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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 796/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
nato il [...] in San Felice a [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to Sorano Lilla;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nata il 04/08/1952 in RR (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to GARZONE GIOVANNI;
RESISTENTE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, svoltasi con modalità cartolare, in data 20.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.01.2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in AC (NA) il 20.07.1982, dal Controparte_1
Per_ quale è nata la figlia (n. 28.05.1986).
2. La resistente si costituiva in data 26.06.2023, eccependo la nullità del ricorso stante la genericità, richiedendo la conferma delle condizioni di separazione e contestando ogni ulteriore deduzione in merito ai provvedimenti accessori.
3. Il Giudice delegato a funzioni presidenziali, sentite le parti all'udienza del 26 giugno 2023, adottava i provvedimenti provvisori e rimetteva il giudizio dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza dell'11.3.2023. Rinviata per carico di ruolo, l'udienza di trattazione veniva fissata per il 20.01.2025 con modalità cartolare. Lette le note depositate dalle parti in cui entrambe instavano per la pronuncia di solo stato, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in merito al solo stato, riservava la causa al Collegio, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente, va rammentato che per l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., Sez. I, sent. n. 9614 del 22/04/2010), il Tribunale è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni. In questo modo, infatti, si ottiene un'accelerazione dello svolgimento del processo.
5. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio dev'essere accolta. Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del
1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Le parti, infatti, concordano nel dichiarare la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a pagina 2 di 3 decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
6. Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande proposte dalle parti la presente causa dovrà proseguire e va, di conseguenza, rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
7. Stante la statuizione parziale, sulle spese si procederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
➢ Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20.07.1982 in AC (NA) da nato il [...] in [...] A CANCELLO (CE) (C.F. Parte_1
), e nata il 04/08/1952 in RR C.F._1 Controparte_1
(NA) (C.F. ), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del C.F._2
Comune di Marigliano al nr. 124, Parte II – Serie A – Anno 1982;
➢ Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
➢ Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
➢ Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 796/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
nato il [...] in San Felice a [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to Sorano Lilla;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nata il 04/08/1952 in RR (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to GARZONE GIOVANNI;
RESISTENTE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, svoltasi con modalità cartolare, in data 20.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.01.2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in AC (NA) il 20.07.1982, dal Controparte_1
Per_ quale è nata la figlia (n. 28.05.1986).
2. La resistente si costituiva in data 26.06.2023, eccependo la nullità del ricorso stante la genericità, richiedendo la conferma delle condizioni di separazione e contestando ogni ulteriore deduzione in merito ai provvedimenti accessori.
3. Il Giudice delegato a funzioni presidenziali, sentite le parti all'udienza del 26 giugno 2023, adottava i provvedimenti provvisori e rimetteva il giudizio dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza dell'11.3.2023. Rinviata per carico di ruolo, l'udienza di trattazione veniva fissata per il 20.01.2025 con modalità cartolare. Lette le note depositate dalle parti in cui entrambe instavano per la pronuncia di solo stato, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in merito al solo stato, riservava la causa al Collegio, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente, va rammentato che per l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., Sez. I, sent. n. 9614 del 22/04/2010), il Tribunale è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni. In questo modo, infatti, si ottiene un'accelerazione dello svolgimento del processo.
5. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio dev'essere accolta. Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del
1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Le parti, infatti, concordano nel dichiarare la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a pagina 2 di 3 decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
6. Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande proposte dalle parti la presente causa dovrà proseguire e va, di conseguenza, rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
7. Stante la statuizione parziale, sulle spese si procederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
➢ Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20.07.1982 in AC (NA) da nato il [...] in [...] A CANCELLO (CE) (C.F. Parte_1
), e nata il 04/08/1952 in RR C.F._1 Controparte_1
(NA) (C.F. ), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del C.F._2
Comune di Marigliano al nr. 124, Parte II – Serie A – Anno 1982;
➢ Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
➢ Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
➢ Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
pagina 3 di 3