Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 26961/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
-Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26961 DE Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi DEl'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili DE matrimonio promossa con ricorso
DA
-(nato a [...] -NA- il 19.06.1967 C.F. Parte 1
() rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F. 1
RAFFAELE DI MONDA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Seggio DE
Popolo n.22
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] -NA- il 18.06.1967 C.F. CP 1
C.F. 2 ) rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. MARCELLA ESPOSITO presso la quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Adolfo Omodeo n.45
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle richieste formulate nei rispettivi atti difensivi.
Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 premesso che Con ricorso depositato in data 17.11.2022 in Torre DE GR (NA) il 18.10.1993; aveva contratto matrimonio con CP 1
che dalla loro unione era nato un figlio, Per 1 maggiorenne;
che le parti si erano separate consensualmente in forza di decreto n. 2396/2013 DEl'intestato Tribunale;
che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente DE Tribunale di Napoli a vivere separatamente la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio con la conferma DEle statuizioni rese in sede di separazione, salvo quelle afferenti il contributo al mantenimento in favore DEla moglie e DE figlio.
Si costituiva CP_1 la quale non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva confermare le previsioni economiche di cui alla separazione. In particolare la resistente rappresentava che, benchè il ricorrente si fosse obbligato in sede di separazione a versare un importo mensile di Euro 300,00 per il suo mantenimento, a pagare i costi per le utenze DEla casa coniugale e a provvedere al mantenimento DE figlio fino a quando quest'ultimo non avesse raggiunto l'indipendenza economica, in concreto il ricorrente aveva corrisposto solo saltuariamente l'importo a titolo di mantenimento in suo favore e non aveva mai contribuito al mantenimento DE figlio che negli anni aveva fatto qualunque lavoro gli fosse stato proposto, ma purtroppo era ancora alla ricerca di un'occupazione stabile.
All'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le statuizioni rese in sede di separazione e rimetteva le parti innanzi al G.I. per l'espletamento DEl'istruttoria.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione DEle conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessine dei termini per scritti conclusionali. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 DEla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente DEl'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è per- durato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Passando alla regolamentazione DEle condizioni accessorie al divorzio, va rilevato con riguardo al figlio, attualmente trentenne e all'epoca DEla separazione già maggiorenne, che le parti in sede di omologa (verbale DE 22/02/2013 allegato al ricorso) non posero alcun contributo economico a carico DE padre, pur dando atto DEla mancanza di autosufficienza economica DE ragazzo e DEla convivenza DElo stesso con la madre, ma, si legge nel verbale, il padre si impegnò al mantenimento DE figlio fino a quando non fosse divenuto economicamente autosufficiente. Siffatta generica previsione non ha determinato l'insorgere di alcuna obbligazione economica a carico DE Parte 1 , come già evidenziato dal Presidente nel presente giudizio di divorzio, attraverso il rilievo che ogni riferimento al figlio maggiorenne è inconferente poiché l'assegno era stato pattuito unicamente per la moglie.
Fatta tale premessa, la richiesta DEla resistente di confermare quanto statuito in merito al contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne va dichiarata inammissibile attesa la genericità DE contenuto DEla pretesa.
Venendo alla richiesta avanzata dalla CP_1 e tesa al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, va osservato che il giudice chiamato a decidere sull'attribuzione DEl'assegno divorzile è tenuto a verificare l'esistenza DE diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza all'atto DEla decisione dei mezzi di sostentamento o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la eventuale quantificazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in sede di separazione dei coniugi attesa la diversità DEle discipline sostanziali, DEla natura, DEla struttura e DEle finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni . Invero l'assegno divorzile presuppone lo scioglimento DE matrimonio e dunque prescinde dagli obblighi di mantenimento operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare solo un mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione. Occorre rilevare, alla luce DEla sentenza DEle SSUU DEla Cassazione 11.07.2018
n.18287, la funzione mista assistenziale - compensativa - perequativa DEl'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi. In particolare, è stato condivisibilmente evidenziato che l'intrinseca relatività DE criterio DEl'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi DEl'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit DEla norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva DEl'adeguatezza dei mezzi e DEl'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali DEle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente,
l'esistenza e l'entità DElo squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo DEla produzione dei documenti fiscali dei redditi DEle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale DEl'assegno, qualora una sola DEle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale DEle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte DEl'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità DEla situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto DElo scioglimento DE vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione DEla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi DEle aspettative professionali e reddituali di una DEle parti in funzione DEl'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione DE contributo di ciascun coniuge alla formazione DE patrimonio comune e/o DE patrimonio DEl'altro coniuge, oltre che DEle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione DEla relazione matrimoniale, anche in relazione all'età DE coniuge richiedente ed alla conformazione DE mercato DE lavoro. Pertanto, il richiamo all'attualità in funzione DEla valorizzazione DEl'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza DEla funzione equilibratrice-perequativa DEl'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale DE medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base DE riconoscimento DE diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata DE matrimonio e all'età DE richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno DEla famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione DE patrimonio comune e a quello DEl'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica DEla vita familiare nella valutazione DEl'inadeguatezza dei mezzi e DEl'incapacità DE coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento DE vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione DEla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice DE reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione DE tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento DE ruolo e DE contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione DE patrimonio DEla famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Venendo al caso di specie, premesso che in sede di separazione è stato concordato in favore DEla CP_1 un assegno di mantenimento di euro 300,00 che la stessa ha dedotto non essere stato quasi mai versato, ciononostante non risulta aver mai azionato il titolo, va evidenziato che nel presente giudizio la resistente non ha provato, e prima ancora non ha allegato, gli elementi costitutivi DEla domanda proposta quindi l'esistenza e l'entità DElo squilibrio economico rispetto al ricorrente, in alcun modo neanche documentando i rispettivi redditi DEle parti, il nesso di causalità tra l'eventuale disparità economico-patrimoniale e gli indicatori contenuti nella prima parte DEl'art. 5 comma 6 sopra riportati, in particolare il contributo fornito dalla stessa alla conduzione DEla vita familiare e alla formazione DE patrimonio familiare e personale DE coniuge, né l'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati;
elementi tutti da valutare, poi, alla luce DEla durata DE matrimonio di circa nove anni. Dal che il rigetto DEla domanda.
Venendo infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito DE giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate nella misura DEla metà e porre la residua quota a carico DEla resistente, soccombente prevalente. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di notula, tenuto conto DE valore indeterminato o indeterminabile DEla controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli medi relativi allo scaglione di riferimento-valore DEla causa tra euro
26.000,01 a € 52.000,00 di cui ai D.M. 147/2022 applicabile ratione temporis, per le quattro fasi, ridotte DE 50% per assenza di questione di particolare complessità. Gli importi spettanti al difensore sono ridotti DEla metà ai sensi DEl'art. 130 D.P.R. 115/2002, attesa l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a
Spese DElo Stato che determina altresì che il pagamento sia eseguito in favore DElo Stato ai sensi DEl'art. 133 D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte 1
'così provvede:
contro
CP 1
-dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da Parte 1 e a Torre DE GR (NA) il 18.10.1993 (atto n.662 parte II, s.A reg. AttiCP 1
Matrimonio anno 1993);
-rigetta le domande accessorie avanzate dalla resistente;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di Torre Del GR (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento DElo Stato Civile) in conformità DEl'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura DEla metà e pone a carico di CP 1 la residua quota che si liquida in complessivi € 952,00, oltre spese gen., IVA e CPA, se dovute come per legge;
dispone che il pagamento sia eseguito in favore DElo Stato ai sensi DEl'art. 133 D.P.R. 115/2002
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio DE 7.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti