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1 gennaio 1948
1 gennaio 1948
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
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- 1. Art. 86 CostituzioneT.B · https://www.studiocataldi.it/ · 4 dicembre 2022 · 69.72921
Il testo dell'articolo 86 della Costituzione La supplenza del Presidente della Repubblica I casi di supplenza I poteri del supplente Il testo dell'articolo 86 della Costituzione Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. […] La supplenza del Presidente della Repubblica L'art. 86 della Costituzione disciplina il caso in cui il Presidente della Repubblica si trovi nella situazione, temporanea o definitiva, di non poter svolgere le proprie attribuzioni. […]
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Giurisprudenza • 52
- 1. Corte Cost., sentenza 19/10/2009, n. 262Massima: Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non è ammissibile la costituzione in giudizio del pubblico ministero del giudizioa quo, posto che tale facoltà compete solo alle parti dello stesso. Non osta a tale conclusione il disposto dell'art. 111, secondo comma, Cost., dal momento che il principio di parità in esso espresso non implica necessariamente l'identità tra i poteri del pubblico ministero e le parti. -Sulla inammissibilità della costituzione del pubblico ministero v., citate, sentenze n. 361/1998, […]Massima: Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, 112 e 138 Cost., ove prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica. […]Leggi di più...
- alte cariche dello stato·
- applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica·
- prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica·
- reiezione.·
- eccezione di inammissibilità per inadeguata indicazione del parametro·
- difetto di rilevanza per inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo·
- giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale·
- questioni di legittimità costituzionale·
- inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia·
- costituzione del pubblico ministero del processo principale·
- inammissibilità.·
- esclusione.·
- inammissibilità della questione.·
- illegittimità costituzionale·
- dedotta violazione del giudicato costituzionale formatosi sulla sentenza n. 24/2004