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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/05/2024, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 03/05/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 362/2019 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], e residente in [...] di Sant'Agata di Parte_1
LL (ME), Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente C.F._1 giudizio, in Sant'Agata LL (ME) in Via Ludovico Ariosto n°7/A presso e nello studio dell'Avv.
Achille Befumo, he la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Susanna Mazzaferri, e, Michela Foti, ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori in Messina presso l'Avvocatura distrettuale INPS, sita in Messina, via Vittorio
Emanuele 100;
-resistente-
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/02/2019, parte ricorrente esponeva:
-Che, con nota del 27.09.2017 ricevuta in 30.10.2017 veniva notificata alla ricorrente, per la prima CP_ volta, una comunicazione dell' con la quale veniva chiesta la restituzione della somma di €
101.741,51 pagati in più nel periodo che va dal 01.05.2007 al 31.07.2017 sulla pensione cat. IO n.
15042847 in quanto, cito testualmente, "la pensione è stata annullata in quanto sono venuti meno i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto"; CP_
-Che, in data 05.12.2017 la Sig.ra tramite il Patronato sede di Sant'Agata LL, Pt_1 CP_ impugnava tale provvedimento con l'inoltro del ricorso amministrativo all' in quanto assolutamente infondato in fatto e diritto chiedendo, altresì l'archiviazione del procedimento e/o la revoca in autotutela dell'indebito notificato non sussistendone i presupposti giuridici;
-Che la ricorrente percepiva l'assegno ordinario d'invalidità legge 222/1984 in virtù delle menomazioni fisiche che comportavano una riduzione dell'attività lavorativa ed in considerazione dei contributi versati come bracciante agricola;
Argomentava in fatto ed in diritto assumendo l'irripetibilità delle somme deducendo, la violazione di legge per carenza di motivazione, assenza di dolo, e violazione dell'art. 52 della Legge n. 88/1989.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, e contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 03/05/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note scritte, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni dui seguito spiegate.
Principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 198/2011), anche al netto dell'onere della prova incombente nei confronti di chi chiede l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto asseritamente ed indebitamente percepito, è quello secondo cui chi contesta l'indebito deve precisare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, seppur sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto in contestazione dell'indebito. (vedesi anche (Cass. n. 19762 del 2008 e n. 198 del 2011).
Il provvedimento in questione manca di motivazione logica e specifica in merito alla richiesta di indebito.
Invero dal tenore del provvedimento, con la quale è scritto: “la informiamo che, nel periodo che va dal
01/05/2007 al 31/07/2017, sono stati pagati 101.741,51 euro in più sulla sua pensione cat. IO n.
15042847 per le seguenti motivazioni:- La pensione e' stata annullata in quanto sono venuti meno i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto”, non è dato cogliere né quali sarebbero i CP_ motivi specifici addotti, nè su quali basi di calcolo l' precisi ed esaurienti, è pervenuto a formulare la richiesta di restituzione. CP_ Spettava all' provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 del codice civile, convenuto in accertamento negativo del credito (Cass. sez. lav. n. 22862/10; v. anche Cass. n. 14965/12). CP_ In assenza delle prescritte ragioni che inducono l a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.
Peraltro, ed è quello che rileva nella fattispecie in esame, deve osservarsi che, la disciplina dell'indebito previdenziale, in considerazione del periodo in cui le somme sono state erogate e percepite dal ricorrente, è prevista dall'art. 13 L. 412/1991, che dispone una disciplina derogatoria rispetto a quella generale della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c., che, a sua volta fornisce una interpretazione autentica all'art.52, II comma, della legge 88/1989. Si prevede che la disciplina di cui all'art.52 comma II, della legge 88/1989 si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia imputabile a dolo dell'interessato. E' ammessa la ripetizione solo nel momento in cui il pensionato non abbia comunicato fatti incidenti sul CP_ diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall previdenziale. E' evidente, che pertanto, nel caso di specie trova applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 52 L.88/89. CP_ La prima richiesta effettuata dall' come risulta dagli atti, ed in particolare dal ricorso introduttivo è successiva alla corresponsione della somma oggetto della richiesta di restituzione. CP_ L' può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente. CP_ Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita.
Peraltro lo stesso Tribunale, con diversi giudicanti, con le sentenze emesse nei procedimenti RGN
1217/2019; 2205/2020; 2263/2021, ha adottato il medesimo principio;
Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato CP_ provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità e del valore della causa, e con distrazione in favore dell'Avv. Achille Befumo, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Parte_1 CP_ l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_ 1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara illegittima la comunicazione dell' del 27.09.2017 con la quale veniva notificata alla ricorrente, la richiesta la restituzione della somma di € 101.741,51 pagati in più nel periodo che va dal 01.05.2007 al 31.07.2017 sulla pensione cat. IO n. 15042847, con CP_ conseguente annullamento della stessa, e, condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2.300,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Achille
Befumo;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 03/05/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 03/05/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 362/2019 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], e residente in [...] di Sant'Agata di Parte_1
LL (ME), Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente C.F._1 giudizio, in Sant'Agata LL (ME) in Via Ludovico Ariosto n°7/A presso e nello studio dell'Avv.
Achille Befumo, he la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Susanna Mazzaferri, e, Michela Foti, ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori in Messina presso l'Avvocatura distrettuale INPS, sita in Messina, via Vittorio
Emanuele 100;
-resistente-
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/02/2019, parte ricorrente esponeva:
-Che, con nota del 27.09.2017 ricevuta in 30.10.2017 veniva notificata alla ricorrente, per la prima CP_ volta, una comunicazione dell' con la quale veniva chiesta la restituzione della somma di €
101.741,51 pagati in più nel periodo che va dal 01.05.2007 al 31.07.2017 sulla pensione cat. IO n.
15042847 in quanto, cito testualmente, "la pensione è stata annullata in quanto sono venuti meno i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto"; CP_
-Che, in data 05.12.2017 la Sig.ra tramite il Patronato sede di Sant'Agata LL, Pt_1 CP_ impugnava tale provvedimento con l'inoltro del ricorso amministrativo all' in quanto assolutamente infondato in fatto e diritto chiedendo, altresì l'archiviazione del procedimento e/o la revoca in autotutela dell'indebito notificato non sussistendone i presupposti giuridici;
-Che la ricorrente percepiva l'assegno ordinario d'invalidità legge 222/1984 in virtù delle menomazioni fisiche che comportavano una riduzione dell'attività lavorativa ed in considerazione dei contributi versati come bracciante agricola;
Argomentava in fatto ed in diritto assumendo l'irripetibilità delle somme deducendo, la violazione di legge per carenza di motivazione, assenza di dolo, e violazione dell'art. 52 della Legge n. 88/1989.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, e contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 03/05/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note scritte, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni dui seguito spiegate.
Principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 198/2011), anche al netto dell'onere della prova incombente nei confronti di chi chiede l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto asseritamente ed indebitamente percepito, è quello secondo cui chi contesta l'indebito deve precisare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, seppur sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto in contestazione dell'indebito. (vedesi anche (Cass. n. 19762 del 2008 e n. 198 del 2011).
Il provvedimento in questione manca di motivazione logica e specifica in merito alla richiesta di indebito.
Invero dal tenore del provvedimento, con la quale è scritto: “la informiamo che, nel periodo che va dal
01/05/2007 al 31/07/2017, sono stati pagati 101.741,51 euro in più sulla sua pensione cat. IO n.
15042847 per le seguenti motivazioni:- La pensione e' stata annullata in quanto sono venuti meno i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto”, non è dato cogliere né quali sarebbero i CP_ motivi specifici addotti, nè su quali basi di calcolo l' precisi ed esaurienti, è pervenuto a formulare la richiesta di restituzione. CP_ Spettava all' provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 del codice civile, convenuto in accertamento negativo del credito (Cass. sez. lav. n. 22862/10; v. anche Cass. n. 14965/12). CP_ In assenza delle prescritte ragioni che inducono l a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.
Peraltro, ed è quello che rileva nella fattispecie in esame, deve osservarsi che, la disciplina dell'indebito previdenziale, in considerazione del periodo in cui le somme sono state erogate e percepite dal ricorrente, è prevista dall'art. 13 L. 412/1991, che dispone una disciplina derogatoria rispetto a quella generale della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c., che, a sua volta fornisce una interpretazione autentica all'art.52, II comma, della legge 88/1989. Si prevede che la disciplina di cui all'art.52 comma II, della legge 88/1989 si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia imputabile a dolo dell'interessato. E' ammessa la ripetizione solo nel momento in cui il pensionato non abbia comunicato fatti incidenti sul CP_ diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall previdenziale. E' evidente, che pertanto, nel caso di specie trova applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 52 L.88/89. CP_ La prima richiesta effettuata dall' come risulta dagli atti, ed in particolare dal ricorso introduttivo è successiva alla corresponsione della somma oggetto della richiesta di restituzione. CP_ L' può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente. CP_ Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita.
Peraltro lo stesso Tribunale, con diversi giudicanti, con le sentenze emesse nei procedimenti RGN
1217/2019; 2205/2020; 2263/2021, ha adottato il medesimo principio;
Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato CP_ provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità e del valore della causa, e con distrazione in favore dell'Avv. Achille Befumo, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Parte_1 CP_ l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_ 1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara illegittima la comunicazione dell' del 27.09.2017 con la quale veniva notificata alla ricorrente, la richiesta la restituzione della somma di € 101.741,51 pagati in più nel periodo che va dal 01.05.2007 al 31.07.2017 sulla pensione cat. IO n. 15042847, con CP_ conseguente annullamento della stessa, e, condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2.300,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Achille
Befumo;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 03/05/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia