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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5452 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 5679/2024 tra:
Parte_1
(p. i.v.a ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Badellino e
AI OL entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino al corso
Vittorio Emanuele II n. 76 parte opponente
e
Controparte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio IA e
BE IA entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Torino alla via Casalis n. 56 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di appalto;
corrispettivo; domanda di pagamento somme.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione, In via pregiudiziale e/o preliminare:
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto concesso in carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.; Nel merito Cont
- Accertato e dichiarato l'inadempimento di CP_1
alle prestazioni di cui al contratto e l'intervenuta
[...] risoluzione del contratto medesimo per le ragioni di cui in narrativa,
- Accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e/o inefficace, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 783/2024 emesso dal Tribunale di Torino nei confronti dell'esponente e, per l'effetto, mandare gli opponenti assolti da ogni pretesa avversaria. In via di subordine Nella denegata ipotesi di accoglimento solo parziale delle eccezioni e deduzioni proposte con la presente opposizione, dichiarare nullo e/o inefficace, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 783/2024 emesso dal Tribunale di Torino nei confronti dell'esponente e ridurre proporzionalmente la pretesa avversaria per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa nonché per il comportamento processuale tenuto da controparte la quale senza fornire alcuna motivazione valida ha rigettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario ex lege.”.
Parte opposta Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
- respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- previa revoca dell'ordinanza pronunciata in data 4 febbraio 2025 e quindi - previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi dedotte nella seconda memoria istruttoria datata 2 ottobre 2024 ed in pari data depositata
2 - previa disposizione di CTU al fine di accertare l'esecuzione delle opere di cui alla fattura in contestazione e l'ammontare del valore delle stesse, nonché la sussistenza o meno di vizi e/o difetti,
- confermare il decreto ingiuntivo numero 783/2024 del 12.02.2024 concesso dal Tribunale di Torino in data 12.02.2024 nella procedura ingiuntiva numero r.g. 1698/2024 con cui viene condannata la al pagamento CP_1 della somma di euro 59.300,00, oltre gli interessi e le spese liquidate in decreto,
- in ogni caso dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di euro 59.300,00, oltre interessi di mora ex d. lgs. 231/02
- dichiarare la in persona del suo legale Pt_1 rappresentante pro - tempore, decaduta ex art. 1667 secondo comma c.c. non avendo denunciato i presunti vizi nel termine di 60 giorni dalla loro scoperta.
- respingere tutte le domande avversariamente formulate,
- con vittoria di compenso e spese di causa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 783/2024 (R.G.
n. 1698/2024) qui opposto, il Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto all'opponente il pagamento della Parte_1 somma di € 59.300,00 oltre accessori e spese legali in
Cont favore della parte opposta CP_1
3 La parte opposta ha dedotto nel Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) la società è debitrice nei confronti di Parte_1 essa ricorrente della residua somma di € 59.300,00 in relazione alla fattura n. 2/2023;
2) in particolare, in data 31 gennaio 2023, la società ha corrisposto in favore di essa Parte_1 CP_1
la somma di € 20.000,00 in acconto;
[...]
3) la debitrice intimata, nonostante i ripetuti solleciti, non ha versato la restante somma dovuta.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna società opponente ha promosso la Parte_1 presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso formulata, stante l'asserito grave inadempimento contrattuale di parte opposta per non aver Controparte_1 eliminato i vizi tempestivamente denunciati, collaudato le opere realizzate e consegnato le certificazioni dei materiali forniti con conseguente applicazione dell'articolo 1460 del codice civile, nonché chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto oggetto di causa
(v. pagg. da 4 a 10 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
La domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta mediante la proposizione del ricorso monitorio ha ad oggetto il corrispettivo per le opere di carpenteria metallica svolte dalla società in favore Controparte_1 di parte opponente presso il cantiere in Torino Parte_1 alla via Valprato.
4 La fattura azionata in via monitoria (la n. 2/2023) reca invero la seguente descrizione:
(v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta).
Parte opponente - in atto di citazione in Parte_1 opposizione - ha così motivato la propria opposizione ex art. 645 del c.p.c.:
“1) La è una società che si occupa di Parte_1 edilizia residenziale;
2) con ordine del 10 marzo 2021 l'esponente richiedeva alla All.Far S.r.l. la fornitura e successiva posa di capriate metalliche di sostegno del solaio per l'immobile sito in Torino, via Valprato (doc.1 -2);
3) Al suddetto contratto subentrava, la CP_1
la quale si impegnava a realizzare, in favore della
[...]
le medesime manifatture con successiva posa Parte_1 presso il cantiere di Torino, via Valprato (doc.3);
4) Per tali lavori la versava acconti per Parte_1 complessivi € 63.920,00 in favore dell'odierna convenuta (cfr. doc. 3 e doc. 4);
5) Le carpenterie orditure primarie realizzate ed istallate da presentavano, però, dei gravi Controparte_1 difetti occulti, più volte denunciati verbalmente dall'esponente al momento della scoperta, ma mai emendati dall'odierna controparte;
6) Nonostante le plurime denunce verbali di sopra indicati vizi da parte di l'odierna convenuta Parte_1 intimava il saldo della fattura n. 2/2023 e, senza ulteriori comunicazioni, sospendeva i lavori nel cantiere di Torino, via Valprato con grave disagio per l'esponente;
7) La richiedeva alla la Parte_1 Controparte_1 ripesa dei lavori”.
5 Ebbene, ciò posto, si osserva come in atti non è stata fornita alcuna prova degli asseriti vizi e difetti, i quali, a ben vedere, non sono neanche stati compiutamente identificati e specificati dalla Difesa opponente.
Il relativo onere di prova, peraltro, gravava pacificamente sulla parte opponente alle quale le opere sono state consegnate presso la struttura in edificazione,
e in ossequio al c.d. principio di maggiore vicinanza alla fonte di prova.
Non solo quindi non vi è prova di detti vizi, ma essi non sono neanche stati allegati con contezza.
Non vi è poi prova alcuna della tempestiva denuncia, né per iscritto, né in forma orale, dei predetti vizi.
La stessa parte opponente – d'altra parte – non si neanche validamente offerta di provare detti vizi, avendo articolato al riguardo capitoli di prova orale (v. i n. 4 capitoli di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter del c.p.c. di parte opponente) del tutto generici, e quindi inammissibili, nonché svolto istanza di ammissione di c.t.u. del tutto esplorativa, e quindi anch'essa inammissibile, non preceduta né dal deposito di apposita perizia di parte, né da specifica illustrazione degli asseriti vizi e difetti.
La società opponente Parte_1
a) ha quindi ricevuto le opere di carpenteria effettuate dalla parte opposta;
b) non le ha mai contestate;
non ha mai formalizzato le asserite contestazioni ante causam;
c) una volta ricevuta la richiesta di pagamento e avviato il presente giudizio di opposizione, non ha provato la sussistenza dei predetti vizi, omettendo di depositare documentazione fotografica, tecnica, peritale o di natura amministrativa o contrattuale, attestante la sussistenza dei cennati vizi e difetti.
6 Né in senso contrario può essere evocata l'asserita mancata consegna delle certificazioni non essendo stato indicato quale sia la fonte contrattuale dell'evocato obbligo di dazione delle dedotte certificazioni e quali tipi di certificazione dovevano essere eventualmente fornite.
E' invece pacifico che le opere sono state effettivamente realizzate dalla parte opposta e acquisite dalla parte opponente che le ha utilizzate e pienamente inglobate nella propria attività edificatoria.
A ciò si aggiunga che ogni questione risulta peraltro superata dall'intervenuta decadenza ex art. 1667 del codice civile, non essendovi tempestiva denunzia di vizi e difetti.
Da ultimo, si evidenzia come la parte opponente
[...]
abbia effettivamente annotato la fattura qui Pt_1 azionata nei propri registri contabili, con conseguente applicazione degli articoli 2709 e seguenti del codice civile, e come la stessa parte opponente abbia provveduto a pagare un cospicuo acconto sulla fattura qui azionata in via monitoria, ciò che viepiù, in assenza di prova dei vizi e di tempestive contestazioni, conferma la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta.
A fronte di ciò l'opposizione qui svolta deve dunque essere respinta in quanto del tutto infondata e priva di qualsivoglia adeguato supporto probatorio, con conseguente conferma del d.i. qui opposto.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in
7 quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.400,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 1.600,00
- per un totale di € 5.000,00.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza,
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 783/2024 e lo dichiara esecutivo.
2) Condanna la parte opponente alla Parte_1 rifusione, in favore della parte opposta Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 15 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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