Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C.24320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24320 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
C.F. 1Parte 1 (nata a [...] -NA- il 06.09.2000 - C.F. ), rappresentata e difesa,
giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. CLAUDIA GARGANESE presso la quale elettivamente domicilia in
Mugnano di Napoli - NA alla Via Mugnano Melito n.107
RICORRENTE
CONTRO
Controparte 1 (nato a [...] il [...] - C.F.: C.F. 2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Per dalla quale era nata una figlia, a Napoli il 9.08.2019 riconosciuta da sentimentale con Controparte_1 entrambi i genitori, rappresentava che la relazione affettiva con il resistente era cessata dopo sei mesi dalla nascita della bambina e da allora il CP 1 non incontrava regolarmente la bambina e provvedeva solo in misura minima al suo mantenimento.
Ciò premesso, chiedeva regolamentarsi la responsabilità genitoriale nei confronti della minore alle seguenti condizioni:
A) affido della figlia minore Persona 2 ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre in
Napoli alla Via E. Scaglione n. 504/B; per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
la Sig.ra Parte 1 avrà la facoltà ove lo ritenga
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Persona 2 In caso di trasferimento opportuno di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia darà notizia al Sig. Controparte_1 della residenza la Sig.ra Parte_1 con congruo preavviso;
B) Il Sig. Controparte_1 avrà la facoltà di tenere con sé la figlia alternativamente un weekend settimanale dal venerdì sera dalle ore 18:00 alle ore 20:00 della domenica, nonché almeno due pomeriggi a settimana, da concordarsi, dall'orario di uscita dalla scuola della minore sino alle ore 20:00; ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia;
per quanto concerne le festività natalizie la Sig.ra Pt 1 avrà la facoltà di trascorrere con la figlia i giorni di 24, 26
e 31 dicembre mentre i giorni 25 dicembre e 1 gennaio e 6 gennaio con il padre, alternando i predetti giorni di anno in anno, salvo la possibilità di accordi diversi fra le stesse parti. Per le festività Pasquali, invece, la minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis. Quanto alle vacanze estive, il periodo di vacanze sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che la figlia potrà trascorrere con loro eguali periodi di vacanza (che si indicano in quindici giorni cadauno), anche non continuativi, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo diverse intese;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
D) Il Sig. Controparte 1 dovrà versare mensilmente, a titolo di concorso alle spese per il mantenimento ordinario della figlia minore, la somma di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
la suddetta somma dovrà essere corrisposta mediante vaglia postale o bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra Parte 1 previa indicazione da parte della stessa delle relative coordinate sulle '
quali versare gli importi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
Persona 2la ricorrente percepirà nella misura del 100% l'assegno unico per la figlia
E) Il Sig. Controparte_1 dovrà rimborsare, inoltre, alla Sig.ra Parte 1 il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, preventivamente concordate e dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
in particolare, non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni); preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
F) La ricorrente si impegna a mantenere un contegno di rispetto reciproco di serena comunicazione con il resistente, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno dei genitori, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi del suo onore e della sua reputazione alla presenza del figlio;
G) La ricorrente si impegna a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti del ramo genitoriale del resistente (nonni, zii e cugini). Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 ess cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 18.03.2025 compariva solo la ricorrente la quale si riportava alle richieste formulate nell'atto introduttivo e dichiarava che la bambina incontrava regolarmente il padre e spesso pernottava presso la casa della nonna paterna. Quanto agli aspetti economici, evidenziava che per i primi tre anni di vita della bambina, la nonna paterna aveva contribuito al mantenimento versandole 100 euro al mese, importo aumentato successivamente a
300,00 euro e da gennaio 2024, in seguito ad un diverbio sorto con la sorella del resistente, nulla più.
Il resistente, benchè regolarmente evocato in giudizio, non compariva.
Il giudice adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e dopo aver invitato il difensore di parte ricorrente alla discussione orale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Preliminarmente il Collegio osserva che dalle risultanze processuali non sono emersi elementi tali da condurre a
Per derogare al regime ordinario di affido condiviso e pertanto la minore va affidata congiuntamente ad entrambi
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i genitori con collocazione prevalente presso la madre, come del resto chiesto dalla ricorrente e dal PM. In ordine ai tempi di permanenza della minore presso il padre si ritiene di confermare la disciplina adottata in via provvisoria. La minore, dunque, trascorrerà con il padre almeno due pomeriggi a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo, nel martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, nonché, a settimane alterne, il fine settimana, dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica e, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31
dicembre o il 1 gennaio, il 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Venendo alla definizione dell'importo dell'assegno di mantenimento da porre a carico del genitore non convivente, soccorrono i criteri stabiliti dall'art. 337 ter co. IV c.p.c.. In ordine ai redditi delle parti, in mancanza di qualsivoglia documentazione di carattere reddituale, occorre considerare che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza è emerso che ella unitamente alla minore vivono con la madre, che lavora come collaboratrice domestica, in una casa del Comune di Napoli, che ella lavora come baby sitter saltuariamente,
Per percepisce l'assegno unico per intero per -, che frequenta la scuola dell'infanzia, dell'importo di € 200,00 e l'assegno di inclusione che ammonta ad € 500,00, mentre Controparte_1 lavora sulle autombulanze, non essendo chiaro con quale qualifica. Alla luce degli elementi acquisiti ritiene il Tribunale che possa trovare conferma anche l'importo del contributo nel mantenimento della figlia come già disposto in via provvisoria e dunque CP 1
[...] sarà tenuto a versare alla ricorrente un assegno mensile di € 300,00 con decorrenza dalla domanda
(novembre 2024); importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da aprile 2026. A carico di Controparte_1 va inoltre posto il 50% delle spese straordinarie per la minore individuate come da Protocollo
d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7.03.2018.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore stante la tenera età della stessa.
Passando alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle irripetibili.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da Parte 1 contro
Controparte_1 così provvede:
Per
1.affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2. regolamenta i tempi di permanenza della minore presso il padre come in parte motiva riportato;
3.pone a carico di Controparte 1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando, entro il giorno
,5 di ciascun mese, in favore di un assegno mensile di Euro 300,00, con decorrenza da Novembre Parte 1
2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Presidente del Tribunale di Napoli ed il Presidente del COA ed oltre rivalutazione ISTAT da calcolare a decorrere da aprile 2026;
4. dichiara irripetibili le spese di lite..
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino