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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 797/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 797/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata Venaria Reale (TO), il 12.10.1993, residente Parte_1 C.F._1
a Poirino (TO)
e
, (C.F. ), nato a [...], l'[...], residente Parte_2 C.F._2
a Poirino (TO) entrambi rappresentati e difesi dall' RICCARDI SABRINA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in POIRINO il 25/06/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POIRINO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio sono nati i figli: e Persona_1 Persona_2 rispettivamente in data 06.01.2019 e 26.05.2021.
Con ricorso depositato il 10/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori e Per_1 Persona_2 avranno la residenza privilegiata (da intendersi quale dato meramente formale data l'equivalenza dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore) presso il padre in Poirino (TO) via Ternavasso
n. 18.
La casa familiare, con tutti gli arredi e i beni mobili che la compongono è assegnata al padre, in qualità di genitore collocatario dei figli. La sig., dichiara che entro la fissanda udienza preleverà tutti Pt_1
i propri effetti personali.
I figli trascorreranno settimane alternate con ciascun genitore dal lunedì all'entrata della scuola sino al lunedì successivo all'entrata della scuola.
Nelle vacanze natalizie, I minori trascorreranno -ad anni alterni -i giorni dal 25 al 30 dicembre o quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio (Natale 2024 con la madre). Le altre festività, anch'esse secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi
-includenti Pasqua e Pasquetta - alternativamente con ciascun genitore (Pasqua 2025 con il padre).
Durante le vacanze estive, (inteso come periodo delle vacanze scolastiche) I minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, con comunicazione all'altro genitore del periodo e della località di soggiorno.
In ogni caso sono fatti salvi diversi accordi migliorativi tra i genitori.
I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando li avranno con sé e suddivideranno nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie per i figli con riferimento al protocollo di intesa del Tribunale di Torino del 15.3.2016 fra magistrati e avvocati.
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore che -nelle rispettive dichiarazioni annuali dei redditi (ed ovunque gli venga richiesto) - dichiareranno i figli fiscalmente a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
2 I coniugi riconoscono che delle spese (pari ad € 70.000,00 complessivi) sostenute per la ristrutturazione dell'immobile costituente la casa familiare, € 49.000,00 sono stati da loro corrisposti in misura paritaria (e quindi € 24.500 cadauno).
In considerazione del fatto che i costi della ristrutturazione dell'immobile verranno rimborsati con detrazioni sul 730 del marito, quest'ultimo si impegna a versare alla moglie -tramite bonifico bancario- l'importo pari al 50% del rimborso edilizio risultante dal proprio 730 man mano che l'otterrà sino alla concorrenza della somma versata dalla sig. Pt_1
Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra concordato le Parti -che rinunciano a chiedersi reciprocamente un contributo per il loro mantenimento, essendo ciascuno in grado di procurarsi da sé
i mezzi di sussistenza - nulla avranno più a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
Le spese della presente procedura sono a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% cadauna.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POIRINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 14/05/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 797/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata Venaria Reale (TO), il 12.10.1993, residente Parte_1 C.F._1
a Poirino (TO)
e
, (C.F. ), nato a [...], l'[...], residente Parte_2 C.F._2
a Poirino (TO) entrambi rappresentati e difesi dall' RICCARDI SABRINA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in POIRINO il 25/06/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POIRINO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio sono nati i figli: e Persona_1 Persona_2 rispettivamente in data 06.01.2019 e 26.05.2021.
Con ricorso depositato il 10/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori e Per_1 Persona_2 avranno la residenza privilegiata (da intendersi quale dato meramente formale data l'equivalenza dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore) presso il padre in Poirino (TO) via Ternavasso
n. 18.
La casa familiare, con tutti gli arredi e i beni mobili che la compongono è assegnata al padre, in qualità di genitore collocatario dei figli. La sig., dichiara che entro la fissanda udienza preleverà tutti Pt_1
i propri effetti personali.
I figli trascorreranno settimane alternate con ciascun genitore dal lunedì all'entrata della scuola sino al lunedì successivo all'entrata della scuola.
Nelle vacanze natalizie, I minori trascorreranno -ad anni alterni -i giorni dal 25 al 30 dicembre o quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio (Natale 2024 con la madre). Le altre festività, anch'esse secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi
-includenti Pasqua e Pasquetta - alternativamente con ciascun genitore (Pasqua 2025 con il padre).
Durante le vacanze estive, (inteso come periodo delle vacanze scolastiche) I minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, con comunicazione all'altro genitore del periodo e della località di soggiorno.
In ogni caso sono fatti salvi diversi accordi migliorativi tra i genitori.
I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando li avranno con sé e suddivideranno nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie per i figli con riferimento al protocollo di intesa del Tribunale di Torino del 15.3.2016 fra magistrati e avvocati.
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore che -nelle rispettive dichiarazioni annuali dei redditi (ed ovunque gli venga richiesto) - dichiareranno i figli fiscalmente a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
2 I coniugi riconoscono che delle spese (pari ad € 70.000,00 complessivi) sostenute per la ristrutturazione dell'immobile costituente la casa familiare, € 49.000,00 sono stati da loro corrisposti in misura paritaria (e quindi € 24.500 cadauno).
In considerazione del fatto che i costi della ristrutturazione dell'immobile verranno rimborsati con detrazioni sul 730 del marito, quest'ultimo si impegna a versare alla moglie -tramite bonifico bancario- l'importo pari al 50% del rimborso edilizio risultante dal proprio 730 man mano che l'otterrà sino alla concorrenza della somma versata dalla sig. Pt_1
Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra concordato le Parti -che rinunciano a chiedersi reciprocamente un contributo per il loro mantenimento, essendo ciascuno in grado di procurarsi da sé
i mezzi di sussistenza - nulla avranno più a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
Le spese della presente procedura sono a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% cadauna.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POIRINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 14/05/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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