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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/11/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE FERIALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6335/2023 avente ad oggetto: “separazione personale dei coniugi” promossa da
nata a [...] il [...], c.f.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Anna Rossato del Foro di Vicenza con studio in Valdagno (VI), via Lungo Agno Manzoni
n. 12
Ricorrente contro
nato a [...] il [...], c.f.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
l'avv. Manola Franchetto del Foro di Vicenza con studio in Creazzo (VI), Via Retrone n. 1
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 4.11.2025, innanzi al Giudice relatore, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni conformi:
pagina 1 di 8 “Le parti, pertanto, alla luce dell'intervenuto accordo, chiedono che la separazione dei coniugi, già pronunciata con sentenza parziale n. 1947/2024, sia regolata alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e sono affidati, in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la madre a cui viene assegnata la casa familiare sita a Monteviale (VI), via
Ca Nova n. 20;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli minori con le seguenti modalità:
- per due pomeriggi a settimana (individuati nel lunedì e mercoledì) dalle ore 17.00, sino alla sera, comprensiva della cena, con accompagnamento presso la madre alle ore 21.00;
- per un weekend a settimane alterne, dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica sera alle 21.00, con rientro presso la madre anche nelle sere di venerdì e sabato alle ore 21.00 sino a quando il padre non avrà reperito una soluzione abitativa che consenta in modo agevole il loro pernotto.
I figli trascorreranno comunque l'intero weekend con il padre se questi favorirà altre soluzioni di accudimento in sua presenza (es. permanenza presso l'abitazione di un familiare o weekend fuori città);
-Nel periodo extrascolastico, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore:
- sette giorni durante il periodo natalizio, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o di quello di
Capodanno;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
In tali periodi il passaggio dei figli minori presso l'altro genitore avverrà al mattino alle ore 10.00.
Più in generale, i genitori potranno tenere i figli con sè:
a. in occasione dei compleanni dei genitori e dei figli, il genitore che quel giorno non è insieme a loro potrà vederli e tenerli con sè almeno 1 ora, accordandosi preventivamente con l'altro genitore sulle modalità più agevoli per l'incontro;
b. i figli trascorreranno, inoltre, con ciascuno dei genitori, le giornate nelle quali cadranno particolari occasioni di festa legate rispettivamente alla famiglia di origine materna o paterna (matrimoni, battesimi, comunioni, ecc….);
c. ad anni alterni, nelle festività del 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, dal mattino alle ore 10.00 sino alla sera alle ore 21.00;
pagina 2 di 8 -I genitori accordano che i figli minori possano essere seguiti da specialisti in ambito psicologico e/o neuropsicologico, c/o strutture pubbliche o private, anche seguendo i suggerimenti del pediatra, affinchè il loro processo psicoevolutivo proceda con le migliori risorse formative e di sostegno emotivo. Altresì i genitori favoriranno, per entrambi i figli, la frequenza dei centri estivi, la ripresa delle attività sportive e la continuità del percorso del catechismo. Nelle predette attività, o riguardo agli orari scolastici e di doposcuola, i genitori, ove non in grado di occuparsene personalmente, si riferiranno ai familiari materni
o ad altre figure di fiducia conosciute da entrambi;
3) il sig. si obbliga a corrispondere Parte_2 alla sig.ra un assegno mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento ordinario dei due Parte_1 figli minori e (euro 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Per_1 Per_2
Istat, da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese, nonché a concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, con l'osservanza del vigente Protocollo del
Tribunale di Vicenza.
I coniugi precisano che l'assegno di mantenimento per i figli viene determinato sulla base di una stimata capacità lavorativa del genitore obbligato sino a 2.500,00 euro;
pertanto, s'impegnano reciprocamente
a non chiedere modifiche economiche sino alla concorrenza di tale importo reddituale;
4) l'assegno unico universale relativo ai figli verrà percepito al 100% dalla sig.ra ; Parte_1
5) il sig. si obbliga a rimborsare alla sig.ra una quota delle spese processuali, CP_1 Parte_1 determinata nella somma di euro 3.000,00 omnia, che verrà versata in due rate, una con scadenza
31.12.2025 e l'altra con scadenza 31.12.2026, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente per dichiarato anticipo;
6) gli oneri della c.t.u. restano a definitivo carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.12.2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il giorno 1.08.2009 in Sovizzo (VI); che dalla loro unione erano CP_1 nati i figli in data 27.12.2013 e in data 8.08.2016; che il matrimonio, caratterizzato nei primi Per_1 Per_2 anni da una vita serena ed armoniosa, era entrato in irreversibile crisi a seguito dell'infedeltà del marito, scoperta nel novembre 2022; che il resistente, anziché ammettere l'adulterio e dimostrare pentimento per pagina 3 di 8 addivenire ad una soluzione concordata del dissesto coniugale, si era reso autore di una serie di condotte riprovevoli ed aggressive in ambito familiare;
che la convivenza era già cessata, in quanto il sig.
[...] veva abbandonato la casa familiare e, dopo aver cambiato due abitazioni, erano andato a vivere CP_1 insieme alla nuova compagna;
di essere stata vittima anche successivamente di aggressioni da parte del marito, culminate nel grave episodio del 6.12.2023 in cui si era vista costretta a far ricorso alle cure ospedaliere e a sporgere denuncia-querela nei confronti del coniuge;
tanto premesso, chiedeva che l'adito
Tribunale pronunciasse la separazione personale delle parti con addebito al marito, prevedendosi l'affidamento condiviso dei due figli minori, e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso di sé e con obbligo del padre di concorrere al loro mantenimento mediante versamento di un assegno mensile di euro 1.100,00 (euro 550,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e con percezione per intero dell'assegno unico universale relativo alla prole;
inoltre, chiedeva che fosse disposta l'assegnazione della casa familiare in suo favore affinché potesse continuare a viverci unitamente ai figli.
, costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione, ma si opponeva alla CP_1 richiesta di addebito ex adverso formulata. Sul punto il resistente assumeva che il matrimonio con era entrato in crisi già nell'anno 2019 per cause diverse da quelle indicate in ricorso, Parte_1 individuate nelle condotte di sopraffazione e manipolazione della moglie che, in costanza di convivenza, lo aveva posto in uno stato di totale isolamento, vietandogli di frequentare parenti ed amici, ed utilizzava qualsiasi pretesto per litigare anche alla presenza dei bambini. Sosteneva di aver vissuto la propria vita matrimoniale dedicandosi al lavoro, alle incombenze domestiche e alla cura dei figli. Negava di aver tradito la moglie, sostenendo di aver intrattenuto solo una frequentazione amichevole ed affettuosa con una collega di lavoro pochi giorni prima di lasciare la casa familiare nel dicembre 2022. Precisava di essersi allontanato nell'interesse dei minori coinvolti nel conflitto coniugale, andando a vivere prima dalla madre e poi dal fratello. Contestava la ricostruzione dei fatti operata da controparte in relazione alle aggressioni asseritamente perpetrate dopo l'interruzione della convivenza, evidenziando di essere stato lui stesso vittima di condotte di violenza fisica e verbale ad opera di e di essere caduto in Parte_1 forte depressione a causa dei soprusi della moglie e della situazione familiare, con gravi ripercussioni sul lavoro, tanto dall'essere stato licenziato nell'ottobre 2023.
Con riferimento alla prole, il oncordava sulle modalità di affido condiviso dei due figli minori CP_1
e sul loro collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, mentre chiedeva che il contributo mensile per il mantenimento dei figli fosse posto a suo carico in misura non superiore ad euro 500,00
pagina 4 di 8 (euro 250,00 a figlio), tenuto conto del suo attuale stato di disoccupazione e dei tempi di permanenza dei minori presso di sé secondo il calendario di visite proposto.
Alla prima udienza del 19.03.2024 il giudice relatore esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo e, su richiesta delle parti, accordava due rinvii per trattative e per verifica dell'evolversi delle condizioni economiche dei coniugi.
Fallito il tentativo di giungere ad un accordo venivano emessi i provvedimenti provvisori, ex art. 473 bis
22 c.p.c. che stabilivano l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, il loro collocamento prevalente presso la madre a cui era assegnata la casa familiare, il diritto di visita del padre secondo il calendario concordato dalle parti, l'obbligo del sig. i contribuire al mantenimento CP_1 della prole, versando alla sig.ra (in quel momento disoccupata) un assegno mensile di Parte_1 euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie, regolamentate in base al Protocollo del Tribunale vicentino. Contestualmente, la causa era posta in decisione per l'emissione della sentenza non definitiva sullo status coniugale, così come richiesto dalle parti.
Con sentenza parziale n. 1947/2024, pubblicata il 22.11.2024, il Collegio dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per lo svolgimento dell'attività istruttoria ai fini della decisione sulle residue domande proposte dalle parti. Con la medesima ordinanza veniva pure disposta, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, la sospensione dell'esercizio del diritto di visita del padre a fronte della trasmissione in data 18.11.2024, operata dal P.M. in sede ex art. 64 disp.att. c.p.p. nelle more dell'emissione della sentenza sullo status, di copia dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di che CP_1 prevedeva il divieto di avvicinamento sia alla ricorrente che ai due figli minori, e Per_1 Per_2
Successivamente il diritto di visita del padre veniva ripristinato secondo il calendario previsto nei provvedimenti provvisori, giusta ordinanza del Giudice relatore del 30.01.2025 nella quale si prendeva atto della revoca della misura cautelare a carico del sig. della non opposizione della ricorrente CP_1 alla ripresa delle frequentazioni padre-figli.
Dopo un nuovo tentativo delle parti di pervenire ad una definizione bonaria della vertenza, il Giudice relatore ammetteva c.t.u. psicologica con incarico affidato alla dr.ssa di valutare il Persona_3 miglior regime di affidamento e collocamento dei minori.
La relazione peritale veniva depositata in data 13.10.2025.
pagina 5 di 8 All'udienza del 4.11.2025, fissata per esame della perizia, le parti comparse personalmente, all'esito di ampia discussione, raggiungevano un accordo conciliativo e rassegnavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
Come si è esposto in premessa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti è già stata accolta dal Tribunale in forza di sentenza parziale n. 1947/2024, pubblicata il 22.11.2024.
La causa è proseguita per la definizione delle ulteriori questioni oggetto di controversia sulle quali le parti hanno raggiunto un accordo, rassegnando conclusioni congiunte che, ad avviso del Collegio, possono essere accolte.
Per quanto riguarda il profilo della regolamentazione della potestà genitoriale nei confronti dei due figli minori e nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine Per_1 Per_2 all'affidamento condiviso dei figli, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre e alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
La rispondenza di tali condizioni all'interesse preminente dei minori è confortata dagli esiti della c.t.u. psicologica espletata in corso di giudizio, su cui anche il P.M. concorda.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento ordinario dei figli
(euro 300,00 per ciascun figlio) – posto a carico del padre nella misura così indicata dalle parti sulla base di una stimata capacità lavorativa del genitore obbligato sino a 2.500,00 euro – che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori, tenuto conto anche di quanto ulteriormente stabilito circa la percezione per intero, da parte della madre, dell'assegno unico universale quale genitore prevalentemente collocatario.
Le spese straordinarie relative alla prole saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con osservanza del vigente protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
Sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla signora quale genitore Parte_1 con cui i figli minori vivono in via prevalente.
Infine, ritiene il Tribunale che non via siano motivi per non accogliere le ulteriori conclusioni concordemente formulate dai coniugi.
In conformità all'accordo delle parti, il sig. a dichiarato tenuto a rimborsare alla sig.ra CP_1 Pt_1 una quota delle spese processuali, nella misura e con le modalità indicate nelle conclusioni conformi.
[...]
pagina 6 di 8 Gli oneri della c.t.u. restano a definitivo carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa n. 6335/2024 R.G., dichiarata la separazione personale dei coniugi e in forza di sentenza parziale Parte_1 CP_1
n. 1947/2024, pubblicata il 22.11.2024, così provvede:
1) i figli minori e sono affidati, in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la madre a cui viene assegnata la casa familiare sita a Monteviale (VI), via Ca
Nova n. 20;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli minori con le seguenti modalità:
- per due pomeriggi a settimana (individuati nel lunedì e mercoledì) dalle ore 17.00, sino alla sera, comprensiva della cena, con accompagnamento presso la madre alle ore 21.00;
- per un weekend a settimane alterne, dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica sera alle 21.00, con rientro presso la madre anche nelle sere di venerdì e sabato alle ore 21.00 sino a quando il padre non avrà reperito una soluzione abitativa che consenta in modo agevole il loro pernotto.
I figli trascorreranno comunque l'intero weekend con il padre se questi favorirà altre soluzioni di accudimento in sua presenza (es. permanenza presso l'abitazione di un familiare o weekend fuori città);
-Nel periodo extrascolastico, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore:
- sette giorni durante il periodo natalizio, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o di quello di
Capodanno;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
In tali periodi il passaggio dei figli minori presso l'altro genitore avverrà al mattino alle ore 10.00.
Più in generale, i genitori potranno tenere i figli con sè:
a. in occasione dei compleanni dei genitori e dei figli, il genitore che quel giorno non è insieme a loro potrà vederli e tenerli con sè almeno 1 ora, accordandosi preventivamente con l'altro genitore sulle modalità più agevoli per l'incontro;
b. i figli trascorreranno, inoltre, con ciascuno dei genitori, le giornate nelle quali cadranno particolari occasioni di festa legate rispettivamente alla famiglia di origine materna o paterna (matrimoni, battesimi, comunioni, ecc….);
pagina 7 di 8 c. ad anni alterni, nelle festività del 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, dal mattino alle ore 10.00 sino alla sera alle ore 21.00;
-I genitori accordano che i figli minori possano essere seguiti da specialisti in ambito psicologico e/o neuropsicologico, c/o strutture pubbliche o private, anche seguendo i suggerimenti del pediatra, affinchè il loro processo psicoevolutivo proceda con le migliori risorse formative e di sostegno emotivo. Altresì i genitori favoriranno, per entrambi i figli, la frequenza dei centri estivi, la ripresa delle attività sportive e la continuità del percorso del catechismo. Nelle predette attività, o riguardo agli orari scolastici e di doposcuola, i genitori, ove non in grado di occuparsene personalmente, si riferiranno ai familiari materni o ad altre figure di fiducia conosciute da entrambi;
3) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di euro Parte_2 Parte_1
600,00 a titolo di mantenimento ordinario dei due figli minori e (euro 300,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese, nonché a concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, con l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza.
I coniugi precisano che l'assegno di mantenimento per i figli viene determinato sulla base di una stimata capacità lavorativa del genitore obbligato sino a 2.500,00 euro;
pertanto, s'impegnano reciprocamente a non chiedere modifiche economiche sino alla concorrenza di tale importo reddituale;
4) l'assegno unico universale relativo ai figli verrà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
5) il sig. si obbliga a rimborsare alla sig.ra una quota delle spese processuali, CP_1 Parte_1 determinata nella somma di euro 3.000,00 omnia, che verrà versata in due rate, una con scadenza
31.12.2025 e l'altra con scadenza 31.12.2026, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente per dichiarato anticipo;
6) gli oneri della c.t.u. restano a definitivo carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 18/11/2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE FERIALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6335/2023 avente ad oggetto: “separazione personale dei coniugi” promossa da
nata a [...] il [...], c.f.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Anna Rossato del Foro di Vicenza con studio in Valdagno (VI), via Lungo Agno Manzoni
n. 12
Ricorrente contro
nato a [...] il [...], c.f.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
l'avv. Manola Franchetto del Foro di Vicenza con studio in Creazzo (VI), Via Retrone n. 1
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 4.11.2025, innanzi al Giudice relatore, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni conformi:
pagina 1 di 8 “Le parti, pertanto, alla luce dell'intervenuto accordo, chiedono che la separazione dei coniugi, già pronunciata con sentenza parziale n. 1947/2024, sia regolata alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e sono affidati, in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la madre a cui viene assegnata la casa familiare sita a Monteviale (VI), via
Ca Nova n. 20;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli minori con le seguenti modalità:
- per due pomeriggi a settimana (individuati nel lunedì e mercoledì) dalle ore 17.00, sino alla sera, comprensiva della cena, con accompagnamento presso la madre alle ore 21.00;
- per un weekend a settimane alterne, dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica sera alle 21.00, con rientro presso la madre anche nelle sere di venerdì e sabato alle ore 21.00 sino a quando il padre non avrà reperito una soluzione abitativa che consenta in modo agevole il loro pernotto.
I figli trascorreranno comunque l'intero weekend con il padre se questi favorirà altre soluzioni di accudimento in sua presenza (es. permanenza presso l'abitazione di un familiare o weekend fuori città);
-Nel periodo extrascolastico, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore:
- sette giorni durante il periodo natalizio, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o di quello di
Capodanno;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
In tali periodi il passaggio dei figli minori presso l'altro genitore avverrà al mattino alle ore 10.00.
Più in generale, i genitori potranno tenere i figli con sè:
a. in occasione dei compleanni dei genitori e dei figli, il genitore che quel giorno non è insieme a loro potrà vederli e tenerli con sè almeno 1 ora, accordandosi preventivamente con l'altro genitore sulle modalità più agevoli per l'incontro;
b. i figli trascorreranno, inoltre, con ciascuno dei genitori, le giornate nelle quali cadranno particolari occasioni di festa legate rispettivamente alla famiglia di origine materna o paterna (matrimoni, battesimi, comunioni, ecc….);
c. ad anni alterni, nelle festività del 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, dal mattino alle ore 10.00 sino alla sera alle ore 21.00;
pagina 2 di 8 -I genitori accordano che i figli minori possano essere seguiti da specialisti in ambito psicologico e/o neuropsicologico, c/o strutture pubbliche o private, anche seguendo i suggerimenti del pediatra, affinchè il loro processo psicoevolutivo proceda con le migliori risorse formative e di sostegno emotivo. Altresì i genitori favoriranno, per entrambi i figli, la frequenza dei centri estivi, la ripresa delle attività sportive e la continuità del percorso del catechismo. Nelle predette attività, o riguardo agli orari scolastici e di doposcuola, i genitori, ove non in grado di occuparsene personalmente, si riferiranno ai familiari materni
o ad altre figure di fiducia conosciute da entrambi;
3) il sig. si obbliga a corrispondere Parte_2 alla sig.ra un assegno mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento ordinario dei due Parte_1 figli minori e (euro 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Per_1 Per_2
Istat, da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese, nonché a concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, con l'osservanza del vigente Protocollo del
Tribunale di Vicenza.
I coniugi precisano che l'assegno di mantenimento per i figli viene determinato sulla base di una stimata capacità lavorativa del genitore obbligato sino a 2.500,00 euro;
pertanto, s'impegnano reciprocamente
a non chiedere modifiche economiche sino alla concorrenza di tale importo reddituale;
4) l'assegno unico universale relativo ai figli verrà percepito al 100% dalla sig.ra ; Parte_1
5) il sig. si obbliga a rimborsare alla sig.ra una quota delle spese processuali, CP_1 Parte_1 determinata nella somma di euro 3.000,00 omnia, che verrà versata in due rate, una con scadenza
31.12.2025 e l'altra con scadenza 31.12.2026, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente per dichiarato anticipo;
6) gli oneri della c.t.u. restano a definitivo carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.12.2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il giorno 1.08.2009 in Sovizzo (VI); che dalla loro unione erano CP_1 nati i figli in data 27.12.2013 e in data 8.08.2016; che il matrimonio, caratterizzato nei primi Per_1 Per_2 anni da una vita serena ed armoniosa, era entrato in irreversibile crisi a seguito dell'infedeltà del marito, scoperta nel novembre 2022; che il resistente, anziché ammettere l'adulterio e dimostrare pentimento per pagina 3 di 8 addivenire ad una soluzione concordata del dissesto coniugale, si era reso autore di una serie di condotte riprovevoli ed aggressive in ambito familiare;
che la convivenza era già cessata, in quanto il sig.
[...] veva abbandonato la casa familiare e, dopo aver cambiato due abitazioni, erano andato a vivere CP_1 insieme alla nuova compagna;
di essere stata vittima anche successivamente di aggressioni da parte del marito, culminate nel grave episodio del 6.12.2023 in cui si era vista costretta a far ricorso alle cure ospedaliere e a sporgere denuncia-querela nei confronti del coniuge;
tanto premesso, chiedeva che l'adito
Tribunale pronunciasse la separazione personale delle parti con addebito al marito, prevedendosi l'affidamento condiviso dei due figli minori, e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso di sé e con obbligo del padre di concorrere al loro mantenimento mediante versamento di un assegno mensile di euro 1.100,00 (euro 550,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e con percezione per intero dell'assegno unico universale relativo alla prole;
inoltre, chiedeva che fosse disposta l'assegnazione della casa familiare in suo favore affinché potesse continuare a viverci unitamente ai figli.
, costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione, ma si opponeva alla CP_1 richiesta di addebito ex adverso formulata. Sul punto il resistente assumeva che il matrimonio con era entrato in crisi già nell'anno 2019 per cause diverse da quelle indicate in ricorso, Parte_1 individuate nelle condotte di sopraffazione e manipolazione della moglie che, in costanza di convivenza, lo aveva posto in uno stato di totale isolamento, vietandogli di frequentare parenti ed amici, ed utilizzava qualsiasi pretesto per litigare anche alla presenza dei bambini. Sosteneva di aver vissuto la propria vita matrimoniale dedicandosi al lavoro, alle incombenze domestiche e alla cura dei figli. Negava di aver tradito la moglie, sostenendo di aver intrattenuto solo una frequentazione amichevole ed affettuosa con una collega di lavoro pochi giorni prima di lasciare la casa familiare nel dicembre 2022. Precisava di essersi allontanato nell'interesse dei minori coinvolti nel conflitto coniugale, andando a vivere prima dalla madre e poi dal fratello. Contestava la ricostruzione dei fatti operata da controparte in relazione alle aggressioni asseritamente perpetrate dopo l'interruzione della convivenza, evidenziando di essere stato lui stesso vittima di condotte di violenza fisica e verbale ad opera di e di essere caduto in Parte_1 forte depressione a causa dei soprusi della moglie e della situazione familiare, con gravi ripercussioni sul lavoro, tanto dall'essere stato licenziato nell'ottobre 2023.
Con riferimento alla prole, il oncordava sulle modalità di affido condiviso dei due figli minori CP_1
e sul loro collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, mentre chiedeva che il contributo mensile per il mantenimento dei figli fosse posto a suo carico in misura non superiore ad euro 500,00
pagina 4 di 8 (euro 250,00 a figlio), tenuto conto del suo attuale stato di disoccupazione e dei tempi di permanenza dei minori presso di sé secondo il calendario di visite proposto.
Alla prima udienza del 19.03.2024 il giudice relatore esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo e, su richiesta delle parti, accordava due rinvii per trattative e per verifica dell'evolversi delle condizioni economiche dei coniugi.
Fallito il tentativo di giungere ad un accordo venivano emessi i provvedimenti provvisori, ex art. 473 bis
22 c.p.c. che stabilivano l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, il loro collocamento prevalente presso la madre a cui era assegnata la casa familiare, il diritto di visita del padre secondo il calendario concordato dalle parti, l'obbligo del sig. i contribuire al mantenimento CP_1 della prole, versando alla sig.ra (in quel momento disoccupata) un assegno mensile di Parte_1 euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie, regolamentate in base al Protocollo del Tribunale vicentino. Contestualmente, la causa era posta in decisione per l'emissione della sentenza non definitiva sullo status coniugale, così come richiesto dalle parti.
Con sentenza parziale n. 1947/2024, pubblicata il 22.11.2024, il Collegio dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per lo svolgimento dell'attività istruttoria ai fini della decisione sulle residue domande proposte dalle parti. Con la medesima ordinanza veniva pure disposta, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, la sospensione dell'esercizio del diritto di visita del padre a fronte della trasmissione in data 18.11.2024, operata dal P.M. in sede ex art. 64 disp.att. c.p.p. nelle more dell'emissione della sentenza sullo status, di copia dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di che CP_1 prevedeva il divieto di avvicinamento sia alla ricorrente che ai due figli minori, e Per_1 Per_2
Successivamente il diritto di visita del padre veniva ripristinato secondo il calendario previsto nei provvedimenti provvisori, giusta ordinanza del Giudice relatore del 30.01.2025 nella quale si prendeva atto della revoca della misura cautelare a carico del sig. della non opposizione della ricorrente CP_1 alla ripresa delle frequentazioni padre-figli.
Dopo un nuovo tentativo delle parti di pervenire ad una definizione bonaria della vertenza, il Giudice relatore ammetteva c.t.u. psicologica con incarico affidato alla dr.ssa di valutare il Persona_3 miglior regime di affidamento e collocamento dei minori.
La relazione peritale veniva depositata in data 13.10.2025.
pagina 5 di 8 All'udienza del 4.11.2025, fissata per esame della perizia, le parti comparse personalmente, all'esito di ampia discussione, raggiungevano un accordo conciliativo e rassegnavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
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Come si è esposto in premessa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti è già stata accolta dal Tribunale in forza di sentenza parziale n. 1947/2024, pubblicata il 22.11.2024.
La causa è proseguita per la definizione delle ulteriori questioni oggetto di controversia sulle quali le parti hanno raggiunto un accordo, rassegnando conclusioni congiunte che, ad avviso del Collegio, possono essere accolte.
Per quanto riguarda il profilo della regolamentazione della potestà genitoriale nei confronti dei due figli minori e nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine Per_1 Per_2 all'affidamento condiviso dei figli, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre e alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
La rispondenza di tali condizioni all'interesse preminente dei minori è confortata dagli esiti della c.t.u. psicologica espletata in corso di giudizio, su cui anche il P.M. concorda.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento ordinario dei figli
(euro 300,00 per ciascun figlio) – posto a carico del padre nella misura così indicata dalle parti sulla base di una stimata capacità lavorativa del genitore obbligato sino a 2.500,00 euro – che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori, tenuto conto anche di quanto ulteriormente stabilito circa la percezione per intero, da parte della madre, dell'assegno unico universale quale genitore prevalentemente collocatario.
Le spese straordinarie relative alla prole saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con osservanza del vigente protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
Sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla signora quale genitore Parte_1 con cui i figli minori vivono in via prevalente.
Infine, ritiene il Tribunale che non via siano motivi per non accogliere le ulteriori conclusioni concordemente formulate dai coniugi.
In conformità all'accordo delle parti, il sig. a dichiarato tenuto a rimborsare alla sig.ra CP_1 Pt_1 una quota delle spese processuali, nella misura e con le modalità indicate nelle conclusioni conformi.
[...]
pagina 6 di 8 Gli oneri della c.t.u. restano a definitivo carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa n. 6335/2024 R.G., dichiarata la separazione personale dei coniugi e in forza di sentenza parziale Parte_1 CP_1
n. 1947/2024, pubblicata il 22.11.2024, così provvede:
1) i figli minori e sono affidati, in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la madre a cui viene assegnata la casa familiare sita a Monteviale (VI), via Ca
Nova n. 20;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli minori con le seguenti modalità:
- per due pomeriggi a settimana (individuati nel lunedì e mercoledì) dalle ore 17.00, sino alla sera, comprensiva della cena, con accompagnamento presso la madre alle ore 21.00;
- per un weekend a settimane alterne, dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica sera alle 21.00, con rientro presso la madre anche nelle sere di venerdì e sabato alle ore 21.00 sino a quando il padre non avrà reperito una soluzione abitativa che consenta in modo agevole il loro pernotto.
I figli trascorreranno comunque l'intero weekend con il padre se questi favorirà altre soluzioni di accudimento in sua presenza (es. permanenza presso l'abitazione di un familiare o weekend fuori città);
-Nel periodo extrascolastico, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore:
- sette giorni durante il periodo natalizio, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o di quello di
Capodanno;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
In tali periodi il passaggio dei figli minori presso l'altro genitore avverrà al mattino alle ore 10.00.
Più in generale, i genitori potranno tenere i figli con sè:
a. in occasione dei compleanni dei genitori e dei figli, il genitore che quel giorno non è insieme a loro potrà vederli e tenerli con sè almeno 1 ora, accordandosi preventivamente con l'altro genitore sulle modalità più agevoli per l'incontro;
b. i figli trascorreranno, inoltre, con ciascuno dei genitori, le giornate nelle quali cadranno particolari occasioni di festa legate rispettivamente alla famiglia di origine materna o paterna (matrimoni, battesimi, comunioni, ecc….);
pagina 7 di 8 c. ad anni alterni, nelle festività del 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, dal mattino alle ore 10.00 sino alla sera alle ore 21.00;
-I genitori accordano che i figli minori possano essere seguiti da specialisti in ambito psicologico e/o neuropsicologico, c/o strutture pubbliche o private, anche seguendo i suggerimenti del pediatra, affinchè il loro processo psicoevolutivo proceda con le migliori risorse formative e di sostegno emotivo. Altresì i genitori favoriranno, per entrambi i figli, la frequenza dei centri estivi, la ripresa delle attività sportive e la continuità del percorso del catechismo. Nelle predette attività, o riguardo agli orari scolastici e di doposcuola, i genitori, ove non in grado di occuparsene personalmente, si riferiranno ai familiari materni o ad altre figure di fiducia conosciute da entrambi;
3) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di euro Parte_2 Parte_1
600,00 a titolo di mantenimento ordinario dei due figli minori e (euro 300,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese, nonché a concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, con l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza.
I coniugi precisano che l'assegno di mantenimento per i figli viene determinato sulla base di una stimata capacità lavorativa del genitore obbligato sino a 2.500,00 euro;
pertanto, s'impegnano reciprocamente a non chiedere modifiche economiche sino alla concorrenza di tale importo reddituale;
4) l'assegno unico universale relativo ai figli verrà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
5) il sig. si obbliga a rimborsare alla sig.ra una quota delle spese processuali, CP_1 Parte_1 determinata nella somma di euro 3.000,00 omnia, che verrà versata in due rate, una con scadenza
31.12.2025 e l'altra con scadenza 31.12.2026, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente per dichiarato anticipo;
6) gli oneri della c.t.u. restano a definitivo carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 18/11/2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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