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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1523/2023
Udienza “cartolare” del 18-3-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in grado di appello, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 918/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lucca il
11.10.22, pubblicata il 19.10.22, promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Venezia-Mestre, via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, appartenente al Gruppo AN IF e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AN IF PA, rappresentata da (C.F. Parte_1
), con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in forza di procura generale P.IVA_2
rilasciata con atto autenticato nelle firme dal Notaro di Venezia-Mestre, rep. n. Persona_1
42351, racc. n. 15678, in data 09.12.20, in persona della dott.ssa , giusta procura Parte_2
rilasciata in data 05.08.22 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n. Persona_1
16819, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Roberto (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3, come da procura allegata all'atto di citazione.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Alessio Stefanini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Lucca, Viale Carlo Del Prete n. 719, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA Conclusioni delle parti: per l'appellante: “accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
58/2021 del Giudice di Pace di Lucca, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia del contratto tra le parti intercorso e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da esso e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento in favore della di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, pari a complessivi euro 3.846,36, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
condannare al pagamento Controparte_2 di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. In via subordinata: condannare al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli Controparte_2
ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e competenze processuali per il doppio grado di giudizio”. per l'appellata: “- in via principale, rigettare integralmente l'impugnazione proposta da
[...]
quale procuratrice generale di in quanto infondata in fatto e in Parte_1 Controparte_1 diritto per i motivi di cui in premessa;
per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace di
Lucca n. 918/2022, cron. 6417/22 depositata in data 19.10.2022; - in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, di uno dei motivi di appello avversari, accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o la nullità del contratto di finanziamento n. 10051003779408 del 24.11.2011 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 58/22 del
23.12.2021 (omissis); - in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di cui si chiede sin d'ora la distrazione in favore dello scrivente difensore ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.01.2022, il Giudice di Pace di Lucca emetteva il decreto ingiuntivo n. 58/22, con il quale veniva ingiunto a di pagare la somma di € 3.846,36, oltre interessi e spese a Controparte_2
favore di , cessionaria del credito di TI AN, con la quale la Controparte_1
debitrice aveva stipulato un contratto di apertura di credito. Con sentenza n. 918/2022 il Giudice di Pace di Lucca accoglieva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/22 promossa da e revocava il decreto opposto, ritenendo che Controparte_2 [...]
non avesse fornito la prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nel Controparte_1
perimetro della cessione e pertanto fosse carente di legittimazione attiva.
CP
promuoveva appello avverso la suddetta sentenza, sostenendo che il Giudice di Pace aveva
CP errato nell'accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, dal momento che aveva prodotto il contratto di cessione, l'elenco dei crediti ceduti, l'estratto conto TI con il numero identificativo del rapporto di finanziamento e la notifica della cessione alla debitrice, che provavano l'inclusione del credito nel perimetro della cessione. Inoltre, secondo l'appellante, la prova della propria legittimazione attiva era collegata all'applicazione dell'art. 1264 c.c., dal momento che aveva provato l'avvenuta notifica della cessione al debitore.
Con il secondo motivo, lamentava la violazione dell'art. 320 cpc, in quanto il Giudice di primo grado non aveva considerato che l'appellante aveva formulato istanza ex art. 320 cpc nella comparsa di risposta, chiedendo il rinvio della prima udienza per formulare i mezzi di prova e per produrre ulteriori documenti al fine di provare la titolarità del credito.
Si costituiva la chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, dato che CP_2
l'appellante non aveva provato la titolarità del credito e non aveva usufruito del termine ex art. 320 cpc concesso dal Giudice di Pace per il deposito di memorie per precisare le richieste istruttorie, ma aveva chiesto un ulteriore termine senza fornire alcuna motivazione.
Inoltre, riferiva di non aver mai stipulato alcun contratto di apertura di credito con TI
AN e che già in primo grado aveva disconosciuto la valenza probatoria della copia del contratto
CP prodotta dalla controparte e l'autenticità della sottoscrizione apposta su di essa;
rilevava che aveva proposto istanza di verificazione, ma senza produrre l'originale del contratto. Affermava
l'inesistenza del contratto o in subordine, la nullità dello stesso per violazione di norme imperative, avendo sporto querela per l'utilizzo illegittimo della sua sottoscrizione.
Il Giudice, vista l'istanza di verificazione dell'appellante, disponeva CTU grafologica, nominando la dott.ssa affinché verificasse se la firma apposta dalla sul contratto Persona_2 CP_2
stipulato con TI fosse autografa.
All'esito, il Giudice fissava l'udienza di discussione orale con termine per memorie e trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP Il primo motivo di appello: la legittimazione attiva di CP Con il primo motivo di appello afferma che il Giudice di Pace ha errato nell'accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, dal momento che l'appellante, cessionaria del credito di TI AN, ha provato l'inclusione del credito nel perimetro della cessione.
Il motivo di appello è fondato, in quanto l'appellante ha prodotto il contratto di cessione del
15.09.2016 tra TI AN PA e AN IF PA (doc. 3 del fascicolo monitorio), l'elenco dei crediti ceduti allegato alla cessione (all. e del fascicolo del primo grado) e la comunicazione della cessione del 19.09.16 inviata alla debitrice (doc. 5 del fascicolo monitorio), che comprovano l'esistenza della cessione in blocco ex art 4 e 7 L.130/1999 e che il credito oggetto di causa è ricompreso, specificamente, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
Il credito è infatti chiaramente descritto nell'elenco dei crediti ceduti, allegato al contratto di cessione come allegato A (cfr. all. e), nel quale sono espressamente indicati nome, cognome, data di nascita e codice fiscale del debitore, numero identificativo del contratto ), codice PartitaIVA_3
del cliente, ) tipologia del rapporto (carta di credito) e ammontare del credito. PartitaIVA_4
È necessario evidenziare che il codice identificativo del contratto (10051003779408) coincide con quello riportato nel contratto di apertura di credito, nell'estratto conto e nella comunicazione della cessione inviata alla debitrice (doc. 3,7 e 5 del fascicolo monitorio); inoltre il codice cliente coincide con quello riportato nell'estratto conto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”
(Cass. 28.2.2020 n. 5617).
La prova della cessione può quindi essere fornita con ogni mezzo e l'opposta ha prodotto anche la dichiarazione della società cedente TI AN PA del 19.09.16 allegata alla comunicazione inviata alla debitrice (doc. 5 del fascicolo monitorio), “in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (in tal senso, ordinanza Cass. Civ.
22.2.2022 n. 5857).
CP Il Giudice di Pace contesta il fatto che ha prodotto soltanto un estratto del contratto di cessione e dell'elenco completo dei crediti ceduti e che la comunicazione inviata alla debitrice non ha la stessa
CP data del contratto di cessione. Tali circostanze risultano del tutto irrilevanti, in particolare ha oscurato alcune parti del contratto e i nominativi degli altri debitori per motivi di privacy.
Per quanto attiene alla comunicazione della cessione alla l'appellata eccepisce che non CP_2
sia mai stata inviata, ma l'appellante ha prodotto la prova della notifica a mezzo posta, che si è perfezionata in quanto la raccomandata non è mai stata ritirata ed è stata rispedita al mittente per compiuta giacenza (doc. 6 del fascicolo monitorio).
In ogni caso si precisa che il contratto di cessione si perfeziona con lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, legittimando il cessionario a pretendere l'esecuzione della prestazione dal debitore ceduto. La notifica al debitore è necessaria soltanto per garantire che l'effetto liberatorio sia generato soltanto dall'esecuzione della prestazione nei confronti del cessionario (Cass.
15364/2011). Pertanto, la mancata effettuazione della notifica al debitore non potrebbe mai determinare l'invalidità della cessione.
Considerato l'accoglimento del primo motivo di appello, il secondo risulta assorbito.
Il disconoscimento operato dalla appellata e l'inesistenza/nullità del contratto di apertura di credito
L'appellata ha disconosciuto la valenza probatoria della copia fotostatica del contratto di apertura di credito prodotta dalla controparte e l'autenticità della sottoscrizione apposta su di essa.
La CTU grafologica della dott.ssa ha dimostrato che le sottoscrizioni apposte sul Persona_2
contratto di apertura di credito (doc. 3 fascicolo monitorio) “con alto grado di confidenza tecnica, sono autentiche e riferibili a ”. Controparte_2
La evidenzia che la dott.ssa ha altresì affermato “Non è possibile invece escludere CP_2
anomalie contraffattive nella formazione del documento e accertare l'effettiva corrispondenza della copia al relativo originale >>, poiché la perizia è stata compiuta sulla copia del documento e non sull'originale, ma tale affermazione non fa venire meno il giudizio di autenticità delle sottoscrizioni, anche perché il disconoscimento della conformità della copia fotostatica del contratto all'originale, operato dall'appellata, è inefficace, in quanto generico.
La Corte di Cassazione ha precisato che “il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”
(Cass. 21/9/2021, n. 24634).
Peraltro, a seguito del disconoscimento di una sottoscrizione, nessuna norma vieta di compiere la perizia grafologica sulla copia del documento;
la Suprema Corte ha infatti affermato che “se il procedimento di verificazione della scrittura privata richiede, in relazione alla funzione dimostrativa cui tende, di espletare la indagine sull'atto originale (articolo 215 c.p.c., comma 2, e articolo 216 c.p.c., comma 1), non sussistono tuttavia limiti legali in mancanza dell'originale ad espletare la perizia sull'atto prodotto in copia, qualora non sia stata espressamente disconosciuta
la “conformità” della copia all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c.” (Cass. Civ., sez. III, 5.3.2020,
n. 6176) e nel caso di specie il disconoscimento è inefficace.
CP Pertanto, al documento prodotto da (doc. 3 fascicolo monitorio) deve essere riconosciuto pieno valore probatorio del rapporto contrattuale intercorso tra la e TI AN. CP_2
L'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto comporta il rigetto delle eccezioni di inesistenza dello stesso per vizio del consenso e di nullità per violazione di norme imperative.
Conclusioni e spese
Per tutto quanto sopra, l'appello deve essere integralmente accolto, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da e confermando il decreto opposto. Controparte_2
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore tra € 1.101 ed € 5.200, seguono la soccombenza;
le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, accoglie integralmente l'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 918/2022:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 58/22 promossa da , con conferma Controparte_2
del decreto opposto;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in € 1.120,00 per compenso professionale per il primo grado e in €
2.552,00 per compenso professionale ed € 174,00 per spese vive per il secondo grado, oltre IVA,
CAP e maggiorazione spese generali come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte appellata.
Il Giudice
Giacomo Lucente