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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/10/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 894 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gavinana n. 2, nello studio Parte_1 dell'Avv. MONTI MARIA PAOLA e dell'Avv. ZUROLO PAOLO che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 206, rappresentato e difeso dal funzionario
ER AT ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.04.2024, chiedeva al Tribunale il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Civitavecchia in data 13.07.2023 nel procedimento n. R.G. 967/2022 con decorrenza dal mese di ottobre 2021, con conseguente condanna dell' al pagamento in CP_1 proprio favore degli arretrati con decorrenza dal mese di ottobre 2021 e fino al settembre 2023
(avendo iniziato ad erogare la prestazione nel mese di ottobre 2023) oltre interessi legali, CP_1 spese di lite, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. L' si è costituito confermando di aver provveduto a liquidare la prestazione dal CP_1 mese di ottobre 2023 ed aggiungendo di avere altresì provveduto al pagamento degli arretrati nel mese di giugno 2024.
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto dell'avvenuto pagamento degli arretrati da parte di si associava alla CP_1 richiesta di di declaratoria della cessazione della materia del contendere e, quindi, il CP_1 processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento degli arretrati è avvenuto soltanto nel mese di giugno CP_1
2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato in data 6.05.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit., si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Con la precisazione che non può applicarsi in favore di parte ricorrente l'aumento delle spese di lite richiesto ex art. 4, comma 1-bis, D.M. cit., stante il non corretto funzionamento dei collegamenti ipertestuali contenuti nel ricorso, inidonei pertanto a consentire la corretta navigazione all'interno dell'atto.
Tali spese devono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi €2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A. da distrarsi. Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 06/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
3 di 3
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 894 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gavinana n. 2, nello studio Parte_1 dell'Avv. MONTI MARIA PAOLA e dell'Avv. ZUROLO PAOLO che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 206, rappresentato e difeso dal funzionario
ER AT ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.04.2024, chiedeva al Tribunale il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Civitavecchia in data 13.07.2023 nel procedimento n. R.G. 967/2022 con decorrenza dal mese di ottobre 2021, con conseguente condanna dell' al pagamento in CP_1 proprio favore degli arretrati con decorrenza dal mese di ottobre 2021 e fino al settembre 2023
(avendo iniziato ad erogare la prestazione nel mese di ottobre 2023) oltre interessi legali, CP_1 spese di lite, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. L' si è costituito confermando di aver provveduto a liquidare la prestazione dal CP_1 mese di ottobre 2023 ed aggiungendo di avere altresì provveduto al pagamento degli arretrati nel mese di giugno 2024.
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto dell'avvenuto pagamento degli arretrati da parte di si associava alla CP_1 richiesta di di declaratoria della cessazione della materia del contendere e, quindi, il CP_1 processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento degli arretrati è avvenuto soltanto nel mese di giugno CP_1
2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato in data 6.05.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit., si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Con la precisazione che non può applicarsi in favore di parte ricorrente l'aumento delle spese di lite richiesto ex art. 4, comma 1-bis, D.M. cit., stante il non corretto funzionamento dei collegamenti ipertestuali contenuti nel ricorso, inidonei pertanto a consentire la corretta navigazione all'interno dell'atto.
Tali spese devono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi €2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A. da distrarsi. Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 06/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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