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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 247/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to DI GENIO GIANCARLO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 01/03/2021 dopo Parte_1
aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che , nata Parte_1
a San Mauro La BR (Sa) il 27/05/1937 è invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ( art.1 legge 18/80 e 508/88) nonché portatore di handicap grave con necessità di assistenza permanente - continuativa e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92“; 2) in ogni caso con omologa de
“l'accertamento sanitario di cui all'A.T.P, secondo le risultanze della consulenza tecnica che riconosce la ricorrente invalido/a ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave
100% ex art. 2 legge 118/71 da ottobre 2020”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositata in data , che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Pregresso Ictus cerebrale con marcato deterioramento cognitivo- motorio. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale Artrosi diffusa deformante con deambulazione in appoggio monolaterale in soggetto con pugno ipovalido. Pregresso Ima trattato con angioplastica + stent. Cardiopatia ischemica ipertensiva in scompenso cronico con reperto stetoacustico di insufficienza valvolare”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente invalidità “nella misura del 100 % ( difficoltà gravi) e ricorrono i presupposti
Medico Legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 a decorrere dal mese di febbraio 2021”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto trae origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale
Pag. 2 di 4 (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata in accertamento tecnico preventivo e nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte CP_1
maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] a [...] Parte_1
BRUCA (SA)], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento nonché di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/92 a decorrere dal febbraio 2021;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
Pag. 3 di 4 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 240,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 04/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 247/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to DI GENIO GIANCARLO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 01/03/2021 dopo Parte_1
aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che , nata Parte_1
a San Mauro La BR (Sa) il 27/05/1937 è invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ( art.1 legge 18/80 e 508/88) nonché portatore di handicap grave con necessità di assistenza permanente - continuativa e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92“; 2) in ogni caso con omologa de
“l'accertamento sanitario di cui all'A.T.P, secondo le risultanze della consulenza tecnica che riconosce la ricorrente invalido/a ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave
100% ex art. 2 legge 118/71 da ottobre 2020”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositata in data , che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Pregresso Ictus cerebrale con marcato deterioramento cognitivo- motorio. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale Artrosi diffusa deformante con deambulazione in appoggio monolaterale in soggetto con pugno ipovalido. Pregresso Ima trattato con angioplastica + stent. Cardiopatia ischemica ipertensiva in scompenso cronico con reperto stetoacustico di insufficienza valvolare”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente invalidità “nella misura del 100 % ( difficoltà gravi) e ricorrono i presupposti
Medico Legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 a decorrere dal mese di febbraio 2021”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto trae origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale
Pag. 2 di 4 (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata in accertamento tecnico preventivo e nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte CP_1
maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] a [...] Parte_1
BRUCA (SA)], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento nonché di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/92 a decorrere dal febbraio 2021;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
Pag. 3 di 4 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 240,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 04/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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