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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/02/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 20295/2019 avente ad oggetto: responsabilità professionale promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Iuliana Cimpoesu Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dell'avv. Debora Secci CP_1 C.F._2
CONVENUTA
e contro
(già e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, P.IVA rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Flavio De Girolamo e
[...] P.IVA_1 dall'avv. Vincenzo Bruno
TERZA CHIAMATA
***
Conclusioni: per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del geometra per violazione del dovere di diligenza ai CP_1 sensi degli artt. 1176 e 2230 c.c.; per l'effetto condannare il geometra al risarcimento dei CP_1 danni patrimoniali patiti dall'attrice IG.ra , nella forma: - del danno emergente, Parte_1 quantificati in Euro 48.620,93, o somma veriore che verrà accertata a seguito dell'espletanda istruttoria, eventualmente anche in via equitativa;
- del lucro cessante, da quantificarsi in via equitativa;
nonché condannare il geometra alla restituzione dei compensi pari a Euro CP_1
3.302,00 o somma veriore;
in via subordinata, alla restituzione dei compensi pari a Euro 2.052,00; in via ulteriormente subordinata, alla restituzione dei compensi pari a Euro 700,00, come sopra meglio precisato. Per un totale di euro 51.922,93 o altra somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, con interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre rimborso forfettario, CPA e marca da bollo pari a euro 2,00 (regime forfettario agevolato). In via istruttoria, ove codesto Ecc.mo Giudice lo ritenga necessario o indispensabile, si insta affinché sia ordinato al Comune di Torino di esibire ex art. 210 c.p.c.: a) l'ordinanza del 31.10.2013, inviata al geometra
recante una richiesta in merito alla “SCIA edilizia” relativa all'immobile di via Balangero n.1; CP_1
pagina 1 di 13 b) il provvedimento di archiviazione con esito negativo della “SCIA edilizia”; ovvero che siano acquisite dalla P.A ex art. 213 c.p.c. le relative informazioni scritte. Si chiede sin d'ora ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sui capitoli di cui alla parte in Fatto, preceduti dalla locuzione “Vero che”, con riserva di meglio specificarli e di indicare i nominativi dei testi nei termini di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., oltre a quelli di seguito elencati: IG.ra
[...]
; IG. IG. ; IG. ; IG. . Ove Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 il Giudice lo ritenga necessario, ammettersi C.T.U. tecnica volta all'accertamento della responsabilità professionale del geometra anche sotto il profilo della determinazione e quantificazione delle CP_1 opere edilizie progettate dal convenuto, realizzate presso l'immobile di via Balangero n.1, e della abusività dell'esercizio di somministrazione di cibi e bevande per violazione degli strumenti urbanistici del Comune di Torino, anche presso i competenti uffici comunali. Con riserva di individuare ulteriori oggetti e quesiti da sottoporre al C.T.U.” per parte convenuta: “In via principale - respingere tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atto esposti e, per l'effetto - dichiarare il geom. CP_1 non tenuto a versare alcunchè all'attrice; - respingere, altresì, le eccezioni e richieste formulate
[...] dalla terza chiamata in ordine, in particolare, all'inoperatività delle condizioni Controparte_6 di polizza a favore del suo contraente, geom. per tutte le motivazioni negli atti evidenziati CP_1
e, conseguentemente, - Dichiarare la tenuta a manlevare il geom. Controparte_6 CP_1 contro gli effetti di un eventuale accoglimento delle domande attoree, sussistendone i presupposti di polizza In via subordinata - accertare e dichiarare la reale entità dei danni subiti dalla IG.ra , Pt_1 eventualmente imputabili al geom. tenuto conto della condotta tenuta dalla stessa CP_1 nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., per i motivi in atti esposti, operando, se ritenuta del caso, la compensazione di dette somme con quelle sostenute e anticipate dal geom. ma di CP_1 spettanza dell'attrice, come in atti indicate e, conseguentemente, - dichiarare la IE
[...]
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 Controparte_5 tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree essendo destituite di fondamento le eccezioni dalla stessa sollevate in punto inoperatività delle condizioni di polizza e, per l'effetto, - condannare la IE (già Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quelle Controparte_5 somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della IG.ra , Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA - ammettersi prove per interpello e testi, in materia diretta e contraria sui capitoli di prova come elencati nella comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata di terzo, al punto “Sui fatti”, da intendersi qui integralmente richiamati e preceduti dallo locuzione
“Vero che”, nonchè sui capitoli indicati nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c.; - ordinarsi, se del caso, al Comune di Torino, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'ordinanza del 31/10/2013, inviata al geom. , recante una richiesta in merito alla “SCIA edilizia” relativa CP_1 all'immobile di via Balangero n. 1, nonché del provvedimento di archiviazione con esito negativo della SCIA edilizia presentata dal geom. il 18/07/2013, della lettera raccomandata CP_1 dell'8/06/2015 inviata alla IG.ra e del procedimento avviato in data 18/08/2015; ovvero che Pt_1 siano acquisite dalla P.A., ex art. 213 c.p.c. le relative informazioni scritte relative ai predetti atti e documenti dell'amministrazione stessa” per la terza chiamata: “In via principale: - respingersi le domande risarcitorie proposte dall'attrice nei confronti del geom. per essere infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, CP_1 assolversi la società conchiudente dalle avversarie domande di garanzia e manleva;
In subordine: - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del geom. dal diritto all'indennizzo ai CP_1 sensi degli artt. 8 delle c.g.p., nonché ai sensi degli art. 1913 e 1915 c.c. - accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 800483222 per i motivi di cui ai paragrafi IV), V), VI), VII) e VIII) della comparsa di costituzione e risposta del 27.7.2020; - in via meramente subordinata, comunque, pagina 2 di 13 limitare la condanna della (già entro i limiti degli Controparte_2 Controparte_6 importi che verranno effettivamente provati in giudizio, nonché entro i limiti tutti di polizza, ivi inclusi, massimali, franchigie e scoperti indicati nella polizza sottoscritta dal geom. - CP_1 accertare che il geom. ha violato il patto di gestione della lite ex art. 9 delle condizioni di CP_1 assicurazione in generale e, per l'effetto, dichiarare che la (già Controparte_2 [...]
, in denegata ipotesi di soccombenza, non sarà tenuta a pagare le eventuali spese Controparte_4 legali di giudizio, che, pertanto, resteranno interamente a carico del geom. In ogni caso: Con il CP_1 favore delle spese, anche di CTU e di CTP, nonché degli onorari e diritti tutti di giudizio e patrocinio, oltre rimborso spese generali 15 %, C.P.A. ed I.V.A.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata, l'attrice ha convenuto in giudizio il geom. CP_1 chiedendo accertarsi l'inadempimento dello stesso al contratto d'opera professionale intercorso nel maggio 2013 col quale gli era stato affidato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori in relazione alle opere straordinarie necessarie per l'avvio dell'attività di bar nel locale sito in via Balangero n. 1, oltre all'incarico di presentare le necessarie pratiche amministrative necessarie per l'avvio dell'attività. In particolare, ha allegato l'attrice che, terminati i lavori e iniziata l'attività del bar il 4.10.2023, a partire dal dicembre 2013 aveva ricevuto: l'archiviazione con esito negativo della SCIA relativa all'attività di somministrazione per impossibilità di svolgere l'attività in questione nell'Area in cui è situato il locale;
l'archiviazione con esito negativo della SCIA edilizia per errori progettuali e incompletezza documentale;
l'apertura del procedimento amministrativo per presunto abuso edilizio;
dapprima l'ordine di sospendere temporaneamente l'attività e, in ultimo a novembre 2015, la notifica del divieto di prosecuzione dell'attività, cui seguì la chiusura definitiva del bar. Sulla base di tali premesse – ritenuto quindi il grave inadempimento del professionista per non aver verificato l'impossibilità di svolgere l'attività di somministrazione di cibi e bevande nell'area in questione nonché per aver redatto progetti con vizi strutturali nonché per non aver informato ella attrice che già nell'ottobre 2013 il Comune gli aveva chiesto documentazione integrativa alla pratica edilizia, tuttavia mai trasmessa – l'attrice ha domandato la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali derivati dalla chiusura dell'attività, e dunque per le spese sostenute per l'attività edilizia nei locali e di arredo degli stessi per complessivi € 48.620,93 nonché, in via equitativa, per il mancato guadagno conseguito alla perdita dell'attività lavorativa, non avendo poi ella attrice aperto altrove analoga attività. Ha altresì domandato la restituzione dei compensi corrisposti al convenuto, per complessivi € 3300.
Si è costituito il convenuto allegando: di non aver mai ricevuto le comunicazioni del Comune di
Torino del 31.10.2013 e 8.6.2015 con richieste di integrazione documentale, verosimilmente trasmesse all'attrice senza che ella abbia poi notiziato egli convenuto;
che in relazione alla SCIA relativa all'attività di somministrazione di cibi e bevande, rigettata per la tipologia di area in cui si trovava il locale ed entro la quale detta attività non sarebbe consentita, l'attrice si era rivolta ad un avvocato amministrativista per l'impugnativa al TAR del diniego, con spese che egli ha sostenuto personalmente;
di non conoscere l'esito della causa non avendo più avuto contatti con l'attrice dal dicembre 2015; di aver ricevuto dall'attrice, a titolo di compenso, la sola somma di € 700. Sulla base di queste premesse, ritenendo che sia stata l'attrice a violare gli obblighi informativi assunti con contratto, ha domandato il rigetto delle domande avversarie;
in subordine, di compensare quanto eventualmente dovuto con le somme da sé sostenute nell'interesse dell'attrice e di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa, di cui ha domandato la chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la spa (poi divenuta Controparte_4
associandosi alle difese del suo assicurato altresì rilevando come il Controparte_2 pagina 3 di 13 provvedimento 17.11.2015 del Comune di Torino con cui era stato fatto divieto alla di Pt_1 continuare l'attività non impediva alla stessa di presentare nuova SCIA completa degli elementi mancanti, sicché non vi sarebbe nesso di causa tra l'inadempimento contestato al professionista e i danni lamentati. Quanto alla polizza, ha dedotto la decadenza dall'indennizzo dell'assicurato per non aver avvisato del sinistro la compagnia nel termine contrattualmente previsto nonché ha rilevato l'inoperatività della polizza. Ha quindi domandato, in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, accertare l'intervenuta decadenza dall'indennizzo e l'inoperatività della polizza;
in via di ulteriore subordine, limitare la propria condanna entro i limiti di polizza, con esclusione in ogni caso delle spese di resistenza dell'assicurato in ragione dell'avvenuta violazione del patto di gestione lite previsto in polizza.
A seguito dell'udienza di prima comparizione tenuta con trattazione scritta, con ordinanza 9.10.2020 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 12.4.2021 è stata ammessa la prova orale, poi assunta all'udienza 12.10.2021. Con ordinanza 16.11.2021 è stata disposta ctu, poi depositata l'11.4.2023. Con ordinanza 9.5.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza 21.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e sono stati assegnati i termini ex art. 190 cpc.
2. La domanda attorea è fondata, nei termini che seguono.
L'attrice , desiderosa di intraprendere attività commerciale mediante l'apertura di un bar in Pt_1
Torino, via Balangero n. 1 ang. Corso Svizzera, dopo aver provveduto alla locazione dei relativi locali, affidò al convenuto l'incarico professionale afferente la ristrutturazione edilizia di detti locali. Ciò avvenne con scrittura privata 31.5.2013 relativa, appunto, a “prestazioni necessarie per lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Torino, via Balangero n. 1 ang. Corso Svizzera”; prestazioni consistenti in “a) sopralluoghi per rilievo delle unità immobiliari, b) verifica dei requisiti igienico sanitari richiesti dalla normativa vigente (ASL), c) stesura della pratica
SCIA e consegna presso gli uffici comunali, d) stesura di planimetrie aggiornate e preparazione di variazione catastale mediante procedura DOCFA, e) consegna presso gli sportelli dell'Agenzia
[...]
, f) consegna presso gli uffici comunali di Comunicazione di fine lavori” (doc. 1 convenuto). CP_7
L'istruttoria orale svolta in giudizio ha consentito di appurare che il geom. osse a conoscenza CP_1 della tipologia di attività commerciale che l'attrice intendeva svolgere nei predetti locali, ossia la somministrazione di cibi e bevande. Invero, il teste , fratello dell'attrice, ha Testimone_4 dichiarato: “ho aiutato mia sorella a fare dei lavori ma il bar non è mio, ma solo di mia sorella. Il geom. era sicuramente a conoscenza del fatto che l'immobile dovesse essere adeguato perché si CP_1 doveva fare un bar. Si doveva fare un bagno per adeguare l'immobile alle normative. … abbiamo fatto insieme delle tracciature per il bagno che doveva essere adeguato per i disabili proprio perché si doveva fare poi un bar”. Il teste , zio dell'attrice e che l'aveva aiutata nelle trattative Testimone_3 relative all'acquisizione dei locali, ha dichiarato: “Abbiamo rilevato l'ufficio commerciale con l'intenzione di fare un bar quindi le pratiche dovevano essere impostate per l'apertura di un'attività di bar. Ci siamo sentiti con il nel corso delle trattative e lui sapeva che bisognava realizzare un CP_1 bar. Abbiamo fatto dei sopralluoghi perché io mi sono occupato di fare alcuni lavori nell'immobile.
Con il ci siamo sentiti anche telefonicamente per questa cosa, ho detto anche io personalmente CP_1 al che bisognava realizzare un bar, ne era certamente a conoscenza” (cfr. verbale udienza CP_1
12.10.2021).
Anzi, dagli elementi emersi in sede di CTU, dalla quale non v'è motivo di discostarsi attesane la completezza e logicità, risulta non solo che il convenuto fosse a conoscenza, ma che l'intero incarico allo stesso affidato fosse volto a consentire l'avvio del progetto imprenditoriale dell'attrice consistente nell'esercizio di attività di bar in via Balangero n. 1.
pagina 4 di 13 Invero:
- il geom. in esecuzione dell'incarico 31.5.2013, depositò il 18.7.2013 la SCIA edilizia CP_1 prot. 213-9-13590 (doc. 4 attrice) e nella “relazione energetico ambientale” a sua firma allegata a detta SCIA viene indicata quale destinazione d'uso dei locali “E.4 (34) bar, ristoranti” (all. 21 alla CTU). Come correttamente rilevato dalla difesa dell'attrice in sede di osservazioni alla CTU, detta relazione reca la data dell'8.7.2013, antecedente alla presentazione della SCIA edilizia (18.7.2013), a dimostrazione del fine ultimo cui la pratica edilizia era volta e della certa conoscenza in capo al convenuto;
- l'attrice, il 4.10.2013, presentò la SCIA commerciale relativa all'inizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande (doc. 10 attrice) contenente tutta una serie di dati tecnici
(cfr. doc. 10 attrice) che furono forniti alla dal convenuto (circostanza allegata Pt_1 dall'attrice e rimasta incontestata: art. 115 cpc), il quale altresì elaborò le due “relazioni di asseverazione” che l'attrice allegò a detta SCIA, l'una relativa agli impianti di sicurezza e l'altra ai rifiuti (docc. 6,7 attrice), ove in entrambe si fa riferimento all'attività “di somministrazione” che sarebbe stata esercitata dall'attrice nei locali oggetto della SCIA edilizia.
Lo stesso CTU, con valutazione che la scrivente condivide, ha dato atto di come il complesso di elementi porti a ritenere che il geom. prestò all'attrice anche “attività di consulenza CP_1 professionale, redazione planimetrie e relative asseverazioni per la presentazione di SCIA relativa all'avvio di attività di somministrazione alimenti e bevande nel locale di via Balangero n. 1” (p. 27 ctu).
Ciò chiarito in ordine all'incarico assunto dal convenuto nei confronti dell'attrice in ragione della conosciuta finalità dalla stessa perseguita, occorre riportare dapprima il fermo principio di diritto per cui “l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. Rientra, in effetti, nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente. Ne consegue che l'irrealizzabilità del progetto, per l'erroneità o l'inadeguatezza del progetto, anche per colpa lieve, conseguente alla difformità dell'opera ivi descritta alla normativa urbanistica ed edilizia in quel momento in vigore, costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare il pagamento del compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., oppure, se lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 c.c. e domandare le conseguenti restituzioni” (in termini Cass. n. 13880/2018 che richiama numerose pronunce conformi).
Nel caso di specie il risultato cui l'attrice mirava affidando l'incarico al geom. era dunque, CP_1 come detto, l'avvio dell'attività di bar e in ragione di ciò va dunque valutato se vi sia stato corretto adempimento della prestazione da parte del convenuto.
La CTU svolta in corso di causa - assolutamente completa e logica e quindi condivisibile - ha riscontrato plurimi profili di inadempimento nell'operato del convenuto.
In particolare, quanto alla SCIA edilizia prot. 213-9-13590, il consulente ne ha accertato la correttezza
“dal punto di vista tecnico-procedurale”, trattandosi di intervento edilizio di cui all'art. 22 co. 1 T.U. pagina 5 di 13 ent (cfr. p. 14 ctu). Tuttavia, il professionista convenuto ha omesso sia di provvedere al deposito dell'integrazione documentale domandata dalla p.a. sia di depositare documentazione utile a dimostrare l'accessibilità dell'intero locale. Infatti, il CTU ha accertato che il 31.7.2013 il Comune di Torino richiese un'integrazione documentale con comunicazione diretta al convenuto, chiedendo di provvedere, entro 60 giorni, a depositare la documentazione inerente il superamento delle barriere architettoniche e l'accessibilità dell'intero locale alle persone disabili. Il geom. tuttavia, CP_1 integrò la documentazione solo l'11.10.2013, ossia oltre i 60 giorni. Documentazione integrativa tardiva che il consulente ha ritenuto comunque inidonea poiché “mancano le richieste certificazioni e/o dimostrazioni specifiche per l'accessibilità dell'intero locale, vista la presenza di un accesso non da spazio pubblico, ma da cortile interno” (p. 17 ctu).
La mancata ottemperanza alle richieste del Comune da parte del convenuto condusse quindi all'archiviazione con esito negativo della SCIA edilizia, come accertato dal CTU (p. 17).
Da ciò conseguì, a cascata, l'esito negativo anche della SCIA commerciale presentata il 4.10.2013 dall'attrice (doc. 17 attrice), atteso che nel provvedimento 2.12.2013 del Comune di Torino si legge, tra i motivi dell'archiviazione negativa: “Inoltre, il competente Servizio Permessi di Costruire e
Attività edilizia segnalata, ha comunicato che la pratica edilizia prot. 2013-9-13590 risulta essere stata archiviata con esito negativo in quanto non è stato ottemperato a quanto richiesto con ordinanza 31.10.2013”.
Tale ultima ordinanza non è prodotta in causa, né è stata fornita dal Comune di Torino su espressa richiesta del CTU (cfr. p. 17 ctu). In corso di giudizio il convenuto ha sostenuto che l'ordinanza in questione sarebbe stata comunicata all'attrice sicché la mancata integrazione e la conseguente archiviazione negativa sarebbero alla stessa imputabili non avendo ella adempiuto agli obblighi di comunicazione e collaborazione previsti in contratto (“art.
6. Durante lo svolgimento delle prestazioni professionali il committente si impegna: … c) comunicare formalmente al Geometra qualsiasi fatto o circostanza o variazione, la cui conoscenza possa risultare utile e inerente l'incarico conferito”: doc. 1 convenuto).
L'argomento non è meritevole di considerazione: 1) il CTU ha rilevato che 1'“ordinanza 31.10.2013” citata nel provvedimento di archiviazione negativa della SCIA commerciale “doveva essere inoltrata al professionista e al proprietario intestatario della suddetta SCIA” (p. 17 ctu) in linea con la dichiarazione contenuta nella SCIA edilizia (doc. 4 attrice) in cui si chiedeva di “domiciliare tutta la corrispondenza all'indirizzo del Professionista accreditato”, ossia al geom. come in effetti era CP_1 già avvenuto con la richiesta di integrazione del 31.7.2013, da cui la considerazione dell'assoluta inverosimiglianza dell'ipotesi che la richiamata “ordinanza 31.10.2013” sia stata comunicata all'attrice. Elemento che, unitamente all'impossibilità del CTU di recuperare detta ordinanza anche direttamente presso la p.a., lasciano supporre che il riferimento all'“ordinanza 31.10.2013” contenuto nel provvedimento di archiviazione della SCIA commerciale sia stato frutto di un errore, volendosi, invece, far riferimento all'ordinanza 31.7.2013, questa sì – come detto – certamente esistente e comunicata al convenuto;
2) in ogni caso, sia che l'“ordinanza 31.10.2013” esistesse veramente, sia che si sia trattato di un errore della p.a. nell' indicazione dell'ordinanza 31.7.2013, resta il dato che il convenuto, come rilevato, ha omesso di rispondere tempestivamente a quest'ultima con le integrazioni richieste, avendole depositate solo l'11.10.2013. Non si comprende per quale ragione la p.a., decorso il termine di 60 giorni previsto nella richiesta di integrazione documentale del 31.7.2013, dovrebbe aver concesso una proroga al deposito in favore del convenuto così da far ritenere irrilevante la decadenza temporale in cui il geom. era già incorso. Invero, una tale circostanza non emerge da alcun CP_1 elemento in giudizio (nemmeno dal colloquio col funzionario comunale che il convenuto risulta aver effettuato il 20.9.2013: p. 8 ctu) oltre ad essere implicitamente esclusa dal fatto che, come risulta dalla pagina 6 di 13 ctu (p. 9), il convenuto depositò, l'8.1.2014, una seconda integrazione documentale alla SCIA edilizia, che non ebbe seguito alcuno (pp. 17,18 ctu).
Ne consegue, pertanto, che l'omessa integrazione documentale alla SCIA edilizia che condusse alla sua archiviazione con esito negativo per inadeguatezza delle opere, cui conseguì altresì l'avvio, il
16.12.2014, dell'istruttoria per abuso edilizio (doc. 22 attrice), sono imputabili esclusivamente alla negligenza del convenuto. Il CTU, in merito a detto procedimento per abuso edilizio, ne ha attestato
“la chiara correlazione … con gli esiti della pratica edilizia curata da parta convenuta” (p. 41 ctu).
Si diceva dell'effetto a cascata che dall'archiviazione negativa della SCIA edilizia derivò anche su quella commerciale, che ebbe esito negativo anche in ragione di altri rilievi del Comune, tra i quali, quello per cui “il locale è situato in un'area che le vigenti disposizioni urbanistiche qualificano come
“area MP” nell'ambito della quale non sono ammesse le attività di somministrazione di alimenti e bevande” (doc. 17 attrice).
Dunque, la zona urbanistica dove era situato il locale (area mista) non consentiva l'attività di somministrazione al pubblico.
Trattasi di profilo - nuovamente - imputabile al convenuto, che, attesa la conoscenza che aveva fin dall'origine della tipologia di progetto imprenditoriale in mente della , di cui si è detto, Pt_1 aveva l'onere di verificare attentamente la normativa urbanistica per comprendere se l'attività di esercizio di bar fosse ammessa nei locali via Balangero n. 1, trattandosi di incombenza - la verifica delle norme urbanistiche - da ritenersi implicita e doverosa nell'ambito dell'incarico affidato, come sopra delineato.
Ulteriori profili di inadempimento sono, poi, emersi a carico del geom. dalla ctu espletata in CP_1 corso di causa.
Invero, la , il 23.5.2014 affidò al convenuto altro incarico afferente l'installazione di dehors Pt_1 fuori dai locali oggetto di causa (doc. 18 attrice). Incarico che il convenuto eseguì inviando la relativa istanza alla Città di Torino il 23.6.2014 con allegata la relazione tecnica a sua firma contenente le foto, la planimetria e i dati tecnici relativi alla nuova installazione (allegati 51,52 alla ctu).
Anche detta pratica edilizia ebbe esito negativo, come risulta dalla “comunicazione dei motivi ostativi all'istanza” inviata dalla Città di Torino via pec al convenuto il 25.7.2014 (all. 53 alla ctu). Il consulente ha rilevato che “i motivi di diniego riguardano proprio l'errato posizionamento del dehors, la mancata indicazione delle misure e delle descrizioni di alcuni dettagli costruttivi, la mancata rappresentazione in pianta dello scivolo per disabili, l'assenza di rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e le indicazioni sul tipo di collegamento elettrico da predisporre” (p. 18 ctu).
Non può, quindi, che condividersi la conclusione del consulente per cui, in relazione a detto incarico professionale, sono ravvisabili profili di inadempimento in capo al geom. per “errori di CP_1 progettazione e incompletezza documentale” (p. 18 cit.).
Sempre in relazione a tale incarico professionale, merita peraltro segnalare come il convenuto lo ottenne (il 23.5.2014) quando già era noto sia l'esito negativo sia della SCIA edilizia sia di quella commerciale, comunicati con l'ordinanza 23.12.2013 (doc. 17 attrice), di cui sopra si è detto.
In tal senso va allora stigmatizzato il comportamento del convenuto che, necessariamente ben conscio del rischio connesso alla prosecuzione dell'attività del bar a fronte dell'inadeguatezza delle opere realizzate nei locali di via Balangero n.1 e del veto posto dall'amministrazione rispetto all'esercizio dell'attività desiderata dall'attrice, non ha informato quest'ultima, anzi accettando il conferimento dell'incarico ulteriore afferente i dehors, così esponendo l'attrice a spese ulteriori, del tutto inutili.
pagina 7 di 13 Ultimo profilo di inadempimento imputabile al convenuto attiene alla seconda SCIA commerciale, presentata dal convenuto il 15.4.2015 su delega della per l'esercizio, nei locali oggetto di Pt_1 causa, non più di un bar (atteso l'esito negativo della prima SCIA commerciale), ma di una paninoteca (all. 55 alla ctu). E' stato lo stesso convenuto a dare atto, in atti, che tale soluzione venne individuata proprio al fine di “consentire all'attrice di poter lavorare fin da subito” in attesa che avesse esito l'impugnativa che l'attrice aveva nel frattempo proposto, con spesa legale a carico del convenuto (circostanza incontestata), avverso l'ordinanza 23.12.2013 di archiviazione negativa della prima SCIA commerciale.
Anche tale seconda SCIA commerciale ebbe esito negativo come da ordinanza 17.11.2015 della Città di Torino che vietava la prosecuzione dell'attività, formalmente con la motivazione dell'omessa integrazione della documentazione richiesta “con lettera raccomandata in data 8.6.2015” notificata all'attrice (doc. 23 attrice).
Il convenuto ha allegato, nuovamente, che tale ordinanza (come la successiva dell'agosto 2015 con cui si comunicava l'avvio del procedimento poi conclusosi nell'emissione dell'ordinanza 17.11.2015) non gli era stata comunicata dall'attrice, da cui la conseguenza che solo alla dovrebbe, in tesi, Pt_1 essere ricondotto l'esito negativo della pratica afferente l'esercizio della paninoteca.
L'argomento è del tutto infondato, atteso che detta pratica era ab origine viziata e mai avrebbe potuto avere esito positivo, anche a documentazione integrata. Invero: 1) il ctu ha accertato che le stesse norme urbanistiche che vietavano nei locali l'esercizio della somministrazione di cibi e bevande, impedivano anche l'apertura di una paninoteca (cfr. pp. 21,22 ctu: “L'art. 8, comma 45-bis, delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G. in quel periodo vigente, ammetteva per le aree Cont come quella in esame, solo attività commerciali al dettaglio di cui all'art. 3 punti 4A1a e 4A1b1,
(esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) oltre a quelle annoverate ai punti 3A1 e 4A3 (attività di artigianato di produzione e attività artigianali di servizio) (allegato 54). La nota indicata in calce agli allegati 62 e 63 …[ossia le note in calce alle “dichiarazioni sui requisiti di zona urbana” allegate alla SCIA dall'attrice] fa riferimento al citato punto 3 (Attività Produttive) dell'art. 3 (destinazioni d'uso), ma a parere dello scrivente la deroga non è ammissibile per un'attività di paninoteca poiché questa non è compatibile con alcuna delle attività principali permesse dall'art. 8, comma 45-bis delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G. Conseguentemente neppure il “pubblico servizio” indicato come destinazione accessoria integrata nell'unità produttiva “ ” dal Parte_2 geom. rientra a parere dello scrivente tra quelle destinazioni permesse per la zona MP1”); 2) CP_1 come ovvio, alcuna possibilità di esercizio avrebbe potuto avere l'attività di paninoteca nei locali le cui opere di ristrutturazione erano state ritenute inadeguate con esito negativo della SCIA edilizia e in relazione alle quali era finanche già stato dato avvio, il 16.12.2014, al procedimento per abuso edilizio. L'esito negativo della pratica edilizia avrebbe, peraltro, impedito di dar seguito alla richiesta documentale della p.a. in ordine ai riferimenti della pratica edilizia (cfr. p. 22 ctu: “mancherebbe sempre la possibilità di ottemperare alle richieste della Città di Torino in merito al riferimento ad una S.C.I.A. edilizia, conclusasi con esito [negativo: atteso l'evidente errore materiale in cui è incorso il ctu nell'indicazione dell'esito “positivo” della pratica]”).
Elementi da cui il consulente ha concluso, condivisibilmente, ravvisando, “profili di responsabilità a carico del professionista convenuto per “errori nell'esecuzione delle prestazioni” e per
“incompletezza documentale” (p. 22 cit.).
In definitiva, risulta accertato l'inadempimento in cui è incorso il convenuto nell'espletamento dell'incarico professionale affidatogli dall'attrice, data la riscontrata grave assenza di diligenza nell'operato del geom. che non solo ha omesso di rispondere tempestivamente alle richieste CP_1 della p.a. e di previamente verificare l'infattibilità dell'esercizio, nei locali di via Balangero 1, dell'attività di somministrazione di cibi e bevande prima e della paninoteca poi , ma, incurante dello pagina 8 di 13 scontato effetto che carenze/divieti potevano comportare (ossia l'apertura di un procedimento per opere abusive e il divieto di prosecuzione dell'attività commerciale), ha ottenuto l'affidamento di incarichi ulteriori (quelli afferenti il dehor e l'avvio della ) che, all'evidenza, non potevano in alcun Parte_2 modo condurre all'obiettivo desiderato dalla di prosecuzione dell'attività nei locali in Pt_1 questione. Sono, peraltro, del tutto assenti elementi per ritenere che la prestazione richiesta al professionista convenuto richiedesse la “soluzione di problemi di speciale difficoltà” (art. 2236 c.c.), tali non potendo essere ritenute né la conoscenza delle norme urbanistiche cittadine né l'invio di documentazione completa alla p.a. e la risposta tempestiva alle richieste integrative. Norma – art. 2236
c.c. – che, in ogni caso, non varrebbe nel caso di specie ad escludere la responsabilità del convenuto, essendo risultati accertati gli estremi della “colpa grave” a suo carico, come sopra spiegato.
Ne consegue, che il convenuto, inadempiente, va ritenuto responsabile, art. 1218 c.c., dei danni causati all'attrice in relazione all'avvio dell'attività imprenditoriale risultata irrealizzabile.
3. Quanto ai danni riportati dall'attrice, quest'ultima li ha quantificati nelle opere edilizie e di arredo eseguite nei locali e nel mancato guadagno dall'esercizio dell'attività.
Non ha pregio l'argomento della terza chiamata secondo cui detti danni non sarebbero in nesso di causa con l'inadempimento del convenuto poiché l'ordinanza 17.11.2015 (doc. 23 attrice) con cui la p.a. aveva vietato la prosecuzione dell'attività commerciale di cui alla seconda SCIA commerciale conteneva, sul finale, il seguente inciso “l'attività potrà essere riattivata solo in seguito alla presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività completa di tutte le dichiarazioni Contr e degli allegati richiesti …”. Da cui il rilievo della econdo i danni sarebbero riconducibili alla scelta della di non ottemperare al deposito di nuova SCIA “completa”. Pt_1
Sul punto è sufficiente rilevare come nella zona in questione, come sopra rilevato, le norme urbanistiche vigenti ratione temporis non consentissero l'esercizio della somministrazione di cibi e bevande cui mirava l'attrice, sicché alcun tipo di integrazione documentale a mezzo di una “nuova”
SCIA avrebbe consentito alla di raggiungere il risultato sperato, il cui fallimento, in Pt_1 termini di spese che ne sono conseguite, resta dunque causalmente connesso all'inadempimento del geom. CP_1
Ciò chiarito, dalla disamina della CTU (pp. 25,26) risulta che delle spese sostenute dall'attrice risultano documentalmente provate quelle afferenti: alla fornitura di pavimenti e rivestimenti in ceramica per € 2.739,74 (doc. 31 attrice); alla fornitura di tavoli e sedie per € 2.719,99 (doc. 32 attrice); alla fornitura per attrezzature antiincendio e consulenza per la stesura protocollo HAACCP per € 427 (doc. 34 attrice); alla fornitura del sistema di televigilanza nei mesi gennaio-febbraio 2014 per € 439,20 (doc. 36 attrice).
Quante alle spese per opere edilizie, esse non risultano supportate da documentazione alcuna, ma il CTU ha riscontrato l'effettiva realizzazione delle opere (p. 26) e il convenuto mai ha contestato che esse siano state effettivamente eseguite dall'impresa indicata dalla SPATARO (srl Audino G), peraltro pure indicata nella SCIA edilizia (doc. 4 attrice). Ne consegue che anche detta spesa può ritenersi provata. Il CTU ha ritenuto congruo l'importo complessivo di € 35.000, comprensivo anche della spesa necessaria per l'impianto elettrico (p. 26 cit).
Analogo discorso vale per la spesa per la fornitura degli arredi bancone: l'attrice ha prodotto solo una
“proposta di commissione” priva di data e di nominativo, il CTU ha riscontrato l'effettiva esistenza degli arredi in questione (p. 26) e alcun rilievo ha svolto sulla congruità dell'importo di € 5980 indicato in detta proposta, che può quindi essere riconosciuto come voce di danno a favore dell'attrice.
Il CTU ha quindi quantificato in complessivi € 40.109,37 la somma per opere edilizie, di sorveglianza e di arredo dei locali. Somma che va quindi riconosciuta all'attrice a titolo di danno patrimoniale pagina 9 di 13 conseguente all'inadempimento del convenuto. Spese che, evidentemente, la non avrebbe Pt_1 sostenuto ove fosse stata messa al corrente, dal convenuto, dell'impossibile esercizio nei locali di via Balangero n. 1 dell'attività di somministrazione di cibi e bevande cui si riferiscono le predette spese.
E' condivisibile il rilievo del consulente per cui non vanno riconosciute all'attrice le voci di spesa afferenti all'IVA, atteso che, essendo la titolare di impresa individuale, trattasi di voci che Pt_1 costituiscono mere partite di giro per l'attrice e non spese a suo carico.
Non può essere accolta, invece, la domanda dell'attrice volta ad ottenere la liquidazione in via equitativo del danno connesso al mancato guadagno causato dalla cessazione forzata del bar da ella avviato.
Invero, l'attrice non ha introdotto in causa il minimo elemento per desumere l'andamento dell'attività imprenditoriale dal 4.10.2013 (data di avvio risultante dalla prima SCIA commerciale: doc. 10 attrice) al 21.11.2015 (data di notifica all'attrice dell'ordinanza contenente il divieto di proseguire l'attività). Incombente cui avrebbe potuto provvedere col deposito, ad esempio, dei conti correnti attestanti le somme incassate. In tale quadro, e considerato altresì che l'andamento positivo di un'attività commerciale è connesso a variabili (la capacità imprenditoriale del titolare e dei soggetti concretamente operanti nell'esercizio, il rapporto creatosi con la clientela, ecc.) allo stato del tutto imponderabili, non vi sono elementi per giungere nemmeno ad una valutazione equitativa del danno domandato
Del pari, non è fondata la domanda attorea di “restituzione degli importi versati a titolo di corrispettivo per le prestazioni effettuate” (cfr. citazione).
Invero, l'attrice domanda la restituzione, ma non ha proposto domanda risolutoria del contratto che avrebbe fatto discendere l'effetto restitutorio domandato. Né la domanda di risoluzione può essere ritenuta implicitamente compresa in quella risarcitoria (Cass. n. 18086/2018). Né, ancora, l'effetto restitutorio può ottenersi qualificando come voce di danno la spesa sostenuta dall'attrice per i compensi pagati al geom. i cui è stata accertato l'inadempimento. CP_1
Invero, ex art. 1223 c.c., il danno va inteso come "l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe" se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta” (o il fatto illecito non fosse stato realizzato) … se il contraente fedele, senza chiedere la risoluzione del contratto, quindi ferma l'efficacia dello stesso, agisca per ottenere il risarcimento del danno, sarà necessario intendersi su ciò che costituisce l'oggetto del suo credito risarcitorio;
quest'ultimo dovrà intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo, cioè il contraente non inadempiente dovrà essere messo non nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non avesse concluso il contratto (interesse contrattuale negativo), bensì nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli (interesse contrattuale positivo)” (in termini, Cass. ord. 36497/2023).
Nel caso di specie, ove la prestazione del convenuto fosse stata correttamente eseguita, l'attrice avrebbe comunque dovuto pagare il compenso al convenuto, sicché le somme corrisposte a tale titolo non costituiscono voci di danno in questa sede.
In definitiva, il convenuto va condannato a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 40.109,37, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda (26.7.2019) al saldo, ex art. 1284 co. 4 c.c.
Infondata è l'eccezione di compensazione proposta dal convenuto, atteso che, anche ove provato che egli abbia sostenuto nell'interesse dell'attrice le spese per le pratiche edilizie (la circostanza è stata contestata dalla ) e per l'impugnativa al TAR dell'archiviazione negativa della prima SCIA Pt_1 commerciale, resta il dato che trattasi di spese sempre connesse all'inadempimento del convenuto,
pagina 10 di 13 sicché in alcun modo – nemmeno in via di compensazione – esse possono essere poste a carico dell'attrice.
4. Non è fondata la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della propria assicurazione terza chiamata.
E' documentale che il convenuto abbia contratto polizza di assicurazione R.C. professionale con la spa con vigenza 21.1.2013-21.1.2014. Polizza atta a tenerlo indenne delle Controparte_5 Contr conseguenze inerenti l'esercizio della sua professione (cfr. polizza sub doc. 2
E' infondata l'eccezione della terza chiamata di decadenza del convenuto dal diritto all'indennizzo per violazione del termine di 3 giorni previsto nell'art. 8 delle condizioni di polizza e nell'art. 1913 c.c. per la denuncia del sinistro all'assicurazione.
Che tale violazione vi sia stata è pacifico in causa, atteso che il convenuto non l'ha contestata e risulta dalla circostanza che alcuna comunicazione alla propria assicurazione il ha fatto dopo aver CP_1 ricevuto la diffida risarcitoria dall'attrice il 23.11.2018 (doc. 25 attrice).
Tuttavia, affinché possa determinarsi la perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato o anche la sua riduzione, è necessario che sussistano i presupposti di cui all'art. 1915 c.c., pure richiamato dal citato art. 8 delle condizioni di polizza. E' dunque necessaria la prova di un comportamento doloso o colposo dell'assicurato; in caso di prova della colpa, occorre poi provare il pregiudizio riportato dall'assicurazione a causa della tardiva denuncia.
L'assicurazione ha argomentato la sussistenza del dolo in capo al convenuto, poiché “il professionista aveva ricevuto una diffida per risarcimento danni e non ne ha fatto parola alla propria assicurazione, violando la legge (artt. 1913 e 1915 cc), oltre che le condizioni della polizza (art. 8)”, richiamando il principio di diritto per cui “ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 c.c., è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/11/2019, n.28625).
Tale principio, di gran lunga maggioritario in giurisprudenza, ha trovato recente specificazione da parte della Suprema Corte al fine di evitare il rischio che dal riferimento alla mera “consapevolezza dell'obbligo di avviso e alla cosciente volontà di trasgredirlo” possa farsi discendere, in automatico, il carattere doloso dell'inadempimento. E' stata così affermata la necessità “che sussistano una serie di elementi indiziari, per affermare il carattere “doloso” dell'inadempimento dell'obbligo di (tempestivo) avviso”; elementi indiziari che costituiscono “la “chiave di volta” in grado di “tenere insieme” l'identificazione del dolo ex art. 1915, comma 1, cod. civ., nella mera consapevolezza dell'obbligo di avviso e nella cosciente volontà di trasgredirlo, con la necessità di scongiurare il rischio di sancire un'indebita presunzione circa la natura dolosa dell'inadempimento. In altri termini, come è stato osservato acutamente in dottrina, la prova del dolo può ritenersi agevolata qualora dalle caratteristiche della fattispecie concreta “si evinca che dall'omissione l'assicurato abbia tratto vantaggio” (o addirittura che “avrebbe potuto trarre vantaggio”), “qualora non fosse stata eccepita” (Cass. ord. 26294/2024).
Nel caso di specie l'assicurazione, al di là del generico riferimento all'esistenza della norma che imponeva l'obbligo tempestivo della denuncia e alla volontà di non osservarlo in capo al non CP_1 ha allegato nessun elemento per ritenere provato tale ultimo profilo, e dunque il dolo sotteso all'omissione, nemmeno in termini di vantaggio che dall'omissione in cui è incorso gli è o sarebbe derivata, come indicato nella sentenza sopra indicata.
Ciò posto, e rilevato che l'assicurazione non ha nemmeno allegato un qualche profilo di pregiudizio da sé riportato per dare, eventualmente, rilevanza all'omissione colposa dell'avviso (art. 1915 co. 2 c.c.), l'eccezione non può che essere rigettata. pagina 11 di 13 Sono, invece, fondate le eccezioni dell'assicurazione di inoperatività della polizza in forza degli artt. 20 lett. f) e 20 lett. e) delle condizioni generali di polizza.
Invero.
L'art. 20, alle lett. e) ed f), stabilisce che l'assicurazione non vale “per le perdite patrimoniali conseguenti ad interruzioni, sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi” (lett. e) e “per le perdite patrimoniali conseguenti al mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla pubblica autorità” (lett. f).
Ora, nel paragrafo che precede è stato accertato l'inadempimento in cui è incorso il geom. per CP_1 non aver previamente verificato, e conseguentemente informato la , che le norme Pt_1 urbanistiche attuative del PRG all'epoca in vigore vietavano l'esercizio di attività di somministrazione di cibi e bevande nei locali locati dall'attrice in via Balangero n. 1 con l'intento di aprire un bar.
Inadempimento che ha generato i provvedimenti comunali di cui sopra si è detto che hanno, in ultimo, vietato la prosecuzione dell'attività commerciale avviata dall'attrice.
E' evidente, quindi, come la fattispecie per cui è causa rientri a pieno titolo nelle clausole di esclusione sopra riportate.
Ne consegue, per l'effetto, il rigetto della domanda di manleva proposta dal convenuto.
5. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. sicché il convenuto, soccombente sia rispetto alla domanda dell'attrice sia rispetto alla propria domanda di manleva, va condannato a rimborsare le spese di lite sia all'attrice sia all'assicurazione terza chiamata.
Il rimborso delle spese di lite a favore dell'attrice dovrà essere fatto con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2002, essendo la ammessa al patrocinio dello Stato. Pt_1
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), del valore del decisum (€ 40.109,37) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi di liquidazione dello scaglione di riferimento (€ 26.000-€ 52.000).
La spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, viene definitivamente posta a carico del convenuto, sempre in forza del principio di soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
CONDANNA il geom. a corrispondere a a titolo di risarcimento del CP_1 Parte_1 danno, la somma di € 40.109,37, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
RIGETTA la domanda proposta dal geom. nei confronti della spa CP_1 Controparte_2
CONDANNA il geom. a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 7616 per compensi (€ 1701 per fase studio, € 1204 per fase introduttiva, € 1806 per fase istruttoria,
€ 2905 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con pagamento da effettuarsi a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2002;
CONDANNA il geom. a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 7616 per compensi (€ 1701 per fase studio, € 1204 per fase introduttiva, € 1806 per fase istruttoria,
€ 2905 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
pagina 12 di 13 PONE la spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico del geom. CP_1
.
[...]
Così deciso in Torino, il 14/2/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 20295/2019 avente ad oggetto: responsabilità professionale promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Iuliana Cimpoesu Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dell'avv. Debora Secci CP_1 C.F._2
CONVENUTA
e contro
(già e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, P.IVA rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Flavio De Girolamo e
[...] P.IVA_1 dall'avv. Vincenzo Bruno
TERZA CHIAMATA
***
Conclusioni: per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del geometra per violazione del dovere di diligenza ai CP_1 sensi degli artt. 1176 e 2230 c.c.; per l'effetto condannare il geometra al risarcimento dei CP_1 danni patrimoniali patiti dall'attrice IG.ra , nella forma: - del danno emergente, Parte_1 quantificati in Euro 48.620,93, o somma veriore che verrà accertata a seguito dell'espletanda istruttoria, eventualmente anche in via equitativa;
- del lucro cessante, da quantificarsi in via equitativa;
nonché condannare il geometra alla restituzione dei compensi pari a Euro CP_1
3.302,00 o somma veriore;
in via subordinata, alla restituzione dei compensi pari a Euro 2.052,00; in via ulteriormente subordinata, alla restituzione dei compensi pari a Euro 700,00, come sopra meglio precisato. Per un totale di euro 51.922,93 o altra somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, con interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre rimborso forfettario, CPA e marca da bollo pari a euro 2,00 (regime forfettario agevolato). In via istruttoria, ove codesto Ecc.mo Giudice lo ritenga necessario o indispensabile, si insta affinché sia ordinato al Comune di Torino di esibire ex art. 210 c.p.c.: a) l'ordinanza del 31.10.2013, inviata al geometra
recante una richiesta in merito alla “SCIA edilizia” relativa all'immobile di via Balangero n.1; CP_1
pagina 1 di 13 b) il provvedimento di archiviazione con esito negativo della “SCIA edilizia”; ovvero che siano acquisite dalla P.A ex art. 213 c.p.c. le relative informazioni scritte. Si chiede sin d'ora ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sui capitoli di cui alla parte in Fatto, preceduti dalla locuzione “Vero che”, con riserva di meglio specificarli e di indicare i nominativi dei testi nei termini di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., oltre a quelli di seguito elencati: IG.ra
[...]
; IG. IG. ; IG. ; IG. . Ove Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 il Giudice lo ritenga necessario, ammettersi C.T.U. tecnica volta all'accertamento della responsabilità professionale del geometra anche sotto il profilo della determinazione e quantificazione delle CP_1 opere edilizie progettate dal convenuto, realizzate presso l'immobile di via Balangero n.1, e della abusività dell'esercizio di somministrazione di cibi e bevande per violazione degli strumenti urbanistici del Comune di Torino, anche presso i competenti uffici comunali. Con riserva di individuare ulteriori oggetti e quesiti da sottoporre al C.T.U.” per parte convenuta: “In via principale - respingere tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atto esposti e, per l'effetto - dichiarare il geom. CP_1 non tenuto a versare alcunchè all'attrice; - respingere, altresì, le eccezioni e richieste formulate
[...] dalla terza chiamata in ordine, in particolare, all'inoperatività delle condizioni Controparte_6 di polizza a favore del suo contraente, geom. per tutte le motivazioni negli atti evidenziati CP_1
e, conseguentemente, - Dichiarare la tenuta a manlevare il geom. Controparte_6 CP_1 contro gli effetti di un eventuale accoglimento delle domande attoree, sussistendone i presupposti di polizza In via subordinata - accertare e dichiarare la reale entità dei danni subiti dalla IG.ra , Pt_1 eventualmente imputabili al geom. tenuto conto della condotta tenuta dalla stessa CP_1 nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., per i motivi in atti esposti, operando, se ritenuta del caso, la compensazione di dette somme con quelle sostenute e anticipate dal geom. ma di CP_1 spettanza dell'attrice, come in atti indicate e, conseguentemente, - dichiarare la IE
[...]
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 Controparte_5 tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree essendo destituite di fondamento le eccezioni dalla stessa sollevate in punto inoperatività delle condizioni di polizza e, per l'effetto, - condannare la IE (già Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quelle Controparte_5 somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della IG.ra , Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA - ammettersi prove per interpello e testi, in materia diretta e contraria sui capitoli di prova come elencati nella comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata di terzo, al punto “Sui fatti”, da intendersi qui integralmente richiamati e preceduti dallo locuzione
“Vero che”, nonchè sui capitoli indicati nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c.; - ordinarsi, se del caso, al Comune di Torino, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'ordinanza del 31/10/2013, inviata al geom. , recante una richiesta in merito alla “SCIA edilizia” relativa CP_1 all'immobile di via Balangero n. 1, nonché del provvedimento di archiviazione con esito negativo della SCIA edilizia presentata dal geom. il 18/07/2013, della lettera raccomandata CP_1 dell'8/06/2015 inviata alla IG.ra e del procedimento avviato in data 18/08/2015; ovvero che Pt_1 siano acquisite dalla P.A., ex art. 213 c.p.c. le relative informazioni scritte relative ai predetti atti e documenti dell'amministrazione stessa” per la terza chiamata: “In via principale: - respingersi le domande risarcitorie proposte dall'attrice nei confronti del geom. per essere infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, CP_1 assolversi la società conchiudente dalle avversarie domande di garanzia e manleva;
In subordine: - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del geom. dal diritto all'indennizzo ai CP_1 sensi degli artt. 8 delle c.g.p., nonché ai sensi degli art. 1913 e 1915 c.c. - accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 800483222 per i motivi di cui ai paragrafi IV), V), VI), VII) e VIII) della comparsa di costituzione e risposta del 27.7.2020; - in via meramente subordinata, comunque, pagina 2 di 13 limitare la condanna della (già entro i limiti degli Controparte_2 Controparte_6 importi che verranno effettivamente provati in giudizio, nonché entro i limiti tutti di polizza, ivi inclusi, massimali, franchigie e scoperti indicati nella polizza sottoscritta dal geom. - CP_1 accertare che il geom. ha violato il patto di gestione della lite ex art. 9 delle condizioni di CP_1 assicurazione in generale e, per l'effetto, dichiarare che la (già Controparte_2 [...]
, in denegata ipotesi di soccombenza, non sarà tenuta a pagare le eventuali spese Controparte_4 legali di giudizio, che, pertanto, resteranno interamente a carico del geom. In ogni caso: Con il CP_1 favore delle spese, anche di CTU e di CTP, nonché degli onorari e diritti tutti di giudizio e patrocinio, oltre rimborso spese generali 15 %, C.P.A. ed I.V.A.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata, l'attrice ha convenuto in giudizio il geom. CP_1 chiedendo accertarsi l'inadempimento dello stesso al contratto d'opera professionale intercorso nel maggio 2013 col quale gli era stato affidato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori in relazione alle opere straordinarie necessarie per l'avvio dell'attività di bar nel locale sito in via Balangero n. 1, oltre all'incarico di presentare le necessarie pratiche amministrative necessarie per l'avvio dell'attività. In particolare, ha allegato l'attrice che, terminati i lavori e iniziata l'attività del bar il 4.10.2023, a partire dal dicembre 2013 aveva ricevuto: l'archiviazione con esito negativo della SCIA relativa all'attività di somministrazione per impossibilità di svolgere l'attività in questione nell'Area in cui è situato il locale;
l'archiviazione con esito negativo della SCIA edilizia per errori progettuali e incompletezza documentale;
l'apertura del procedimento amministrativo per presunto abuso edilizio;
dapprima l'ordine di sospendere temporaneamente l'attività e, in ultimo a novembre 2015, la notifica del divieto di prosecuzione dell'attività, cui seguì la chiusura definitiva del bar. Sulla base di tali premesse – ritenuto quindi il grave inadempimento del professionista per non aver verificato l'impossibilità di svolgere l'attività di somministrazione di cibi e bevande nell'area in questione nonché per aver redatto progetti con vizi strutturali nonché per non aver informato ella attrice che già nell'ottobre 2013 il Comune gli aveva chiesto documentazione integrativa alla pratica edilizia, tuttavia mai trasmessa – l'attrice ha domandato la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali derivati dalla chiusura dell'attività, e dunque per le spese sostenute per l'attività edilizia nei locali e di arredo degli stessi per complessivi € 48.620,93 nonché, in via equitativa, per il mancato guadagno conseguito alla perdita dell'attività lavorativa, non avendo poi ella attrice aperto altrove analoga attività. Ha altresì domandato la restituzione dei compensi corrisposti al convenuto, per complessivi € 3300.
Si è costituito il convenuto allegando: di non aver mai ricevuto le comunicazioni del Comune di
Torino del 31.10.2013 e 8.6.2015 con richieste di integrazione documentale, verosimilmente trasmesse all'attrice senza che ella abbia poi notiziato egli convenuto;
che in relazione alla SCIA relativa all'attività di somministrazione di cibi e bevande, rigettata per la tipologia di area in cui si trovava il locale ed entro la quale detta attività non sarebbe consentita, l'attrice si era rivolta ad un avvocato amministrativista per l'impugnativa al TAR del diniego, con spese che egli ha sostenuto personalmente;
di non conoscere l'esito della causa non avendo più avuto contatti con l'attrice dal dicembre 2015; di aver ricevuto dall'attrice, a titolo di compenso, la sola somma di € 700. Sulla base di queste premesse, ritenendo che sia stata l'attrice a violare gli obblighi informativi assunti con contratto, ha domandato il rigetto delle domande avversarie;
in subordine, di compensare quanto eventualmente dovuto con le somme da sé sostenute nell'interesse dell'attrice e di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa, di cui ha domandato la chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la spa (poi divenuta Controparte_4
associandosi alle difese del suo assicurato altresì rilevando come il Controparte_2 pagina 3 di 13 provvedimento 17.11.2015 del Comune di Torino con cui era stato fatto divieto alla di Pt_1 continuare l'attività non impediva alla stessa di presentare nuova SCIA completa degli elementi mancanti, sicché non vi sarebbe nesso di causa tra l'inadempimento contestato al professionista e i danni lamentati. Quanto alla polizza, ha dedotto la decadenza dall'indennizzo dell'assicurato per non aver avvisato del sinistro la compagnia nel termine contrattualmente previsto nonché ha rilevato l'inoperatività della polizza. Ha quindi domandato, in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, accertare l'intervenuta decadenza dall'indennizzo e l'inoperatività della polizza;
in via di ulteriore subordine, limitare la propria condanna entro i limiti di polizza, con esclusione in ogni caso delle spese di resistenza dell'assicurato in ragione dell'avvenuta violazione del patto di gestione lite previsto in polizza.
A seguito dell'udienza di prima comparizione tenuta con trattazione scritta, con ordinanza 9.10.2020 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 12.4.2021 è stata ammessa la prova orale, poi assunta all'udienza 12.10.2021. Con ordinanza 16.11.2021 è stata disposta ctu, poi depositata l'11.4.2023. Con ordinanza 9.5.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza 21.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e sono stati assegnati i termini ex art. 190 cpc.
2. La domanda attorea è fondata, nei termini che seguono.
L'attrice , desiderosa di intraprendere attività commerciale mediante l'apertura di un bar in Pt_1
Torino, via Balangero n. 1 ang. Corso Svizzera, dopo aver provveduto alla locazione dei relativi locali, affidò al convenuto l'incarico professionale afferente la ristrutturazione edilizia di detti locali. Ciò avvenne con scrittura privata 31.5.2013 relativa, appunto, a “prestazioni necessarie per lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Torino, via Balangero n. 1 ang. Corso Svizzera”; prestazioni consistenti in “a) sopralluoghi per rilievo delle unità immobiliari, b) verifica dei requisiti igienico sanitari richiesti dalla normativa vigente (ASL), c) stesura della pratica
SCIA e consegna presso gli uffici comunali, d) stesura di planimetrie aggiornate e preparazione di variazione catastale mediante procedura DOCFA, e) consegna presso gli sportelli dell'Agenzia
[...]
, f) consegna presso gli uffici comunali di Comunicazione di fine lavori” (doc. 1 convenuto). CP_7
L'istruttoria orale svolta in giudizio ha consentito di appurare che il geom. osse a conoscenza CP_1 della tipologia di attività commerciale che l'attrice intendeva svolgere nei predetti locali, ossia la somministrazione di cibi e bevande. Invero, il teste , fratello dell'attrice, ha Testimone_4 dichiarato: “ho aiutato mia sorella a fare dei lavori ma il bar non è mio, ma solo di mia sorella. Il geom. era sicuramente a conoscenza del fatto che l'immobile dovesse essere adeguato perché si CP_1 doveva fare un bar. Si doveva fare un bagno per adeguare l'immobile alle normative. … abbiamo fatto insieme delle tracciature per il bagno che doveva essere adeguato per i disabili proprio perché si doveva fare poi un bar”. Il teste , zio dell'attrice e che l'aveva aiutata nelle trattative Testimone_3 relative all'acquisizione dei locali, ha dichiarato: “Abbiamo rilevato l'ufficio commerciale con l'intenzione di fare un bar quindi le pratiche dovevano essere impostate per l'apertura di un'attività di bar. Ci siamo sentiti con il nel corso delle trattative e lui sapeva che bisognava realizzare un CP_1 bar. Abbiamo fatto dei sopralluoghi perché io mi sono occupato di fare alcuni lavori nell'immobile.
Con il ci siamo sentiti anche telefonicamente per questa cosa, ho detto anche io personalmente CP_1 al che bisognava realizzare un bar, ne era certamente a conoscenza” (cfr. verbale udienza CP_1
12.10.2021).
Anzi, dagli elementi emersi in sede di CTU, dalla quale non v'è motivo di discostarsi attesane la completezza e logicità, risulta non solo che il convenuto fosse a conoscenza, ma che l'intero incarico allo stesso affidato fosse volto a consentire l'avvio del progetto imprenditoriale dell'attrice consistente nell'esercizio di attività di bar in via Balangero n. 1.
pagina 4 di 13 Invero:
- il geom. in esecuzione dell'incarico 31.5.2013, depositò il 18.7.2013 la SCIA edilizia CP_1 prot. 213-9-13590 (doc. 4 attrice) e nella “relazione energetico ambientale” a sua firma allegata a detta SCIA viene indicata quale destinazione d'uso dei locali “E.4 (34) bar, ristoranti” (all. 21 alla CTU). Come correttamente rilevato dalla difesa dell'attrice in sede di osservazioni alla CTU, detta relazione reca la data dell'8.7.2013, antecedente alla presentazione della SCIA edilizia (18.7.2013), a dimostrazione del fine ultimo cui la pratica edilizia era volta e della certa conoscenza in capo al convenuto;
- l'attrice, il 4.10.2013, presentò la SCIA commerciale relativa all'inizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande (doc. 10 attrice) contenente tutta una serie di dati tecnici
(cfr. doc. 10 attrice) che furono forniti alla dal convenuto (circostanza allegata Pt_1 dall'attrice e rimasta incontestata: art. 115 cpc), il quale altresì elaborò le due “relazioni di asseverazione” che l'attrice allegò a detta SCIA, l'una relativa agli impianti di sicurezza e l'altra ai rifiuti (docc. 6,7 attrice), ove in entrambe si fa riferimento all'attività “di somministrazione” che sarebbe stata esercitata dall'attrice nei locali oggetto della SCIA edilizia.
Lo stesso CTU, con valutazione che la scrivente condivide, ha dato atto di come il complesso di elementi porti a ritenere che il geom. prestò all'attrice anche “attività di consulenza CP_1 professionale, redazione planimetrie e relative asseverazioni per la presentazione di SCIA relativa all'avvio di attività di somministrazione alimenti e bevande nel locale di via Balangero n. 1” (p. 27 ctu).
Ciò chiarito in ordine all'incarico assunto dal convenuto nei confronti dell'attrice in ragione della conosciuta finalità dalla stessa perseguita, occorre riportare dapprima il fermo principio di diritto per cui “l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. Rientra, in effetti, nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente. Ne consegue che l'irrealizzabilità del progetto, per l'erroneità o l'inadeguatezza del progetto, anche per colpa lieve, conseguente alla difformità dell'opera ivi descritta alla normativa urbanistica ed edilizia in quel momento in vigore, costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare il pagamento del compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., oppure, se lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 c.c. e domandare le conseguenti restituzioni” (in termini Cass. n. 13880/2018 che richiama numerose pronunce conformi).
Nel caso di specie il risultato cui l'attrice mirava affidando l'incarico al geom. era dunque, CP_1 come detto, l'avvio dell'attività di bar e in ragione di ciò va dunque valutato se vi sia stato corretto adempimento della prestazione da parte del convenuto.
La CTU svolta in corso di causa - assolutamente completa e logica e quindi condivisibile - ha riscontrato plurimi profili di inadempimento nell'operato del convenuto.
In particolare, quanto alla SCIA edilizia prot. 213-9-13590, il consulente ne ha accertato la correttezza
“dal punto di vista tecnico-procedurale”, trattandosi di intervento edilizio di cui all'art. 22 co. 1 T.U. pagina 5 di 13 ent (cfr. p. 14 ctu). Tuttavia, il professionista convenuto ha omesso sia di provvedere al deposito dell'integrazione documentale domandata dalla p.a. sia di depositare documentazione utile a dimostrare l'accessibilità dell'intero locale. Infatti, il CTU ha accertato che il 31.7.2013 il Comune di Torino richiese un'integrazione documentale con comunicazione diretta al convenuto, chiedendo di provvedere, entro 60 giorni, a depositare la documentazione inerente il superamento delle barriere architettoniche e l'accessibilità dell'intero locale alle persone disabili. Il geom. tuttavia, CP_1 integrò la documentazione solo l'11.10.2013, ossia oltre i 60 giorni. Documentazione integrativa tardiva che il consulente ha ritenuto comunque inidonea poiché “mancano le richieste certificazioni e/o dimostrazioni specifiche per l'accessibilità dell'intero locale, vista la presenza di un accesso non da spazio pubblico, ma da cortile interno” (p. 17 ctu).
La mancata ottemperanza alle richieste del Comune da parte del convenuto condusse quindi all'archiviazione con esito negativo della SCIA edilizia, come accertato dal CTU (p. 17).
Da ciò conseguì, a cascata, l'esito negativo anche della SCIA commerciale presentata il 4.10.2013 dall'attrice (doc. 17 attrice), atteso che nel provvedimento 2.12.2013 del Comune di Torino si legge, tra i motivi dell'archiviazione negativa: “Inoltre, il competente Servizio Permessi di Costruire e
Attività edilizia segnalata, ha comunicato che la pratica edilizia prot. 2013-9-13590 risulta essere stata archiviata con esito negativo in quanto non è stato ottemperato a quanto richiesto con ordinanza 31.10.2013”.
Tale ultima ordinanza non è prodotta in causa, né è stata fornita dal Comune di Torino su espressa richiesta del CTU (cfr. p. 17 ctu). In corso di giudizio il convenuto ha sostenuto che l'ordinanza in questione sarebbe stata comunicata all'attrice sicché la mancata integrazione e la conseguente archiviazione negativa sarebbero alla stessa imputabili non avendo ella adempiuto agli obblighi di comunicazione e collaborazione previsti in contratto (“art.
6. Durante lo svolgimento delle prestazioni professionali il committente si impegna: … c) comunicare formalmente al Geometra qualsiasi fatto o circostanza o variazione, la cui conoscenza possa risultare utile e inerente l'incarico conferito”: doc. 1 convenuto).
L'argomento non è meritevole di considerazione: 1) il CTU ha rilevato che 1'“ordinanza 31.10.2013” citata nel provvedimento di archiviazione negativa della SCIA commerciale “doveva essere inoltrata al professionista e al proprietario intestatario della suddetta SCIA” (p. 17 ctu) in linea con la dichiarazione contenuta nella SCIA edilizia (doc. 4 attrice) in cui si chiedeva di “domiciliare tutta la corrispondenza all'indirizzo del Professionista accreditato”, ossia al geom. come in effetti era CP_1 già avvenuto con la richiesta di integrazione del 31.7.2013, da cui la considerazione dell'assoluta inverosimiglianza dell'ipotesi che la richiamata “ordinanza 31.10.2013” sia stata comunicata all'attrice. Elemento che, unitamente all'impossibilità del CTU di recuperare detta ordinanza anche direttamente presso la p.a., lasciano supporre che il riferimento all'“ordinanza 31.10.2013” contenuto nel provvedimento di archiviazione della SCIA commerciale sia stato frutto di un errore, volendosi, invece, far riferimento all'ordinanza 31.7.2013, questa sì – come detto – certamente esistente e comunicata al convenuto;
2) in ogni caso, sia che l'“ordinanza 31.10.2013” esistesse veramente, sia che si sia trattato di un errore della p.a. nell' indicazione dell'ordinanza 31.7.2013, resta il dato che il convenuto, come rilevato, ha omesso di rispondere tempestivamente a quest'ultima con le integrazioni richieste, avendole depositate solo l'11.10.2013. Non si comprende per quale ragione la p.a., decorso il termine di 60 giorni previsto nella richiesta di integrazione documentale del 31.7.2013, dovrebbe aver concesso una proroga al deposito in favore del convenuto così da far ritenere irrilevante la decadenza temporale in cui il geom. era già incorso. Invero, una tale circostanza non emerge da alcun CP_1 elemento in giudizio (nemmeno dal colloquio col funzionario comunale che il convenuto risulta aver effettuato il 20.9.2013: p. 8 ctu) oltre ad essere implicitamente esclusa dal fatto che, come risulta dalla pagina 6 di 13 ctu (p. 9), il convenuto depositò, l'8.1.2014, una seconda integrazione documentale alla SCIA edilizia, che non ebbe seguito alcuno (pp. 17,18 ctu).
Ne consegue, pertanto, che l'omessa integrazione documentale alla SCIA edilizia che condusse alla sua archiviazione con esito negativo per inadeguatezza delle opere, cui conseguì altresì l'avvio, il
16.12.2014, dell'istruttoria per abuso edilizio (doc. 22 attrice), sono imputabili esclusivamente alla negligenza del convenuto. Il CTU, in merito a detto procedimento per abuso edilizio, ne ha attestato
“la chiara correlazione … con gli esiti della pratica edilizia curata da parta convenuta” (p. 41 ctu).
Si diceva dell'effetto a cascata che dall'archiviazione negativa della SCIA edilizia derivò anche su quella commerciale, che ebbe esito negativo anche in ragione di altri rilievi del Comune, tra i quali, quello per cui “il locale è situato in un'area che le vigenti disposizioni urbanistiche qualificano come
“area MP” nell'ambito della quale non sono ammesse le attività di somministrazione di alimenti e bevande” (doc. 17 attrice).
Dunque, la zona urbanistica dove era situato il locale (area mista) non consentiva l'attività di somministrazione al pubblico.
Trattasi di profilo - nuovamente - imputabile al convenuto, che, attesa la conoscenza che aveva fin dall'origine della tipologia di progetto imprenditoriale in mente della , di cui si è detto, Pt_1 aveva l'onere di verificare attentamente la normativa urbanistica per comprendere se l'attività di esercizio di bar fosse ammessa nei locali via Balangero n. 1, trattandosi di incombenza - la verifica delle norme urbanistiche - da ritenersi implicita e doverosa nell'ambito dell'incarico affidato, come sopra delineato.
Ulteriori profili di inadempimento sono, poi, emersi a carico del geom. dalla ctu espletata in CP_1 corso di causa.
Invero, la , il 23.5.2014 affidò al convenuto altro incarico afferente l'installazione di dehors Pt_1 fuori dai locali oggetto di causa (doc. 18 attrice). Incarico che il convenuto eseguì inviando la relativa istanza alla Città di Torino il 23.6.2014 con allegata la relazione tecnica a sua firma contenente le foto, la planimetria e i dati tecnici relativi alla nuova installazione (allegati 51,52 alla ctu).
Anche detta pratica edilizia ebbe esito negativo, come risulta dalla “comunicazione dei motivi ostativi all'istanza” inviata dalla Città di Torino via pec al convenuto il 25.7.2014 (all. 53 alla ctu). Il consulente ha rilevato che “i motivi di diniego riguardano proprio l'errato posizionamento del dehors, la mancata indicazione delle misure e delle descrizioni di alcuni dettagli costruttivi, la mancata rappresentazione in pianta dello scivolo per disabili, l'assenza di rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e le indicazioni sul tipo di collegamento elettrico da predisporre” (p. 18 ctu).
Non può, quindi, che condividersi la conclusione del consulente per cui, in relazione a detto incarico professionale, sono ravvisabili profili di inadempimento in capo al geom. per “errori di CP_1 progettazione e incompletezza documentale” (p. 18 cit.).
Sempre in relazione a tale incarico professionale, merita peraltro segnalare come il convenuto lo ottenne (il 23.5.2014) quando già era noto sia l'esito negativo sia della SCIA edilizia sia di quella commerciale, comunicati con l'ordinanza 23.12.2013 (doc. 17 attrice), di cui sopra si è detto.
In tal senso va allora stigmatizzato il comportamento del convenuto che, necessariamente ben conscio del rischio connesso alla prosecuzione dell'attività del bar a fronte dell'inadeguatezza delle opere realizzate nei locali di via Balangero n.1 e del veto posto dall'amministrazione rispetto all'esercizio dell'attività desiderata dall'attrice, non ha informato quest'ultima, anzi accettando il conferimento dell'incarico ulteriore afferente i dehors, così esponendo l'attrice a spese ulteriori, del tutto inutili.
pagina 7 di 13 Ultimo profilo di inadempimento imputabile al convenuto attiene alla seconda SCIA commerciale, presentata dal convenuto il 15.4.2015 su delega della per l'esercizio, nei locali oggetto di Pt_1 causa, non più di un bar (atteso l'esito negativo della prima SCIA commerciale), ma di una paninoteca (all. 55 alla ctu). E' stato lo stesso convenuto a dare atto, in atti, che tale soluzione venne individuata proprio al fine di “consentire all'attrice di poter lavorare fin da subito” in attesa che avesse esito l'impugnativa che l'attrice aveva nel frattempo proposto, con spesa legale a carico del convenuto (circostanza incontestata), avverso l'ordinanza 23.12.2013 di archiviazione negativa della prima SCIA commerciale.
Anche tale seconda SCIA commerciale ebbe esito negativo come da ordinanza 17.11.2015 della Città di Torino che vietava la prosecuzione dell'attività, formalmente con la motivazione dell'omessa integrazione della documentazione richiesta “con lettera raccomandata in data 8.6.2015” notificata all'attrice (doc. 23 attrice).
Il convenuto ha allegato, nuovamente, che tale ordinanza (come la successiva dell'agosto 2015 con cui si comunicava l'avvio del procedimento poi conclusosi nell'emissione dell'ordinanza 17.11.2015) non gli era stata comunicata dall'attrice, da cui la conseguenza che solo alla dovrebbe, in tesi, Pt_1 essere ricondotto l'esito negativo della pratica afferente l'esercizio della paninoteca.
L'argomento è del tutto infondato, atteso che detta pratica era ab origine viziata e mai avrebbe potuto avere esito positivo, anche a documentazione integrata. Invero: 1) il ctu ha accertato che le stesse norme urbanistiche che vietavano nei locali l'esercizio della somministrazione di cibi e bevande, impedivano anche l'apertura di una paninoteca (cfr. pp. 21,22 ctu: “L'art. 8, comma 45-bis, delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G. in quel periodo vigente, ammetteva per le aree Cont come quella in esame, solo attività commerciali al dettaglio di cui all'art. 3 punti 4A1a e 4A1b1,
(esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) oltre a quelle annoverate ai punti 3A1 e 4A3 (attività di artigianato di produzione e attività artigianali di servizio) (allegato 54). La nota indicata in calce agli allegati 62 e 63 …[ossia le note in calce alle “dichiarazioni sui requisiti di zona urbana” allegate alla SCIA dall'attrice] fa riferimento al citato punto 3 (Attività Produttive) dell'art. 3 (destinazioni d'uso), ma a parere dello scrivente la deroga non è ammissibile per un'attività di paninoteca poiché questa non è compatibile con alcuna delle attività principali permesse dall'art. 8, comma 45-bis delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G. Conseguentemente neppure il “pubblico servizio” indicato come destinazione accessoria integrata nell'unità produttiva “ ” dal Parte_2 geom. rientra a parere dello scrivente tra quelle destinazioni permesse per la zona MP1”); 2) CP_1 come ovvio, alcuna possibilità di esercizio avrebbe potuto avere l'attività di paninoteca nei locali le cui opere di ristrutturazione erano state ritenute inadeguate con esito negativo della SCIA edilizia e in relazione alle quali era finanche già stato dato avvio, il 16.12.2014, al procedimento per abuso edilizio. L'esito negativo della pratica edilizia avrebbe, peraltro, impedito di dar seguito alla richiesta documentale della p.a. in ordine ai riferimenti della pratica edilizia (cfr. p. 22 ctu: “mancherebbe sempre la possibilità di ottemperare alle richieste della Città di Torino in merito al riferimento ad una S.C.I.A. edilizia, conclusasi con esito [negativo: atteso l'evidente errore materiale in cui è incorso il ctu nell'indicazione dell'esito “positivo” della pratica]”).
Elementi da cui il consulente ha concluso, condivisibilmente, ravvisando, “profili di responsabilità a carico del professionista convenuto per “errori nell'esecuzione delle prestazioni” e per
“incompletezza documentale” (p. 22 cit.).
In definitiva, risulta accertato l'inadempimento in cui è incorso il convenuto nell'espletamento dell'incarico professionale affidatogli dall'attrice, data la riscontrata grave assenza di diligenza nell'operato del geom. che non solo ha omesso di rispondere tempestivamente alle richieste CP_1 della p.a. e di previamente verificare l'infattibilità dell'esercizio, nei locali di via Balangero 1, dell'attività di somministrazione di cibi e bevande prima e della paninoteca poi , ma, incurante dello pagina 8 di 13 scontato effetto che carenze/divieti potevano comportare (ossia l'apertura di un procedimento per opere abusive e il divieto di prosecuzione dell'attività commerciale), ha ottenuto l'affidamento di incarichi ulteriori (quelli afferenti il dehor e l'avvio della ) che, all'evidenza, non potevano in alcun Parte_2 modo condurre all'obiettivo desiderato dalla di prosecuzione dell'attività nei locali in Pt_1 questione. Sono, peraltro, del tutto assenti elementi per ritenere che la prestazione richiesta al professionista convenuto richiedesse la “soluzione di problemi di speciale difficoltà” (art. 2236 c.c.), tali non potendo essere ritenute né la conoscenza delle norme urbanistiche cittadine né l'invio di documentazione completa alla p.a. e la risposta tempestiva alle richieste integrative. Norma – art. 2236
c.c. – che, in ogni caso, non varrebbe nel caso di specie ad escludere la responsabilità del convenuto, essendo risultati accertati gli estremi della “colpa grave” a suo carico, come sopra spiegato.
Ne consegue, che il convenuto, inadempiente, va ritenuto responsabile, art. 1218 c.c., dei danni causati all'attrice in relazione all'avvio dell'attività imprenditoriale risultata irrealizzabile.
3. Quanto ai danni riportati dall'attrice, quest'ultima li ha quantificati nelle opere edilizie e di arredo eseguite nei locali e nel mancato guadagno dall'esercizio dell'attività.
Non ha pregio l'argomento della terza chiamata secondo cui detti danni non sarebbero in nesso di causa con l'inadempimento del convenuto poiché l'ordinanza 17.11.2015 (doc. 23 attrice) con cui la p.a. aveva vietato la prosecuzione dell'attività commerciale di cui alla seconda SCIA commerciale conteneva, sul finale, il seguente inciso “l'attività potrà essere riattivata solo in seguito alla presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività completa di tutte le dichiarazioni Contr e degli allegati richiesti …”. Da cui il rilievo della econdo i danni sarebbero riconducibili alla scelta della di non ottemperare al deposito di nuova SCIA “completa”. Pt_1
Sul punto è sufficiente rilevare come nella zona in questione, come sopra rilevato, le norme urbanistiche vigenti ratione temporis non consentissero l'esercizio della somministrazione di cibi e bevande cui mirava l'attrice, sicché alcun tipo di integrazione documentale a mezzo di una “nuova”
SCIA avrebbe consentito alla di raggiungere il risultato sperato, il cui fallimento, in Pt_1 termini di spese che ne sono conseguite, resta dunque causalmente connesso all'inadempimento del geom. CP_1
Ciò chiarito, dalla disamina della CTU (pp. 25,26) risulta che delle spese sostenute dall'attrice risultano documentalmente provate quelle afferenti: alla fornitura di pavimenti e rivestimenti in ceramica per € 2.739,74 (doc. 31 attrice); alla fornitura di tavoli e sedie per € 2.719,99 (doc. 32 attrice); alla fornitura per attrezzature antiincendio e consulenza per la stesura protocollo HAACCP per € 427 (doc. 34 attrice); alla fornitura del sistema di televigilanza nei mesi gennaio-febbraio 2014 per € 439,20 (doc. 36 attrice).
Quante alle spese per opere edilizie, esse non risultano supportate da documentazione alcuna, ma il CTU ha riscontrato l'effettiva realizzazione delle opere (p. 26) e il convenuto mai ha contestato che esse siano state effettivamente eseguite dall'impresa indicata dalla SPATARO (srl Audino G), peraltro pure indicata nella SCIA edilizia (doc. 4 attrice). Ne consegue che anche detta spesa può ritenersi provata. Il CTU ha ritenuto congruo l'importo complessivo di € 35.000, comprensivo anche della spesa necessaria per l'impianto elettrico (p. 26 cit).
Analogo discorso vale per la spesa per la fornitura degli arredi bancone: l'attrice ha prodotto solo una
“proposta di commissione” priva di data e di nominativo, il CTU ha riscontrato l'effettiva esistenza degli arredi in questione (p. 26) e alcun rilievo ha svolto sulla congruità dell'importo di € 5980 indicato in detta proposta, che può quindi essere riconosciuto come voce di danno a favore dell'attrice.
Il CTU ha quindi quantificato in complessivi € 40.109,37 la somma per opere edilizie, di sorveglianza e di arredo dei locali. Somma che va quindi riconosciuta all'attrice a titolo di danno patrimoniale pagina 9 di 13 conseguente all'inadempimento del convenuto. Spese che, evidentemente, la non avrebbe Pt_1 sostenuto ove fosse stata messa al corrente, dal convenuto, dell'impossibile esercizio nei locali di via Balangero n. 1 dell'attività di somministrazione di cibi e bevande cui si riferiscono le predette spese.
E' condivisibile il rilievo del consulente per cui non vanno riconosciute all'attrice le voci di spesa afferenti all'IVA, atteso che, essendo la titolare di impresa individuale, trattasi di voci che Pt_1 costituiscono mere partite di giro per l'attrice e non spese a suo carico.
Non può essere accolta, invece, la domanda dell'attrice volta ad ottenere la liquidazione in via equitativo del danno connesso al mancato guadagno causato dalla cessazione forzata del bar da ella avviato.
Invero, l'attrice non ha introdotto in causa il minimo elemento per desumere l'andamento dell'attività imprenditoriale dal 4.10.2013 (data di avvio risultante dalla prima SCIA commerciale: doc. 10 attrice) al 21.11.2015 (data di notifica all'attrice dell'ordinanza contenente il divieto di proseguire l'attività). Incombente cui avrebbe potuto provvedere col deposito, ad esempio, dei conti correnti attestanti le somme incassate. In tale quadro, e considerato altresì che l'andamento positivo di un'attività commerciale è connesso a variabili (la capacità imprenditoriale del titolare e dei soggetti concretamente operanti nell'esercizio, il rapporto creatosi con la clientela, ecc.) allo stato del tutto imponderabili, non vi sono elementi per giungere nemmeno ad una valutazione equitativa del danno domandato
Del pari, non è fondata la domanda attorea di “restituzione degli importi versati a titolo di corrispettivo per le prestazioni effettuate” (cfr. citazione).
Invero, l'attrice domanda la restituzione, ma non ha proposto domanda risolutoria del contratto che avrebbe fatto discendere l'effetto restitutorio domandato. Né la domanda di risoluzione può essere ritenuta implicitamente compresa in quella risarcitoria (Cass. n. 18086/2018). Né, ancora, l'effetto restitutorio può ottenersi qualificando come voce di danno la spesa sostenuta dall'attrice per i compensi pagati al geom. i cui è stata accertato l'inadempimento. CP_1
Invero, ex art. 1223 c.c., il danno va inteso come "l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe" se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta” (o il fatto illecito non fosse stato realizzato) … se il contraente fedele, senza chiedere la risoluzione del contratto, quindi ferma l'efficacia dello stesso, agisca per ottenere il risarcimento del danno, sarà necessario intendersi su ciò che costituisce l'oggetto del suo credito risarcitorio;
quest'ultimo dovrà intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo, cioè il contraente non inadempiente dovrà essere messo non nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non avesse concluso il contratto (interesse contrattuale negativo), bensì nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli (interesse contrattuale positivo)” (in termini, Cass. ord. 36497/2023).
Nel caso di specie, ove la prestazione del convenuto fosse stata correttamente eseguita, l'attrice avrebbe comunque dovuto pagare il compenso al convenuto, sicché le somme corrisposte a tale titolo non costituiscono voci di danno in questa sede.
In definitiva, il convenuto va condannato a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 40.109,37, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda (26.7.2019) al saldo, ex art. 1284 co. 4 c.c.
Infondata è l'eccezione di compensazione proposta dal convenuto, atteso che, anche ove provato che egli abbia sostenuto nell'interesse dell'attrice le spese per le pratiche edilizie (la circostanza è stata contestata dalla ) e per l'impugnativa al TAR dell'archiviazione negativa della prima SCIA Pt_1 commerciale, resta il dato che trattasi di spese sempre connesse all'inadempimento del convenuto,
pagina 10 di 13 sicché in alcun modo – nemmeno in via di compensazione – esse possono essere poste a carico dell'attrice.
4. Non è fondata la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della propria assicurazione terza chiamata.
E' documentale che il convenuto abbia contratto polizza di assicurazione R.C. professionale con la spa con vigenza 21.1.2013-21.1.2014. Polizza atta a tenerlo indenne delle Controparte_5 Contr conseguenze inerenti l'esercizio della sua professione (cfr. polizza sub doc. 2
E' infondata l'eccezione della terza chiamata di decadenza del convenuto dal diritto all'indennizzo per violazione del termine di 3 giorni previsto nell'art. 8 delle condizioni di polizza e nell'art. 1913 c.c. per la denuncia del sinistro all'assicurazione.
Che tale violazione vi sia stata è pacifico in causa, atteso che il convenuto non l'ha contestata e risulta dalla circostanza che alcuna comunicazione alla propria assicurazione il ha fatto dopo aver CP_1 ricevuto la diffida risarcitoria dall'attrice il 23.11.2018 (doc. 25 attrice).
Tuttavia, affinché possa determinarsi la perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato o anche la sua riduzione, è necessario che sussistano i presupposti di cui all'art. 1915 c.c., pure richiamato dal citato art. 8 delle condizioni di polizza. E' dunque necessaria la prova di un comportamento doloso o colposo dell'assicurato; in caso di prova della colpa, occorre poi provare il pregiudizio riportato dall'assicurazione a causa della tardiva denuncia.
L'assicurazione ha argomentato la sussistenza del dolo in capo al convenuto, poiché “il professionista aveva ricevuto una diffida per risarcimento danni e non ne ha fatto parola alla propria assicurazione, violando la legge (artt. 1913 e 1915 cc), oltre che le condizioni della polizza (art. 8)”, richiamando il principio di diritto per cui “ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 c.c., è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/11/2019, n.28625).
Tale principio, di gran lunga maggioritario in giurisprudenza, ha trovato recente specificazione da parte della Suprema Corte al fine di evitare il rischio che dal riferimento alla mera “consapevolezza dell'obbligo di avviso e alla cosciente volontà di trasgredirlo” possa farsi discendere, in automatico, il carattere doloso dell'inadempimento. E' stata così affermata la necessità “che sussistano una serie di elementi indiziari, per affermare il carattere “doloso” dell'inadempimento dell'obbligo di (tempestivo) avviso”; elementi indiziari che costituiscono “la “chiave di volta” in grado di “tenere insieme” l'identificazione del dolo ex art. 1915, comma 1, cod. civ., nella mera consapevolezza dell'obbligo di avviso e nella cosciente volontà di trasgredirlo, con la necessità di scongiurare il rischio di sancire un'indebita presunzione circa la natura dolosa dell'inadempimento. In altri termini, come è stato osservato acutamente in dottrina, la prova del dolo può ritenersi agevolata qualora dalle caratteristiche della fattispecie concreta “si evinca che dall'omissione l'assicurato abbia tratto vantaggio” (o addirittura che “avrebbe potuto trarre vantaggio”), “qualora non fosse stata eccepita” (Cass. ord. 26294/2024).
Nel caso di specie l'assicurazione, al di là del generico riferimento all'esistenza della norma che imponeva l'obbligo tempestivo della denuncia e alla volontà di non osservarlo in capo al non CP_1 ha allegato nessun elemento per ritenere provato tale ultimo profilo, e dunque il dolo sotteso all'omissione, nemmeno in termini di vantaggio che dall'omissione in cui è incorso gli è o sarebbe derivata, come indicato nella sentenza sopra indicata.
Ciò posto, e rilevato che l'assicurazione non ha nemmeno allegato un qualche profilo di pregiudizio da sé riportato per dare, eventualmente, rilevanza all'omissione colposa dell'avviso (art. 1915 co. 2 c.c.), l'eccezione non può che essere rigettata. pagina 11 di 13 Sono, invece, fondate le eccezioni dell'assicurazione di inoperatività della polizza in forza degli artt. 20 lett. f) e 20 lett. e) delle condizioni generali di polizza.
Invero.
L'art. 20, alle lett. e) ed f), stabilisce che l'assicurazione non vale “per le perdite patrimoniali conseguenti ad interruzioni, sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi” (lett. e) e “per le perdite patrimoniali conseguenti al mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla pubblica autorità” (lett. f).
Ora, nel paragrafo che precede è stato accertato l'inadempimento in cui è incorso il geom. per CP_1 non aver previamente verificato, e conseguentemente informato la , che le norme Pt_1 urbanistiche attuative del PRG all'epoca in vigore vietavano l'esercizio di attività di somministrazione di cibi e bevande nei locali locati dall'attrice in via Balangero n. 1 con l'intento di aprire un bar.
Inadempimento che ha generato i provvedimenti comunali di cui sopra si è detto che hanno, in ultimo, vietato la prosecuzione dell'attività commerciale avviata dall'attrice.
E' evidente, quindi, come la fattispecie per cui è causa rientri a pieno titolo nelle clausole di esclusione sopra riportate.
Ne consegue, per l'effetto, il rigetto della domanda di manleva proposta dal convenuto.
5. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. sicché il convenuto, soccombente sia rispetto alla domanda dell'attrice sia rispetto alla propria domanda di manleva, va condannato a rimborsare le spese di lite sia all'attrice sia all'assicurazione terza chiamata.
Il rimborso delle spese di lite a favore dell'attrice dovrà essere fatto con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2002, essendo la ammessa al patrocinio dello Stato. Pt_1
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), del valore del decisum (€ 40.109,37) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi di liquidazione dello scaglione di riferimento (€ 26.000-€ 52.000).
La spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, viene definitivamente posta a carico del convenuto, sempre in forza del principio di soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
CONDANNA il geom. a corrispondere a a titolo di risarcimento del CP_1 Parte_1 danno, la somma di € 40.109,37, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
RIGETTA la domanda proposta dal geom. nei confronti della spa CP_1 Controparte_2
CONDANNA il geom. a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 7616 per compensi (€ 1701 per fase studio, € 1204 per fase introduttiva, € 1806 per fase istruttoria,
€ 2905 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con pagamento da effettuarsi a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2002;
CONDANNA il geom. a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 7616 per compensi (€ 1701 per fase studio, € 1204 per fase introduttiva, € 1806 per fase istruttoria,
€ 2905 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
pagina 12 di 13 PONE la spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico del geom. CP_1
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Così deciso in Torino, il 14/2/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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