TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1139 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2021, promosso da:
, nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Sanluri, presso lo studio dell'Avv. LUCIANO CAU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nata a [...], l'[...], elettivamente domiciliata in Cagliari, CP_1
presso lo studio dell'Avv. ROBERTO PEARA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO CP_2
Intervenuto per legge
Pagina 1 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_1 CP_1
ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
2. disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento presso la madre, presso la cui abitazione manterrà la residenza anagrafica;
3. disporre che il Sig. versi alla moglie la somma di €.400,00 mensili quale contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie e specificamente Persona_1
quelle ludico-sportive, scolastiche e sanitarie (mediche e odontoiatriche) non coperte dal servizio sanitario nazionale in caso di disaccordo ai fini della regolamentazione tra i genitori delle spese straordinarie applicheranno il Protocollo del Tribunale Di Roma. In ogni caso le spese straordinarie non urgenti dovranno essere preventivamente comunicate e concordate con il sig.
[...]
; Parte_1
4. alla signora verrà corrisposto integralmente l'assegno unico per il figlio a carico. CP_1
5. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio (nei periodi in cui non si trova Persona_1
imbarcato per lavoro) per due pomeriggi alla settimana, e per il weekend alternativamente con la madre, dalle ore 16 del venerdì alle ore 20 della domenica;
nonché per le festività natalizie (24 o 25
dicembre) per Capodanno (31 dicembre o 1 gennaio) per le festività pasquali (giorno di Pasqua o lunedì dell'angelo) dalle ore 10 alle ore 21.00 (salvo il 31.12 fino alle ore 01.00 successive);
6. nelle vacanze estive per non più di7giorni consecutivi da concordarsi con l'altro coniuge
(preavviso entro il 30 maggio di ogni anno);
7. durante le vacanze natalizie alternativamente di anno in anno la vigilia del 24 dicembre con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore e per la vigilia di Capodanno e Primo dell'Anno
con l'alternanza medesima;
alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua oppure il Lunedì
dell'Angelo;
8. la signora si impegna ad agevolare e migliorare il rapporto genitoriale paterno;
9. le parti si impegnano a rimettere le querele sporte.
Pagina 2 10. compensazione integrale delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dal in data 19/02/2021, e costituzione della in
[...] Pt_1 CP_1
data 6/05/2021, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il rito, pronunciata la separazione personale con sentenza parziale n. 3269/2021, pubblicata il 9/11/2021, respinte le istanze istruttorie formulate, nell'udienza del 13/02/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Le condizioni concordate devono essere recepite dal Collegio in quanto eque e conformi all'interesse del minore nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 3269/2021, pubblicata il 9/11/2021, è stata pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
1. Dispone l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
presso la madre, presso la cui abitazione manterrà la residenza anagrafica.
2. Dispone che versi mensilmente in favore la Parte_1 CP_1
somma di euro 400,00, quale contributo al mantenimento del figlio , oltre al Persona_1
50% delle spese straordinarie e specificamente quelle ludico-sportive, scolastiche e sanitarie
(mediche e odontoiatriche) non coperte dal servizio sanitario nazionale in caso di disaccordo ai fini della regolamentazione tra i genitori delle spese straordinarie applicheranno il Protocollo del
Tribunale Di Roma. In ogni caso le spese straordinarie non urgenti dovranno essere preventivamente comunicate e concordate tra le parti.
Pagina 3 3. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio (nei periodi in cui Persona_1
non si trova imbarcato per lavoro) per due pomeriggi alla settimana, e per il weekend alternativamente con la madre, dalle ore 16 del venerdì alle ore 20 della domenica;
nonché per le festività natalizie (24 o 25 dicembre) per capodanno (31 dicembre o 1 gennaio) per le festività
pasquali (giorno di Pasqua o lunedì dell'angelo) dalle ore 10 alle ore 21.00 (salvo il 31.12 fino alle ore 01.00 successive). Nelle vacanze estive per non più di7giorni consecutivi da concordarsi con l'altro coniuge (preavviso entro il 30 maggio di ogni anno). Durante le vacanze natalizie alternativamente di anno in anno la vigilia del 24 dicembre con un genitore e il giorno di Natale
con l'altro genitore e per la vigilia di Capodanno e Primo dell'Anno con l'alternanza medesima;
alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
4. Dà atto che percepirà integralmente l'assegno unico nell'interesse del CP_1
figlio.
5. Dà atto che la madre si impegna ad agevolare e migliorare il rapporto genitoriale paterno.
6. Le parti si impegnano a rimettere le reciproche querele sporte.
7. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
Pagina 4