Art. 11.
L'indennita' oraria di servizio notturno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , modificato con legge 18 novembre 1975, n. 613 , spettante alle vigilatrici penitenziarie ed alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, e' stabilita in L. 350.
Al personale di cui al precedente comma compete, per il lavoro prestato nei turni domenicali e festivi, la maggiorazione del 50 per cento della paga giornaliera. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 5) che: "L'indennita' oraria di cui all' articolo 11 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , spettante alle vigilatrici penitenziarie e alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, e' aumentata a L. 700".
L'indennita' oraria di servizio notturno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , modificato con legge 18 novembre 1975, n. 613 , spettante alle vigilatrici penitenziarie ed alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, e' stabilita in L. 350.
Al personale di cui al precedente comma compete, per il lavoro prestato nei turni domenicali e festivi, la maggiorazione del 50 per cento della paga giornaliera. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 5) che: "L'indennita' oraria di cui all' articolo 11 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , spettante alle vigilatrici penitenziarie e alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, e' aumentata a L. 700".