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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 6 marzo 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 566/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Parte_1
Salieri, n. 6, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato C.F._1 in calce all'atto di appello, dall'avv. Gerardo Coralluzzo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Olevano, n. 267; appellante
E
“ , con sede legale in Firenze, alla via Belfiore, n. 26, Controparte_1
cod. fisc. e p. iva in persona dell'amministratore delegato, direttore P.IVA_1
generale e rappresentante legale pro tempore, dott. rappresentata e Controparte_2
difesa, in virtù di procura generale alle liti per scrittura privata autenticata dal notaio
[...]
da Firenze con atto del 14 ottobre 2015, rep. n. 84340, dall'avv. Federica Bini, Per_1
presso lo studio del quale elettivamente domiciliata in Firenze, alla via dei Renai, n. 23; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2520/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – CONTRATTO DI FINANZIAMENTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “riformare la sentenza appellata e così provvedere: nel merito a) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli art. 1283, art. 1284 , art. 1346 e art. 1815 c.c. comma 2 c.c. delle condizioni generali del contratto, oggetto del rapporto tra le parti, in considerazione che i garanti hanno un autonomo rapporto rispetto al contratto, pertanto il presunto credito deve essere escusso nei confronti del debitore principale. b) In subordine dichiarare la inefficacia delle clausole nulle perché illegittime per legge, conseguentemente condannare, per l'effetto, la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, nonché trattenute, oltre interessi legali creditori in favore dell'esponente, quindi la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla banca per euro 2.010,40 cosi come accertate dal CTU in atti, oltre interessi di legge. c) Condannare, per l'effetto, la banca convenuta al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- preliminarmente, dichiarare la carenza di interesse ad appellare in capo a - sempre Parte_1 preliminarmente, in subordine, dichiarare inammissibile l'appello promosso da Pt_1
per le ragioni dedotte in narrativa;
- in ipotesi, nel merito, richiamate integralmente
[...]
le conclusioni spiegate nel precedente grado di giudizio, respingere l'appello proposto per i motivi articolati nella narrativa del presente atto e respingere in ogni caso tutte le domande avanzate dall'appellante nei riguardi della comparente, anche in via istruttoria, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2520/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso nei confronti della “ con Parte_1 Controparte_1
atto di citazione notificato il 12 febbraio 2016, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dal onde sentir dichiarare la nullità delle clausole del contratto di Pt_1
finanziamento n. 20087553430914 del 2 aprile 2009 per violazione degli artt. 1283, 1284
e 1346 cod. civ. nonché dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 e, per l'effetto, condannare la alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
2) Controparte_1 accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dalla “ e, per Controparte_1
l'effetto, condannava il al pagamento della complessiva somma di euro 20.884,77, Pt_1
di cui euro 4.312,24 per il contratto di finanziamento n. 20087553430901 del 19 luglio
2003, euro 16.256,10 per il contratto di finanziamento n. 20087553430914 del 2 aprile
2 2009 ed euro 316,43 per il contratto di finanziamento n. 10051012879754 del 13 luglio
2012, oltre interessi moratori al tasso convenzionale del 14,60% annuo dal 18 gennaio
2016, data della ricezione della lettera di messa in mora, al soddisfo;
3) condannava il alla refusione delle spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio; 4) rigetta la domanda spiegata dalla “ ex art. 96 c.p.c.. Controparte_1
Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2024, il proponeva appello avverso Pt_1
la predetta sentenza nella parte in cui il Tribunale di Salerno aveva ritenuto che le spese assicurative previste nel contratto di finanziamento n. 20087553430914 del 2 aprile 2009 non dovessero essere incluse nel calcolo del tasso effettivo globale, giacché non collegate all'erogazione del credito, e, dunque, che non fosse configurabile il prospettato superamento del tasso-soglia, in tal modo rigettando la propria domanda ed accogliendo quella riconvenzionale spiegata dalla “ . Controparte_1
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 29 ottobre 2024, la eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
sia per carenza di interesse ad agire, non avendo il impugnato il capo di condanna Pt_1
al pagamento della somma di euro 20.884,77, oltre interessi moratori, sia per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., contestandone, in ogni caso, nel merito, la fondatezza.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale tale mezzo di gravame deve essere motivato e, per ciascuno dei motivi, deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ed invero, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle articolate dall'appellante per incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una decisione separabili dalle ragioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, vale a dire nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva espletata dall'appellato, una parte argomentativa
3 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo a tal fine sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, giacché è necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 27 settembre 2016, n.
18932; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).
L'art. 342, comma 1, c.p.c., in sostanza, non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile e, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., ex ceteris, Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. ord. 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. ord. 14 settembre 2017, n. 21336).
In definitiva, l'art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Nella fattispecie de qua agitur, il nel proporre appello avverso la sentenza n. Pt_1
2520/2024 del Tribunale di Salerno, si è limitato ad indicarne il capo impugnato, senza formulare specifiche censure dirette a contraddirne e ad infirmarne le motivazione, né individuare le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, non avendo enunciato, in particolare, le ragioni per le quali il giudice di primo grado avrebbe
4 erroneamente ritenuto che le spese assicurative previste nel contratto di finanziamento n.
n. 20087553430914 del 2 aprile 2009 avevano natura soltanto facoltativa e, come tali, non costituivano una condizione per ottenere l'erogazione del credito, al punto da non dover essere incluse nella determinazione del tasso effettivo globale e, dunque, da non dover essere computate per accertare la sua rispondeva al limite imposto dall'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, sicché il gravame, non essendo conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c., risulta incontrovertibilmente inammissibile.
Ed infatti, a fronte della motivazione con la quale il Tribunale di Salerno ha osservato che le “spese assicurative …, nel caso in esame, come risulta evidente dal contenuto del contratto, erano meramente 'facoltative' e non costituivano una condizione per ottenere il finanziamento. Nel frontespizio del contratto vi è, infatti, un apposito riquadro denominato 'Adesione all'assicurazione facoltativa', con specifica approvazione per iscritto dell'attore. La natura facoltativa dell'assicurazione è ravvisabile anche nell'art.
25 del contratto, in cui si legge 'Qualora il cliente abbia aderito alle coperture assicurative facoltative abbinate al finanziamento…', nonché nella pattuizione separata della copertura assicurativa tramite moduli di adesione, nei quali il ha Pt_1 espressamente acconsentito all'inclusione del premio assicurativo nel finanziamento da restituire”, ritenendo, di conseguenza, che “in partenza tale premio non faceva parte del finanziamento, a conferma della natura appunto facoltativa della copertura assicurativa, come peraltro esplicitamente affermato all'art. 20 del contratto, in cui, tra gli oneri esclusi dal calcolo del TAEG/ISC, è riportato il 'costo copertura assicurativa, facoltativa, sul credito', per poi evidenziare che, “come rilevato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiate le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, come previsto dal co. 4 dell'art. 644 c.p., nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione (Cass. n. 13536/23, n.
29501/23): tale ultima condizione, nel caso di specie, difetta, in quanto, come già detto, dal contenuto complessivo del contratto emerge che il finanziamento sarebbe stato erogato, ed alle medesime condizioni, anche in caso di mancata adesione dell'attore alle polizze ad esso abbinate, le quali, quindi, non potendo ritenersi “imposte” dal creditore, vanno escluse dal calcolo del T.E.G.”, non ha contrapposto alcuna argomentazione, né conferenti ragioni di dissenso, per avere soltanto dedotto che il giudice di primo grado, nel ritenere insussistente il collegamento tra le spese assicurative e il finanziamento, non aveva “fatto buon governo” dei principi giurisprudenziali in materia.
5 Pertanto, non avendo il scalfito la ratio decidendi della sentenza di primo grado, Pt_1
vale a dire gli assunti del Tribunale di Salerno secondo cui le clausole contrattuali evocanti il carattere facoltativo della copertura assicurativa associata al finanziamento e la sua separata stipulazione mediante la sottoscrizione di un apposito modulo di adesione costituivano elementi documentali idonei ad escludere l'indefettibilità della garanzia ai fini della concessione del credito e, quindi, l'inserimento delle relative spese nel calcolo del tasso effettivo globale, né, tanto meno, indicato le violazioni normative commesse dal giudice adito, l'appello non supera il pregiudiziale vaglio di ammissibilità richiesto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., sicché ne è preclusa ogni valutazione di merito.
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico del ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese del secondo grado del giudizio, che Pt_1
si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito riconosciuto dal Tribunale di Salerno alla in forza Controparte_1
del contratto di finanziamento n. 20087553430914 del 2 aprile 2009, ed in rapporto all'attività difensiva espletata da tale società, in complessivi euro 3.000,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro
1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 2520/2024 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_2
citazione notificato il 20 maggio 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della “ , Parte_2 Controparte_1
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
3.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
6 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 6 marzo 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 566/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Parte_1
Salieri, n. 6, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato C.F._1 in calce all'atto di appello, dall'avv. Gerardo Coralluzzo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Olevano, n. 267; appellante
E
“ , con sede legale in Firenze, alla via Belfiore, n. 26, Controparte_1
cod. fisc. e p. iva in persona dell'amministratore delegato, direttore P.IVA_1
generale e rappresentante legale pro tempore, dott. rappresentata e Controparte_2
difesa, in virtù di procura generale alle liti per scrittura privata autenticata dal notaio
[...]
da Firenze con atto del 14 ottobre 2015, rep. n. 84340, dall'avv. Federica Bini, Per_1
presso lo studio del quale elettivamente domiciliata in Firenze, alla via dei Renai, n. 23; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2520/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – CONTRATTO DI FINANZIAMENTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “riformare la sentenza appellata e così provvedere: nel merito a) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli art. 1283, art. 1284 , art. 1346 e art. 1815 c.c. comma 2 c.c. delle condizioni generali del contratto, oggetto del rapporto tra le parti, in considerazione che i garanti hanno un autonomo rapporto rispetto al contratto, pertanto il presunto credito deve essere escusso nei confronti del debitore principale. b) In subordine dichiarare la inefficacia delle clausole nulle perché illegittime per legge, conseguentemente condannare, per l'effetto, la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, nonché trattenute, oltre interessi legali creditori in favore dell'esponente, quindi la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla banca per euro 2.010,40 cosi come accertate dal CTU in atti, oltre interessi di legge. c) Condannare, per l'effetto, la banca convenuta al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- preliminarmente, dichiarare la carenza di interesse ad appellare in capo a - sempre Parte_1 preliminarmente, in subordine, dichiarare inammissibile l'appello promosso da Pt_1
per le ragioni dedotte in narrativa;
- in ipotesi, nel merito, richiamate integralmente
[...]
le conclusioni spiegate nel precedente grado di giudizio, respingere l'appello proposto per i motivi articolati nella narrativa del presente atto e respingere in ogni caso tutte le domande avanzate dall'appellante nei riguardi della comparente, anche in via istruttoria, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2520/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso nei confronti della “ con Parte_1 Controparte_1
atto di citazione notificato il 12 febbraio 2016, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dal onde sentir dichiarare la nullità delle clausole del contratto di Pt_1
finanziamento n. 20087553430914 del 2 aprile 2009 per violazione degli artt. 1283, 1284
e 1346 cod. civ. nonché dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 e, per l'effetto, condannare la alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
2) Controparte_1 accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dalla “ e, per Controparte_1
l'effetto, condannava il al pagamento della complessiva somma di euro 20.884,77, Pt_1
di cui euro 4.312,24 per il contratto di finanziamento n. 20087553430901 del 19 luglio
2003, euro 16.256,10 per il contratto di finanziamento n. 20087553430914 del 2 aprile
2 2009 ed euro 316,43 per il contratto di finanziamento n. 10051012879754 del 13 luglio
2012, oltre interessi moratori al tasso convenzionale del 14,60% annuo dal 18 gennaio
2016, data della ricezione della lettera di messa in mora, al soddisfo;
3) condannava il alla refusione delle spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio; 4) rigetta la domanda spiegata dalla “ ex art. 96 c.p.c.. Controparte_1
Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2024, il proponeva appello avverso Pt_1
la predetta sentenza nella parte in cui il Tribunale di Salerno aveva ritenuto che le spese assicurative previste nel contratto di finanziamento n. 20087553430914 del 2 aprile 2009 non dovessero essere incluse nel calcolo del tasso effettivo globale, giacché non collegate all'erogazione del credito, e, dunque, che non fosse configurabile il prospettato superamento del tasso-soglia, in tal modo rigettando la propria domanda ed accogliendo quella riconvenzionale spiegata dalla “ . Controparte_1
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 29 ottobre 2024, la eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
sia per carenza di interesse ad agire, non avendo il impugnato il capo di condanna Pt_1
al pagamento della somma di euro 20.884,77, oltre interessi moratori, sia per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., contestandone, in ogni caso, nel merito, la fondatezza.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale tale mezzo di gravame deve essere motivato e, per ciascuno dei motivi, deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ed invero, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle articolate dall'appellante per incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una decisione separabili dalle ragioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, vale a dire nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva espletata dall'appellato, una parte argomentativa
3 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo a tal fine sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, giacché è necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 27 settembre 2016, n.
18932; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).
L'art. 342, comma 1, c.p.c., in sostanza, non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile e, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., ex ceteris, Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. ord. 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. ord. 14 settembre 2017, n. 21336).
In definitiva, l'art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Nella fattispecie de qua agitur, il nel proporre appello avverso la sentenza n. Pt_1
2520/2024 del Tribunale di Salerno, si è limitato ad indicarne il capo impugnato, senza formulare specifiche censure dirette a contraddirne e ad infirmarne le motivazione, né individuare le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, non avendo enunciato, in particolare, le ragioni per le quali il giudice di primo grado avrebbe
4 erroneamente ritenuto che le spese assicurative previste nel contratto di finanziamento n.
n. 20087553430914 del 2 aprile 2009 avevano natura soltanto facoltativa e, come tali, non costituivano una condizione per ottenere l'erogazione del credito, al punto da non dover essere incluse nella determinazione del tasso effettivo globale e, dunque, da non dover essere computate per accertare la sua rispondeva al limite imposto dall'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, sicché il gravame, non essendo conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c., risulta incontrovertibilmente inammissibile.
Ed infatti, a fronte della motivazione con la quale il Tribunale di Salerno ha osservato che le “spese assicurative …, nel caso in esame, come risulta evidente dal contenuto del contratto, erano meramente 'facoltative' e non costituivano una condizione per ottenere il finanziamento. Nel frontespizio del contratto vi è, infatti, un apposito riquadro denominato 'Adesione all'assicurazione facoltativa', con specifica approvazione per iscritto dell'attore. La natura facoltativa dell'assicurazione è ravvisabile anche nell'art.
25 del contratto, in cui si legge 'Qualora il cliente abbia aderito alle coperture assicurative facoltative abbinate al finanziamento…', nonché nella pattuizione separata della copertura assicurativa tramite moduli di adesione, nei quali il ha Pt_1 espressamente acconsentito all'inclusione del premio assicurativo nel finanziamento da restituire”, ritenendo, di conseguenza, che “in partenza tale premio non faceva parte del finanziamento, a conferma della natura appunto facoltativa della copertura assicurativa, come peraltro esplicitamente affermato all'art. 20 del contratto, in cui, tra gli oneri esclusi dal calcolo del TAEG/ISC, è riportato il 'costo copertura assicurativa, facoltativa, sul credito', per poi evidenziare che, “come rilevato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiate le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, come previsto dal co. 4 dell'art. 644 c.p., nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione (Cass. n. 13536/23, n.
29501/23): tale ultima condizione, nel caso di specie, difetta, in quanto, come già detto, dal contenuto complessivo del contratto emerge che il finanziamento sarebbe stato erogato, ed alle medesime condizioni, anche in caso di mancata adesione dell'attore alle polizze ad esso abbinate, le quali, quindi, non potendo ritenersi “imposte” dal creditore, vanno escluse dal calcolo del T.E.G.”, non ha contrapposto alcuna argomentazione, né conferenti ragioni di dissenso, per avere soltanto dedotto che il giudice di primo grado, nel ritenere insussistente il collegamento tra le spese assicurative e il finanziamento, non aveva “fatto buon governo” dei principi giurisprudenziali in materia.
5 Pertanto, non avendo il scalfito la ratio decidendi della sentenza di primo grado, Pt_1
vale a dire gli assunti del Tribunale di Salerno secondo cui le clausole contrattuali evocanti il carattere facoltativo della copertura assicurativa associata al finanziamento e la sua separata stipulazione mediante la sottoscrizione di un apposito modulo di adesione costituivano elementi documentali idonei ad escludere l'indefettibilità della garanzia ai fini della concessione del credito e, quindi, l'inserimento delle relative spese nel calcolo del tasso effettivo globale, né, tanto meno, indicato le violazioni normative commesse dal giudice adito, l'appello non supera il pregiudiziale vaglio di ammissibilità richiesto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., sicché ne è preclusa ogni valutazione di merito.
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico del ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese del secondo grado del giudizio, che Pt_1
si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito riconosciuto dal Tribunale di Salerno alla in forza Controparte_1
del contratto di finanziamento n. 20087553430914 del 2 aprile 2009, ed in rapporto all'attività difensiva espletata da tale società, in complessivi euro 3.000,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro
1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 2520/2024 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_2
citazione notificato il 20 maggio 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della “ , Parte_2 Controparte_1
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
3.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
6 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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