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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1527/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlofernando Parisi Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
nonché contro
IN PERSONA Controparte_2
DEL L.R.P.T.
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone di aver ricevuto, da parte di Controparte_2
, l'intimazione di pagamento n. 03020229001102414000, mediante la
[...]
quale è stato richiesto, tra le altre cose, il pagamento delle somme oggetto degli avvisi di addebito n. 33020120000406107000, n. 33020120001963651000, n.
33020130000603410000, n. 33020130001278161000, n. 33020140000287791000,
n. 33020140001023913000, n. 33020160000143813000 e n.
33020160001573379000, relative a contributi IVS dovuti all' per gli anni dal CP_1
2011 al 2016.
1.1. Eccepisce l'omessa notifica dei suddetti titoli e la prescrizione della pretesa creditoria.
2. Si costituisce l' , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non si costituisce sicché ne deve essere dichiarata la contumacia. CP_2
4. Nelle more del giudizio, il ricorrente, con istanza del 19.6.2023, prot. W-
2023061907392235, ha aderito alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione- quater”), prevista dall'art. 1, co. da 231 a 252, l. n. 197/2012, limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020160000143813000 e n. 33020160001573379000, e ha accolto la richiesta, comunicando le somme dovute con nota n. CP_2
03090202301080531000 (cfr. doc. allegati alle note di trattazione scritta del
28.12.2023).
5. Con riferimento agli altri avvisi di addebito oggetto di contestazione, invece, l' ha rilevato che i crediti ad essa sottesi risultano interamente CP_1
stralciati, per effetto della disciplina introdotta dalla l. n. 197/2022, il cui articolo 1, co. 222, stabilisce l'annullamento automatico, alla data del 31.3.2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
Pag. 2 a 9 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (cfr. note di trattazione scritta del 27.11.2024).
6. Ciò posto, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000406107000,
n. 33020120001963651000, n. 33020130000603410000, n.
33020130001278161000, n. 33020140000287791000, n. 33020140001023913000, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stati oggetto di sgravio e/o di stralcio i relativi importi iscritti a ruolo.
7. Con riferimento, invece, agli avvisi di addebito in relazione ai quali è intervenuta istanza di definizione agevolata (n. 33020160000143813000 e n.
33020160001573379000), deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia del contribuente, non potendosi, invece, procedere alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, non risultando ancora effettuato l'integrale pagamento delle somme dovute.
7.1. Tale conclusione trova ampio riscontro sia sul piano letterale, che su quello sistematico e teleologico. Invero, al riguardo mette conto evidenziare che la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 1 l. n. 197/2022, che al comma 231 stabilisce che «...i debiti relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2020 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento»; e al comma 232 (come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 51 del 2023), che «Il pagamento delle somme di cui al comma
231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero
Pag. 3 a 9 massimo di diciotto rate...». Rileva, altresì, il comma 236 del medesimo articolo,
(come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 51 del 2023), secondo il quale «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». Il suindicato quadro normativo è poi completato dal successivo comma 244 per cui «In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore
a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione...».
7.2. Alla stregua delle suesposte disposizioni, dunque, emerge che l'istanza di rottamazione da parte del contribuente dà avvio ad una procedura che si conclude con la comunicazione formale dell'Agente della riscossione di accoglimento della predetta richiesta e contenente le indicazioni dell'ammontare delle somme da versare (e/o l'indicazione delle rate) per l'estinzione del debito. Per poter accedere alla procedura, inoltre, il contribuente è tenuto ad assumere il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata.
7.3. In altri termini, gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva delineata dall'art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022 sono, da un lato, la domanda di definizione agevolata del contribuente contenente l'impegno a rinunziare al giudizio, e, dall'altro lato, l'accoglimento da parte dell'esattore della istanza di rottamazione con individuazione delle somme da versare e delle (eventuali) rate. Si tratta, dunque, di una fattispecie di estinzione ex lege che resta distinta e autonoma
Pag. 4 a 9 rispetto alla presentazione di una rinunzia nel giudizio e che è destinata a svolgere i suoi effetti processuali, a prescindere dalla rinnovazione della dichiarazione di rinunzia.
7.4. Il secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 specifica, poi, sul punto, che «L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». Per quanto riguarda il primo elemento, ossia l'effettivo perfezionamento della definizione, questo si identifica, da quanto sopra esposto, nella accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta;
il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale è sicuramente suscettibile di incidere sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia come previsto dal comma 244 dell'art. 1.
7.5. Dunque, la richiamata disposizione sul piano letterale si limita a richiedere la documentazione dei pagamenti che siano stati effettuati e non anche che questi siano integrali rispetto alla totalità del debito, ossia che si assista alla concreta, integrale esecuzione del piano rateale concepito nell'alveo della procedura di definizione agevolata. L'istanza del contribuente, accolta dall'Amministrazione, e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale ove fornita determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere, circostanza non verificatasi nei fatti di causa, non avendo il ricorrente estinto l'intero debito, bensì avendo provveduto soltanto a versamenti parziali (cfr. relazione amministrativa prodotta dall' , unitamente alle note di trattazione CP_1
scritta del 27.11.2024).
7.6. Ne consegue che il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono
Pag. 5 a 9 sufficienti soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo.
7.7. Detta ricostruzione trova conferma nello stesso principio di diritto, espresso dai giudici di legittimità con l'Ordinanza n. 24428 dell'11.09.2024, per cui: «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art.
1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma
236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e CP_2
relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta». Principio già osservato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sent. n. 36431 del 29.12.2023, quando si è interrogata proprio sulla sorte del processo di Cassazione in presenza dell'eventualità in cui la parte contribuente dimostrava di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie con espressa rinuncia al giudizio, seguita dalla comunicazione dell'esattore, e, dunque, da un'assenza di contesa sugli effetti della definizione agevolata. Le Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 19980 del 23.09.2014) hanno affermato che «la situazione in cui il debitore sia resistente o intimato debba intendersi regolata in modo omologo e, dunque, sempre come fattispecie estintiva e sempre con gli stessi effetti discendenti ex lege», sì da statuire che «L'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 2 febbraio
2006, n. 40), alludendo ai “casi di estinzione del processo disposta per legge”, si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo
Pag. 6 a 9 di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare» e, quindi facendone conseguire «che, ricorrendone i presupposti di legge
e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380-bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art.
391 cod. proc. civ.».
7.8. Del resto, non va trascurato, come ha ben evidenziato la decisione n.
20626/2024 del Supremo Collegio, che una diversa soluzione ermeneutica sembrerebbe porsi in diretto e frontale contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, che corrisponde ad una elementare condizione di efficienza dello stesso. Tale principio resterebbe, infatti, radicalmente frustrato per la semplice ragione che i giudizi, difatti, verrebbero ad assumere una dimensione temporale del tutto irragionevole e abnorme in dipendenza di fattori non solo estranei agli stessi e legati a scelte negoziali delle parti, ma anche suscettibili di una incontrollata espansione temporale, senza che l'oggetto del contenzioso sia destinato ad alcuna, seppure superficiale, disamina, restando il processo in una situazione di totale incertezza e obbiettiva paralisi, con una indefettibile lesione delle esigenze di buona amministrazione della giustizia.
7.9. E non da ultimo va evidenziato che neppure si può ritenere che il cronoprogramma pattuito dal contribuente con l'erario, che ha ad oggetto l'esecuzione di un piano destinato a procrastinare i pagamenti nel tempo rimodulando negozialmente tempi e modi di adempimento dell'obbligazione tributaria, possa riverberarsi nel processo, vincolandone la dinamica in senso impeditivo all'estinzione. In questa prospettiva, il successivo inadempimento nel pagamento delle rate, ove sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio, è apprezzato dal legislatore solo sul piano della riscossione e non in funzione della prosecuzione del giudizio che la parte si è impegnata a rinunziare, di cui nessuna disposizione prevede la ripresa.
Pag. 7 a 9 7.10. Il comma 244, infatti, precisa che il riavvio riguarda solo l'attività di recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In altri termini, l'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito.
7.11. La sentenza, che dichiara estinto il giudizio, si connota come statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo
“accordo” sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio. Né si può ritenere che l'estinzione del giudizio determini un vulnus al diritto di difesa del contribuente, il quale, nel caso di inadempimento successivo al piano di rateazione, resterebbe soggetto al riavvio dell'attività di riscossione, senza poter far valere le questioni già articolate nel processo dichiarato estinto. Ciò discende, del resto, dall'esplicita scelta operata con la presentazione della domanda di definizione agevolata che mira ad ottenere un esito concordato sul contenzioso diretto ad escludere, definitivamente, la coltivazione di un percorso processuale.
7.12. Dunque, non sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, non avendo il ricorrente provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute in adempimento della definizione agevolata, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
8. Quanto alle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti, tenuto conto, per un verso, dell'intervenuto sgravio in corso di causa di parte del credito contributivo azionato e, per altro verso, della natura incentivante della definizione agevolata e del significato da attribuire al correlativo impegno alla rinuncia agli atti del giudizio assunto dal ricorrente, mirante a perseguire, tra l'altro, un obbiettivo di deflazione del contenzioso.
P.Q.M.
Pag. 8 a 9 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000406107000, n. 33020120001963651000, n.
33020130000603410000, n. 33020130001278161000, n.
33020140000287791000, n. 33020140001023913000;
- dichiara l'estinzione del giudizio relativamente agli avvisi di addebito n.
33020160000143813000 e n. 33020160001573379000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 10/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1527/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlofernando Parisi Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
nonché contro
IN PERSONA Controparte_2
DEL L.R.P.T.
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone di aver ricevuto, da parte di Controparte_2
, l'intimazione di pagamento n. 03020229001102414000, mediante la
[...]
quale è stato richiesto, tra le altre cose, il pagamento delle somme oggetto degli avvisi di addebito n. 33020120000406107000, n. 33020120001963651000, n.
33020130000603410000, n. 33020130001278161000, n. 33020140000287791000,
n. 33020140001023913000, n. 33020160000143813000 e n.
33020160001573379000, relative a contributi IVS dovuti all' per gli anni dal CP_1
2011 al 2016.
1.1. Eccepisce l'omessa notifica dei suddetti titoli e la prescrizione della pretesa creditoria.
2. Si costituisce l' , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non si costituisce sicché ne deve essere dichiarata la contumacia. CP_2
4. Nelle more del giudizio, il ricorrente, con istanza del 19.6.2023, prot. W-
2023061907392235, ha aderito alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione- quater”), prevista dall'art. 1, co. da 231 a 252, l. n. 197/2012, limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020160000143813000 e n. 33020160001573379000, e ha accolto la richiesta, comunicando le somme dovute con nota n. CP_2
03090202301080531000 (cfr. doc. allegati alle note di trattazione scritta del
28.12.2023).
5. Con riferimento agli altri avvisi di addebito oggetto di contestazione, invece, l' ha rilevato che i crediti ad essa sottesi risultano interamente CP_1
stralciati, per effetto della disciplina introdotta dalla l. n. 197/2022, il cui articolo 1, co. 222, stabilisce l'annullamento automatico, alla data del 31.3.2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
Pag. 2 a 9 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (cfr. note di trattazione scritta del 27.11.2024).
6. Ciò posto, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000406107000,
n. 33020120001963651000, n. 33020130000603410000, n.
33020130001278161000, n. 33020140000287791000, n. 33020140001023913000, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stati oggetto di sgravio e/o di stralcio i relativi importi iscritti a ruolo.
7. Con riferimento, invece, agli avvisi di addebito in relazione ai quali è intervenuta istanza di definizione agevolata (n. 33020160000143813000 e n.
33020160001573379000), deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia del contribuente, non potendosi, invece, procedere alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, non risultando ancora effettuato l'integrale pagamento delle somme dovute.
7.1. Tale conclusione trova ampio riscontro sia sul piano letterale, che su quello sistematico e teleologico. Invero, al riguardo mette conto evidenziare che la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 1 l. n. 197/2022, che al comma 231 stabilisce che «...i debiti relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2020 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento»; e al comma 232 (come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 51 del 2023), che «Il pagamento delle somme di cui al comma
231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero
Pag. 3 a 9 massimo di diciotto rate...». Rileva, altresì, il comma 236 del medesimo articolo,
(come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 51 del 2023), secondo il quale «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». Il suindicato quadro normativo è poi completato dal successivo comma 244 per cui «In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore
a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione...».
7.2. Alla stregua delle suesposte disposizioni, dunque, emerge che l'istanza di rottamazione da parte del contribuente dà avvio ad una procedura che si conclude con la comunicazione formale dell'Agente della riscossione di accoglimento della predetta richiesta e contenente le indicazioni dell'ammontare delle somme da versare (e/o l'indicazione delle rate) per l'estinzione del debito. Per poter accedere alla procedura, inoltre, il contribuente è tenuto ad assumere il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata.
7.3. In altri termini, gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva delineata dall'art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022 sono, da un lato, la domanda di definizione agevolata del contribuente contenente l'impegno a rinunziare al giudizio, e, dall'altro lato, l'accoglimento da parte dell'esattore della istanza di rottamazione con individuazione delle somme da versare e delle (eventuali) rate. Si tratta, dunque, di una fattispecie di estinzione ex lege che resta distinta e autonoma
Pag. 4 a 9 rispetto alla presentazione di una rinunzia nel giudizio e che è destinata a svolgere i suoi effetti processuali, a prescindere dalla rinnovazione della dichiarazione di rinunzia.
7.4. Il secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 specifica, poi, sul punto, che «L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». Per quanto riguarda il primo elemento, ossia l'effettivo perfezionamento della definizione, questo si identifica, da quanto sopra esposto, nella accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta;
il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale è sicuramente suscettibile di incidere sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia come previsto dal comma 244 dell'art. 1.
7.5. Dunque, la richiamata disposizione sul piano letterale si limita a richiedere la documentazione dei pagamenti che siano stati effettuati e non anche che questi siano integrali rispetto alla totalità del debito, ossia che si assista alla concreta, integrale esecuzione del piano rateale concepito nell'alveo della procedura di definizione agevolata. L'istanza del contribuente, accolta dall'Amministrazione, e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale ove fornita determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere, circostanza non verificatasi nei fatti di causa, non avendo il ricorrente estinto l'intero debito, bensì avendo provveduto soltanto a versamenti parziali (cfr. relazione amministrativa prodotta dall' , unitamente alle note di trattazione CP_1
scritta del 27.11.2024).
7.6. Ne consegue che il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono
Pag. 5 a 9 sufficienti soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo.
7.7. Detta ricostruzione trova conferma nello stesso principio di diritto, espresso dai giudici di legittimità con l'Ordinanza n. 24428 dell'11.09.2024, per cui: «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art.
1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma
236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e CP_2
relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta». Principio già osservato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sent. n. 36431 del 29.12.2023, quando si è interrogata proprio sulla sorte del processo di Cassazione in presenza dell'eventualità in cui la parte contribuente dimostrava di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie con espressa rinuncia al giudizio, seguita dalla comunicazione dell'esattore, e, dunque, da un'assenza di contesa sugli effetti della definizione agevolata. Le Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 19980 del 23.09.2014) hanno affermato che «la situazione in cui il debitore sia resistente o intimato debba intendersi regolata in modo omologo e, dunque, sempre come fattispecie estintiva e sempre con gli stessi effetti discendenti ex lege», sì da statuire che «L'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 2 febbraio
2006, n. 40), alludendo ai “casi di estinzione del processo disposta per legge”, si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo
Pag. 6 a 9 di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare» e, quindi facendone conseguire «che, ricorrendone i presupposti di legge
e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380-bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art.
391 cod. proc. civ.».
7.8. Del resto, non va trascurato, come ha ben evidenziato la decisione n.
20626/2024 del Supremo Collegio, che una diversa soluzione ermeneutica sembrerebbe porsi in diretto e frontale contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, che corrisponde ad una elementare condizione di efficienza dello stesso. Tale principio resterebbe, infatti, radicalmente frustrato per la semplice ragione che i giudizi, difatti, verrebbero ad assumere una dimensione temporale del tutto irragionevole e abnorme in dipendenza di fattori non solo estranei agli stessi e legati a scelte negoziali delle parti, ma anche suscettibili di una incontrollata espansione temporale, senza che l'oggetto del contenzioso sia destinato ad alcuna, seppure superficiale, disamina, restando il processo in una situazione di totale incertezza e obbiettiva paralisi, con una indefettibile lesione delle esigenze di buona amministrazione della giustizia.
7.9. E non da ultimo va evidenziato che neppure si può ritenere che il cronoprogramma pattuito dal contribuente con l'erario, che ha ad oggetto l'esecuzione di un piano destinato a procrastinare i pagamenti nel tempo rimodulando negozialmente tempi e modi di adempimento dell'obbligazione tributaria, possa riverberarsi nel processo, vincolandone la dinamica in senso impeditivo all'estinzione. In questa prospettiva, il successivo inadempimento nel pagamento delle rate, ove sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio, è apprezzato dal legislatore solo sul piano della riscossione e non in funzione della prosecuzione del giudizio che la parte si è impegnata a rinunziare, di cui nessuna disposizione prevede la ripresa.
Pag. 7 a 9 7.10. Il comma 244, infatti, precisa che il riavvio riguarda solo l'attività di recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In altri termini, l'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito.
7.11. La sentenza, che dichiara estinto il giudizio, si connota come statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo
“accordo” sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio. Né si può ritenere che l'estinzione del giudizio determini un vulnus al diritto di difesa del contribuente, il quale, nel caso di inadempimento successivo al piano di rateazione, resterebbe soggetto al riavvio dell'attività di riscossione, senza poter far valere le questioni già articolate nel processo dichiarato estinto. Ciò discende, del resto, dall'esplicita scelta operata con la presentazione della domanda di definizione agevolata che mira ad ottenere un esito concordato sul contenzioso diretto ad escludere, definitivamente, la coltivazione di un percorso processuale.
7.12. Dunque, non sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, non avendo il ricorrente provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute in adempimento della definizione agevolata, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
8. Quanto alle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti, tenuto conto, per un verso, dell'intervenuto sgravio in corso di causa di parte del credito contributivo azionato e, per altro verso, della natura incentivante della definizione agevolata e del significato da attribuire al correlativo impegno alla rinuncia agli atti del giudizio assunto dal ricorrente, mirante a perseguire, tra l'altro, un obbiettivo di deflazione del contenzioso.
P.Q.M.
Pag. 8 a 9 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000406107000, n. 33020120001963651000, n.
33020130000603410000, n. 33020130001278161000, n.
33020140000287791000, n. 33020140001023913000;
- dichiara l'estinzione del giudizio relativamente agli avvisi di addebito n.
33020160000143813000 e n. 33020160001573379000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 10/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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