrre effetti) in quanto l'eventuale decisione favorevole dell'azione revocatoria non verrebbe ad incidere in maniera diretta ed immediata sulla contitolarità del suo diritto di proprietà col marito debitore ma solo sull'efficacia dell'atto di disposizione, giusta il seguente principio di diritto fissato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: “Nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione” (Cass. civ. n. 18707/2021. Conf. Cass. civ. n 17021/2015 richiamata in motivazione);
b] , figlia del debitore convenuto , non rientra Controparte_6 RT anch'essa tra i soggetti passivi dell'azione revocatoria (debitore e terzo) in quanto risulta per tabulas che l'unico atto di liberalità che la riguardi è stato eseguito in suo favore dalla madre “quale unica ed esclusiva proprietaria” dell'immobile CP_1 donato, quindi senza alcun coinvolgimento del padre [v. “atto di RT
donazione per Notar del 4 agosto 2016, numero 98979 del Repertorio, n. 26.196 della Raccolta, Persona_1
registrato il 26-082016, trascritto il 29-08-2016” (all. n. 1 all'”Atto di citazione”), pp. 2-3, sotto riprodotte in immagine]
15 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
②
, , e , nella RT Controparte_3 Controparte_4 Parte_6
“Comparsa di Costituzione e Risposta” depositata il 16 Novembre 2021, hanno eccepito il “mancato esperimento del tentativo di media conciliazione, o in subordine quello dell'invito alla stipula di una convenzione di una negoziazione assistita” [v. “Comparsa di
Costituzione e Risposta” depositata il 16 Novembre 2021, p. 3].
L'eccezione è infondata e va pertanto respinta.
2.1 Quadro normativo
Art. 2901 c.c. [“Condizioni”], comma 1, 1° inciso:
“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore […]”.
Art. 5 [“Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”], comma 1 bis, D.lgs.
n. 28/2010, applicabile ratione temporis:
“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di…contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto
… L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale … L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove
16 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.
Art. 3 [“Improcedibilità”], comma 1, D.L. n. 132/2014 [“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.”], convertito nella L. n. 162/2014:
Comma 1] “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”.
2.2 Quadro ermeneutico
“[…] l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità 'inter partes' dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del D. Lgs.
4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo obbligatorio di conciliazione”
(Cass. civ. n. 25855/2021 in motivazione).
2.3 Alla stregua delle suesposte regulae iuris il Tribunale ritiene che né la mediazione, né la negoziazione assistita costituiscano condizioni di procedibilità della
17 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. introduttiva del presente giudizio in quanto detta domanda:
➢ da un lato non rientra nell'elenco tassativo delle materie per le quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, applicabile ratione temporis;
➢ dall'altro ha per oggetto la reintegrazione della garanzia patrimoniale del creditore e non già una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti ovvero il pagamento di somme, a qualsiasi titolo, purché non eccedenti € 50.000,00 e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina mediazione obbligatoria, come previsto dall'art. 3, comma 1, D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014.
③
e , con la “Comparsa di Costituzione e Risposta” Controparte_6 Controparte_5 in riassunzione depositata il 27 Marzo 2024, si sono costituti – con , CP_1 CP
, e – “al fine di chiedere il rigetto totale della
[...] Controparte_3 Parte_6 domanda, con conseguente accoglimento delle conclusioni formulate nella originaria comparsa di costituzione in giudizio, comprese le richieste istruttorie ivi formulate” [v.
“Comparsa di Costituzione e Risposta” depositata il 27 Marzo 2024, p. 2].
Tale costituzione in causa di e e le richieste con Controparte_6 Controparte_5 essa formulate sono inammissibili per essere, gl'istanti, totalmente estranei al rapporto controverso e, quindi, privi di titolarità passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio nonché d'interesse ad agire e contraddire alla domanda.
Infatti:
➔ non sono stati convenuti in causa con l'atto di citazione del 7 Luglio 2021 in quanto non rientrano tra i soggetti passivi dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
(debitore e terzo destinatario dell'atto nei cui soli confronti la sentenza è destinata a produrre effetti) e non sono quindi inizialmente parti dell'odierno giudizio;
➔ non sono eredi dell'originario convenuto perché in data 15 RT
Novembre 2023 (ossia ancor prima della loro costituzione in giudizio del 27 Marzo 2024) hanno rinunziato alla sua eredità [v. file “ Rin Ered.pdf” depositato il 18 Dicembre 2024] ed CP_3
è da escludere che abbiano tacitamente revocato tale rinuncia per effetto della loro costituzione come suoi “eredi”, giusta la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma
18 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile (Sez. 2, Sent. n. 21014 del 2011 e Sez. 2, Sent. n. 3958 del 2014 Sez.
3, Sent. n. 4846 del 2003)” (Cass. civ. n. 37927/2022 in motivazione).
➔ non essendo né destinatari dell'atto dispositivo oggetto di causa, né eredi dell'originario convenuto non possono pertanto essere considerati: RT
▪ interventori volontari ex art. 105, comma 1, c.p.c. in quanto non possono far valere “un diritto - relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo già dedotto - nei confronti di tutte le parti” [c.d. intervento principale] ovvero “nei confronti di una o di alcune soltanto delle parti in causa” [c.d. intervento adesivo autonomo]
(Cass. civ. n. 27528/2016);
▪ interventori adesivi dipendenti ex art. 105, comma 2, c.p.c. per difetto d'interesse, siccome confermato nomofilatticamente dalla seguente giurisprudenza:
“In ordine alla natura dell'interesse legittimante l'intervento adesivo ai sensi del secondo comma dell'art. 105 c.p.c., è sopravvenuta - rispetto all'ordinanza di rimessione - la pronuncia di queste Sezioni unite, 26 luglio 2016 n. 15422, la quale ha enunciato il principio per il quale l'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato. Invero l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti
(art. 105 c.p.c., comma 2), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere
- anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa" (Cass. civ. SS.UU. n.
23304/2016. Conf. Cass. civ., SS.UU., n. 15422/2016 ivi richiamata, nonché Cass. civ. nn. 12758/1993, 364/2014 e 25145/2014);
➔ non hanno in ogni caso l'interesse a contraddire alla domanda ex art. 100 c.p.c. che, per la costante esegesi della Suprema Corte “consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, e presuppone che, in ordine all'esistenza o al contenuto di un rapporto giuridico, sussista uno stato d'incertezza, da considerare in termini oggettivi e non soggettivi, tale da recare all'interessato, ove non si proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta
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volontà di legge, un pregiudizio concreto ed attuale e non già soltanto potenziale” (Cass. civ. n.1211/2023, in motivazione. Cfr. Cass. civ. nn. 7735/2022, 2057/2019,
6749/2012, 15355/2010, 486/1998, 5281/1994, 6859/1993, 11319/1990).
A ciò si aggiunga, per completezza, che “il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” (Cass. civ., SS.UU., n. 2951/2016 in motivazione)
e che pure “l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100
c.p.c. è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda;
pertanto, la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa” (Cass. civ. n. 3330/2002. Conf. n. ). P.IVA_1
④
Nella comparsa conclusionale depositata il 26 Febbraio 2025 l'Avv. Angelo Pisano ha infine chiesto, nell'interesse dei suoi assistiti, “che l'Ill.mo IG. Giudice adito voglia rigettare la domanda siccome proposta, e ciò in ragione delle spiegate difese di parte convenuta, meglio compendiate in queste note, ed in particolare per il rifiuto opposto da parte attrice a ricevere ed accettare la proposta formulata dal magistrato con la quale, ex art. 185 bis Cpc, era stata indicata la somma di € 5.836,55 quale sorte per estinguere l'obbligazione tra le parti in causa” [v. “Comparsa conclusionale” depositata il 26
Febbraio 2025, p. 4].
Per il Tribunale questa richiesta è inammissibile in quanto, nel nostro ordinamento, non è normativamente prevista la possibilità per il Giudice di respingere la domanda formulata da una parte per non aver la stessa accettato la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c.: l'accoglimento della suddetta richiesta darebbe luogo, infatti, ad un provvedimento abnorme in quanto espressione di un “eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore” configurabile, per ius receptum, allorché il Giudice “abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete” (Cass. civ., SS.UU. n. 1078/2023, in motivazione. Conf. nn. 22784/2012, 20360/2013,
20698/2013, 27341/2014, 14437/2018, 16957/2018, 20169/2018, 27755/2018,
1034/2019 e 15569/2021, ivi richiamate).
NEL MERITO
I
Sulla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c.
La domanda è fondata e va pertanto accolta per i motivi e nei termini sotto esposti.
20 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
I.1 Quadro normativo
Art. 2697 c.c. [“Onere della prova”], comma 1:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Art. 2901 c.c. [“Condizioni”], comma 1, 1° inciso:
“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore […]”.
Art. 1729 c.c. [“Presunzioni semplici”], comma 1:
“Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”.
Art. 116 c.p.c. [“Valutazione delle prove”], comma 1:
“Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”.
I.2 Quadro ermeneutico a) “L'art. 2697 c.c. nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata” (Cass. civ. n. 7026/2001).
b) “[…] l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità" (Cass. civ. 10522/2020, in motivazione. Conf. nn. 24757/2008 e 21338/2010, ivi richiamate, nonché nn.
25687/2023 e 330/2023).
c) “[…] il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. civ. n. 15866/2022, in motivazione. Conf. nn. 8013/1996, 12678/2001, 1968/2009, 22161/2019 e
11121/2020, ivi richiamate).
d) “[…] il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una
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maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Civ., n. 31654/2019, in motivazione. Conf. n.
19207/2018, ivi richiamata, nonché nn. 16221/2019, 20232/2023 e 3512/2025).
e) “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell''eventus damni' non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. civ. n. 26310/2021).
f) “Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n. 20813;
Cass., 29/10/1999, n. 12144), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva” (Cass. civ. n. 966/2007 in motivazione. Conf. n. 7262/2000, ivi richiamata).
g) “Un atto di donazione impoverisce di per sé il donante, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante” (Cass. civ. n. 17336/2018 in motivazione).
h) “la valutazione … della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio … va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro” (Cass. Civ. n. 5806/2019, in motivazione. Conf. nn. 11892/2016, 13172/2017, 5860/2018 e 20671/2018, ivi richiamate).
i) “In tema di azione revocatoria ordinaria, la verifica relativa alla sussistenza dell''eventus damni' va effettuata con riferimento all'epoca in cui venne compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio, costituente il momento in cui deve apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (Cass. civ. n. 8345/2018.
Conf. nn. 23743/2011 e 3538/2019).
22 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
j) “[…] in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie” (Cass. civ. n. 1286/2019 in motivazione).
k) “[…] la prova della conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie 'può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato'" (Cass. civ. n.
3697/2020 in motivazione. Conf. nn. 2748/2005, 17327/2011, 27546/2014,
5618/2016 e 16221/2019).
l) “L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la 'precisione' va riferita al fatto noto
(indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la 'gravità' va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la 'concordanza' richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi” (Cass. civ. n.
2482/2019).
m) “La prova per presunzioni costituisce prova completa, al quale il giudice del merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere tra gli elementi sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa predicarsi l'esistenza di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante. Non esiste, infatti, una gerarchia di efficacia delle prove nel senso che (fuori dei casi di prova legale) esse, anche se hanno carattere indiziario, sotto tutte liberamente valutabili dal giudice del merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (Cfr., ad esempio, Cass.
5 giugno 2007, n. 13082). Nella prova per presunzioni - ancora - non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (Cass. 10
23 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
gennaio 2006, n. 154)” (Cass. civ. n. 2394/2008 in motivazione. Conf. nn.
10847/2007, 24028/2009, 21961/2010, 9108/2012, 3975/2018 e 31071/2021).
I.3 Com'è agevole cogliere dal suesposto sistema giuridico, per la legittima esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria relativamente a un atto a titolo gratuito,
l'art. 2901 c.c. presuppone la sussistenza congiunta dei seguenti elementi:
A) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
B) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
C) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori
(scientia damni).
Nella fattispecie sussistono tutti i presupposti su indicati.
“A”
Esistenza di un valido rapporto di credito
Il credito preteso dagli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti dell'originario convenuto Parte_4 Parte_5 P_
risulta provato [v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett. b)], nella sua certezza,
[...] liquidità ed esigibilità, dall'ordinanza del 23 Febbraio 2016 con cui il Tribunale Civile di
Palmi, Giudice Dott.ssa Anna Maria Nesci, all'esito del giudizio n. 413/2015 avente per oggetto l'azione di reintegrazione nel possesso instaurata dall'originario convenuto nei confronti degli odierni attori, ha così provveduto: RT
“Rigetta la richiesta di provvedimento d'urgenza di reintegra;
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida in euro 2.430,00, importo da aumentare dell'80% ai sensi dell'art.4, comma2,
D.M. 55/2014 in ragione della contestuale difesa di n.5 parti, oltre IVA e CPA come per legge” [v. “ordinanza Tribunale di Palmi – Sezione Civile - recante data 23 febbraio 2016 – notificata in forma esecutiva unitamente all'atto di precetto in data 14-04-2016” (all. n. 2 all'”Atto di citazione)].
La predetta ordinanza, munita di formula esecutiva in data 1° Aprile 2016, è stata notificata in forma esecutiva al debitore (ossia all'originario convenuto P_
), in data 14 Aprile 2026, unitamente ad atto di precetto per l'importo
[...] complessivo di € 6.566,94, oltre ad € 10,28 per spese di notifica.
24 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
“B”
Esistenza dell'eventus damni
In linea coi principi espressi dalla Suprema Corte [v. amplius sub I.2 lett. d), e), f), g), h),
i)], dall'esperita istruttoria è emerso univocamente che gli attori hanno puntualmente assolto l'onere di provare il mero “pericolo” che l'impugnato atto dispositivo [v. “1) atto di donazione per Notar del 4 agosto 2016, numero 98979 del Repertorio, n. 26.196 della Persona_1
Raccolta, registrato il 26-082016, trascritto il 29-08-2016” (all. n. 1 all'”atto di citazione)] possa frustrare le sorti di una loro eventuale futura esecuzione sui beni del debitore (ossia dell'originario convenuto ), sol dimostrando che detto atto dispositivo RT ha obiettivamente determinato una modificazione quantitativa e qualitativa del patrimonio di quest'ultimo di per sé capace di comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del loro credito: la stipula di un atto di donazione, infatti, costituisce da sola la dimostrazione dell'impoverimento del donante perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo [v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett. g)].
Di fronte a siffatte evidenze, l'originario convenuto non ha RT rigorosamente dimostrato, secondo il suo onere, d'aver mantenuto la disponibilità di un patrimonio sufficiente a soddisfare, anche in prospettiva futura, le avverse ragioni creditorie, a nulla valendo, a tal fine, l'eccezione meramente assertiva e apodittica secondo cui egli “è titolare di una pensione non del tutto irrisoria, ovvero di € 1.092,26
(V. all. 11 estratto conto), non gravata da vincoli, né mai sottoposta a prelievi forzati da chicchessia. Pertanto, solo facendo determinati calcoli aritmetici, appare come alla data odierna i creditori, agendo sulla pensione del avrebbero potuto non solo CP_3 essere pagati, ma già interamente soddisfatti della loro pretesa, infatti: nel 2015
l'importo dell'assegno sociale, ovvero della parte di pensione impignorabile, destinata ai bisogni ed al sostentamento del pensionato, era di 525,89 €, nel 2017 di 672,00 mentre nel 2021 è pari ad € 689,74 €, il resto della pensione del era ed è CP_3 perfettamente pignorabile nella misura di un quinto. Tradotto ciò significa che a partire dal 2015 gli istanti avrebbero potuto trattenere, su ordine del giudice, la media di
100,00 e al mese sulla pensione, che in anno fanno 1200,00 €, ed in sei anni fanno
7200,00 €, senza contare che ne mese di dicembre l'Inps avrebbe trattenuto un importo maggiore di 100 € visto che i pensionati percepiscono la tredicesima, per cui gli istanti avrebbero beneficiato di ulteriori 600,00 € per arrivare ad un totale di 7800,00. In pratica, anche se in modo rateizzato, gli istanti ad oggi sarebbero stati interamente soddisfatti del loro credito e non avrebbero avuto la necessità di ricorrere all'azione esperita” [v. “Comparsa di Costituzione e Risposta” depositata il 16 Novembre 2021, p. 3, ut supra
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integralmente riportata nel “FATTO”, sub 2, pp. 10-11]. L'originario convenuto RT ha infatti omesso di considerare non solo che l'importo mensile da lui percepito, valutato nei limiti della pignorabilità (€ 100,00 mensili), risultava inidoneo a integrare il requisito dell'ampiezza della disponibilità patrimoniale richiesto dalla giurisprudenza per escludere il rischio di insoddisfazione del credito [v. amplius sub I.2 lett. d)] ma anche che, avendo già compiuto 80 anni nel momento in cui è sorto il credito [v. “ordinanza Tribunale di Palmi – Sezione Civile - recante data 23 febbraio 2016 – notificata in forma esecutiva unitamente all'atto di precetto in data 14-04-2016” (all. n. 2 all'”Atto di citazione)] ed essendo da tempo ammalato [“il sig. oggi ha la veneranda età di quasi 86 anni, al momento della stipula dal rogito ne aveva 81, ma CP_3
da tempo è ammalato”, v. “Comparsa di Costituzione e Risposta” depositata il 16 Novembre 2021, p. 1, ut supra integralmente riportata nel “FATTO”, sub 2, p. 8], la sua aspettativa di vita si sarebbe progressivamente ridotta nel prossimo futuro determinando, per gli attori, un crescente pericolo di perdere l'unica garanzia residuata per il soddisfacimento del loro credito, vale a dire la pensione.
Né la prova dell'esistenza e della consistenza del patrimonio residuo del debitore
(ossia dell'originario convenuto ) avrebbe potuto essere fornita RT mediante l'attività d'indagine richiesta dai convenuti , RT CP_3
e nella “Memoria II° Termine, ex art. 183,
[...] Controparte_4 Parte_6
VI comma Cpc”, depositata il 18 Febbraio 2022, consistente nell'“acquisire per il tramite della guardia di finanza competente per territorio una relazione diretta ad accertare se dal 2000 in poi avesse o meno percepito altri redditi rispetto a quelli RT da pensione” [v. “Memoria II° Termine, ex art. 183, VI comma Cpc” depositata il 18 Febbraio 2022, p. 1] essendo la stessa irrilevante ai fini del decidere e, in ogni caso, inammissibile:
a] è irrilevante perché, risalendo l'impugnato atto dispositivo al 4 Agosto 2016 [v.
“1) atto di donazione per Notar del 4 agosto 2016, numero 98979 del Repertorio, n. 26.196 della Persona_1
Raccolta, registrato il 26-082016, trascritto il 29-08-2016” (all. n. 1 all'”atto di citazione)] e essendo questo il momento (in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione) rispetto al quale va valutata l'idoneità del residuo patrimonio del debitore a soddisfare le ragioni del creditore, va da sé che l'accertamento se dal 2000 in poi abbia RT
“percepito altri redditi rispetto a quelli da pensione” costituisca un'attività del tutto ininfluente ai fini del decidere [v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett. i)];
b] è inammissibile perché, se la suddetta istanza si qualifica come richiesta di ordine di emissione ex art. 210 c.p.c., tale strumento non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (Cass. civ. nn.
17948/2006, 13878/2010, 31251/2021 e 36082/2023) la quale deve dimostrare
26 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
d'essersi diligentemente adoperata per acquisire in fase preprocessuale la documentazione da porre a sostegno della propria domanda;
se si qualifica come richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c., anche questo mezzo, per la sua natura squisitamente residuale, non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova e all'inerzia della parte istante atteso che
"può essere attivato soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della p.a. che la parte sia impossibilitata a fornire” (Cass. civ. n.
6101/2013, in motivazione) “e dei quali solo l'Amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta” (Cass. civ. n. 6218/2009, in motivazione. Conf. nn. 16713/2003 e 1431/2008 ivi richiamate).
“C”
Sull'esistenza della scientia damni
Il credito sotteso all'odierna azione – portato dall'ordinanza emessa il 23 Febbraio
2016 dal Tribunale Civile di Palmi, Giudice Dott.ssa Anna Maria Nesci, all'esito del giudizio n. 413/2015 e notificata in forma esecutiva in data 14 Aprile 2026 unitamente ad atto di precetto [v. “ordinanza Tribunale di Palmi – Sezione Civile - recante data 23 febbraio 2016 – notificata in forma esecutiva unitamente all'atto di precetto in data 14-04-2016” (all. n. 2 all'”Atto di citazione)] - è preesistente all'atto di donazione oggetto di causa del 4 Agosto 2016 [v.
“atto di donazione per Notar del 4 agosto 2016, numero 98979 del Repertorio, n. 26.196 della Persona_1
Raccolta, registrato il 26-082016, trascritto il 29-08-2016” (all. n. 1 all'”Atto di citazione”)]; pertanto, ai fini della sussistenza del requisito soggettivo, è sufficiente dimostrare, anche per presunzioni ex art. 2729 c.c., la “conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie [v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett. j), k)].
Nel caso di specie, la scientia dammi da parte dell'originario convenuto P_
s'inferisce agevolmente:
[...]
▪ dalla posteriorità, di appena quattro mesi, dell'atto di donazione oggetto di revocatoria (4 Agosto 2016) rispetto alla conoscenza da parte dell'originario convenuto dell'esistenza del credito vantato dagli attori (14 Aprile 2016, data RT della notificazione in forma esecutiva dell'ordinanza del 23 Febbraio 2016);
▪ dallo stretto rapporto di parentela (padre-figli) intercorrente tra il donante/debitore (ossia l'originario convenuto ) e i donatari (ossia i RT convenuti e che ha consentito al Controparte_3 Controparte_4 Parte_6 primo di liberarsi in un brevissimo lasso tempo di tutti i beni immobili di sua proprietà;
▪ dalla consapevolezza, da parte dell'originario convenuto , della RT pendenza di altri procedimenti tra le medesime parti del presente giudizio dai quali
27 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
sarebbero potute scaturire ulteriori obbligazioni a suo carico [“E' opportuno significare che tra le parti in causa pendevano e pendono tutt'ora numerosi procedimenti civili, ed anche di natura penale, tutti collegati direttamente o indirettamente al possesso ed alla proprietà dei terreni e al loro esatto confine, ecc. (basterebbe aprire un qualsiasi repertorio delle sentenze del Tribunale o del G.di P. per imbattersi in una pronuncia tra le parti in causa)” v. “Comparsa di Costituzione e Risposta” depositata il 16 Novembre
2021, p. 2, ut supra integralmente riportata nel “FATTO”, sub 2, p. 9].
Trattasi infatti di un quadro presuntivo che per la sua peculiare gravità, precisione e concordanza rende altamente probabile, per non dire certo, e verosimile, che l'originario convenuto forse conscio del pregiudizio che con l'atto di RT donazione avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori [v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett.
l), m)].
I.4 Per contro, nessuna rilevanza giuridica può ragionevolmente riconoscersi alle seguenti deduzioni svolte dai convenuti: “[…] Il rogito è del 2016, ma già da prima i figli, sostanzialmente, godevano dei beni divisi come se ne fossero proprietari, l'atto notarile altro non rappresentava che una semplice formalità” [v. “Comparsa di Costituzione e
Risposta” depositata il 16 Novembre 2021, p. 2, ut supra integralmente riportata nel “FATTO”, sub 2, p. 9] essendo del tutto ininfluente ai fini del decidere il modo in cui l'originario convenuto utilizzasse i suoi beni. RT
I.5 Su tali premesse, stante la ricorrenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., la domanda di declaratoria d'inefficacia dell'atto di donazione oggetto di causa dev'essere accolta con l'assorbimento d'ogni altra questione.
II
Sul regolamento delle spese
II.1 Le spese del giudizio - che a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste in solido a carico dei convenuti soccombenti , n.q. di erede dell'originario convenuto CP_1
, , e nonché di RT Controparte_3 Controparte_4 Parte_6
e - sono liquidate a favore degli attori come da Controparte_6 Controparte_5 dispositivo, tenuto conto del valore della causa [€ 6.577,22] determinato “in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”
(Cass. civ. n. 3697/2020 in motivazione. Conf. n. 10089/2014, ivi richiamata), delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione (Cass. civ.
n. 29857/2023) e fase decisionale] e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M. n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio.
28 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
II.2 Va invece respinta la seguente richiesta formulata dall'Avv. Angelo Pisano, nell'interesse dei suoi assistiti, nella comparsa conclusionale depositata il 26 Febbraio
2025: “Si chiede, pertanto, di volere considerare la proposta formulata come somma superiore a quella cui parte attrice avrebbe avuto diritto, tenuto conto del calcolo eseguito dal sottoscritto legale, ed applicare di conseguenza il disposto di cui all'art. 91 cpc, anche nel caso in cui la domanda dovesse rilevarsi fondata” [v. “Comparsa conclusionale” depositata il 26 Febbraio 2025, p. 4].
L'art. 91 c.p.c. [“Condanna alle spese”], comma 1, 1° inciso, prevede infatti espressamente che “Il Giudice … Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.
La presente sentenza, invece, non ha carattere “condannatorio” ma “dichiarativo” dell'inefficacia di un atto dispositivo e, di conseguenza, non si è realizzato il presupposto fondamentale richiesto dalla suddetta norma per l'emissione della condanna in esame, ossia l'accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa.
In sostanza, ai fini della valutazione comparativa tra la proposta di conciliazione e la decisione del Giudice, è necessario che l'oggetto della domanda giudiziale (petitum) consista in una prestazione che possa essere espressa in termini quantitativi: ciò accade, in via tipica, quando si chieda una condanna all'adempimento di un'obbligazione generica (per esempio, il pagamento di una somma di denaro) mentre, nelle differenti ipotesi delle domande di mero accertamento, costitutive e dichiarative, non è possibile individuare, al termine del giudizio, un valore numerico che consenta il confronto tra la proposta conciliativa e la sentenza di accoglimento.
III
Sul risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
L'art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio, così dispone:
“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
In materia costituisce ormai insegnamento costante della Cassazione il seguente principio di diritto:
“[…] la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed
29 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1
e 2, e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di 'abuso del processo', quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”
(Cass. civ., SS.UU., n. 34349/2021, in motivazione. Conf. Cass. civ. n. 27623/2017, ivi richiamata, nonché Corte Cost. n. 152/2016, Cass. civ. nn. 29812/2019,
20018/2020, 3830/2021 e 12455/2022).
Alla stregua di quanto su premesso il Tribunale ritiene che rientri sicuramente nel concetto di “abuso del processo”, così come delineato dalla giurisprudenza prima richiamata, l'inequivoca condotta tenuta da e in Controparte_6 Controparte_5 questo giudizio, consistita nell'”aver agito o resistito pretestuosamente” attraverso i significativi comportamenti di seguito riportati:
➔ nonostante il “RICORSO PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO” ed il pedissequo decreto del 13 Ottobre 2023 di fissazione dell'udienza del 10 Aprile
2024 siano stati notificati “agli eredi, collettivamente ed impersonalmente, del signor
”, in data 27 Marzo 2024 si sono costituiti quali “eredi tutti del RT
IG. ” insistendo nelle richieste spiegate da quest'ultimo, RT nonostante sapessero che dal 15 Novembre 2023 - data in cui avevano rinunciato all'eredità di - erano sprovvisti di un interesse giuridico, concreto ed RT attuale, alla pronuncia giudiziale;
➔ in tale qualità di “eredi tutti del IG. ” hanno partecipato RT alle udienze del 10 Aprile 2024, 10 Luglio 2024, 9 Ottobre 2024 e 18 Dicembre 2024 senza mai informare il Giudice e gli attori dell'intervenuta rinuncia all'eredità dell'originario convenuto , così incorrendo in una palese violazione del RT principio del contraddittorio;
➔ soltanto in data 18 Dicembre 2024, alle ore 17:24, hanno depositato il “Verbale di rinuncia all'eredità” n. 995/2023 R.G.V.G., dopo averlo posto in visione al Giudice all'udienza di quello stesso giorno.
Il contegno processuale di e , così Controparte_6 Controparte_5 pervicacemente temerario e gravemente lesivo del principio costituzionale (art. 111, comma 2, Cost.) e comunitario (art. 6, par. 1, CEDU) della ragionevole durata del processo, non può che comportare la loro condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore degli attori Romeo Parte_1 Parte_2 Parte_3
30 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
e , che il Tribunale determina equitativamente nella somma Parte_4 Parte_5 di € 1.270,00 (pari alla metà delle spese processuali liquidate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara il difetto di titolarità passiva di e e, Controparte_6 Controparte_5 per l'effetto, l'inammissibilità della costituzione e delle richieste con la stessa formulate nei confronti degli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e ; Parte_4 Parte_5
2. dichiara l'inefficacia, nei confronti degli attori , Parte_1 Parte_2
e “dell'atto di donazione a rogito Parte_3 Parte_4 Parte_5 del Notaio del 4 agosto 2016, numero 98.979 del Repertorio, numero Persona_1
26.196 della Raccolta, registrato in Palmi il 26-08-2016 al n. 2688, trascritto in Reggio
Calabria il 29-08-2016 al n. 13712 R.G., n. 11035 R.P., laddove il signor P_
, previamente generalizzato:
[...] ha donato per la propria quota di ½ al figlio il suo diritto di Controparte_3 proprietà sul fondo sito in NA di BO, alla contrada Aquila, località
'Barbasano', e precisamente: terreno agricolo, esteso complessivamente ettari tre, are sedici e centiare dieci (Ha 3.16.10) a confine nel suo intero con strada comunale, ragioni di , – Aquila, salvo e se altri o aventi causa, nel Catasto Pt_7 Pt_8 Pt_9
Terreni del Comune di NA di BO al foglio 3, mappali: 69, agrumeto, classe
3, Ha 1.33.30, reddito domenicale euro 271,93, reddito agrario euro 134,25; 70: porzione AA, bosco ceduo, classe U, Ha 1.06.14, reddito domenicale euro 16,45, reddito agrario euro 3,84; porzione AB, uliveto, classe 2, are 00.56, reddito domenicale euro 0,33, reddito agrario euro 0,32; porzione AC, agrumeto, classe 3, are
76,10, reddito domenicale euro 155,24, reddito agrario euro 76,64; ha altresì donato, quale unico ed esclusivo proprietario, alla figlia CP
, fabbricato ultrapopolare ad uso di civile abitazione su due livelli ubicato in
[...]
NA di BO, alla via Michele Filaci, della consistenza catastale di vani due virgola cinque, compresi gli accessori, a confine con detta via, ragioni di
[...]
, , salvo e se altri o aventi causa, nel Catasto Fabbricati del Comune di Per_4 Per_5
NA di BO al foglio 28, mappale 1007, subalterno 2, categoria A/5, classe 4, consistenza vani 2,5, superficie catastale totale 97 mq, rendita euro 51,65, via Michele
Filaci numero 30, numero 32, piano T-1;
31 TRIBUNALE DI PALMI N. 1270/2021 R.G.
ha ancora donato al figlio , alla contrada Barbasano: Parte_6 terreno agricolo, esteso complessivamente ettari due, are cinquantatre e centiare venticinque (Ha 2.53.25), con sovrastante locale ad uso deposito attrezzi agricoli, a semplice elevazione, esteso 54 metri quadri, a confine nel suo intero con strada, ragioni di da più lati, , da più lati, , Pt_2 CP_8 Controparte_9 CP_10 salvo e se altri o aventi causa, nel Catasto Terreni del Comune di NA di Per_7
BO al foglio 3, mappali: 95: porzione AA, uliveto, classe 2, are 08,10, reddito domenicale euro 4,81, reddito agrario euro 4,60; porzione AB, agrumeto, classe 1, are
08,10, reddito domenicale euro 31,58, reddito agrario euro 11,50; 96: porzione AA, agrumeto, classe 3, are 05.88, reddito domenicale euro 12,00, reddito agrario euro
5,92; porzione AB, uliveto, classe 2, are 10.32, reddito domenicale euro 6,13, reddito agrario euro 5,86; 98: porzione AA, uliveto, classe 2, are 06.40, reddito domenicale euro 3,80, reddito agrario euro 3,64; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 09.40, reddito domenicale euro 36,65, reddito agrario euro 13,35; 99: porzione AA, uliveto, classe 2, are 02.16, reddito domenicale euro 1,28, reddito agrario euro 1,23; porzione
AB, agrumeto, classe 1, are 14,34, reddito domenicale euro 55,92, reddito agrario euro 20,37; 100: porzione AA, uliveto, classe 2, re 16,65, reddito domenicale euro
9,89, reddito agrario euro 9,46; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 16,65, reddito domenicale euro 64,92, reddito agrario euro 23,65; 101: porzione AA, uliveto, classe
2, are 09,70, reddito domenicale euro 5,76, reddito agrario euro 5,51; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 09.70, reddito domenicale euro 37,82, reddito agrario euro
13,78; 102: porzione AA, uliveto, classe 2, are 04,97, reddito domenicale euro 2,95, reddito agrario euro 2,82; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 13,43, reddito domenicale euro 52,37, reddito agrario euro 19,07; 103: porzione AA, uliveto, classe
2, are 10.90, reddito domenicale euro 6,47, reddito agrario euro 6,19; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 25.50, reddito domenicale euro 99,43, reddito agrario euro
36,22; 169: porzione AA, uliveto, classe 2, are 09.65, reddito domenicale euro 5,73, reddito agrario euro 5,48; porzione AB, agrumeto, classe 1, are 42.68, reddito domenicale euro 166,42, reddito agrario euro 60,62; 172, uliveto, classe 2, are 28,72, reddito domenicale euro 17,06, reddito agrario euro 16,32; ed in Catasto Fabbricati del Comune di NA di BO al foglio 3, mappale 173, categoria C/2, classe 1, consistenza 54 mq, superficie catastale totale 67 mq, rendita euro 83,67, contrada
Barbasano, snc, piano T;
fabbricato a semplice elevazione, a confine nel suo intero con il terreno sopra descritto e donato sub lettera a), composto da: locale di deposito, piano terra, esteso
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127 metri quadri;
appartamento ad uso di civile abitazione, piano terra, della consistenza catastale di vani sei, compresi gli accessori;
nel Catasto Fabbricati del
Comune di NA di BO al foglio 3, mappale 170, subalterni, nell'ordine: 2, categoria C/2, classe 1, consistenza 127 mq., superficie catastale totale 145 mq, rendita euro 196,77, contrada Barbasano, snc, piano T;
3, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6, superficie catastale totale 150 mq, rendita euro 251,00, contrada
Barbasano snc, piano T”;
3. condanna i convenuti , n.q. di erede dell'originario convenuto CP_1
[nato il [...] a [...] (R.C.) e deceduto in data 11 Aprile RT
2023, C.F. ], , e C.F._8 Controparte_3 Controparte_4 Parte_6 nonché e al pagamento in solido delle spese di lite Controparte_6 Controparte_5 in favore degli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e che liquida in € 3.163,45 [di cui € 2.540,00 per compensi Parte_4 Parte_5
(€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale) ed € 623,45 per spese vive documentate (€ 237,00 per il contributo unificato, € 27,00 per la marca I.R., € 50,55 per la notifica atto di citazione, € 14,90 per la notifica dell'atto di riassunzione ed €
294,00 per la trascrizione della domanda giudiziale, obbligatoria a norma del combinato disposto degli articoli 2643, n. 1, c.c. e 2652, n. 5, c.c.)], oltre alle spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge;
4. condanna e a pagare in solido in favore degli Controparte_6 Controparte_5 attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
la somma di € 1.270,00 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, 3° Pt_5 comma, c.p.c.
Così deciso in Palmi, 29 Maggio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
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