Sentenza 1 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 01/06/2022, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 00922/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01606/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2021, proposto da
Polilab Calabrese S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Ancora, Carmen Manzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scagliola, Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e dichiarazione di illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Puglia sulle note del Comune di NO e della ricorrente del 19/10/2020;
con conseguente declaratoria
dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di concludere, entro un termine non superiore a trenta giorni, il procedimento tuttora pendente, con contestuale nomina di un commissario ad acta nella denegata ipotesi di ulteriore persistente inerzia del competente Ufficio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. D. Limongelli, in sostituzione degli avv.ti P. Scagliola e F. M. Settanni, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che con l’odierno ricorso la ricorrente ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulla nota 16.10.2020 presentata al Comune di NO, avente ad oggetto istanza di autorizzazione alla realizzazione di ambulatori chirurgici di livello elevato di cui all’art.5 comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017, relativamente al primo piano del Poliambulatorio sito in NO alla Via Lecce-Maglie Km 1,5; nota trasmessa alla Regione Puglia, da parte del Comune di NO (che ha rilasciato il prescritto parere di compatibilità), in data 19.10.2020;
- rilevato che con nota prot. n. 2067 del 3.2.2022 la Regione ha dato riscontro all’istanza della ricorrente;
- ritenuto pertanto che tale nota faccia venir meno l’inerzia della Regione nel provvedere, con la conseguenza che l’azione avverso il silenzio va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr, in tal senso, TAR Lazio, I, 10.1.2022, n. 138, nonché la giurisprudenza ivi citata);
- ritenuto di compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO