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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2793/2020 promossa da
( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE OLIVIERI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Villa OM (TE) Via Marconi 21;
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente pro tempore; Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso depositato in data 4 novembre 2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale la , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: Tribunale di Teramo
1. in via preliminare, sospendere provvisoriamente l'esecuzione del provvedimento impugnato, con effetto immediato, per tutti i motivi di cui in narrativa;
2. sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiararsi l'improcedibilità dell'azione per carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente in quanto al momento dei fatti contestati ricopriva la semplice funzione di vicecaposquadra.
3. nel merito, in accoglimento del presente ricorso, disporre l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. 1563 /20 e del verbale n. 12 del
03.11.2016, redatto dal Corpo Forestale dello Stato-Stazione di Civitella del Tronto, dichiarandola infondata in fatto e diritto per i motivi sopra esposti, ivi da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
4. nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, applicare la sanzione pecuniaria nel minimo edittale;
5. con vittoria di spese e competenze di giudizio.
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati dal ricorrente, possono essere riassunti come di seguito: il giorno 1° ottobre 2016, alle ore 10:00 circa, in località Spiano, in agro del Comune di
Teramo, gli agenti della Polizia Giudiziaria del Comando Stazione Forestale di Civitella del Tronto, V.
Sovr. ed durante un accertamento su una battuta di Testimone_1 Persona_1
caccia, avevano fermato il sig. , vice caposquadra della squadra ivi presente Parte_1 denominata “BOAR HUNTING”, e gli avevano contestato la violazione delle norme della L.R.
10/2004- Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati art. 49 c.1 poiché “in qualità di Vice Caposquadra della squadra di braccata al cinghiale denominata , coordinava Parte_2
a tale attività venatoria n. 15 cacciatori, in assenza del previsto regolamento per la caccia al cinghiale in braccata nella Macro Area, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza dei componenti delle squadre (prevedendone chiaramente anche le modalità di occupazione e di abbandono delle poste) e degli altri fruitori del territorio”;
a seguito dell'accertamento, gli Agenti del Corpo Forestale avevano elevato una sanzione pari ad € 50,00, ai sensi dell'art. 54, comma 4 Lett. R della Legge L.R. 10/04; il ricorrente, ritenendo illegittima la sanzione comminata, aveva tempestivamente impugnato il verbale innanzi all'Autorità competente - il Presidente della Provincia di Teramo, chiedendo
2 Tribunale di Teramo
contestualmente di essere ascoltato, lamentando che le circostanze riportate dagli agenti accertatori non fossero verosimili, di essersi attenuto al regolamento vigente ai tempi e che gli agenti non avevano indicato con precisione i fatti significativi in conformità del regolamento e delle note dirigenziali finanche interpretative della;
Controparte_1
la , dipartimento agricoltura, ufficio programmazione faunistico venatoria e Controparte_1
ittico sportiva aveva comunicato data di audizione fissata per il 17 dicembre 2019, e il difensore del ricorrente aveva proposto istanza di differimento;
con determinazione n. n. DPD023/065/20 del 13/2/2020, la CP_1 CP_1 [...]
, con sede in Avezzano Controparte_2
aveva notificato a mezzo pec Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. 1563/20, relativa al verbale n.
12 del 3 novembre 2016, redatto dal Corpo Forestale dello Stato-Stazione di Civitella del Tronto, comminando al ricorrente una sanzione pari ad € 65,00, oltre ad € 10,00 per spese di procedimento e quindi complessivamente la somma di € 75,00.
Il ricorrente ha eccepito in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo il caposquadra, ma il vice.
Il ricorrente ha eccepito la indeterminatezza e infondatezza della sanzione comminata, deducendo di essere stato autorizzato dagli Organi-Enti preposti (nel caso di specie dall'ATC LL) in quel territorio e che unitamente all' avevano Controparte_3 CP_4
predisposto un regolamento di caccia agli ungulati sin dall'anno 2015/16, tra l'altro a tutt'oggi presente sul sito dei prefati enti di gestione.
Non si è costituita in giudizio la;
all'udienza del 13 ottobre 2020, il Controparte_1
Giudice del Lavoro, cui era stato assegnato il procedimento, rilevato “che la presente controversia, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia faunistica - venatoria, non rientra tra quelle di cui all'articolo 409 c.p.c. di competenza del giudice del lavoro, essendo di converso, di competenza del giudice civile ordinario ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs n. 150 del 2011” ha rimesso gli atti al Presidente di Sezione per la riassegnazione al giudice competente in base alle tabelle.
Con provvedimento del 19 ottobre 2020, il fascicolo è stato assegnato al ruolo dell'attuale titolare.
3 Tribunale di Teramo
Istruita la causa esclusivamente in via documentale, a seguito di una serie rinvii, richiesti anche dal difensore di parte ricorrente, all'udienza del 18 novembre 2025, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della , non Controparte_1
costituitasi in giudizio.
Nel merito, l'opposizione è infondata e come tale non può essere accolta, per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva: il ricorrente è stato infatti sanzionato quale vice caposquadra, evidentemente in assenza del caposquadra, del quale il
[...]
faceva le veci nell'occasione. Pt_1
Quanto alle restanti doglianze, si osserva quanto segue.
Il ricorrente, fermato durante una battuta di caccia nella MacroArea “LL” è stato sanzionato dagli Agenti del Corpo Forestale, che gli hanno contestato la violazione dell'art. 49 del
Regolamento Regionale n. 5/2014 - Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli CP_1 ungulati, ossia l'esercizio dell'attività venatoria – caccia al cinghiale – in assenza di apposito regolamento.
Nello specifico, la norma che si assume violata stabilisce chiaramente che le squadre assegnate a ciascuna Macro Area devono adottare un apposito regolamento (Regolamento per la caccia al cinghiale in braccata nella MacroArea) per disciplinare lo svolgimento delle braccate, con particolare riguardo alla sicurezza dei componenti delle squadre e degli altri fruitori del territorio, nonché al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano di gestione quinquennale del cinghiale.
Tale regolamento deve inoltre prevedere modalità chiare di occupazione e abbandono delle
Cont poste e, solo in caso di accordo tra tutte le squadre assegnatarie alla può consentire operazioni senza vincolo delle zone interne alla stessa.
Il ricorrente afferma l'illegittimità della sanzione, producendo a propria difesa un documento,
“ATC LL e OM – Regolamento per la caccia al cinghiale in braccata in M.A.”, che dimostrerebbe la sua estraneità rispetto alla violazione contestata, avendo agito nel rispetto della normativa regolamentare di settore.
4 Tribunale di Teramo
Tuttavia, dall'esame del documento emerge con evidenza che esso non può essere considerato sufficiente a porre in discussione la legittimità della sanzione comminata.
In primo luogo, il documento non costituisce un regolamento di squadra, bensì un regolamento dell'ATC ( ). L'art. 49, invece, richiede espressamente che sia la squadra Controparte_3 CP_3 assegnata alla ad adottare il proprio regolamento. Un regolamento generale dell'ATC, Parte_3
anche se valido per la non soddisfa questo requisito normativo essenziale. Parte_3
In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il documento non è reperibile sul sito ufficiale dell'ATC LL e non risulta registrato tra le delibere ufficiali, rendendo impossibile verificarne la validità e l'effettiva approvazione.
La stessa dicitura riportata nel documento – “approvato con delibera del Consiglio ATC del ----
---2015” – denota l'assenza di una data specifica, elemento indispensabile per accertare quando il regolamento sarebbe entrato in vigore. Ciò rende altresì evidente che il documento potrebbe non essere stato effettivamente vigente al momento dell'infrazione.
Ulteriore elemento che ne mina la validità è la presenza di spazi vuoti all'interno del regolamento stesso: sia le tabelle destinate a indicare le squadre, i relativi capi e dati identificativi, le
Macro Aree e altre informazioni fondamentali, risultano completamente privi di contenuto.
Queste carenze inducono ad affermare che il regolamento depositato in giudizio non era operativo e non poteva disciplinare concretamente lo svolgimento della braccata, come invece richiede l'art. 49.
Alla luce di quanto osservato, appare evidente che il ricorrente non abbia adempiuto all'obbligo di adottare un regolamento di squadra conforme alla normativa regionale. Il documento prodotto a difesa non è in grado di sanare la violazione, né di fornire prova dell'esistenza di un regolamento adottato e vigente al momento dei fatti.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma della ordinanza- ingiunzione impugnata.
Con riguardo alle spese di lite, nulla può essere disposto in considerazione stante la contumacia della , poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si Controparte_1
fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività
5 Tribunale di Teramo
processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cassazione Civile n.
13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
IA RO, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2793/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della;
Controparte_1
2) Rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 1563/2020;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso, in Teramo, il giorno 18 novembre 2025.
IL GIUDICE
IA RO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2793/2020 promossa da
( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE OLIVIERI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Villa OM (TE) Via Marconi 21;
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente pro tempore; Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso depositato in data 4 novembre 2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale la , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: Tribunale di Teramo
1. in via preliminare, sospendere provvisoriamente l'esecuzione del provvedimento impugnato, con effetto immediato, per tutti i motivi di cui in narrativa;
2. sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiararsi l'improcedibilità dell'azione per carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente in quanto al momento dei fatti contestati ricopriva la semplice funzione di vicecaposquadra.
3. nel merito, in accoglimento del presente ricorso, disporre l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. 1563 /20 e del verbale n. 12 del
03.11.2016, redatto dal Corpo Forestale dello Stato-Stazione di Civitella del Tronto, dichiarandola infondata in fatto e diritto per i motivi sopra esposti, ivi da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
4. nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, applicare la sanzione pecuniaria nel minimo edittale;
5. con vittoria di spese e competenze di giudizio.
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati dal ricorrente, possono essere riassunti come di seguito: il giorno 1° ottobre 2016, alle ore 10:00 circa, in località Spiano, in agro del Comune di
Teramo, gli agenti della Polizia Giudiziaria del Comando Stazione Forestale di Civitella del Tronto, V.
Sovr. ed durante un accertamento su una battuta di Testimone_1 Persona_1
caccia, avevano fermato il sig. , vice caposquadra della squadra ivi presente Parte_1 denominata “BOAR HUNTING”, e gli avevano contestato la violazione delle norme della L.R.
10/2004- Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati art. 49 c.1 poiché “in qualità di Vice Caposquadra della squadra di braccata al cinghiale denominata , coordinava Parte_2
a tale attività venatoria n. 15 cacciatori, in assenza del previsto regolamento per la caccia al cinghiale in braccata nella Macro Area, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza dei componenti delle squadre (prevedendone chiaramente anche le modalità di occupazione e di abbandono delle poste) e degli altri fruitori del territorio”;
a seguito dell'accertamento, gli Agenti del Corpo Forestale avevano elevato una sanzione pari ad € 50,00, ai sensi dell'art. 54, comma 4 Lett. R della Legge L.R. 10/04; il ricorrente, ritenendo illegittima la sanzione comminata, aveva tempestivamente impugnato il verbale innanzi all'Autorità competente - il Presidente della Provincia di Teramo, chiedendo
2 Tribunale di Teramo
contestualmente di essere ascoltato, lamentando che le circostanze riportate dagli agenti accertatori non fossero verosimili, di essersi attenuto al regolamento vigente ai tempi e che gli agenti non avevano indicato con precisione i fatti significativi in conformità del regolamento e delle note dirigenziali finanche interpretative della;
Controparte_1
la , dipartimento agricoltura, ufficio programmazione faunistico venatoria e Controparte_1
ittico sportiva aveva comunicato data di audizione fissata per il 17 dicembre 2019, e il difensore del ricorrente aveva proposto istanza di differimento;
con determinazione n. n. DPD023/065/20 del 13/2/2020, la CP_1 CP_1 [...]
, con sede in Avezzano Controparte_2
aveva notificato a mezzo pec Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. 1563/20, relativa al verbale n.
12 del 3 novembre 2016, redatto dal Corpo Forestale dello Stato-Stazione di Civitella del Tronto, comminando al ricorrente una sanzione pari ad € 65,00, oltre ad € 10,00 per spese di procedimento e quindi complessivamente la somma di € 75,00.
Il ricorrente ha eccepito in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo il caposquadra, ma il vice.
Il ricorrente ha eccepito la indeterminatezza e infondatezza della sanzione comminata, deducendo di essere stato autorizzato dagli Organi-Enti preposti (nel caso di specie dall'ATC LL) in quel territorio e che unitamente all' avevano Controparte_3 CP_4
predisposto un regolamento di caccia agli ungulati sin dall'anno 2015/16, tra l'altro a tutt'oggi presente sul sito dei prefati enti di gestione.
Non si è costituita in giudizio la;
all'udienza del 13 ottobre 2020, il Controparte_1
Giudice del Lavoro, cui era stato assegnato il procedimento, rilevato “che la presente controversia, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia faunistica - venatoria, non rientra tra quelle di cui all'articolo 409 c.p.c. di competenza del giudice del lavoro, essendo di converso, di competenza del giudice civile ordinario ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs n. 150 del 2011” ha rimesso gli atti al Presidente di Sezione per la riassegnazione al giudice competente in base alle tabelle.
Con provvedimento del 19 ottobre 2020, il fascicolo è stato assegnato al ruolo dell'attuale titolare.
3 Tribunale di Teramo
Istruita la causa esclusivamente in via documentale, a seguito di una serie rinvii, richiesti anche dal difensore di parte ricorrente, all'udienza del 18 novembre 2025, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della , non Controparte_1
costituitasi in giudizio.
Nel merito, l'opposizione è infondata e come tale non può essere accolta, per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva: il ricorrente è stato infatti sanzionato quale vice caposquadra, evidentemente in assenza del caposquadra, del quale il
[...]
faceva le veci nell'occasione. Pt_1
Quanto alle restanti doglianze, si osserva quanto segue.
Il ricorrente, fermato durante una battuta di caccia nella MacroArea “LL” è stato sanzionato dagli Agenti del Corpo Forestale, che gli hanno contestato la violazione dell'art. 49 del
Regolamento Regionale n. 5/2014 - Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli CP_1 ungulati, ossia l'esercizio dell'attività venatoria – caccia al cinghiale – in assenza di apposito regolamento.
Nello specifico, la norma che si assume violata stabilisce chiaramente che le squadre assegnate a ciascuna Macro Area devono adottare un apposito regolamento (Regolamento per la caccia al cinghiale in braccata nella MacroArea) per disciplinare lo svolgimento delle braccate, con particolare riguardo alla sicurezza dei componenti delle squadre e degli altri fruitori del territorio, nonché al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano di gestione quinquennale del cinghiale.
Tale regolamento deve inoltre prevedere modalità chiare di occupazione e abbandono delle
Cont poste e, solo in caso di accordo tra tutte le squadre assegnatarie alla può consentire operazioni senza vincolo delle zone interne alla stessa.
Il ricorrente afferma l'illegittimità della sanzione, producendo a propria difesa un documento,
“ATC LL e OM – Regolamento per la caccia al cinghiale in braccata in M.A.”, che dimostrerebbe la sua estraneità rispetto alla violazione contestata, avendo agito nel rispetto della normativa regolamentare di settore.
4 Tribunale di Teramo
Tuttavia, dall'esame del documento emerge con evidenza che esso non può essere considerato sufficiente a porre in discussione la legittimità della sanzione comminata.
In primo luogo, il documento non costituisce un regolamento di squadra, bensì un regolamento dell'ATC ( ). L'art. 49, invece, richiede espressamente che sia la squadra Controparte_3 CP_3 assegnata alla ad adottare il proprio regolamento. Un regolamento generale dell'ATC, Parte_3
anche se valido per la non soddisfa questo requisito normativo essenziale. Parte_3
In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il documento non è reperibile sul sito ufficiale dell'ATC LL e non risulta registrato tra le delibere ufficiali, rendendo impossibile verificarne la validità e l'effettiva approvazione.
La stessa dicitura riportata nel documento – “approvato con delibera del Consiglio ATC del ----
---2015” – denota l'assenza di una data specifica, elemento indispensabile per accertare quando il regolamento sarebbe entrato in vigore. Ciò rende altresì evidente che il documento potrebbe non essere stato effettivamente vigente al momento dell'infrazione.
Ulteriore elemento che ne mina la validità è la presenza di spazi vuoti all'interno del regolamento stesso: sia le tabelle destinate a indicare le squadre, i relativi capi e dati identificativi, le
Macro Aree e altre informazioni fondamentali, risultano completamente privi di contenuto.
Queste carenze inducono ad affermare che il regolamento depositato in giudizio non era operativo e non poteva disciplinare concretamente lo svolgimento della braccata, come invece richiede l'art. 49.
Alla luce di quanto osservato, appare evidente che il ricorrente non abbia adempiuto all'obbligo di adottare un regolamento di squadra conforme alla normativa regionale. Il documento prodotto a difesa non è in grado di sanare la violazione, né di fornire prova dell'esistenza di un regolamento adottato e vigente al momento dei fatti.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma della ordinanza- ingiunzione impugnata.
Con riguardo alle spese di lite, nulla può essere disposto in considerazione stante la contumacia della , poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si Controparte_1
fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività
5 Tribunale di Teramo
processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cassazione Civile n.
13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
IA RO, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2793/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della;
Controparte_1
2) Rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 1563/2020;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso, in Teramo, il giorno 18 novembre 2025.
IL GIUDICE
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