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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2024, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, all'udienza del 19 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6587/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , nato il [...] a [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Palermo n. 549, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali per procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Tomasello e dall'avv.
Carmela Puglisi del ruolo professionale legale.
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
[...] dall'Avvocatura dello Stato. RESISTENTI
OGGETTO: disabilità gravissima
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 27.12.2023 chiedeva che venisse ritenuta Parte_1
e dichiarata la propria condizione di disabilità gravissima ex L.R. n. 4 dell'1.3.2017 e D.P. n.
532/2017, modificato con D.P. n. 545 del 10.5.2017 in attuazione del D.M. del 26.9.2016 ed il diritto della stessa ad accedere ai relativi benefici economici previsti dalla legge, con decorrenza dalla domanda amministrativa da altra data successiva accertata in corso di causa, instando per la rifusione delle spese giudiziali da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L' ZA
, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 6.3.2024, eccepiva
[...]
il proprio difetto di legittimazione passiva.
3.- Con memoria depositata in data 7.3.2024 si costituiva in giudizio anche l'
[...]
, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della Controparte_3
domanda.
4.- L'udienza del 19.3.2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in esito al deposito delle quali la causa veniva decisa.
5.- Ordine logico di trattazione impone di rilevare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
Sul punto giova premettere un breve richiamo alla normativa di riferimento.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 6/7/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/7/11, n. 111, ed applicabile dal 1/1/2012 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
2 consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Con la novella legislativa, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede quale condizione di procedibilità della domanda
l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
A partire dall'1.1.2012 pertanto, la parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa se intende proporre un giudizio delle materie di cui al comma 1 art. 445 bis cpc, potrà darvi corso solo dopo aver ottenuto un previo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo e non può quindi proporre direttamente un giudizio ordinario, che ove proposto deve essere quindi definito con una declaratoria di improcedibilità.
In ordine alla natura ed alla forma di tale provvedimento di improcedibilità, si deve tener conto della dichiarata finalità deflattiva della legge (cfr. art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.), tale da rendere incompatibile il nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di due giudizi volti alla tutela delle medesime situazioni giuridiche.
Peraltro, il giudizio eventualmente instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo ha carattere sostanzialmente impugnatorio, nella misura in cui si richiede alla parte ricorrente di specificare a pena di inammissibilità del ricorso i motivi di contestazione alla consulenza tecnica espletata ( cfr art. 445 bis comma VI c.p.c.); la sopravvivenza del presente giudizio, pertanto, sarebbe del tutto ultronea poiché ove parte ricorrente dovesse ritenere non satisfattive le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo, dovrebbe ugualmente promuovere un nuovo e diverso giudizio ( previa contestazione delle conclusioni della CTU) nei termini perentori di cui ai commi IV-VI art. 445 bis c.p.c.
Ritiene inoltre il decidente, che la sopravvivenza del presente ordinario non sia giustificata nemmeno dall'esigenza di impedire il verificarsi della decadenza prevista dall'art. 42 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326, atteso che l'esperimento dell'ATP è già di per sé idoneo a produrre tale effetto. Sarebbe infatti del tutto illogico, alla luce della dichiarata finalità deflattiva del nuovo sistema, introdurre una condizione di procedibilità della domanda
3 e contemporaneamente ritenere ammissibile il giudizio ordinario al solo limitato fine di impedire la decadenza, giudizio che alla luce della normativa suddetta non potrebbe che concludersi con una pronunzia di improcedibilità, in favore dell'ATP.
In quest'ottica, va letta la previsione normativa dell'improcedibilità del ricorso, improcedibilità che va dunque dichiarata con sentenza definitiva, idonea come tale a chiudere il giudizio proposto senza il previo esperimento e completamento del procedimento speciale.
Quanto alla previsione del termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di ATP o di completamento dello stesso, che il giudice deve assegnare alle parti contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, ad avviso di questo giudice, essa ha la finalità di conservare, al giudizio erroneamente proposto e pertanto dichiarato improcedibile, la sua idoneità quantomeno ad impedire il verificarsi della decadenza semestrale per l'impugnazione del verbale reso in sede amministrativa ai sensi dell'art. 42 d.l. 30/9/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326. In altre parole, ove la parte non abbia proposto, come avrebbe dovuto, l'istanza di ATP nel termine semestrale di decadenza dalla comunicazione del provvedimento reso in sede amministrativa, ma abbia proposto entro quel medesimo termine, il ricorso ordinario sulla base della normativa previgente, questo ricorso sarà dichiarato improcedibile ma la presentazione, nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione di improcedibilità, dell'istanza di ATP (o di completamento dello stesso ove nelle more del giudizio ordinario sia stato iniziato ma non completato), farà sì che la parte non incorra nella decadenza (ove applicabile), come se avesse fin dall'inizio instaurato il procedimento obbligatorio ad hoc.
Per quanto sopra esposto, che rende superfluo ogni ulteriore accertamento, il ricorso va rigettato perché improcedibile.
6.- A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. la ricorrente dev'essere esonerata dal pagamento delle spese di giudizio, avendo il predetto reso la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla propria situazione reddituale così come prescrive la legge n. 326/2003.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 27.12.2023 nei confronti dell'
[...]
Controparte_4
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...]
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- assegna a parte ricorrente termine di giorni quindici dalla data odierna per la
4 proposizione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c.;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 20 marzo 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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