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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/05/2024, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
RG 733/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Vittorio Perria e Silvia Mesina, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Viale Adua n. 4;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Sebastiano Cheri, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via F. Carrara n. 23;
CONVENUTA
OGGETTO: contratto a tempo determinato
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
19.5.2022, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate. Controparte_1
2. Parte ricorrente ha esposto di aver reso la prestazione lavorativa alle dipendenze della convenuta quale Autista di scuolabus inquadrato al livello 2 del CCNL Scuole Materne
FISM dal 5 novembre 2018 al 22 dicembre 2021, in forza di sei contratti di lavoro a tempo determinato e nove proroghe.
3. Nello specifico, il sig. ha dedotto di essere stato assunto dal 5.11.2018 al Parte_1
22.12.2018 in sostituzione del lavoratore , assente con diritto alla Persona_1
conservazione del posto.
4. Seguiva poi un ulteriore contratto con la stessa causale stipulato il 7.1.2019 e avente durata fino al 31.1.2019, con le seguenti proroghe: 1) dall'1.2.2019 al 28.2.2019; 2) dall'1.3.2019 al 30.3.2019; 3) dall'1.4.2019 al 30.4.2019 e 4) dall'1.5.2019 all'8.6.2019.
5. Le parti poi in data 12.9.2021 concludevano un altro contratto sempre con la medesima causale di sostituzione del lavoratore , avente durata fino al 30.9.2021, prorogato in Per_1
data 1.10.2019 fino al 21.12.2019.
6. Inoltre, parte ricorrente riferiva poi la stipula del successivo contratto del 7.1.2020 avente durata fino al 31.3.2020, con medesima causale.
7. Successivamente, il sig. ha allegato la conclusione di un altro contratto a Parte_1
tempo determinato con medesima ragione giustificatrice con durata dal 18.1.2021 al
27.2.2021. Tale rapporto veniva successivamente prorogato due volte, dal 28.2.2021 al
31.3.2021 e dall'1.4.2021 al 12.6.2021.
8. Infine, parte ricorrente deduceva la stipula di un ultimo contratto a termine con durata dal
13.9.2021 al 30.9.2021, successivamente prorogato dall'1.10.2021 al 22.12.2021.
9. Il sig. ha lamentato la natura abusiva della reiterazione dei contratti a Parte_1
termine in discorso da parte della società convenuta, eccependo anzitutto la mancata valutazione dei rischi da parte della Controparte_1
10. Inoltre, il lavoratore ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n.
81 del 2015, atteso che i rapporti di lavoro sarebbero stati prorogati per un numero maggiore delle quattro consentite nell'arco di ventiquattro mesi.
11. Ancora, il sig. ha altresì evidenziato la violazione della disciplina collettiva Parte_1
applicata al rapporto, considerato che l'art. 21.4 del CCNL prevede il divieto del ricorso al contratto a tempo determinato negli enti nei quali sono occupati lavoratori con orario ridotto, essendoci altro personale autista di scuolabus con orario ridotto.
12. A tesi del ricorrente le proroghe risultavano vieppiù illegittime anche con riferimento all'art. 21.5 del contratto collettivo, che consentiva un numero di proroghe massime pari a cinque nell'arco di un periodo complessivo di trentasei mesi.
13. A fronte della violazione della normativa richiamata, il ricorrente ha quindi richiesto la conversione del rapporto in tempo indeterminato, nonché il risarcimento dei danni patiti.
2 14. In via subordinata, in caso di mancata conversione del rapporto in ragione del fatto che la
è società interamente partecipata da Controparte_1
capitale pubblico, il ricorrente ha comunque domandato il risarcimento del danno c.d. comunitario, nella misura di 10 mensilità.
15. L'odierno ricorrente ha poi lamentato la violazione dell'art. 36 Cost. con riferimento alla retribuzione percepita in costanza di rapporto, atteso che a tesi attorea al rapporto avrebbe dovuto essere applicato un diverso contratto collettivo.
16. Difatti, secondo il sig. la Parte_1 Controparte_1
non avrebbe mai aderito alla , né svolgerebbe servizi educativi dell'infanzia o socio CP_2
educativi dell'infanzia. Tale contratto collettivo sarebbe stato scelto dalla società unicamente per via della previsione tra il personale degli autisti, anche di bus, e per la minore retribuzione rispetto agli altri contratti. Difatti, a mero titolo esemplificativo, il ricorrente ha evidenziato che il CCNL Funzioni e Autonomie Locali, così come quello e quello Trasporti , prevedevano una retribuzione mensile lorda Org_1 Org_2
maggiore rispetto a quella del CCNL FISM.
17. Tali contratti, che dettavano le condizioni per le figure degli autisti quali il ricorrente, sarebbero stati maggiormente adeguati a identificare le mansioni del ricorrente, ai fini della sufficienza e proporzionalità della retribuzione rispetto a quantità e qualità del lavoro prestato, nonché conformi alla natura dell'attività svolta dalla convenuta.
18. In tal senso il CCNL cui la avrebbe Controparte_1
dovuto attenersi per la determinazione dei parametri retributivi avrebbe dovuto essere quello Funzioni e Autonomie Locali, posto che la convenuta opera per i Comuni del
, i quali dovrebbero in assenza della società in house assumere apposito CP_1
personale, e siccome gli autobus condotti dagli autisti quali il ricorrente erano di proprietà dei Comuni e svolgevano attività pubblica.
19. Parte ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la illegittimità dei contratti a termine e/o delle proroghe intervenuti tra il ricorrente e la convenuta per le ragioni esposte in narrativa;
2) conseguentemente, dichiarare la trasformazione di detti rapporti in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con la decorrenza di giustizia, ordinando a quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la
3 riammissione in servizio del ricorrente con identico livello, identiche mansioni e orario corrispondente a quello svolto durante il primo rapporto illecito, nonché con condanna di in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento in favore del sig. dell'indennità di cui all'art. 28, Parte_1
comma 2, D.Lgs, 81/2015, nella misura di 10 mensilità o in quella maggiore o minore ritenuta adeguata;
3) in via meramente subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di dichiarata impossibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento del risarcimento dei danni patiti dal ricorrente ex art. 28, comma 2, D.Lgs, 81/2015, nella misura di almeno 10 mensilità, salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del sig. a una retribuzione Parte_1
proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., da determinarsi mediante applicazione dei parametri previsti dal ccnl Funzioni e Autonomie Locali o da quello che il Tribunale riterrà più congruo per le ragioni esposte in narrativa, condannando la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio, ivi ricomprendendosi anche le differenze che dovessero risultare dovute in ordine alla liquidazione delle indennità ex art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2015;
5) con vittoria di competenze professionali e spese del presente giudizio”.
20. Si è ritualmente costituita la Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto del ricorso avversario. La convenuta, premessa la propria natura di società a totale partecipazione pubblica costituita dall' OR
, ha allegato che tra le attività di cui si occupava vi era quella della gestione del
[...]
servizio del trasporto su scuolabus.
21. Dalla propria natura giuridica e dal necessario rispetto delle norme dettate in materia di pubblico impiego per il reclutamento del personale, la società resistente ha anzitutto eccepito la non accoglibilità della domanda avanzata dal sig. relativamente Parte_1
alla conversione del rapporto in tempo indeterminato.
22. Inoltre, la ha eccepito la decadenza Controparte_1
dalla facoltà di impugnare i contratti a termine prevista dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del
2015, essendo trascorso un lasso di tempo maggiore di 180 giorni rispetto alla scadenza
4 dei singoli contratti a tempo determinato, ad eccezione dell'ultimo stipulato, interessato da una sola proroga.
23. Nel merito della validità dei contratti, la resistente ha anzitutto rivendicato l'adempimento all'obbligo di valutazione dei rischi con riferimento alla mansione disbrigata dal ricorrente, fin dal 2014.
24. Poi in ordine alle deduzioni della controparte, la
[...] ha anzitutto eccepito l'insussistenza della violazione dell'art. Controparte_1
21.4 del CCNL FISM, così come del limite all'apposizione del termine, posto che l'art. 21.3 prevede che per il caso della sostituzione dei lavoratori assenti la durata massima del rapporto possa arrivare a sessanta mesi complessivi. Peraltro, secondo la convenuta la disciplina della proroga non interesserebbe il caso della sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
25. La società convenuta ha contestato quindi che nel caso di specie vi fosse un abusivo ricorso alla contrattazione a termine a danno del ricorrente, escludendo un diritto risarcitorio in capo a quest'ultimo.
26. Con riferimento alla censura afferente all'applicazione al rapporto di un contratto collettivo non corretto, la società ha eccepito che il CCNL FISM è stato legittimamente applicato in forza di un accordo sottoscritto in sede sindacale il 20 febbraio 2013, con obbligo per la di assumere ai sensi Controparte_1 dell'art. 2112 c.c. i dipendenti della (società in house del Org_4 Org_5
e applicare il contratto collettivo in parola per gli autisti e quello
[...] [...]
per le mansioni delle assistenti. Organizzazione_6
27. La società ha altresì posto in luce che nell'elenco del personale transitato nel trasferimento d'azienda vi era il dipendente , che l'odierno ricorrente è stato chiamato Persona_1
a sostituire in forza dei contratti a tempo determinato oggetto del giudizio.
28. Inoltre, i contratti collettivi la cui applicazione è stata richiamata dalla controparte non sarebbero invocabili nella presente fattispecie, in quanto quello Funzioni e Autonomie
Locali è destinato ai dipendenti pubblici degli enti locali (situazione diversa dai dipendenti della convenuta), e quello è riservato alle imprese che effettuano Organizzazione_7 trasporto di merci su strada, differentemente dall'attività svolta dalla
[...]
di trasporto di persone e nello specifico della Controparte_1
fornitura del servizio di trasporto scolastico.
5 29. La parte convenuta ha quindi chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“- accogliere l'eccezione di decadenza di cui punto c) che precede ed affermare
l'impossibilità di impugnare i contratti decorsi 180 gg. dagli stessi, per tutte le ragioni esposte;
- dichiarare che l'ultimo contratto del 13.09.21 e la relativa proroga sono attuati nel pieno rispetto della normativa richiamata;
- dichiarare che il resistente nei periodi di sospensione indicati, determinati nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, ha prestato attività come autista per altre società
e pertanto nessun danno ha subito dalla c.d. sospensione dal lavoro (c.f.r. doc. 15);
- dichiarare che il contratto “CCNL-FISM-1.1.2016-31.12.2018”, che è applicato al sig.
è lo stesso che deve applicarsi al sostituto e per effetto Persona_1 CP_3
dichiarare che la retribuzione corrisposta al ricorrente è propria della contrattazione di riferimento per qualifica e mansioni del dipendente sostituito e che nulla è ulteriormente dovuto.
Con vittoria di spese ed onorari, che si chiede vengano distratte a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
30. Mutata la persona del giudice ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, la causa è stata decisa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza del 9 maggio
2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
31. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
32. In via preliminare di merito, va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata da parte della convenuta, con riferimento all'impugnazione dei contratti a termine susseguitisi tra le parti. Invero, la Suprema Corte, recentemente intervenuta in punto di decadenza per quanto concerne l'azione volta a richiedere il risarcimento del danno conseguente all'abusiva reiterazione di plurimi contratti a termine, ha così osservato: “
5.3. Occorre premettere, come più volte affermato da questa Corte (ex multis, Cass. n. 15595 del 2022,
10999 del 2020, n. 2534 del 2020, n. 992 del 2019), che nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del
6 danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come “danno comunitario”, non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione. Pertanto, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità (cfr. già Cass., S.U., n.
5072 del 2016).
5.4. Va anche considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la decadenza non può verificarsi al di fuori di una espressa e specifica previsione legale mediante disposizioni di stretta interpretazione insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, date le conseguenze che ne derivano, che, in tempi brevi e tassativi, precludono al giudice ogni ulteriore indagine in ordine al merito dei rapporti controversi
(da ultimo, Cass., n. 23494 del 2022).
5.5. L'art. 32, comma 4, lett. a), ha previsto che «Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine». Proprio l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del 2001, a sua volta prevede che «È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato […]». Di talchè, in ragione del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, lett. a), della legge n. 183 del 2010,
e dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, il previsto termine di decadenza trova applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, e si può osservare che la ratio di tale disciplina risponde all'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche (cfr,. Corte cost. sentenza n.
155 del 2014).
5.6. Dunque, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lettera a), della legge n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris)
7 dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede
l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione. Pertanto, la vicenda contrattuale può «rilevare fattualmente» (Cass., sentenza n. 22861 del 2022, par.
30.1., resa in materia di contratti a termine nell'ambito di rapporti di lavoro in somministrazione, ma che sul punto può trovare applicazione rispetto alla fattispecie in esame): in particolare, «come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice» (citata Cass., n.
22861 del 2022), al fine di verificare se la reiterazione dei contratti del lavoratore con lo stesso datore di lavoro abbia oltrepassato il limite legale di durata, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della direttiva 1999/70/CE, atteso che «quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario» (CGUE, causa CC-53/04, )” (Cass. Persona_2
civ., sez. lav., ordinanza n. 4960 del 16/02/2023).
33. Né viene in rilievo il principio dettato dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ordinanza n.
8038 del 11/03/2022. Invero, nel caso di specie parte ricorrente non censura l'illegittimità dei singoli contratti a termine, ma denuncia il ricorso all'abusiva reiterazione degli stessi da parte del datore di lavoro sotto forma del superamento del numero di proroghe consentite, con pregiudizio in capo al lavoratore. Ne deriva che il termine decadenziale deve ritenersi rispettato ove l'impugnazione venga introdotta nel termine decadenziale decorrente dalla scadenza dell'ultimo rapporto. Così come avvenuto nel caso di specie, avendo il lavoratore tempestivamente proposto impugnazione in data 31 gennaio 2022, a fronte della scadenza dell'ultimo contratto del complessivo rapporto a tempo determinato al 21 dicembre 2021 (doc. 4 fasc. ricorrente).
34. Passando all'esame delle censure di merito articolate dalla parte ricorrente, va anzitutto respinta la doglianza relativa alla mancata valutazione dei rischi da parte della comparente società, avendo la dimostrato di aver Controparte_1
correttamente adempiuto alla prescritta valutazione, relativamente alla mansione di autista degli autobus svolta dal sig. doc. 9 fasc. convenuta). Parte_1
8 35. Per quanto invece riguarda la disciplina delle proroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in diritto si osserva che l'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015, nella versione ratione temporis applicabile alla presente vicenda, stabiliva al comma 01 che “il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1”, nonché al comma 1 che “Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
36. A sua volta, l'art. 21.5 del CCNL FISM applicato al rapporto, prevedeva che “il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di cinque volte nell'arco dei 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti”.
37. La contrattazione collettiva, pertanto, consente alla parte datoriale di disporre di un'ulteriore proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato, ma d'altra parte amplia il periodo di riferimento complessivo in cui tale limite di cinque proroghe deve essere rispettato, passando da 24 a 36 mesi.
38. Sul punto, non può darsi seguito alla tesi sostenuta dalla società resistente, secondo cui l'art. 21.3 prevedrebbe comunque che la durata complessiva del rapporto si possa estendere fino a sessanta mesi complessivi in caso di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, come nel caso di specie, incidendo anche sul regime delle proroghe consentite.
39. Difatti, si osserva che l'art. 21.3 detta una disciplina derogatoria esclusivamente con riferimento alla percentuale massima del ricorso al contratto a tempo determinato rispetto a quello indeterminato, per l'appunto stabilendo che il limite quantitativo dettato sia sempre derogabile per le assunzioni nei confronti dei lavoratori che si trovano nelle 5
9 fattispecie descritte (tra cui quella della sostituzione del lavoratore assente). Nulla invece specifica e norma con riferimento alla proroga dei contratti, disciplinata dal solo art. 21.5.
40. Merita invece di essere condivisa la tesi secondo cui nel caso di specie il rapporto di lavoro non può dirsi interessato da una serie successiva di proroghe in senso tecnico.
Piuttosto, tale rapporto deve dirsi proseguito per la medesima causale della sostituzione del lavoratore assente per la quale il dipendente era stato assunto in prima battuta;
sicché, trattasi di una prosecuzione del rapporto lavorativo nella perdurante sussistenza delle esigenze causali sostitutive.
41. Pertanto, non si ritiene applicabile il limite dettato al numero di proroghe stipulabili dall'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015 o dall'art. 21.5 del CCNL FISM, quando vi sia stata una proroga in senso atecnico, risultando la prosecuzione del rapporto intrinsecamente correlata alla ragione sostitutiva del dipendente assente per malattia, con tale ultima circostanza che esula dalla prevedibilità e dal controllo del datore di lavoro.
42. Nel caso di specie, il sig. è stato pacificamente assunto con una serie di Parte_1
contratti per la sostituzione del dipendente , assente per malattia. Persona_1
43. Quanto alle varie proroghe, a livello documentale si osserva che con nelle pattuizioni del
7.1.2018, dell'1.2.2019, dell'1.3.2019, del 12.9.2019, dell'1.10.2019, dell'1.4.2021 e dell'1.10.2021 risulta esplicitata che la ragione della 'proroga' del rapporto è quella sostitutiva del lavoratore assente (doc. 2 fasc. ricorrente). Tali contratti, per quanto motivato, non costituiscono proroghe in senso tecnico, sicché non vanno conteggiate nel computo del limite normativamente imposto.
44. Vi è tuttavia la presenza di una serie di proroghe per le quali invece non vi è riferimento alla causale in discorso, ovvero quelle dell'1.4.2019, dell'1.5.2019, dell'1.2.2019 e del
28.2.2021 (doc. 2 fasc. ricorrente). Nondimeno, anche senza considerare la deroga alla disciplina dell'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015 posta in epoca emergenziale Covid-19 dall'art. 93 del d.l. n. 34/2020, confermata dalla legge n. 178 del 2020 per quanto di rilievo nel periodo 1.1.2021-22.3.2021, e alla conseguente possibilità di stipulare un'ulteriore proroga, risultano comunque solo quattro le proroghe nelle quali non si fa alcun riferimento alla necessità di sostituzione del dipendente.
45. Sicché, non è stato violato né il disposto dell'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015, né l'art. 21.5 del CCNL FISM.
10 46. Per ragioni analoghe non si ritiene nemmeno violato l'art. 21.4 del CCNL FISM, posto che il divieto di assunzione di personale a tempo determinato nel caso in cui sia già occupato personale a tempo ridotto ha come ratio quella di favorire un incremento dell'orario lavorativo del personale già impiegato piuttosto che l'assunzione di ulteriori lavoratori. Sicché, essendo l'assunzione dell'odierno ricorrente effettuata in sostituzione di altro lavoratore assente, non può predicarsi la violazione di tale divieto, avendo la società solamente provveduto ad avvalersi della prestazione del sig. nel Parte_1
periodo di assenza del sostituito.
47. Peraltro, si deve osservare che a sostegno della propria tesi il ricorrente produce unicamente un altro contratto relativo a un collega di lavoro. Tuttavia, tale contratto risulta stipulato il 2 marzo 2020, con durata fino all'8 aprile 2020, laddove invece il sig. nel periodo di riferimento, era stato assunto il 7 gennaio 2020 (doc. 2 fasc. Parte_1
ricorrente). Pertanto, al momento della conclusione di tale contratto da ultimo richiamato non vi sarebbe alcuna evidenza dell'impiego da parte della
[...]
i altro personale con orario ridotto. Né sul punto soccorrerebbe Controparte_1
il capitolo di prova b) formulato in ricorso, essendo lo stesso generico con riferimento all'orizzonte temporale indicato, rispetto alla circostanza da provare.
48. Da tutto quanto osservato deriva il rigetto delle censure sollevate da parte del ricorrente con riferimento alla stipula dei contratti a termine e delle relative proroghe.
49. È altresì infondata l'ulteriore domanda proposta dal lavoratore con riferimento all'invocazione dei parametri retributivi di altro contratto collettivo rispetto a quello
FISM applicato al rapporto dal datore, ai sensi dell'art. 36 Cost.
50. In via generale, si osserva che la sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle
11 singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost. (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 7203 del 18/03/2024).
51. Peraltro, è stato ritenuto che in caso di cessione di ramo d'azienda, ai dipendenti ceduti trova applicazione, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 37291 del 29/11/2021). Difatti, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto aziendale o dall'uso aziendale in essere presso la cedente ed avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, solamente nell'ipotesi in cui presso la cessionaria non trovi applicazione, però, alcuna contrattazione di pari livello (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 10120 del 15/04/2024).
52. Nel caso di specie, come posto in rilievo dalla parte convenuta, con verbale di accordo in sede sindacale concluso in data 20.2.2013, è stato disposto il trasferimento ai sensi dell'art. 2112 c.c. dei dipendenti indicati nel relativo elenco dalla Org_4 all'odierna con il mantenimento delle Controparte_1
stesse condizioni godute presso la cedente. Nel relativo elenco vi è anche il dipendente
, che il ricorrente è stato chiamato poi a sostituire con i contratti per cui è Persona_1
causa, che era inquadrato al livello 2 del CCNL FISM (doc. 17 fasc. convenuta).
53. Inoltre, negli stessi contratti individuali a tempo determinato stipulati tra l'odierna convenuta e il sig. vi è un espresso richiamo all'applicazione del contratto Parte_1
collettivo in parola.
54. Sicché, nel caso di specie il lavoratore non può aspirare all'applicazione diretta di un contratto collettivo diverso da quello prescelto dal datore di lavoro, che ha esplicitamente richiamato nel disciplinare il rapporto di lavoro. Può solo eventualmente invocare la disciplina di altro contratto collettivo come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
55. Si deve ricordare, come posto in luce dalla Suprema Corte, sentenza n. 24449 del 2016, che l'art. 36, 1° co., Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, “nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda”: quello ad una retribuzione
12 'proporzionata' garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata”; mentre quello ad una retribuzione 'sufficiente' dà diritto ad “una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero ad “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. In altre parole, l'uno stabilisce “un criterio positivo di carattere generale”, l'altro “un limite negativo, invalicabile in assoluto”.
56. Tuttavia, nel caso di specie la domanda avanzata ai sensi dell'art. 36 della Carta costituzionale è da ritenersi generica, non avendo parte ricorrente puntualmente allegato il difetto di proporzionalità della retribuzione percepita rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, così come l'insufficienza di quest'ultima per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
57. Non è sufficiente in tal senso far riferimento al settore merceologico e alle mansioni svolte da parte del per invocare l'applicazione degli altri contratti collettivi, con Parte_1
mero riferimento al superiore trattamento economico che questi ultimi riserverebbero agli autisti quali il ricorrente. Invero, il parametro posto dall'art. 36 Cost. richiede delle allegazioni maggiormente specifiche da parte del richiedente, deducendo gli estremi che consentano di ravvisare nella fattispecie concreta sottoposta al giudice adito quella astratta contenuta nella norma costituzionale.
58. Il lavoratore è dunque tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore.
59. Tale onere deve ritenersi inadempiuto da parte del ricorrente, essendo per l'appunto assente qualsiasi indicazione delle circostanze sopra indicate, salvo il riferimento alla maggiore consistenza della retribuzione prevista dai contratti collettivi invocati, che tuttavia non costituisce allegazione bastevole per ritenere non proporzionata e insufficiente la retribuzione percepita in costanza di rapporto.
60. Ciò anche tenendo in considerazione che nella presente controversia, al di là del riferimento ad altri inquadramenti e alla retribuzione mensile lorda, difetta un raffronto
13 approfondito tra i trattamenti retributivi accordati dai contratti invocati rispetto a quello goduto dal ricorrente, soprattutto con riferimento a quanto concretamente percepito;
tanto
è vero che il sig. avanza una domanda di condanna generica, che esclude in Parte_1
radice un puntuale esame di quanto globalmente percepito nel corso dei vari rapporti, in ipotesi insufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., rispetto a quanto avrebbe dovuto essere retribuito in applicazione dei parametri desunti da altri contratti collettivi.
61. Il ricorso va conclusivamente rigettato.
62. La natura interpretativa della decisione, unitamente alla novità della questione afferente alla proroga dei rapporti di lavoro per la sostituzione del lavoratore assente, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 09/05/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
14
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Vittorio Perria e Silvia Mesina, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Viale Adua n. 4;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Sebastiano Cheri, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via F. Carrara n. 23;
CONVENUTA
OGGETTO: contratto a tempo determinato
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
19.5.2022, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito riportate. Controparte_1
2. Parte ricorrente ha esposto di aver reso la prestazione lavorativa alle dipendenze della convenuta quale Autista di scuolabus inquadrato al livello 2 del CCNL Scuole Materne
FISM dal 5 novembre 2018 al 22 dicembre 2021, in forza di sei contratti di lavoro a tempo determinato e nove proroghe.
3. Nello specifico, il sig. ha dedotto di essere stato assunto dal 5.11.2018 al Parte_1
22.12.2018 in sostituzione del lavoratore , assente con diritto alla Persona_1
conservazione del posto.
4. Seguiva poi un ulteriore contratto con la stessa causale stipulato il 7.1.2019 e avente durata fino al 31.1.2019, con le seguenti proroghe: 1) dall'1.2.2019 al 28.2.2019; 2) dall'1.3.2019 al 30.3.2019; 3) dall'1.4.2019 al 30.4.2019 e 4) dall'1.5.2019 all'8.6.2019.
5. Le parti poi in data 12.9.2021 concludevano un altro contratto sempre con la medesima causale di sostituzione del lavoratore , avente durata fino al 30.9.2021, prorogato in Per_1
data 1.10.2019 fino al 21.12.2019.
6. Inoltre, parte ricorrente riferiva poi la stipula del successivo contratto del 7.1.2020 avente durata fino al 31.3.2020, con medesima causale.
7. Successivamente, il sig. ha allegato la conclusione di un altro contratto a Parte_1
tempo determinato con medesima ragione giustificatrice con durata dal 18.1.2021 al
27.2.2021. Tale rapporto veniva successivamente prorogato due volte, dal 28.2.2021 al
31.3.2021 e dall'1.4.2021 al 12.6.2021.
8. Infine, parte ricorrente deduceva la stipula di un ultimo contratto a termine con durata dal
13.9.2021 al 30.9.2021, successivamente prorogato dall'1.10.2021 al 22.12.2021.
9. Il sig. ha lamentato la natura abusiva della reiterazione dei contratti a Parte_1
termine in discorso da parte della società convenuta, eccependo anzitutto la mancata valutazione dei rischi da parte della Controparte_1
10. Inoltre, il lavoratore ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n.
81 del 2015, atteso che i rapporti di lavoro sarebbero stati prorogati per un numero maggiore delle quattro consentite nell'arco di ventiquattro mesi.
11. Ancora, il sig. ha altresì evidenziato la violazione della disciplina collettiva Parte_1
applicata al rapporto, considerato che l'art. 21.4 del CCNL prevede il divieto del ricorso al contratto a tempo determinato negli enti nei quali sono occupati lavoratori con orario ridotto, essendoci altro personale autista di scuolabus con orario ridotto.
12. A tesi del ricorrente le proroghe risultavano vieppiù illegittime anche con riferimento all'art. 21.5 del contratto collettivo, che consentiva un numero di proroghe massime pari a cinque nell'arco di un periodo complessivo di trentasei mesi.
13. A fronte della violazione della normativa richiamata, il ricorrente ha quindi richiesto la conversione del rapporto in tempo indeterminato, nonché il risarcimento dei danni patiti.
2 14. In via subordinata, in caso di mancata conversione del rapporto in ragione del fatto che la
è società interamente partecipata da Controparte_1
capitale pubblico, il ricorrente ha comunque domandato il risarcimento del danno c.d. comunitario, nella misura di 10 mensilità.
15. L'odierno ricorrente ha poi lamentato la violazione dell'art. 36 Cost. con riferimento alla retribuzione percepita in costanza di rapporto, atteso che a tesi attorea al rapporto avrebbe dovuto essere applicato un diverso contratto collettivo.
16. Difatti, secondo il sig. la Parte_1 Controparte_1
non avrebbe mai aderito alla , né svolgerebbe servizi educativi dell'infanzia o socio CP_2
educativi dell'infanzia. Tale contratto collettivo sarebbe stato scelto dalla società unicamente per via della previsione tra il personale degli autisti, anche di bus, e per la minore retribuzione rispetto agli altri contratti. Difatti, a mero titolo esemplificativo, il ricorrente ha evidenziato che il CCNL Funzioni e Autonomie Locali, così come quello e quello Trasporti , prevedevano una retribuzione mensile lorda Org_1 Org_2
maggiore rispetto a quella del CCNL FISM.
17. Tali contratti, che dettavano le condizioni per le figure degli autisti quali il ricorrente, sarebbero stati maggiormente adeguati a identificare le mansioni del ricorrente, ai fini della sufficienza e proporzionalità della retribuzione rispetto a quantità e qualità del lavoro prestato, nonché conformi alla natura dell'attività svolta dalla convenuta.
18. In tal senso il CCNL cui la avrebbe Controparte_1
dovuto attenersi per la determinazione dei parametri retributivi avrebbe dovuto essere quello Funzioni e Autonomie Locali, posto che la convenuta opera per i Comuni del
, i quali dovrebbero in assenza della società in house assumere apposito CP_1
personale, e siccome gli autobus condotti dagli autisti quali il ricorrente erano di proprietà dei Comuni e svolgevano attività pubblica.
19. Parte ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la illegittimità dei contratti a termine e/o delle proroghe intervenuti tra il ricorrente e la convenuta per le ragioni esposte in narrativa;
2) conseguentemente, dichiarare la trasformazione di detti rapporti in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con la decorrenza di giustizia, ordinando a quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la
3 riammissione in servizio del ricorrente con identico livello, identiche mansioni e orario corrispondente a quello svolto durante il primo rapporto illecito, nonché con condanna di in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento in favore del sig. dell'indennità di cui all'art. 28, Parte_1
comma 2, D.Lgs, 81/2015, nella misura di 10 mensilità o in quella maggiore o minore ritenuta adeguata;
3) in via meramente subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di dichiarata impossibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento del risarcimento dei danni patiti dal ricorrente ex art. 28, comma 2, D.Lgs, 81/2015, nella misura di almeno 10 mensilità, salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del sig. a una retribuzione Parte_1
proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., da determinarsi mediante applicazione dei parametri previsti dal ccnl Funzioni e Autonomie Locali o da quello che il Tribunale riterrà più congruo per le ragioni esposte in narrativa, condannando la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio, ivi ricomprendendosi anche le differenze che dovessero risultare dovute in ordine alla liquidazione delle indennità ex art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2015;
5) con vittoria di competenze professionali e spese del presente giudizio”.
20. Si è ritualmente costituita la Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto del ricorso avversario. La convenuta, premessa la propria natura di società a totale partecipazione pubblica costituita dall' OR
, ha allegato che tra le attività di cui si occupava vi era quella della gestione del
[...]
servizio del trasporto su scuolabus.
21. Dalla propria natura giuridica e dal necessario rispetto delle norme dettate in materia di pubblico impiego per il reclutamento del personale, la società resistente ha anzitutto eccepito la non accoglibilità della domanda avanzata dal sig. relativamente Parte_1
alla conversione del rapporto in tempo indeterminato.
22. Inoltre, la ha eccepito la decadenza Controparte_1
dalla facoltà di impugnare i contratti a termine prevista dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del
2015, essendo trascorso un lasso di tempo maggiore di 180 giorni rispetto alla scadenza
4 dei singoli contratti a tempo determinato, ad eccezione dell'ultimo stipulato, interessato da una sola proroga.
23. Nel merito della validità dei contratti, la resistente ha anzitutto rivendicato l'adempimento all'obbligo di valutazione dei rischi con riferimento alla mansione disbrigata dal ricorrente, fin dal 2014.
24. Poi in ordine alle deduzioni della controparte, la
[...] ha anzitutto eccepito l'insussistenza della violazione dell'art. Controparte_1
21.4 del CCNL FISM, così come del limite all'apposizione del termine, posto che l'art. 21.3 prevede che per il caso della sostituzione dei lavoratori assenti la durata massima del rapporto possa arrivare a sessanta mesi complessivi. Peraltro, secondo la convenuta la disciplina della proroga non interesserebbe il caso della sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
25. La società convenuta ha contestato quindi che nel caso di specie vi fosse un abusivo ricorso alla contrattazione a termine a danno del ricorrente, escludendo un diritto risarcitorio in capo a quest'ultimo.
26. Con riferimento alla censura afferente all'applicazione al rapporto di un contratto collettivo non corretto, la società ha eccepito che il CCNL FISM è stato legittimamente applicato in forza di un accordo sottoscritto in sede sindacale il 20 febbraio 2013, con obbligo per la di assumere ai sensi Controparte_1 dell'art. 2112 c.c. i dipendenti della (società in house del Org_4 Org_5
e applicare il contratto collettivo in parola per gli autisti e quello
[...] [...]
per le mansioni delle assistenti. Organizzazione_6
27. La società ha altresì posto in luce che nell'elenco del personale transitato nel trasferimento d'azienda vi era il dipendente , che l'odierno ricorrente è stato chiamato Persona_1
a sostituire in forza dei contratti a tempo determinato oggetto del giudizio.
28. Inoltre, i contratti collettivi la cui applicazione è stata richiamata dalla controparte non sarebbero invocabili nella presente fattispecie, in quanto quello Funzioni e Autonomie
Locali è destinato ai dipendenti pubblici degli enti locali (situazione diversa dai dipendenti della convenuta), e quello è riservato alle imprese che effettuano Organizzazione_7 trasporto di merci su strada, differentemente dall'attività svolta dalla
[...]
di trasporto di persone e nello specifico della Controparte_1
fornitura del servizio di trasporto scolastico.
5 29. La parte convenuta ha quindi chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“- accogliere l'eccezione di decadenza di cui punto c) che precede ed affermare
l'impossibilità di impugnare i contratti decorsi 180 gg. dagli stessi, per tutte le ragioni esposte;
- dichiarare che l'ultimo contratto del 13.09.21 e la relativa proroga sono attuati nel pieno rispetto della normativa richiamata;
- dichiarare che il resistente nei periodi di sospensione indicati, determinati nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, ha prestato attività come autista per altre società
e pertanto nessun danno ha subito dalla c.d. sospensione dal lavoro (c.f.r. doc. 15);
- dichiarare che il contratto “CCNL-FISM-1.1.2016-31.12.2018”, che è applicato al sig.
è lo stesso che deve applicarsi al sostituto e per effetto Persona_1 CP_3
dichiarare che la retribuzione corrisposta al ricorrente è propria della contrattazione di riferimento per qualifica e mansioni del dipendente sostituito e che nulla è ulteriormente dovuto.
Con vittoria di spese ed onorari, che si chiede vengano distratte a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
30. Mutata la persona del giudice ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, la causa è stata decisa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza del 9 maggio
2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
31. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
32. In via preliminare di merito, va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata da parte della convenuta, con riferimento all'impugnazione dei contratti a termine susseguitisi tra le parti. Invero, la Suprema Corte, recentemente intervenuta in punto di decadenza per quanto concerne l'azione volta a richiedere il risarcimento del danno conseguente all'abusiva reiterazione di plurimi contratti a termine, ha così osservato: “
5.3. Occorre premettere, come più volte affermato da questa Corte (ex multis, Cass. n. 15595 del 2022,
10999 del 2020, n. 2534 del 2020, n. 992 del 2019), che nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del
6 danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come “danno comunitario”, non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione. Pertanto, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità (cfr. già Cass., S.U., n.
5072 del 2016).
5.4. Va anche considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la decadenza non può verificarsi al di fuori di una espressa e specifica previsione legale mediante disposizioni di stretta interpretazione insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, date le conseguenze che ne derivano, che, in tempi brevi e tassativi, precludono al giudice ogni ulteriore indagine in ordine al merito dei rapporti controversi
(da ultimo, Cass., n. 23494 del 2022).
5.5. L'art. 32, comma 4, lett. a), ha previsto che «Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine». Proprio l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del 2001, a sua volta prevede che «È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato […]». Di talchè, in ragione del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, lett. a), della legge n. 183 del 2010,
e dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, il previsto termine di decadenza trova applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, e si può osservare che la ratio di tale disciplina risponde all'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche (cfr,. Corte cost. sentenza n.
155 del 2014).
5.6. Dunque, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lettera a), della legge n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris)
7 dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede
l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione. Pertanto, la vicenda contrattuale può «rilevare fattualmente» (Cass., sentenza n. 22861 del 2022, par.
30.1., resa in materia di contratti a termine nell'ambito di rapporti di lavoro in somministrazione, ma che sul punto può trovare applicazione rispetto alla fattispecie in esame): in particolare, «come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice» (citata Cass., n.
22861 del 2022), al fine di verificare se la reiterazione dei contratti del lavoratore con lo stesso datore di lavoro abbia oltrepassato il limite legale di durata, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della direttiva 1999/70/CE, atteso che «quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario» (CGUE, causa CC-53/04, )” (Cass. Persona_2
civ., sez. lav., ordinanza n. 4960 del 16/02/2023).
33. Né viene in rilievo il principio dettato dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ordinanza n.
8038 del 11/03/2022. Invero, nel caso di specie parte ricorrente non censura l'illegittimità dei singoli contratti a termine, ma denuncia il ricorso all'abusiva reiterazione degli stessi da parte del datore di lavoro sotto forma del superamento del numero di proroghe consentite, con pregiudizio in capo al lavoratore. Ne deriva che il termine decadenziale deve ritenersi rispettato ove l'impugnazione venga introdotta nel termine decadenziale decorrente dalla scadenza dell'ultimo rapporto. Così come avvenuto nel caso di specie, avendo il lavoratore tempestivamente proposto impugnazione in data 31 gennaio 2022, a fronte della scadenza dell'ultimo contratto del complessivo rapporto a tempo determinato al 21 dicembre 2021 (doc. 4 fasc. ricorrente).
34. Passando all'esame delle censure di merito articolate dalla parte ricorrente, va anzitutto respinta la doglianza relativa alla mancata valutazione dei rischi da parte della comparente società, avendo la dimostrato di aver Controparte_1
correttamente adempiuto alla prescritta valutazione, relativamente alla mansione di autista degli autobus svolta dal sig. doc. 9 fasc. convenuta). Parte_1
8 35. Per quanto invece riguarda la disciplina delle proroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in diritto si osserva che l'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015, nella versione ratione temporis applicabile alla presente vicenda, stabiliva al comma 01 che “il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1”, nonché al comma 1 che “Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
36. A sua volta, l'art. 21.5 del CCNL FISM applicato al rapporto, prevedeva che “il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di cinque volte nell'arco dei 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti”.
37. La contrattazione collettiva, pertanto, consente alla parte datoriale di disporre di un'ulteriore proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato, ma d'altra parte amplia il periodo di riferimento complessivo in cui tale limite di cinque proroghe deve essere rispettato, passando da 24 a 36 mesi.
38. Sul punto, non può darsi seguito alla tesi sostenuta dalla società resistente, secondo cui l'art. 21.3 prevedrebbe comunque che la durata complessiva del rapporto si possa estendere fino a sessanta mesi complessivi in caso di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, come nel caso di specie, incidendo anche sul regime delle proroghe consentite.
39. Difatti, si osserva che l'art. 21.3 detta una disciplina derogatoria esclusivamente con riferimento alla percentuale massima del ricorso al contratto a tempo determinato rispetto a quello indeterminato, per l'appunto stabilendo che il limite quantitativo dettato sia sempre derogabile per le assunzioni nei confronti dei lavoratori che si trovano nelle 5
9 fattispecie descritte (tra cui quella della sostituzione del lavoratore assente). Nulla invece specifica e norma con riferimento alla proroga dei contratti, disciplinata dal solo art. 21.5.
40. Merita invece di essere condivisa la tesi secondo cui nel caso di specie il rapporto di lavoro non può dirsi interessato da una serie successiva di proroghe in senso tecnico.
Piuttosto, tale rapporto deve dirsi proseguito per la medesima causale della sostituzione del lavoratore assente per la quale il dipendente era stato assunto in prima battuta;
sicché, trattasi di una prosecuzione del rapporto lavorativo nella perdurante sussistenza delle esigenze causali sostitutive.
41. Pertanto, non si ritiene applicabile il limite dettato al numero di proroghe stipulabili dall'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015 o dall'art. 21.5 del CCNL FISM, quando vi sia stata una proroga in senso atecnico, risultando la prosecuzione del rapporto intrinsecamente correlata alla ragione sostitutiva del dipendente assente per malattia, con tale ultima circostanza che esula dalla prevedibilità e dal controllo del datore di lavoro.
42. Nel caso di specie, il sig. è stato pacificamente assunto con una serie di Parte_1
contratti per la sostituzione del dipendente , assente per malattia. Persona_1
43. Quanto alle varie proroghe, a livello documentale si osserva che con nelle pattuizioni del
7.1.2018, dell'1.2.2019, dell'1.3.2019, del 12.9.2019, dell'1.10.2019, dell'1.4.2021 e dell'1.10.2021 risulta esplicitata che la ragione della 'proroga' del rapporto è quella sostitutiva del lavoratore assente (doc. 2 fasc. ricorrente). Tali contratti, per quanto motivato, non costituiscono proroghe in senso tecnico, sicché non vanno conteggiate nel computo del limite normativamente imposto.
44. Vi è tuttavia la presenza di una serie di proroghe per le quali invece non vi è riferimento alla causale in discorso, ovvero quelle dell'1.4.2019, dell'1.5.2019, dell'1.2.2019 e del
28.2.2021 (doc. 2 fasc. ricorrente). Nondimeno, anche senza considerare la deroga alla disciplina dell'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015 posta in epoca emergenziale Covid-19 dall'art. 93 del d.l. n. 34/2020, confermata dalla legge n. 178 del 2020 per quanto di rilievo nel periodo 1.1.2021-22.3.2021, e alla conseguente possibilità di stipulare un'ulteriore proroga, risultano comunque solo quattro le proroghe nelle quali non si fa alcun riferimento alla necessità di sostituzione del dipendente.
45. Sicché, non è stato violato né il disposto dell'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015, né l'art. 21.5 del CCNL FISM.
10 46. Per ragioni analoghe non si ritiene nemmeno violato l'art. 21.4 del CCNL FISM, posto che il divieto di assunzione di personale a tempo determinato nel caso in cui sia già occupato personale a tempo ridotto ha come ratio quella di favorire un incremento dell'orario lavorativo del personale già impiegato piuttosto che l'assunzione di ulteriori lavoratori. Sicché, essendo l'assunzione dell'odierno ricorrente effettuata in sostituzione di altro lavoratore assente, non può predicarsi la violazione di tale divieto, avendo la società solamente provveduto ad avvalersi della prestazione del sig. nel Parte_1
periodo di assenza del sostituito.
47. Peraltro, si deve osservare che a sostegno della propria tesi il ricorrente produce unicamente un altro contratto relativo a un collega di lavoro. Tuttavia, tale contratto risulta stipulato il 2 marzo 2020, con durata fino all'8 aprile 2020, laddove invece il sig. nel periodo di riferimento, era stato assunto il 7 gennaio 2020 (doc. 2 fasc. Parte_1
ricorrente). Pertanto, al momento della conclusione di tale contratto da ultimo richiamato non vi sarebbe alcuna evidenza dell'impiego da parte della
[...]
i altro personale con orario ridotto. Né sul punto soccorrerebbe Controparte_1
il capitolo di prova b) formulato in ricorso, essendo lo stesso generico con riferimento all'orizzonte temporale indicato, rispetto alla circostanza da provare.
48. Da tutto quanto osservato deriva il rigetto delle censure sollevate da parte del ricorrente con riferimento alla stipula dei contratti a termine e delle relative proroghe.
49. È altresì infondata l'ulteriore domanda proposta dal lavoratore con riferimento all'invocazione dei parametri retributivi di altro contratto collettivo rispetto a quello
FISM applicato al rapporto dal datore, ai sensi dell'art. 36 Cost.
50. In via generale, si osserva che la sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle
11 singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost. (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 7203 del 18/03/2024).
51. Peraltro, è stato ritenuto che in caso di cessione di ramo d'azienda, ai dipendenti ceduti trova applicazione, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 37291 del 29/11/2021). Difatti, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto aziendale o dall'uso aziendale in essere presso la cedente ed avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, solamente nell'ipotesi in cui presso la cessionaria non trovi applicazione, però, alcuna contrattazione di pari livello (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 10120 del 15/04/2024).
52. Nel caso di specie, come posto in rilievo dalla parte convenuta, con verbale di accordo in sede sindacale concluso in data 20.2.2013, è stato disposto il trasferimento ai sensi dell'art. 2112 c.c. dei dipendenti indicati nel relativo elenco dalla Org_4 all'odierna con il mantenimento delle Controparte_1
stesse condizioni godute presso la cedente. Nel relativo elenco vi è anche il dipendente
, che il ricorrente è stato chiamato poi a sostituire con i contratti per cui è Persona_1
causa, che era inquadrato al livello 2 del CCNL FISM (doc. 17 fasc. convenuta).
53. Inoltre, negli stessi contratti individuali a tempo determinato stipulati tra l'odierna convenuta e il sig. vi è un espresso richiamo all'applicazione del contratto Parte_1
collettivo in parola.
54. Sicché, nel caso di specie il lavoratore non può aspirare all'applicazione diretta di un contratto collettivo diverso da quello prescelto dal datore di lavoro, che ha esplicitamente richiamato nel disciplinare il rapporto di lavoro. Può solo eventualmente invocare la disciplina di altro contratto collettivo come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
55. Si deve ricordare, come posto in luce dalla Suprema Corte, sentenza n. 24449 del 2016, che l'art. 36, 1° co., Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, “nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda”: quello ad una retribuzione
12 'proporzionata' garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata”; mentre quello ad una retribuzione 'sufficiente' dà diritto ad “una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero ad “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. In altre parole, l'uno stabilisce “un criterio positivo di carattere generale”, l'altro “un limite negativo, invalicabile in assoluto”.
56. Tuttavia, nel caso di specie la domanda avanzata ai sensi dell'art. 36 della Carta costituzionale è da ritenersi generica, non avendo parte ricorrente puntualmente allegato il difetto di proporzionalità della retribuzione percepita rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, così come l'insufficienza di quest'ultima per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
57. Non è sufficiente in tal senso far riferimento al settore merceologico e alle mansioni svolte da parte del per invocare l'applicazione degli altri contratti collettivi, con Parte_1
mero riferimento al superiore trattamento economico che questi ultimi riserverebbero agli autisti quali il ricorrente. Invero, il parametro posto dall'art. 36 Cost. richiede delle allegazioni maggiormente specifiche da parte del richiedente, deducendo gli estremi che consentano di ravvisare nella fattispecie concreta sottoposta al giudice adito quella astratta contenuta nella norma costituzionale.
58. Il lavoratore è dunque tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore.
59. Tale onere deve ritenersi inadempiuto da parte del ricorrente, essendo per l'appunto assente qualsiasi indicazione delle circostanze sopra indicate, salvo il riferimento alla maggiore consistenza della retribuzione prevista dai contratti collettivi invocati, che tuttavia non costituisce allegazione bastevole per ritenere non proporzionata e insufficiente la retribuzione percepita in costanza di rapporto.
60. Ciò anche tenendo in considerazione che nella presente controversia, al di là del riferimento ad altri inquadramenti e alla retribuzione mensile lorda, difetta un raffronto
13 approfondito tra i trattamenti retributivi accordati dai contratti invocati rispetto a quello goduto dal ricorrente, soprattutto con riferimento a quanto concretamente percepito;
tanto
è vero che il sig. avanza una domanda di condanna generica, che esclude in Parte_1
radice un puntuale esame di quanto globalmente percepito nel corso dei vari rapporti, in ipotesi insufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., rispetto a quanto avrebbe dovuto essere retribuito in applicazione dei parametri desunti da altri contratti collettivi.
61. Il ricorso va conclusivamente rigettato.
62. La natura interpretativa della decisione, unitamente alla novità della questione afferente alla proroga dei rapporti di lavoro per la sostituzione del lavoratore assente, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 09/05/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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